STATUTI DEI CASTELLI FERMANI Belmonte Piceno rubriche 73 e 79 gabelle per il mercato

Da Statuti dei castelli di Fermo editi nel 1587. Rubriche 73 e 79 per le gabelle al mercato di Belmonte
De gabella fori Belmontis Rubrica 73
Statuimus, et ordinamus, quod de omni mercantia, seu re, quae venderetur in mercato Belmontis in die fori, vel in aliqua strata per quam itur ad dictum mercatum in die fori, solvantur pro gabella duodecim denariorum per libram pecuniae, videlicet sex denariorum per partem. Et quod si quis portaverit, vel portari fecerit a Civitate Firmi, et Portu Firmi ad dictum mercatum aliquas mercantias, vel res, de quibus fuisset soluta gabella in dicta Civitate, et Portu, et easdem vendiderit in dicto mercato, quod non teneatur solvere aliquam gabellam dictae venditionis, sed emptor tantum solvere teneatur dictam gabellam totam, et integram officiali gabellae mercati praedicti. Item quod si quis emerit in mercato praedicto aliquas mercantias, vel res, seu bestias causa extrahendi, et deferendi ad Civitatem Firmi causa vendendi, et extrahendi per mare, non teneatur gabellam solvere in dicto mercato, sed venditor tantum totam, et integram gabellam solvere teneatur, quam gabellam in se retinere debeat dictus emptor, et eam solvere officiali gabellae dicti mercati. Et hoc, quia praedicti emptores solvere teneantur de praedictis gabellam, cum ipsas miserint in Civitatem Firmi. Item de quolibet rubbo lini pro pesa venditor teneatur solvere denarium unum. Et pro qualibet petia canavatij quatuor denariorum. Et pro mesura eiusdem centenarij panni lane, quod venderetur in prossium, dictus venditor solvere teneatur duodecim denariorum. Item quilibet habens cassinam, seu capanna coperta in foro Belmontis, solvat pro qualibet, et quolibet mense sol. X dennariorum. Item cuilibet die Lunae precedenti in dicto die fori, et die Mercurij sequenti, undecunq; sit, venire cum mercantijs, et rebus quibuscunque, et bestijs ad dictum mercatum, , et ibi stare salve, et secure: et quod nullus possit offendere in persona, vel rebus, sed in eundo, stando, et redeundo sit liber, et securus, et absolutus, non obstantibus aliquibus repraesalijs, et conditionibus: exceptis exbannitis, et condemnatis Communis Firmi, qui in praedictis non includantur. Non possit etiam in dicto foro conveniri, vel cogi pro aliquo debito alibi contracto, sed solum pro debitis contractis in causis vertentibus, et emergentibus ab eodem. Item quicunq; Beccharius, vel alius faceret carnes, seu macellum causa vendendi carnes in dicto mercato, solvat dictam gabellam, videlicet: Pro quolibet porco, et porca mortuis, sive recentibus, sive salitis.= S. VIII – Pro bove, vaccha, iuvencho, et iuvencha.= S. XX – Proquolibet castrono.= S. IIII – Pro qualibet pecude, hyrco, et montone.= S. III – Pro quolibet capretto, seu agnello. S. I
La Gabella della piazza di Belmonte – Rubrica 73
Stabiliamo e ordiniamo che di ogni mercanzia che si vendesse nel mercato di Belmonte nel giorno di piazza, o in qualunque strada attraverso la quale si va a questo mercato nel giorno di piazza si paghino per la gabella dodici denari per ogni libra di moneta, cioè sei denari per parte. Se qualcuno porterà o farà portare dalla città di Fermo a questo mercato alcune mercanzie o robe delle quali la gabella fosse stata pagata in questa città e Porto e avrà venduto nel detto mercato belmontese le stesse cose, non sia tenuto a pagare alcuna gabella di questa vendita, ma soltanto l’acquirente è tenuto a pagare tutta questa gabella, integralmente all’officiale della gabella di esso mercato. Inoltre se qualcuno in questo mercato acquisterà alcune mercanzie, o robe, o bestie al fine di portarle fuori (da Belmonte) e trasferirle a scopo di vendita presso la città di Fermo e esportarle per mare, non sia tenuto a pagare la gabella in questo mercato, ma soltanto il venditore sia tenuto a pagarla tutta intera e il suo acquirente deve tenere per sé questa gabella e pagarla all’ufficiale della gabella di esso mercato; e questo perché questi compratori sono tenuti al pagamento della gabella di dette cose quando le manderanno nella città di Fermo. Inoltre per ogni rubbio di lino il venditore paga per la pesa un denaro, e per ogni pezza di canavaccio denari quattro, e per la misura dello stesso panno di lana, ogni centinaio, che si vendesse all’ingrosso, questo venditore sia tenuto a pagare dodici denari. Inoltre chiunque ha una cascina o capanna (chiosco) coperta nella piazza di Belmonte paghi per ciascuna ed in ogni mese soldi dieci di denaro. Inoltre sia lecito a chiunque nel giorno di lunedì precedente al giorno di questa piazza e nel giorno mercoledì seguente, da dovunque venga, gli sia lecito venire con qualsiasi mercanzia e roba e bestie a questo mercato e starvi con tranquillità e sicurezza: nessuno possa offendere la sua persona o le sue cose ma sia libero nell’andare, nello stare e nel ritornare, sia libero, sicuro e assolto non ostante alcuna rappresaglia e condizione; ma fatta eccezione per quelli cacciati con bando e condannati del Comune di Fermo, da non includere tra i già detti. Per qualche debito contratto altrove non possa accordarsi o essere costretto in questa piazza, ma solamente per i debiti vertenti ed emergenti dalla stessa piazza. Inoltre che ogni Macellaio o altra persona che facesse carni o macello al fine di vendere le carni in questo mercato, paghi questa gabella: -per ogni maiale o scrofa morti oppure confezionati di fresco, o salati soldi otto. – -per bove, vacca, giovenco o giovenca soldi venti; – -per ogni castrone soldi quattro; -per ogni pecora e capro e montone soldi tre; – -per ogni capretto o agnello soldi uno
\\\\\ Quod forensis conducens maxime vendens aliquid in foro Belmontis, solvat gabellam, et possit retro portare id quod non venderet. Rubrica 79
Item si quis forensis veniret extra Civitate Firmi ad forum Belmontis cum pannis, bestijs, aut alia mercantia, et venderet in dicto foro in totum, vel in partem, solvat gabellam consuetam in dicto foro. Et illud quod vendere non posset in dicto foro si vellet retro portare ad domum suam, vel ad locum a quo conduxit, sibi licitum sit sine aliqua solutione gabellae, Et si portare alibi vellet quam ad locum praedictum, solvat gabellam debitam passagij, ut supra dictum est de eo quod retro portaverit.
(Traduzione) Il piazzista che porta soprattutto vendendo qualcosa nella piazza di Belmonte paghi la gabella, e può riportare indietro quello che non vende. Rubrica 79
Se un piazzista venisse fuori dalla città di Fermo alla piazza di Belmonte con tessuti, bestie o altra mercanzia e vendesse in tutto o in parte in questa piazza, paghi la solita gabella in questa piazza. E se volesse portare indietro a casa sua o al luogo da cui proviene, quello che non ha potuto vendere, gli sia lecito senza pagare alcuna gabella. E se lo volesse portare in altro luogo diverso da quello detto, paghi la dovuta gabella del passaggio, come è stato detto sopra di ciò che porterà indietro.

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