STATUTI DEI COMUNI FERMANI – CAPITOLI PUBBLICATI RIGUARDO ALLA PIAZZA E ALLA FIERA DELLA MAGNIFICA CITTA’ DI FERMO IN AGOSTO COME FURONO ORDINATI PER MEZZO DEI CITTADINI CON DECRETO DELLA CERNITA < di Fermo, vedi Statuta rubrica l. VI, 91 qui alla fine>
Prima, che ‘l luogo dove si debbia fare la fiera, cioè dove si habbiano a vendere li animali, sia dove sin hora è consueto; ma il luogo dove si vendono l’altre mercantie s’intenda essere dentro alla città nella piazza di San Martino, et per le strade maestre.
Item che la fiera predetta sia, et essere debbia franca a tutti i forestieri, che conduranno, ò compraranno, ò venderanno loro mercantie nella detta fiera, stando il tempo, che di sotto si dechiarirà, cioè, che possano mettere, trahere, vendere, et comprare ogni generatione di mercantia, e d’animali senza alcun datio, overo gabella, non stendendosi a quelli che vendessero grano, farina, pane, vino, olio in grosso, carne da retaglio, et ogni altra generatione di biada, et vittualia espressamente, specificando, che carne salata, et casio che si vendono a pezi intieri, non debbiano pagare gabella, salvo se non si vendesse a retaglio: ma li forestieri etiam che vendessero carne salata, et casio a retaglio, non siano obbligati pagare alcun datio, overo gabella.
Item che durante il tempo della fiera i cittadini, et i contadini, li quali conducessero, ò vendessero, ò infundicassero, o comprassero, ò trahessero alcuna mercantia, non siano tenuti pagare alcuna gabella; dichiarando imperò, che le robbe quali si havessero a infundicare, si debbiano asignare alli gabellieri, et finita la fiera li cittadini siano obbligati a rechiesta de’ Gabellieri per giuramento chiarire quello che gl’avanza: ma expresse si dechiara, che di robbe comprate per suo uso non si paghi gabella: et se fusse alcuna difficoltà nelle cose che si vendessero, ò traessero di qualunque sorte si siano, all’hora si stia a giudizio di quelli cittadini, che saranno deputati soprastanti della fiera con sacramento di quello che la vendesse, ò trahesse, ò infundicasse, ò per qualunque modo occorresse alcun dubbio; ma in qualche modo prima si habbiano detti dubbij, e differentie per li consoli de’ mercanti di Luglio, et Agosto, terminare, conoscere, e chiarire.
Item che li mercanti forestieri possino mandare lor mercantie, et robbe nel Porto, e Città di Fermo intra l’anno come gli accaderà, et quelle conservare, et riponere fin al tempo della fiera senza alcun datio, e pagamento di gabella. Ma se innanzi al tempo della fiera le vendessero, siano obbligati per quello che vendono pagare il datio, overo gabella al gabelliere senza alcuna contraditione. Et questo habbia luogo nel passato, presente, e nell’avenire. Et s’intende che se robbe per via di commenso, ò commenda si mettesse, si debbia infundicare tutte in luogo quale per la Communità si ordinarà.
Item che li mercanti, e qualunque altra persona di qual stato, et condicione si sia, possino nell’avenire per tutto il mese d’Agosto in qualunque anno della fiera, liberamente vendere, et comprare senza pagamento alcuno di dazio, o gabella: dalli quali datij, et gabelle per tutto il mese d’Agosto siano liberi, et essenti, et ancho li mercanti forestieri possino tutte le mercantie, et robbe loro tahere, et far trahere per tutto il mese di settembre seguente in ogni anno che la fiera si farà, senza pagamento di detti datij, ò gabelle. Ma se alcuno con robbe passasse, overo con animo di non vendere nella detta fiera mettesse robba, et sotto colore di franchitia in detto tempo le trahesse sia obbligato al debito pagamento della gabella.
Item a ciascheduno sia lecito fare la sensaria nella detta fiera, pur che sappia scrivere, acciò possa tenere conto delli mercati che per sua mano si fanno: con questo che si habbia a fare scrivere dal Notario delli soprastanti della fiera; altramente qualunque mercato che per lor mano passasse, non sia valido.
