1771 Clemente XIV papa decreta la costruzione di un nuovo castello serviglianese – 2021 siamo a 250 anni .

Inizi con Gabriele Nepi

Il Chirografo clementino per il castello che da lui ebbe poi nome CASTEL CLEMENTINO reca la data 9 ottobre 1771

Gabriele Nepi ha fatto conoscere la novità dei festeggiamenti di Castel Clementino con il primo Torneo cavalleresco mai avvenuto prima del 15 giugno 1969 a Servigliano. Ecco l’articolo nel “Il Resto del Carlino” del 18 giugno 1969.

   “A Servigliano ha avuto luogo il primo torneo cavalleresco “Castel Clementino” con un risultato lusinghiero e positivo, sia per il numero degli intervenuti, sia per la bravura dei cavalieri giostranti, degli sbandieratori, dei tamburini e la bellezza dei regali paludamenti delle dame.

   Tale torneo ha preso il nome da Castel Clementino in onore di Papa Clemente XIV, un marchigiano di Sant’Angelo in Vado che ebbe il merito di costruire ex-novo Servigliano ora sono due secoli.

   I Serviglianesi in onore di tale Papa diedero al nuovo centro abitato il nome di Castel Clementino, nome che portò dal 1777 fino all’avvento del regno di Vittorio Emanuele. Sulla piazza centrale parata a festa e pavesata di colori, al rullo dei tamburi, lo sfilare di dame, cavalieri e sbandieratori, di paggi dai colori sgargianti. E’ stato benedetto il parroco il palio dal parroco Quondamatteo e subito ha avuto luogo la sfilata per le vie cittadine dei cavalieri, dame e ed armigeri dei quattro rioni delle della dama del Palio A. L., del portatore del palio A. C., della dama del Comune V. O., dei paggetti, damigelle, maestre del campo e del lettore del bando A. C.

Ecco il bando proclamato, fra l’emozione di molti serviglianesi e dei molti accorsi dai paesi vicini, dalla voce del banditore a momenti stentorea e imperiosa:

   “Genti festosamente accorse al nuovo castello mirabilmente eretto per accogliere quanti abbandonarono le dirute case del fatiscente Servigliano vecchio, ascoltate! I Consiglieri di questa alma città col consenso dei Priori di Fermo e del Vicario del Magnifico Comitato Fermano, invitano oggi tutto il contado va a celebrare ad onore della Santa ed Individua Trinità, dell’evangelista San Marco nostro almo protettore, il Torneo Cavalleresco di Castel Clementino.

   Popolo! Sia noto a tutti che il Consiglio ha decretato doversi questa magnifica comunità appellare col novello nome di Castel Clementino in onore di Sua Santità il nostro Munificientissimo Sovrano Clemente XIV rilievo per Divina Provvidenza Papa.

   I priori, con il sopra mentovato torneo, vogliono eziandio tributare un degno ricordo a li cavalieri della serenissima Repubblica di Venezia, li quali, tornati nella patria, dopo aver valorosamente combattuto contro il Saracino, nemico di nostra santa religione e del nome di Cristo, appellarono col nome di San Marco questa terra, onde sorse poscia il castello di Servigliano; Popolo di San Marco, mostra la tua prodezza e il tuo valore!

   Mentre con onore gli ardimentosi cavalieri si cimenteranno nella giostra dell’anello per la conquista del Palio, il popolo tutto, con dignitoso comportamento, assista senza recare veruna molestia ai prodi competitori e ai cavalli.

   Nel pomeriggio, tra i rappresentanti dei rioni (…) ha avuto luogo la gara dell’anello disputata nel capace campo sportivo serviglianese. <…> La gara è stata disputata con passione e con impegno

   Il pubblico, specie nel pomeriggio, è intervenuto numeroso e curioso. Positivo, dunque, come abbiamo detto il bilancio della prima edizione e positive anche le premesse per successive edizioni, cui non mancherà certo un notevole successo.”

Gabriele Nepi.

   Riportiamo anche l’inizio del Comunicato STAMPA redatto dal Presidente della Pro Loco di Servigliano, Dr. Girolamo Luccisano: “Si è svolto in questo Comune il 1° Torneo Cavalleresco ‘Castel Clementino’ organizzato da apposito comitato nel quadro delle celebrazioni per il prossimo bicentenario della ricostruzione del paese, voluta con munifico gesto da papa Clemente XIV …”

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STATUTI DI FERMO E DEI CASTELLI FERMANI. GOVERNO DELLO STATO DELLA CITTA’ DI FERMO Libro primo.

