STATUTI DEI FERMANI traduzione dall’edizione 1589 Inizio. Indice e documenti di conferma

STATUTI DEL COMUNE

E DEI CASTELLI

 DI FERMO

Tradotti dall’edizione dell’anno 1589

da Vesprini Albino e Carlo Tomassini

                                                  www.luoghifermani.it 2023

IHS

STATUTA FIRMANORUM \

Firmi Apud Sertorium de Montibus impressa anno Domini 1589

 Statuti del Comune e dei Castelli di Fermo

Edizione di Sertorio de Monti

 Anno del Signore 1589.

Indice delle rubriche

Documenti degli anni 1446, 1555, 1586

Libro primo rubriche 10

Libro secondo rubriche 91

Libro terzo rubriche59

Libro quarto rubriche 94

Libro quinto rubriche 150

Libro sesto rubriche 93

Ordinamenti vari, Tasse, Capitoli (sec. XVI)

 <Le rubriche sono prese dal testo del volume>

*

                                                                                                                                                                                                                          I

                                   TABELLA DELLE RUBRICHE DI TUTTA L’OPERA

RUBRICHE DEL LIBRO PRIMO

1 Rub. 1 – La venerazione della festa di Santa Maria del mese di agosto.

1 Rub. 2 – I ceri, le altre luminarie e le lampade da offrire in tale festa della Beata Maria.

1 Rub. 3 – Gli Officiali da eleggersi per la custodia, per la conservazione delle Entrate, per le cose dell’Operaria di tale chiesa di Santa Maria.

1 Rub. 4 – Le spese da farsi per i sindaci delle comunanze e per alcuni altri forestieri che vengono a tale festa.

1 Rub. 5 – La venerazione alla Santa Spina.

1 Rub. 6 – La festa del beato Bartolomeo apostolo da onorarsi segnatamente.

1 Rub. 7 – I Sindaci e i procuratori da eleggersi in qualsiasi chiesa della Città.

1 Rub. 8 – I Palli da offrirsi alle singole chiese che sono stabilite nella Città di Fermo.

1 Rub. 9 – Lo Statuto della chiesa di San Salvatore.

1 Rub. 10 – I carcerati da offrire.

RUBRICHE DEL LIBRO SECONDO

2 Rub. 1 – La corsa del Palio.

2 Rub. 2 – Gli imbussolati, il modo e il sistema di aprire le cassette <urne> e di estrarli;la conservazione delle cassette e il mettere uno con <sostituto> un altro.

2 Rub. 3 – Il potere dei signori Priori e il loro officio.

2 Rub. 4 – Uno speciale divieto per i signori Priori, e per il Gonfaloniere di giustizia e per i Regolatori, anche per il Banchiere del Comune.

2 Rub. 5 – L’officio del Gonfaloniere del Comune di Fermo.

2 Rub. 6 – L’elezione del Podestà e del Capitano.

2 Rub. 7 – Il giuramento del Podestà e del Capitano, la loro autorità e l’officio.

2 Rub. 8 – Un divieto per gli officiali forensi.

2 Rub. 9 – L’officio del Cancelliere.

2 Rub. 10 – L’officio del Notaio dei signori Priori.

2 Rub. 11 – L’officio e l’ordine da tenersi dai Confalonieri per le contrade e dagli altri Cittadini di tali contrade.

2 Rub. 12 – Il modo di riunire i Consigli, di presentare le proposte, di arringare e di deliberare in essi.

2 Rub. 13 – Il Consiglio speciale del popolo.

2 Rub. 14 – L’autorità, la giurisdizione, e il potere del Consiglio speciale.

2 Rub. 15 – Il Consiglio generale.

2 Rub. 16 – L’arbitrato del Consiglio Generale.

2 Rub. 17 – Il modo di mandare la decisione con le fave nere e bianche.

2 Rub. 18 – Il modo di sospendere gli Statuti.

2 Rub. 19 – I Regolatori, il loro officio, le entrate ed uscite del Comune e i Revisori dei conti del Comune e il loro officio.

2 Rub. 20 – L’officio del Banchiere e del suo Notaio.

2 Rub. 21 – L’officio dei Consoli dei Mercanti.

2 Rub. 22 – L’officio del Massaro che deve provvedere e rivedere le masserizie e le fortificazioni del Comune.

2 Rub. 23 – L’elezione dei Notai dei banchi <tribunali> civili e degli appelli e il loro officio.

                                                                                                                                           II

2 Rub. 24 – L’officio dell’Avvocato e del Sindaco del Comune per le cause.

2 Rub. 25 – Gli officiali dei castelli del Comune di Fermo da imbussolare. I Castelli Maggiori.

2 Rub. 26 – Nomi dei Castelli medi.

2 Rub. 27 – Nomi dei castelli minori

2 Rub. 28 – Gli estratti dal bossolo debbono essere Cittadini Fermani.

2 Rub. 29 – Imbussolare i Castellani delle Rocche del contado.

2 Rub. 30 – Il sindacato dei signori Priori del popolo, e del Vessillifero di giustizia, e dei Regolatori e dei loro Notai.

2 Rub. 31 – Il sindacato degli officiali forensi. Breve del 1561 di Pio IV.

2 Rub. 32 – Il sindacato degli officiali dei Castelli del contado.

2 Rub. 33 – I Banditori del Comune e il loro officio.

2 Rub. 34 – L’officio dei Balivi del Comune di Fermo.

2 Rub. 35 – L’officio del custode delle carceri.

2 Rub. 36 – Le pitture da farsi nelle Porte.

2 Rub. 37 – Un divieto per gli officiali del contado.

2 Rub. 38 – Un divieto per gli officiali nella Città ed il cumulo degli offici.

2 Rub. 39 – Nessuno presuma di allontanare i cittadini o gli abitanti distrettuali fuori dal Foro della Città di Fermo.

2 Rub. 40 – Nessun Fermano o abitante distrettuale osi andare lontano per uno stipendio o né per una provvigione di qualcuno senza il permesso.

2 Rub. 41 – Non si costruiscano nuovi fortilizi, né siano ricostruiti quelli distrutti.

2 Rub. 42 – L’officio degli Ambasciatori del Comune di Fermo.

2 Rub. 43 – Il Podestà, e il Capitano e gli altri officiali del Comune di Fermo non vadano a fare ambasciate.

2 Rub. 44 – Coloro che ricevono l’onore della milizia.

2 Rub. 45 – Le vendite fatte dei beni degli esiliati.

2 Rub. 46 – L’officio del Notaio del Podestà che deve stare nel Porto.

2 Rub. 47 – Il Podestà o il Capitano o un loro officiale siano obbligati, ogni qualvolta sarà necessario, recarsi fuori Città a loro spese.

2 Rub. 48 – I Castellani non debbono essere ricevuti nel distretto di Fermo.

2 Rub. 49 – Tutti quelli dei castelli e delle Ville del Comune di Fermo siano considerati come Cittadini.

2 Rub. 50 – I Notai e i Balivi non debbono ricevere il salario dai sindaci dei Castelli e delle Ville.

2 Rub. 51 – La libertà concessa a coloro che vengono nella Città di Fermo per insegnare o per studiare.

2 Rub. 52 – I Cittadini, i quali non fanno subordinazione al Comune di Fermo, non siano difesi come Cittadini.

2 Rub. 53 – I Notai del Podestà, del Capitano, o del Giudice di giustizia, o di altro officiale, non possano rivelare al pubblico gli istrumenti.

2 Rub. 54 – Il Podestà sia obbligato a praticare la “franchigia” <esenzione da imposte> a coloro che vengono ad abitare nella Città di <Fermo>.

2 Rub. 55 – L’immunità da concedersi a coloro che vengono e vogliono abitare nelle terre e nei possedimenti che stanno nell’estimo per gli uomini della Città di Fermo.

2 Rub. 56 – I nobili del contado non paghino le collette <dazi>.

2 Rub. 57- Il Notaio degli estimi del Comune di Fermo.

                                                                                                                                                                                                                 III

2 Rub. 58 – Le pacificazioni da farsi ad opera del Podestà.

2 Rub. 59 – Il Podestà, o il Capitano o i loro officiali non dicano ingiuria ad alcuno.

2 Rub. 60 – La libertà e la franchigia per coloro che avranno abitato per 10 anni nella Città di Fermo, e per i vassalli che vengono e vogliono abitare in Città, e nessuno possa essere Procuratore per i forensi nel detto caso.

