Statuti dei Fermani edizione 1589 in traduzione italiana libro terzo rubriche 1-59. Albino Vesprini belmontese.

Traduzione riletta da Carlo Tomassini del libro terzo degli Statuta Firmanorum edito in latino 1507 e rideito 1589.

STATUTA FIRMANORUM LIBER 3°

 Rubriche 1- 59

“Invocato il nome della Santa ed Individua Trinità – IL LIBRO TERZO DEGLI STATUTI DELLA CITTA’ DI FERMO felicemente inizia

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L’officio e la giurisdizione del Podestà e del Capitano e dei loro vicari nelle cause civili.

   Il Podestà e il suo Vicario dottore delle leggi, il Capitano e il suo vicario dottore delle leggi, insieme e separati, si intenda che siano e sono i Giudici ordinari in ogni causa, processo o affare civile e per l’autorità di questo statuto, abbiano l’ordinaria giurisdizione e la pienissima autorità e il pieno potere di udire, esaminare e portare a scadenza le cause civili e gli affari, di interporre ingiunzioni e decreti e di eseguire quelle cose che sono di misto impero e di gestire e fare generalmente tutte le singole cose, sia nel fare la procedura come anche nell’esaminare e portare a compimento quelle cose che vengono richieste nelle dette <cause> o che validamente appartenessero ad esse nella città di Fermo, nel contado e distretto.

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Le citazioni nelle cause civili.

 Nelle cause e negli affari civili da 25 libre o di più, si pratichino il modo di citare e l’ordine qui messo. Quando una causa sia venuta o verrà ad essere agitata per una via e nel modo di un “libello”, cioè quando il reo <accusato> o colui contro il quale si desidera che si muova l’azione, sia stato però un abitante in Città e sia stato trovato personalmente, sia citato ed abbia validità citarlo per lo stesso giorno della citazione; quando in realtà non sarà trovato personalmente, si faccia e si possa fare ed abbia validità la citazione nel domicilio dell’abitazione di questo reo, per il primo giorno giuridico, immediatamente successivo dopo la citazione. Se però il reo o colui contro il quale si desidera muovere l’azione <in giudizio> sia stato del contado o del distretto di Fermo o sia stato trovato personalmente nella sua abitazione, cosa che vogliamo che sia sufficiente, sia citato per il secondo giorno validamente giuridico immediatamente successivo dopo la citazione, oppure per il primo giorno giuridico a questa immediatamente successivo. Queste citazioni, poi, contengano che il predetto reo verrà a dare la risposta alla parte attiva secondo la norma, nei giorni messi. Tuttavia, le relazioni di queste citazioni siano fatte e debbano farsi per iscritto con i Notari della Banca. E queste citazioni possano ed abbiano validità da farsi per semplice parola del Balivo e senza una commissione precedente del Giudice. E noi non esigiamo in alcun modo questa commissione. Nelle cause e negli affari civili di 25 libre o di meno, sia sufficiente ed abbia validità la citazione fatta per mezzo del Balivo con semplice suo parlare riguardo al reo personalmente o nel domicilio della sua abitazione, nel modo e nella forma qui premessi. Ma simili cause che non eccedono 25 libre siano ascoltate ed esaminate dai Giudici, in modo sommario, semplice e con calma, senza strepito, senza parvenza di processo e le portino a compimento e le decidano entro 20 giorni dal giorno della prima citazione e in tali cause e affari i Giudici pratichino e stabiliscono una scadenza o le scadenze a piacere della <loro> volontà, dopo aver ammesse o rifiutate le eccezioni, come queste a loro sembreranno opportune. Essi valgano e debbano portare a compimento tali cause e gli affari con atti scritti, oppure senza, come a loro sembrerà opportuno, anche senza scritti, e debbano portare a scadenza tali cause e affari. Ma i Giudici che non abbiano portato a compimento queste cause incorrano nella penalità di 100 libre di denaro, per ciascuna volta e per ciascun giorno e tuttavia questo Giudice o il suo successore sia obbligato a portare a compimento tale causa entro i 10 giorni immediatamente successivi, sotto la detta penalità. Inoltre allo scopo che siano tolti i dubbi e le contestazioni e le liti vogliamo che in qualsiasi caso e affare civile di qualunque somma o estimo si dia fede e si agisca secondo la relazione del Balivo sulle cose che sono state a lui affidate o pertinenti al suo officio o ministero. I forestieri poi che non hanno un’abitazione nella città di Fermo e debbano essere citati, il modo è il seguente, cioè per mezzo del Banditore del Comune, davanti alla Porta del Palazzo di questo Comune, dopo aver premesso il suono della tromba, quel tale fa citare ad alta voce colui di quel luogo che venga di fronte al Giudice a rispondere su quel diritto per cui intenda chiedere una certa ammontare di moneta e altre cose, entro il quinto giorno immediatamente successivo oppure più tardi, ad arbitrio del giudice, e con la cedola che contenga tutto questo effetto di citazione, affissa davanti alla porta del detto Palazzo in modo che sia notificato a chiunque voglia leggere. E questa citazione fatta nel detto modo abbia piena validità di vigore.

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Il modo e l’ordine per la procedura nelle <cause> civili ordinarie o di “libello”.

   In ogni causa e affare civile superiori a 25 libre di denaro in modo ordinario o da agitare con il “libello”, dopo preceduta la citazione del reo, come contenuto nel titolo che precede, la parte attiva (attore) legittimamente faccia la comparizione entro la scadenza di questa citazione. E qualora poi il reo così citato legittimamente faccia la comparizione da se stesso o per mezzo di altro a suo nome, come procuratore o comunque in altro modo, allora, per prima cosa, a entrambe o all’altra parte, si assegni una scadenza come sarà stato conveniente deciderla, per il primo giorno giuridico in cui prendere la copia dei mandati e fare l’opposizione contro le dette persone. Poi nel giorno successivo a queste cose, il Giudice si pronunci riguardo alle dette persone se siano legittimate o no. Qualcuno possa anche fare la comparizione a titolo di difesa per un altro, dopo aver presentato la legale cauzione. E tutte le singole cose già dette riguardo alle persone che intervengano a favore di un altro, siano praticate riguardo alle dilazioni e alle altre cose già dette, se allora le cose intermedie della causa siano intervenute. Sia sufficiente però, per dar prova di chi abbia il mandato, quando per mezzo di qualcuno dei Notari delle banche civili, si faccia fede al Giudice, anche soltanto a parole, che quella tale persona abbia il mandato come dice e viene asserito che ciò sia e lo stesso <notaio> ne faccia il rogito. E sia sufficiente anche per dare prova di chi ha il legittimo incarico, quando si faccia fede al giudice per opera di un altro non dei notai del giudice, anche solo a parole che tale persona che presenta se stessa come avente l’incarico legittimo, sia legittimata, e lo stesso Notaio faccia il rogito di questa legittimazione. Dopo fatta tale pronuncia, tuttavia, quando le tali persone compaiono nella medesima scadenza o nella prima, allorché le <parti> principali fanno la comparizione da se stesse, allora la parte attiva, di fronte al Giudice, anche semplicemente a parole, esponga ciò che chiede o che intende chiedere. Di seguito, la parte del reo <imputato> allora sia interrogata dal Giudice o dal Notaio della Banca se abbia un obbligo per le cose chieste oppure no. E se quel tale avrà risposto che non è obbligato alle cose chieste, allora il Giudice assegni una scadenza alla parte attiva a dare il “libello” e alla parte del reo a ricevere questo “libello”, per il terzo giorno allora immediatamente successivo, se sarà stato un giorno giuridico, altrimenti per il primo giorno giuridico immediatamente successivo. Però qualora la parte attiva non abbia presentato il “libello” entro la scadenza né l’abbia dato di fronte al Giudice, sia condannata immediatamente dal Giudice alle spese da moderare ad arbitrio del Giudice. E qualora la parte attiva in seguito avrà voluto fare di nuovo l’azione riguardo all’affare di prima già detto, di nuovo si proceda. Se in realtà la parte attiva abbia presentato il “libello” e lo abbia dato nel processo entro la scadenza stabilita, allora sia stabilita la scadenza per la parte di questo reo e sia assegnata di due giorni per chi abita in Città, ma di quattro giorni per chi abita nel contado o nel distretto, per comparire legittimamente entro la scadenza per dare risposta allo stesso “libello”, deliberatamente. La parte attiva peraltro entro la scadenza di questa citazione debba comparire legittimamente di fronte al Giudice per fare la procedura poi nella causa. E quando questa parte faccia così la comparizione, se il reo sarà comparso entro la scadenza legittimamente, , la lite venga contestata senza alcuna oggetto di contestazione. Si comprenda che tutte le contestazioni competono al reo e siano riservate a costui per autorità della presente legge, senza il ministero del Giudice, e si faccia giuramento riguardo alla calunnia se ci sia stata la richiesta, poi il Giudice dia all’una e all’altra parte la scadenza di tre giorni continui per porre e articolare, entro cui ciascuna parte debba aver avanzato le sue posizioni e gli articoli con precisione. E dopo che questi siano stati presentati, qualora sia stata presente la parte avversa cioè la principale e (qualora) l’altra parte, dopo che in precedenza sia stato posto il giuramento di calunnia, faccia ancora richiesta, dia risposta, facendo salvo il diritto di coloro che non hanno pertinenza o che non meritano la risposta. E per costoro si consideri come senza risposta, a comodo tuttavia e volontà di chi risponde e della sua parte se fosse stata data la risposta o si rispondesse a qualcuno al quale per diritto la risposta non fosse da dare. Qualora invece sia assente la persona principale e la parte avversa lo abbia desiderato, sia citata due volte con intervallo di due giorni per ciascuna citazione. E qualora chi è citato così due volte non abbia fatto la comparizione da sé, né per mezzo di un procuratore idoneo a rispondere, le posizioni e gli articoli per il diritto stesso si considerino come letti e dichiarati, senza il ministero del Giudice. Inoltre se la persona principale o il detto procuratore, che dalla voce del Giudice abbia ricevuto moniti su ciò, o ammonito su tale cosa, non abbia dato la risposta per le posizioni e gli articoli già messi, similmente siano considerati come letti e dichiarati; poi si dia all’una e all’altra parte la scadenza di 10 giorni continui per dare prova e per aver provato con precisione e in modo perentorio tutto quello che essi abbiano voluto e potuto secondo il diritto, con ogni modo e specie di prova, anche per mezzo di istrumenti <notarili>. E dopo trascorsa questa scadenza di 10 giorni si pubblichi e si faccia l’apertura al processo e all’una e all’altra parte sia prefissata ed assegnata con precisione e in modo perentorio la scadenza di 5 giorni per prendere la copia e fare l’opposizione e fare le dichiarazioni contro i testimoni e contro le cose dette e per dare prove e per aver dato prove contro gli atti e le cose prodotte e quelle contestate e opposte. Dopo trascorsi questi 5 giorni, il Giudice avvii la conclusione della causa con una delle parti o con entrambe e assegni la scadenza di 5 giorni ad entrambe per presentare gli allegati. Dopo trascorsi questi giorni, egli pronunci la sentenza per iscritto nella detta causa entro altri 5 giorni, sotto penalità di 50 libre da assegnare al Comune. Si fa salvo e si fa riserva che se entro questa scadenza di 5 giorni, l’altra parte abbia richiesto che dopo la scadenza la causa sia decisa da oppure con il consulto di un sapiente, allora il Giudice assegni ad entrambi le parti la scadenza di un giorno per consegnare a lui stesso, per iscritto, i sospettati o i fidati del collegio. E dopo che costoro sono state dati e assegnati, se le parti abbiano fatto un accordo per una persona di fiducia, a costui la causa venga affidata da essere esaminata. E queste siano le cariche del Giudice nella detta causa. Se tuttavia le parti nel detto giorno non si siano accordate su qualche persona di fiducia o su molti <di fiducia> del collegio, allora il Giudice scelga uno di fiducia, se esista, o un altro, a piacere della sua volontà, purché tuttavia costui non sia tra gli Avvocati delle parti, o non siano Avvocati nel numero dei due, dati come sospettati, di là degli Avvocati delle parti. E al posto di quelli così sospettati, ci sai validità che questi due vengano nominati e non oltre. Egli affidi la causa da esaminare a costui così eletto, e qualora costui, così eletto, entro 5 giorni dopo che il giudice gli abbia fatto fare l’assegnazione degli atti e del punto, avrà riconsegnato il suo consulto al Giudice, o l’avrà dato per iscritto, il Giudice secondo il consulto pronunci la sentenza e decida la causa, sotto la penalità predetta. Se in realtà, allo stesso Giudice, il detto consulto <richiesto> non sia stato dato, entro la detta scadenza di 5 giorni, lo stesso Giudice senza aspettare altri, entro i successivi altri 5 giorni pubblichi da se stesso la sentenza scritta, sotto la detta penalità. E in queste cose il Giudice possa allora decidere e dichiarare il salario del consultore <incaricato> come gli sembrerà conveniente. Ed egli faccia intervenire la parte richiedente che la causa sia decisa con il consulto di un sapiente, affinché depositi la causa, allorquando lo chieda e se questa trascura ciò, oppure lo ricusa, allora l’assenso e l’udienza a tale sua richiesta <di parte> siano negati. Nella detta causa il Giudice tuttavia si comporti e proceda in modo tale che, entro 60 giorni continui dal giorno quando è stato presentato il “libello”, qualora, nel modo già detto, si chiedesse nella causa il consulto di un sapiente; oppure entro 50 giorni continui dal giorno di presentazione del “libello”, come sopra, quando non è richiesto tale consulto, la già detta causa venga da lui con sentenza definitiva portata a conclusione, ultimata e decisa sotto penalità di 200 libre di denaro, per ciascuna volta in cui abbia trasgredito nelle cose già dette, e nondimeno sia obbligato a concludere la stessa causa per mezzo di una sua sentenza entro gli ulteriori 15 giorni prossimi successivi, sotto altra penalità, per il fatto stesso, di 100 libre di denaro, da assegnare al Comune. E su tutte queste cose espressamente si faccia il sindacato dopo ultimato il tempo del suo officio. Aggiungiamo anche che qualora il detto Giudice affidasse una causa a un consulto fuori dalla Città, quando sia stato richiesto da una parte e possa affidargliela e anche sia obbligato, allora e in tal caso fosse affidata fuori Città, il tempo che sopra si dice di 5 giorni, si dica 20 giorni e si intenda che questa scadenza di 5 giorni comprenda giorni 20 e nel frattempo non scorrano tempi intermedi. E il Giudice, quando affidasse una causa ad un consulto, manifesti le cose dubbie sulle quali c’è dissenso e dopo aver e fatto emergere i dubbi, mandi i dubbi al consultore insieme con gli atti e con gli allegati e debba pubblicare la sentenza secondo il consulto. Tuttavia aggiungiamo al presente statuto che sempre le dilazioni e le predette scadenze si intendano e siano continue tutte e singole. E tutti i singoli i giorni in tutte queste e singole scadenze anche nelle scadenze prestabilite per ultimare queste cause, trascorrano e siano calcolati per mezzo di una sentenza, eccettuati i giorni inaspettati senza lavoro, che siano dichiarati tali per una causa evidente ad opera dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia insieme con il Potestà o con il Capitano, o anche senza, e costoro possano indirli per l’autorità di questo statuto. Si fa l’eccezione anche per le ferie delle messi e delle vendemmie, inoltre l’eccezione per i giorni introdotti in onore di Dio contenuti nello statuto sulle ferie. E per non mettere in pericolo le parti, il Giudice possa in questi giorni di ferie, esercitare queste attività giudiziarie e praticare le scadenze dell’atto se tale cosa a lui sembri che sia da praticare per una causa giusta o necessaria in tal modo.   Tuttavia, come detto prima, per il reo citato che non faccia la comparizione entro la scadenza della sua prima citazione o entro la scadenza che gli è stata data per ricevere il “libello” da sé stesso o per mezzo di un procuratore idoneo, il Giudice lo reputi contumace e, in tale sua contumacia, faccia il procedimento dopo che è stato prodotto il “libello” al Giudice stesso dall’attore o dalla sua parte e dopo che ad opera di questo attore è stato giurato che le cose contenute nel “libello” sono vere e hanno validità di verità, <dopo ciò> egli pronunci pertanto che l’attore e la sua parte saranno e siano da mettere nella tenuta e nel possesso corporale dei beni e delle cose del reo in tal modo contumace, con il primo decreto: primo riguardo ai beni mobili, secondo riguardo ai beni stabili, terzo riguardo ai nomi dei debitori secondo l’ammontare del debito espresso nel “libello” e dichiarato e <aggiungendo> un terzo in più e alle spese. E per le cose premesse da eseguire, il Giudice assegni e dia come esecutore il Balivo il quale ottenga fiducia per tale caso e si rispetti la relazione del Balivo che dichiara di non aver trovato beni mobili o immobili sui quali egli imponesse la parte attiva nella tenuta, affinché successivamente l’esecuzione del Balivo abbia validità e pervenga a che sia praticata da uno dei generi, ad un altro genere di beni e di cose, e non si esiga alcuna altra ufficialità. E saranno stata attuate le dette cose con azione personale o con quella che ha la natura di questa stessa. Qualora invece sia stato fatto con un’azione reale o azione mista, allora il Giudice reputa contumace il reo che non fa la comparizione entro la scadenza espressa sopra, e in tale sua contumacia egli pronunci che l’attore sarà da immettere nella tenuta o nel possesso corporale della cosa richiesta in base al primo decreto e per sé il Giudice dia il Balivo come esecutore su questo. Per rimediare tuttavia a questa contumacia dopo il decreto emanato dal Giudice e dopo che il Balivo successivamente ha dato tale tenuta, quando sia stato fatto con azione personale o che abbia senso di questa stessa, il reo abbia valido potere, entro i 30 giorni successivi, di fare la comparizione di fronte al Giudice, alla presenza della parte avversa o citata, e valga chiedere che tenuta o possessione corporale sia revocata in qualsiasi giorno anche non lavorativo (feriato); non così <per i giorni> in onore di Dio o dei santi. Dopo che tale petizione è stata fatta anche a parole, e dopo che chi fa la comparizione ha risarcito le spese legittime all’attore, e dopo che ha presentato un idoneo fideiussore di desistere dal processo e pagando il giudicato e anche dopo fatto il deposito di tali spese in base al mandato del Giudice, e dopo che il fideiussore è stato dato nel modo già detto, il Giudice possa e sia obbligato e debba revocare la tenuta e il possesso corporale e ristabilire e porre di nuovo il reo nel pristino stato. Qualora invece tale reo non abbia fatto la comparizione entro i predetti 30 giorni continui o neanche abbia fatto le dette cose, come già detto, il Giudice, a richiesta della parte attiva, proceda nel seguente modo, per aggiudicare e consegnare con il secondo decreto la cosa o le cose già dette, il debito e il terzo in più e le spese predette, cioè stabilisca all’attore un scadenza, come la avrà dichiarata conveniente, per informare e fare chiarezza al giudice riguardo al debito così chiesto, dopo aver fatto ammonizione o dopo aver citato su questo personalmente alla parte avversa nell’abitazione, dopo che il debito sia così liquidato e provato, il reo sia citato di persona o nell’abitazione affinché ponga e nomini un estimatore di tale cosa o cose, per la parte sua. E se costui abbia fatto la comparizione, il Giudice lo costringa a ciò, prima che si allontani, o se ricusa, a posto suo, il Giudice stesso con validità nomina e pone, per la parte di costui, questo estimatore, il quale sia tra i vicini di questa cosa o cose e uno che egli abbia considerato idoneo a ciò. Venga stabilito e nominato, però, un altro estimatore per la parte dell’attore. Il Giudice pertanto possa e abbia validità a costringere e forzare questi estimatori in modo personale e reale, anche con l’aver presi i pegni e con l’aver notificata una multa, a fare l’estimo di tale cosa o cose, e con in mezzo il loro giuramento, a riferire sull’estimo in modo fedele e senza frode. Dopo tale estimo fatto in questo modo e riferito a questo Giudice, o al suo Notaio delle Banche, il Giudice, a richiesta dell’attore, per mezzo della sua sentenza interlocutoria, dia e aggiudichi di pieno diritto, al reo citato su ciò, di persona o nella abitazione, tale cosa o cose per il detto debito e per il terzo in più e per le spese e ne faccia l’aggiudicazione di pieno diritto, sia che il reo faccia la comparizione, sia che no. Si fa riserva per il reo e per i suoi eredi che abbiano diritto e facoltà di recuperare e ricevere la detta cosa o cose, entro sei mesi, dopo la detta consegna e l’aggiudicazione, dopo che in primo luogo abbia pagato il debito all’attore, e le spese legittime già dette, tassate dal giudice, senza il detto terzo in più. Dopo trascorsi questi sei mesi, lo stesso reo non sia per nulla ascoltato su ciò. L’attore faccia completamente lucro dei frutti che durante questi sei mesi nel frattempo ha percepito, lui che ha meritato la tenuta e il possesso per effetto di tale aggiudicazione. Tuttavia il Giudice nelle dette cose e riguardo alle dette cose si comporti e proceda su di esse sì che entro 40 giorni continui dopo il primo decreto da calcolare dalla tenuta seguitane, giunga al detto secondo decreto; a meno che non sia intervenuta una terza persona da sé o tramite un altro a nome suo, che voglia impedire la predetta aggiudicazione, dal secondo decreto, per qualche diritto. Qualora questa intervenga, il Giudice gli stabilisca una scadenza di 10 giorni continui con precisione e decisione per dover spiegare e dare prova e aver provato riguardo ai suoi diritti con ogni modo e specie di prova per cui non si possa né si debba giungere a tale aggiudicazione. Questo Giudice possa anche a suo piacere prorogare questo scadenza ad altri 5 giorni immediatamente successivi. Dopo che sono trascorsi i detti 10 o 5 giorni egli abbia validità a concludere e debba terminare per mezzo della sua sentenza interlocutoria, imponendo il silenzio a un tale contraddittore, oppure ammettendolo, secondo come sembrerà a lui che diverrà giusto, sotto pena di 100 libre di denaro e su ciò si debba fare il sindacato. Ma dopo data la tenuta per effetto del primo decreto ed è stata fatta per mezzo del Balivo l’esecuzione con azione reale o mista, nel modo e nella forma scritti sopra, se peraltro il tale reo entro i 30 giorni continui immediatamente successivi avrà fatto la comparizione di fronte al Giudice da sé, o tramite un altro, e avrà voluto recuperare la tenuta e il possesso di quella cosa e riparare alla sua contumacia, allora il Giudice, dopo risarcite all’attore le spese di legge  o depositate per mandato del Giudice, secondo come abbia tassato, e dopo che è stato presentato legalmente un fideiussore legalmente idoneo all’attore o ad un altro che lo riceva a posto suo, riguardo al desistere dal processo giudiziario e di ubbidire alle cose giudicate, alla presenza oppure dopo che è stata citata la parte avversa di persona o nella abitazione, e in qualsiasi giorno non lavorativo, tuttavia che non sia <giorno> indotto in onore di Dio e dei Santi; egli revochi la tenuta e il possesso già detto e riponga il reo nel precedente stato. Tuttavia dopo trascorsi questi 30 giorni, quel tale reo non sia per nulla ascoltato riguardo e sopra al possesso, ma sia ascoltato colui che voglia fare l’azione <giudiziale> riguardo e sopra la proprietà di questo reo entro un anno continuo, cominciando immediatamente dopo questi 30 giorni, e non oltre. Ma quel tale mandato, dopo citata o no la parte, entro quindici giorni, dopo trascorso tale anno, dopo che ha dato prova ha e fatto fede al Giudice, <sul fatto> che quella cosa appartenga a lui stesso per il motivo espresso nel suo “libello”, stia sicuro e protetto nell’agire e nel fare opposizioni contro quel tale reo e contro gli eredi di lui e i successori con pieno diritto riguardo e sopra la detta cosa. Se tuttavia l’attore non avrà fatto le dette cose entro questi quindici giorni, allora il tale detto reo sia ascoltato riguardo alla proprietà, come già detto, fino a quando il detto attore abbia fatto la detta fede al Giudice. Se poi entro i detti 30 giorni o in seguito dopo detto anno, qualsiasi terza persona abbia fatto la comparizione di fronte al Giudice, e abbia detto da sé o tramite un altro, che egli ha qualche diritto sulla medesima cosa e pertanto chieda che sia rievocata quella tenuta, in quanto gli spetti o chieda che gli sia restituita o assegnata per un suo diritto o (chieda) che venga imposto il silenzio a chi sta sulla tenuta sopra questa cosa, per chi propone la tale cosa, il Giudice stabilisca e assegni con precisione e con precetto al richiedente la scadenza di 10 giorni immediatamente successivi, per dover dare prova e aver provato per mezzo di ogni modo e di ogni specie di prova anche tramite un istrumento, qualunque cosa avrà voluto e avrà potuto riguardo a ciò. E il Giudice qualora abbia voluto prorogare questa scadenza possa farlo per ulteriori 5 giorni successivi. Dopo trascorsi questi, il Giudice dirima la causa secondo le cose di prove fattegli, nei successivi 5 altri giorni e decida con un pronunciamento interlocutorio o con una sentenza, anche senza scritti, sotto penalità di 100 libre di denaro e riguardo a questo si debba fare il sindacato. Quando tuttavia il Giudice abbia interposto il primo decreto nella forma e nel modo scritti sopra, in un’azione personale o che abbia la natura di questa; quando peraltro il Balivo posto per l’esecuzione abbia riferito che egli non ha trovato beni mobili o immobili, né i nomi dei debitori sui beni del tale reo convenuto, sui quali valga dare la tenuta all’attore senza controversia, oppure abbia riferito che da parte di una terza persona questi beni sono posseduti, allora il Giudice, dopo fatta tale relazione, dia ordine immediatamente a due Balivi del Comune che sulle cose che non siano in controversia e non siano tenute da una terza persona, facciano l’esecuzione sui beni mobili e stabili di tale reo convenuto e sui nomi dei debitori, e per fare ciò, stabilisca e fissi la scadenza di otto giorni. E questi Balivi riferiscano per iscritto se abbiano trovato o abbiano conosciuto alcuni tali beni del reo, entro altri due giorni, o se non li abbiano trovati o non abbiano avuto notizia, riferiscano anche questo a voce o per iscritto e il Giudice dopo aver citati i possessori pronunci immediatamente un’escussione fatta legittimamente e che per lo stesso attore è aperta la via dell’ipoteca contro i possessori dei beni e dei pegni, qualora questi Balivi abbiano riferito che essi non hanno trovato tali beni del reo o di trovarne non sufficienti. E in questo caso l’attore presenti il “libello” di azione ipotecaria contro i possessori di tali beni del reo o dei pegni, e prosegua le altre cose e osservi come ordinatamente è scritto sopra. E questa <azione> ipotecaria abbia validità e che sia decisa entro le scadenze stabilite sopra e che sia terminata per mezzo della sentenza. Tuttavia quando qualcuno voglia intentare l’azione sua contro gli eredi, pur qualora l’attore abbia saputo che gli eredi sono stati nominati, presenti il “libello”, egli prosegua le rimanenti cose, come sopra. Se pure, tuttavia, l’attore non abbia saputo degli eredi nominati, allora a richiesta di tale attore, il Giudice faccia fare un proclama generale presso il banco del diritto e presso l’abitazione di abituale dimora del defunto; e qualora qualcuno voglia essere erede di quel defunto, si intende che fa l’azione <giuridica> contro gli eredi e voglia difendere i beni di lui, compaia in giudizio entro due giorni, ciò qualora il defunto sia stato abitante della Città <di Fermo>, oppure di giorni quattro qualora sia stato abitante del distretto, ed egli sarà per rispondere del <suo> diritto a quel tale attore o al richiedente, e per mezzo del Balivo, e tale proclama scritto sia affisso o applicato alla porta dell’abitazione di quel defunto. Quando invece gli eredi del detto defunto facciano la comparizione, si faccia la procedura contro di essi secondo la forma indicata sopra riguardo a chi fa la comparizione. Qualora, invece, <questi> non comparissero, né da se stessi né tramite un idoneo procuratore, si segua la forma suindicata contro i contumaci. Invece quando qualcuno voglia intentare la sua azione <giudiziaria> contro i pupilli o gli adulti, i furiosi o altri che siano sorretti dall’altrui tutela, o cura o che si trovano ad essere governati <da altri>, se pure questi pupilli, gli adulti e le dette persone abbiano i legittimi difensori, allora se facciano la comparizione, si proceda secondo la forma indicata sopra riguardo a chi fa la comparizione; qualora invece, questi difensori non facciano la comparizione, o, dopo che il Giudice ha fatto l’indagine, e questi <difensori> su ciò non ci siano, allora il Giudice, almeno dopo la prima citazione, non essendoci la comparizione di un difensore, dopo aver aspettato per otto giorni, per il suo officio possa e debba provvedere un solo difensore a tale persona indifesa per tale causa e chi è nominato per questo, oppure assunto dal Giudice sia costretto a prendersi la difesa della tale persona indifesa, e a proseguire la causa secondo la forma indicata, fino a giungere inclusivamente alla sentenza. E le scadenze prefisse per le cause e per le istanze inizino dal giorno in cui per quella persona, quel difensore sia stato presente al giudizio, e non prima. Tuttavia quel tale così assunto e nominato, per il diritto stesso. sia considerato e sia il legittimo difensore della tale persona e sia considerato al posto di uno legittimo; né si possa, né abbia validità in nessun modo che sia costretto a dare qualcosa, o a fare l’inventario. Se tuttavia il tale <procuratore> nominato e assunto abbia ricusato o abbia trascurato di subire e assumere tale difesa, in qualunque modo, contro il mandato del Giudice, sia privato per il fatto stesso dal collegio e non abbia validità che egli eserciti in seguito l’arte o l’esercizio o l’officio della procura o del notariato o della cancelleria; e qualora abbia presunto esercitarli contro queste cose, sia punito a libre 50 sul fatto per ciascuna volta. E ad opera del Giudice si provveda a favore di tale persona, allo stesso modo, con un Avvocato. E la stessa cosa sia considerata e sia stabilita, per mezzo di tutte le cose, contro l’Avvocato assunto e nominato così dal Giudice, qualora ricusasse o trascurasse di assumere e di esercitare tale avvocatura, come sopra è stato detto riguardo al procuratore. E tutte le singole cose contenute in questo statuto siano praticate, come sono state stabilite nella presente rubrica nelle cause maggiori 25 libre di denaro. In realtà, nelle cause invece di 25 libre o di minore ammontare, il Giudice possa e abbia validità a fare la procedura al primo e secondo decreto contro gli eredi e contro i possessori dei beni e dei pegni ed anche alla escussione, senza praticare nessuna solennità nelle dette cose, secondo il modo e il potere della seconda rubrica di questo libro che parla della detta somma. E abbrevi, a suo piacere, le scadenze e le dilazioni nelle cause e negli affari civili che non eccedano tale ammontare. Tuttavia, dato che vogliamo dare favori ai sudditi e tentiamo di abbreviare le liti, noi decretiamo che qualsivoglia Rettore della Città, entro 30 giorni continui, da calcolare dal giorno della prima citazione, con <atti> scritti o senza scritti, a piacere di volontà, e con quel potere, modo, forma e sotto quella pena come disposto nella seconda rubrica di questo libro riguardo alla somma di 25 libre o minore, in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore, né parvenza di processo, ascolti, porti a termine e decida tutte e singole le dette liti e le cause cioè dei pupilli, degli orfani, dei poveri, dei pellegrini e delle persone miserabili che lasciamo valutare come tali ad arbitrio e a coscienza del Giudice, ed anche <le cause> delle doti delle donne, delle cose delle chiese, delle mercedi dei fabbri e dei lavoratori ed anche le cause dei lavori agricoli, delle opere di qualsiasi ammontare ed estimo esse siano. Inoltre nelle cause per danno inferto, per l’avviso di un’opera nuova, anche nelle cause e nelle controversie che si facessero riguardanti fiumi, termini, muri comuni, percorsi o vie, acquedotto, ripe, legno non arrecato, per raccogliere la ghianda o un frutto, per gli alberi posti a confine, per un muro da restaurare, per i molini, per le gronde (canali d’acqua), per le sotto-gronde, per le coperture o gli stillicidi, per restaurare le aperture, gli scoscendimenti, i ponti, per le fosse da rinnovare, per le separazioni da fare e in occasione queste cose, e per tutte le altre cose simili che noi lasciamo giudicare come simili ad arbitrio del Giudice, riguardanti un usufrutto, un uso, un’abitazione, le superfici, i corsi d’acqua e cose simili, e in generale per tutte le singole servitù reali e personali. E per tali cose il Rettore o il Giudice di fronte al quale si facesse una controversia o lagnanza o istanza per qualcosa del genere, possa e debba fare la procedura, esaminare e ultimare in modo sommario, semplice e chiaro, senza rumore né parvenza di processo, anche senza rispettare le scadenze, e le solennità del diritto e degli statuti, senza alcun processo e come gli sembrerà opportuno, dopo avuta, esaminata e considerata la sola verità del fatto e dell’informazione. E, qualora gli sembri utile, possa osservare con gli occhi le dette cose e costringere le parti tra le quali sia stata sorta la controversia sulle dette cose o la questione in modo che facciano un compromesso, o più (compromessi) di diritto e di fatto in maniera congiunta e separata, anche possa scegliere maestri d’arte per prendere visione di queste cose e per riferire al Giudice secondo la perizia della propria arte. E qualora queste parti abbiano trascurato o rifiutato di fare il compromesso o anche di scegliere i maestri d’arte a riferire sulle dette cose secondo la perizia della propria arte, il Giudice stesso o il Rettore possa scegliere e utilizzare i maestri o gli arbitri su ciò e con essi o con uno di essi impegnati su ciò, anche senza <alcuno>, possa far terminare la controversia, come detto prima. E qualsiasi cosa riguardo alle dette cose o intorno ad esse sia stata decisa dal Giudice abbia validità e resti stabile, per l’autorità di questo statuto, secondo una relazione, o il consenso di tali arbitri o maestri, nel caso che siano stati assunti, o anche egli da solo, in mancanza della presenza di costoro, ancorché non sia intervenuto un processo o uno scritto su ciò, né valga che <la sua decisione> si ritratti per alcun pretesto, né modo o causa. Il Giudice, tuttavia, nelle dette cose si comporti in modo che tale controversia debba aver portata a conclusione, entro 30 giorni continuati dal giorno della querela o della istanza fatta su ciò, sotto pena di 100 libre di denaro, mentre permangono nella loro validità gli statuti che impongono su ciò le scadenza di minor tempo. Inoltre vogliamo che nelle dette dilazioni e nelle scadenze o in altre qualsiasi dilazioni da dare ad opera di un Rettore o di un Giudice del Comune di Fermo, se l’ultimo giorno della dilazione o della scadenza cadesse in un giorno non lavorativo, si intenda che sia il giorno giuridico seguente per le dette scadenze e dilazioni. Aggiungiamo inoltre, per disbrigare le cause civili, che un Collaterale del signor Podestà, del Capitano e il Giudice di giustizia e tutti gli altri officiali di questa Città e del contado che hanno giurisdizione siano obbligati a praticare, con precisione e con determinazione, le scadenze e le dilazioni degli statuti, tanto nel fare la procedura, quanto nello svolgere e nel portare a termine queste cause civili. E non possano in nessun modo prorogare tali scadenze statutarie né altre, né disporre oltre quanto gli statuti dispongono, sotto e per la pena contenuta negli statuti; e qualora non vi sia determinata alcuna pena, incorrano nella penalità di 25 libre di denaro da prelevare sul fatto stesso, se abbiano trasgredito, nonostante qualsiasi modalità o consuetudine che siano state praticate fino ad ora nella Curia. E i Procuratori non possano né debbano, di loro volontà, chiedere nelle cause civili che si soprassieda in qualsiasi parte del processo, e in qualsiasi causa, tanto principale, quanto di appello, sotto la pena e per la pena di 25 libre di denaro per chi facesse il contrario, tanto per i Procuratori, quanto per il Giudice, per ciascuno di essi e per ciascuna volta, da pagare sul fatto e da ritirare, senza la presenza, il consenso e la volontà dei principali. E sin da ora sia cosa nullo, qualora sia stato fatto diversamente, in qualsiasi modo e non abbia validità per il diritto stesso.

