1287.12.10: Procura per una vertenza sui beni di suora Francesca
Nel nome di Dio. Amen. Nel suo anno 1287, indizione quindicesima, quando la Chiesa romana era vacante del pastore, il giorno 10 del mese di dicembre entrante; redatto nel castello di Matelica nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Matelica, alla presenza dei testimoni richiesti ed a ciò chiamati, Giacomuccio di Accursio Altemelie; mastro (Ra)nallo, (Pe)rfolino(?) e frate Vitale; dopo riunito il capitolo del monastero delle donne di Santa Maria Maddalena del detto castello, insieme con l’epresso consenso e con la volontà di tutte le sue consorelle e dei frati e dei conversi esistenti nel detto capitolo, cioè Giustina, Agnese, Margherita, Andrea, Catalina, Diotama, Isabetta, Lucia, Daniela, donna Cristina, (I)lluminata, Giacomuccia, Amedea, Filippuccia, Agata, Cecilia (Sicilia), Giustina, Guiduccia, monache del detto monastero ed i conversi e famigli del detto monastero e di tutte le altre monache e suore esistenti in detto monastero e le stesse sorelle tutte e frati del sopradetto monastero, in modo unanime e concorde, fecero, stabilirono, ordinarono e crearono i presenti frate Giacomo del Signor Scanno e frate Giacomuccio conversi del detto monastero, ed Annibale del signor Scanno da Camerino assente, come legittimi amministratori, attori e difensori, procuratori e nunzi speciali e come meglio si comprende secondo il diritto, per presentarsi per loro ed a loro nome e per conto del detto monastero al signor don Rambotto vescovo di Camerino ed alla sua curia e al vicario uditore dello stesso vescovo e in generale di fronte a qualunque altro giudice sia temporale che spirituale, nella causa o nelle cause che il detto monastero e le stesse suore hanno e pensano di avere con suora Francesca figlia del defunto signor Bulgarello o con il procuratore, attore, fattore di lei e qualunque altra personalità tanto temporale che spirituale, per rispondere alla predetta Francesca o al suo procuratore e a tutte le altre persone e cose temporali e spirituali, ecclesiastiche e secolari, civili e penali, a dare il libello e riceverlo, e stabilire il termine o le scadenze, a ricevere, ordinare e prorogare, a contestare la lite o le liti, a rispondere di calunnia o dover dire la verità, ad opporre eccezioni, far posizioni e rispondere alle posizioni della parte avversa, ad introdurre testimoni, documenti e diritti del detto monastero, ad udire i giuramenti della parte avversa e rifitare, se sarà necessario, a protestare, agire, dare le deliberazioni o sentenze, ascoltare e recusare, fare appello per ogni impegno gravoso dato o da dare al detto monastero o allo stesso amministratore a nome del detto monastero, ed a proseguire ogni appello, a dar commissione, richiedere, obiettare e generalmente a dover fare ed esercitare ogni altra e singola cosa che per le cose e sulle cose dette sopra e in ciascuna di esse sarà opportuna e che i meriti delle cause comportano e richiedono e che la stessa badessa e il capitolo e il convento dello stesso monastero e le dette suore e i conversi, a nome del detto monastero potrebbero fare ed esercitare. La detta abbadessa, le dette suore e i frati a nome e per conto dello stesso monastero e del suo convento promettono solennemente che terranno deciso e stablito e manterranno qualunque cosa sarà fatta dal detto amministratore o procuratore riguardo a tutte e ciascuna delle cose dette prima, sotto l’ipoteca e l’obbligazione dei beni e delle cose del detto monastero.
Ed io Tomasso Scagni notaio pubblico fui presente alle cose dette prima e richiesto scrissi come si legge sopra e lo pubblicai.