FERMO DESCRITTA NELLA SUA NOBILTA’ nel secolo XVII dal Paradisi. Governo dello Stato dei Castelli Fermani

NOTIZIE DELLA CITTA’ DI FERMO, E SUA NOBILTA’ edite nel vol. RATTA R.P.D.”Summarium. Firmana Concessionum. Pro illustrissima Civitate Firmi. Contra Castra Comitatus Firmi. Romae 1768- 1770. Pp. CCXXVII sgg. Desunte da: Agostino PARADISI – Raccolta di Notizie Storiche, Legali, e Morali per formare il vero Carattere della Nobiltà, e dell’Onore – Tom.I, par.3, cap.II dal num. 7 al 25. fogl. 255, e segg. impresso in Ferrara nel 1740. Altre notizie sul governo dei Castelli del Contado Fermano.
. < Magistrato Fermano o Senato> Numm. 7.
Costituisce in Fermo il primo grado di Nobiltà il Magistrato, composto del primo ordine dei nobili di Cernita chiamato Senato, che si intitola = Senatus Populusque Firmanus = come derivante dalle antiche colonie di Roma, di cui quella città si vanta più antica per molte centinaia d’anni. Vengono esclusi da quel Corpo i Medici Prattici, Notari, e Mercanti; vi si ammettono bensì i Lettori di Medicina, Medici, Notari, Mercanti, Speziali, Droghieri, ed altri cittadini che non sono di Cernita costituiscono un altro Corpo chiamato Gran Consiglio. Anticamente però la Medicina non doveva essere ripugnante alla Nobiltà, mentre Antonio Porto Nobile Fermano fu Medico di Sisto V, e Girolamo Cordella parimente Nobile di quella città fu medico di Clemente VIII.
. Num. 8. Il Magistrato, o Senato è composto di sei Nobili di Cernita, come si è accennato, e di tre Regolatori dello stesso Ordine, che come Economi dell’Azienda della Città sopraintendono agli Appalti delle Gabelle, ed altri Proventi per Privilegio di Eugenio IV, concesso l’anno 1446, a quella spettanti indipendentemente dalla Camera Apostolica. Nelle Funzioni pubbliche, e negli Atti di Privilegio della città compariscono col Magistrato, anch’essi col Robone . Nella festa dell’Ascensione si manda uno di loro a San Claudio Luogo di quell’Arcivescovado per mantenersi nelle antiche Prerogative. Il Regolatore che deve andarvi elegge un Uditore, un Capo d’Armi della Fanteria, e Cavalleria della città e Castella; un Alfiere, che deve essere figlio di un Nobile, e per alcuni giorni avanti la Radunanza comparisce in pubblico in mezzo al Corpo del Magistrato con Guardia degli Alabardieri, e stendardo della città. Il Regolatore marcia col Seguito di quasi tutta la Nobiltà armata a Cavallo fino a San Claudio. Parte a suono di Tromba e di Tamburri dal Palazzo del Pubblico preceduto dall’Alfiere con lo Stendardo. Quando arriva in quel Luogo, il Cardinale Arcivescovo gli concede la Rocca dell’Abbadia, e gli fa un regalo. Per tre giorni si fa la Fiera, di cui per Privilegio Pontificio il Regolatore dispone. Per segno di Sovranità, manda a Macerata un Nobile a Cavallo, in qualità di Capo della Nobiltà, che entrando in quella città con Pistola alla mano a suono di Trombe invita il Governatore della Marca, ma senza autorità alcuna dipendendo tutto dal Regolatore. Il terzo giorno ritornando a Firmo col preaccennato Seguito fa sindacato avanti il Senato.
