STATUTI DI FERMO E DEI CASTELLI FERMANI. GOVERNO DELLO STATO DELLA CITTA’ DI FERMO Libro primo.

STATUTI DEL COMUNE DELLA CITTA’ E DEI CASTELLI FERMANI

STATUTA FIRMANORUM. Firmi 1589.

STATUTI DEI FERMANI – Libro primo – Rubriche 1-10

* Invocato il nome della Santa ed Individuale Trinità*

 LIBRO PRIMO DEGLI STATUTI DEL COMUNE DI FERMO

Felicemente inizia

*

   Il libero arbitrio è stato concesso alla creatura del genere umano formata da Dio Ottimo Massimo, con somma provvidenza, e lui stesso, genitore generosissimo, massimo autore, artefice che sta al di sopra, ha creato tutte le cose, e ha voluto che tutte le cose, create nel globo che sta al di sotto, siano sottomesse al dominio di questa creatura per cui l’astioso maligno astutissimo, invidiando una felicità tanto grande, ha aggredito i nostri progenitori, con malvagità, deviandoli dal giusto corso della ragione e fuori dalla rettitudine dell’intenzione, e li ha fatti precipitare. Da ciò, come da un seme viziato, è stata procreata la mortalità che è andata deteriorandosi sempre maggiormente, peggiorando fino ad ogni scelleratezza perniciosa, accrescendo l’empietà, e appunto per l’innocenza e per l’onestà, non ha reso, né lasciato sicuro nessun luogo.

   Ma colui che redime le cose decadute, corrobora quelle redente, le redime e le garantisce, ha provveduto con cuore generoso, offrendo leggi santissime, concedendo ministri dotati di somma rettitudine per dover ostacolare l’audacia dei malvagi e per difendere l’innocenza.

   Da ciò si ha che i probi e sapienti uomini Giuliano di ser Francesco della Contrada Castello, Antonio di Egidiuccio della Contrada Pila, il signor Cola del signor Vanne della Contrada San Martino, ser Chierico di Brunico della Contrada Fiorenza, Ansovino del signor Filippo della Contrada San Bartolomeo, il Maestro Filippo figlio del Maestro Domenico della Contrada Campoleggio, per opera del Consiglio Generale della Città, sono stati legalmente e solennemente deputati a fare gli statuti della Città Fermana e del suo contado, delle fortificazioni e del distretto, come risulta scritto per mano di ser Cicco figlio del Maestro Nicoluccio da Fermo, Notaio e Cancelliere del Comune e del Popolo di questa Città. Costoro, per l’autorità, il vigore e l’arbitrio che è stato concesso a loro, ad opera dello stesso Consiglio, fecero, e ordinarono, decretarono e stabilirono i decreti, gli ordinamenti, gli statuti e i detti capitoli, a lode e a riverenza di Dio onnipotente e della sua Madre la Beata gloriosa Vergine Maria e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e dei gloriosi Apostoli, Santi Giovanni Evangelista e Bartolomeo e del Beato Martire Sabino, quali protettori e difensori del Popolo della Città Fermana, ad onore di tutta la Corte celeste; e ad onore e riverenza della Sacrosanta Romana Chiesa e del papa, santissimo padre in Cristo e signore nostro,  e ad onore di tutto il ceto dei Cardinali; e a trionfo ed esaltazione del Comune e del Popolo della Città Fermana e del suo contado, delle fortificazioni e del distretto; e ad onore e magnificenza dei signori Priori del Popolo e del Vessillifero di giustizia della Città Fermana e del suo contado, delle fortificazioni e del distretto, e per il progresso, l’unione e l’esaltazione perpetua del presente Stato libero, pacifico e popolare di questa Città Fermana e per la finale distruzione e perpetua estirpazione di qualunque attentatore o di chi voglia attentare contro le dette cose, o contro una di queste dette, in qualsivoglia modo.

Libro 1. Rub. 1 – La venerazione della festa di Santa Maria del mese di agosto.