STATUTI DEL COMUNE DELLA CITTA’ E DEI CASTELLI FERMANI

STATUTA FIRMANORUM. Firmi 1589.

STATUTI DEI FERMANI – Libro primo – Rubriche 1-10

* Invocato il nome della Santa ed Individuale Trinità*

 LIBRO PRIMO DEGLI STATUTI DEL COMUNE DI FERMO

Felicemente inizia

*

   Il libero arbitrio è stato concesso alla creatura del genere umano formata da Dio Ottimo Massimo, con somma provvidenza, e lui stesso, genitore generosissimo, massimo autore, artefice che sta al di sopra, ha creato tutte le cose, e ha voluto che tutte le cose, create nel globo che sta al di sotto, siano sottomesse al dominio di questa creatura per cui l’astioso maligno astutissimo, invidiando una felicità tanto grande, ha aggredito i nostri progenitori, con malvagità, deviandoli dal giusto corso della ragione e fuori dalla rettitudine dell’intenzione, e li ha fatti precipitare. Da ciò, come da un seme viziato, è stata procreata la mortalità che è andata deteriorandosi sempre maggiormente, peggiorando fino ad ogni scelleratezza perniciosa, accrescendo l’empietà, e appunto per l’innocenza e per l’onestà, non ha reso, né lasciato sicuro nessun luogo.

   Ma colui che redime le cose decadute, corrobora quelle redente, le redime e le garantisce, ha provveduto con cuore generoso, offrendo leggi santissime, concedendo ministri dotati di somma rettitudine per dover ostacolare l’audacia dei malvagi e per difendere l’innocenza.

   Da ciò si ha che i probi e sapienti uomini Giuliano di ser Francesco della Contrada Castello, Antonio di Egidiuccio della Contrada Pila, il signor Cola del signor Vanne della Contrada San Martino, ser Chierico di Brunico della Contrada Fiorenza, Ansovino del signor Filippo della Contrada San Bartolomeo, il Maestro Filippo figlio del Maestro Domenico della Contrada Campoleggio, per opera del Consiglio Generale della Città, sono stati legalmente e solennemente deputati a fare gli statuti della Città Fermana e del suo contado, delle fortificazioni e del distretto, come risulta scritto per mano di ser Cicco figlio del Maestro Nicoluccio da Fermo, Notaio e Cancelliere del Comune e del Popolo di questa Città. Costoro, per l’autorità, il vigore e l’arbitrio che è stato concesso a loro, ad opera dello stesso Consiglio, fecero, e ordinarono, decretarono e stabilirono i decreti, gli ordinamenti, gli statuti e i detti capitoli, a lode e a riverenza di Dio onnipotente e della sua Madre la Beata gloriosa Vergine Maria e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e dei gloriosi Apostoli, Santi Giovanni Evangelista e Bartolomeo e del Beato Martire Sabino, quali protettori e difensori del Popolo della Città Fermana, ad onore di tutta la Corte celeste; e ad onore e riverenza della Sacrosanta Romana Chiesa e del papa, santissimo padre in Cristo e signore nostro,  e ad onore di tutto il ceto dei Cardinali; e a trionfo ed esaltazione del Comune e del Popolo della Città Fermana e del suo contado, delle fortificazioni e del distretto; e ad onore e magnificenza dei signori Priori del Popolo e del Vessillifero di giustizia della Città Fermana e del suo contado, delle fortificazioni e del distretto, e per il progresso, l’unione e l’esaltazione perpetua del presente Stato libero, pacifico e popolare di questa Città Fermana e per la finale distruzione e perpetua estirpazione di qualunque attentatore o di chi voglia attentare contro le dette cose, o contro una di queste dette, in qualsivoglia modo.

Libro 1. Rub. 1 – La venerazione della festa di Santa Maria del mese di agosto.