3 Rub.  4

   Gli interrogatori da farsi nel processo, e le cose che sono adoperate come fondamento del futuro giudizio <processo>.

   Dato che spesso, prima che un giudizio sia ordinato, è necessario che alcuni interrogatori e le risposte si facciano nel giudizio, ed anche fare qualcosa in precedenza al fine dell’ordinamento di un giudizio futuro, come ad esempio nel rivendicare una cosa, in un giudizio per dividere un’eredità di famiglia, per spartire cose comuni per un socio, o quando qualcuno abbia voluto accordarsi con qualcuno come erede, o contro i beni, oppure dicesse che chiede o che ha qualche diritto sui beni di un qualunque defunto, oppure che agisca per restituire, o per tali simili cose, decretiamo e ordiniamo che ciascun Giudice o Rettore della Città riguardo a ciò che sia domandato o indagato, per la domanda di chi domanda o indaga, sia obbligato e debba fare gli interrogatori opportuni o coerenti riguardo alle dette cose e a simili e costringere a rispondere la parte inquisita per la risposta, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore e senza parvenza di processo e se gli sembrerà opportuno anche di persona, sul fatto, tuttavia dopo che la parte che chiede o indaga abbia prestato il giuramento sulla calunnia. E il Giudice o il Rettore già detto sia obbligato e debba fare e ordinare anche le altre cose che saranno necessarie o opportune nelle dette cose o in qualcuna di esse. E questo stesso Giudice o il Rettore non possa decretare e neanche la parte possa ottenere una dilazione né ritardi oltre i 10 giorni, al fine di deliberare su qualcuna tra le dette cose. Il Giudice tuttavia si comporti in modo tale che su quanto detto, la scadenza cioè 15 giorni non sia in nessun modo oltrepassata per porre la fine e portare a termine tale affare, sotto pena di 100 libre di denaro. Vogliamo che questo venga stabilito e ordinato e provveduto <cioè> che riguardo ad altre cose o altre persone o affari, la risposta o le altre cose che si facessero nelle dette cose o in qualcuna di esse, non generino né valgano a generare alcunché di danno a chi dà la risposta o a colui che fa qualcos’altro opportuno o necessario nelle cose dette prima. Se tuttavia qualcuno nelle dette cose o in qualcuna di esse, abbia rifiutato di eseguire o obbedire in modo contumace ai comandi del Giudice o del Rettore che fa l’interrogatorio oppure che dispone diversamente in qualcosa di quanto detto sopra, dopo il mandato o dopo la richiesta del Giudice su quello su cui sia stato interrogato o ingiuntogli in altro modo, per autorità di questo statuto, <costui> sia considerato e debba essere considerato come uno che ha fatto la confessione. E non debbano lamentarsi quelli che sono stati interrogati, o ammoniti, o comandati di rispondere se esistano gli eredi, quand’anche con prontezza e in modo immediato possa essere provveduto per essi con il fare l’inventario, in modo che non siano tenuti al di sopra delle potenzialità ereditarie.

3 Rub.  5

Le ferie <giorni non lavorativi>

   Nelle cause e negli affari che saranno trattati nella Curia del Podestà o del Capitano, del Giudice di giustizia e degli appelli o nella Curia dei Consoli dei Mercanti della Città di Fermo, ci siano ferie cioè il giorno della Natività di nostro Signore Gesù Cristo con i sette precedenti e i seguenti due giorni con anche la settimana successiva; il primo giorno (calende) di gennaio; il giorno dell’Epifania con i due giorni seguenti; il giorno di Carnevale con un solo giorno precedente e uno solo successivo; il giorno della Pasqua della Resurrezione con i sette precedenti e i seguenti due giorni con la settimana successiva; il giorno dell’Ascensione del Signore; il giorno della Pasqua di Pentecoste con i due successivi; il giorno della festa del Santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo; il giorno dell’Assunzione della beata Vergine Maria con i sette giorni precedenti e i seguenti sette; tutti i giorni delle festività della Vergine Maria; il giorno della Concezione della Vergine Maria; tutti i giorni di domenica e i giorni di venerdì e di sabato dopo le ‘none’ ore per tutto l’anno; tutti i giorni principali delle festività di tutti gli Apostoli, e degli Evangelisti; dei quattro Dottori della Chiesa; tutti i giorni delle festività del beato Giovanni Battista; il giorno del beato Lorenzo; il giorno del beato Nicola; il giorno del beato Stefano; il giorno del beato Martino; il giorno di sant’Agostino; il giorno del beato Francesco; il giorno del beato Domenico; il giorno del beato Michele Arcangelo, il giorno di sant’Angelo, il giorno d santa Caterina, della beata Lucia; il giorno della beata Margherita; il giorno della beata Maria Maddalena, il giorno della festa di tutti i Santi e quello successivo in cui si celebra l’officio dei Morti, il giorno del beato Pietro martire; il giorno del beato Savino; il giorno del beato abate Adam; il giorno del beato Bernardo; il giorno dell’indulgenza del beato Martino in Varano 14 ottobre, il giorno della festa di Santa Croce; il giorno della beata Anna; il giorno del beato Claudio; il giorno del beato Antonio da Vienne; il giorno del beato Salvatore; il giorno 2 giugno in memoria dell’eccidio del ferocissimo tiranno Rainaldo da Monteverde, memoria maledetta, e siano non lavorativi, i giorni delle Adunanze (Concioni), della Cernita e del Consiglio quando si fanno prima di pranzo e ai vespri si facciano le cause se le Adunanze siano terminate tempestivamente, e allora i Giudici seggano giuridicamente; e nel tempo delle Rogazioni o delle processioni si eserciti il diritto (giudiziario) a sera. Invece le ferie <per la raccolta>delle messi ci siano e durino, ogni anno dalla festa del beato Pietro del mese di giugno fino al primo di agosto; e ci siano le ferie delle fiere della Città Fermana dal primo agosto fino al primo settembre. Le ferie poi delle vendemmie comincino al primo ottobre e durino fino alla fine di ottobre. Inoltre siano non lavorativi tutti i giorni in cui le ferie fossero indette all’improvviso per una causa probabile. Tuttavia secondo la disposizione dello statuto posto nella rubrica terza o nel titolo di questo libro, oppure secondo la disposizione del titolo precedente, almeno ci sono giorni nei quali nelle cause e negli affari si può fare la procedura, o esaminare, in modo semplice e calmo, senza strepito, senza parvenza di processo; non abbiano luogo le ferie per le messi, per le vendemmie, per ferie improvvise già dette; sempre si fanno salvi i casi in cui espressamente c’è disposizione che si debbano svolgere le cause in tempo di queste ferie, e le dette ferie non siano di ostacolo, in nessun modo, per queste cause. In realtà nelle cause o negli affari penali abbiano validità l’investigare, il fare la procedura, anche il sentenziare e concludere per mezzo di sentenza, in tutti i giorni, anche in <quelli> stabiliti in onore di Dio, o non lavorativi. E non si possa mettere alcuna contestazione, né obiezione, né opposizione contro i processi, le investigazioni, le sentenze penali, neanche, contro ciò, fare appello, né reclamare o fare opposizione di nullità, né querelare in contrasto, né fare suppliche con un pretesto, con una causa, con un aspetto, che in giorni o in tempi non lavorativi, gli atti sono stati fatti o promulgati, o le cose fatte e promulgate. Tuttavia nessun Rettore, officiale o Giudice della Città possa né valga decidere né pronunciare, in alcun modo, una sentenza assolutoria, negli ultimi 10 giorni del suo officio, neppure pronunciarsi nelle cause penali né negli affari, anzi la facoltà di decidere e pronunciare tali sentenze assolutorie in tali 10 ultimi giorni gli sia interdetta completamente. E la faccenda sia di nuovo interamente portata a conclusione.

3 Rub.  6

La sommaria disanima nelle cause dei ‘forensi’ e il danno da risarcire per mezzo di rappresaglie a favore di chi l’ha sofferto.

   Per tutte le singole cause civili e gli affari che siano svolte tra forestieri <o fuori dalla giurisdizione fermana> e cittadini o abitanti del distretto Fermano, anche tra i forestieri vicendevolmente, i Rettori della Città e i loro Giudici siano obbligati a fare investigazioni, determinarle e portarle a scadenza e debbano farlo in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore, senza parvenza di processo, in ogni tempo, ad eccezione dei giorni non lavorativi in onore di Dio. E si faccia senza ‘libello’ per contestare la lite, senza giuramento di calunnia, senza praticare le solennità giuridiche, solo dopo aver ispezionato la verità del fatto o dell’affare, entro 20 giorni continui dal giorno in cui la causa o la controversia è stata introdotta o mossa. Essi siano obbligati e debbano, a richiesta della parte, eseguire e mandare di fatto in esecuzione la causa e aver portato a termine l’affare o qualunque cosa abbiano stabilito o decretato, omettendo ogni solennità e aspetto sostanziale, solo dopo aver riscontrata la verità del fatto, in modo reale e personale, insieme o separatamente, come abbia preferito la parte, contro le persone principali e i beni loro se sono maschi; e soltanto in modo reale contro gli eredi dei principali o dei successori anche contro le femmine, quantunque principali. Vogliamo tuttavia che nessun forestiero o persona non sottoposta alla giurisdizione civile e criminale del Comune di Fermo, in una causa civile o penale o in un affare contro un Cittadino o un abitante del distretto di Fermo, non sia in nessun molto ascoltato, se in precedenza non abbia presentato i fideiussori in relazione al fare risarcimento, al cittadino o all’abitante del distretto per le spese, in caso che si sia dato per vinto, e sul far cessare il processo e pagare il giudicato se si sarà fatto un accomodamento dal tale cittadino o abitante del distretto di Fermo o in una causa di accomodamento. E qualora egli non abbia voluto presentare questi fideiussori, cosa che sia lasciato all’arbitrio del Giudice, allora benché a presentar qualcosa sia obbligato quel cittadino, o abitante del distretto, a favore del medesimo forestiero o del tale non sottoposto alla giurisdizione di Fermo, che afferma che vuole fare accomodamento con il detto cittadino o abitante del distretto, su mandato del Giudice, tutto ciò che sia così da presentare, sia consegnato in deposito presso un mercante Fermano, che debba essere nominato dal Giudice. E questo deposito sta per rimanere fino alla scadenza che sarà stabilita ad arbitrio del Giudice al detto Cittadino o all’abitante del distretto, per dare prova di ciò che nel giudizio dell’accomodamento che fa o vuole fare di ciò, il Cittadino abbia dichiarato e abbia detto espressamente ciò che il forestiero debba rendere o pagare a lui e sia da imporre su ciò fino alla fine. Dopo ultimata questa faccenda il deposito venga restituito qualora il detto cittadino o il distrettuale non abbia dato prova di quello che egli pretende <ricevere>. Aggiungiamo che per i debiti tra un forestiero e un <altro> forestiero, contratti, fatti e obbligati fuori dalla città di Fermo e fuori dal suo contado e distretto, debiti d’obbligo prima del loro arrivo, dell’abitare, del sostare e del domicilio in questa Città, nel contado e nel distretto, il Podestà e il Capitano e gli altri officiali della Città e del contado non possano fare investigazione, né ascoltare, né amministrare la giustizia, ma siano totalmente negate la potestà, l’autorità e la giurisdizione agli stessi officiali su queste cause dei detti forestieri, nonostante tutte le cose che siano credute in contrasto. Inoltre se un Cittadino, un abitante o un distrettuale di Fermo, in occasione delle rappresaglie concesse contro i Cittadini, gli abitanti o i distrettuali di Fermo, a motivo del debito di qualche, Cittadino, abitante o distrettuale di Fermo, oppure in tale occasione abbia patito un danno, colui che lo ha causato oppure in occasione del quale il danno gli sia capitato o questo si sia avuto, sia obbligato al totale risarcimento, di fatto, in modo reale e personale nel dare risarcimento a chi l’ha sofferto.