   Riteniamo sia cosa degna e un dovere, che principalmente tutti i Fermani, mostrino, in ogni maniera, una profonda riverenza verso la gloriosissima e beatissima Vergine Maria, massimamente nella festa dell’Assunzione nella metà del mese di agosto: ed anche in questa festa sia venerata Colei, che più degli altri, con la sua pietà, è solita proteggere la Città Fermana e i suoi Cittadini da ogni pericolo. Pertanto, confermando la consueta ed antichissima tradizione, decretiamo ed ordiniamo, che i signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia, il Podestà e il Capitano, che ci saranno nel tempo, e chiunque di essi, siano obbligati e debbano, sotto il vincolo del loro giuramento, e sotto la penalità, per ciascuno, di 100 libre di denaro, adoperarsi e fare e occuparsi con fatti nel completamento dei servizi, affinché ogni anno nella festa dell’Assunzione di detta beatissima e gloriosissima Vergine Maria, che è a metà del mese di agosto,  per quanto si può, si faccia fare onorevolmente questa festa e che sia celebrata in questa Città al modo come la tradizione esiste da tempo antico; e alle calende <inizio> del mese di agosto se ne faccia l’annuncio pubblico, in continuazione, in questa Città con tutte le trombe e gli strumenti di questo Comune, con avvisi, affinché tutti i Sindaci dei Castelli della Città, e del contado di questa Città, e tutti quelli di Porto San Giorgio con la barca, e i Beccai <macellai>, i Mugnai <molinari>, i Calzolai, i Tabernari <osti>, tutti i singoli cittadini abitanti di questa Città, con tutti i loro ceri e le luminarie, anche tutti i singoli Mulattieri e Vetturali con le loro ‘lampade’ debbono preparare e coadiuvare in modo che nella vigilia di detta festa con le loro lampade, con decoro e in ordine, come è comandato ed è tradizione, si rechino alla chiesa cattedrale della detta Vergine Maria in detta Città, per fare offerte e per onorare questa festa, sotto la pena contenuta negli statuti della Città: e qualora la pena non sia stabilita, sotto la pena da riportare ad arbitrio del Podestà o del Capitano.