2 Rub. 61 – I Notai siano obbligati a redigere gli istrumenti.

2 Rub. 62 – Siano avuti il Sindaco e il Procuratore nella Curia Romana e nella Curia del signor Marchese.

2 Rub. 63 – Le lampade dei Mercanti della Città di Fermo.

2 Rub. 64 – Sia lecito di rinunciare a uno statuto.

2 Rub. 65 – Quando viene trattato un affare del Podestà o di una speciale persona in qualsiasi Consiglio o nella Cernita, l’interessato debba allontanarsene.

2 Rub. 66 – Se qualcuno abitasse o avesse l’abitazione ai confini delle contrade gli sia lecito farsi registrare nella contrada nella quale più gli piaccia.

2 Rub. 67 – Il Podestà, il Capitano e gli altri officiali del Comune siano obbligati e debbano fornire l’accoglienza di se stessi.

2 Rub. 68 – La custodia e l’immunità <dei Castelli> di San Benedetto, Monte Falcone e Smerillo.

2 Rub. 69 – Tutti i singoli abitanti di San Benedetto debbano accuratamente sorvegliare tale castello notte e giorno.

2 Rub. 70 – I mugnai devono eleggersi i loro Capitani.

2 Rub. 71 – Le vendite e le donazioni fatte da qualcuno che sarebbe diventato Cittadino.

2 Rub. 72 – L’osservanza degli statuti.

2 Rub. 73 – I poderi <rurali> siano soggetti ai tributi.

2 Rub. 74 – La parte delle vecchie condanne da dare agli officiali.

2 Rub. 75 – La giurisdizione del milite del Podestà.

2 Rub.76 – Le deleghe da dare a qualcuno sui denari e su altri beni del Comune.

2 Rub. 77 – I militi e gli officiali del Podestà e del Capitano non possano entrare nelle abitazioni per l’esecuzione dei reati civili e dei danni dati.

2 Rub. 78 – L’osservanza degli statuti delle Società e dei Castelli della Città di Fermo.

2 Rub. 79 – Tutti i pegni siano consegnati ad un Depositario.

2 Rub. 80 – Il compenso per le scritture e per le esecuzioni reali e personali e per gli altri beni da pagarsi agli officiali del contado.

2 Rub. 81 -L’elezione e l’officio del Bargello.

2 Rub. 82 – I Cittadini che sono nel governo nell’ufficio del Priorato.

2 Rub. 83 – Coloro che non vengono alla Cernita e al Consiglio e coloro che hanno impedimenti a venire.

2 Rub. 84 – Le chiavi delle carceri siano nelle mani al Podestà.

2 Rub. 85 – I debitori del Comune debbano essere iscritti nel registro Specchio.

2 Rub. 86 – Per coloro che fanno chiasso nelle Cernite o nei Consigli.

2 Rub. 87 – La riscossione delle condanne, tanto per reati quanto per i danni dati e per altri debitori fiscali.

2 Rub. 88 – Le insegne del Comune che non debbono essere donate ai Rettori.

2 Rub. 89 – Dare sostegno ai Cittadini Fermani e ai distrettuali per i vantaggi da conseguire.

2 Rub. 90 – Come si possa fare la supplica per i reati e per il pagamento dei capitoli dei soldi e per le grazie da ottenere.

                                                                                                                                                                                                                         IV

2 Rub. 91 – I custodi da eleggersi nei Castelli della riviera del mare.

                RUBRICHE DEL LIBRO TERZO

3 Rub. 1 – L’officio e la giurisdizione del Podestà e del Capitano e dei loro Vicari nelle cause civili.

3 Rub. 2 – Le citazioni nelle cause civili.

3 Rub. 3 – Il modo e l’ordine per fare la procedura nelle cause civili ordinarie o di livellari.

3 Rub. 4 – Gli interrogatori da fare in tribunale e le cose che tendono a fondare un futuro giudizio su questi.

3 Rub. 5 – Le ferie.

3 Rub. 6 – La disanima sommaria nelle cause dei “forensi” e per mezzo di rappresaglie risarcire il danno a chi ha sofferto il danno.

3 Rub. 7 – Le cause fra i cittadini e gli abitanti del contado da ultimare nella Città.

3 Rub. 8 – I testimoni e il loro esame.

3 Rub. 9 – Coloro che fanno la confessione in tribunale.

3 Rub. 10 – Le parti e il giuramento. 

3 Rub. 11 – Le cause e le liti di persone molto potenti.

3 Rub. 12 – L’esecuzione di un istrumento pubblico e di una scrittura privata.

3 Rub. 13 – L’esecuzione di un istrumento di garanzia.

3 Rub. 14 – L’esecuzione di una scrittura dal Notaio incaricato a scrivere i crediti dei mercanti.

3 Rub. 15 – Quali cose tra quelle possedute non possono essere prese in “tenuta”.

3 Rub. 16 – La cattura di un debitore sospetto e fuggitivo.

3 Rub. 17 – Il debitore che dimora nel contado.

3 Rub. 18 – La revoca di una “tenuta” presa sui beni di un altro piuttosto che del debitore.

3 Rub. 19 – L’alienazione di un pegno tanto concordata quanto pretoria <giudiziaria>.

3 Rub. 20 – Il modo di prestare un patrocinio e il compenso dei patrocinatori.

3 Rub. 21 – Nel tribunale non ammettere chi non abbia la matricola.

3 Rub. 22 – L’officio e la mercede dei Notai delle banche.

3 Rub. 23 – Che i Notai debbano essere iscritti nel Collegio o Matricola.

3 Rub. 24 – Le scritture e i protocolli dei Notai.

3 Rub. 25 – Gli istrumenti già pagati da restituire.

3 Rub. 26 – Regresso <rivalsa> del fideiussore contro il principale.

3 Rub. 27 – Gli arbitri e i conciliatori.

3 Rub. 28 – I compromessi da farsi fra congiunti.

3 Rub. 29 – La divisione di beni comuni.

3 Rub. 30 – I muri da farsi insieme.

3 Rub. 31 – Coloro che hanno alberi in terreno altrui e gli alberi che recano impedimento al vicino.

3 Rub. 32 – Le società, le colleganze e le cose comuni, e la richiesta di queste cose.

3 Rub. 33 – Le emancipazioni dei figli.

3 Rub. 34 – I tutori.

3 Rub. 35 – I pazzi, gli squilibrati, i dissipatori, i muti e simili e i loro curatori.

3 Rub. 36 – Le prescrizioni.

3 Rub. 37 – Gli acquirenti di un bene immobile.

3 Rub. 38 – Le cose acquistate pubblicamente oppure dai Pirati.

3 Rub. 39 – Che nessuno soccomba in una causa civile per una richiesta non valida.

3 Rub. 40 – I contratti falsi da reprimere.

3 Rub. 41 – L’alienazione dei beni dei minorenni.

                                                                                                                                                                                                                        V

3 Rub. 42 – L’alienazione dei beni delle doti.

3 Rub. 43 – Gli sponsali, il lucro dello sposo, sotto l’amministrazione di chi la sposa e i suoi beni siano governati.

3 Rub. 44 – La restituzione delle doti.

3 Rub. 45 – Le ultime volontà.

3 Rub. 46 – Le eredità, e i legati fatti all’ospedale di Santa Maria della Carità, e l’operaria di Santa Maria dell’Episcopato, e altri ospedali.