3 Rub.  7

Cause fra cittadini abitanti del contado da concludere nella Città.

   Tutte le liti e le cause di qualunque genere fra un Cittadino o un abitante della città di Fermo o un abitante del distretto o del contado Fermano, o ivi abitante, da farsi o da avviare in modo attivo oppure passivo, vogliamo e decretiamo che debbano essere fatte o debbono essere mosse nella Città e nel tribunale di Fermo, con i patti e con alcune convenzioni fra il Comune di Fermo e con gli uomini di alcuni Castelli dello stesso contado, nonostante tutte le cose avviate o fatte che in realtà non vogliamo in alcun modo che siano da portate o da intendersi in relazione ai detti Cittadini e abitanti. E quanto fatto in altro modo, non abbia stabilità per il diritto stesso, e gli officiali della Città siano totalmente obbligati a mettere in pratica, con il vincolo del giuramento, il presente statuto, sotto la penalità di 200 libre di denaro.

3 Rub.   8

I testimoni e loro esame.

   Il Giudice stesso faccia di persona l’esame dei testimoni e non un altro, se la questione sulla quale i testi vengono esaminati, sia stata di 50 libre di denaro oppure più di ciò. Se in realtà la causa sia stata al di sotto di 50 libre, allora agisca lui stesso oppure ordini che l’esame debba essere fatto da due Notai della Città di Fermo, non ricusati dalle parti, e l’incarico abbia validità. E l’esame precisamente venga fatto in modo che i testimoni palesino la regione di quanto dicono e della testimonianza, e qualsiasi affermazione insieme con la detta ragione venga registrata per iscritto. Tuttavia gli esaminatori dei testimoni, e coloro che trascrivono le cose dette dicono, stiano attenti alle parole da non far registrare per iscritto, per non scrivere né far scrivere qualcosa detto o una testimonianza del teste, con queste parole: «disse che sono vere le cose contenute nell’articolo, nella posizione <della causa>, nella istanza o nell’intenzione»; ma al contrario, che abbia detto che egli sa quanto per lungo, per largo e ordinatamente, e per come abbia fatto la testimonianza,  sia accolta la sua testimonianza, nel modo come fece la testimonianza, e di seguito sia trascritta, sotto penalità di 20 libre di denaro per ciascun trasgressore e per ogni volta. E nondimeno la testimonianza proibita o accolta in contrasto alla disposizione di questo statuto, sia di nessuna validità. E il Giudice stia avveduto in ciò e sopra a ciò prima di rendere pubbliche le attestazioni. I Rettori o i Giudici, nelle cause civili, penali o nelle miste, abbiano l’autorità e il potere di costringere chiunque in modo reale e personale e con altri mezzi della legge, con l’imposizione di una multa per addurre effettivamente la testimonianza ed anche senza processo come a loro sembrerà conveniente.

3 Rub.  9

Coloro che fanno la confessione nel processo.

   Se qualcuno, con naturalezza, nel processo, abbia confessato che lui debba dare qualcosa, o qualche intenzione della parte avversaria, le parti del Giudice non siano altri di diverse che fare l’ingiunzione a chi ha fatto la confessione di pagare entro i 10 giorni successivi, o, anche, condannare colui che ha confessato, o pronunciarsi contro costui come a lui sembrerà che convenga. Se qualcuno inoltre abbia confessato nel processo, con qualcosa ammesso, o sotto qualche contestazione, o con aggiungere qualche altra cosa, il Giudice faccia a costui il precetto che paghi entro la detta scadenza di 10 giorni, o, come preferisca , condanni costui, o si pronunci contro costui, come detto sopra, riservando a costui la possibilità di fornire la prova, di avere provato la condizione ammessa, l’opposizione, o la detta cosa aggiunta, con precisione e con determinazione, entro la scadenza già detta di 10 giorni. Qualora ciò sia stato provato, tale precetto del Giudice, la detta disposizione, o la sentenza, non siano di alcun valore, ma generalmente sia come se non fossero stati fatti. Se invece ciò non sia stato provato, quel precetto, la sentenza o la disposizione restino validi e dal Giudice, tramite il suo officio, a richiesta della parte, in modo reale o personale, trascorsa detta scadenza, sia messo in esecuzione entro i 5 giorni prossimi successivi, o anche più tardi secondo la richiesta della parte, a meno che la parte che ha confessato, entro i detti 5 giorni, non abbia informato il Giudice su un patto di non chiedere, o di un pagamento fatto sopra a ciò o di una transazione seguita; nel quale caso che interviene nelle dette cose sopraggiungano, colui che ha confessato sia assolto dal Giudice.

3 Rub.  10

Le parti e il giuramento.

  In tutte le singole cause e negli affari civili, eccettuati quelli per i quali si fa la constatazione in un pubblico istrumento, qualora la parte attiva (attore) voglia stare al giuramento del reo <accusato> o, anzi, riguardo e su una richiesta, oppure sull’intenzione di costui stesso di dire la verità su ciò, il Giudice sia obbligato e debba dare deliberazione al reo il quale o giuri o introducendo il suo giuramento, risponda con chiarezza su ciò a chi denuncia. E se colui al quale il giuramento è stato offerto, abbia giurato, il Giudice sia obbligato del tutto a seguire completamente il giuramento di costui, come chiaramente sia stato giurato, anche senza alcuna solennità di processo. Se, tuttavia, costui abbia rifiutato o non abbia voluto giurare, allora il Giudice riporti il giuramento al detto deferente, e come costui stesso abbia fatto il giuramento, il Giudice stabilisca e prosegua, facendo salvo sempre e con riserva in ognuno dei detti casi, talché, dopo fatto tale giuramento, la parte avversa abbia facoltà e potere di dare prova del contrario di ciò che sia stato giurato, e possa redarguire di spergiuro la parte che ha giurato, entro gli otto giorni continui immediatamente successivi, entro i quali i testimoni debbano aver fatto la loro deposizione e aver giurato, e qualsiasi altra prova che fosse pretesa riguardo a ciò, debba essere stata fatta. E qualora da tali cose provate il Giudice abbia constatato che colui che ha giurato ha spergiurato oppure è stato spergiuro, allora questo giuramento non sia per nulla un ostacolo per la parte avversa né si pensi che sia stato dannoso ad essa, e ciononostante colui che in tal modo sia stato spergiuro ed abbia così spergiurato, sia condannato alle spese e all’interesse a favore della parte avversa, anche quando non ce ne sia stata una richiesta, e per il Comune a 10 libre di denaro. E non si esiga alcuna petizione, nessuna contestazione della lite, né alcuna solennità, per dare prove e per redarguire riguardo allo spergiuro, come detto sopra; ma si porga la sola intenzione della parte, poi, come sopra, si faccia l’approvazione. E tutte le singole dette cose abbiano luogo nelle cause e negli affari che eccedano l’ammontare o l’estimo di 40 soldi. Invece nelle cause che non eccedano l’ammontare o l’estimo di 40 soldi riguardo allo spergiuro o contro un giuramento non si faccia affatto querela, non si attenda né sia domandato se il giuramento sia dovuto o non dovuto, neanche qualcos’altro, soltanto che sia stato fatto giuramento, e in questo caso i giuramenti ottengano piena stabilità e il fare querela di spergiuro sulle anzidette cose, o il fare indagine non abbiano validità.

3 Rub.  11

 Le cause e le liti di persone molto potenti.  

   Affinché la legge non sia violata, a causa dell’inopportuno potere di qualcuno, decretiamo che se qualcuno nella Città o nel distretto di Fermo, sia stato infastidito o tormentato ingiustamente nei suoi beni o nei suoi diritti da qualcuno più potente, da un chierico o da un laico, il Podestà il Capitano e i loro officiali difendano costui con tutti i modi e con tutti i rimedi opportuni difendano e lo guidino nei suoi diritti e si oppongono a tale potenza. Ma se qualcuno, a causa della povertà, non abbia le forze sufficienti per resistere a tale potenza, siano pagate le spese in tali cose, a costui, ad opera del Comune di Fermo, sotto penalità 100 libre di denaro e con il vincolo del giuramento per il Rettore che abbia trascurato di praticare ciò.

3 Rub.  12

Esecuzione di un pubblico istrumento e di una scrittura privata.

   Quando qualcuno abbia presentato in un processo qualche istrumento pubblico senza garanzia o che ha una garanzia che non merita l’esecuzione tutelata al modo della garanzia, e abbia chiesto o abbia sollecitato che questo istrumento sia messo in esecuzione contro una o più persone principali, descritte in tale istrumento o contro gli eredi di esse o i successori, in occasione di un debito o di altra cosa contenuta in esso, a cui una condizione o un modo non siano stati aggiunti, oppure qualora siano stati aggiunti, l’ occasione sia stata espiata o il modo già adempiuto, il Giudice lo faccia fare l’esecuzione dell’istrumento stesso nel modo seguente, a richiesta di colui che lo presenta o di chi vi è interessato, cioè faccia che sia citata la parte avversa a che entro una scadenza, a sua discrezione, ma non più di 5 giorni; colui che ha prodotto <l’istrumento> compaia in giudizio con l’intenzione che soddisferà al richiedente in occasione di questo pubblico istrumento, prodotto contro di lui oppure per dichiarare la cagione per cui l’istrumento prodotto non debba essere messo in esecuzione. Se abbia fatto la comparizione e abbia chiesto una scadenza per fare opposizione contro il detto istrumento, il Giudice gli assegni la scadenza di 10 giorni per la opposizione contro questo stesso, facendo una o molte di queste eccezioni cioè falsità, pagamento, prescrizione, quietanza e patto di non chiedere, simulazione, altresì anche debito usuraio, cioè quelle eccezioni che egli abbia affermato di voler comprovare, mentre chieda che tale istrumento sia concesso a lui, entro quale scadenza debba dare e avere dato le prove di qualche contestazione, con precisione e perentoriamente, come detto sopra. Dopo trascorsi i 10 giorni di scadenza, il Giudice renda pubblico e apra il processo e nel renderlo pubblico egli assegni la scadenza di 5 giorni per fare l’opposizione contro le obiezioni o le cose prodotte o provate, in contrasto a questo istrumento e per dare le prove e aver comprovato entro tale scadenza. Dopo trascorsa la scadenzai di 5 giorni, il Giudice senza aspettare né ammettere un’altra prova, qualora di fatto il reo sia stato manchevole nelle cose di prova, egli dia soltanto l’esecuzione reale a tale istrumento e lo faccia eseguire per mezzo delle cose e dei beni del debitore descritto in questo stesso istrumento e del suo erede e del successore, senza alcuna solennità. Poi secondo la forma e il modo scritto nella terza rubrica di questo libro, proceda per l’ulteriore esecuzione. Qualora il reo abbia dato prove legalmente entro la detta scadenza di 10 giorni a difesa sua contro questo istrumento, allora il Giudice non dia esecuzione a questo istrumento, ma dichiari con il suo pronunciamento interlocutorio che non va eseguito e condanni alle spese, in qualsiasi di questi casi già detti, il vinto a favore del vincitore. Quando il reo citato, come nelle cose premesse, non compaia entro la scadenza della citazione, il Giudice proceda nel dare e nel concedere la tenuta <presa di possesso> per vigore di questo stesso istrumento, poi prosegua per il resto, come è scritto nella terza rubrica di questo libro. Se qualcuno abbia presentato in tribunale una scrittura privata o un’apodittica scritta con la presenza della mano del debitore o anche non scritta di sua mano, bensì da lui sottoscritta, la quale contenga qualcosa di autentico o corretto ed egli ne abbia chiesto l’esecuzione, si proceda nel seguente modo, cioè il reo sia citato per commissione del Giudice affinché compaia personalmente entro la scadenza, non maggiore di giorni 5, in tribunale a fare la ricognizione della scrittura o di tale apodittica così scritta, presentata come (detto) sopra. Quando egli si presenta personalmente il Giudice gli comandi che riconosca se la scrittura o la apodittica presentata sia stata scritta o sottoscritta di mano di lui stesso; qualora lo dichiari, il Giudice gli comandi che entro la scadenza dei successivi 10 giorni, debba  aver fatto il pagamento e appagato il creditore; tuttavia con la riserva che egli abbia facoltà che entro questa scadenza abbia a dare le prove per una o più delle dette contestazioni che abbia dichiarato gli competono, e quando egli abbia dato le prove e abbia provato la sua difesa entro la detta scadenza, tale precetto sia inefficace e di nessuna validità. Dopo passata questa scadenza di 10 giorni entro i quali questa difesa non sia stata presentata e neanche approvata, questo precetto rimanga stabile e si proceda all’ulteriore reale esecuzione per mezzo delle cose e dei beni del debitore, o degli eredi di costui o dei successori si esegua secondo l’ordine scritto nella terza rubrica di questo libro. Qualora invece il reo negasse che la già detta scrittura apodittica o la scrittura sia stata scritta di propria mano o sottoscritta, allora il Giudice, entro il terzo giorno dopo tale negazione faccia fare il confronto dei grafemi-lettere con le scritture di questo debitore e anche facendo sì che lo stessi rea scriva, o in altro qualsiasi modo, come gli sembrerà opportuno, facendo, o comandando affinché in ciò la verità risplenda. Qualora al Giudice risulterà che il debitore su ciò abbia detto falsità, lo costringa in modo reale e personale, come crederà opportuno, a pagare o appagare la parte attiva, senza badare ad alcuni diritti, opposizioni su ciò, o difese del reo stesso, e a motivo di questa sua falsità, vogliamo che egli sia privato dei tali cose a causa del suo mendacio. E nondimeno il Giudice punisca tale reo da solo e senza alcun processo a 100 libre di denaro sul fatto. Qualora invece il reo abbia fatto la comparizione non da se stesso, ma tramite un suo procuratore, allora il Giudice stabilisca la scadenza di tre giorni a questo presentatosi, affinché il principale si faccia presente per esaminare come detto sopra. E quando costui abbia fatto la comparizione, si proceda con lo stesso facendo come detto sopra. Qualora invece il principale non si sia presentato entro la detta scadenza, allora il Giudice, dopo aver ristabilito un’altra scadenza a tale procuratore, regolandosi a suo arbitrio e l’assegni subito e con precisione per quella stessa cosa. E qualora il principale abbia fatto la comparizione, con lui si faccia la procedura come sopra; qualora invece non ci sia la comparizione entro la detta scadenza, il Giudice pronuncia, in maniera interlocutoria, che l’anzidetta scrittura o apodittica debba essere stata considerata che è stata ed è riconosciuta e confessata e la consideri tale; poi proceda contro il reo per un’ulteriore esecuzione, come è scritto nella terza rubrica già detta. Al contrario, qualora qualcuno avrà voluto servirsi della scrittura privata o dell’apodittica contro gli eredi del debitore o del reo o contro un’altra terza persona, allora non si segua la detta procedura, ma quella ordinaria come è scritto nella terza rubrica di questo libro. E le cose già dette riguardo alla scrittura o all’apodittica abbiano validità sia che la scrittura sia stata annotata oppure sottoscritta da testimoni; sia che no. Il Giudice tuttavia abbia in ciò una procedura tale che l’affare o la causa giunga alla scadenza nelle dette cose, entro 30 giorni continui da calcolare dal giorno della presentazione dell’istrumento pubblico o della scrittura o dell’apodittica privata, sotto penalità di 100 libre di denaro, a meno che non sia il caso in cui colui che viene considerato colui che ha scritto questa scrittura o apodittica, oppure sia considerato che l’ha sottoscritta, sia assente della città di Fermo o dal suo distretto e il Giudice in verità abbia constatato legittimamente ciò. In questo caso il Giudice abbia potere di indulgere, a suo arbitrio, con maggiori rinvii. Aggiungiamo inoltre che una scrittura fatta dal debitore di propria mano con la sottoscrizione di due testimoni, dopo che ne è stata fatta la ricognizione, come sopra, abbia l’esecuzione in tutte le cose e per tutte le cose, procurata come se l’istrumento avesse garanzie.

3 Rub. 13

   Esecuzioni di atti di garanzia.

   Chiunque si sia obbligato con qualcuno a dovergli dare qualcosa, oppure a dover fare e con un rogito di notaio pubblico su ciò e per mezzo del pubblico istrumento fatto su ciò, queste parole vi furono scritte, cioè: “Io Notaio sottoscritto ho comandato alle dette parti oppure ai debitori che pratichino nel modo di garanzia tutte le dette cose”, e con parole simili oppure equipollenti che tuttavia contengono il precetto di garanzia, il Podestà e il Capitano e i loro Giudici, essi insieme oppure separatamente, quando hanno esaminato questo istrumento di garanzia e la sua forma, siano obbligati, e debbano metterlo in esecuzione in modo reale e personale, quando c’è la richiesta del creditore o degli eredi di costui o dei successori o di altri aventi tale diritto per ragione di qualsiasi denaro o di cose tra quelle contenute in questo istrumento, senza che sia da fare alcuna citazione o richiesta sul debitore o sul reo in esso nominato, in qualsiasi tempo anche festivo, quand’anche sia stato introdotto in onore di Dio, eccettuando i giorni del Natale del Signore, il primo giorno (calende) di gennaio e l’Epifania e la Pasqua di Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, la festa di San Bartolomeo apostolo, la Pentecoste, l’Assunzione della Beata Vergine e nelle vigilie, e il giorno dei santi Pietro e Paolo apostoli, debbano mandare in esecuzione tale istrumento in modo reale o personale come piacerà a tale chiedente, catturando il debitore principale, o il reo nominato in esso, oppure lo stesso costituito, e tenendolo detenuto nel Palazzo o nelle carceri, a volontà del creditore, fino alla adeguata soddisfazione; purché dal giorno del precetto di garanzia siano passati 10 giorni e questo Notaio, per autorità di questo statuto, abbia pieni poteri di fare tale precetto. Sia tuttavia lecito a tale debitore o al reo catturato, di garantire fideiussori idonei di non allontanarsi dal palazzo del Rettore fino a quando non avrà soddisfatto il detto creditore e qualora avrà garantito, sia trattenuto nel palazzo e non sia messo in carcere, tuttavia a volontà del creditore. E qualora questo catturato si sia allontanato dal palazzo prima di fare questa soddisfazione <pagamento>, la detta esecuzione e si debba fare contro tali fideiussori, nella stessa forma e modo, come si doveva o poteva fare contro tale catturato, fino a quando effettivamente abbia soddisfatto il creditore, oppure sia piaciuto, espressamente, a questo creditore concedere licenza ai detti fideiussori o al reo. E queste cose dette sopra sulla esecuzione che va fatta in modalità personale, per vigore dell’istrumento di garanzia, ma non si eseguano in alcun modo contro le donne e neanche contro gli eredi scritti in tale istrumento, ma la sola esecuzione reale rivendichi l’adempimento. Vogliamo anche che qualora chi chiede abbia scelto l’esecuzione dell’istrumento di garanzia contro il ‘reo’ oppure l’esecuzione reale contro il debitore contenuto nell’istrumento o sui suoi beni, o anche l’esecuzione del detto istrumento sia stata chiesta contro gli eredi del ‘reo’ o contro una donna, anche principale, allora questi Rettori e i loro Giudici facciano l’esecuzione reale e siano obbligati e debbano farla e in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore né parvenza di giudizio, senza ‘libello’ <citazione>, né contestazione della lite, o giuramento di calunnia, senza ‘libretto’, contestazione di lite, giuramento riguardo ad una calunnia, e omettendo ogni solennità e sostanza giuridica; purché tuttavia notifichi al tale debitore o al ‘reo’, almeno nella sua casa di abitazione che la tenuta sui suoi beni andrà ad essere presa, e dopo fatta questa denuncia, il Giudice a suo libero arbitrio, senza alcuna citazione, né requisizione del debitore o di questo ‘reo’, possa e debba a richiesta di chi chiede questa esecuzione dell’istrumento di garanzia, concederla in restituzione e come pagamento per l’ammontare contenuto in tale istrumento, o anche per l’interesse del creditore, quando l’ammontare non si trovasse espresso nello stesso istrumento, secondo l’estimo che dovrà essere fatta su tale cosa, che è stata presa in tenuta, ad opera di due estimatori tra i più vicini alla cosa presa in tenuta, che dovranno essere eletti e incaricati su ciò dal Giudice, a meno che le parti non abbiano concordato per eleggerli e li abbiano incaricati.

