EBREI mutuanti a Fermo in tre contratti degli anni 1305, 1306, 1307 di LIBERATI Germano

EBREI MUTUANTI A FERMO in tre contratti degli anni 1305,1306, 1307

di Germano LIBERATI

La presenza di una comunità ebraica a Fermo era economicamente assai importante e costituiva una presenza di tutto rispetto nella vita comunale. Le attività degli ebrei a Fermo, come prestatori di denaro, erano cospicua. Ad essi si rivolgevano sia il Comune che i privati. Il giro e la disponibilità di danaro liquido nei documenti risultano di somme alte: Archivio fermano, pergamene nn. 1338; 792; 1193; 829; 1121. Nella pergamena n. 1338 si legge (trad.): “Secondo la forma dei patti fatti tra il comune di Fermo e i Giudei”, Pertanto esistevano precisi accordi scritti tra il comune della città di Fermo e la comunità ebraica cittadina che veniva tutelata dall’autorità comunale piuttosto che dai giudici, perché le vertenze venivano portate in Comune. Ecco alcuni documenti delle pergamene dell’Archivio Storico di Fermo presso l’Archivio di Stato di Fermo (ASF) trascritte da LIBERATI GERMANO e tradotte per questa occasione in italiano da Carlo Tomassini. Si indicheranno le pagine della Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Lettere e Filosofia: “Economia e Governi a Fermo nel primo trecento”del candidato Germano Liberati. Relatore: ch.mo Prof. Lino Marini. Anno Accademico 1969-1970 (citata nel seguito: Tesi, pag.). Cfr LIBERATI, Germano “Dinamica della vita economica e politica a Fermo nel secolo XIV” in “Studi Urbinati” a. XLIX, n.2, 1975, Urbino, pagg.9-29.

Doc.  Anno 1305 agosto 25  in ASF pergam. 829, Tesi pp. 280-283.  Contratto di mutuo con Ebrei

Nel nome di Dio. Amen. Nell’anno del Signore 1305, indizione terza, giorno 25 agosto, presenti come testimoni: Giovanni Macchi da Fermo; Alessandro di Giovanni di Albertone; Domenico un tempo da Montelupone; Rogerio di Angiolo e maestro Tomasso notaio delle riformanze (=delibere) del comune di Fermo. Patto con cui il signor Giovanni de Guidoni da Modena, e Simeone di Migliore, e Tommaso di Flaviano, e Marco di Filippo Savini, e Smido di Matteo Berardi, e Giorgio di Matteo Enrici, e Francesco di Matteo Nicoletti, e Domenico di Giovanni Cazufurri, e Simonetto di Benvigniato, e Lorenzo di Matteo, e Bongiovanni di Scambio, e Giberto di Pietro, e Antonio di Palmerio, e Pietro di Rozerio, e Tomassino di Felice, e il sig. Tommaso di Iacobo, e Bond… di Rainaldo, e Giovanni di Matteo Magnate, e Iacobino da Monte san Pietro, e Iacobino di Iannetto, e Iacobo di Giovanni Mattei da Fermo, ciascuno principalmente (per sé) e in unione solidale tra loro, quando uno paga, gli altri sono liberati, di loro animo sereno e di volontà propria nello stipulare, promisero e fecero convenzione per sé e per i loro eredi e successori di dare e rendere, pagare con effetto di ben numerare, in ogni occasione, senza eccezioni ad Abraam del signor Mosè, a Vitale di Dactale e a Vitale di Gugliemo, Giudei riceventi, con stipula per sé e per gli altri loro soci Giudei o per i loro incaricati, ad ogni loro comando e volontà, 1800 libbre ravennati e anconetane, che ciascuno di loro e solidalmente  ricevettero in ducati d’oro in deposito e a fine di deposito, di fronte a me notaio, ed ai i testimoni già detti, a ciascuno di essi per pericolo e sorte di furto, di violenza, di rapacità, di incendio e di naufragio e di qualsiasi altra cosa, ogni altro pericolo e caso sia celeste che umano, che mai a questo deposito possa capitare o avvenire, affermando e confessando ciascuno di loro solidalmente che i detti ducati sono di oro buono e puro,  che essi stessi hanno preso con somma, numero e validità libbre 1800. Ciascuno di loro rinuncia alle eccezioni di soldi non avuti, non ricevuti o che l’oro non fosse buono e puro o che ricevettero mai questi ducati in somma non calcolata o di quantità non valida e ad ogni argomento di leggi e decretali. E promette ciascuno di loro principalmente ed in forma solidale di richiedere copia del presente istrumento per sé e per i loro procuratori e di non opporre alcuna obiezione di diritto o di fatto a questo istrumento, ma di presentarsi personalmente e non per mezzo di un procuratore o alcun difensore, di fronte ai reggenti e ai giudici del Comune di Fermo e dichiarare la detta quantità in giudizio, e ricevere su di sé il precetto a richiesta e volontà dei predetti Giudei. Se poi sarà pronunciata una sentenza interlocutoria o definitiva a favore dei detti Giudei, contro i predetti, promettono che essi e  ciascuno di loro  vollero che fosse atto valido e stabile con rinuncia a fare in seguito un appello. D’altra parte promisero e fecero convenzione, ciascuno e solidalmente, ai  Giudei o ai loro commissari di dare e rendere la quantità depositata e soltanto in più per le pene, i danni, le spese, gli interessi che i Giudei abbiano affrontato in giudizio e fuori. Promisero ciascuno e solidarmente di risarcire i Giudei. E per dovere eseguire tutto quanto è da compiere e operare, misero sotto obbligazione tutti i beni mobili ed immobili di ciascuno, presenti e futuri, dei quali ciascuno e solidalmente danno licenza ai Giudei o ai commissari, e autorizzazione a prenderli, di propria autorità, senza alcun reclamo di curia, quando sarà loro utile o necessario. Dopo soddisfatta, o non soddisfatta, la pena,  questo contratto rimane valido. Inoltre essi promisero, ciascuno e solidalmente, che essi personalmente e realmente sono impegnati a recarsi presso la curia del comune di Fermo, a richiesta e volontà dei Giudei, secondo la forma dei patti stabiliti tra il comune di Fermo e i Giudei, quando per essi o per qualcuno < di loro >fosse utile o necessario. Redatto nel palazzo comunale di Fermo. Io  Domenico di Servideo notaio rogato scrissi e pubblicai.

