1285.08.21: Procura per vertenza dell’eredità di Sibilla
Nel nome del Signore. Amen. Nel suo anno 1285, a tempo di papa Onorio IV, il giorno 21 del mese di agosto, nella chiesa del monastero di Santa Maria Maddalena di Matelica, mentre erano presenti frate Raniero di Mastro Giacomo Accursi Blance; Vitutio di Attolino e Andreolo di Ivano del signor Scagno, come testimoni chiamati a queste cose. Suora Mattia badessa del sopra detto monastero delle donne di santa Maria Maddalena, con il consenso e la volontà di tutte le seguenti donne del convento dello stesso monastero, senza alcun dissenso, cioè suor Agnese, suor Cristina, suor Margherita, suor Isabetta, suor Andrea, suor Diotama, suor Aurea, suor Lucia, suor Daniela, suor Berardesca, suor Cristiana, suor Giacomella, suor Giovanna, suor Mattiola, suor Vittoria, suor Catalina, suor Filippa, suor Isaia, suor Illuminata, suor Amedea, suor Graziadea, suor Simonetta, suor Guiduccia e suor Cecilia, queste suore concordemente con la badessa fecero, stabilirono, ed anche ordinarono frate Vitale converso e familiare dello stesso monastero e Verbutio del signor Giacomo da Gubbio, presenti e ciascuno di loro in solido in modo tale che la condizione di uno solo attivo non sia migliore di quella dell’altro non attivo, come amministratori, procuratori e nunzi speciali di lei e del detto convento, per promettere e fare compromessi verso frate Nicola vicario del vescovo di Camerino come arbitro e persona che deve decidere la composizione amichevole per ogni lite, questione e causa che verte o che potesse vertere tra lo stesso monastero agente e rispondente da una parte, e dall’altra parte Ivano del signor Scagno procuratore di donna Sibilla figlia del defunto signor Rinaldo, sua moglie, come agente e rispondente, soprattutto per 57 libre ravennati ed ancontane che si dice che il detto Ivano intende chiedere al detto monastero in quanto procuratore della detta sua moglie; e generalmene per ogni altra lite, questione e causa che potesse vertere tra essi fino al giorno presente, per dare il libello, riceverlo, contestare la lite, riguardo all’accusa giurare sulla loro anima, prestar giuramento di qualsiasi altro genere, contrapporre eccezioni e repliche e declinare il giudizio, fare opposizioni e rispondere alle posizioni della parte avversa, introdurre testimoni e documenti, vedere la presentazione di testimoni, fare gli allegati, ascoltare la sentenza, stabilire uno o più procuratori a nome del detto convento e di se stessi amministratori, nelle cose predette e in ciascuna di esse, e generalmente debbono fare tutte le altre e singole cose ed esercitarle come il convento potrebbe fare o esercitare. La già detta donna badessa col consenso del predetto convento e lo stesso convento promettono a me notaio infrascritto, a nome e per conto di chi può esserne interessato, con stipula solenne, che esse considerano stabilito e tengono deciso e lo mantengono in perpetuo e non agiscono in nulla in contrasto in alcuna occasione, o eccezione, sotto l’ipoteca e la penalità e l’obbligazione dei beni di detto monastero, accettando tutto quello che per mezzo dei predetti amministratori e procuratori, o sostituti o altri per loro, viene fatto ed esercitato riguardo alle cose dette sopra e per ciascuna di esse.
Ed io Bonaventura di Giovanni pubblico notaio fui presente alle cose sopradette e rogato per tutto ciò, sottoscrissi e pubblicai.