ZARA e FERMO di LIBERATI Germano
Dopo Venezia, un altro termine di riferimento del commercio estero del Fermano era la Dalmazia. A questo riguardo, troviamo accenni precisi per Sebenico nei Libri del banchiere comunale Paccaroni (Archivio di Fermo Liber 1005). Per le relazioni commerciali con Zara, un atto contiene un importantissimo trattato tra Fermo e la città Dalmata, l’unico atto che si conosca per una città delle Marche. La stesura di un trattato risale al 14 aprile 1309, ma è il rinnovamento di un atto preesistente, inserito, del 5 luglio 1288. L’analisi di queste due date è assai importante per capire l’esistenza dei rapporti commerciali tra Fermo e le città della Dalmazia. Il rinnovamento del patto nel 1309 , convince che esso fu dettato da nuove reali necessità commerciali che potevano essersi create a causa di un aumentato volume di scambi. Inoltre il rinnovare il patto così come era, significava affermare che le relazioni non erano sostanzialmente mutate. Il patto consisteva soprattutto nel creare, reciprocamente, zone di libero scambio, dove i Fermani potessero agire come gli Zaratini nel caricare e nello scaricare le proprie merci dove piacesse loro, senza alcun dazio o gabella, né esazione. I Fermani potevano esercitare liberamente il loro commercio. Inoltre, con concessioni paritetiche e reciproche, i due contraenti si consideravano amici nel vendere e nel comprare, liberi e sicuri sia in città che nel suo distretto. Unico prodotto soggetto a gabella specifica era il sale, con le rispettive clausole. Altra importante clausola era quella riguardante il commercio del vino vietato dall’una e dall’altra parte: clausola spiegabile con il fatto che entrambe le città producevano vino e quindi si premunivano contro una concorrenza pregiudizievole.
Da una delle pergamene dell’Archivio Storico di Fermo, presso l’Archivio di Stato di Fermo (ASF), trascritta da LIBERATI GERMANO tradotta per questa occasione in italiano da Carlo Tomassini. Si indicheranno le pagine della Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Lettere e Filosofia: “Economia e Governi a Fermo nel primo trecento” del candidato Germano Liberati. Relatore: ch.mo Prof. Lino Marini. Anno Accademico 1969-1970 (citata nel seguito: Tesi, pag.). Cfr LIBERATI, Germano, “Dinamica della vita economica e politica a Fermo nel secolo XIV” in “Studi Urbinati” a. XLIX, n.2, 1975, Urbino, pagg.9-29.
Doc. – Anno 1288 luglio 5 inserito nel testo seguente
Doc. – Anno 1309 marzo 21 e aprile 14 da ASF, pergamena n. 1236, Tesi pp. 268-273-
Trattati commerciali tra Fermo e Zara
“ Nel nome di Cristo, anno dell’incarnazione 1309, indizione settima, giorno 14 aprile, a Zara, al tempo del signor Pietro Gradenico, doge di Venezia e del reverendo padre frate Jacobo arcivescovo di Zara e del signor conte Matteo Manelusso di Gregorio, il saggio uomo Jacobino di Rainaldo sindaco e procuratore della città di Fermo, a nome per conto del nobile signor Pino de Vernacis, podestà di Fermo e anche del consiglio e del comune della città, come dal pubblico istrumento scritto da Giovanni di Rainaldo notaio della predetta città, e stabilito per le seguenti cose.
Inizia: nel nome di Dio. Amen. Nell’anno 1309, indizione nona, giorno 21 marzo ecc. da una parte il sapiente signor Gregorio di Diatico della città di Zara sindaco e procuratore di Gregorio del signor Matteo Manualesso, conte di Zara anche del consiglio del comune della stessa città, come risulta dal pubblico di strumento scritto da Giovanni di Quat(…) notaio della città di Zara, e stabilito in modo speciale per le cose seguenti.
