Diritto Anconetano di Varea. Statuti dei Comuni del Contado di Fermo

STATUTI DEI COMUNI FERMANI. ORDINE, CONSUETUDINE, E DIRITTO DI VAREA SECONDO GLI ANCONETANI-  <testo edito>

E’ stato statuito, et ordinato, che se alcuno navilio si rompesse, overo pericolasse in mare, si debbia fare varea della nave, si come della mercantia che sta nella nave per questo modo, et forma: cioè, che la nave sia obligata a fare la varea con tutte le mercantie: et tutte le mercantie debbiano fare varea con la nave. Nel qual caso si debbia estimare la nave per tre mercanti, li quali non fossero partecipi alla detta varea, secondo l’ordine del predetto statuto. Li quali tre mercanti si debbiano eleggere per quelli a cui appartiene la varea, cioè per ciascuna delle parti, et l’altro communemente; li quali eletti siano costretti a dechiarare la detta varea fra quattro mesi. Et la detta dichiaratione che si farà per li detti eletti, o per la maggior parte di loro, ciascuno delli predetti siano tenuti di osservare, sotto la pena di perdere la parte che gli toccarà della varea, la quale  venga nelli detti partecipi.

Et della stima che si farà della detta nave per detti eletti,  se ne debbia battere il terzo per li corredi, li quali non siano tenuti alla varea, et la detta mercantia si debbia stimare secondo il costo che fu di quella in quel luogo dove fu trovata la detta mercantia, et il danno che fusse ricevuto si debbia partire, cioè la nave con le mercantie, et le dette mercantie con la nave predetta, per soldo, et per libra.

Et accioche nella detta varea non si possa commettere malitia, non si possa mettere nella detta varea se non quelle cose, overo mercantie che fossero scritte per il scrivano; salvo, che se si trovasse per alcuni essere messe nella detta nave megliore mercantie che non fussero scritte per il scrivano, all’hora in quel caso mettesse. Et in vantaggio della detta barcha le dette cose, overo mercantie megliori che non fussero scritte, et in disivantaggio delli mercanti di cui fussero per l’inganno che commisse, debbiasi mettere per quelle mercantie le quali havesse  fatto scrivere.

Et accioche il presente Statuto sia di maggiore intelligenza, dichiariamo che la detta barcha si debbia fare per la figura che qui si dichiararà. Cioè poniamo per figura che il navilio che si deve fare varea con le mercantie sia di valuta  di mille, e cinquecento fiorini, se ne vuole abbatere il terzo per li corredi che non si mette, ne va a varea: resta fiorini mille al navilio che si deve mettere alla varea. Et le mercantie che furono carcate nel detto navilio nel luogo dove fu carcato costò  fiorini quattro milia, et sono di quattro mercanti, et di quattro diverse mercantie, l’una è cottone, e l’altra è cenere, l’altra è pepe, e l’altra è zuccaro, sì che a ciascuna di queste mercantie è tenuta la barcha per il quarto predetto delli detti mille fiorini a fare la detta varea, che ne tocca per quattro fiorini doicento, e cinquanta. Et ciascuna di quelle mercantie che è di somma di fiorini mille, è obligata al navilio, et alla detta varea.

Et se il navilio,  et alcune di dette mercantie fussero in tutto perdute, volemo che il navilio perduto,  e la mercantia perduta non faccia varea uno con l’altro: et se in tutto non fussero perdute, ma fussero perdute in parte, all’hora la parte che non fusse perduta debbia fare varea con quella che è perduta per soldo, et per libra, et restituire alla parte più dannificata, cioè al navilio con le mercantie per soldo, et per libra perduto con il non perduto.

Et simil’ordine, et forma si debbia osservare nella detta varea, se le mercantie fussero altre mercantie, ò più, ò meno, ò di maggior, ò di minor numero, et valuta: et così del navilio se valesse più, ò meno.

Et la varea che si deve fare mercantia con mercantia, si faccia in questo modo; cioè, che non sia tenuto di far varea mercantia con mercantia se non in questo modo, et forma: sapone con sapone, olio con olio, tele con tele, canavaci con canavaci, zaffarano con zaffarano, carte con carte, amandole con amandole, panno di lana con panno di lana, stoppa con stoppa, ferro, rame, stagno, piombo, acciaro, et mettallo, tutte, et ciascuna di queste con ciascuna di quelle cose, vino con vino, noce, et fiche con noce, et fiche, carne con carne, casio con casio, mele con mele, legname con legname, fustagni con fustagni, funicelli, et seta con seta, et funicelli, bambace con bambace, ò soda, o filata, zuccaro, o polvere, et confetti, l’uno con l’altro, pepe con pepe, gengevero con gengevero, cinamomo con cinamomo, garofani con garofani, alume, cenere con cenere, et alume, incenso con incenso, noce moscate con noce moscate, mastici con mastici, Zambellotti con Zambellotti, drappi d’oro con drappi d’oro, drappi di seta con drappi di seta, lana con lana, lino con lino, corame con corame d’ogni generatione che sia lavorato, et concio, cera con cera, pesce con pesce d’ogni generatione, biade con biade, et con legname, sego con sego lavorato, et non lavorato, pegola con pegola, dattoli con dattoli, uva passa con uva passa l’una con l’altra. Et tutte l’altre mercantie che di sopra non sono nominate, facciano la varea col suo proprio, et simile.

Et ciascuna mercantia non perduta, o ricuperata faccia varea con l’altre mercantie che fussero perdute secondo che è dichiarato di sopra.

Et tutte le mercantie campate si debbiano deponere per quelli, alli quali appartiene la varea, appresso doi persone communi, alle quali non appartiene la varea. Et quelli depositarij habbiano libertà di custodirle, et venderle secondo che sarà vantaggio, e più utile delle mercantie.

Et le mercantie, overo moneta che se ne traherà, tenerle per sin tanto che se dichiararà la detta varea. Et nessuno delli detti mercanti debbia toccare le dette mercantie, ne levare delle dette mercantie per portarsele, se non che la tenga li detti depositarij, sotto pena di perdere quello che gli toccasse dalla varea, per fin tanto che non fusse dechiarata la detta varea, non ostante che fusse segnata del suo segnale.

Et fatta la detta dichiarazione, li detti depositarij debbiano fare varea delle dette cose, et consegnarle secondo la dichiarazione fatta per li detti tre arbitri, ò per doi di loro.

Et questo statuto si debbia osservare in ogni luogo dove che ‘l caso di varea intervenisse a’ navilij, e mercanti d’Ancona.

Questo dichiarato, che mercantie che siano sotto coperta vive, non siano tenute ad alcuna cosa di varea con le mercantie che fossero sopra coperta vive. Ma la mercantia che fosse sopra coperta viva, sia tenuta di contribuire, e di far varea alle mercantie che fossero sotto coperta vive.

Ancora dichiaramo, che aver di cassetta che fusse sopra coperta, cioè oro, argento, perle, pietre preziose, anella, drappi doro e di seta, zambellotti varij, armellini, et arnesi de’ patroni, di mercanti, passeggieri et d’ogn’altre persone che fussero in nave, che fosse sopra coperta viva non si debbia mettere a varea, ne a danno.

Digitato da Albino Vesprini

 

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