   Riteniamo sia cosa degna e un dovere, che principalmente tutti i Fermani, mostrino, in ogni maniera, una profonda riverenza verso la gloriosissima e beatissima Vergine Maria, massimamente nella festa dell’Assunzione nella metà del mese di agosto: ed anche in questa festa sia venerata Colei, che più degli altri, con la sua pietà, è solita proteggere la Città Fermana e i suoi Cittadini da ogni pericolo. Pertanto, confermando la consueta ed antichissima tradizione, decretiamo ed ordiniamo, che i signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia, il Podestà e il Capitano, che ci saranno nel tempo, e chiunque di essi, siano obbligati e debbano, sotto il vincolo del loro giuramento, e sotto la penalità, per ciascuno, di 100 libre di denaro, adoperarsi e fare e occuparsi con fatti nel completamento dei servizi, affinché ogni anno nella festa dell’Assunzione di detta beatissima e gloriosissima Vergine Maria, che è a metà del mese di agosto,  per quanto si può, si faccia fare onorevolmente questa festa e che sia celebrata in questa Città al modo come la tradizione esiste da tempo antico; e alle calende <inizio> del mese di agosto se ne faccia l’annuncio pubblico, in continuazione, in questa Città con tutte le trombe e gli strumenti di questo Comune, con avvisi, affinché tutti i Sindaci dei Castelli della Città, e del contado di questa Città, e tutti quelli di Porto San Giorgio con la barca, e i Beccai <macellai>, i Mugnai <molinari>, i Calzolai, i Tabernari <osti>, tutti i singoli cittadini abitanti di questa Città, con tutti i loro ceri e le luminarie, anche tutti i singoli Mulattieri e Vetturali con le loro ‘lampade’ debbono preparare e coadiuvare in modo che nella vigilia di detta festa con le loro lampade, con decoro e in ordine, come è comandato ed è tradizione, si rechino alla chiesa cattedrale della detta Vergine Maria in detta Città, per fare offerte e per onorare questa festa, sotto la pena contenuta negli statuti della Città: e qualora la pena non sia stabilita, sotto la pena da riportare ad arbitrio del Podestà o del Capitano.

