Servigliano anno 1108 Il vescovo Azzolino costruisce un nuovo castello a Servigliano, con una associazione di famiglie in comune

Patti tra i signori locali e il Vescovo di Fermo, riguardo al nuovo castello di Servigliano da fortificare e popolare. Nota che ci sono due copie di questo atto, diverse nei nomi propri dei concessionari e nei toponimi, quindi con una seconda trascrizione falsificata. La prima copia ha molti più errori di latino e vocaboli simili al dialetto. Si riportano le diversità della copia precedente e della copia successiva nella traduzione dal latino:
“Nel nome del Signore. Nell’anno della sua incarnazione 1108, il quindicesimo giorno alle calende di maggio (=17 aprile) indizione prima, a tempo del regno di Enrico figlio del defunto Enrico imperatore. Pagina di obblighi di fermissima sicurezza dei patti che facemmo noi
|nota| qui le due diverse redazioni di epoca diversa, una antica, l’altra successiva copiata con cambiamenti, falsificando. Si riportano separate le due copie e il segno + significa aggiunge:
\copia precedente\ Rodaldo di Folcherio (poi Folberio) e noi figli
di Attone: Paganello e Alberto insieme; e noi figli di Rustico:
Baroncello e Paganello; e Rustico di Morello insieme; e noi
figli di Borello Gisone e Carbone; e Gualtiero di
Carbone, e Tebaldo di Offredo, e Alberico di Rustico insieme; e
Trasberto figlio di Rollando; e Gualtiero di Mainardo; e Rustico
di Baroncello insieme; e Baroncello figlio di Gentile
\ copia successiva\ Bonomo, Giberto e Trasmondo figli di Alberto di
Radone per noi e per Pietro che è il figlio del fratello Alberto
e se arriverà ad essere maggiorenne, glielo faremo testimoniare e
assicurare; noi Enrico e Guido figli di Corrado per noi e per
Corrado che è figlio di nostro fratello Trasmondo
e se arriverà ad essere maggiorenne, glielo faremo
parimenti testimoniare e assicurare
cioè, promettiamo ed obblighiamo noi ed i nostri eredi (e successori) in perpetuo verso te, don Azione (Aczone), per grazia di Dio vescovo della Chiesa fermana e verso i tuoi successori in perpetuo che noi faremo lo scavo e le mura di chiusura e faremo l’insediamento delle famiglie nel monte di Sorvelliano (in seguito Sorbiliano) a vantaggio della vostra (nel seguito dice nostra) terza porzione
\copia precedente\ Io Baroncello figlio di Gentile
per un modiolo che tu (vescovo) mi desti dalla terza
parte che rimase a me \
come abbiamo ricevuto da voi con la permuta e difenderemo ciò contro tutti gli uomini e andremo ad abitarvi
\ copia successiva\ noi predetti figli di Alberto assegneremo il
castello detto Santa Croce e manderemo i castellani
al monte di Sorbiliano; noi figli di Corrado
assegneremo il castello di Montecupo e manderemo
i castellani al sopradetto monte
\copia precedente\ e manderemo qui alcuni dei castellani
che abbiamo fra L’Ete e il Tenna, dal fosso Casseto, passa
attraverso il fosso di Tassiano verso Tenna e dal trivio che da
Sorvo va verso Tenna e passa attraverso il fosso di Casario
verso l’Ete, cioè da Mariano (?Marano), e da Belluco di San
Giovanni, e dal castello Centurisco, e dal poggio di Sparagario
e da altri luoghi dove abbiamo entro questi confini
e li potremo mandare ivi convenientemente senza inganno.
E non venderemo, né doneremo, né permuteremo con un popolo
più potente gli uomini e le terre che abbiamo entro queste senaite
non per dono pro anima lo aggiudicheremo ad altra
Chiesa, ma solamente alla Chiesa di Santa Maria dell’episcopato
Fermano. Sempre, in ogni tempo, quando una qualunque generazione
delle case <=famiglie> sopraddette sarà finita, tutti i suoi beni
addivengano alla Chiesa Fermana.
Tutti noi promettiamo per noi e per i nostri eredi e successori in perpetuo che non abbandoneremo né distruggeremo il castello di Sorbiliano (Servigliano) e qualora fosse distrutto o devastato a causa di guerra o di fuoco o in qualche altro modo, lo aggiusteremo e ricostruiremo gli edifici e ristabiliremo le case <=famiglie> ivi per la nostra terza porzione.
Noi soprascritti, su interrogazione, promettiamo e ci obblighiamo verso te predetto Vescovo che non venderemo, né doneremo, né permuteremo, né affitteremo, cioè non cambieremo la nostra porzione, né in tutto, né in parte, con nessuna persona grande o piccola, maschio o femmina, né cederemo alla moglie in occasione di spartizione
(copia successiva) di quarta parte
né a figlia in occasione di successione, né daremo ‘pro anima’ a chiese, se non alla predetta chiesa di Santa Maria dell’episcopato fermano, eccetto che volessimo dare in frode
(corretto nella copia successiva) in feudo
ai nostri castellani con atti di vendita, dono, permuta, secondo le condizioni ed i patti con cui abbiamo avuto ciò dalla Chiesa Fermana. Se qualcuna delle nostre case (famiglie) unitamente, come abbiamo scritto sopra
e se o la nostra casa (=famiglia) cioè di
Alberto o la casa (=famiglia) dei figli di Credone
