1284.06.10: Procura per la vertenza di S. Maria di Vablano
Nel nome di Dio. Amen. Nell’anno del Signore 1284, indizione dodicesima, a tempo del papa Martino IV, il giorno 10 giugno. Redatto a Matelica nel monastero di Santa Maria Maddalena, presenti Lazano del signor Giacomo, Verliutio del signor Giacomo, frate Vitale, frate Giacomuccio ed altri testimoni. Donna Mattia badessa del monastero di Santa Maria Maddalena di Matelica, con il consenso e la volontà delle monache e religiose del detto monastero, cioè Cristina, Agnese, Andrea, Lucia, Berardesca, Margarita, Isabetta, Cateli(n)a, Daniela, donna Cristina, Amadea, Agata, Daniela, Giacomuccia, Barbara, A(u)rea, Cecilia, Graziadeo, Giacomella, Mattiola, (I)lluminata, Vittoria, Filippuccia, e gli uomini volenti e consensienti, fece, stabilì, sostituì e creò frate Giacomo da Colle Stefano, converso dello stesso monastero, presente e ricevente, come legittimo amministratore, procuratore, attore, fattore e nunzio speciale di lei e del detto monastero nella lite e questione che il detto monastero ha e pensa di avere con Federico del signor Alberto, con Adelarduccio suo figlio, e con il signor Matteo del signor Giovanni, a motivo dela chiesa di Santa Maria de “Vablano” e per i diritti di questa chiesa e con Corraduccio di Bartulo e con gli eredi di Rainalduccio del signor Alberto e in generale con tutti quelli che hanno lite con il detto monastero o che prima poterono averne, di fronte alla curia del signor marchese, dei suoi officiali e di fronte a qualunque altra curia e dovunque in ogni altro luogo, per dare il libello, per riceverlo, per contestare la lite sull’accusa, per giurare sull’anima del detto monastero, introdurre i testimoni e gli strumenti, per approvare e replicare, per fare uno o più procutaori in sua vece, per terminare e determinare e ricevere il termine o i termini e per impetrare e ricevere lettere o privilegi, per far appello, per proseguire se sarà opportuno presso qualunque curia e specialmente nella curia del papa e generalmente a fare tutte le altre cose, per fare ed agire in generale per tutte le cose dette e per ciascuna secondo come sarà necessario e opportuno. La badessa e il convento del detto monastero promettono che tutto quello che per mezzo del predetto amministratore o per mezzo di altri in suo luogo, viene posto, fatto, al riguardo delle cose predette e di ciascuna di esse, lo considerano stabilito, deciso e lo mantengono sotto penalità di ipoteca dei beni e delle cose del manstero.
Io Ventura Massei notaio pubblico fui presente a tutte queste cose e richiesto di scrivere tutte le cose sopradette, sottoscrissi e pubblicai.