Item che la fiera predetta sia, et essere debbia franca, et libera a ogni persona che a quella verrà, in modo che nessuno cittadino, contadino, o forestiero di qualunque conditione, et luogo si sia, possa essere costretto, né convenuto da alcuno suo creditore per alcun debito contratto innanzi al tempo della detta fiera, né per represalia di Commune, né di special persone che havesse contra alcuno, cioè durante il tempo della detta fiera: salvo per debito quale si contrahesse, ò si facesse nella fiera, si debbia convenire, et constringere a quel che la raggione volesse. Et similmente non si possa durante il tempo della fiera giurare alcun sospetto, et fugitivo: et così ancho non si possa fare alcuna molestia durante essa fiera a quelli che fossero per danni dati condannati; ma ancho essi siano franchi, et sicuri.
Item che la detta franchitia, et sicurtà non si intenda per alcuno sbandito, inimico, ribello, ò traditore di Santa Chiesa, et del Magnifico Commune di Fermo, et che non sia franca a quelli che delinquessero, e commettessero alcun delitto, ò malefizio durante la detta fiera, et nella detta fiera, o fuora di essa fiera nel territorio di Fermo, et del contado, ò delle Terre raccomandate. Ma che ‘l Podestà, et Capitanio, et altri officiali del Commune di Fermo contra tali delinquenti habbiano pieno arbitrio punire, et condennare in persona, ò in havere secondo che a essi officiali parerà, et piacerà summariamente senza strepito, et figura di giudicio, con piena facoltà d’aggiungere, et non minuire tal pena, che in tal delitto si deve imponere; non ostante statuto, o reformanza che in contrario parlasse.
Item che si debbia assettare, et aggiustare il peso della communità, et provedere che tutti gl’altri pesi si aggiustino al parecchio di quello.
Item che si faccia la bussula delli soprastanti, li quali habbiano a intendere, conoscere, et terminare sommariamente tutte le differenze, per comprare, et vendere, e per qualunque altra caggione in essa fiera occorressero; et il Capitanio, et Collaterale debbiano a loro instantia richiesti consultare di raggione le cose dubbiose, et che nessun avvocato, ò Procuratore possa a tal cause intervenire a pena di XXV lib(re). Per ogni volta che alcuno contrafarà.
Item che li Regulatori che per li tempi saranno, a ciò li mercanti siano contenti, et volentieri stiano, et ritornino, provedano commodamente, et a buon precio conducere le pensioni delle botteghe, o case necessarie, et similmente provedano che dal contado venghino vittovaglie secondo meglio gli piarerà, pur che sia abondantia, et chi della città, o del contado farà pane, et portarà, o venderà nella città al tempo della fiera, non siano per esse obligati ad alcun datio, overo gabella.
\\\ Digitazione di Albino Vesprini belmontese\\ Traduzione dagli Statuti dei <castelli> Fermani, libro VI rubrica 91: “Dato che non piccolo frutto di onore e di comodo si ha dalla piazza delle robbe venali o fiera, stabiliamo solennemente che i mercatori esterni o della pubblica piazza, possano circa la metà di luglio immettere le mercanzie per la fiera senza alcun dazio e, se non abbiano venduto, non siano tenuti a pagare alcun dazio,ma possano portare fuori le mercanzie liberamente entro un termine stabilito”.
Notizia esita da G. MONTI,”Origini delle fiere dello Stato Ecclesiastico”. Roma 1828 p. 46: “Infinito è il numero dei piccoli paesi, terre e città, in vicinanza di Fermo, che concorrono alla fiera portandovi i prodotti della terra e delle private loro industrie, e molto esito ritrovano dalle loro manifatture in tela ad uso di tavola, di letto o altro, dei bordati di cotone, eccetera, cambiando anche con generi esteri. Grandissimo è poi il vantaggio che risulta alla città pel consumo dei commestibili e per la vendita dei bestiami. Contribuiscono ancora ad aumentare il concorso di questa fiera i superbi spettacoli teatrali, che in quella occasione il magistrato prende interessante cura che siano preparati”.