3 Rub. 47 – I legati fatti a favore dei luoghi religiosi o per scopi pii.

3 Rub. 48 – L’obbligo di fare l’inventario.

3 Rub. 49 – Le successioni a chi non ha fatto testamento.

3 Rub. 50 – L’esecuzione delle sentenze delle cause civili.

3 Rub. 51 – Secondo quali diritti le cause civili e gli affari debbano concludersi.

3 Rub. 52 – Le rappresaglie da concedersi.

3 Rub. 53 – I signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia possano applicare tutte le rappresaglie.

3 Rub. 54 – Le disposizioni contro gli Ebrei.

3 Rub. 55 – Il giuramento degli Ebrei.

3 Rub. 56 – Le cause con tre giudici.

3 Rub. 57 – Le suppliche riguardanti le cause civili non siano accolte nel Consiglio di Cernita.

3 Rub. 58 – Il debitore contumace va messo al bando.

3 Rub. 59 – Quando le parti fanno un contratto si deve intendere in fiorini, non invece in ducati, né al contrario.

RUBRICHE DEL LIBRO QUARTO

4 Rub. 1 – Per quali reati o delitti si possa fare la procedura nell’indagine giudiziaria.

4 Rub. 2 – I Sindaci dei Castelli e delle Ville abbiano il potere e l’obbligo di denunciare i reati.

4 Rub. 3 – Il modo e la procedura da seguire nelle cause penali o miste.

4 Rub. 4 – Come si faccia la procedura contro chi si costituisce nelle cause criminali.

4 Rub. 5 – Come si debba fare la procedura contro un contumace nelle <cause> penali.

4 Rub. 6 – Nessuno, suo malgrado, sia costretto a fare un’accusa e non debba ammettersi un accusatore segreto.

4 Rub. 7 – Nelle cause penali i minorenni, i figli di famiglia abbiano una legittima persona <a tutela> e i benefici per questi stessi.

4 Rub. 8 – Come e quando nelle cause penali il procuratore, il tutore o il curatore o il padre vengano ammessi a favore del figlio.

4 Rub. 9 – L’abolizione da concedersi.

4 Rub. 10 – Le donne non siano costrette ad entrare nei Palazzi.

4 Rub.11 – I processi non iniziati da un Rettore sono da iniziarsi e ultimarsi da un altro.

4 Rub. 12 – Coloro che possono essere ammessi a testimoniare nel penale e l’esame dei testimoni.

4 Rub. 13 – Le torture.

4 Rub. 14 – Le sentenze penali da portare in Consiglio e tramite chi possono essere portate.

4 Rub. 15 -Nelle cose penali, quando e quali sentenze non possono essere pubblicate in Consiglio.

4 Rub. 16 – Il beneficio della confessione e della pace.

4 Rub. 17 – In quali casi la pace sia operativa, o no.

4 Rub. 18 – La pena da dimezzare per gli uomini dei Castelli, delle Ville del contado e del distretto di Fermo.

                                                                                                                                        VI

4 Rub. 19-Il raddoppio delle pene.

4 Rub. 20 – Le multe e le loro modalità.

4 Rub. 21 – I tempi per pagare le condanne.

4 Rub. 22 – A motivo della carenza di una formula giuridica una sentenza penale non sia invalidata.

4 Rub. 23 – I beni dei condannati.

4 Rub. 24 – Coloro che bestemmiano, maledicono Dio o i suoi santi e chi spergiura con malizia e in modi turpi, inopportunamente fanno qualunque cosa su di essi o contro le loro immagini o figure.

4 Rub. 25 – Le pene per chi disturba i divini uffici.

4 Rub. 26 – Le pene per i traditori e per i ribelli.

4 Rub. 27- Le pene per gli ambasciatori che eccedono sugli ambiti del mandato.

4 Rub. 28 – Le pene per coloro che fanno una conventicola, una congiura, una sommossa o cose simili.

4 Rub. 29 – Le pene di coloro che recano offesa ai signori Priori del popolo, al Vessillifero di giustizia, al loro Notaio o al Cancelliere del Comune.

4 Rub. 30 – Per stabilire il confino o la relegazione.

4 Rub. 31 – La pena per coloro che offendono i Rettori o gli officiali della Città e del contado e la loro famiglia.

4 Rub. 32 – Pe coloro che devastano le carceri.

4 Rub. 33 – La pena per coloro che si oppongono alle esecuzioni della Curia o che impediscono l’esecuzione stessa.

4 Rub. 34 – La pena di coloro che impediscono a qualcuno di far testamento, o fare contratti o disporre in altri modi dei propri beni.

4 Rub. 35 – Le carceri private.

4 Rub. 36 – Gli assassini e il loro pene, e i mandanti che fanno percuotere per mezzo di sicari.

4 Rub. 37 – Coloro che intercettano, asportano, sottraggono o invadono i beni mobili del Comune.

4 Rub. 38 – La pena di coloro che commettono peculato o frode nel loro officio.

4 Rub. 39 – La pena di coloro che commettono un furto, un furto di schiavi, o cose simili o inducono al male una domestica.

4 Rub. 40 – La pena di chi sottrae una bene mobile.

4 Rub. 41 – La pena di coloro che impongono una taglia o che fanno riscattare per mezzo di una taglia, o cose simili e <la pena> dei loro messaggeri.

4 Rub. 42 – L’omicidio.

4 Rub. 43 – I delitti, gli avvelenamenti, i negromanti e simili.

4 Rub. 44 – L’adulterio, lo stupro, l’incesto, il rapimento di vergini, il rapimento di consacrate a Dio, l’omosessualità, l’empietà, l’accoppiamento proibito e cose simili, i mezzani <lenoni>.

4 Rub. 45 – I furti e l’agricoltore o il bifolco con patto che commette un furto al patrono.

4 Rub. 46 – La pena di coloro che saccheggiano i beni di una eredità.

4 Rub. 47 – Le cose falsificate.

4 Rub. 48 – La pena di coloro che costringono al parto.

4 Rub. 49 – La pena di chi fabbrica o spaccia moneta falsa.

4 Rub. 50 – La pena di coloro che rivelano cose di fedeltà o segreti del Comune.

4 Rub. 51 – La pena di chi arreca offese insieme con un gruppo o senza.

4 Rub. 52 – La pena di chi minaccia con armi o senza.

4 Rub. 53 – La pena di chi colpisce con armi o senza.

4 Rub. 54 – La pena per coloro che percuotono un contrattista altrui.

                                                                                                                                                 VII

4 Rub. 55 – Il forestiero che offende un Cittadino.

4 Rub. 56 – Le parole offensive.

4 Rub. 57 – La pena per coloro che ripetono improperi.

4 Rub. 58 – <La pena> per coloro che offendono qualcuno a propria difesa e la pena di chi rifiuta la giurisdizione del Comune.

4 Rub. 59 – La pena per coloro che infrangono la pace.

4 Rub. 60 – Decreto del Consiglio sulle vendette trasversali, confermato dal Breve di Pio IV sotto la data a Roma 10 febbraio 1560.

4 Rub. 61 – Si devono dare i fideiussori sul non offendere.

4 Rub. 62 – La pena per colui che entra e esce dalla Città di Fermo o dai castelli in altro modo, non attraverso le porte.

4 Rub. 63 – La pena di chi guasta o occupa i muri della Città o dei castelli.

4 Rub. 64 – Gli incendiari e i distruttori dei mulini e delle abitazioni e di cose simili.

4 Rub. 65 – Gli Avvocati, i Procuratori, i Notai non siano accettati come fidejussori.

4 Rub. 66 – La pena di coloro che portano un’arma.

4 Rub. 67 – La pena di coloro che vanno in strada dopo il terzo suono della campana.

4 Rub. 68 – La pena per coloro che giocano ai dadi, o ad altro gioco proibito.

4 Rub. 69 – La pena di chi nega la parentela, il Notaio o cose simili.

4 Rub. 70 – La pena di chi richiede un debito già pagato, o più del dovuto.

4 Rub. 71 – La pena per coloro che invadono o occupano un bene immobile o infastidiscono qualcuno nella sua proprietà.

4 Rub. 72 – La pena per chi estrae o sposta i termini<a confine>.

4 Rub. 73 – La pena per coloro che occupano una tenuta assegnata ad opera della Curia.

4 Rub. 74 – Coloro che offendono gli esiliati.

4 Rub. 75 – Gli esiliati per le offese fatte contro i giurati del popolo.

4 Rub. 76 – La cattura dei forestieri che offendono i Cittadini.

4 Rub. 77 – Coloro che si siano sottratti o si siano rifiutati a motivo di qualche loro alta carica.

4 Rub. 78 – I malfattori che dopo un misfatto commesso si sono fatti religiosi.

4 Rub. 79 – I ricettatori degli esiliati.

4 Rub. 80 – La pena di coloro che prestano patrocinio, aiuto, consulenza o favore a qualcuno esiliato o condannato.

4 Rub. 81 – Il beneficio di un esiliato che presenta un altro esiliato.

4 Rub. 82 – Gli Avvocati e i Procuratori che si accordano per la quota della lite.

4 Rub. 83 – La pena per gli accusatori che non danno prove.

4 Rub. 84 – La pena di coloro che prestano aiuto, consiglio e favore per qualche reato o a chi compie qualche reato.

4 Rub. 85 – Gli istigatori a duello, senza la guerra.

4 Rub. 86 – L’esecuzione delle sentenze penali.

4 Rub. 87 – Si concepiscono in modo simile un genere con un altro <genere>, e un numero singolare con uno plurale, e viceversa.