 E qualora in questo istrumento si contenesse che il debitore o il ‘reo’ debba dare, o consegnare al tale che chiede, o a colui che ne ha diritto, qualche cosa mobile o semovente o stabile o immobile, allora il Giudice sia obbligato e debba di fatto, nel modo e forma come detto sopra, a porre il chiedente nel possesso corporale di tale cosa contenuta nell’istrumento; e costui così messo e introdotto su questa cosa contenuta nell’istrumento, o anche in generale immesso in possesso sui beni del suo debitore per effetto del detto istrumento, per il debito ivi contenuto, con autorizzazione del Giudice invocato per tale fatto, sia sicuro in perpetuo su questa cosa sulla quale sia stato immesso e sia difeso continuamente in perpetuo ad opera della Curia del Comune di Fermo su queste cose, allontanando ogni contestazione, solamente contro il debitore segnalato in tale istrumento, e contro i suoi eredi e successori e per il resto questo debitore o ‘reo’ non sia in alcun modo ascoltato per ritirare i beni e le cose già dette. Vogliamo inoltre che per vigore di questo istrumento di garanzia, dopo presentato questo istrumento di garanzia di cui si dice sopra, abbia facoltà di praticare l’esecuzione reale e personale in modo congiunto o separato contro le persone scritte sopra, e dopo che ha scelto una via, non gli sia impedito di scegliere un’altra via, e abbandonare quella scelta prima; anzi la può variare a suo piacere di volontà, fino a quando avrà avuto il pagamento interamente per le cose contenute in tale istrumento; e colui che è nominato in questo non può fare opposizione né farla fare contro tale istrumento, né possano i suoi eredi o successori, non da sé, né tramite altri a suo nome; ma valgono le opposizioni predette o qualcuna di queste, cioè la falsità, il pagamento, la quietanza o il patto di non richiedere. Queste cose possono far fare opposizione ed essere dimostrate e lo debbano ad opera di chi è stato catturato in vigore di questo istrumento o, a nome di costui, ad opera di altri, entro 10 giorni da calcolare dal giorno della cattura; purché tuttavia la persona catturata nel frattempo non sia rilasciata. E qualora attraverso le prove di qualcuna di queste opposizioni sia risultato che qualcuno abbia fatto catturare ingiustamente uno, per vigore di tale istrumento, chi così abbia fatto catturare sia costretto sul fatto a rifondere interamente al catturato tutte le spese che costui abbia fatto per tale occasione; e chi così l’ha fatto catturare, nondimeno, venga costretto, ad opera del Giudice a pagare sul fatto e senza processo alcuno, a titolo di penalità 100 libre di denaro e una metà di questa sia data al Comune e l’altra sia per il catturato. E chiaramente queste contestazioni, o qualcuna di queste possono essere opposte, anche quando l’esecuzione reale sia stata fatta in vigore dell’istrumento di garanzia, o sia stata richiesta, purché tuttavia si debba fare l’opposizione e dare le prove, entro 10 giorni dal giorno di presentazione dell’istrumento, o dal giorno quando fu dato il possesso della tenuta, in vigore di questo istrumento. E queste opposizioni possono farsi ad opera del principale che fa la comparizione e non tramite qualcun altro a nome suo, a meno che il già detto fosse gravemente ammalato o fosse assente per qualche urgente necessità, che debba essere provata per mezzo di due testimoni degni di fede. Allora e in tale caso l’opposizione può essere fatta tramite altri a nome del principale. Tuttavia chiunque abbia fatto opposizione con una di queste contestazioni contro tale istrumento di garanzia o contro colui che lo abbia presentato, e non abbia prodotto le prove, come già detto, sia punito sul fatto, senza alcun processo, alla penalità di 25 libre di denaro, di cui la metà sia assegnata alla parte attiva (attore) e l’altra parte per il Comune. Non possono né venire opposte, né essere ammesse le contestazioni, né altre eccezioni, o difese simili, o altre cose di qualsiasi genere siano e queste non abbiano in alcun modo validità, e neanche può essere implorato l’officio del Giudice, né in alcun modo, possa essere concesso ciò contro tale istrumento o contro lui da sé, o altro producente, sotto un aspetto, un pretesto di altra difesa, di opposizione o di contestazione simile o dissimile, come espresso sopra. Contro questo strumento di garanzia non si può né impetrare né chiedere il beneficio di cessione dei beni e non lo si possa neanche ammettere, né accogliere in alcun modo. E questi Rettori e i loro giudici siano obbligati a praticare e far praticare il presente statuto in tutte le cose e per mezzo di tutte le cose, sotto pena di 100 libre di denaro per chiunque trasgredisca, penalità da imporsi per ogni volta e da prelevare infine dal salario degli stessi. Aggiungiamo inoltre che i cessionari abbiano l’esecuzione predisposta in tutte le cose, e per mezzo di tutte le cose, negli istrumenti di garanzia, e per l’efficienza di questo statuto, godano dei privilegi e delle prerogative, come anche i principali scritti in questi strumenti di garanzia.

3 Rub.  14

Esecuzione di una scrittura fatta dal Notaio incaricato per scrivere i crediti dei mercanti.

   Decretiamo che due Notari legali e di buona fama, maggiori di 25 anni, Cittadini Fermani, siano estratti ed eletti dal numero di dodici che debbano essere posti e successivamente essere estratti da un sacchetto o marsupio. E l’officio di questi Notari sia tale, cioè che ciascuno di loro faccia e tenga un registro di 100 carte bambagine segnate con uno stesso segno e all’inizio di esso si scrivano gli anni del Signore, con l’indizione e con il nome del Papa e del Potestà che ci sarà nel tempo. E uno di questi Notari possa e abbia validità a scrivere tutte le credenziali e i crediti che si facessero da parte di qualche mercante o negoziante di qualsiasi condizione sia, della contrada Castello, di Pila e di San Martino. L’altro Notaio invece possa e abbia validità a scrivere tutte le credenziali e i crediti che ci fossero ad opera di qualche mercante o negoziante, di qualsiasi condizione sia, della contrada di Fiorenza, di San Bartolomeo e di Campoleggio, in occasione delle loro mercanzie o loro cose. E si sia praticata piena fede, chiaramente, a tale scrittura di mano dell’altro dei detti due Notari, purché tuttavia nella scrittura siano contenuti i nomi di due o più testimoni. E in ciascuna credenziale o credito siano scritti ad opera del predetto Notaio gli anni del Signore, l’indizione, il mese, il giorno, il luogo e il fatto che riguarda la cosa compiuta. E queste scritture trovate nel registro o nel quaderno, siano messe in esecuzione come istrumento di garanzia, ad opera del Potestà e del Capitano, o di qualcuno della loro Curia e anche dai Consoli dei Mercanti del Comune di Fermo. E tutte le singole cose provvedute e stabilite riguardanti l’esecuzione dell’istrumento di garanzia siano capite e siano richieste e abbiano luogo nell’esecuzione di questa scrittura. Tali Notai tuttavia per loro mercede per qualsiasi tale scrittura non possano ricevere più di 12 denari, fino a 25 libre, oltre ciò poi 18 denari soltanto per qualsiasi credenziale di qualsiasi ammontare sia; ma per la cancellatura di tale scrittura possano ricevere soltanto sei denari. Vogliamo inoltre che riguardo all’appagamento e al pagamento di questa credenziale venga data fede e sia valida la scrittura di tale notaio che contenga due testimoni, e valida anche la scrittura del detto mercante o negoziante anche carente di testimoni e di solennità. Tuttavia non sia valido né sia da chiedere, né da concedere un’esecuzione della cattura di una persona in vigore di tale scrittura, se non dopo trascorsi due mesi da calcolare dal giorno quando è stata fatta la credenziale; a meno che le parti non si siano accordate su un tempo o maggiore o minore; in questo caso si pratichi l’accordo. Tuttavia l’officio di tali notai non abbia validità di durare oltre un anno e se un Notaio che a ciò è stato estratto e deputato non abbia voluto esercitare una delle tali cose, a suo luogo un altro successivamente sia estratto e deputato.

3 Rub.   15

Quali oggetti tra quelli posseduti non possano essere sequestrati. 

   In nessun modo, i panni da letto, di qualunque genere siano, il letto, la lettiga, gli indumenti da donna, o da uomo, i buoi, gli asini o le altre restanti cose domestiche possano essere annoverati né portati via in tenuta (possesso), a meno che il Giudice espressamente non abbia comandato di prenderle a seguito di una sicura conoscenza, dopo saputo il motivo. Inoltre nessun Balivo presuma, nell’occasione di fare un pignoramento, di entrare in qualche camera di qualcuno, quando in un’altra parte dell’abitazione sia capitato di trovare i pegni idonei, sotto pena 100 soldi di denaro da riscuotersi sul fatto.

3 Rub.  16

Catturare il debitore sospetto e fuggitivo.

  Decretiamo che quando il debitore sia stato dichiarato sospetto e fuggitivo dal creditore o da un altro a suo nome, dopo che è stato prestato da lui il giuramento personale dinanzi al Podestà o al Capitano, o ai loro Giudici, <dicendo> che tale debitore non possiede un valore sufficiente in beni di qualunque genere per il debito preteso; inoltre se ad opera del Balivo del Comune di Fermo fosse stato riferito ai predetti Rettori che non si trova una tenuta di beni mobili o immobili del preteso debitore, libera da litigio o da controversia, il Podestà o il Capitano, o i loro Giudici richiesti per questo siano obbligati e debbano concedere la ‘famiglia’, a richiesta di tale creditore, o del suo procuratore o di altro legittimo amministratore,

oppure far catturare tale debitore e trattenerlo nel palazzo o anche nelle carceri, oppure prendergli la proprietà, fino a quando non abbia appagato tale creditore o richiedente, oppure non abbia presentato a questo stesso idonei fideiussori riguardo al far cessare il giudizio, e pagando il giudicato. Se al contrario tale richiedente o creditore fosse stato trovato che era spergiuro, perché sapeva o pubblicamente era cosa nota, che tale debitore carcerato, al tempo di tale cattura, possedeva beni immobili o mobili sufficienti per il debito preteso, che venga condannato di fatto, ad arbitrio del Giudice, a pagare le spese legittime o fare il risarcimento a favore del tale catturato e al risarcimento: e nondimeno venga costretto, sul fatto, a pagare al Comune di Fermo 10 libre di denaro; salvo che per opera del Balivo non sia stato riferito quello che è già detto e giovi a scusare dalla condanna e dalla pena. Le cose che sono state già dette sul catturare il debitore, come sopra, naturalmente abbiano validità soltanto per un maschio; infatti una femmina purché tuttavia sia stata onesta e di buona vita, per un debito civile non possa essere carcerata di persona; invece la donna di malavita, possa essere carcerata come il maschio.

3 Rub. 17

Il debitore che dimora nel contado.

   Decretiamo che i Sindaci e le comunità dei Castelli e delle Ville del distretto di Fermo, in base agli ordini del Giudice delle cause civili della Città, con cui da una lettera risulti, a richiesta del creditore, o di altro a nome di costui, nominato nella lettera, siano obbligati e debbano catturare il debitore nominato in essa, dimorante in un Castello o in una sua Comunità, e immediatamente presentarlo dinanzi al Rettore o al Giudice, di persona e con efficacia. Il Sindaco, invece, e la Comunità, che dopo tali ordini e la richiesta del creditore fatta sopra a ciò, abbiano trascurato di eseguire gli ordini del Giudice, siano costretti a pagare concretamente a tale creditore per intero il debito con le spese e con l’interesse, legittimi da tassarsi sul fatto dal Giudice. E’ riservato al Sindaco e alla Comunità il diritto di riscuotere dal debitore quello che è pagato in questa occasione. E si comprendano gli statuti e avvenga che tutte le dette cose siano state destinate anche ai nobili del contado, ai quali tali ordini saranno stati inviati e così saranno stati richiesti.

3 Rub.  18

Revoca di sequestro sui beni di qualcuno altro piuttosto che del debitore.

   Quando sarà stata accolta e ottenuta una tenuta o un possesso di beni di un altro piuttosto che dal debitore preteso, o anche senza che sia stata praticata la forma data dalla terza rubrica di questo registro, il Giudice, che fa indagini riguardo ciò, sia obbligato e debba revocare, cancellare e annullare tale tenuta o possesso così accolto e fare indagine e terminare l’affare di tal genere in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore, né parvenza di giudizio, senza “libello” (citazione), senza contestazione di lite, né giuramento di calunnia, e debba sul fatto punire colui che consapevolmente abbia preso tale tenuta o possesso con 10 libre di denaro di cui una metà sia per il Comune e l’altra metà per colui al quale il possesso o la tenuta saranno stati così tolti.  E al richiedente o al querelante su ciò sia sufficiente dare prova che la cosa o il possesso così accettato al tempo di tale accettazione egli lo possedeva o almeno lo teneva di fatto o che era suo per diritto di dominio o quasi, al fine della cancellazione, della revoca, dell’annullare tale tenuta e farne la restituzione e la reintegrazione nello stato precedente, affinché anzitutto colui che era stato spogliato sia ristabilito nel possesso e nel suo comodo.

3 Rub.  19

L’alienazione di un pegno, tanto concordato quanto deciso da pretore.

   Decretiamo che il debitore sia obbligato e debba pagare effettivamente il pegno stabilito per accordo, o anche stabilito dal pretore entro i 10 giorni che Giudice, a richiesta del creditore, stabilisca al debitore e sia obbligato di decretare. Qualora invece, su ordine del Giudice, il debitore non abbia voluto pagare quel tale pegno, pagando al creditore per intero il debito e le spese, sia lecito al creditore, per opera sua o di un altro, vendere tale pegno, ad un prezzo conveniente; dopo aver ottenuto su ciò il permesso del Giudice, e se qualche cosa avanzasse oltre il debito e le spese, la renda del tutto al debitore entro il terzo giorno, sotto penalità di due soldi per ogni libra del detto superfluo. E qualsiasi acquirente di tale cosa sia in perpetuo sicuro contro il debitore e i suoi successori, e nel fare la parte attiva nel processo e nel difendersi su tali cose.

3 Rub.   20

Il modo di prestare un patrocinio, e il compenso per i patrocinatori.

   Qualsiasi avvocato, procuratore, curatore per le cause o per una causa, e chi fa la parte attiva (attore nel tribunale) giurino di sostenere e difendere la buona e giusta causa. Chi invece si sia rifiutato dopo che gli è stato comandato o sia stato ammonito di giurare, non abbia validità di essere presente nella causa, né chiedere la retribuzione. Quando tuttavia sia stato prestato tale giuramento, ad opera del Notaio della causa esso sia redatto per iscritto, e tale scrittura sia ritenuta come validissima prova del patrocinio prestato. Qualora tale giuramento non compaia, mentre tuttavia non sia stato rifiutato, né trascurato contro l’ordine del Giudice, sia sufficiente la prova semipiena per provare il patrocinio prestato. E qualsiasi Giudice e officiale della Città, a richiesta di un Avvocato, di un Procuratore, di un curatore, e parimenti anche dell’attore (parte attiva), o di altro a nome loro, sia obbligato e debba, sotto penalità di 25 libre di denaro, costringere e sollecitare in modo reale e personale, il cliente o i suoi eredi a pagare il salario a tale avvocato, procuratore, o attore, in qualsiasi tempo, anche festivo, in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore e senza parvenza di giudizio, o senza rispettare l’ordine, o anche di fatto e senza alcun processo. Il modo tuttavia di pagare il loro onorario sia questo, cioè: l’Avvocato nelle cause civili e criminali, pecuniarie o miste, nelle quali abbia prestato il patrocinio, abbia soldi 4 di denari per ogni fiorino, per il patrocinio di lui; e il Procuratore delle dette cause abbia soldi 2 per ogni fiorino. In realtà nelle cause penali corporali, ovvero afflittive del corpo di cosa inestimabile, un Avvocato abbia 10 fiorini, in realtà un Procuratore 5, con questa dichiarazione che il salario per l’Avvocato, qualunque sia l’ammontare della causa, non ecceda la somma di 10 fiorini. L’onorario in verità del Procuratore non ecceda l’ammontare di 5 fiorini. Peraltro in seconda istanza l’Avvocato, e il Procuratore già detti, se loro stessi furono nella prima istanza, abbiano la metà di detto salario. In realtà, qualora un altro Avvocato e il Procuratore siano stati in seconda istanza, o da qualunque giorno, abbiano lo stesso salario, che avrebbe avuto se fosse stati in prima istanza. In verità nella terza istanza, o in qualunque altra, quelli che furono in prima istanza, sempre abbiano in qualunque di queste, lo stesso onorario che ebbero nella seconda. E coloro che furono soltanto nella seconda, gli stessi abbiano in qualsiasi altra istanza, la metà dello stesso salario che avrebbero avuto nella seconda, se fossero stati nella prima. Specifichiamo invece che l’Avvocato e il Procuratore della parte soccombente abbia soltanto la metà di detti salari. In realtà per una semplice scritturazione fatta per il bastardello (registro delle minute), su richiesta del Procuratore, del curatore o dell’attore, fino a 10 ducati non possono essere chiesti, né è possibile tassare oltre 10 soldi. Dai 10 ducati e sopra, qualunque sia l’ammontare, il salario non ecceda 20 soldi di denaro. E le cose dette per il Procuratore siano praticate per il curatore, e per l’attore e per questi simili. E una terza parte di questi salari sia pagata all’inizio della causa, una terza parte all’apertura del processo, la restante poi alla fine della causa, tanto principale quanto di appello. E le dette cose siano praticate sia che il patrocinio sia stato prestato dinanzi ad un arbitro o anche dinanzi a un <giudice> conciliatore o a un commissario. E lo stesso modo si intenda per i salari per le dette persone dello Stato, come sopra per gli Avvocati, e ci sia per le dette persone, arbitri, i conciliatori, assunti da qualsiasi delle parti, e per i commissari deputati.

3 Rub.   21

Nel tribunale non ammettere chi non abbia la matricola.

   L’officio di avvocatura, di procura, di un curatore o di un attore nelle cause civili, o il ministero debbano essere di competenza in modo pubblico e indifferente per i cittadini Fermani, ma non per i ‘forensi’ (forestieri). Perciò vogliamo che nessun forestiero, che non abbia iscrizione a matricola, e iscritto nella matricola degli Avvocati o dei Procuratori della Città di Fermo, non venga ammesso come Avvocato, Procuratore, attore o curatore di alcuno. Se invece, il forestiero non immatricolato, sia stato ammesso dal giudice per le dette cose, qualora non sia stato ammesso per volere delle parti, gli atti fatti tramite lo stesso giudice non abbiano validità per il diritto stesso, e lui che abbia ammesso tale patrocinante, incorra nella penalità di 25 libre di denaro.

3 Rub.  22

L’officio e la mercede dei Notai delle banche.

   I Notai deputati per i giudizi civili, sia nelle cause principali, sia degli appelli, ad eccezione dei semplici contraddittori o dei consensi delle parti agli atti ed anche ad eccezione degli atti che sono permessi da qualche statuto, quando fatti soltanto a semplice parola delle parti, a meno che in nessun modo, possano né abbiano validità che scrivano o redigano le denunce, o gli atti o le cose fatte che concernono o riguardano le persone di una delle parti e le cose che queste stesse debbano fare, se non secondo quanto la parte a cui spetta abbia consegnato a loro stessi per iscritto. In realtà, sia punito chiunque abbia trasgredito sia punito sul fatto, per ciascuna volta, con penalità di 10 libre di denaro da pagare alla parte contro la quale si fa la scrittura e a favore dell’interesse di questa stessa parte, e nondimeno quello che è stato fatto in tal modo non abbia validità, né possa giovare, per lo stesso diritto, alla parte che fa fare ciò. Nei documenti siano obbligati a scrivere e a redigere gli atti che spettano al giudice secondo quello che sarà sembrato opportuno al giudice per i documenti. E ciascuno Notaio deputato agli atti civili sia obbligato e debba conservare tutte le singole scritture che gli sono state esibite dalle parti e riporle in una sfilza e farne la copia per le parti che la chiedono. E ciascuno di questi Notai, in qualsiasi causa in cui gli atti si debbano ricevere negli scritti, sia obbligato e debba fare un volume o un registro in cui, nei singoli giorni in cui si celebrano i detti atti, debba scrivere e registrare integralmente questi atti, parola per parola, come giacciono, sotto penalità per chi trasgredisce di un ducato di oro per ciascun atto e per ciascuna volta, da riscuotere sul fatto, ed è obbligato a pagare l’interesse alla parte lesa; e nondimeno, per lo stesso diritto, non abbia validità quello che è stato fatto in modo diverso. E questo notaio, per questo registro e per ciascuna carta sua o foglio scritto e registrato, contenente tot righe scritte e le cose dette qui sotto, questo Notaio abbia e debba avere da ciascuna delle parti per questa registrazione due soldi di denaro e dopo pagatagli la mercede, debba esibire al Giudice il registro delle carte e quello che lo stesso Notaio ha redatto in forma pubblica, e sia obbligato a lasciarlo fino a quando, ad opera del Giudice, non sarà passato in giudizio. E dopo che la causa è stata definita e terminata in modo perentorio, lo stesso Notaio debba assegnare tale registro e lasciarlo al Notaio dei signori Regolatori, consegnandolo nella Apoteca o ‘Per i Regolatori’ del Comune di Fermo. Inoltre il detto Notaio della causa sia obbligato e debba ogni volta che sia necessario e ci sia in qualche modo un dubbio su tale registro o su una parte di esso, presentare al Giudice la sfilza e gli atti originali integralmente, gratis e senza alcuna mercede, sotto la predetta penalità da riscuotere da lui, sul fatto, per ciascuna volta in cui sia stato trasgredito. Inoltre ciascuno di questi notai sia obbligato a scrivere tutti i singoli giorni e le ore utili e in quelle in cui il Giudice, sotto il quale egli scrive gli atti, siede per render giustizia. Invece il salario di questi notai sia tale, cioè anzitutto per la relazione della semplice cedola di citazione, fatta dal Balivo, abbiano quattro denari e se siano stati citati molti in una sola cedola, abbiano quattro denari per ciascuno; tuttavia in modo che l’ammontare non ecceda quattro soldi. Per la presentazione di una contumacia <abbiano> otto denari e se i contumaci siano stati molti, abbia quattro denari per ciascuno, oltre il primo; tuttavia in modo che l’ammontare non ecceda quattro soldi. Per una licenza concessa al Balivo che dia la tenuta nella contumacia della parte, se l’ammontare sia di 20 soldi o meno; <abbiano> denari dodici e se sono molti in una sola cedola, <abbiano> quattro denari per ciascuno, oltre il primo; in modo che non ecceda sei soldi. Da e oltre 20 soldi, fino a 100 <abbiano> due soldi e quando in una sola licenza sono in molti, dodici denari per ciascuno, oltre il primo, in modo che non ecceda otto soldi. Da 100 soldi sino a 10 libre, <abbiano> quattro soldi e quando sono molti, quattro denari per ciascuno, oltre il primo, in modo che non ecceda 10 soldi. Da 10 libre fino a 50, <abbiano> 10 soldi. Da 50 in su fino a 100, sei soldi. Da 100 fino a 1000 due soldi per centinaio. Da e sopra 1000 libre, per qualunque ammontare, o estimo, 40 soldi e non oltre. Tuttavia per le scritture registrate nei loro registri, tuttavia non invece nelle cedole soltanto avute, ricevano le dette somme, cioè quattro soldi per ogni foglio o carta. E questo foglio o carta abbia lo scritto almeno in 50 linee o trattini e ciascuna linea debba contenere almeno sedici vocaboli. E qualora la scrittura sia stata più breve oppure più prolissa sempre si paghi secondo la rata <parte>. Non si faccia, invece, il pagamento nel detto modo per i precetti fatti contro i <rei> confessi dopo il secondo decreto definitivo con sentenze delle cause civili tanto principali quanto di appelli primari e secondari; ma sia faccia in modo diverso cioè per un precetto fatto verso un <reo> confesso, se l’ammontare non ecceda il valore di 100 soldi ricevano dodici denari dalla parte; qualora però fosse maggiore ma non ecceda 25 libre <abbia> due soldi; se in realtà sia stato maggiore, ma non superi 50 libre, soldi tre; da qui, in su fino a 100 libre, soldi quattro. Qualora però sia maggiore, di qualsiasi ammontare o estimo, ricevano, per ciascun centinaio, dodici denari, purché non ecceda la somma di 20 soldi. Per il secondo decreto ricevano la metà di quello che sotto si dirà riguardo alla sentenza definitiva. Per una sentenza definitiva, poi, in una causa civile principale, se il valore non ecceda la somma di 100 soldi riceva da ciascuna parte tre soldi. Qualora poi sia di maggiore somma, ma non ecceda 10 libre riceva da qualsiasi parte soldi quattro. Se però l’ammontare sia maggiore ma non ecceda la somma di 25 libre, riceva 5 soldi da ciascuna parte. Se poi l’ammontare sia maggiore ma non ecceda 50 libre riceva da ciascuna parte otto soldi. Se poi fosse di ammontare maggiore ma non ecceda 200 libre riceva da ciascuna parte 20 soldi. Qualora poi sia di ammontare maggiore, ma non ecceda 500 libre riceva da ciascuna parte 30 soldi. Se poi sia di maggiore ammontare ma non supererà 1000 libre riceva da ciascuna parte 40 soldi. Se abbia superato le 1000 libre e di qualsiasi ammontare o valore sia stato, riceva da ciascuna parte da e sopra 1000 libre soldi 10 per ogni migliaio purché non ecceda la somma di libre 20. Qualora qualcuna delle parti fosse contumace non per questo, tuttavia, si riceva dalla parte presente più di tutti i detti casi.  E questi salari siano sufficienti riguardo alle sentenze e per queste, tanto per una sola persona oppure siano molte le persone in tale causa, da qualunque parte. Nelle cause poi di appello, ricevano per una sentenza definitiva, da scrivere e da registrare <il notaio> riceva soltanto secondo la predetta ragione, quanto deve ricevere per una sentenza definitiva di una causa principale. Inoltre <il notaio> per ogni foglio del registro, in una causa di appello, riceva quattro soldi nel modo e nella forma descritti sopra nel disporre gli altri atti che riguardano la sentenza definitiva di secondo decreto di precetto verso un <reo> confesso. Tuttavia, altri pagamenti da fare per gli atti o per le scritture nelle cause, pagamenti che non sono disposti o stabiliti né qui né in altro statuto, si facciano secondo le Costituzioni generali della Provincia della Marca.