. Num.9. I Nobili rappresentanti il Magistrato risiedono in Palazzo a spese del Pubblico, non possono uscire da quello senza il Robone, Abito Magistrale, e l’accompagnamento di un Famiglio della Città. Quando vanno ad ascoltare Messa sono sempre preceduti da Trombe. Il loro Offizio dura due mesi, ognuno di loro precede per dieci giorni a vicenda, sedendo però in primo luogo il Governatore Prelato mandato dalla Consulta . Hanno facoltà di fare Salvi Condotti, per impedire l’Esecuzione de’ Mandati spediti ne’ Tribunali, così di quel Governatore, e Giudice delle Appellazioni eletto dalla Città, che dall’Arcivescovo per le Cause profane tra laici. Concedono Licenze per le Estrazioni dei Grani, Biade, Vino, Olio ed altre grascie, anche a’ Marinari privatamente in vigore del detto Privilegio di Eugenio IV.
. Num. 10. Nella Cernita si discutono, e si risolvono tutti gli Affari della Città, si eleggono Lettori Pubblici sì di Legge, che di Medicina, Medici prattici, e tutti gli altri stipendiati dal pubblico. Ogn’anno si estra(gg)ono dal Bussolo due Nobili, che con titolo di Prefetti sopraintendono allo Studio.
. Proventi e sicurtà> Num.11. Nel Consiglio non si propongono che materie delli Proventi della Città, approvazioni di Sicurtà, ed altre cose di simil natura.
. Num.12. Niuno benché Nobile può essere di Magistrato, se prima non è stato ammesso al Consiglio, dopo essere stato per qualche tempo Consigliero, volendo entrare nel numero dei Senatori deve prendere un altro Consigliero della sua Contrada per Competitore, deve passare sotto lo Scrutinio dei Voti, né si intende ammesso quando non ne abbia due delle tre parti favorevoli. Se egli resta registrato si intende ammesso il Competitore, ma questi deve vivere di Entrata, e se esercita professione repugnante al grado Senatorio, astenersene in avvenire.
. Num.13 . Quelli parimenti, che sono di Magistrato non tutti sono Regolatori. Chi di essi vi aspira, deve altresì prendere un altro di Magistrato della sua Contrada, e passare per due terzi di voti di Cernita, altrimenti occupa quel Luogo il Competitore.
. Num 14. Alcune volte d’ordine della Corte di Roma si ammette alcuno di Magistrato, ma in tali casi si nota al Libro dei Registri = Entrato per le Fenestre = e quando quelli, che in tal forma è stato ammesso, viene a morire il figlio non succede nel di lui luogo, se non viene approvato dalla Cernita col Competitore, dove quando muore il Padre veramente Nobile, Figlio senza Competitore occupa quel luogo. E quelle Famiglie si intendono primarie, li di cui maggiori sono stati aggregati alla Cernita per quattro Governatori.
. Num.15. È divisa la città in sei Contrade, cioè Firenze, Campoleggio, Pila, Castello, San Matteo, e San Martino. Di due in due mesi per ogni Contrada, si estrae un Gonfaloniere Nobile di Magistrato, alla di cui Casa dalla Città viene mandato uno Stendardo col nome della Contrada, alle lettere d’oro, e serve per obbligare a prendere le Armi chiunque ne è capace in tempo di Guerra e di Sede Vacante.
. Num.16 Si estraono ancora di bimestre in bimestre due Consoli, due Grascieri e due Depositari. I consoli giudicano le cause, che non eccedono scudi dieci, ed hanno un certo stipendio dalla Città. I Grascieri rivedono le Bilance degli Artisti, ed altri, che vendono a peso. I Depositari ricevono il denaro, che si porta nella Cassa del Pubblico.
. Num. 17. Si trovano subordinate alla Città, quarantotto grosse Castella divise in tre gradi , parimenti per Privilegio di Eugenio con mero e misto imperio di semestre in semestre ad ogni Castello di primo grado si manda un Gentiluomo in qualità di Potestà, a tale effetto, si propongono in un Bussolo i nomi di tutti i Gentiluomini, in un altro quelli dei Castelli di primo grado, ed ogni semestre si fa la loro estrazione. Se alcuno degli estratti non vuole andare, cede la nomina ad un altro, che dalla città viene spedito con titolo di Vicario. Per i Castelli del secondo grado riservati ai Consiglieri, ed altri Cittadini, si fanno due altri Bussoli nelle conformità dei primi. Così si pratica per quelli del terzo grado, in cui sono compresi tutti i Notari della Città, e dello Stato, così i Potestà, come i Vicari sono Giudici ordinari de’ Luoghi di loro Giurisdizione.