.1. Rub. 2 – I ceri, le altre luminarie e le lampade da offrire nella festa della Beata Maria.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che il signor Podestà, il Capitano e qualsivoglia di questi e qualsivoglia altro officiale forense della Città di Fermo, che esercita l’officio, soprattutto in questa Città, durante il periodo di detta festa, sia obbligato e debba, nella vigilia di detta festa della beata Maria del mese di agosto, far fare un cero per ciascuno, a proprie spese, secondo ciò che ad essi piacerà, e con tali ceri andare alla detta chiesa ed offrire i detti ceri al Torchio <torcia> di detta chiesa e con esito lasciarli: e i Priori del popolo e il Gonfaloniere di giustizia e ciascuno di essi e qualsivoglia altro consigliere di detta Città, esattamente, sia obbligato a portare in tale festa un cero, ossia uno per abitazione e per fumante <famiglia>. E se i detti Priori e il Vessillifero e qualsivoglia di questi avranno trasgredito, siano puniti a 20 soldi di denaro nel tempo del loro sindacato, e ciascun consigliere punito a 10 soldi di denaro. E qualsivoglia altro focolare, o fumante che abita nella Città, ad eccezione delle persone miserabili, siano obbligati a mandare, o ad andare con le luminarie di cera nella predetta festa e nella detta chiesa insieme con quelli della propria contrada, per l’onore di questa festa, sotto pena di 5 soldi di denari per ciascun trasgressore tra costoro. Inoltre i fumanti <famiglie> e gli uomini del Porto di San Giorgio, e quelli che abitano in questo Porto, siano obbligati e debbano, di persona, venire a questa festa con le loro luminarie, e con una barca, come di tradizione, e offrire queste loro luminarie e la barca al detto Torchio; in modo tale tuttavia che, per la grandezza di questi ceri e delle luminarie da portare, non siano imposti né una modalità, né una forma; ma restino a volontà e ad arbitrio di qualsivoglia portatore; e i trasgressori, per ciascuna volta siano puniti con 10 soldi di denari, per ciascun trasgressore. Inoltre ciascuna società dei Macellai, dei Mugnai, dei Calzolai, degli Osti e degli Albergatori siano obbligati e debbano fare i preparativi e cioè i Macellai, i Calzolai, i Mugnai, nella vigilia di questa festa, preparino e abbiano preparato per ciascuna di queste società, un cero grande, elaborato ed ornato al modo consueto che sia del prezzo e del valore finora consueto; e questi Osti e Albergatori <abbiano portato> una taverna, oggetto elaborato e ornato al modo solito; e tutte queste società debbono andare alla festa nella vigilia con i detti ceri, con una taverna e con i lumi e offrire questi ceri in questa chiesa, questa taverna e questi lumi e con esito di lasciarli a questo Torchio; e ciò sotto la penalità di 50 libre di denaro per ciascuna società che trasgredisca nelle dette cose. Inoltre tutti i singoli i fumanti <famiglie> dei Castelli e delle Ville di questa Città, siano obbligati e debbano pagare ai Sindaci, ogni anno nel mese di agosto, prima di questa festa della beata Vergine Maria, 12 denari per ciascun focolare di questi Castelli, eccettuando, al contrario, i Castelli con i quali si avessero patti e essi finora non sono soliti pagare per i ceri di questa festa. I detti Sindaci da tutta questa somma di denaro siano obbligati a portare un cero per ciascun Castello di costo tale quale il pagamento di ciascun Castello; e questi Sindaci, una volta riuniti insieme, siano obbligati a portare tutti questi ceri accesi dalla Chiesa di Santa Lucia di Fermo a questa festa e offrirli nel detto Torchio; presso questa Chiesa di Santa Maria in tale vigilia di questa festa e agli officiali deputati presso questo Torchio e riguardo all’Operaria di questa Chiesa, fare ciò nell’ora in cui siano stati richiesti per opera del Sindaco di tale Comune Fermano o dell’officiale del signor Podestà, sotto penalità per ciascun Comune dei Castelli e delle Ville del quadruplo di ciò che è obbligato a soddisfare per questi ceri, da assegnare al detto Torchio e 30 soldi per ciascun Sindaco che non faccia o non porti ciò. Inoltre ciascun coltivatore di campi, cittadino del contado o estraneo o forestiero che fa l’aratura in un terreno fermano, paghi e sia obbligato a pagare ogni anno per un cero, da offrire in tale festa, 4 bolognini e ciascun bovaro 2 bolognini a richiesta dell’esattore. Inoltre gli Slavi che abitano in Città siano anche essi obbligati ad offrire un Cero in tale festa del peso di cera non inferiore a 80 libre; ma nell’anno successivo, la metà della misura (pedale) dell’avanzo, venga restituita a costoro, nei singoli anni. Inoltre tutti i mulattieri e gli asinari, che hanno muli e asini o altre bestie per vettura, e i fornaciari di questa Città debbano e siano obbligati a portare o far portare a questa Chiesa, nella vigilia di tale festa, ed offrire effettivamente e consegnare agli officiali dell’Operaria di questa Chiesa una salma di laterizi o di pietre angolari per ciascuno, sotto penalità di 25 soldi al trasgressore e per qualsivoglia volta. E questo signor Podestà e il Capitano e i loro officiali possano e debbano di fatto e senza alcun processo far pagare e riscuotere subito tutte e singole queste penalità, non appena abbia constatata la disobbedienza di costoro o di qualcuno degli stessi, e farle assegnare per il Torchio e per l’Operaria di questa Chiesa di Santa Maria. Il milite di questo sig. Podestà o del Capitano, oppure entrambi insieme, siano obbligati e debbano andare, con armi e a cavallo, insieme con i damigelli ed gli aiutanti di questo signor Podestà e del Capitano o di entrambi di questi, ed essere accompagnati dai trombettieri di questo Comune per sorvegliare per quanto possibile tutte le singole Società predette degli uomini del Porto, dei Sindaci dei Castelli e delle Ville, dei Macellai, dei Mugnai, dei Mulattieri e dei Vetturini, affinché non insorga alcuna rissa, in questa festa, sotto penalità di 100 libre di denaro da trattenere dal loro proprio salario al tempo del loro sindacato.

.1. Rub.3 – Gli Officiali da eleggersi per la custodia, la conservazione delle entrate e per le cose dell’Operaria di detta chiesa di Santa Maria.