 

**Doc.  Anno 1306 maggio 19  in ASF pergam. 1193 Tesi pp. 284-287.Contratto di mutuo con Ebrei

Nel nome di Dio. Amen. Nell’anno del Signore  1306, indizione  quarta, giorno 19 del mese di maggio, a tempo del papa Clemente V, presenti come testimoni chiamati: il maestro Tomasso notaio delle Riformanze <del comune fermano> , Tomassino della signora Alda; Petrucio Pervirigio(?) dello speziale Marcovaldo;  Gualteruccio di Cacciagallo un tempo da Ripatransone, e Petruccio da Cesena banditore del comune di Fermo. Convenzione.  Il nobile milite sig. Obtino de Salis podestà della città di Fermo, e il sapiente e discreto sig. Andrea de Mainardis da Parma, giudice e notaio del nobile uomo sig. Servodeo de Servodeis da Parma, capitano del popolo e del comune della detta città; anche gli infrascritti priori del popolo di questa città, cioè,  …  dalla contrada Castello, Nicoletto di Angeluccio dalla contrada, Pila Giovanni del maestro Pensabene dalla contrada San Martino, Montanello di Egidio dalla contrada Fiorenza, Iorzio di Matteo Enric; dalla contrada San Bartolomeo Bartolomeo di Matteo Guidi e Gentili di Nicola dalla contrada Campoleggioe, e Angelo di Alberto Salvasie (?) dalla contrada Castello, e Iacobo  del maestro Stefan, e Filippo di Omodeo, e Francesco di Tomassino dalla contrada Fiorenza, e Albertuccio di Alberti, e Pietro di Benedetto dalla contrada Pila, e Anselmo di Algarsio, e Marchitto de Cavedanis, e Iacobo di Scolaro dalla contrada San Bartolomeo, e Iacobo di Andrea, e Marchicono di Filippo Savini dalla contrada San Martino, e Tomasso di Gerardo, e Giovanni di Giberto, e Antonio di Paolo dalla contrada Campoleggio, e Bartolomeo di Iacobo, e Antonio di Felzone; i predetti sig. podestà e il sig. Andrea vicario, in qualità di rettori e officiali della città di Fermo, promisero e fecero convenzione per sé e per i loro successori, che i detti priori e prenominati mercanti, dai sopraddetti contratti della città di Fermo, promisero e convennero per sé principalmente e per i loro eredi e successori di dare, pagare e restituire con effetto, escludendo ogni eccezione ed occasione, a Vitale Ley <?Levi>  dalla contrada di San Bartolomeo, a Vitale del sig. Beniamino, a Vitale di Dattalo e ad Angeluccio di Fosco, Giudei dimoranti a Fermo che ricevono per sé e per i loro soci ed eredi e successori loro, o ai commissari, da qui a un mese prossimo venturo e finito, 1600 libbre ravennati buone che essi, per mutuo, hanno ricevuto in fiorini d’oro e in anconetani grossi tanti che bene resero la detta quantità, di fronte a me notaio e ai detti testimoni. Ciascuno di loro rinuncia all’eccezione di moneta non avuta, non ricevuta, non numerata e all’eccezione dei  fiorini non di buon oro o di peso (non) giusto o di anconetani non di argento buono e alla eccezione di simulazione, e ad ogni aiuto delle leggi di cui si possano servire in contrasto. D’altra parte promisero ciascuno di loro principalmente e in solido, di dare, pagare e restituire la detta quantità e il doppio in più a nome di pena  per tutti i danni, le spese e l’interesse che per questo avranno sofferti e sostenuti, e promisero in solido, uno all’altro di loro, di risarcire nella curia e fuori. Fanno obbligazione  ad essi Giudei dei loro beni reali e personali, presenti e futuri, in ogni luogo. E ciascuno diede autorizzazione di prenderli, quando fosse necessario, e di risarcire nella curia e fuori. E ciascuno di loro promise solidalmente di recarsi presso qualunque giudice o ufficiale a volontà dei Giudei, non ostante lo statuto fatto e da fare e le riformanze  fatte o da fare, a cui sin da ora rinunciano. Per i sopraddetti capitoli  rinunciano anche al beneficio della nuova costituzione apostolica (?) del sommo Adriano di più cose da avere, e ad ogni altro aiuto delle leggi e dei decreti fatti o da fare, di cui possano servirsi in contrasto. E dopo soddisfatta o non soddisfatta la pena, tutte le cose dette sopra persistono valide. Redatto nel palazzo di questa città nella loggia dipinta. Io Bonano di Iacobo da Fermo, notaio d’autorità imperiale, rogato, scrissi e pubblicai.