4 Rub. 88 – I possedimenti dei Cittadini e i beni stabili non si debbono vendere e né trasferire a coloro che non sono sottoposti al Comune o non fare parentela con coloro non sottoposti.

4 Rub. 89 – Pena di chi uccide o bastona gli animali di qualcuno.

4 Rub. 90 – I reati non esaminati entro un mese nel contado.

4 Rub. 91 – La pena nella quale incorrono i disobbedienti ai signori Priori.

                                                                                                                                                                                                                       VIII

4 Rub. 92 – Gli albanesi che vengono nella Città di Fermo o nel contado per i delitti commessi fuori dal Distretto siano puniti come se avessero prevaricato in Città e nel contado.

4 Rub. 93 – La pena di coloro che commettono una frode sul proprio prezzo <estimo>.

4 Rub. 94 – Le pene non stabilite per mezzo di uno statuto.

RUBRICHE DEL LIBRO QUINTO SUGLI APPELLI

5 Rub. 1 – L’officio e la giurisdizione del signor Capitano.

5 Rub. 2 – Ancora sulla giurisdizione del signor Capitano.

5 Rub. 3 – Ancora sulla giurisdizione del signor Capitano contro le signore che portano ornamenti vietati.

5 Rub. 4 – Ancora sulla giurisdizione del signor Capitano.

5 Rub. 5 – Il signor Capitano sia obbligato a gestire l’officio delle gabelle <dazi>.

5 Rub. 6 – Il Capitano possa indagare tutti i misfatti.

5 Rub. 7 – Il Capitano sia obbligato a riscuotere le condanne.

5 Rub. 8 – Il Capitano indaghi contro chi offende il Podestà e i suoi officiali.

5 Rub. 9 – Il Capitano sia obbligato ad indagare su coloro che esportano le vettovaglie.

5 Rub. 10 – Condanne all’esilio da applicarsi per mezzo del signor Capitano.

5 Rub. 11 – I Balivi del signor Capitano.

5 Rub. 12 – In quali casi nella causa penale sia lecito fare appello, ed in quali no.

5 Rub. 13 – Gli appelli delle cause civili.

5 Rub. 14 – Nulla sia innovato durante la pendente fase di appello.

5 Rub. 15 – La condanna del giudice che non permette di fare appello.

5 Rub. 16 – Si intendano per i primi e per i secondi appelli tutti gi statuti che trattano le cause di appello.

5 Rub. 17 – Gli statuti che si riferiscono al Capitano abbiano vigore per il Giudice di giustizia e viceversa.

INCOMINCIANO I DANNI DATI

5 Rub. 18 – La giurisdizione e il potere del Giudice per i danni dati, le vie, i ponti e le fontane.

5 Rub. 19 – Per coloro che in prima citazione non si presentarono.

5 Rub. 20 – Il signor Capitano mandi i suoi Notai a rintracciare coloro che hanno arrecato un danno.

5 Rub. 21 – L’officiale non riceva alcunché da alcuna persona.

5 Rub. 22 – Il Capitano faccia e faccia fare un pubblico avviso che nessuno arrechi danno di persona o con animali.

5 Rub. 23 – Si deve concedere l’abolizione <della denuncia>.

5 Rub. 24 – I danni fatti alle casette.

5 Rub. 25 – Coloro che debbono essere ammessi ad accusare.

5 Rub. 26 – I danni fatti di persona.

5 Rub. 27 – La pena di chi coglie le olive di altri.

5 Rub. 28 – I danni procurati con animali.

5 Rub. 29 – La pena per chi recide un olivo e altri alberi

5 Rub. 30 – La pena per chi taglia le viti.

5 Rub. 31 – Come va emendato il danno fatto di giorno e di notte e ad opera di uno o molti>.

5 Rub. 32 – Coloro che dal Capitano, dai suoi officiali o dai suoi coadiutori sono stati sorpresi con frutti o con legna in Città, o in qualche via, e che non hanno un podere o un proprio “laborerio”.

5 Rub. 33 – la pena per colui che ha tracciato un sentiero.

5 Rub. 34 – La pena di chi ha tracciato un varco <passaggio sulla proprietà altrui>.

                                                                                                                                                                                                                 IX

5 Rub. 35 – Nessun Notaio possa sedersi nel banco del signor Capitano o di un Giudice.

5 Rub. 36 – Il Capitano o il Giudice di giustizia debbano redigere le sentenze.

5 Rub. 37 – I benefici della confessione e della pace.

5 Rub. 38 – La pena per gli incendiari.

5 Rub. 39 – La pena per chi arreca danno alle melarance.

5 Rub. 40 – La pena per coloro che si cambiano il nome.

5 Rub. 41 – A chiunque sia lecito di propria autorità catturare gli animali trovati a far danno nella sua proprietà, e abbia diritto alla quarta parte <della penalità>.

5 Rub. 42 – Un danno arrecato con i bovi e con altri animali, di cui non è reperibile il malfattore.

5 Rub. 43 – Il padrone non possa essere costretto a pagare una condanna fatta a un servo o su un bifolco.

5 Rub. 44 – La parte da dare all’accusatore o al denunciatore.

5 Rub. 45 – Il Capitano, il Giudice dei danni dati e i loro officiali siano obbligati a dare una copia al richiedente l’accusa, la denuncia o l’indagine.

5 Rub. 46 – Per i citati che non si presentano nel tempo stabilito.

5 Rub. 47 – Il bando da imporre dal signor Capitano e dei suoi giudici e degli officiali dei danni dati.

5 Rub. 48 – Dover catturare i condannati dalla Curia del signor Capitano o del giudice.

5 Rub. 49 – Coloro che di notte sono scovati a far danni dall’officiale o dai collaboratori del Giudice dei danni dati.

5 Rub. 50 – Nessuno porti legna, viti, canne, grosse o piccole con animali, o senza, ed i danni arrecati in recinzioni incustodite.

5 Rub. 51 – Il Capitano debba inviare uno dei suoi Notai nei villaggi, nei borghi, e nelle contrade di Fermo per indagare su coloro che arrecano danni.

5 Rub. 52 – Pene da raddoppiarsi per danni arrecati di notte.

5 Rub. 53 – Il signor Capitano o il Giudice per i danni arrecati non costringa alcuno prima che una condanna gli sia stata fatta.

5 Rub. 54 – La pena per i forestieri che arrecano danno nei possedimenti dei Cittadini o degli abitanti nel contado della Città di Fermo.

5 Rub.55 – Le pene non siano estinte fino a quando non è stato risarcito il padrone che ha subito il danno.

5 Rub. 56 – Entro quanto tempo è possibile fare la procedura sui danni dati.

5 Rub. 57 – Non si possa ricevere alcunché per la cancellazione di sentenze.

5 Rub. 58 – Il Capitano o il giudice di giustizia non possano sottoporre alcuno alla tortura a motivo dei danni arrecati.

5 Rub. 59 – La parte spettante all’officiale dei danni dati.

5 Rub. 60 – Per i danni arrecati non possa concedersi la grazia.

5 Rub. 61 – I custodi delle porte siano obbligati di andare insieme con l’officiale dei danni dati.

5 Rub. 62 – Le pene per chi piglia i piccioni nelle piccionaie.

5 Rub. 63 – La pena per chi prende o uccide i pesci nella fonte o nella pescheria.

5 Rub. 64 – La pena per chi cattura o devasta uno sciame di api.

5 Rub. 65 – Nei casi in cui sia ammesso l’accusatore, nei medesimi sia ammesso un denunciatore.

5 Rub. 66 – I sindaci dei Castelli e delle Ville della Città di Fermo, ai quali compete, devono prendere copia di tutti i detti statuti contenuti nel presente volume.