   Ad onore e riverenza alla Beata Vergine Maria siano eletti e debbano essere eletti, ogni anno, dai signori Priori del popolo e dal Vessillifero di giustizia della detta Città, circa alla fine del mese di luglio, un solo sacerdote, buon Cittadino e di vita onesta, e due altri cittadini buoni e idonei, e rispettosi della legge e insigni, e un solo Notaio esperto e rispettoso delle leggi, i quali siano chiamati Sindaci e officiali addetti alla custodia del Torchio <luogo delle torce> con tutte le cose e delle entrate dell’Operaria <laboratorio> di detta chiesa. E questi ricevano anche i lasciti, e i legati fatti e le cose da farsi per la costruzione e per l’Operaria della detta chiesa; e facciano le spese e le rivolgano all’Operaria di detta chiesa. Il Podestà e il Capitano ed ognuno di questi stessi o qualsivoglia altro officiale di questa Città, a richiesta di questi Sindaci e officiali o di uno di essi, siano obbligati e debbano costringere, in modo reale e nella persona, tutti coloro che debbono pagare qualcosa, a dare e consegnare a quest’Operaria, restituire e rilasciare, come se fossero debitori del Comune. L’officio di questi Sindaci e officiali e del Notaio duri un anno completo, iniziando dalle calende di agosto, e ultimando come seguita. Inoltre questi Sindaci e gli officiali siano obbligati a conservare le chiavi del Torchio, ossia dei Torchi, e delle Casse dell’Episcopato di Fermo. E ciascuno ne abbia una chiave, e in tali Torchi e casse debbano essere riposti e custoditi i singoli privilegi, gli istrumenti, le giurisdizioni e tutti gli altri diritti riguardanti questo Episcopato e il Comune di Fermo, ovunque fossero trovati, in mano di chiunque, e non possano essere venduti o alienati o in altra maniera essere dati ad alcuno né in alcun modo essere ceduti. E questi Sindaci e officiali siano obbligati a fare l’inventario dei già detti palli, privilegi, diritti attualmente esistenti e di altri che si presentassero nuovi. E si intenda che deve essere fatta la stessa cosa per la Città di argento e per la tavola d’argento. E tutte queste cose debbano essere custodite dai detti Sindaci e dagli officiali secondo il modo indicato sopra. E i detti privilegi, i diritti e le giurisdizioni, i patti e i palli che ci sono ora o che ci saranno in futuro, tra le entrate di detta chiesa, come piacerà ai detti Signori Priori e al Gonfaloniere e a detti officiali, e come agli stessi sembrerà più prudente, sono da depositarsi e ordinatamente conservarsi, soprattutto per i palli che debbono essere offerti in detta festa, ad opera dei Sindaci delle Terre di Monte Santo, di Monte Santa Maria in Giorgio, di Monterubbiano, e di Ripatransone, e di Montecosaro, le quali terre siano obbligate e debbono dare i detti palli al Comune di Fermo, annualmente in detta festa, come li donarono continuamente nei tempi passati, e tali cose siano depositate dai detti officiali nella cassa grande della detta Operaria, destinata a questo, e collocata nella sacrestia della detta chiesa, o in un altro luogo decoroso e sicuro, ove siano riposti. Inoltre i detti Sindaci e gli officiali siano obbligati a ricevere tutte le offerte e le entrate di qualsivoglia cosa che sia dovuta e da doversi dare a questa Operaria, e spendere quelle cose soltanto per tale Operaria e per altre cose necessarie ed evidenti e spendibili per i motivi della detta Operaria e di tale chiesa, e fare e avere un registro, nel quale, tramite il loro Notaio, tutte le entrate e le spese che venissero fatte e occorressero a loro tempo, siano messe per iscritto. E dopo aver ultimato l’anno del loro officio, siano obbligati a rendere e a consegnare, entro otto giorni, ai loro successori detto registro, e le dette cose, i diritti, i privilegi, i patti, i palli di detta chiesa e della Operaria, e tutti i denari che fossero nelle loro mani. E i detti loro successori, ricevuto il loro registro già detto, siano obbligati, entro altri otto giorni, a vedere, a calcolare e ad esaminare diligentemente il loro rendiconto già detto, e se abbiano trovato che sia avanzato qualcosa a quelli e che ancora non sia stato restituito, siano obbligati a riscuoterlo. In realtà il Notaio incaricato dai signori Priori e dal Gonfaloniere a tale ufficio, sia obbligato e debba scrivere il detto inventario per gli officiali o per i Sindaci, e in detto registro mettere per iscritto le entrate e le uscite, e scrivere, secondo il volere e l’ordine dei detti Sindaci e degli officiali o di uno degli stessi, tutte le cose che riguardino gli affari della detta chiesa e dell’Operaria. E chiunque fra i detti Sindaci e gli officiali e il Notaio abbia trasgredito nelle dette cose, o in qualcuna delle già dette, incorra per il fatto stesso nella penalità di 25 libre di denaro. Vogliamo inoltre che si intenda questo Notaio incaricato a tale officio, insieme con questi officiali e con i Sindaci dell’Operaria, che è lui, per l’autorità del presente statuto, il Sindaco del Comune di Fermo che riceve i palli e le altre offerte, che venissero fatte nella vigilia e nella detta festa di Santa Maria del mese di agosto, da quelle persone o dalle Comunità che sono obbligate per i palli e per fare altre offerte al Comune di Fermo e alla Chiesa già detta, ed egli debba rilasciare ricevuta per le cose che riceve. E per conto del Comune di Fermo, non ci sia altro Sindaco, né possa esserci per le dette cose. E questo Notaio abbia e debba avere, per le dette cose, quel salario che gli altri Sindaci del Comune sono stati soliti avere già nei tempi passati in tale caso, quando ricevono per conto del Comune, i palli e le altre cose. E le vendite e i passaggi di proprietà, e le concessioni fatte e da farsi in futuro dai già detti officiali e dagli operai o da ciascuno degli stessi, abbiano validità e rimangano stabili per l’autorità di questo statuto, né possano in alcun modo essere ritrattati; ma siano obbligati di presentare il rendiconto ai loro successori su tali passaggi di proprietà, soltanto circa il prezzo fatto e il denaro riscosso.