.1. Rub. 2 – I ceri, le altre luminarie e le lampade da offrire nella festa della Beata Maria.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che il signor Podestà, il Capitano e qualsivoglia di questi e qualsivoglia altro officiale forense della Città di Fermo, che esercita l’officio, soprattutto in questa Città, durante il periodo di detta festa, sia obbligato e debba, nella vigilia di detta festa della beata Maria del mese di agosto, far fare un cero per ciascuno, a proprie spese, secondo ciò che ad essi piacerà, e con tali ceri andare alla detta chiesa ed offrire i detti ceri al Torchio <torcia> di detta chiesa e con esito lasciarli: e i Priori del popolo e il Gonfaloniere di giustizia e ciascuno di essi e qualsivoglia altro consigliere di detta Città, esattamente, sia obbligato a portare in tale festa un cero, ossia uno per abitazione e per fumante <famiglia>. E se i detti Priori e il Vessillifero e qualsivoglia di questi avranno trasgredito, siano puniti a 20 soldi di denaro nel tempo del loro sindacato, e ciascun consigliere punito a 10 soldi di denaro. E qualsivoglia altro focolare, o fumante che abita nella Città, ad eccezione delle persone miserabili, siano obbligati a mandare, o ad andare con le luminarie di cera nella predetta festa e nella detta chiesa insieme con quelli della propria contrada, per l’onore di questa festa, sotto pena di 5 soldi di denari per ciascun trasgressore tra costoro. Inoltre i fumanti <famiglie> e gli uomini del Porto di San Giorgio, e quelli che abitano in questo Porto, siano obbligati e debbano, di persona, venire a questa festa con le loro luminarie, e con una barca, come di tradizione, e offrire queste loro luminarie e la barca al detto Torchio; in modo tale tuttavia che, per la grandezza di questi ceri e delle luminarie da portare, non siano imposti né una modalità, né una forma; ma restino a volontà e ad arbitrio di qualsivoglia portatore; e i trasgressori, per ciascuna volta siano puniti con 10 soldi di denari, per ciascun trasgressore. Inoltre ciascuna società dei Macellai, dei Mugnai, dei Calzolai, degli Osti e degli Albergatori siano obbligati e debbano fare i preparativi e cioè i Macellai, i Calzolai, i Mugnai, nella vigilia di questa festa, preparino e abbiano preparato per ciascuna di queste società, un cero grande, elaborato ed ornato al modo consueto che sia del prezzo e del valore finora consueto; e questi Osti e Albergatori <abbiano portato> una taverna, oggetto elaborato e ornato al modo solito; e tutte queste società debbono andare alla festa nella vigilia con i detti ceri, con una taverna e con i lumi e offrire questi ceri in questa chiesa, questa taverna e questi lumi e con esito di lasciarli a questo Torchio; e ciò sotto la penalità di 50 libre di denaro per ciascuna società che trasgredisca nelle dette cose. Inoltre tutti i singoli i fumanti <famiglie> dei Castelli e delle Ville di questa Città, siano obbligati e debbano pagare ai Sindaci, ogni anno nel mese di agosto, prima di questa festa della beata Vergine Maria, 12 denari per ciascun focolare di questi Castelli, eccettuando, al contrario, i Castelli con i quali si avessero patti e essi finora non sono soliti pagare per i ceri di questa festa. I detti Sindaci da tutta questa somma di denaro siano obbligati a portare un cero per ciascun Castello di costo tale quale il pagamento di ciascun Castello; e questi Sindaci, una volta riuniti insieme, siano obbligati a portare tutti questi ceri accesi dalla Chiesa di Santa Lucia di Fermo a questa festa e offrirli nel detto Torchio; presso questa Chiesa di Santa Maria in tale vigilia di questa festa e agli officiali deputati presso questo Torchio e riguardo all’Operaria di questa Chiesa, fare ciò nell’ora in cui siano stati richiesti per opera del Sindaco di tale Comune Fermano o dell’officiale del signor Podestà, sotto penalità per ciascun Comune dei Castelli e delle Ville del quadruplo di ciò che è obbligato a soddisfare per questi ceri, da assegnare al detto Torchio e 30 soldi per ciascun Sindaco che non faccia o non porti ciò. Inoltre ciascun coltivatore di campi, cittadino del contado o estraneo o forestiero che fa l’aratura in un terreno fermano, paghi e sia obbligato a pagare ogni anno per un cero, da offrire in tale festa, 4 bolognini e ciascun bovaro 2 bolognini a richiesta dell’esattore. Inoltre gli Slavi che abitano in Città siano anche essi obbligati ad offrire un Cero in tale festa del peso di cera non inferiore a 80 libre; ma nell’anno successivo, la metà della misura (pedale) dell’avanzo, venga restituita a costoro, nei singoli anni. Inoltre tutti i mulattieri e gli asinari, che hanno muli e asini o altre bestie per vettura, e i fornaciari di questa Città debbano e siano obbligati a portare o far portare a questa Chiesa, nella vigilia di tale festa, ed offrire effettivamente e consegnare agli officiali dell’Operaria di questa Chiesa una salma di laterizi o di pietre angolari per ciascuno, sotto penalità di 25 soldi al trasgressore e per qualsivoglia volta. E questo signor Podestà e il Capitano e i loro officiali possano e debbano di fatto e senza alcun processo far pagare e riscuotere subito tutte e singole queste penalità, non appena abbia constatata la disobbedienza di costoro o di qualcuno degli stessi, e farle assegnare per il Torchio e per l’Operaria di questa Chiesa di Santa Maria. Il milite di questo sig. Podestà o del Capitano, oppure entrambi insieme, siano obbligati e debbano andare, con armi e a cavallo, insieme con i damigelli ed gli aiutanti di questo signor Podestà e del Capitano o di entrambi di questi, ed essere accompagnati dai trombettieri di questo Comune per sorvegliare per quanto possibile tutte le singole Società predette degli uomini del Porto, dei Sindaci dei Castelli e delle Ville, dei Macellai, dei Mugnai, dei Mulattieri e dei Vetturini, affinché non insorga alcuna rissa, in questa festa, sotto penalità di 100 libre di denaro da trattenere dal loro proprio salario al tempo del loro sindacato.

.1. Rub.3 – Gli Officiali da eleggersi per la custodia, la conservazione delle entrate e per le cose dell’Operaria di detta chiesa di Santa Maria.