Inizia: nel nome di Cristo. Amen. Nell’anno della sua incarnazione 1309 indizione settima giorno 14 aprile ecc. dall’altra parte. Ratificarono, provarono e confermarono tutti singoli patti scritti e stabiliti tra il nobile uomo sig. Michele de Micuscio da Zara, un tempo sindaco del detto comune di Zara da una parte, e il sig. Gentile di Marco, un tempo sindaco del comune di Fermo dall’altra parte, furono scritti e pubblicati per mezzo del notaio Iacobo di Atto da Fermo. Ecco il tenore ed i contenuti dei patti. Nel nome di Dio. Amen. Anno 1288, indizione prima, giorno 5 luglio. Nel Consiglio pubblico e Generale del Comune della città di Fermo, riunito come al solito, al suono della campana e a voce dell’annunciatore, il signor Antonio giudice e assessore e vicario del comune della città di Fermo, per mezzo del nobile magnifico uomo Giovanino de Guidomini, podestà della città di Fermo, insieme con tutto lo stesso consiglio, insieme con il signor Antoldo “esgravatore” della città di Fermo, a nome e nelle veci di questo comune, come legittimo sindaco, agente, procuratore o come meglio si può giuridicamente dire e pensare, allo scopo di approvare, confermare, ratificare e approvare e tenere stabili e validi di tutti singoli i patti, le convenzioni e le promesse, il discreto uomo sig. Michele de Micuscio da Zara, sindaco, agente, procuratore di Gregorio uomo del sig. Iacobo Templi <=Tiepolo> doge di Venezia; del figlio del conte di Zara e dei nobili uomini Sebastiano di Nito e Tommaso di Secreto, consiglieri dello stesso; e dei giudici e del consiglio della città di Zara, da una parte e dall’altra parte, il predetto sig. Gentile di Marco sindaco e procuratore del comune di Fermo a nome e nelle veci di questo comune, cioè degli uomini di Zara e del suo distretto caricando e scaricando le cose proprie, dove ad essi piacerà nel predetto distretto, senza <pagare> alcun dazio, “thalomo”, gabella, “maltolto” o qualsiasi esazione, eccetto il dazio del sale di Francesco di Lundente (?), sia gli uomini di Zara che del suo distretto, paghino come saranno tenuti <a farlo> gli altri uomini. E questi uomini di Zara e del distretto della stessa città non possono recare vino o portarlo al porto o ai porti della città di Fermo e del suo distretto, al fine di vendere questo vino.
E dalla rispettiva parte, il provvido uomo Michele de Micuscio, sindaco, agente procuratore, come già detto, a nome e nelle veci del predetto sig. conte, dei consiglieri, dei giudici del consiglio della città di Zara e del suo distretto, salvi e sicuri nelle cose e nelle persone, i detti uomini di Zara terranno ed avranno come amici, acquistando e vendendo, liberi e sicuri sia nella città che nel suo distretto, caricando e scaricando le cose proprie, ove piacerà nel predetto distretto di Zara, senza alcun dazio, “thalomo”<?tassa di mare>, gabella “maltolto”, o qualsiasi esazione, eccetto il dazio del sale da Pago. Gli uomini di Fermo e quelli del suo distretto pagano come saranno tenuti <a farlo> altri uomini. E non possano recare o portare vino al porto o ai porti di Zara e del suo distretto, al fine di vendere questo vino.
Per approvare e rendere note le pene e le obbligazioni dei beni come promesso da una parte e dall’altra; e per ogni singola cosa contenuta in questi patti per entrambe le parti; e per promettere che ogni singola cosa detta sopra si ritiene valida e stabile sotto la stessa pena contenuta nei patti stessi; e per obbligare i beni dei comuni stessi al fine di dover osservare le cose dette prima; e in generale per dovere adempiere le cose dette, tutte le altre e singole predette che riguardo a ciò saranno da fare tanto da essi, quanto per mezzo di sostituto, comandato da essi, in tutte le cose sopra dette da dover adempiere direttamente, o tramite sostituto, comandano da essi sia fatto, compiuto e promesso riguardo alle cose predette a qualunque delle cose predette, tenere l’atto valido e stabile sotto obbligazione dei beni del comune.
Redatto a Fermo nel palazzo di questo comune, presenti come testimoni il sig. Rainaldo di Odorisio, il sig. Matteo di Ugolino, il sig. Rugerio del sig. Nicolò, Pietro del sig. Iacobo, Rainaldo di Giustiniano, Matteo di Marco e Pace di Radulfo ed altri.
Io Iacobo di Atto, richiesto come notaio, ho scritto e pubblicato. Con stipula solenne promisero, intervenendo dall’una parte e dall’altra, i già detti sindaci, sig. Iacobo di Rainaldo e Gregorio di Diatico, nel ruolo sopra detto, uno e l’altro , scambievolmente, di tenere, avere e osservare e far osservare la detta ratifica, approvazione e conferma dei patti ed ogni predetto patto, per il tempo venturo e mai agire in contrario, né cambiare per nessuna ragione od appiglio, in via giuridica o di fatto, sotto obbligazione dei beni dei loro comuni presenti ai patti, facendo rimanere e perdurare questi patti nel loro vigore e nella loro stabilità. Redatto e firmato di fronte ai testimoni chiamati al rogito, cioè Giovanni di Pasqua de Varincas; Iacobo di Damiano de Florado, e La(e)rte di Marino de Osessico, cittadini nobili di Zara; Filippo di Alessandro, Matteo di Giovanni Picini e Rodardo di Ofreduccio notaio, cittadini Fermani ed altri. Io Giovanni Qual(….) d’autorità imperiale e giurista di Zara, su richiesta, fui presente e ho ascoltato, ho scritto ed ho corroborato <l’atto>.