.1. Rub. 4 – Le spese da farsi per i Sindaci delle comunità e per alcuni altri forestieri che vengono a detta festa.

   Per l’onore del nostro Comune decretiamo ed ordiniamo che i signori Priori del popolo e il Gonfaloniere di giustizia di detta Città, e i Regolatori del già detto Comune, secondo come da essi sarà stato deliberato, facciano e facciano fare le spese dall’erario e dal patrimonio di questo Comune per i Sindaci e per gli Ambasciatori delle terre di Monte Santo, Monte Cosaro, Monte Rubbiano, Monte Santa Maria in Giorgio e Ripatransone che vengono alla detta festa della Beata Maria con i palli e con i loro associati. E questi signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia insieme con i già detti Regolatori siano obbligati e debbano provvedere e decidere circa le guardie armate per la vigilanza di questa festa e ingiungere ai Castelli del contado queste guardie armate: e i Castelli siano obbligati, secondo il volere e l’ordine dei detti Signori Priori e del Gonfaloniere a mandare queste guardie ben fornite ed armate per la vigilanza di detta festa e per la conservazione del presente dello Stato popolare, secondo come dai detti signori Priori e Gonfaloniere sarà ritenuto opportuno dover porre in assetto, in numero di quantità e nella modalità. E tali guardie siano obbligate e debbano stare in detta Città e andare insieme con gli officiali del signor Podestà o del Capitano attraverso questa Città per la detta custodia, secondo l’ordine di tali officiali. E a queste guardie si possano e si debbano dare le spese dall’erario del Comune, se a questi Signori Priori e ai Regolatori sembrerà cosa conveniente.

.1. Rub. 5 – La venerazione alla Santa Spina.

   Decretiamo ed ordiniamo che durante i festeggiamenti della Santa Croce del mese di maggio e del mese di settembre, e nel giorno del ‘Venerdì santo’, i signori Priori, il Gonfaloniere di giustizia, insieme con gli officiali della Città di Fermo, siano obbligati a pubblicamente venerare la santa Spina ed andare alla chiesa di Sant’Agostino in uno qualunque dei detti giorni, nei quali questa santissima Spina venga esposta pubblicamente, per tutto il giorno, dal mattino fino ai vespri, e i detti signori Priori debbano offrire due ceri del valore di un fiorino d’oro dall’erario e dal patrimonio del Comune di Fermo, per ciascuna volta.

.1. Rub. 6 – La festa del beato Bartolomeo apostolo da onorarsi singolarmente.

   Dato il fatto che il popolo della Città Fermana, nel giorno del beato Bartolomeo apostolo, fu liberato dal furore della Tirannia e affinché non siano lasciate in oblio le grazie che si accolgono donate da Dio, per l’intercessione dei meriti dei santi suoi, decretiamo ed ordiniamo che nei singoli anni, in perpetuo, per conservare la memoria molto lieta, nel giorno della festa, e nella vigilia di San Bartolomeo apostolo del mese di agosto, sia fatta e si debba fare qualche festa singolare, ad onore e riverenza del detto beato Bartolomeo, secondo la delibera e la volontà dei signori Priori del popolo e del Gonfaloniere di giustizia, che lo saranno nel tempo, insieme con i Regolatori di questa Città. E i detti Signori Priori e Gonfaloniere per praticare la festa e la solennità da farsi in detta festa possano spendere dall’erario e dal patrimonio del detto Comune fino a 25 libre di denari senza alcun’altra delibera della Cernita o del Consiglio speciale o generale.