   Ad onore e riverenza alla Beata Vergine Maria siano eletti e debbano essere eletti, ogni anno, dai signori Priori del popolo e dal Vessillifero di giustizia della detta Città, circa alla fine del mese di luglio, un solo sacerdote, buon Cittadino e di vita onesta, e due altri cittadini buoni e idonei, e rispettosi della legge e insigni, e un solo Notaio esperto e rispettoso delle leggi, i quali siano chiamati Sindaci e officiali addetti alla custodia del Torchio <luogo delle torce> con tutte le cose e delle entrate dell’Operaria <laboratorio> di detta chiesa. E questi ricevano anche i lasciti, e i legati fatti e le cose da farsi per la costruzione e per l’Operaria della detta chiesa; e facciano le spese e le rivolgano all’Operaria di detta chiesa. Il Podestà e il Capitano ed ognuno di questi stessi o qualsivoglia altro officiale di questa Città, a richiesta di questi Sindaci e officiali o di uno di essi, siano obbligati e debbano costringere, in modo reale e nella persona, tutti coloro che debbono pagare qualcosa, a dare e consegnare a quest’Operaria, restituire e rilasciare, come se fossero debitori del Comune. L’officio di questi Sindaci e officiali e del Notaio duri un anno completo, iniziando dalle calende di agosto, e ultimando come seguita. Inoltre questi Sindaci e gli officiali siano obbligati a conservare le chiavi del Torchio, ossia dei Torchi, e delle Casse dell’Episcopato di Fermo. E ciascuno ne abbia una chiave, e in tali Torchi e casse debbano essere riposti e custoditi i singoli privilegi, gli istrumenti, le giurisdizioni e tutti gli altri diritti riguardanti questo Episcopato e il Comune di Fermo, ovunque fossero trovati, in mano di chiunque, e non possano essere venduti o alienati o in altra maniera essere dati ad alcuno né in alcun modo essere ceduti. E questi Sindaci e officiali siano obbligati a fare l’inventario dei già detti palli, privilegi, diritti attualmente esistenti e di altri che si presentassero nuovi. E si intenda che deve essere fatta la stessa cosa per la Città di argento e per la tavola d’argento. E tutte queste cose debbano essere custodite dai detti Sindaci e dagli officiali secondo il modo indicato sopra. E i detti privilegi, i diritti e le giurisdizioni, i patti e i palli che ci sono ora o che ci saranno in futuro, tra le entrate di detta chiesa, come piacerà ai detti Signori Priori e al Gonfaloniere e a detti officiali, e come agli stessi sembrerà più prudente, sono da depositarsi e ordinatamente conservarsi, soprattutto per i palli che debbono essere offerti in detta festa, ad opera dei Sindaci delle Terre di Monte Santo, di Monte Santa Maria in Giorgio, di Monterubbiano, e di Ripatransone, e di Montecosaro, le quali terre siano obbligate e debbono dare i detti palli al Comune di Fermo, annualmente in detta festa, come li donarono continuamente nei tempi passati, e tali cose siano depositate dai detti officiali nella cassa grande della detta Operaria, destinata a questo, e collocata nella sacrestia della detta chiesa, o in un altro luogo decoroso e sicuro, ove siano riposti. Inoltre i detti Sindaci e gli officiali siano obbligati a ricevere tutte le offerte e le entrate di qualsivoglia cosa che sia dovuta e da doversi dare a questa Operaria, e spendere quelle cose soltanto per tale Operaria e per altre cose necessarie ed evidenti e spendibili per i motivi della detta Operaria e di tale chiesa, e fare e avere un registro, nel quale, tramite il loro Notaio, tutte le entrate e le spese che venissero fatte e occorressero a loro tempo, siano messe per iscritto. E dopo aver ultimato l’anno del loro officio, siano obbligati a rendere e a consegnare, entro otto giorni, ai loro successori detto registro, e le dette cose, i diritti, i privilegi, i patti, i palli di detta chiesa e della Operaria, e tutti i denari che fossero nelle loro mani. E i detti loro successori, ricevuto il loro registro già detto, siano obbligati, entro altri otto giorni, a vedere, a calcolare e ad esaminare diligentemente il loro rendiconto già detto, e se abbiano trovato che sia avanzato qualcosa a quelli e che ancora non sia stato restituito, siano obbligati a riscuoterlo. In realtà il Notaio incaricato dai signori Priori e dal Gonfaloniere a tale ufficio, sia obbligato e debba scrivere il detto inventario per gli officiali o per i Sindaci, e in detto registro mettere per iscritto le entrate e le uscite, e scrivere, secondo il volere e l’ordine dei detti Sindaci e degli officiali o di uno degli stessi, tutte le cose che riguardino gli affari della detta chiesa e dell’Operaria. E chiunque fra i detti Sindaci e gli officiali e il Notaio abbia trasgredito nelle dette cose, o in qualcuna delle già dette, incorra per il fatto stesso nella penalità di 25 libre di denaro. Vogliamo inoltre che si intenda questo Notaio incaricato a tale officio, insieme con questi officiali e con i Sindaci dell’Operaria, che è lui, per l’autorità del presente statuto, il Sindaco del Comune di Fermo che riceve i palli e le altre offerte, che venissero fatte nella vigilia e nella detta festa di Santa Maria del mese di agosto, da quelle persone o dalle Comunità che sono obbligate per i palli e per fare altre offerte al Comune di Fermo e alla Chiesa già detta, ed egli debba rilasciare ricevuta per le cose che riceve. E per conto del Comune di Fermo, non ci sia altro Sindaco, né possa esserci per le dette cose. E questo Notaio abbia e debba avere, per le dette cose, quel salario che gli altri Sindaci del Comune sono stati soliti avere già nei tempi passati in tale caso, quando ricevono per conto del Comune, i palli e le altre cose. E le vendite e i passaggi di proprietà, e le concessioni fatte e da farsi in futuro dai già detti officiali e dagli operai o da ciascuno degli stessi, abbiano validità e rimangano stabili per l’autorità di questo statuto, né possano in alcun modo essere ritrattati; ma siano obbligati di presentare il rendiconto ai loro successori su tali passaggi di proprietà, soltanto circa il prezzo fatto e il denaro riscosso.