                                     INCOMINCIANO LE COSE STRAORDINARIE

                                                                                                                                                                                                                  X

5 Rub. 67 – I giorni festivi da celebrare nella Città e nel distretto di Fermo.

5 Rub. 68 – La libertà per coloro che vengono in piazza, senza che vi sia mercato.

5 Rub. 69 – La pena per coloro che esportano vettovaglie fuori dalla Città e dal distretto.

5 Rub. 70 – I pedaggi da NON riscuotere.

5 Rub. 71 – Nessuno da un Castello in riva al mare vada ad abitare altrove.

5 Rub. 72 – Il divieto di <importazione> del sale.

5 Rub. 73 – Le vesti e gli ornamenti delle donne.

5 Rub. 74 – I regali.

5 Rub. 75 – Il modo e il comportamento da praticare per il cordoglio dei morti.

5 Rub. 76 – I banchetti e le disposizioni da praticare nel lutto.

5 Rub. 77 – A nessuno sia lecito fare una nuova costruzione, né una fabbrica, né farla fare, o fabbricare presso una via pubblica o vicinale, senza avere avuto il permesso e la presenza e l’autorizzazione dell’officiale o del signor Capitano e dei vicini.

5 Rub. 78 – Nessuno possa vendere uve, o altri frutti non maturi.

5 Rub. 79 – Nessuno deve fare grange nello spazio entro la prima e la seconda ‘senaita’.

5 Rub. 80 – Nessuno abbia più di una grangia per ciascuna contrada o borgo.

5 Rub. 81 – Nessuno bifolco possa portare una qualunque arma.

5 Rub. 82 – Nessuno possa tenere se non quattro buoi da armento <stalla>.

5 Rub. 83 – Le vie e le strade nella Città sono da pulire e tener pulite.

5 Rub. 84 – La pena di chi fa sozzura nelle vie pubbliche.

5 Rub. 85 – Per chi getta una bestia morta presso le mura <della Città>.

5 Rub. 86 – Nessuno compri la frutta altrove se non in piazza.

5 Rub. 87 – Nessuno prenda qualche ‘gravaria’ <canaletto>.

5 Rub. 88 – Nessuno getti alcuna immondizia dall’alto.

5 Rub. 89 – Il Capitano o il Giudice debbono costringere <al trasporto> i carrettieri, i vetturali e i mulattieri.

5 Rub. 90 – Il Giudice abbia l’arbitrio di indagare e di fare la procedura contro tutti coloro che avessero asportato le pietre dalla via che sta presso la strada di San Francesco.

5 Rub. 91 – La giurisdizione del Giudice sui ponti, sulle fonti, sulle vie e la parte del giudice su quanto riscosso.

5 Rub. 92 – Nessuno getti letame o immondizie nella via del mare o entro le mura.

5 Rub. 93 – Nessuno debba caricare di spese qualche lavoratore.

5 Rub. 94 – Dover lastricare le vie e gli androni.

5 Rub. 95 – Le vie, i ponti e le fontane da riadattare e da riparare.

5 Rub. 96 – Per coloro che abbiano occupato, e tengono occupate qualche via comunale, o vicinale, o un ponte o una fonte o il terreno di queste.

5 Rub. 97 – La pena per chi fa immondizia nel piazzale di San Salvatore.

5 Rub. 98 – La “biblia” <letame> non deve fluire.

5 Rub. 99 – Non si scavi presso il confine di qualcuno, o di un fossato o di una via.

5 Rub. 100 – Nessuno possa zappare il terreno sulle strade del Comune.

5 Rub. 101 – Le questioni dei confini si debbono terminare rapidamente.

5 Rub. 102 – La condanna per coloro che hanno una fornace entro le mura della Città di Fermo.

5 Rub. 103 – Per le gronde <scoli>.

5 Rub. 104 – La penalità per coloro che pigiano <uva> acerba.

5 Rub. 105 – I maiali non possono essere tenuti nella Città.

                                                                                                                                                                                                                 XI

5 Rub. 106 – La pena per coloro che lavano presso le fontane.

5 Rub. 107 – Coloro che possono impunemente entrare in un Monastero <di monache>.

5 Rub. 108 – Le pecore che sono mandate nei pascoli della Città di Fermo.

5 Rub. 109 – Il compenso da esigersi per gli animali condotti nel ricovero.

5 Rub. 110 – Per i lebbrosi da mandarsi fuori dalla Città.

5 Rub. 111 – Le abitazioni da distruggere a causa di un incendio.

5 Rub. 112 – Le abitazioni da non distruggere.

5 Rub. 113 – Le terre da coltivare nella Città di Fermo e nel distretto di Fermo.

5 Rub. 114 – I servitori e i contrattisti che si allontanano dai padroni prima del tempo promesso.

5 Rub. 115 – Le cassette del Comune e altre misure.

5 Rub. 116 – Le stadere e gli altri strumenti di misura.

5 Rub. 117 – Gli strumenti di misura sono da farsi uguali nei Castelli e nelle Ville del Comune di Fermo e il modo di misurare i frutti.

5 Rub. 118 – Non abbandonare l’incastellamento di qualche castello del Comune di Fermo.

5 Rub. 119 – Sia lecito a coloro che hanno Mulini di prendere l’acqua alla sorgente di un terreno altrui, dove l’acqua viene raccolta per questo molino.

5 Rub. 120 – I molinari <mugnai>.

5 Rub. 121 – I beccai o i macellai.

5 Rub. 122 – I pesci da vendere.

5 Rub. 123 – I fornai.

5 Rub. 124 – I panificatori e i venditori di pane.

5 Rub. 125 – Non si debbono acquistare i beni commestibili entro le ‘senaite’ della Città.

5 Rub. 126 – Le modalità e formalità da dare a chi fa ospitalità.

5 Rub. 127 – Nessuna persona prenda come ‘tenuta’ un possedimento del Comune.

5 Rub. 128 – L’aiuto da farsi a coloro che vogliono fare una cisterna.

5 Rub. 129 – Il vino e il mosto da portarsi in Città, e la sicurezza per chi viene in questa Città per acquistare tale vino o mosto.