.1.  Rub.7 – I Sindaci e i procuratori da eleggersi in qualsivoglia chiesa della Città.

   Vogliamo e decretiamo che in ogni chiesa della Città di Fermo, siano eletti da tutti i parrocchiani, o dalla maggior parte di questi stessi, due Sindaci e i procuratori, uomini fedeli e idonei, i quali, entro dieci giorni dopo la loro nomina, facciano l’inventario dei beni stabili di tale chiesa in cui saranno stati eletti, e dei registri (libri), delle campane, dei paramenti e degli altri ornamenti e delle cose della detta chiesa, e di tutte le altre cose e dei beni e diritti di detta chiesa, affinché, nell’avvenire, non venga fatto un’alienazione di proprietà, neppure cosa alcuna illecita, né la dannosa negligenza più oltre danneggi queste stesse cose. E costoro siano obbligati anche a recuperare i beni ecclesiastici, a richiedere i lasciti e il pagamento di altri debiti, e altre cose da coloro che ingiustamente le possiedono, e ad accompagnare gli altri diritti ecclesiastici, facendo salvo tuttavia il diritto del Vescovo. E nel richiedere e riscuotere i detti lasciti, i singoli Notai di questa Città siano obbligati a notificare e far vedere ai detti Sindaci e ai Procuratori i singoli testamenti, i lasciti e i legati spettanti e pertinenti alle dette chiese. E se i proventi delle dette chiese non fossero sufficienti per i cappellani delle stesse chiese, i detti Sindaci e i Procuratori, mostrino, rendano e consegnino a questi stessi le cose recuperate per il sostentamento degli stessi, con la volontà della maggior parte dei Parrocchiani, e dopo aver calcolato il conto delle rendite delle dette chiese, volgano quanto avanza per l’utilità e per il comodo delle dette chiese. E questi Procuratori siano obbligati, entro i quindici giorni successivi, dopo ultimato il loro officio, a dare agli altri Procuratori che subentrano, un completo rendiconto dell’amministrazione delle dette chiese, sotto la pena di 50 libre di denari da prelevare a ciascun trasgressore ad opera del Podestà o del Capitano; né per questo sia conseguito alcun compenso; e decretiamo che questo sia eseguito nel distretto di Fermo. E se fosse riscontrato che qualche chiesa o monastero non abbia i Parrocchiani, sia fatta una disposizione per questi stessi, secondo il volere dei signori Priori e del Gonfaloniere di giustizia. Questi procuratori e i Sindaci qualora siano stati trovati colpevoli in qualcuna delle dette cose, sul fatto e senza processo, siano puniti ad arbitrio del Rettore, sino alla somma di 25 libre di denari, come pena, e restituiscano le altre cose. E fra i detti il Podestà e il Capitano e ciascuno degli stessi, abbia rispettivamente tutto il potere di investigare e di punire e di fare la procedura per mezzo di una indagine. Ed ogni parrocchiano, sia considerato e sia legittimo accusatore e denunciatore, a vantaggio della sua Chiesa.

.1. Rub.8 – I Palli da offrirsi alle seguenti chiese istituite nella Città di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che nei singoli anni venga dato un palio del valore di 100 soldi dall’erario del Comune di Fermo alle singole chiese istituite nella Città di Fermo, nelle quali stabilmente vengono celebrati i divini offici, nel giorno di festa di dette chiese: e sia dato anche nella festa di Santa Ada <?Anna> nella chiesa di San Savino. E ciò quando i signori Priori, e il Gonfaloniere di giustizia insieme con i Regolatori  ritenessero opportuno che questi palli si debbano dare alle dette chiese, oppure a certune di queste o a qualcuna di esse.

.1. Rub. 9 – Lo statuto della chiesa di San Salvatore.

   Il Podestà della Città di Fermo sia obbligato espressamente a recuperare, con tutti i modi adatti a tale scopo, la chiesa di Sant’Emidio posta al di là del fiume Tenna, che direttamente appartiene alla Chiesa di San Salvatore di Fermo, e a dare al Priore di detta chiesa l’aiuto, il consiglio e il sostegno per recuperare la stessa Chiesa, e i diritti sui beni della stessa, le pertinenze che servono a detta chiesa di San Salvatore. E il Podestà sia obbligato a fare la stessa cosa per le altre chiese di questa Città, allo scopo di recuperare i loro diritti.