3 Rub.  23

I Notai siano stati iscritti nel Collegio o Matricola.

   I Notai o i segretari di notai, se non siano stati iscritti nella matricola dei Notai della Città di Fermo, e precedentemente già approvati nel pubblico Collegio, in nessun modo osino né presumano di fare istrumenti pubblici né qualche rogito di qualsiasi contratto, o testamento, né scrivervi né registrare. Chiunque, invece, abbia trasgredito, sia punito, sul fatto, ogni volta, con 25 libre di denaro. E nessuno Notaio della Città o del contado di Fermo osi né presuma di scrivere, registrare o pubblicare in qualche altro luogo, o registro o quaderno di alcuna persona, né a richiesta di qualcuno, i contratti o i rogiti dei quali egli sia stato richiesto; ma soltanto nel proprio bastardello (registro di minute), o nel registro, nel quale i notai sono soliti scrivere e registrare le loro scritture, sotto la pena di 50 libre di denaro, sul fatto, da riscuotersi per il fatto stesso, ad opera di qualunque officiale dinanzi al quale sia stato denunciato. E tale contratto non abbia validità per il diritto stesso e non abbia alcun vigore di stabilità, e < chi trasgredisce> possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la quarta parte della condanna e sia tenuto segreto, e ciò abbia validità per il futuro.

3 Rub.  24

Le scritture (abbreviature) e i protocolli dei Notai.

   Decretiamo che qualsiasi Notaio della Città e del distretto di Fermo per autorità del Podestà o del suo Giudice, del Capitano o del suo Giudice, abbia validità a pubblicare e a redigere nella pubblica forma tutti i singoli protocolli, gli atti e le scritture di qualsiasi Notaio morto, assente, o infermo, a richiesta di colui a cui interessa. E se in tali scritture o nei protocolli si trova questa parola “etc.” <et cetera> quel Notaio possa estendere la scrittura o il detto protocollo secondo come il Notaio che ha scritto tali cose fu solito fare la stesura o registrare per una cosa simile; se, al contrario, non si trova qualcosa che sia simile a quello, allora si faccia la stesura secondo la consuetudine comune degli altri notai della Città. Precisamente qualsiasi cosa così sarà stata copiata, pubblicata o scritta ottenga validità pienissima, nonostante alcunché altro contrario. Decretiamo anche che se in qualche protocollo o in qualche istrumento si trovi erroneamente scritto l’anno del Signore M.ccc. mentre doveva scriversi trecentesimo o se qualcosa di simile al Giudice sembri scritto erroneamente scritto cioè M.ccc al posto di quello scritto esattamente o per cosa simile, si faccia concordare l’anno con l’indizione contenuta nell’istrumento o nel protocollo; un errore o una dimenticanza non abbiano a viziare il premesso istrumento o il protocollo o altra qualunque scrittura non sono in alcun modo; anzi, nonostante tale errore, e neanche per qualche statuto o nonostante un diritto, esso ottenga pieno vigore di prova e faccia stabilità. Vogliamo inoltre che qualora nei protocolli o nelle scritture di un Notaio defunto, assente, o malato non si trovino le parole: “io tale Notaio …” eccetera oppure non si trovi la sua sottoscrizione mentre tuttavia al Giudice consta che tale scrittura o protocollo furono stati scritti per mano del detto Notaio defunto o assente ed a provare ciò basti la sola asserzione con giuramento di due notai della Città da scegliersi ad opera del Giudice, tali protocolli o scritture abbiano validità e ottengano piena stabilità, purché tuttavia non vengono a mancare le altre cose sostanziali. Inoltre decretiamo che se in qualche quaderno o in un bastardello (minuta) di qualche Notaio, cioè in principio o in qualsiasi altra parte si trovino scritti gli anni del Signore, le scritture e i protocolli successivi di mano dello stesso Notaio nei quali non ci sia esistano gli anni, si intendano fatti sotto l’anno e il millesimo < dell’atto> che precede. Le scritture poi che precedono tale anno e millesimo, se in esse non c’è un altro millesimo nel precedente, si intendano fatte nel millesimo immediatamente precedente e a motivo di ciò vogliamo che non si siano viziate in nulla. Inoltre decretiamo che se in un protocollo, in una scrittura, in un quaderno, in un bastardello, o foglio si trovino qualche contratto, testamento, o altre cose con scrittura di mano del detto Notaio, oppure non scritta di sua mano, ma che sia sottoscritta di mano di questo Notaio, tale contratto, testamento o scrittura pertanto siano considerati come se fossero stati scritti di mano del Notaio che li sottoscrive e con tutta pienezza abbiano validità e siano stabili e pertanto non è valido che sino viziati. E tutte le singole cose dette prima, abbiano vigore anche nelle cose presenti e passate e future o non decise in altri modi da sentenza o transazione e per quelle abbandonate. Vogliamo inoltre che i notai chierici o anche presbiteri possano fare rogiti di qualunque contratti, di ultime volontà o di altri qualsiasi atti e le scritture di questi abbiano fede <di certezza> come per gli altri notai, nonostante che siano presbiteri o chierici. Inoltre decretiamo che tutti i singoli notai che hanno i protocolli di un Notaio già defunto siano obbligati e debbano, sotto penalità di 50 libre di denaro per ciascuno, a fare l’inventario di tutti i protocolli del defunto e debbano consegnarlo al Notaio del Collegio dei notai, o nella Sacrestia dei Frati Predicatori. E in questo inventario siano posti, almeno, i nomi di quelli che fanno i contratti o fanno le disposizioni di altro modo, e segnati l’anno del Signore e il giorno.

3 Rub.  25

Gli instrumenti già pagati da restituire.

   Se qualcuno abbia avuto un istrumento o un protocollo di qualche debito o credito, dopo fatto il pagamento o la remissione del debito o del credito che vi è contenuto, sia obbligato, su richiesta del debitore di quella volta, a rendere tale istrumento o protocollo a lui o a chi lui ha dato l’incaricato, entro 10 giorni da calcolare dal giorno in cui si è fatto il pagamento o la soddisfazione o la remissione, senza alcuna cancellazione, se sia stato richiesto, a meno che in esso non siano contenuti diversi contratti o scritture. E il creditore sia obbligato, su richiesta del debitore, di farne fare la cancellazione, a spese del debitore. Qualora tuttavia il creditore abbia smarrito tale istrumento o protocollo, il creditore sia obbligato a sue spese a fare un istrumento di quietanza per il debitore sul debito che gli è stato restituito o del quale è stato appagato, in modo che il debitore si mantenga indenne, e inoltre  prometta a lui che qualora l’istrumento perduto sarà pervenuto nelle sue mani o avrà avuto la facoltà di fare restituzione di esso, lo restituirà al debitore; e quando chiaramente questo creditore sia stato scoperto che egli tiene presso di sé tale istrumento, dopo <fattone> tale pagamento o la detta soddisfazione e dopo i detti 10 giorni, sia punito sul fatto a 10 libre da dover dare al debitore e nondimeno, di fatto, sia obbligato a riconsegnare l’istrumento <al debitore>. Inoltre decretiamo che qualora il debitore abbia dato un fideiussore o abbia dato un pagatore principale, il creditore dopo fattogli il pagamento o la soddisfazione del debito, sia obbligato a farne remissione e liberazione entro i 10 giorni successi, sotto pena di 25 libre di denaro, per metà al Comune e per l’altra metà a colui a cui dovette essere restituito il documento delle cose da pagare. Inoltre se qualcuno, contro qualcuno di fronte a qualche Giudice o arbitro nella Città o nel distretto di Fermo, si sia servito di qualche istrumento <di credito> dopo il pagamento e la soddisfazione del debito contenuto in questo istrumento o dopo fattane la quietanza,  quando chiaramente ciò sia stato constatato per mezzo di testimoni o per mezzo dell’istrumento di quietanza o remissione, colui che se ne sia servito in tal modo sia punito, sul fatto, <al pagamento> di quel tanto che già pagatogli, con falsità chiedeva che gli fosse pagato nuovamente, e per metà <penalità> sia per il Comune e per l’atra metà per colui contro il quale sia stato presentato l’istrumento. E le dette cose abbiano vigore per quelle passate, per le presenti e per le future. Si fa salvo per ciascun creditore che possa usare l’istrumento per quello che sia rimasto da pagare; e si fa salvo che la pena del presente statuto non abbia vigore se non quando si facesse la richiesta consapevolmente agli eredi e successori universali o singoli. Inoltre qualora qualcuno <creditore> abbia ricevuto una parte del debito, sia obbligato, sotto pena di 10 libre di denaro, a richiesta del debitore, a fare quietanza al debitore di quello che ha ricevuto, e questo abbia vigore anche nelle cose passate e nelle future.

3 Rub.  26

La rivalsa del fideiussore contro il principale.

   Se qualche cittadino o abitante nella Città, o nel distretto di Fermo, o fuori <di questo>, abbia prestato garanzia, per un motivo qualunque, per qualcuno in un processo, e abbia pagato a posto di lui, il Podestà e il Capitano, e i loro Giudici, chi di essi fosse interpellato su ciò, dopo che ad opera di questo fideiussore sia stata data la fede legittima su tale pagamento, sia obbligato e debba costringere in modo effettivo e personale, anche mettere in carcere il principale, quando lo richiedano il fideiussore o gli eredi suoi o successori di costui, dopo aver rimosso ogni opposizione o proroga, senza libello (citazione)senza contestazione della lite, senza giuramento di calunnia, in modo semplice e calmo, senza rumore e senza parvenza di giudizio, sul fatto e senza alcun processo, affinché soddisfaccia e paghi al fideiussore, o ai detti eredi o suoi successori, per ciò che così sia stato pagato, e soddisfaccia per i danni, per le spese e per gli interessi. E allo stesso modo contro gli eredi, i successori di tale principale si proceda come sopra. E i beni dello stesso principale siano ipotecati e tacitamente obbligati a vantaggio per tale fideiussore, per i suoi eredi o successori, e per le cose già dette. E ogni vendita sui detti beni del fideiussore che egli abbia emanata ad opera del Sindaco del Comune, o di un altro, in occasione di detto pagamento; e ogni consegna data al fideiussore o agli eredi e successori suoi in pagamento sui detti beni, abbiano stabilità valida.

3 Rub.  27

 Gli arbitri e i conciliatori.

   Gli atti degli arbitri, sia dei laici, sia dei chierici, con atti scritti o in qualunque forma siano stati pubblicati e fatti, rimangano stabili e decisi, purché tuttavia il compromesso sia sopravvenuto su ciò o il compromesso sia stato fatto giuridicamente e di fatto nel fare la procedura, e soltanto fatto giuridicamente nel dare la sentenza, ossia sia avvenuto di fatto soltanto oppure di diritto soltanto nel fare la procedura, e di diritto nel dare la sentenza. E permettiamo che davanti a questi arbitri si faccia appello, entro 5 giorni dopo la loro approvazione. Su coloro che fanno da conciliatori e da compositori amichevoli, che esaminano e concludono in base alla forma loro di compromesso, invece decretiamo che le loro decisioni di arbitri e le composizioni possano ridursi a un atti di arbitro come buono uomo, tuttavia dopo che su ciò sia stata presentata una semplice richiesta, senza rumore, né parvenza di giudizio, e senza processo alcuno, in qualsiasi tempo, <di raccolta> di messi, di vendemmie, e in altri giorni non lavorativi, anche improvvisi, e per quanto e nel modo, in base alla forma del loro compromesso, i conciliatori e i compositori amichevoli potevano esaminare e concludere. Pertanto abbia validità il richiedere queste riduzioni entro il quinto giorno dopo la composizione fatta, o dalla pubblicazione del lodo, ovvero dell’arbitrato, tanto di fronte al Giudice delle cause civili, quanto di fronte al Giudice d’appello, calcolando dal giorno dell’informazione ovvero della notifica. Tuttavia dopo passata questa scadenza, senza che sia stata fatta la richiesta di riduzione, questa composizione, il lodo, ossia l’atto di arbitro siano validi, stabili e considerati come giusti, equi, e si presuma che la parte che non chiese questa riduzione entro la detta scadenza, abbia rinunciato espressamente e con chiara consapevolezza riguardo all’iniquità e al dolo di detti atti di arbitro e della composizione e che in seguito non sia ascoltata in alcuna cosa contro la composizione e l’atto di arbitro già detti. Inoltre decretiamo e vogliamo che qualora due arbitri, o conciliatori assunti, fossero in discordanza, si possa assumere un terzo con la loro comune concordia. Se però non concordassero nello scegliere il terzo, allora ad opera del Podestà o del Capitano o di qualcuno della loro Curia, siano costretti a eleggere colui che essi stessi abbiano voluto, ovvero il Podestà o il Capitano lo eleggano. E quindi colui che è assunto ossia eletto come terzo, in uno dei detti modi, abbia potere di fare la sentenza, il lodo e l’arbitrato, come se fosse stato assunto, scelto o nominato dalle parti stesse con il loro comune consenso. Precisamente, la detta riduzione debba essere terminata ad opera del Giudice di fronte al quale essa sia stata richiesta, entro quindici giorni dopo la richiesta fattane. E dopo trascorsi questi giorni, rimanga valido il predetto arbitrato, se la riduzione non sia stata terminata. E, quindi, i detti arbitrati, gli atti di conciliatori, o le composizioni e le sentenze si mettano in esecuzione, secondo la forma data per l’esecuzione delle sentenze. E gli arbitri o i conciliatori e i compositori amichevoli siano obbligati e debbano ultimare, investigare, e portare a conclusione i loro atti di arbitri, o di conciliazioni e di ‘lodi’, entro 30 giorni continuativi dal giorno di accettazione da essi fattane. Vogliamo inoltre che qualora capiti che qualcuno di questi arbitri si assenti e verosimilmente avvenga che non possa ritornare entro un mese, ovvero quando nel compromesso è prevista la proroga per un certo breve tempo, cosicché non è verosimile che l’arbitro assente possa ritornare, entro la scadenza posta nel compromesso per ultimare la causa, allora il Giudice costringa e debba costringere la parte che ha scelto tale arbitro assente a sceglierne un altro, sul fatto e in modo sommario. E questo tale così scelto sia considerato surrogato al posto di chi è assente e sia pertanto come se fosse stato eletto sin dal principio e gli atti o le cose fatte per opera sua abbiano piena stabilità.

3 Rub.  28

I compromessi da farsi fra congiunti.

   Se ci fosse qualche questione o controversa tra alcuni che siano stati vicendevolmente congiunti per consanguineità o affinità fino al terzo grado incluso da calcolare secondo il diritto canonico, il Podestà e il suo Giudice a richiesta di una qualsiasi parte, o di un altro qualsiasi richiedente, siano obbligati e debbano spingere le parti di questi così congiunti a dover fare un compromesso e a dover fare un compromesso generale di diritto o di fatto nel fare la procedura e nel sentenziare, presso qualcuno o presso alcuni congiunti o presso amici comuni che dovranno essere scelti da loro insieme e, costringendo costoro come sembrerà opportuno ai già detti, in modo reale e personale alle cose predette, entro 5 giorni successivi dopo che sia stata fatta la richiesta, sotto pena di 100 libre di denaro a tale Rettore o Giudice, sul fatto, da prelevare nel tempo del sindacato. E tali arbitri o conciliatori amichevoli siano obbligati ad accettare <l’incarico per> questo compromesso entro i tre giorni successivi dal giorno quando siano stati eletti, o nominati, o assunti e poi siano obbligati a terminare e ultimare del tutto entro un mese continuo da calcolare dal giorno della accettazione fatta. Da qualsiasi Rettore ovvero Giudice possano essere costretti a fare ciò e abbia validità e siano obbligati a richiesta di qualsiasi parte, sul fatto, in modo personale e reale. E qualora fossero discordi si proceda all’elezione di un terzo come contenuto nello statuto precedente. E i loro ‘lodi’, le sentenze o gli arbitrati e le composizioni possano ridursi all’arbitrato di un buon uomo e abbiano validità in tale modo, come si contiene nello statuto immediatamente precedente. Aggiungiamo inoltre al presente statuto e allo statuto precedente sugli arbitri che se entro i detti 30 giorni non abbiano concluso per mezzo di una sentenza la causa compromessa a loro, in qualsiasi modo, l’istanza del compromesso sia cancellata, e non possano agire per nulla ulteriormente su questa causa, se la volontà delle parti non abbia aggiunto per il compromesso altro maggior tempo <proroga>. Dopo trascorso questo tempo questa istanza sia annullata, come sopra. E gli arbitri che non abbiano fatto la conclusione entro questa scadenza, non debbano ricevere dalle parti nessun salario, né comodo. E qualora lo abbiano ricevuto siano obbligati a restituirlo alle parti, sotto pena del doppio, da esigersi su di essi, sul fatto, ad opera di un officiale del Comune. E il presente statuto abbia vigore nelle cose passate, nelle presenti e nelle future, purché siano cose non decise né ultimate per mezzo di una sentenza. E la detta causa compromessa che non sia stata terminata per mezzo di una sentenza entro il tempo <di scadenza> non possa avere ulteriore compromesso, se non sia avvenuto per volontà delle parti e nessuna parte possa essere costretta a fare il compromesso, nonostante lo statuto detto sopra che dichiara che i consanguinei siano costretti a fare un compromesso, a cui espressamente deroghiamo nel caso detto prima.

3 Rub.  29

La divisione di beni comuni.

   Decretiamo e ordiniamo che chiunque in una comune eredità o in base ad altro motivo di una cosa comune non abbia voluto restare o tenere <in comunione> e abbia chiesto la divisione, il Podestà, e il suo Giudice, il Capitano e il suo Giudice che ne sia stato richiesto, per la petizione o per la requisizione di qualsiasi erede o socio, sia obbligato e debba costringere in modo reale e anche personale l’altro coerede o socio, uno solo o molti, a dover fare la divisione, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore, né parvenza di giudizio, senza il “libello” <citazione>, senza contestazione della lite, senza giuramento di calunnia, a motivo della sola semplice petizione fatta su ciò negli atti. E il Rettore o sia il Giudice che ne sia stato richiesto, sotto penalità di 500 libre di denaro, sia obbligato entro 20 giorni continui dal giorno di tale richiesta, a portare a scadenza tale affare; e ciò dopo che al Giudice sia risultato, per sola informazione avuta su ciò, che quella cosa è ereditaria o è comune in altro modo. Tuttavia i pupilli e gli adulti <tutelati> non possono richiedere la divisione se non con l’autorità dei tutori o dei curatori. Inoltre non c’è validità di potere provocare i propri fratelli minori o fratelli minori a 14 anni a fare qualche divisione se non dopo che hanno chiesto su ciò la licenza al Giudice e l’abbiano ottenuta e il Giudice ha potere di concederla se gli sembrerà opportuno. E in qualsiasi caso di divisione da dover fare, il <fratello> maggiore nel tempo <età> sia obbligato a fare la divisione e fare le partizioni congrue in tempo. E il minore <in età> abbia la scelta di prendere e scegliere <per primo>. E qualora insorgesse divergenza sul dubbio della loro età, chi sia il minore, sia lasciato <decidere> all’arbitrio del Giudice. E queste cose siano praticate, nella forma e nel modo, come già detto, riguardo alla divisione da fare. E questo abbia vigore, anche qualora la divisione fosse richiesta tra quelli che tra di loro non fossero vicendevolmente congiunti per consanguineità né per affinità. E le cose dette siano praticate in tale modo quando le parti sono alla pari nel bene indiviso o nell’eredità. Qualora invece tra di loro le parti dell’eredità o del bene non fossero uguali, allora chi ha la parte maggiore sia obbligato a far fare le parti e a dare a colui o a coloro che hanno la scelta minore. Aggiungiamo inoltre su ciò che qualora, per caso, colui al quale capitasse di fare la divisione, come sopra, abbia fatto una divisione non equa né giusta, ma con cattivo inganno o con frode e a danno di qualcuno a cui spettava di prendere una parte, sia lecito allo stesso querelante di fare la divisione paritaria e giusta, se egli lo voglia e lui prenda.

3 Rub.  30

I muri in comune da farsi insieme.

   Se qualcuno avesse avuto l’abitazione accanto all’abitazione di un suo vicino, interclusa fra lui stesso e tale vicino, con assiti di legno, o con una parete con canne, o con vimini o con cose simili;

e qualcuno di loro abbia voluto fare un tramezzo fra loro stessi, a richiesta di chi vuole fare il tramezzo, l’altro vicino sia obbligato, entro due mesi dalla richiesta di fare il tramezzo o di farlo fare, di altezza almeno tanto quanto tale paratia sia stata estesa; purché le spese fra le due parti non eccedano la somma di 10 libre di denaro e per di più, il vicino non sia un povero. Sia inteso inoltre l’essere povero se i suoi beni non valgano oltre 100 libre di denaro. I Rettori <del Comune di Fermo> siano obbligati a praticare questo statuto.

3 Rub.  31

Coloro che hanno alberi in (un terreno) altrui e gli alberi che portano un impedimento al vicino.

   Se qualcuno abbia avuto un proprio albero sul suolo di un altro, il padrone dell’albero sia obbligato a vendere tale albero al padrone del suolo, e quello, a sua volta, sia obbligato di comperarlo ad un giusto prezzo da dichiararsi concordemente da due vicini da scegliere. Parimenti se qualcuno sopra il terreno del vicino abbia avuto un albero che porta ombra o un ostacolo per il vicino, sia obbligato a potarlo e tagliare i rami pendenti sopra il terreno del vicino, affinché non porti ostacolo. E la stessa cosa per un albero al confine o posto su una via con ostacolo per il vicino o sovrastante per l’altro. Inoltre se qualcuno, di qualsiasi età o sesso, abbia avuto qualche cuneo di terra di misura di un modiolo e mezzo, o di un numero minore accanto a questo da due parti, sia costretto di vendere a chi tale terreno è adiacente in modo migliore, e costui, a sua volta, sia obbligato a comperare ad un giusto prezzo da dichiararsi concordemente da due vicini da eleggersi concordemente. E questo non abbia vigore qualora qualcuno abbia il cuneo di terra vicino per sessanta canne alla Città o al Castello, oppure se vi abiti con tutta la sua famiglia. Inoltre questo statuto non abbia validità contro coloro che fanno tali cunei di terra, astutamente in frode di questo statuto, vendendo una parte del terreno affinché diventi un cuneo di terra. I chierici, tuttavia abbiano validità a servirsi del beneficio di questo statuto in qualunque modo.

3 Rub.  32

Le società, le colleganze e le cose comuni, e la ricerca di queste stesse.

