1292.02.02: Pagamento di un muro con un terreno
Nel nome di Dio. Amen. Nel suo anno 1292, indizione quinta, a tempo del papa Nicolò IV, il giorno due del mese di febbraio; redatto nel castello di Matelica, nella chiesa di Santa Maria Maddalena di fronte a Benvenuto di Sintardo, Entente di Salimbene Fulcarelli e Levuzio di Ventura come testimoni richiesti ed a ciò chiamati; donna Mattia badessa del monastero di Santa Maria Maddalena di Matelica, con il consenso unanime e la volontà delle sue consorelle, dopo che erano state convocate e riunite su ordine della stessa badessa nel detto monastero, cioè Giacoma, Isabetta, Daniela, Giovanna, Vittoria, Diotama, Filippuccia, Barbara, Eugenia, Isaia, Guiduccia, Graziadea, Agata, Cecilia, Giustina, Aurea, Aviadea e Tuttasanta e frate Guido e frate Salimbene e tutti gli altri conversi e monache esistenti nel detto monastero e tutti i presenti ivi del convento di esso monastero, con volontà, concordia e consenso unanime insieme con la predetta donna badessa nominarono, stabilirono, crearono ed ordinarono come legittimo amministratore loro, della chiesa e del detto monastero, agente, fattore, procuratore e nunzio speciale, Ivano del signor Scagno, presente e spontaneamente accettante, per dare, consegnare e concedere, a nome del detto monastero e del suo convento, a Petrono di Rinaldo Bone, per sé e suoi eredi, la terra del detto monastero, della chiesa e del convento, posta nel distretto di Matelica, in località detta Cretaiolo entro i seguenti confini: primo lato lo stesso Petrono; secondo lato Levono (?) di Aiudo; terzo lato la moglie, i figli di Giacomello de Fantolini e i figli di Giacomo di Valentino, quarto lato la via; terreno da avere, tenere e possedere come a lui e poi ai suoi successori piacerà farne in perpetuo con tutte e singole le cose che sono contenute entro i detti ed altri confini, con accesso e uscite propri fino alla via pubblica e con ogni diritto, potere, uso o requisizione che spettasse o spetterà al monastero riguardo a queste cose. E ciò a motivo del fatto che il detto Petrono aveva fatto la muratura di una canna (=misura) di muro con canne e cemento di buona e sufficiente edilizia, muro fabbricato per la chiesa del detto monastero, valutato di valore quanto il detto terreno e più. L’amministratore Ivano in ciò rinuncia ad ogni eccezione di inganno, condizione di causa giusta o ingiusta, calcolo a metà del giusto valore e prezzo di detta terra ed a tutti gli altri diritti ed (e)ccezioni ed azioni che competono o competeranno al detto monastero ed ogni ausilio di leggi e norme canoniche riguardo alla costruzione del detto muro nella detta chiesa. L’amministratore conservò la tenuta di questa cosa a nome del detto Petrono, fino a quando egli non ne prenderà il possesso corporale e la tenuta in qualunque modo. Gli diede licenza e pieno potere rinunciando spontaneamente a qualsiasi norma, legge o costituzione di qualsiasi giudice o rettore e fece ciò a nome e per conto dello stesso monastero e del suo convento, per sé e per i successori. E promise con solenne stipula e fece convenzione a nome del detto monastero con Petrono per sè e per i suoi successori, riguardo alla cosa e al diritto di difendere, risolvere presso qualsiasi tribunale ecclesiastico o secolare, contro ogni gruppo o persona o comunità, quanto sopra, inoltre di rifondere le spese, i salari e gli avvocati dall’inizio alla conclusione della vertenza, sotto pena del doppio dell’estimo di detta cosa, con il valore che avrà nel tempo, se sarà migliorata. E con solenne stipula, tra di loro scambievolmente, promisero di non agire contro, né venire in contrasto per alcuna ragione e causa, sotto promessa ed obbligazione dei beni e delle cose del detto convento e ripagare i danni, le spese e gli interessi. Tutte e singole le cose dette prima resteranno decise e stabili, pagandosi o non pagandosi la penalità, comunque sia, restano. Eccetera.
Io Bonaventura di Mastro Benvenuto notaio pubblico fui presente a tutto quanto sopra e, richiesto, sottoscrissi e pubblicai.