.1. Rub.10 – I carcerati da offrire.

  Al fine che i carcerati non siano tormentati nelle carceri, vogliamo che i signori Priori del popolo e il Gonfaloniere di giustizia della Città di Fermo, nella festa di Santa Maria del mese di agosto, mentre i divini offici vengono celebrati, quando questi stessi Signori andranno alla chiesa di Santa Maria, possano offrire due o tre tra i reclusi e i carcerati per i delitti e per le condanne ad essi inflitti, se costoro sono rimasti e stettero nelle carceri del Comune almeno per un mese; ma non a motivo di qualche debito civile verso una persona privata, e sempre che questi reclusi da offrire abbiano ottenuto dalla parte offesa la pace e il perdono dell’offesa fatta, in l’occasione di quell’offesa per la quale offesa erano stati condannati. E i detti signori Priori e il Gonfaloniere possano fare questa medesima cosa nella festa della Natività del Signore nostro Gesù Cristo e nella festa della Pasqua di Resurrezione. Negli altri tempi, poi, e nelle feste dello stesso Signore, in nessun modo facciano tali offerte né rilascino i detenuti senza un’esplicita licenza del Consiglio generale. E qualora in queste festività, nelle quali i detti carcerati e detenuti, possono essere offerti, ad opera dei detti Signori, vi fossero molti carcerati che fossero rimasti nelle dette carceri almeno durante detto tempo di un mese, e avessero ricevuto il perdono dalla parte offesa, come è stato detto sopra, allora siano rilasciati e offerti due o tre fra essi, secondo quanto ai detti Signori Priori e Gonfaloniere sarà sembrato opportuno, e secondo quanto questi stessi signori delibereranno o stabiliranno. E qualora tra di essi non vi sia accordo nello scegliere detti detenuti, allora che facciano la proposta e facciano fare la proposta nella Cernita che è stabilita in seguito, nel libro secondo di questo volume sotto la rubrica “Del modo di convocare i consigli”; e quello che sarà stato deliberato in detta Cernita, ciò si faccia, e offrano coloro che la detta Cernita delibererà; e qualora tale offerta venga fatta in un modo che sia diverso, l’offerta dei detti carcerati e dei detenuti non abbia validità per il diritto stesso. E i signori Priori e il Gonfaloniere che abbiano trasgredito sulle dette cose, senza praticare la detta formalità, incorrano nella pena di 100 fiorini d’oro per ciascuno e per qualsivoglia volta; e siano in obbligo per i danni e per gli interessi del Comune. E se la detta offerta dei detti carcerati sarà stata fatta con l’osservanza di dette formalità, allora le condanne, per le quali restavano in detto carcere, siano cancellate, e, inoltre, per questo motivo, i detti detenuti, così offerti, non possano essere vessati o infastiditi dal Comune né da persone speciali, ulteriormente, in nessun modo. Inoltre vogliamo che se qualcuno sia stato offerto, come è detto sopra, e successivamente avrà commesso un reato, e sarà stato condannato a causa di un delitto, non possa, per l’avvenire, essere offerto più in alcun tempo, ma sia obbligato sempre in carcere, se sarà stato possibile tenerlo, fino a quando non avrà scontato interamente la condanna, o la pena dovuta che abbia ricevuto secondo la condanna fatta per lui. E poiché in questi casi il più delle volte i poveri vengono oppressi, per effetto della presente legge sia cosa prudente che chiunque, in avvenire, allo stesso modo, facesse un’elargizione a una chiesa secondo la forma degli statuti, non paghi niente, né per il carcere, né per il bollettino del Cancelliere, né per alcuna cosa, in alcun modo ad un qualunque officiale o al Cancelliere, e nemmeno alla Comunità di Fermo. E gli emolumenti saranno di qualunque cancelleria. E ciò debba essere praticato in perpetuo da tutti. Rendiamo noto che tutte le singole le dette cose siano intese ed abbiano validità per i condannati per la persona.

Fine del libro primo. \\\

STATUTA FIRMANORUM tradotto dal latino da Albino Vesprini nota che le parentesi <…> indicano un’esplicazione aggiunta.

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