Anno 998 agosto
Enfiteusi concessa dal vescovo Uberto a tre fratelli
( Arch. Fermo Liber 1030 ed. pp. 121-124)
Nel nome di Dio. Io Uberto vescovo della Chiesa Fermana, insieme con la volontà di consenso dei sacerdoti primari che sono messi a capo nell’ufficio della Chiesa Fermana, concedo in usufrutto a Lupo(ne) ad Adam e ad Azo, fratelli germani, figli del fu Rodecario ed ai figli e nipoti vostri fino alla terza generazione, in prestito usufruttuario una proprietà della nostra Chiesa Fermana, cioè l’agglomerato curtense o “curte” di San Vincenzo, che è all’interno del ‘ministero’ (amministrativo) di Sonile, in località chiamata Iscla con la chiesa ivi edificata di San Vincenzo; ad Iscla ed a Fontevecchia, nel Campo di Paterno; a Candele; a Trocclario; a Coseniano; a Tortano; a Capo; a Fileta; a Popetana o in altri casali o vocaboli, con tutto quello che appartiene a questo agglomerato curtense di San Vincenzo, case, terre, vigne, frutteti, alberi, oliveti, canneti, saliceti, campi, selve, rive, ripe, acque, corsi d’acqua, il coltivato e il non coltivato, in integro, moggi quattrocento. <Confini> Da capo fino alla terra e alla selva dei figli di Atto(ne) a cui appartiene l’agglomerato curtense di Paterniano e <suolo> pubblico di san Pietro e terra di singoli uomini; da piedi fino alla terra e alla selva di San Benedetto e di altri uomini; da un lato fino alle ripe del colle di Rapreto; dall’altro lato fino alla terra ed alla selva di Rodaldo e dei figli del fu Lupo. Diamo a voi fratelli queste cose per lavorare, e del fruttato fate quello che vorrete, senza frode alcuna sui beni di San Vincenzo, non permutare, non donare, non alienare, soltanto in usufrutto. In questa ‘convenienza’ (accordo) voi desta quattrocento soldi in beni mobili che prendemmo ad uso delle spese della nostra Chiesa Fermana. Ogni anno, nel mese di agosto, all’Assunzione di Santa Maria, dovete pagare dodici denari in argento o beni mobili, fino alla terza generazione. Dopo che questa sarà terminata i beni tornano <alla Chiesa>. In caso di inadempienza da parte vostra o da parte nostra, <penalità> soldi novecento, e l’accordo resta stabile. L’atto di prestarla fu scritto da me Adam notaio, con il consenso dei sacerdoti primari, nell’anno 998 dell’incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo, anno decimo dell’impero dell’augusto Ottone; nel mese di agosto; indizione dodicesima. Firmano: Uberto; e Pietro presbitero; e Rodaldo presbitero; e Atto diacono.