5 Rub. 130 – La calce, le pietre, la sabbia, i mattoni, i coppi e i fornaciai.

5 Rub. 131 – I commercianti mettano in mostra un panno fuori dalle abitazioni o dalle botteghe.

5 Rub. 132 – I fornai non riscaldino il forno con la nocchia di olive.

5 Rub. 133 – I tavernieri.

5 Rub. 134 – Il lino non si deve stigliare entro la Città.

5 Rub. 135 – I Giudei non entrino nei palazzi, non vendano cose vietate, e camminino con il loro segno.

5 Rub. 136 – La stipula di penalità sulla costruzione di muri della Città.

5 Rub. 137 – Per i Cittadini che rifiutano di pagare le tasse dei possedimenti che hanno nel contado.

5 Rub. 138 – non fare tratti <spazi> secchi nel fiume Tenna.

5 Rub. 139 – I Torrioni del Comune non siano dati in locazione.

5 Rub. 140 – Non sono da acquistare i frutti anzitempo.

5 Rub. 141 – I carri che non si debbono mandare in Città.

5 Rub. 142 – Le donne svergognate sono da cacciare dalla contrata e possono in un luogo fare l’arte delle meretrici.

5 Rub. 143 – La pena per coloro che vanno fuori dal distretto a paga.

5 Rub. 144 – La pena per coloro che vanno a macinare fuori dal distretto.

5 Rub. 145 – Gli alimentari siano venduti al colmo.

                                                                                                                                                                                                                  XII

5 Rub. 146 – Il cittadino e l’abitante nel contado, che fosse un lenone possa essere catturato come manigoldo.

5 Rub. 147 – La vendita di legumi e di altre erbe <commestibili>.

5 Rub. 148 – La sistemazione delle strade della Città.

5 Rub. 149 – I legnami non siano esportati per mare.

5 Rub. 150 – Il prezzo e la misura dei cerchi.

RUBRICHE DEL LIBRO SESTO

6 Rub. 1 – Dovere di pagare il dazio per libra.

6 Rub. 2 – Il dazio sull’oliva che si vende o che si compra

6 Rub. 3 – Il dazio dell’olio.

6 Rub. 4 – Il dazio dell’olio da importare da Terre non sottoposte <a Fermo>.

6 Rub. 5 – Il dazio del pistrino.

6 Rub. 6 – Il dazio sulle drapperie dei panni <stoffe ornamentali>

6 Rub. 7 – Su botticelli, legnami e cerchi.

6 Rub. 8 – Dazio sul peso delle mercanzie.

6 Rub. 9 – Dazio del lino, del peso e della misura e dei panni.

6 Rub. 10 – Sui forni.

6 Rub. 11 – La pellicceria.

6 Rub. 12 – I venditori ambulanti.

6 Rub. 13 – Dazio dei fornaciai e delle concerie di cuoio.

6 Rub. 14 – La misura dei cereali e delle altre mercanzie.

6 Rub. 15 – Il dazio sul pane.

6 Rub. 16 – Il dazio delle cose pagato una volta non è più da pagare.

6 Rub. 17 – Sugli stracci dei panni.

6 Rub. 18 – Il dazio di noci, fichi e seme di lino.

6 Rub. 19 – Il legname verde e stagionato elaborato non sia esportato fuori dalla Città.

6 Rub. 20 – Per coloro che mandano il lino ‘graminato’ e scapezzato nella città di Fermo.

6 Rub. 21 – Per coloro che forniscono cacio, melarance e nocciole.

6 Rub. 22 – Per la vendita di cera e spezie.

6 Rub. 23 – Sulla lana da vendersi in Città.

6 Rub. 24 – Sul carbone.

6 Rub. 25 – Sulle castagne.

6 Rub. 26 – Sul vetro elaborato.

6 Rub. 27 – Sulla mola o macina per i mulini.

6 Rub. 28 – Non importare le mercanzie se non attraverso le porte della Città.

6 Rub. 29 – Non mettere tributi del Comune.

6 Rub. 30 – Per i vetturali e i barcaioli.

6 Rub. 31 – Per i pesi (salme) di studenti, religiosi e officiali.

6 Rub. 32 – La dichiarazione dell’acquisto e della vendita di ogni cosa, su cui viene pagato il dazio.

6 Rub. 33 – L’arbitrio del giudice e degli altri officiali esattori dei dazi del Comune.

6 Rub. 34 – Gli esattori dei dazi.

6 Rub. 35 – L’aiuto e l’agevolazione da praticare con gli officiali dei dazi.

6 Rub. 36 – Le penalità da riscuotere.

6 Rub. 37 – Gli officiali posti a riscuotere i dazi.

6 Rub. 38 – Il divieto per l’avvocato e per il procuratore sul dazio.

                                                                                                                                                                                                                   XIII

6 Rub. 39 – Non fare una riscossione oltre il dazio dovuto, né aggravarlo in contrasto alla forma del presente statuto.

6 Rub. 40 – Per le cose non menzionate.

6 Rub. 41 – Le pene per coloro che agirono contro le disposizioni dei presenti statuti.

6 Rub. 42 – Sui tempi per pagare i dazi e a chi <pagare>.

6 Rub. 43 – Per coloro che hanno qualche immunità di dazio.

6 Rub. 44 – Il dazio sul vino venduto a salma o alla spina.

6 Rub. 45 -Il dazio dell’immagazzinaggio nel Porto di Fermo.

6 Rub. 46 – Nessun padrone di navi possa caricare e scaricare qualche sua mercanzia senza il permesso di un officiale.

6 Rub. 47 – Sulle navi e sulle barche.

6 Rub. 48 – Sul rame nuovo e vecchio.

6 Rub. 49 – Il dazio sulla macelleria e sulle parti, e per coloro che mandano le carni salate o fresche nella Città o nel Porto di Fermo.

6 Rub. 50 – Per coloro che forniscono agnelli, capretti o maialini.

6 Rub. 51 – Per coloro che acquistano agnelli, capretti e maialini con lo scopo di rivenderli.

6 Rub. 52 – Gli animali che possono essere comperati dai macellai.

6 Rub. 53 – La vendita di carni da parte dei macellai e la loro pesatura.

6 Rub. 54 – Il dazio delle bestie vendute dai macellai da pagarsi entro una scadenza.

6 Rub. 55 – I maialini da vendersi cotti.

6 Rub. 56 – Sulle carni da comperare per banchetti, per il <lutto> settimo giorno e per le nozze

6 Rub. 57 – Il dazio sui pesci.

6 Rub. 58 – Sui maiali che debbono essere macellati dai cittadini.

6 Rub. 59 – Sule carni salate da esportare per mare.

6 Rub. 60 – Sugli animali malati o morti che si possono vendere.

6 Rub. 61 – Sulle pelli da importare nella Città e nel Porto.

6 Rub. 62 – Gli animali acquistati per mezzo di macellai debbono essere macellati entro un certo tempo.

6 Rub. 63 – Sui cuoiami e sulle pelli da acquistare nella Città.

6 Rub. 64 – Il dazio dei cavalli, dei somari e di altre bestie.

6 Rub. 65 – Il dazio degli animali da allevamento o da tenere nei pascoli.

6 Rub. 66 – Il dazio sui cavalli da destinare al trasporto.

6 Rub. 67 – Il dazio su “bozza” e sulle parti e su cibarie che sono vendute.

6 Rub. 68 – Il dazio sulla farina.

6 Rub. 69 – La pesatura dei cereali.

6 Rub. 70 – Il dazio sulle cose date a cottimo.

6 Rub. 71 – Sul pane da portare in Città o al Porto.

6 Rub. 72 – Il dazio sugli animali dati in soccida <soci>.

6 Rub. 73 – Il dazio del mercato di Belmonte <di Fermo>.

6 Rub. 74 – Il dazio degli animali che transiteranno nel distretto di Fermo.

6 Rub. 75 – Il dazio sul transito.

6 Rub. 76 – Il forestiero possa esportare fuori dal contado ogni mercanzia, ad eccezione del lino e del canavaccio.

6 Rub. 77 – L’abitante del contado possa introdurre mercanzie nel territorio del contado senza dazio, perché paga l’assegna (tassa).

                                                                                                                                                                                                                 XIV

6 Rub. 78 – Chiunque esporti fuori dalla Città e dal contado il lino, la lana, i panni, i canovacci, le sementi, le noci o altra mercanzia, paghi il dazio.

6 Rub. 79 – Il forestiero che porta, soprattutto vende qualcosa nel mercato di Belmonte, paghi il dazio, e possa portare indietro l’invenduto.

6 Rub. 80 – Sia lecito all’abitante del contado di barattare e vendere fuori dal contado un bue malandato.

6 Rub. 81 – Sia lecito al forestiero portare indietro la mercanzia non venduta, dopo aver pagati 6 denari per libra delle cose vendute.

6 Rub. 82 – A nessuno sia lecito esportare cereali fuori dal distretto, raccolti nello stesso distretto e nel contado.

6 Rub. 83 – Sia lecito agli abitanti del contado, fra loro stessi, di vendere, di comperare, e di portare mercanzie, perché pagano l’assetto <assegna>.

6 Rub. 84 – Qualsiasi forestiero recante mercanzie sia obbligato a pagare il dazio al primo daziere incontrato nel contado.

6 Rub. 85 – Il dazio sul passo.

6 Rub. 86 – I caricatori e gli scaricatori.

6 Rub. 87 – Il dazio del sale, dei pascoli, del baratto e di “scarfina” < controllo> non va incluso nelle vendite dei dazi.

6 Rub. 88 – Per coloro che portano i panni alle tintorie in Città.

6 Rub. 89 – Gli abitanti del contado possano venire con 6 buoi senza un pagamento di dazio.

6 Rub. 90 – L’esenzione per coloro che fanno l’arte della lana.

6 Rub. 91 – I mercanti forestieri possano portare le loro mercanzie, e non vendendo dal 15 luglio, possano portare via le merci senza dazio o imposta.

6 Rub. 92 – L’esenzione per i chierici sopra i dazi.

                                         Sulla stessa cosa la dichiarazione e la risoluzione: 29 marzo 1583.

6 Rub. 93 – Sul pagamento del dazio non si possa concedere il condono né una fine.

                                                      FINE DELLA TAVOLA <INDICE>\\\\\\

<Uniti poi> –  I Capitoli del mercato e della fiera della Città di Fermo.

                 –  Gli Ordinamenti e le consuetudini del mare, editi dai Consoli della Città di Trani.

                 –  L’Ordinamento, la consuetudine e il diritto di “varea” secondo gli Anconetani.

 <1°testo poetico di> Giovanni Battista Evangelista di Fermo professore di lettere umane

                                                                       nel Ginnasio Fermano

 – Realtà Fermane perenni, con questa giuridica costituzione,

 l’onore, la fama, la gloria, la libertà, esistettero ed esisteranno.