   Se qualche Cittadino o abitante del distretto Fermano abbia fatto ovvero intrapreso qualche colleganza o un contratto di società o di colleganza con qualcuno per quanto riguarda le merci e sulle merci da trasportare per mare ovvero per terra, colui che abbia ricevuto tali merci, entro quindici giorni dopo che sia giunto alla Città di Fermo sia obbligato a far rendiconto con colui che abbia dato in tal modo le merci da trasportare, e a riconsegnare a lui i denari dovuti e le cose effettivamente, secondo le convenzioni loro, escludendo ogni contestazione. E chi riceve, a richiesta di colui che dà, sia costretto a praticare l’osservanza di queste convenzioni, in modo sia reale che personale e qualora abbia trascurato di eseguirle sia punito a 25 libre, sul fatto e per ciascuna volta. E tutti i Rettori della Città siano obbligati e debbano ad esaminare le questioni, e le cause da trattare su ciò, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore né parvenza di giudizio e a concluderle entro 30 giorni continui, sotto penalità di libre 100 di denaro <da prelevare> dal loro salario. Inoltre se qualcuno che sia andato al trasporto o al percorso, vi sia morto o, impedito in altro modo, da non aver forza di ritornare, e abbia consegnato alcune cose ad alcuni suoi soci o corrieri, questi soci o corrieri, o anche gli altri già detti sopra, siano obbligati, in qualsiasi modo queste cose siano pervenute a loro, senza essere interpellati e senza ritardo a riconsegnare, di fatto, tali cose ai successori del morto o dell’impedito, o a quelli che siano rimasti nell’abitazione di lui, entro 30 giorni dopo che siano tornati in Città; tuttavia dopo aver ricevuto idonea cautela dell’indennità e del pagato.  E le cose dette abbiano vigore anche per tutte le riconsegne di tutte qualsiasi le cose, fatte tra i mercanti Fermani fuori dalla Città e dal distretto di Fermo. E ogni Rettore e Giudice della Città, come detto sopra, per tutte le singole cose, proceda, faccia indagine e porti a conclusione e decida e anche faccia condanne, sotto la penalità già detta e di questa penalità una metà sia del Comune e l’altra metà sia per la parte. Inoltre decretiamo che i fratelli e i soci che hanno beni comuni, facendo crediti e debiti, possano anche qualcuno tra di loro stessi, a nome suo e dei fratelli e dei soci, per l’autorità del presente statuto, fare richieste ai debitori ed riscuotere, sia che l’istrumento del debito compaia, sia che non <compaia>, e sia che uno solo sia o non sia procuratore dell’altro, purché tuttavia a tale debitore o a tali debitori, con idonei fideiussori, si dia cauzione dell’indennità e di quanto pagato da avere per opera dell’assente, a giudizio di uno saggio tra gli stessi: E le cose dette abbiano vigore quando molti fratelli o soci siano contenuti in solo istrumento, o contratto, affinché quello che è stato fatto per mezzo di uno solo, ovvero con uno solo, debba valere come firmato e accettato tramite un altro. E chi è assente in nessun modo valga che si metta contro ciò che sia stato fatto tramite tale fratello o socio. Aggiungiamo alle cose dette sopra che se qualcuno abbia ricevuto una qualche consegna e sia andato e l’abbia portato oltre il mare, cioè oltre il Golfo, debba avere la quarta parte dal guadagno di questa consegna, e chi abbia ricevuto questa consegna debba andare e anche tornare, tutte le volte a spese di questa consegna, cioè il vitto per se stesso e il vitto per un unico servo, e a queste spese debba contribuire chi riceva questa consegna per la rata parte delle sue mercanzie e delle altre cose che egli porterà in questo percorso a meno che non sia stato concordato qualcos’altro tra le parti. E questo abbia validità nelle cose future e affinché sia placato ogni argomento di tafferuglio e risplenda la verità, decretiamo che ogniqualvolta ci fosse una questione tra due mercanti o tra altri operatori o tra altri chiunque, e tra questi si muovesse il dubbio su alcune cose date e su cose ricevute da una parte e dall’altra, e ad opera di una delle parti già dette si chiedesse che sia reso pubblico o che si esibisca il registro in cui stesse scritto l’affare tra di loro, allora il Giudice costringa e debba costringere il tale che ha il registro e gli eredi suoi ad esibire questo registro, in modo reale e personale, tralasciando ogni solennità giuridica; purché consti che il tale contro cui si fa la richiesta, ha questo registro. E se il far fede non si può avere in altro modo si chiarisca per mezzo di un giuramento, deferendo a tale disposizione il giuramento per dire se abbia presso di sé il registro sulle cose dette.

3 Rub.   33

Le emancipazioni dei figli.

   Decretiamo che debbano essere fatte le emancipazioni dei figli dinanzi al signor Podestà, o al Capitano ovvero al Vicario di qualcuno di loro, nel Palazzo della loro residenza. E quelle fatte in un modo diverso, per lo stesso diritto, non reggano.

3 Rub.34

I tutori.

   Per provvedere i tutori decretiamo questo, che qualora un padre chiaramente abbia disposto nel testamento o con qualunque altra sua ultima volontà, i tutori a favore di un suo figliolo o dei suoi figlioli, quelli scritti o disposti stiano come tutori, e siano preferiti agli altri legittimi e assegnati. E questi tutori siano obbligati a soddisfare in modo idoneo, se pure la fiducia per loro è approvata dal testatore stesso. La madre pure abbia la potestà di ordinare i tutori per il figlio impubere o per i figli nel suo testamento o con altra ultima volontà, qualora i pupilli non abbiano il padre <vivente>. E ciò quando i beni del figlio o dei figli non abbiano valore più che 100 libre. Si pervenga ai tutori <dati> per legge quando manchino i tutori ordinati, detti sopra, nel testamento o con altra ultima volontà, si giunga ai tutori per legge in questo modo, cioè vogliamo infatti che la tutela sia data alla madre, poi, secondo un ordine, alla nonna, e queste siano considerate per legge e preferite ad altre e ad esse siano assegnati e vogliamo che abbiano a gestire da sé la tutela. E ciò quando i beni del pupillo, o dei pupilli non superano 100 libre. Se invece valgono sopra 100 libre, allora la madre o la nonna, secondo l’ordine, stia come tutrice insieme con il più idoneo parente del pupillo o dei pupilli senza che la prossimità sia tenuta in considerazione, ma soltanto dopo aver verificato l’idoneità. Se invece la madre o la nonna non ci fossero, con questo ordine si pervenga ai legittimi tutori: il Giudice, fatta la ricerca di legittimi tutori, ordini quel tutore fra essi, considerando soltanto che sia idoneo, senza che sia tenuta in considerazione la prossimità. Chi è stato così ordinato sia costretto dal Giudice a prendere la tutela per gli opportuni rimedi. Qualora invece non ci siano tutori per legge, allora il Giudice col consenso dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia, dopo aver fatto l’indagine fra i buoni uomini idonei, uno o molti, come a lui sembrerà meglio, decida i tutori e comandi e costringa colui o coloro ad assumere la tutela per gli opportuni rimedi. E il Giudice mandi in esecuzione le dette cose sia per dovere del suo officio sia anche per la richiesta di chiunque. In realtà prima che i tutori mettano mano all’amministrazione, facciano l’inventario di tutti i beni, delle cose, e dei debiti e dei crediti del pupillo, in buona fede e senza frode; e facciano le altre cose, per le quali sono obbligati per legge, entro 10 giorni, dopo che i tutori siano stati assegnati. Qualora invece la tutrice, madre o nonna, abbia voluto passare a seconde nozze, allora si pervenga ai tutori legittimi, se esistono; altrimenti poi si pervenga a <tutori> assegnati, dopo aver rispettato il modo e la forma indicati sopra. Se qualcuno invece abbia voluto dispensarsi dalla tutela, abbia la facoltà di ciò entro otto giorni continui, da calcolarsi dal giorno della nomina e della disposizione, entro i quali abbia portato prove in modo perentorio e preciso per la sua dispensa, e debba averla provata con effetto. Queste dispense, tuttavia debbano essere considerate legittime con la consapevolezza e la disposizione del solo Giudice, e nonostante, in qualsiasi modo, una disposizione del diritto Comune circa queste cose.

3 Rub.  35

I pazzi, gli squilibrati, i dissipatori, i muti e simili <minorati> e i loro curatori.

   I muti, i sordi, coloro che sono di mente diversamente sana debbano avere i curatori per lo meno per le cause. In realtà senza impedimenti essi stessi amministrino i loro affari e i beni da sé, non invece i curatori anzidetti. Invece i Giudici della Città aventi la giurisdizione, con diligente indagine a favore dei pazzi furiosi e dei mentecatti o per quelli che soffrono di una debolezza di mente e anche per i dissipatori palesi, stabiliscano i curatori degli affari e dell’amministrazione dei beni e per le cose da farsi. Infatti questi curatori, dando idonei fideiussori, o un fideiussore e per mezzo del giuramento debbano badare all’esercizio degli affari degli anzidetti, in modo fatto bene, fedelmente e legalmente, e debbano farsi le cose utili e le cose inutili debbano evitarsi, e le altre rimettersi a posto; facendo salvo sempre che la verità abbia vigore in un processo e fuori di esso. E se qualche persona, anche non parente per qualcuno di costoro che rimangono sotto il curatore, abbia esposto una lamentela a qualche Rettore o Giudice perché un curatore di qualcuno di costoro abbia commesso o commettesse una frode, una colpa, o una negligenza nella stessa curatela, tale Rettore o Giudice in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore e senza parvenza di giudizio, e tralasciata anche ogni solennità giuridica, si informi riguardo a ciò. E avendo avuta la sola fede della cosa e la verità contro tali curatori, sul fatto, debba rimuovere costoro dalla curatela. Inoltre per tali curatori ci sia e venga stabilito quel salario che al Giudice che sembrerà che sarà giusto.

3 Rub.   36

Le prescrizioni.

   Tutti i singoli cittadini o abitanti della Città di Fermo, o del suo contado o del suo distretto, che abbiano tenuto e posseduto qualche cosa per lo spazio di un triennio senza contestazione, siano sopra a ciò sicuri per l’usucapione. Se qualcuno invece abbia tenuto e posseduto una cosa mobile o immobile, sia per sé, o fra lui stesso e i suoi gestori, per lo spazio di 20 anni continui senza titolo, purché tuttavia senza lite né contestazione, sia sicuro per la prescrizione del detto tempo e sia considerato, per l’autorità di questo statuto, come il vero padrone e possessore di tali cose. Inoltre se qualcuno abbia posseduto una qualche cosa immobile, senza lite né controversia, per il tempo di 10 anni, con giusto titolo fra i presenti, anche tra di lui stesso e i suoi agenti, sia sicuro per sempre sopra a ciò. E le cose anzidette o qualcuna delle anzidette, i sopra detti statuti, neppure qualcuno di essi rivendichino efficacia per quanto riguarda le cose ecclesiastiche, o pertinenti alle chiese, o contro le persone ecclesiastiche, o altrimenti privilegiate per diritto riguardo alle prescrizioni, oppure contro i pazzi furiosi o mentecatti, in nessun modo rivendichino efficacia per loro. Inoltre anche contro i minorenni, o contro gli assenti dalla Città di Fermo o dal suo distretto per una causa credibile o per un motivo di necessità, ma al contrario tutto il tempo della minore età e della predetta assenza venga detratto dalle dette prescrizioni, e venga considerato come non fosse trascorso. Qualora qualcuno invece, per il futuro abbia posto sotto obbligo <ipoteca> qualche debito, ossia l’abbia avuto ‘obbligato’ e non abbia richiesto tale debito, dal giorno in cui il contratto sia stato fatto entro 20 anni, o in altro modo nel frattempo per opera del debitore non fosse stato conosciuto, da quel momento in poi tale debito in nessun modo possa essere richiesto, e servirsi la scrittura fatta sopra di esso non abbia validità; ma per l’autorità della presente legge si debba intendere che il debito sia stato legittimamente pagato dal debitore. Inoltre se qualcuno abbia avuto o fatto fare qualche istrumento di debito o abbia fatto oppure abbia fatto redigere una scrittura privata scritta con mano del debitore e firmata, o non firmata da tre testimoni, e il debitore vivente in esso indicato, non abbia richiesto in tribunale il debito indicato nel contratto o nella scrittura entro 10 anni, da calcolarsi dal giorno del contratto di tale debito, tale contratto e tale scrittura, che entro il detto tempo durante la vita del debitore non sia stata mandata in esecuzione né richiesta in tribunale, successivamente, non possa essere mandata in esecuzione contro gli eredi o i successori del debitore deceduto, né da allora si possa fare azione o chiedere qualcosa riguardo a ciò. In realtà le dette cose non abbiano valore in nessun modo contro i minorenni, contro i pazzi furiosi o i mentecatti o contro gli assenti per un motivo credibile o di necessità, né contro le persone ecclesiastiche privilegiate per legge in altro modo. Inoltre le dette cose, ed ognuna di esse che recano le dette mete delle prescrizioni negli istrumenti di garanzia non rivendicano validità per sé, se non alla fine dopo trascorsi 20 anni fra i presenti e trent’anni fra gli assenti, dal giorno della stipula del contratto. Trascorsi questi anni come sopra, i detti contratti di garanzia siano assolutamente prescritti, e si abbiano e si intendano come cancellati o nulli, anche quando siano stati fatti con giuramento; e per questi e per altri contratti il giuramento non impedisca le prescrizioni. Scadute queste prescrizioni, il Giudice non possa dare esecuzione a tali contratti, pena di 10 ducati d’oro da pagarsi sul fatto per il Comune di Fermo, e da prelevare a questo Giudice e agli altri officiali che agiscano nell’esecuzione, per ciascuno e per ogni volta. Inoltre mossi per una somma eguaglianza vogliamo e con l’autorità della presente legge decretiamo che per tutti e qualsiasi i tempi di qualsiasi usucapione o della prescrizione decorsa o passata, al tempo della tirannide di Rainaldo da Monteverde, cioè dal 3 settembre dell’anno del Signore 1376 fino al giorno incluso 25 del mese di agosto dell’anno del Signore 1379, siano detratti, e tolti di mezzo e siano per l’autorità di questa legge dal tempo  dell’usucapione e della prescrizione già detta e si intenda restituito e da allora ci sia tanto tempo quanto passò nel detto tempo della tirannide del già detto <tiranno>. Aggiungiamo inoltre che i patrocini e i salari degli Avvocati e dei Procuratori si possano chiedere e riscuotere entro un triennio; e trascorso il triennio siano prescritti e coloro che li richiedono non siano ascoltati in alcun modo. Inoltre gli operai o i salariati che vengono assunti a giornata, e per lavoro giornaliero, debbano chiedere la mercede o il salario loro entro un anno, dal giorno dell’opera o del lavoro fatto, completato e dato dagli stessi operai. Inoltre similmente i servitori o i cottimisti che vengono assunti a mesata o per un tempo maggiore, siano obbligati e debbano chiedere e riscuotere la mercede o la paga degli stessi entro due anni prossimi futuri, dopo scaduto il tempo della loro assunzione; e trascorso detto tempo stabilito, come sopra, per detti operai, salariati, servitori e cottimisti da allora per l’autorità della presente legge si prescrivano e siano cose prescritte per lo stesso diritto. E così per il resto su ciò, in nessun modo o via, i detti operai giornalieri, i servitori o i cottimisti possano agire o chiedere contro i loro patroni o conduttori, ma ai già detti la via di poter ulteriormente chiedere <tali cose> e di agire <in tribunale> sia completamente preclusa.

3 Rub.37

Gli acquirenti di un bene stabile.

   Se qualcuno abbia acquistato un bene stabile e abbia tenuto questo stesso bene e l’abbia posseduto egli stesso o i suoi eredi ovvero i successori per se stessi, ovvero nel tempo computato insieme contemporaneamente del suo promotore ovvero predecessore, senza controversia per 10 anni continui da calcolare dal tempo dell’acquisto e della presa di possesso in modo pacifico e sereno, senza lite, né controversia; tale cosa non possa essere richiesta né portata via, né revocata a lui, né ai suoi eredi o successori, per un pretesto, un’occasione, una causa, o per un aspetto che di questa cosa prima sia stata fatta una donazione, una vendita, una cessione o un qualsiasi altro contatto ad opera del venditore stesso a un altro cittadino, o a uno del contado o del distretto o a un forestiero, nonostante le parole scritte in tale primo contatto cioè che stabilisce che egli possiede quella cosa a titolo precario di acquirente, di donatario, o di contraente in altro modo, oppure con altre qualsiasi parole o atti simili o equipollenti. Inoltre se qualcuno abbia venduto, donato o ceduto in altro modo ovvero alienato qualcosa prima ad uno solo o ad alcuni, in seguito ad un altro o ad altri, si intenda che costui siano preferibili <possessori> colui o coloro che all’inizio per primi hanno raggiunto il possesso vero e reale di questo bene, non invece quelli che hanno avuto il possesso finto o precario soltanto. E la disposizione di questo statuto abbia e ottenga vigore in tutti i singoli casi di questa rubrica ed anche attribuisca il diritto e l’effetto sia quando colui che possiede, e vuole difendersi, sia quando, per qualsiasi caso o modo, sia venuto meno dal possesso e voglia fare l’azione per ottenere questa cosa ovvero il possesso. E questo statuto abbia vigore per le cose presenti, passate e future.

3 Rub.38

Le cose acquistate pubblicamente oppure dai pirati.

   Inoltre se qualche Cittadino o un Fermano abitante del contado , o un abitante nel distretto di Fermo, abbia comperato da qualche persona forestiera una cosa mobile, visibilmente o pubblicamente, proprio di giorno, non di notte, e in un luogo non sospetto, e abbia affermato, comprovato che egli ha pagato il prezzo, anche detto con suo giuramento che egli  non aveva saputo che tale cosa fosse stata sottratta con un furto, anche se tale cosa sia stata ottenuta  da tale compratore, quello che la tiene non sia obbligato restituire il prezzo, a meno che al Giudice per qualche motivo non sia sembrato diversamente. Se qualcuno poi abbia comperato una cosa mobile o semovente da armigeri o da mercenari, o da pirati, o da corsari, e per caso si presentasse qualcuno che fosse il signore padrone di detta cosa, allora e in tal caso il compratore di questa cosa sia obbligato a restituire detta cosa e perda il prezzo pagato nell’acquistare la cosa già detta.

3 Rub.39

Non ci sia alcuno che soccomba in una causa civile a motivo di una richiesta non valida.

   Decretiamo ed ordiniamo che in seguito nessuno sia costretto a rendere pubblica un’azione <in tribunale> con qualche richiesta, o con un “libello” (citazione), ma chi ha competenza proponga soltanto il fatto adatto a chi di competenza per la causa; e a motivo nullità della richiesta, o per la richiesta non valida, nessuno soccomba.

3 Rub.40

I contratti falsi da reprimere.

   Se qualcuno abbia ricevuto qualche bene del valore di oltre 100 soldi o alcuni beni o una parte di questi a causa di una donazione fra vivi, o a causa di una morte, o come premio per una emancipazione, o a motivo di una vendita, o per un qualsiasi altro contratto o per qualunque titolo lucrativo fra vivi, per sua opera, oppure non lucrativo, ad opera sua o per mezzo di un altro, sia quando l’istrumento sia stato stipulato su ciò, sia che non <stipulato>, ed egli dopo morto il tale abbia manifestato che egli ebbe tale titolo su tale cosa ovvero sui beni e li abbia avuti e posseduti nel tempo della vita di quello sino alla morte <di lui>.

Tale contratto o titolo su tale cosa tale cosa ovvero beni, per l’autorità di questo statuto non abbia alcuna validità; a meno che dinanzi al Podestà, ovvero al suo Giudice, o davanti al Capitano, o davanti al Giudice di costui, il quale è consapevole e si è accertato di colui che si dice abbia fatto tale contratto o titolo abbia mostrato e insinuato e fatto pubblicare e abbia fatto mettere la firma in detto contratto o istrumento fatto su ciò tramite uno dei notai di detto Podestà o del Capitano. E non giovi a chi riceve tale contratto o titolo il fatto che colui che lo scrisse abbia fatto la confessione di possedere oppure abbia stabilito se stesso a possedere a nome precario di quello o di possedere in altro modo, neppure che abbia ricevuto tale cosa o tali beni in gestione, ma piuttosto gli sia necessario di aver raggiunto il possesso vero e corporale durante la vita di colui che abbia fatto tale titolo o il contratto ed anche necessiti che l’abbia occupato al tempo della morte del tale stesso ovvero di averlo ad opera sua propria o dell’erede di quello, altrimenti qualunque cosa sia stata fatta in modo diverso non abbia validità per il diritto stesso.

3 Rub.41

L’alienazione di beni dei Minorenni.

   Le vendite, le donazioni, le alienazioni, i condoni, le cessioni, le quietanze, altresì le transazioni di tutte le cose, azioni, ovvero diritti, che gli adolescenti debbano fare in età minore di 25 anni, sotto qualunque forma, titolo, contratto, concetto di vocaboli non abbiano, né tengano validità in altro modo, se non è intervenuto su ciò il giuramento corporale di questi minorenni e se ivi la presenza e l’espressione del consenso di almeno due dei più prossimi consanguinei, se esistono non siano state presenti o intervenute, , oppure, quando essi non esistono, se non ci sia stato il consenso di almeno di due dei più prossimi affini di sesso maschile, se esistono, oppure del sesso femminile di 25 anni o più, considerando questa consanguineità o affinità da parte di coloro che pretendono essere tali consanguinei o affini soltanto dal giuramento; oppure qualora non ci sono tali consanguinei o affini, la presenza, l’autorità del Giudice, e l’assenso di due del vicinato di questi minorenni siano del tutto pienamente sufficienti. Debbano intervenire anche il consenso e l’autorità del curatore di questo adolescente minorenne, se abbia avuto un curatore. Qualora invece queste alienazioni o qualcuna di esse fossero fatte da minorenni oda pupilli, allora, e in tal caso, intervengano le dette solennità ed anche il consenso e l’autorità del tutore e del Giudice, sempre e in ogni caso debbano intervenire; e le cose fatte in modo diverso da questi minorenni e dai pupilli non abbiano validità per il diritto stesso e si presumano fatte con inganno ed estorte. Se qualcuno precisamente minore di 25 anni, di fatto maggiore di 14 anni che è riconosciuto laborioso e colui che in altro modo fosse abituato a esercitare pubblicamente il commercio, compiere azioni, esercitare la mercatura, allora a questo minore sia lecito fare tutte le cose al modo come anche chi è maggiorenne e le cose compiute a sua opera, benché abbiano omesso una delle dette solennità, tuttavia non siano annullate.

3 Rub.42

L’alienazione dei beni delle doti.