. Num.18. Quando deve rinovarsi il Bussolo dei Massari delle Castella, la Città spedisce a ciascun Castello un Gentiluomo in qualità di Commissario con emolumento congruo per ricognizione di Dominio. Nella stessa qualità spedisce altresì un Gentiluomo ad ogni Castello, acciò sopraintenda alla provvisione dell’Abbondanza parimente con emolumento.
. Num.19. Se alcuno desidera occupare Sito del Pubblico per fabbricarvi, od ad altro oggetto, si spedisce similmente un Gentiluomo con titolo di Commissario pure con emolumento a riconoscere la verità dell’esposto, e stimandosi l’istanza ragionevole, la Città fa la concessione.
. Num. 21. Nelle Castella dove si trovano Rocche, per Privilegio dello stesso Eugenio IV, la Città di sei in sei mesi spedisce tanti Gentiluomini quante quelle sono, con titolo di Castellani.
. Num. 22. Elegge ancora la Città ogni anno un Dottore di Medicina in qualità di Protomedico con facoltà di visitare tutte le Speziarie della Città, e dello Stato con le facoltà del Protomedico di Roma, che per Privilegio particolare non ha Giurisdizione alcuna in quel Territorio.
. Num. 23. Elegge, e conferma rispettivamente il Giudice dell’Appellazioni, con titolo di Capitano; la di lui Giurisdizione si estende ancora alle Cause dei Danni dati, Uccisioni di Animali, Controversie di Ponti, Strade, Fraudi di Pesce, e loro dipendenze.
. Dominio e laureati> Num. 24. I laureati dell’Università di quella Città vengono ammessi in qualun Dominio, non eccettuato l’Imperio. Ha Privilegio di crear Notari con autorità Pontificia, ed Imperiale, e giornalmente l’esercita, senza che quelli siano obbligati a farli matricolare in Roma, o altrove.
Oltre le Leggi comuni, si governa la Città con Statuto particolare compilato dell’Anno 1329, da quel famoso Marco Martello, che fu chiamato dalla Repubblica di Venezia a riformare le sue leggi, che tuttavia si veggono in stampa con la memoria del Riformatore, che per premio fu fregiato della Cittadinanza Veneta per sé, e suoi discendenti. Da quello avuto origine la Famiglia dei Martelli, di cui è capo il conte Claudio Giuseppe dello stesso cognome, che doppo essere stato in qualità di Capitano a Napoli e Milano, militò per lo corso di sedici anni al servizio di Cesare nelle guerre d’Ungheria, dove fu Sergente Maggiore, Castellano di Comorra, e comandante di Pest, per la morte di Carlo II re delle Spagne fu richiamato in Italia dal regnante Pontefice, con titolo di Governatore delle Armi di Marittima, Campagna, e Lazio; presentemente risiede a Ferrara per accorrere dove può richiederlo il bisogno per il soggiorno delle Armi straniere.
La libbera Elezione che fa la detta Città dei Podestà e Vicarii nei mentovati Castelli in ogni semestre dell’anno, li quali vi sostengono l’Offizio ed autorità di Giudici ordinari nelle Cause di materie Civili e Danni dati, ed insieme assistono a tutti li pubblici Consigli in virtù della Patente che la stessa Città spedisce nella Persona di ciascuno di detti Vicarii Locali.
L’Esigenza delle Gabelle Statutarie che, oltre quella della Dataria, sono tenuti a pagare gli abitanti di detti Castelli all’Appaltatore di essa Città per l’introduzione ed estrazione delle robbe e mercanzie fuori dello Stato di Fermo.
Il permesso, i suddetti Castelli devono riportare dalla Città per avere il Privilegio di Franchigia da dette Gabelle.

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