   Solone descrisse i diritti per la dotta Atene del suo tempo,

finalmente con quella patria città educò la vita quotidiana.

   Licurgo per fama è noto che arrecò le leggi agli Spartani,

tuttavia la Città fu oppressa dal giogo della tirannia.

   Sono eterni soltanto i diritti dell’avito Quirino:

anche i soli diritti del territorio Fermano sono ratificati

   chiaramente soltanto perché l’equità, la legalità, e la pietà

stanno abbracciati a queste leggi e ai diritti e al bene.

   Fermo sarà elevata sopra le stelle praticando queste leggi.

Questa discendenza resiliente aspira al cielo

nella prudenza giuridica”.

*                                                                                                                                                                                                                      XV

<2° testo poetico> EPIGRAMMA di Aquilante Simonetti fermano professore di lettere umane

                                                         per la Magnifica Comunità di Fermo.

Ti mantieni duratura poiché sei fondata su ben fermo calcare,

   mantieni dignitosa la tua fama poiché sei ferma nella fede,

o Città di Pallade, decoro di Marte e della fertile Cerere,

   con gioia infatti questi diedero a te ciascuno i suoi doni.

Pallade ti affida il suo senno e le arti naturali.

   E Marte muove le armi con la mano che è vincitrice.

La nutrice Cerere chiama i frutti mentre per lei l’abbondanza

    effonde ogni lieta cosa dal suo munifico corno.

Insigne nel tempo per i padri cittadini romani e per i condottieri

   ora tu sei più gloriosa all’interno e all’estero.

Febo con la sua luce come stelle vince ogni cosa

   e così unica tu risplendi sopra le Città di Piceno

giacché con il diritto si praticano la rettitudine, la pietà, la legalità

   affinché con ciò il foro non strepiti per le liti e per i legulei.

Ciò che i Quiriti ebbero nelle Dodici Tavole, tu

   ora lo sveli con mandati a favore dei cittadini e degli alleati.

Pertanto viva tu felice, favorevole al benessere pubblico

   e il tuo nome colpisca l’eccelso cielo.

*

EUGENIO QUARTO anni 1445 e 1446

Eugenio vescovo servo dei servi di Dio a perpetua memoria. Consideriamo dignitoso e doveroso che aggiungiamo la stabilità della protezione Apostolica alle cose che sappiamo concesse e fatte di nostra volontà per mezzo delle nostre legittime persone per l’utilità e a comodo dei nostri sudditi e di questa Chiesa affinché rimangano stabili e inviolate. Chiaramente di recente alcuni patti, capitoli e convenzioni tra il Legato della Sede Apostolica, nostro Camerario, il Cardinale Presbitero del titolo di San Lorenzo in Damaso, diletto figlio Ludovico, a nome nostro e di questa Chiesa, con i diletti figli, la Comunità e gli uomini della Città nostra Fermana sono stati avviati, conclusi e concessi per loro comodo e utilità e per il buon governo, e abbiamo fatto inserire scritta nel presente atto la loro copia. Pertanto da parte degli stessi di questa Comunità e dei suoi uomini è stata rivolta una supplica umilmente affinché ci degniamo di aggiungere la protezione della conferma Apostolica per la sussistenza più stabile di questi stessi. Noi pertanto ben disposti verso tali suppliche, d’autorità Apostolica, confermiamo le convenzioni, i patti e i capitoli con la consapevolezza certa e con il patrocinio della presente scrittura li rafforziamo. In realtà il contenuto dei predetti capitoli e delle loro singole concessioni è questo. Da parte del Comune e degli uomini della nostra Città Fermana e del suo contado umilmente viene supplicato e richiesto che ci degniamo di concedere allo stesso Comune, con liberalità, per la divina volontà molto reverenda, le seguenti petizioni e i capitoli.     Anzitutto la comunità della detta Città goda e debba godere di tutti i singoli privilegi, gli statuti e le delibere, le consuetudini, i capitoli, le comodità e le giurisdizioni finora in vigore in questa Città, cose concesse a questa e approvate in qualsiasi modo e in qualsiasi forma da Sommi Pontefici, da Legati, da Rettori e da Vicari della Chiesa Romana. E si intenda che queste giurisdizioni, privilegi, statuti, delibere, consuetudini e capitoli siano e sono approvati e confermati e vengano approvati e confermati e siano praticati come confermati inviolabilmente da parte di chiunque. /\= PLACET, purché non siano contro la libertà Ecclesiastica.

                                                                                                                                                                                                                      XVI

   Inoltre che tutte le singole entrate e i proventi di questa Città e del suo contado e del distretto, tanto ordinari che straordinari in qualsiasi modo e in qualsiasi forma provengano, tanto le entrate delle gabelle <dazi> e dell’assegna del contado, come anche dei reati e degli altri proventi di questa Città e del contado siano e debbano essere del Comune di Fermo e dei suoi uomini e che questa comunità e il contado e i suoi uomini non hanno altri obblighi verso la Camera Romana e verso il santo signore nostro Papa presente e per i futuri, neppure verso altri Rettori né per ogni qualsivoglia officiale della Provincia della Marca, se non esclusivamente soltanto di pagare le taglie, i censi e gli affitti. /\ = PLACET

   Inoltre questa comunità Fermana, e gli officiali e i Rettori di questa Città abbiano e debbono avere il mero e misto impero e la libera potestà di investigare, e di punire su tutti e qualsiasi gli eccessi e i reati commessi e che si commetteranno in questa Città, nel contado, nei fortilizi, nel distretto, eccessi e delitti che avvengano di qualsiasi genere. /\ = PLACET

   Inoltre le cause di primo e di secondo grado, tanto quelle civili, quanto quelle penali siano investigate e debbano essere investigate per opera del Podestà, del Capitano e degli altri ufficiali di questa Città, secondo la forma degli statuti e secondo la consuetudine di questa Città. /\  = PLACET

   Inoltre questa Comunità della Città di Fermo abbia pieno e libero potere e autorità e arbitrio di eleggere chiunque a Podestà, a Capitano, a Cancelliere e per tutti quanti gli officiali, i Rettori, tanto in questa Città, quanto nel contado, per sua propria autorità, purché non siano persone sospettate dalla Santa Romana Chiesa e dal sommo pontefice. E l’elezione di questi officiali non avvenga per opera di altri se non del Comune e degli uomini di questa Città. /\ = PLACET.

   Inoltre né questa Città Fermana, né alcun Castello del contado e del suo distretto possano né debbano in alcun modo essere sottoposti né dati ad alcuna persona, ma stiano sempre sotto il dominio della Santa Romana Chiesa e i Castelli del contado stiano sotto il pieno dominio di questa Città. /\ = PLACET.

   Inoltre tutti i Castelli, i luoghi e le Terre, che finora sono stati sotto il dominio di questa Città, del contado e del distretto suo, siano e debbono stare in futuro sotto il pieno dominio di questa Città, e non possano né abbiano validità per nessun titolo, o motivo di essere sottoposti ad alcuna persona ecclesiastica o secolare, né ad alcuna Comunità, o Collegio, né essere liberati in qualsiasi modo dal dominio di questa Città e tutti i singoli privilegi, i patti e i capitoli, fatti o concessi dai Sommi Pontefici e da qualsiasi altro suo Legato o Rettore riguardo ad alcuni Castelli e luoghi o Terre, che finora sono stati tenuti e posseduti da questa Città e sotto il suo dominio, siano atti inutili, non validi, e annullati e siano considerati annullati, non validi ed inutili. E questi patti e capitoli siano qui considerati come espressi distintamente ogni singolo e siano revocate tutte le sottomissioni fatte in contrasto e questi luoghi e Castelli che al presente fossero posseduti o tenuti da altri, siano restituiti a questa Comunità, senza alcun pagamento che questa debba fare, come il Castello di

Acquaviva con le sue pertinenze e il Castello di Monteverde siano restituiti. /\ = PLACET, in ogni cosa eccetto per quelli per i quali i privilegi Apostolici hanno disposto in altro modo.

   Inoltre questa Città Fermana e i suoi uomini possano ed abbiano potere di fare affrancamento e fare e concedere a tutti i singoli uomini e alle persone di venire, da qualsiasi luogo ad abitare in questa Città, come vogliono, o portando le loro mercanzie e cose, come vogliono, in questa Città Fermana e nel suo contado, senza che possano essere contrastati da alcuno officiale né da un Rettore di chiesa. /\ = PLACET sulle cose spettanti a questa Città.