   Le vendite ossia tutte qualunque le alienazioni delle cose dotali con estimo o senza estimo che il marito abbia fatte non abbiano validità, se non dopo aver praticato le cose scritte qui, cioè che la moglie dia il suo consenso insieme con il consenso di due più prossimi consanguinei per tale vendita ossia alienazione, e lei stessa prometta che la stessa vendita da lei è considera stabile e che la mantiene stabile, e in ogni modo producendo un istrumento su ciò, e del tutto esigiamo che questo istrumento sia prodotto in ogni modo. Vogliamo anche che sia espresso il contraccambio di ciò che la moglie riceve dal marito. E questo cambio al tempo di tale vendita o alienazione, debba essere giustamente buono, un bene come la cosa di dote alienata ossia venduta e un bene immobile posto nella città di Fermo o nel suo distretto. Inoltre qualora il marito abbia venduto, abbia alienato o abbia ipotecato qualche bene obbligato a sua moglie ovvero ipotecato per cosa di dote o come la dote della moglie, tale vendita, obbligazione o alienazione non abbia validità né obblighi in altro modo se la moglie non abbia consentito e lei stessa non abbia giurato di considerare ciò <essere> stabile e inoltre, al tempo del consenso e del predetto giuramento, altrettanti beni rimangano al marito, tali che siano sufficienti in modo idoneo per la restituzione della dote alla moglie e per i creditori del marito di lei. Quando tuttavia tutte queste tutte singole cose non siano intervenute, non c’è validità nel generare un danno né alla moglie né ai suoi eredi o successori. Sia lecito tuttavia ad una moglie di alienare o obbligare i suoi beni dotali per una necessità sua o anche del marito o dei figli e di questa necessità si faccia legalmente la costatazione e <sia lecito> anche alienare e obbligare i beni in uso anche se non sussistano né una causa né una necessità ed anche senza cambio alcuno. Inoltre sia lecito alla moglie consentire a suo marito che faccia l’alienazione o l’ipoteca delle cose dello stesso marito, ipotecate per questa moglie per la dote, quando per suo marito e per i figli dello stesso suo marito siano imminenti una urgente necessità e una causa e di queste si dia informazione legalmente al Giudice; tuttavia ci sia il consenso di due consanguinei più prossimi di tale moglie che debbano consentire alle dette alienazione o obbligazione, se essi esistono, altrimenti di uno <di questi>, o qualora non esista alcun consanguineo, siano pienamente sufficienti su ciò il consenso e l’autorità del Giudice e anche l’autorità e il consenso del curatore che va dato a lei  su ciò quando la moglie sia maggiorenne. Quando tuttavia la moglie sia minorenne per ottenga la pienissima validità, intervenendo il giuramento di lei stessa e la insinuazione negli atti insieme con il consenso dei predetti consanguinei. Quando, in realtà, tali consanguinei di questa moglie non esistono, l’autorità del Giudice insieme con il consenso del curatore che le va dato abbia pienissima validità e sia sufficiente su ciò in tutti i singoli detti casi. Inoltre decretiamo, ordiniamo, e aggiungiamo alle cose già dette che la moglie possa vendere le cose dotali e le cose che ha in uso e le cose obbligate per le doti a lei; e le sia lecito dare consenso a suo marito che fa la vendita, anche senza alcun cambio e senza alcun’altra solennità degli statuti e senza la presenza dei consanguinei, qualora ci sia imminente una necessità urgente per il marito suo e per i figli suoi e anche per se stessa e di questa necessità si faccia informazione al Giudice e se il Giudice abbia dichiarato che esistono la necessità e la causa e che è necessità legittima e necessaria e che esiste il motivo di vendere ovvero di dare il consenso, allora questa moglie venda e consenta validamente senza che sia richiesto altro. E il contratto celebrato da lei in questo modo raggiunga la piena stabilità di vigore.

3 Rub.43

Gli sponsali, il reddito dello sposo, il beneficio della sposa, e sotto l’amministrazione di chi la sposa e i suoi beni siano governati.

   Dato il fatto che alcuni carichi di spese per i contratti degli sponsali sono sostenuti dallo sposo, decretiamo e ordiniamo che quando sia che capiti che gli sponsali siano stati contratti tra maggiorenni in un settennio, seppure la sposa sia senza padre, lo sposo, dal giorno del contratto di sponsali, abbia completamente il lucro di tutti i singoli frutti della dote convenuta o costituita. Decretiamo inoltre che qualora la sposa non abbia avuto il padre, ma sia governata sotto un tutore, oppure abbia bisogno di un tutore, seppure lo sposo abbia il padre, tutta la tutela della stessa sposa sia devoluta a suo suocero, cioè al padre dello sposo completamente, e le cose e tutti i singoli beni di questa sposa, per autorità di questa legge, siano a lui affidati e vengano scritti in un inventario. E per la confezione di questo inventario, debba esserci e intervenire la presenza di un Giudice insieme con la presenza di due dei più prossimi consanguinei di questa sposa, se esistano, oppure con uno solo. Qualora invece lo sposo non abbia avuto il padre, i beni della stessa sposa siano amministrati completamente dallo sposo suo, se egli sta in età maggiore di 20 anni, dopo per sia stato fatto l’inventario, per sua opera, come sopra. E se sia capitato che si dissolveranno gli sponsali tra essi stessi, non siano tenuti, per lo meno, né il padre dello sposo, né lo stesso sposo al rendiconto dei frutti né dei proventi della detta dote, almeno in alcun modo, piuttosto vadano completamente per il guadagno dello sposo a motivo degli oneri che gli è capitato di sopportare, come già detto.

3 Rub.44

La restituzione delle doti nuziali.

   Qualora chiaramente un matrimonio sia stato dissolto, a causa della morte della moglie, dopo che il matrimonio era stato contratto con le dichiarazioni a parole in presenza e con il mutuo consenso, quand’anche non sia stata eseguita la copula carnale e non ci siano stati figli né figlie comuni, il marito lucri la metà della dote, e sia obbligato a restituire la restante. E qualora chiaramente questo marito non abbia ricevuto la dote, ma questa gli sia stata promessa e convenuta, possa chiedere e ottenere la metà di tale dote da chi l’ha promessa o dal suo erede. Per l’altra metà tuttavia una moglie per sua volontà possa far testamento. Il marito, o qualcuno a suo nome, non sia in nessun modo costretto a restituire le cose che sono state date soltanto per il conto o per l’arredo, ma faccia lucro di queste, nonostante tutti qualsiasi i patti dotali, o le leggi che esprimano il contrario. Qualora una moglie morendo abbia lasciato soltanto figli e figlie, avuti da un precedente matrimonio, il marito chiaramente faccia lucro della terza parte della dote e di tutto il conto e l’arredo; e sia obbligato a restituire completamente le restanti due parti. E il marito, oltre le dette cose, il marito non possa avere, tenere o chiedere se non soltanto la terza o metà parte sui beni e sulla dote della moglie, in occasione di qualsiasi patto intercorso fra loto e avere il conto, cose notate sopra.

 E contro queste terza o metà parte, la moglie non possa aggiungere nessun gravame tra i vivi, neppure nell’ultima volontà. E non abbia alcuna validità che si rinunci al presente statuto né in alcun modo valga fare il contrario, quand’anche si apponesse un giuramento, e qualora si facesse diversamente non abbia validità in nessun modo. E quando una moglie sia morta prima di suo marito,  avendo lasciati figli e figlie comuni, questo stesso marito non sia tenuto a restituire nulla della dote o del conto; ma i figli comuni, prima i maschi e, quando questi non ci siano, le femmine, abbiano queste cose, nonostante qualsiasi patto espresso in un istrumento dotale e nonostante che sia avallato anche con un giuramento in cui si contiene che se ci saranno stati i figli e se siano morti entro un dato tempo, e nonostante qualunque modo, né altro patto. E queste cose abbiano validità e riguardino le cose passate, le presenti e le future che non siano state decise per mezzo di una transazione o con una sentenza o non ci sia pendente una lite. Invece quando sia avvenuta la morte di una moglie <che ha avuto due matrimoni> ed ha lasciato i figli da entrambi i matrimoni, cioè dal precedente e dal successivo, qualora morisse, la sua dote e quello che resta del conto siano divisi e distribuiti, come sopra, tra i figli maschi oppure tra le femmine, in modo uguale, secondo le teste (persone) del precedente e del successivo matrimonio. Sia lecito tuttavia alla stessa moglie, nei detti tre casi, a piacere di sua volontà <testamentaria>, di disporre dei detti conto e dote, cioè della terza parte, per la sua anima, nonostante qualsiasi patto dotale posto in un istrumento e neanche per donazione a motivo delle nozze; questa cosa non valga in nessun modo a pregiudicare questa disposizione. E si pratichi la stessa cosa per una vedova. Qualora invece sia capitato che il matrimonio sia stato dissolto a motivo della morte del marito, anche se la dote sia stata in denari o in cose mobili o semoventi, allora gli eredi del marito o chiunque altro che sia da contattare per la restituzione della dote e del conto, abbia un anno calcolando dal giorno della morte del marito, per fare tale restituzione e non oltre; e nel frattempo, lei sia nutrita dagli eredi del marito, nel modo che sembrerà giusto a un Giudice. Qualora precisamente la dote sia stata in beni stabili ossia immobili allora entro quindici giorni da calcolare come sopra si faccia la restituzione di questa dote. E in questo caso il conto tanto con l’estimo fatto tanto non fatto, non possa richiedersi riguardo alla cosa oppure all’estimo, se non almeno quello che resterà al tempo della morte del marito, a meno che il prezzo del conto sia stato computato in dote. E la moglie non possa chiedere nulla, qualora dopo la morte del marito siano rimasti i figli comuni, per il vigore del patto di donazione a motivo delle nozze contenuto nell’istrumento dotale. Qualora, al contrario, non siano rimasti i figli comuni, allora la moglie possa chiedere e abbia secondo il patto convenuto. Vogliamo anche e ordiniamo che dopo dissoluto il matrimonio a causa della morte del marito, la moglie non possa avere, tenere, chiedere né lucrare nessuna veste nuziale e da ornato, ma soltanto vesti di uso quotidiano, oppure debba avere quelle di lutto con riguardo alla qualità delle persone. Inoltre la moglie, oltre le cose già dette sopra, nulla possa chiedere, tenere né lucrare sui beni del marito.

3 Rub.45

Le ultime volontà.

   Tutti i singoli testamenti scritti di mano di un notaio pubblico e legale, che hanno quattro testimoni in Città, e soltanto tre testimoni invece nel contado, senza calcolare nel numero dei testimoni il notaio, quand’anche i testimoni non siano richiesti, per l’autorità di questa legge, siano considerati e siano del tutto pienamente validi ed autentici e siano mandati in esecuzione ad opera di ciascun Rettore e Giudice della Città, come aventi le solennità e ogni sostanza del diritto e abbiano validità a che si agisca per il loro vigore e abbiano conseguenze e siano difesi, tuttavia a condizione che colui che fa il testamento sia abile a fare testamento secondo il diritto comune. Inoltre quando nel detto testamento si sia fatto un lascito di qualcosa, a qualsiasi titolo di lascito, omettendo il diritto di istituzione, per il figlio o per la figlia o per altri discendenti o anche ascendenti ai quali debba essere fatto un lascito secondo il diritto Comune per diritto di istituzione, nondimeno tale testamento abbia validità e permanga né valga che sia annullato né invalidato, con un pretesto e in nessun modo, ma si possa agire per il supplemento, qualora sia stato lasciato meno delle cose legittime. Inoltre quando qualcuno abbia fatto il suo testamento di fronte a cinque testimoni nella Città e quattro soltanto nel contado, anche non richiesti, che siano maschi e maggiorenni senza eccezione, vogliamo ed ordiniamo che questo testamento o ultima volontà che ha la prova dei detti testimoni pertanto abbia validità e resti e sia messo in esecuzione, come è stato detto sopra riguardo al testamento redatto nella forma pubblica, come fosse stato adibito per questo il numero legittimo dei testimoni e tutte le altre legali solennità vi fossero presenti. Inoltre quanto si presentino due o più testamenti di una stessa persona vogliamo che sempre l’ultimo che è stato redatto e questo prevalga sul precedente, anche in qualcuno dei modi già messi o scritti come già detto, nonostante che quella che è stato fatti anteriormente abbia anche una qualsiasi forma che lo ha solennizzato e sia avallato con giuramento, e quandanche vi siano state scritte e poste parole derogatorie in qualsiasi forma. Vogliamo i inoltre che i testamenti, i codicilli, o le donazioni a causa della morte e tutte quante le altre ultime volontà che riguardino i pii lasciti scritti di mano del notaio e contenenti i nomi di due testimoni anche non richiesti, abbiano del tutto piena validità e restino e siano messi in esecuzione, come fossero stati avallati con ogni solennità di diritto e avallati in forma sostanziale legalmente. Inoltre i codicilli e qualunque altra ultima volontà prima del testamento ossia scritti dopo dal notaio e contenenti i nomi di tre testimoni maschi, o anche non scritti dal notaio ma comprovati con quattro testimoni maschi, abbiano validità e vigore. Inoltre le donazioni per causa di morte, con la prova di tre testimoni di numero, abbiano del tutto piena validità e fermezza come se vi fossero presenti tutte le solennità di legge. Inoltre decretiamo che se qualcuno abbia scritto di propria mano un testamento, i codicilli, una donazione a causa della morte o altra qualunque ultima volontà, benché tale scrittura non si giovi di testimoni firmatari e neppure delle cose contenute in tale ultima volontà e neanche di un notaio e non abbia neppure le solennità né le forme sostanziali di legge, neppure contenga l’istituzione di un erede, nondimeno abbiano del tutto piena validità e vigore e siano messe in esecuzione secondo il loro tenore e contenuto. E questo testamento prevalga su qualsiasi altro fatto in precedenza quantunque avallato anche con il giuramento solenne o anche contenente qualsiasi parole derogatorie, purché che il giudice abbia la costatazione, o per mezzo di testimoni o con una prova idonea, che il testamento, i codicilli, la donazione a causa di morte o qualunque altra ultima volontà, già detti, sia scritto o siano stati scritti di mano di colui che ha fatto il testamento o i codicilli o che abbia formulato l’ultima altra sua volontà; e il giudice per suo officio, anche senza  un ordine né qualsiasi solennità, abbia potere valido di ricevere la fede di tale cosa e la prova, badando soltanto alla verità. Vogliamo anche che dopo aperto un testamento per la consanguineità del postumo, i legati e le cose fedecommesse particolari che in esso sono contenuti abbiano validità e restino. In generale decretiamo però che i Rettori della Città e i loro giudici deputati alle cose civili, cioè chiunque di questi sia stato richiesto su ciò, siano obbligati e debbano mettere in pratica e far praticare e mettere in esecuzione le ultime volontà già scritte sopra, anche qualsiasi altre volontà ordinate, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore né parvenza di giudizio. Aggiungiamo inoltre che i testamenti, i codicilli e qualsiasi altre ultime volontà redatte nel tempo della pestilenza e ordinate se hanno la prova di tre testimoni degni di fede, abbiano validità e permangano di pieno diritto come tutte le solennità e le forme sostanziali del diritto tanto civile, quanto municipale, fossero state usate, nonostante qualsiasi altre cose che agiscano in contrasto.

3 Rub.46

Le eredità, e i legati fatti all’ospedale di Santa Maria della Carità, e all’operaria di Santa Maria dell’Episcopato, e ad altri ospedali.

   Molte e innumerevoli cause incidono sui mortali e a motivo di queste, gli uomini non possono mantenere perennemente le cose che posseggono e per la grande moria passata proprio nell’anno del Signore 1349, molte e diverse persone che volevano scrivere i loro testamenti, i codicilli o le ultime volontà, hanno cessato di avere una possibilità di giurisperiti, anche di notai che scrivono i testamenti, i codicilli, le ultime volontà in occasione della detta morìa. Pertanto decretiamo e ordiniamo che ogni ultima volontà di chi è morente che sia comprovata almeno tramite due testimoni, anche non richiesti, e ogni testamento, codicillo e ultima volontà ossia qualunque altra scrittura fatta di mano del testatore, con o senza i testimoni, ovvero di mano di qualunque Notaio, e in questi <atti> venisse trovato qualche legato ovvero eredità, puramente ovvero senza condizione, o risultasse che ne è erede l’ospedale di Santa Maria Novella della Carità o i suoi poveri o qualche altare da dover fare o fatto in questa chiesa di Santa Maria, o risulti  un legato fatto a questa chiesa su qualsiasi beni, denaro, cose; e per mezzo di questa scrittura di mano propria dello stesso testatore o per opera di qualunque Notaio, nonostante che non ci sia la solennità del diritto o non potesse avere giuridicamente la validità per la mancanza delle solennità del diritto, purché, per qualcuno dei detti modi, si veda la volontà del testatore e di colui che da disposizioni di ultima volontà, ovvero in presenza di due testimoni, da quando sia stata presentata la scrittura di mano propria di chi ha scritto il testamento o di qualunque altro Notaio, ogni Giudice che ha giurisdizione su questo testamento, codicillo o ultime volontà, dopo aver visto e letto oppure dopo accolti questi almeno due detti testimoni, metta in esecuzione la pia volontà del testatore, in maniera sommaria, semplice, con calma e senza rumore né parvenza di giudizio, anche di fatto. Essi facciano fare la restituzione con efficacia, per mezzo dei detti modi o di qualcuno di essi, o in qualunque altro modo, a favore di questo ospedale e per i suoi poveri da parte di tutti qualsiasi coloro, fossero pure <persone> della detta Fraternità <di S. Maria>, i quali possedessero o tenessero i beni, il denaro o le cose del defunto che ne faceva disposizione durante quel tempo di forte moria, ovvero ne fossero possessori e detentori dopo. E abbia validità e stabilità e ottenga la piena stabilità del diritto e del vigore la scrittura su qualsiasi beni, denaro o cose, scritta di mano propria del testatore, anche di mano di qualunque Notaio, fatta nel detto tempo della morìa, nelle modalità del testamento, del codicillo o di qualsiasi altra volontà a favore di questo ospedale e per i suoi poveri, nonostante qualsiasi cosa posta sotto un titolo sui testamenti, o nonostante ogni altra cosa posta sotto altri titoli sul diritto Canonico e Civile che si esprimano in contrasto con le cose qui dette o contro qualcuna di queste. E le cose qui dette non siano da intendere per le cause e questioni decise e determinate. Vogliamo che le cose qui dette abbiano valore nelle cose presenti, in quelle passate e nelle future. E quello che qui sopra è stato detto riguardo all’Ospedale di Santa Maria della Carità, la stessa cosa diciamo e decretiamo per la chiesa di Santa Maria dell’Episcopato di Fermo e per ogni altro ospedale esistente nella Città e nel distretto di Fermo.

3 Rub.47

I legati fatti a favore dei luoghi piir o per scopi pii.

   Le cose donate con lasciti a favore di chiese o per altri luoghi pii, o per qualsiasi persona per motivi pii, di cui si abbia la constatazione per mano di un Notaio pubblico, o per mano di chi fa il lascito, o chi fa disposizioni nella ultima volontà a favore di scopi pii, come già detto, anche se tale ultima volontà non contenga né testi sottoscritti, né altri; purché tuttavia risulti che la scrittura è stata scritta di mano di quel tale, o è stata fatta in quel modo che sopra viene scritto nel titolo “La fede da avere sulle ultime volontà”, che l’ultima volontà sia di mano del testatore, oppure altre ultime volontà. Riguardo alla fede da avere che l’ultima volontà sia di mano di colui che faceva testamento, ovvero l’altra ultima volontà di chi ordine e di chi concede. I Rettori e i Giudici delle cause civili della Città di Fermo siano obbligati e debbano essere obbliga a fare che si soddisfaccia e che queste siano mandate ad esecuzione entro 10 giorni continui dal giorno della presentazione dell’istrumento dinanzi ad essi, e dal giorno dell’indagine fatta sopra a ciò, a meno che entro i detti 10 giorni una difesa legittima o con prove non sia stata allegata né provata sopra a ciò. Quando al contrario, non risulti, né per mano di un Notaio pubblico, né per mano di colui stesso che faceva il lascito, ma in modo diverso riguardo a tali lasciti, oppure si abbia constatazione su questi lasciti o si dica che ci sia la constatazione oppure viene affermato che risulta diversamente, la causa sia da muovere su ciò entro 20 giorni continui, pur omettendo tutte qualsiasi le formalità degli statuti e della legge, e sia assolutamente ultimata. E si intendano e siano gli stessi statuti, in tutto e per tutto nei lasciti donati per la costruzione e la riparazione dei ponti, e siano così.

3 Rub.48

Obbligo di fare l’inventario.

   Decretiamo e ordiniamo che chi è erede per testamento o senza testamento, sin dal giorno quando sia giunto all’eredità e in essa medesima sia immesso, entro i quindici giorni continui da calcolare, in modo esclusivo, dal tale giorno, faccia l’inventario dei beni e delle cose di debito e di credito di ereditario e dei legati lasciati, cose che siano giunte a sua informazione, anche senza aver chiamato i creditori, i debitori né i legatari, per l’autorità di questo statuto, anche senza intervento di un Giudice o di un Rettore. E chiaramente, dopo trascorsa questa scadenza in qualità di vero erede, sia che abbia fatto questo inventario entro detta scadenza, sia che non l’abbia fatto, sia costretto, per diritto, a rispondere ai creditori e ai legatari e agli altri che vogliono fare accordi con lui, nonostante le già dette leggi né qualcuna di queste o nonostante le costituzioni che concedono maggior tempo per la compilazione dell’inventario o che parlano della dilazione dello stesso inventario. Tuttavia tale inventario, seppure si faccia di fronte ad un Giudice per mezzo di un solo Notaio con la presenza di almeno due testimoni, abbia validità che sia scritto ossia fatto e abbia pienissimo vigore, fatto così. Se al contrario sia fatto altrove, non di fronte ad un Giudice, debbano intervenire, alla sua compilazione, due notai pubblici e almeno tre testimoni e uno di questi notai scriva l’inventario, poi l’altro Notaio si sottoscriva. E tale inventario, per l’autorità del presente statuto, abbia pienissimo vigore. I fidecommissari poi o gli esecutori ordinati e lasciati nell’ultima volontà, o quelli ordinati, o surrogati per mezzo di un Giudice, entro quindici giorni da quando abbiano saputo di essere in tal modo posti, ordinati, oppure surrogati, siano obbligati a redigere l’inventario dei beni del defunto e non osino esercitare per nulla l’officio dato a loro, prima di compilare questo stesso. Entro questi quindici giorni, essi possano rifiutare l’officio medesimo, e dopo trascorsi questi, se non abbiano così rifiutato, siano costretti ad esercitarlo immediatamente e in tutti i modi, e, per disposizione di questa legge, restino a ciò obbligati per costoro che ne hanno interesse.

3 Rub.49

Le successioni a chi non ha fatto testamento.

   Decretiamo e ordiniamo che al fine di conservare il ceppo dell’abitazione, e della famiglia e per il fatto che questi ricevono i nomi e sono conservati ad opera dei maschi, quando, per il resto, sia capitato che qualcuno o qualcuna muoia senza testamento con i figli maschi superstiti, di discendenti oppure di ascendenza o i trasversali consanguinei fino al terzo grado da calcolare secondo il diritto Canonico, le figlie femmine e anche la madre e le sorelle e tutte le altre femmine, tanto di discendenza, quanto di ascendenza e tutte le trasversali (consanguinee), tanto da linea maschile quanto da femminile e tutte le femmine consanguinee e tutti i cognati, sia maschi che femmine, siano esclusi da ogni successione e dall’eredità di colui che muore in tale modo <senza testamento> e tanto dai beni delle successioni e dall’eredità dei datori di doti quanto dei non datori di doti, e questi maschi abbiano la successione. Precisamente le femmine che abbiano la sorte di sopravvivere e quelle che dovevano ricevere per diritto la dote da parte della persona premorta, e quelle che fossero senza dote, abbiano la dote per dichiarazione del Podestà e dei Priori competentemente, facendo attenzione alla qualità delle persone e alla dignità dell’abitazione<casato-famiglia> e alle facoltà del patrimonio, con una informazione extragiudiziale, senza alcun ordine giudiziario. Le femmine non dotate abbiano le cose legittime dalla madre, quando non ci sono figli maschi superstiti, sui beni materni. E quando esistono questi maschi, esse hanno la successione su questi beni per metà delle cose legittime. Riguardo alla dote si pratichi lo statuto, di sopra, sulla restituzione delle doti. E qualora sia avvenuto che a sopravvivere sia la madre di colui che così è deceduto, la stessa madre debba avere la metà parte delle cose legittime sui beni del figlio ovvero della figlia ossia di altri, ovvero di altre discendenti che siano morte senza figli, e, quando la madre non ci sia <viva>, la nonna paterna<abbia> metà delle cose legittime. E in tutti i casi detti precedentemente, il morire senza testamento, si intenda morire senza poter fare testamento in tutti i casi detti sopra, tanto che un minorenne muoia senza poter fare testamento, tanto che sia un maggiorenne, nonostante qualsiasi cosa in contrario per il diritto comune, gli statuti, i decreti e le delibere. Vogliamo inoltre che lo statuto già detto possa essere allegato per fare l’interpretazione sui testamenti e sui discendenti con testamento.