rimarrà senza erede maschio di discendenza da moglie sposata per mezzo di maschi liberi nati da mogli sposate, la parte di quella casa (=famiglia), che rimarrà senza erede maschio, ritorni con ogni miglioramento che nel tempo vi sarà, alla Chiesa di Santa Maria \+ dell’Episcopato Fermano\, dal quale noi lo ricevemmo; e non sia lecito chiedere o ritenere (=rivendicare) o prendere qualcosa, per motivo di parentela a coloro che saranno sopravvissuti da un’altra casata (=famiglia).
Promettiamo e ci obblighiamo noi soprascritti che qui non accoglieremo mai un nemico della predetta Chiesa dell’Episcopato Fermano, a danno della Chiesa, o del Vescovo che nel tempo vi sarà.
Promettiamo e ci obblighiamo noi e i nostri eredi o successori in perpetuo verso te Azo vescovo e verso i tuoi successori che qui tra le senaite \+ del castello\, cioè da capo la Via pubblica, ai due lati fra i due fossati, cioè tra la valle che va da Quercia Bonelli verso la Valentilla e il fossato da Fonte Casuli che va verso Ripa Prode e da piedi Ripa Prode e ritorna alla Valentella, non assaliremo, non afferreremo, né uccideremo te, né il tuo successore, né alcun nunzio della Chiesa, non toglieremo alla predetta Chiesa, né al suo nunzio la sua porzione dell’anzidetto castello di Serbiliano né faremo violenza, né invaderemo, né consentiremo mai ad alcuno di prendere, forzare o invadere; invece daremo aiuto alla parte della Chiesa, per stare alla sua fedeltà con buona fede, senza frode, da parte di tutti gli uomini.
Ci obblighiamo e promettiamo verso te Vescovo predetto e verso i tuoi successori in perpetuo che non compreremo dalla Chiesa, fra le senaite \+ del castello\ se non secondo la legge con cui è regolata la Chiesa, nei modi della Chiesa secondo cui è ammesso dare.
Riconosciamo e assicuriamo alla medesima Chiesa due parti delle decime che da lei avevamo, anche metà di tutte le offerte dei morti.
(Copia precedente con frase mancante nella copia successiva)
Riconosciamo e assicuriamo a te gli uomini
e le terre della predetta Chiesa da noi prese senza avere
giusta acquisizione sin dal tempo del vescovo Ulderico.
Promettiamo a te ed ai tuoi successori che non faremo danno ad arte, oltre i dodici denari per anno, nei beni della Chiesa e dell’omaggio suo.
dei suoi uomini
Qualora noi, o i nostri nunzi, o chiunque dei nostri, avesse dato danno, senza partigianeria, a voi, o a qualcuno dei vostri, o abbia fatto assalto a voi, o a qualcuno dei vostri, entro i quindici giorni seguenti alla querela, farà ammenda o gli faremo fare ammenda. Se però ci sarà dubbio e se negheremo (sarà negato), la persona calunniata espierà secondo la legge e secondo la qualità della causa.
Se non adempiremo o non osserveremo tutte le cose precedentemente scritte, o tenteremo di falsificarne qualcuna, promettiamo noi e i nostri eredi, a te Azo, vescovo stipulante per la Chiesa
(nella copia successiva manca “per la Chiesa”)
o ai tuoi successori in perpetuo, di soddisfare la pena di cento bizanti di ottimo oro
(nella copia successiva) cinquecento bizanti
per ciascuna delle famiglie congiuntamente come detto sopra; e dopo pagata la pena, tutte le promesse soprascritte rimangano invariabili e irrevocabili; e dopo pagata la pena, tutte le promesse soprascritte rimangano invariabili e irrevocabili. Allo scopo che tutte queste cose siano più stabilmente custodite, promettiamo di osservarle tutte, con il giuramento religioso, toccando i sacri vangeli.
Furono presenti: Grimaldo e Tebaldo figli di Alberto, Berardo e Todino figli di Lungino (Longino), Gualfredo di Rodaldo, Alberto di Faidone, Alberto di Pagano, richiesti come testimoni alla presenza di molti altri testimoni e di fedeli della predetta Chiesa e altri.
Scrissi e completai il rogito io Gualtiero giudice e notaio richiesto dal predetto Vescovo
(nella copia successiva +) e dai conti
(Copia precedente con Nomi mancanti nella copia successiva)
e Rodaldo di Folcherio con i suoi fratelli, Baroncello
con il fratello e i figli di Rustico,Rustico di Morello e gli altri sopraddetti.”

NOTA riguardanti gli atti non originali, ma rifatti in epoca successiva per documentazione. Ci furono atti scritti una seconda volta, come contratti che prolungavano la loro validità con i successori dei primi contraenti, e per tale fatto abbiamo la duplice redazione degli accordi serviglianesi. Questa prassi risulta riconosciuta valida ufficialmente. Lo testimonia la pergamena n° 1612 dell’archivio comunale di Fermo che esprime gli accordi fatti in data 12 agosto 1224 fra i rappresentanti Fermani e dei maggiori castelli della Marca Fermana, con il Vescovo. Promisero di difendere la giurisdizione concessa alla Chiesa Fermana dal papa e dall’imperatore e nello stesso tempo di conservare le loro consuetudini di libertà vigenti. I patti antichi erano chiamati istrumenti, privilegi, composizioni, con l’impegno per il vescovo. Vi si legge che se qualche castello non si ritrova il precedente atto o privilegio e vuol trovarlo di nuovo a somiglianza di qualche atto concordato, secondo la scelta del richiedente, il vescovo è tenuto a concederlo ed osservarlo. Sono stati così scritti nuovi atti con gli stessi date e formulario.

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