 

***Doc.  Anno 1307 marzo 5 in ASF pergam. n. 792 Tesi pp. 287-289. Contratto di mutuo con Ebrei.

Nel nome di Dio. Amen. Nell’anno del Signore 1307, indizione quinta, a tempo del papa Clemente V, giorno 5 marzo, presenti come testimoni chiamati: Iacobuccio di Rainaldo Justiniani; Jannino di Matteo …..; Bongiovanne di Barto(lomeo) Sacchieti notaio; Stefano di Lanciadoccio; Oddone del maestro …..notaio; Filippo di Nicoletto notaio; Filippo di Iacobo notaio; sig. Domenico del sig. Nicoletto; e Boncambio di Rogerio … del comune di Fermo. Convenzione. Il signor Gerardo da Spidiolaria, giudice dell’onorabile uomo sig. Guido del sig. Enrico da Bologna, capitano del comune di Fermo ed il sig. Grazia di Filippo Alessi, ed Egidio di Iacobo Gentili, e Rogerio di Uffreduccio dalla contrada di Castello, e Venuto di Bruno, e Bongiovanne di Morcello (?); e Anglerio di Barello dalla contrada Pila; e Giovannuccio di Filippo Pieconi; e Marco di Filippo Savini; e Filippo di Marco Bone; e Iacobo di Staccio; e Rainaldo di Paccadosso; e Francesco di Tebaldo Andree dalla contrada San Martino; e Filippo di Danno Iacobi; e Tomassio di Pastangronio; e Filippo de Pesao; e Rainaldo di Degnate dalla contrada Fiorenza; e Domenico di Amadoro; e Gioanni di Paolo, e Michele di Michiale; e Zambertono di Iacobo; e Gentiluccio di Matteo Andree; e Iacobo di Matteo Bongiovanni dalla contrada San Bartolomeo; e Gentile di Paolo; e Bongiovanne di Iacobo Advelace; e Petrucciolo di Bonallongo; e Palmerio di Jucalzo; e Antonio di Palmerio Leonardi dalla contrada Campoleggio;  tutti e singoli chiamati e riuniti nel predetto luogo, essi e ciascuno solidalmente, principalmente, pagando uno, siano liberati gli altri, ciascuno di buona volontà e di animo sereno, senza violenza, né timore di costrizione, stipularono, promisero e fecero convenzione per sé e per i loro eredi e successori, di dare, assegnare, calcolare, rendere e restituire integralmente, con effetto, escludendo ogni occasione ed eccezione, ad Abraam figlio di Mosé, a Vitale di Dattalo  del sig. Vitale; a Vitale di Ley (?Levi) e ad Angelo di Bengiano (?) giudei, con stipula ed accettazione per sé e per Dattalo del sig. Mosè e per Bengiano del sig. Mosè, e per Dattalo del sig. Vitale, e per Bonaventura e Mositto figli di Dattalo del sig. Vitale; e per Bengiano del sig. Manuele ed  altri loro soci Giudei, o qualcuno di questi Giudei che riceve solidalmente  ai loro figli e successori o commissari, a cenno di loro Giudei e a volontà,    4000 libre di buoni ravennati ed anconitani piccoli, quantità di denaro  che tutti e singoli i sopra detti e ciascuno di essi ebbero e ricevettero solidalmente dai predetti Giudei come mutuo e per motivo di mutuo in fiorini d’oro, di fronte a me notaio e ai testimoni, stando seduti e rimanendo in un ‘Vascappo’, tanti che tutti essi e ciascuno di loro dichiararono essere la quantità detta. Rinunciarono essi e ciascuno di loro ecc. <=segue testo uguale come negli altri atti>.

Redatto a Fermo, nel palazzo del popolo del comune di Fermo, dove si riuniscono i priori per le riunioni segrete. Io Giovanni di Francesco di Egidio notaio rogato ho scritto e pubblicato.

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