1286.09.13: Quietanza di multa e condono
Nel nome del Signore. Amen. Nell’anno del Signore 1286, a tempo del papa Onorio IV, a Camerino nella cappella del palazzo dell’episcopato; redatto il giorno 13 del mese di settembre, mentre erano presenti don Gualtiero priore di San Sebastiano di Camerino, don Pietro priore di San Giacomo di Muralto, mastro Offreduccio di donna Amata, Corrado di Giovanni e Corraduccio Domestici, come testimoni a ciò chiamati e richiesti; il venerabile padre don Rambotto vescovo di Camerino per sé ed i suoi successori, a nome e per conto dell’episcopato camerinese, fece la conclusione, la quietanza ed il condono da valere in perpetuo a frate Giacomo Ugolini amministratore del monastero di Santa Maria Maddalena di Matelica, stipulante e ricevente a nome e per conto del detto monastero riguardo alla condanna di cento libbre, fatta dallo stesso monastero o al suo amministratore Iacopuccio del signor Finaguerra, in riferimento e per l’occasione della violenza e dell’esagerazione fatta da parte dello stesso monastero, suoi famigli, fautori e collaboratori, contro il monastero di Sant’Agata sito presso il fosso di Matelica in prossimità dello stesso monastero di Santa Maria Maddalena, cassando e cancellando lo stesso vescovo camerinese ogni condanna, sentenza e processo fatti contro il detto monastero e contro Jacopuccio suo amministratore o chiunque altro, a nome del detto monastero di Santa Maria Maddalena ed ogni promessa, se pure fatta al altra persona rivecente a suo nome, riguardo alla stessa somma o a parte di essa, a nome dello stesso monastero, in particolare la promessa fatta per mezzo di Giacomuccio del signor Finaguerra, amministratore del detto monastero, inoltre specialmente il precetto che lo stesso Giacomuccio ricevette riguardo alla predetta somma di cinquanta libre da pagare, scritto per mano di mastro Nicola di Osimo notaio; pertanto il detto vescovo così fece per il fatto che ebbe e ricevette dal detto amministratore che ha consegnato e pagato a nome e per conto del detto monastero di Santa Maria Maddalena e del suo convento e di tutti i conti del detto monastero nella predetta esagerazione, con cinquanta libre ravennati e anconetane. Il detto vescovo rinuncia all’obiezione di denaro non avuto, non ricevuto, nell’occasione predetta, ed a ogni altro aiuto del diritto e delle leggi. Il detto vescovo promise per sé e per i suoi successori promise a frate Giacomo, amministratore del detto monastero di Santa Maria Maddalena ricevente per conto ed a nome dello stesso monastero, e del suo convento e di detto Goacomuccio amministratore dell’altro monastero e di ogni altro suo fautore, che la presente quietanza e recusazione e tutte e singole le cose sopra scritte restano valide, sotto penalità del doppio di detta somma e con l’obbligazione e l’ipoteca dei beni del detto episcopato.
Ed io Riccerio notaio pubblico e ora notaio del detto vescovo, richiesto di scrivere le cose dette sopra dal detto vescovo, ho sottoscritto e pubblicato ed ho apposto il mio fregio e il mio nome.