   Inoltre che tutti e singoli contratti fatti e celebrati e i processi agitati e le sentenze emanate a tempo del conte Francesco <Sforza> tanto nella Curia degli ufficiali della Città Fermana o del suo contado, quanto anche nella Curia generale della Marca siano considerati decisi e validi e stabili e

                                                                                                                                                                                                              XVII

non siano in alcun modo invalidati, né revocati, né annullati, nonostante ogni cosa che sia in contrasto. /\ = PLACET

   Inoltre se alcune sottomissioni o privilegi o concessioni siano state fatte o concesse ad alcune persone o Comunità riguardo ad alcuni beni mobili o immobili, a diritti, e ad azioni appartenenti e spettanti a questa Città Fermana o ad alcuni Cittadini e abitanti del contado o dimoranti ivi e siano cose, e contro i diritti di costoro, al tempo dell’occupazione del Conte Francesco Sforza sulla Provincia della Marca, siano cose nulle, inutili, e senza validità. E questa Città e i predetti uomini e persone, siano restituiti nei loro beni, e nei diritti di cui godevano prima della detta occupazione, in ogni qualsiasi luogo e Terra della Provincia della Marca questi beni e diritti persistano.

/\ = Giustizia sarà fatta.

    Queste suppliche furono date, firmate e sottoscritte con impresso il consueto sigillo ad opera di me Pietro Lunense, Segretario sottoscritto per mandato del reverendo in Cristo il signore e padre signor Ludovico d’Aquileia Cardinale Presbitero della Santa Chiesa Romana del titolo di San Lorenzo in Damaso, Camerario del signor Papa, Legato della Sede Apostolica, eccetera, nella Terra di Montecchio il giorno 11 dicembre dell’anno 1445, indizione ottava, nell’anno quindicesimo del Pontificato, per divina provvidenza, del santo padre in Cristo e signore nostro Eugenio quarto. Pietro Lunense. Non sia lecito ad alcun uomo pertanto infrangere questa pagina della nostra conferma e della convalida, né alcuno con audacia temeraria si ponga in contrasto. Se tuttavia qualcuno abbia presunto tentarlo, sappia che egli incorrerà nell’indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo. Dato a Roma presso San Pietro nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1446, giorno ottavo alle calende di aprile <25 marzo>, nell’anno sedicesimo del nostro Pontificato.   Poggio. Promulgata per mandato del Papa nostro signore.    A. de Corneto. Registrata in Camera Apostolica.  P.

*

PAOLO IV Papa   anno 1555

 Ai diletti figli i Priori e alla Comunità e agli uomini della Città nostra Fermana.    Diletti figli salute e Apostolica benedizione. Di recente avete mandato a Noi i vostri oratori che volentieri abbiamo considerato e ascoltato, i diletti figli Matteo Corrado e Andrea Francolini laici e cittadini Fermani con la vostra lettera per supplicare affinché ci degnassimo di confermare gli statuti, i privilegi, gli indulti, le delibere, le consuetudini, le giurisdizioni, le libertà, le facoltà, le immunità, le convenzioni, i patti e i capitoli di questa nostra Città di Fermo. Pertanto noi ben disposti a tali vostre suppliche, con questo ordine di autorità apostolica e con la nostra certa consapevolezza approviamo e confermiamo e convalidiamo con il patrocinio della presente scrittura, tutti i singoli statuti, i privilegi, gli indulti, le delibere, le consuetudini, le giurisdizioni, le libertà, le facoltà, le immunità, le convenzioni, i patti e i detti capitoli e le altre cose, a voi concesse, date, confermate, rinnovate tanto con una lettera in forma di Breve, quando con <sigillo> di piombo, specialmente dalle felici memorie Eugenio IV, Giulio II, Leone X, Adriano VI, Clemente VII, Paolo III, Giulio III e dagli altri Romani Pontefici nostri predecessori, considerando che i contenuti di essi siano come espressi in modo sufficiente con il presente atto, per tutto quello che queste cose sono in uso, e che non tendono a contrastare la libertà ecclesiastica. Ordiniamo, in virtù di santa obbedienza e sotto la pena della nostra indignazione, a tutti i singoli Legati, Vice Legati, Commissari della nostra Provincia della Marca anconitana e al Governatore della detta Città, ed agli ufficiali e agli esecutori tutti, quelli ci sono ora o che ci saranno nel tempo e ad altri a cui compete, in modo che essi adempiano e facciano adempiere completamente tutte le cose dette sopra senza ritardo e con precisione, sotto le dette e altre sentenze, censure ed anche multe da infliggere a loro arbitrio e da applicare con le pene

                                                                                                                                                                                                                     XVIII pene e vi assistano con i favori opportuni. E dichiariamo sin da ora che ogni cosa in contrasto a questo è senza validità e inutile qualora avverrà che ogni qualsivoglia autorità consapevolmente o ignorantemente tenti di farlo, e nonostante qualsiasi costituzione e nonostante gli ordini apostolici, o anche provinciali e gli atti editi da concili sinodi generali e nonostante ogni altra qualsiasi cosa in contrasto. Dato a Roma presso San Marco nel segno dell’anello del Pescatore, il giorno 8 giugno 1555 anno primo del nostro pontificato.      S. Giovanni da Larino

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SISTO V PAPA anno 1586

Ai diletti figli, alla Comunità e gli uomini della Città nostra Fermana.    Diletti figli salute e Apostolica benedizione. La costanza della fedeltà e la sincerità della devozione con cui venerate noi e la Chiesa Romana ci inducono a dare il consenso volentieri alle vostre oneste petizioni. Inclinati pertanto alle vostre suppliche con l’autorità Apostolica a tenore del presente atto, con la nostra certa consapevolezza, approviamo e confermiamo e aggiungiamo la forza della validità perpetua e inviolabile per tutti e singoli i vostri statuti, gli ordini e le delibere, nonché i privilegi, le concessioni, le immunità, le grazie e gli indulti che fino ad ora sono stati concessi nel tempo a voi e alla vostra Comunità, ad opera di qualsiasi dei Romani Pontefici nostri predecessori, e dei loro legati in quanto queste cose esistono nell’uso e non attentano contro la libertà ecclesiastica né a pregiudizio per la Camera Apostolica, inoltre approviamo le tasse delle mercedi per i giudici e per i notai penali di questa nostra Città Fermana assegnati ad opera vostra e approvati altra volta ad opera del diletto figlio il nobiluomo Jacopo Boncompagni di questa Città, allora Governatore di questa Città, con anche un rescritto edito dallo stesso Governatore Jacopo riguardante le indagini da fare sopra alcune cause da esaminare rispettivamente ad opera della Curia del Capitano di questa Città e ad opera dei Vicari dei Castelli del suo contado e ammesso dal suo luogotenente il giorno 2 aprile 1578 e il giorno 4 dello stesso mese, intimato al Cancelliere Penale e al Capitano, al di là tuttavia del pregiudizio delle riscossioni e degli altri diritti Camerali e pertanto diamo ordine e comandiamo che si faccia un’esatta osservanza, a tutti quelli a cui compete, decidendo come non valido e nullo tutto quello che da qualsivoglia autorità o consapevolmente o ignorantemente capiterà che si tenti di fare in contrasto a queste cose; nonostante la costituzione del Papa Pio IV di felice memoria nostro predecessore sul dover registrare e insinuare le grazie della Camera Apostolica concernenti l’interesse della stessa Camera entro un certo tempo e nonostante qualsiasi altra Costituzione e gli ordini Apostolici e nonostante il giuramento della Città di Fermo e nonostante la conferma Apostolica o qualsiasi altra validità rafforzata con statuti e consuetudini e privilegi anche con indulti e lettere apostoliche in qualsiasi modo concessi, approvati e rinnovati. Consideriamo i contenuti di essi siano come espressi in questo atto, ad effetto delle cose dette sopra, deroghiamo, per lo meno in modo espresso e speciale, ogni altra cosa in contrasto. Data a Roma presso San Pietro con sigillo dell’anello del Pescatore il giorno 10 febbraio 1586 anno primo del nostro Pontificato.            Giovanni Battista Canobi.

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