3 Rub.50

L’esecuzione delle sentenze delle cause civili.

   Nelle cause civili, l’esecuzione delle sentenze emanate e promulgate da un Giudice o dai Giudici del Comune di Fermo, dai Consoli dei mercanti, da un arbitro, o da un conciliatore o da qualunque altro officiale che ne ha autorità, quando su di questi non siano stati fatti appello, né reclamo, neppure parlato di nullità, entro le scadenze entro i le quali sia lecito fare l’appello; neppure sia stata fatta la richiesta per la restituzione all’intero, ovvero per la riduzione all’atto di un arbitro di un buon uomo, entro tali scadenze, ovvero qualora entro i detti tempi si siano fatti l’appello, il reclamo, e si sia parlato di nullità oppure si sia chiesta la riduzione o la restituzione; e dal Giudice dell’appello sia stata confermata la sentenza, oppure siano scaduti i tempi decisionali, in modo tale che la prima sentenza rimanga stabile; ad opera dei Rettori o degli officiali del Comune di Fermo si faccia e si debba agire nel modo e nella forma che è scritta qui sotto, cioè dopo che la sentenza è stata prodotta di fronte al Giudice, si faccia la citazione alla parte contro la quale la sentenza sia stata pubblicata, affinché entro il termine di tre giorni in Città, ovvero di cinque giorni nel contado, venga e faccia comparizione di fronte al Giudice per dichiarare, e dimostrare la causa per cui la detta sentenza non debba eseguirsi contro quella. Qualora non faccia la comparizione, entro la detta scadenza, oppure nel fare la comparizione non faccia il contraddittorio, la sentenza venga eseguita in modo reale e personale, a volontà del creditore, e il condannato non abbia udienza fino a quando, secondo la forma della sentenza prodotta, non avrà appagato il creditore. Se precisamente la parte avversa abbia fatto la comparizione e abbia fatto l’opposizione all’esecuzione e abbia chiesto la copia della sentenza prodotta e abbia detto che vuol fare qualche obiezione contro la sentenza, allora gli sia stabilito il termine di cinque giorni per opporsi, per avere e per dare ogni prova che abbia voluto in opposizione a quella. E senza un’eccezione di falsità, di pagamento e di quietanza, e non possa far altre opposizioni, neanche simili. E dopo trascorsi questi cinque giorni, si fa procedura nella causa e al modo come si fa procedura in un istrumento di garanzia, pronunciando la sentenza sia da eseguire o non lo sia, secondo come al Giudice sembrerà che dovrà avvenire di diritto, condannando chi ha prodotto la sentenza, quando queste opposizioni o qualcuna di queste siano state provate, ovvero condannando chi propone queste opposizioni o qualcuna di queste, qualora non abbiano avuto le prove, come contenuto nello statuto sull’esecuzione di un istrumento di garanzia. E chi è stato vinto sia condannato alle spese a vantaggio del vincitore. Aggiungiamo a questo statuto che qualora il Giudice si sia pronunciato per far eseguire la sentenza, contro questo pronunciamento non si possa far appello, né reclamo, né chiedere la restituzione all’intero, né la riduzione con un arbitrato di un buon uomo, né il giudice debba ritardare l’esecuzione per alcuna delle dette cause né per altre qualsiasi, sotto pena di 100 libre di denaro da prelevare a lui nel tempo del sindacato e da devolvere a favore del Comune di Fermo.

3 Rub.51

Secondo quali diritti le cause civili e gli affari debbano concludersi.

   Decretiamo ed ordiniamo che i Rettori e i Giudici della città di Fermo, in tutte le singole cause, negli affari civili da decidersi e concludersi, per prima cosa ed anzitutto si attengano e pratichino gli statuti e gli ordinamenti della Città di Fermo; poi nel caso di questi non ci fossero, poi si attengano successivamente, alle Costituzioni generali della Provincia della Marca; e in terzo luogo, in loro mancanza di queste, poi si attengano ed osservino, successivamente, il diritto civile e e comune; e poi, nel caso di mancanza di questo, pratichino il diritto canonico. Mancando tutte queste e singole cose, le consuetudini della Città di Fermo non disapprovate, debbano essere praticate.

3 Rub.52

<Le rivalse di> rappresaglie da concedersi.

   Decretiamo e ordiniamo come fare la procedura qualora qualche persona forestiera o una Comunità, ovvero un luogo non sottoposto alla giurisdizione del Comune di Fermo, fossero in obbligo verso un Cittadino Fermano, o verso qualche abitante della Città, ovvero del distretto di Fermo, ovvero verso qualche Comunità della stessa Città, per effetto di un contratto, o quasi, o per effetto di una malafatta, o quasi, o per un’altra qualsiasi causa; o, qualora in qualche terra o in qualche territorio di qualche terra fuori dal distretto di Fermo, sia stato causato un danno a un cittadino Fermano o a un abitante della stessa Città, del contado, o del distretto, o a qualche Comunità della stessa Città, o, qualora ad opera di qualcuno o di alcuni siano state rubate le cose di qualcuno dei predetti, e nella terra, o nel territorio fuori dal distretto e dal territorio della Città di Fermo, dove sia stata contratta o quasi contratta un’obbligazione sulle dette cose, o qualora qualcosa si stata commessa su qualcuna delle dette cose; sia stata negata la giustizia a un Cittadino Fermano o a un abitante della Città, del contado o del detto distretto oppure a una Comunità della stessa Città di Fermo già detta; ad opera del Podestà o degli officiali della terra o del detto territorio, qualora su ciò la querimonia o la querela siano state fatte o proposte ai signori Priori del popolo e al Vessillifero di giustizia della Città di Fermo e quando a questi sia fatta fede o conferma sulle dette cose e riguardo a queste, per mezzo di un testimone idoneo che depone la verità, oppure per mezzo di tre testimoni che fanno una deposizione su ciò riferendo la pubblica voce e la fama, dopo che il tale querelante, o altro a suo nome, abbia fatto di fronte ad essi il giuramento corporale riguardo e sopra le dette cose; si proceda con questo ordine, cioè i signori Priori e il Vessillifero di giustizia, su richiesta del tale querelante, siano obbligati e debbano destinare una lettera al Podestà o agli officiali della terra o del detto territorio, a nome del Comune <di Fermo>, per la restituzione e la degna soddisfazione da fare allo stesso querelante. Quindi questa lettera, qualora la causa o la questione sia stata sulla somma o sul valore di 10 libre o meno di questo, debbano farla una volta soltanto. Dopo che, tuttavia, hanno mandato questa lettera, come sopra detto, se a questi signori Priori o Vessillifero la restituzione o questo pagamento non siano risultati entro la scadenza che abbiano deciso di prestabilire, allora, dopo trascorsa questa scadenza, il Podestà o il Capitano che ci siano nel tempo, nella città di Fermo, entro gli otto giorni immediatamente dopo detta scadenza, per licenza e per volontà dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia di questa Città, che ci siano nel tempo, siano obbligati e debbano dare e concedere al tale querelante anzidetto la (rivalsa di) rappresaglie o la licenza di catturare e arrestare le persone e le cose della terra o del detto territorio e degli uomini di questo, fino al degno appagamento dello stesso querelante, per la sorte principale, e per le sue spese e per l’interesse. Quando tuttavia la questione sta stata sulla somma o sul valore che superino 10 libere di denaro, allora, dopo fatta la querela o la querimonia, come sopra, anche dopo fatta la fede, o l’informazione e dopo fatto il giuramento nel modo e nella forma già detti, i signori Priori e il Vessillifero di giustizia, su richiesta del tale querelante siano obbligati e debbano destinare la lettera nel modo e nella forma già detti. E qualora poi entro la scadenza da loro prestabilita, come sopra, non sia risultato a questi che sia stata fatta la degna restituzione allo stesso querelante, allora, scaduto il detto termine, su richiesta del detto querelante, siano obbligati e debbano destinare i loro ambasciatori alla terra o al territorio già detto, e ai Reggenti del luogo, a spese del Comune <di Fermo>, una volta soltanto, come sopra, riguardo e per la restituzione da dover fare. E qualora poi questi ambasciatori non abbiano riferito che la restituzione sia stata fatta in modo idoneo, questi signori Priori e il Vessillifero di giustizia, che ci siano nel tempo, con vincolo di giuramento e sotto pena di 100 libre di denaro per ciascuno, su richiesta del tale querelante, entro gli otto giorni dopo il ritorno di detti ambasciatori, siano obbligati a fare proposte nel Consiglio generale, e in modo speciale sul dover concedere le rappresaglie contro le persone e i beni degli uomini della terra o del detto territorio, per la sorte e per le spese e per l’interesse dello stesso querelante. E qualunque cosa sia stata ottenuta in questo Consiglio, per l’autorità di questa legge, abbia validità e sia messa di esecuzione. E nessun Cittadino Fermano, o del distretto, osi né presuma di difendere in qualsiasi modo per i suoi o in altro modo qualsiasi, le cose degli uomini, della terra o del detto territorio, prese o sequestrate, su richiesta del tale querelante, in occasione di queste rappresaglie; facendo sempre salvi i patti avutisi tra il Comune di Fermo e i Comuni di Ravenna, di Pesaro, di Fano, di Senigallia e di altre terre. In realtà le rappresaglie concesse, una volta, dai signori Priori e dal Vessillifero di giustizia con il consenso del Consiglio generale o speciale o con delibera dello stesso Consiglio, abbiano validità e, rimangano stabili e perdurino. Quelle concesse in altra maniera o in modo diverso siano cancellate, e di nessuna validità, per l’autorità del presente statuto. Tuttavia possano, di nuovo, secondo la forma scritta sopra, essere concesse ed abbiano validità. Per il fatto poi che qualche Fermano o abitante di questa <Città> o del suo distretto, abbia acquistato alcune cose nella città di Venezia o altrove, in contrasto con la forma degli statuti o contro la consuetudine di quel luogo, e pertanto le abbia perdute o queste cose gli siano state rubate, non siano concesse affatto le rappresaglie. Inoltre quando qualche terra riscuota, dai Cittadini o da chi vi abita, o dai Fermani del distretto, qualche tassa del quadrante o del quarantesimo, oppure prenda qualcos’altro in una qualsiasi occasione, nella città di Fermo, altrettanto <denaro> si possa e sia valido prendere da tutti i singoli della stessa terra, in simile occasione. Inoltre qualora in qualche terra sia proibito esportare qualcosa o non si permetta ai mercanti o ai cittadini o agli abitanti Fermani esportarla da questa o dal suo territorio, si pratichi la stessa cosa contro gli uomini della medesima terra nella città di Fermo e nel suo territorio. Tuttavia nel presente statuto aggiungiamo questo e decretiamo che sia immutabilmente praticato che nessuno abbia potere in occasione di fare le rappresaglie di prendere, arrestare o impedire in alcun modo una persona che traporta o fa trasportare le granaglie verso la città di Fermo e neppure osi prendere, bloccare, né impedire le granaglie che sono portate verso o alla stessa Città. Inoltre chiunque ha la concessione di fare le rappresaglie sia obbligato e debba far scrivere in carta pergamena ad opera del Notaio dei Tesoriere tutte le cose che in occasione delle rappresaglie egli abbia preso, abbia fermato, o siano pervenute a lui; e se abbia fatto in modo diverso sia costretto a rendere il doppio di tutto ciò e nondimeno incorra nella pena di 10 libre di denaro da dare al Comune di Fermo, sul fatto stesso. Inoltre tutto quello che in occasione delle rappresaglie sia stato preso o fermato con lettera dei signori Priori o del Podestà o del Capitano o di qualche loro Giudice e in presenza di qualcuno di costoro, dopo tuttavia dopo che ne sia fatta l’asta, possa essere venduto e abbia validità a richiesta di colui a cui sono state concesse le rappresaglie e non in altro modo. Inoltre il Podestà o il Capitano non abbiano potere, né osino impedire qualcuno affinché non faccia uso delle rappresaglie concesse a lui. Inoltre quando qualche Castello o Comunanza o Comunità del distretto di Fermo facesse un’occupazione sulle cose o sui possessi di qualche Cittadino o abitante del contado o abitante di Fermo o fosse ricettatore di vassalli di qualcuno dei già detti, con pregiudizio per qualcuno di questi o in altra maniera prendesse la tenuta dei beni di qualcuno di essi, il Podestà e il Capitano e ciascuno di questi, sotto penalità di 200 libre di denaro, sia obbligato e debba dare e prestare aiuto, consiglio e favore sufficientemente ai detti Cittadino, o abitante di Fermo, o abitante del contado, fino a quando, questi possessi del vassalli o le cose, siano stati liberamente rilasciati e siano riportati alla condizione precedente. E questo capitolo o statuto sia praticato inviolabilmente in ogni sua parte.

3 Rub.53

I signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia possano applicare tutte le rappresaglie.

   Parimenti decretiamo ed ordiniamo che i signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia della Città di Fermo, che ci saranno nel tempo, possano e debbano fornire tutte le singole rappresaglie (rivalse) che i cittadini fermani hanno <ottenuto> contro qualsiasi uomini e persone, e possano fare le composizioni con quelli contro i quali le rappresaglie sono state concesse, con il Consiglio e senza il Consiglio, a loro arbitrio e volontà. E ciò egualmente sia inteso per le rappresaglie concesse contro un Comune e gli uomini della Città e del distretto di Fermo, e possano comporre in pace tutte le rappresaglie, in modo che tutti i singoli, contro i quali sono state concesse, possano e debbano venire con sicurezza nella città di Fermo.

3 Rub.54

Le prescrizioni contro gli Ebrei.

   Il Giudeo che ha, o che in futuro avrà qualcuno che di persona abbia obblighi, per qualche debito, per il quale risulta un istrumento con garanzia, oppure senza garanzia, o una ricevuta, o una scrittura fatta di mano dal debitore, o da altro qualunque modo il debito risultasse, e questo Giudeo non abbia richiesto tale debito al già detto suo debitore, dal giorno del contratto del debito, entro cinque anni continui allora immediatamente successivi, o quel debito non sia stato riconosciuto dal debitore nel frattempo, non abbia validità, né possa richiedere quel debito, e sia manchevole ogni azione <giuridica>, e si presuma che dal debitore il debito fosse stato pagato e il debitore sia difeso contro questo Giudeo, per l’autorità della presente legge, della prescrizione di cinque anni. E vogliamo che ciò abbia vigore per le cose passate, presenti e future.

3 Rub.55

Il giuramento degli Ebrei.

   Quando capiti che un Giudeo debba giurare sulla verità sopra qualche lite, causa o controversia, e del giuramento di costui si fosse stato dubitato, in altro tempo, vogliamo, e con questa perpetua legge decretiamo che ogni qualvolta che un Giudeo, o i Giudei dovessero giurare sulla verità da dire, in una causa, lite, o controversia già dette, l’officiale, dinanzi al quale deve essere prestato questo giuramento, comandi al Giudeo o ai Giudei, i quali debbano prestare giuramento sulla verità da dire, che pongano la mano sopra le scritture ebraiche; e con la mano del Giudeo che deve giurare tenuta sempre sopra queste scritture, il detto officiale dica a questo Ebreo, o Giudeo queste parole, cioè: – “Io tale officiale di Fermo, te, tale giudeo (si dica il nome del giudeo) <s>congiuro per lo nome di Dio del cielo e della terra, Dio d’Israel, per quello Dio, che comandò al popolo suo d’Israel, «Io sono il tuo Dio, che ti trassi di terra d’Egitto, e di casa di servitù, per quello Iddio che ti comandò ‘Non giurare il nome di Dio tuo a falsità, che non magnifica Dio colui che giura il nome suo a falsità’. E se confermerai, o confesserai la verità a le parole ch’io ti dirò, sopra le quali debbi rispondere la verità, giunga sopra de te e sopra li eredi tuoi tutte le benedizioni che furono scritte nei cinque libri della legge che Dio dette a Moisè nel monte Sinai. E se tu pergiurerai e non mi dirai la verità, o prevaricarai al detto giuramento, e alle scritture tue, corporalmente, possan venire e vengan sopra di te e dell’erede tuo e sopra l’erede dell’erede tuo, tutte

le bestemmie, le quali si contengono nel registro di Moisè e non cessi da te la gotta, né lebbra, né palo in mano, e non ti perdoni Iddio se prevaricarai al detto giuramento che ti metta da canto a male da tutti li ebrei d’Israel con tutte le bestemmie del patto, che furono scritte nel libro della legge di Moisè. E questo giuramento debbi fare senza alcuno inganno, e non pensi in questo gsacramento nessuna malignità, né malizia se non come Dio commise» – E dopo le predette cose sia narrato il fatto sopra il quale si debba dare risposta dal Giudeo: e l’officiale avverta sopra la risposta da farsi, così che la verità chiaramente si abbia.

3 Rub.56

Le cause con tre Giudici.

   Sulle cause dei pupilli, degli orfani, delle vedove, dei luoghi pii e delle miserabili persone, affinché questi pupilli, orfani, vedove, luoghi pii, e persone miserabili non siano danneggiati nei loro diritti e non siano oppressi, né a motivo dei dispendi per litigi si facciano dissipazioni, né queste cause siano tirate alla lunga, decretiamo e ordiniamo che il signori Priori presenti e quelli che ci saranno nel tempo, nella prima istanza delle cause per ogni domanda o richiesta di questi pupilli, orfani, vedove, luoghi pii e persone miserabili o di altri a loro nome, che ricorrono e chiedano difesa nella prima istanza delle cause, siano obbligati e debbano convocare e far convocare di fronte a costoro, il signor Podestà e il suo collaterale e il signor Capitano o il Giudice di giustizia di questa città di Fermo. E dopo che questi sono stati convocati e riuniti di fronte a questi signori Priori e dopo aver preavvertito e chiamato anche le parti che hanno il giudizio, la lite e la causa, questi signori Priori, per mezzo del Cancelliere del Comune, facciano sì che il giuramento sia prestato e comandino, toccando con le mani le Scritture sopra il Messale e il Crocifisso dipinto in questo Messale, queste cause o liti insieme e congiuntamente, entro un mese continuo, in modo sommario, in giorni non lavorativi e lavorativi, senza litigio, senza rumore né parvenza di giudizio, in modo semplice e calmo, dopo aver visto e ispezionato soltanto la verità del fatto, esaminino, facciano indagine e portino a conclusione giuridicamente e decidano, allontanando odio, simpatie, timore, preghiere, venalità, e ogni favoritismo umano; e di fronte a questi signori Priori rechino la sentenza, siano obbligati a recare e render pubblica la sentenza, e debbano, entro il detto mese immediatamente dopo il giorno del giuramento prestato, sotto la penalità di 25 ducati per ciascuno di questi stessi se siano stati negligenti e facessero il contrario. E le parti non possano in alcun modo né valgano a fare appello, reclamare, fare opposizione o parlare di nullità su questa sentenza, nella qualità di ultima e perentoria; ma questa sentenza si intenda che sempre e in ogni tempo abbia stabilità di vigore e abbia esecuzione preparata, e per l’autorità della presente legge, abbia valore e venga eseguita con ogni ordine e omettendo le solennità del diritto, nonostante tutti qualsiasi gli statuti, ordine, le delibere, le costituzioni e le leggi che siano in contrasto. E se questi signori Priori siano stati negligenti nelle predette cose e non abbiano praticato queste cose che sono di competenza del loro officio, incorrono anche nella penalità di 25 ducati per ciascuno di essi stessi, da prelevare nel tempo del loro sindacato, anche da assegnare anche a favore della Camera del Comune di Fermo, e di queste cose si faccia sindacato in modo speciale nel tempo del loro sindacato.

3 Rub.57

Le suppliche riguardanti le cause civili non siano accolte nel Consiglio di Cernita.

   Con questa salutare legge decretiamo che i signori Priori, che ci saranno nel tempo, per le cause civili, non possano, né ci sia validità, che propongano, trattino o deliberino qualche supplica, nelle Cernite, né nelle Delibere e non siano, in alcun modo, accettate le suppliche anzidette sulle dette cause civili, sotto pena 25 ducati d’oro per ciascuno di questi Priori quando trasgredissero, o per ciascun Cancelliere che le leggesse le dette suppliche. Ma queste cause sempre siano rinviate al signor Podestà o al signor Capitano, affinché facciano giustizia.

3 Rub.58

Fare il bando per il debitore contumace.

   Ogni volta che qualche debitore citato secondo la forma dei nostri statuti, sia stato contumace e non abbia dato risposta in un tribunale, da sé, o tramite un idoneo procurator, al creditore o al suo procuratore ad istanza del quale sia stato citato e, ad opera del Balivo del Comune, sia stata fatta al giudice una relazione sul fatto che non è possibile trovare una tenuta sui beni di tale debitore sia sufficiente per la somma chiesta, possa e debba essere messo al bando, se sia piaciuto al creditore o al suo procuratore. E il Podestà e i suoi officiali siano obbligati a fare il bando di questo tale contumace nella somma chiesta. E se egli entro un mese continuo dal giorno di questo bando, abbia fatto comparizione e abbia annullato la contumacia, offrendo un fideiussore idoneo per far sospendere il giudizio e assolvendo il giudicato, e abbia rifuso le spese alla parte attiva, non sia obbligato minimamente al bando. E dopo trascorso il detto mese, non abbia udienza né sia esente dal bando fino a quando non avrà soddisfatto integralmente il debito al creditore, anche le spese. Aggiungiamo che per mezzo di questo statuto non intendiamo derogare a nessuno statuto di questo volume <di Statuti> che dia disposizioni sul modo di fare la procedura contro un reo contumace; ma questi statuti permangano nel loro vigore e si possa fare la procedura al primo e al secondo decreto contro il reo, secondo la forma dello statuto, e non si tolga dal detto bando, né uno per mezzo di altro, fino a quando non avrà interamente pagato il creditore e questo debitore che ha ricevuto il bando possa essere preso e detenuto nella persona e dopo scaduto il termine di questo bando, e non debba essere rilasciato fino a quando, come detto sopra, non avrà pagato.

3 Rub.59

Quando le parti fanno un contratto si debba intendere in fiorini, non invece in ducati né al contrario.

   Decretiamo e ordiniamo che quando le parti facciano i contratti vicendevolmente e fanno promesse una parte all’altra, tra di loro, per una qualche somma di denaro, piccola o grande, oppure esse parlino in fiorini o sui fiorini si comprenda e vogliamo che si intenda su 40 Bolognini di argento. Esattamente <si intenda> riguardo ai ducati di buon oro e di media caratura e non di fiorino gigliato o altro fiorino, a meno che non sia stato detto espressamente tra le parti che non intendono sul ducato ma sul il fiorino gigliato o altro fiorino.

\\\Fine del terzo Libro di Statuti dei Fermani

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