Mercato liberto negli STATUTI DEL TERRITORIO FERMANO ed.1589 pagina 204
CAPITOLI EDITI SUL MERCATO E SULLA FIERA DELLA MAGNIFICA CITTA’ DI FERMO, IN AGOSTO, COME FURONO ORDINATI AD OPERA DEI CITTADINI CON DECRETO DI CERNITA.
– 1- II luogo ove si debba fare la fiera, cioè dove si debbano vendere gli animali, sia dove sinora è consuetudine; ma il luogo ove si vendono le altre mercanzie si intenda che è dentro la Città, nella piazza di San Martino, e lungo le strade maestre.
– 2- Parimenti che la fiera predetta sia e che debba essere “franca” <libera> a tutti i forestieri che condurranno <porteranno>, compreranno o venderanno le loro mercanzie nella detta fiera, stando il tempo che sotto si dichiarerà; cioè che possano mettere, portare, vendere o comperare ogni genere di merce e di animali senza alcun dazio, ovvero gabella <tassa>; non estendendosi a coloro che vendessero grano, farina, pane, vino, olio all’ingrosso, carne da taglio e ogni altro genere di biada, e vettovaglie, espressamente specificando che la carne salata e il cacio <formaggio> che si vendano venduti a pezzi interi, non debbano pagare <alcuna> gabella; salvo che non si vendesse al taglio, ma i forestieri anche se vendessero carne salata e formaggio a taglio, non siano obbligati a pagare alcun dazio ovvero gabella.
– 3- Parimenti durante il tempo della fiera i Cittadini e i Contadini, i quali conducessero o vendessero o immagazzinassero, o comprassero o portassero qualche mercanzia, non siano tenuti a pagare alcuna gabella, dichiarando però che le robe che si avessero da immagazzinare, si debbano segnalare ai gabellieri <dazieri>, e finita la fiera i cittadini siano obbligati, a richiesta dei Gabellieri, con giuramento, chiarire quello che gli avanza; ma espressamente si dichiara che di robe comperate per proprio uso non si paghi gabella. E se vi fosse qualche difficoltà per le cose che si vendessero o portassero, di qualunque specie siano, allora ci si attenga al giudizio di quei Cittadini che saranno incaricati come sovraintendenti della fiera con giuramento di colui che la vendesse o portasse o immagazzinasse; o in qualunque modo capitasse qualche dubbio; ma in tale modo da ultimare, esaminare e chiarire prima che si abbiano questi dubbi e differenze, tramite i Consoli dei mercanti di luglio e di agosto.
– 4- Parimenti che i mercanti forestieri possano manda le loro mercanzie e le robe nel Porto e nella Città di Fermo entro l’anno come a loro capiterà e conservarle, e per riporle fino al tempo della fiera senza alcun dazio, né pagamento di gabella. Ma se prima del tempo della fiera le vendessero, siano obbligati, per quello che vendono, a pagare il dazio ovvero la gabella ai Gabellieri senza alcuna opposizione. E ciò abbia luogo per il passato, al presente e nell’avvenire. E si intenda che se le robe si inviassero tramite un commesso o per commenda <accomandita> si debbano immagazzinare tutte in un luogo che verrà stabilito tramite il Comune.
– 5- Parimenti che i mercanti e qualunque altra persona di qualsiasi stato e condizione essa sia, possano, nell’avvenire, per tutto il mese di agosto, in qualunque anno della fiera, liberamente vendere o comperare senza alcun pagamento di dazio o gabella. E siano liberi ed esenti da questi dazi e gabelle per tutto il mese di agosto, ed anche i mercanti forestieri possano portare tutte le mercanzie e le robe loro e farle portare per tutto il mese di settembre seguente in ogni anno quando la fiera si farà, senza pagamento di detti dazi o gabelle. Ma se qualcuno passasse con robe e con apparenza di franchigia, le portasse in tale tempo, con l’intenzione di non vendere nella detta fiera, mettesse roba, sia obbligato al dovuto pagamento delle gabelle.
– 6- Parimenti che a ciascuno sia lecito fare la senseria <mediazione> in questa fiera, purché sappia scrivere, affinché possa tener conto delle vendite che si fanno di mano sua, in modo che si abbia a far scrivere dal notaio dei sovrintendenti della fiera; altrimenti qualsiasi vendita, che viene fatta di loro mano, non sia valida.
– 7- Parimenti che questa fiera sia e debba essere franca e libera per ogni persona che ci verrà in modo che nessun Cittadino, Contadino o forestiero, di qualunque condizione e luogo egli sia, cioè durante il tempo di questa fiera, possa essere costretto né concordato da alcun suo creditore per qualche debito contratto prima del tempo di questa fiera, né per rappresaglia del Comune, né da parte di una persona speciale che avesse <rivalsa> contro qualcuno, salvo per un debito che si contraesse o si facesse nella fiera, si debba fare accordo e costringere a quel che la ragione volesse.
E similmente non si possa, durante il tempo della fiera, giurare <affermando>
qualcuno sospettato e fuggitivo, e così neanche si possa fare alcuna molestia durante questa fiera a quelli che fossero condannati per danni dati, ma anche essi siano liberi e sicuri.
– 8- Parimenti che la detta libertà e sicurezza non si intenda per qualche bandito, nemico, ribelle o traditore della santa Chiesa, e del Magnifico Comune di Fermo, e che non sia <una fiera> libera per coloro che commettessero azioni illecite o commettessero qualche delitto o misfatto durante questa fiera o in questa fiera, o fuori dalla fiera stessa, nel territorio di Fermo e del contado, o delle Terre raccomandate. Ma il Podestà e il Capitano e altri ufficiali del Comune di Fermo, contro tali delinquenti, abbiano pieno arbitrio di punire e condannare nella persona o nei beni, secondo che a questi ufficiali sembrerà opportuno e piacerà, in modo sommario, senza strepito, senza figura di giudizio <processo>, con piena facoltà di aggiungere o non diminuire tale pena, che in tale delitto si deve imporre; nonostante uno statuto o una delibera che dicesse il contrario.
– 9- Parimenti che si debba assestare e aggiustare il peso della quantità e provvedere che si aggiustino all’apparecchio <dispositivo> di quello tutti gli altri pesi.
– 10- Parimenti che si faccia il bussolo <sorteggio> dei sovraintendenti, i quali abbiano a intendere, esaminare e decidere sommariamente tutte le vertenze che per comperare, e per vendere e per qualunque altro motivo capitassero in questa fiera, e il Capitano e il Collaterale richiesti da loro di intervenire, debbano decidere, secondo ragione, le cose dubbiose e nessun Avvocato o Procuratore possa intervenire in tali cause, sotto la penalità di 25 libre, per ogni volta quando qualcuno trasgredirà.
– 11- Parimenti i Regolatori, che ci saranno nel tempo, affinché i mercanti siano contenti e volentieri stiano e ritornino, provvedano comodamente e a buon prezzo assoldare l’affitto delle botteghe o case necessarie, e similmente provvedano che dal contado arrivino le vettovaglie, come meglio sembrerà a loro, purché ci sia abbondanza, e coloro della Città o del contado che faranno il pane e lo porteranno, o lo venderanno nella Città al tempo della fiera, non siano, per esso, obbligati ad alcun dazio, ovvero gabella.
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Traduzione di Vesprini Albino dal testo scritto in lingua volgare locale. –