.1. Rub. 4 – Le spese da farsi per i Sindaci delle comunità e per alcuni altri forestieri che vengono a detta festa.

   Per l’onore del nostro Comune decretiamo ed ordiniamo che i signori Priori del popolo e il Gonfaloniere di giustizia di detta Città, e i Regolatori del già detto Comune, secondo come da essi sarà stato deliberato, facciano e facciano fare le spese dall’erario e dal patrimonio di questo Comune per i Sindaci e per gli Ambasciatori delle terre di Monte Santo, Monte Cosaro, Monte Rubbiano, Monte Santa Maria in Giorgio e Ripatransone che vengono alla detta festa della Beata Maria con i palli e con i loro associati. E questi signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia insieme con i già detti Regolatori siano obbligati e debbano provvedere e decidere circa le guardie armate per la vigilanza di questa festa e ingiungere ai Castelli del contado queste guardie armate: e i Castelli siano obbligati, secondo il volere e l’ordine dei detti Signori Priori e del Gonfaloniere a mandare queste guardie ben fornite ed armate per la vigilanza di detta festa e per la conservazione del presente dello Stato popolare, secondo come dai detti signori Priori e Gonfaloniere sarà ritenuto opportuno dover porre in assetto, in numero di quantità e nella modalità. E tali guardie siano obbligate e debbano stare in detta Città e andare insieme con gli officiali del signor Podestà o del Capitano attraverso questa Città per la detta custodia, secondo l’ordine di tali officiali. E a queste guardie si possano e si debbano dare le spese dall’erario del Comune, se a questi Signori Priori e ai Regolatori sembrerà cosa conveniente.

.1. Rub. 5 – La venerazione alla Santa Spina.

   Decretiamo ed ordiniamo che durante i festeggiamenti della Santa Croce del mese di maggio e del mese di settembre, e nel giorno del ‘Venerdì santo’, i signori Priori, il Gonfaloniere di giustizia, insieme con gli officiali della Città di Fermo, siano obbligati a pubblicamente venerare la santa Spina ed andare alla chiesa di Sant’Agostino in uno qualunque dei detti giorni, nei quali questa santissima Spina venga esposta pubblicamente, per tutto il giorno, dal mattino fino ai vespri, e i detti signori Priori debbano offrire due ceri del valore di un fiorino d’oro dall’erario e dal patrimonio del Comune di Fermo, per ciascuna volta.

.1. Rub. 6 – La festa del beato Bartolomeo apostolo da onorarsi singolarmente.

   Dato il fatto che il popolo della Città Fermana, nel giorno del beato Bartolomeo apostolo, fu liberato dal furore della Tirannia e affinché non siano lasciate in oblio le grazie che si accolgono donate da Dio, per l’intercessione dei meriti dei santi suoi, decretiamo ed ordiniamo che nei singoli anni, in perpetuo, per conservare la memoria molto lieta, nel giorno della festa, e nella vigilia di San Bartolomeo apostolo del mese di agosto, sia fatta e si debba fare qualche festa singolare, ad onore e riverenza del detto beato Bartolomeo, secondo la delibera e la volontà dei signori Priori del popolo e del Gonfaloniere di giustizia, che lo saranno nel tempo, insieme con i Regolatori di questa Città. E i detti Signori Priori e Gonfaloniere per praticare la festa e la solennità da farsi in detta festa possano spendere dall’erario e dal patrimonio del detto Comune fino a 25 libre di denari senza alcun’altra delibera della Cernita o del Consiglio speciale o generale.

.1.  Rub.7 – I Sindaci e i procuratori da eleggersi in qualsivoglia chiesa della Città.

   Vogliamo e decretiamo che in ogni chiesa della Città di Fermo, siano eletti da tutti i parrocchiani, o dalla maggior parte di questi stessi, due Sindaci e i procuratori, uomini fedeli e idonei, i quali, entro dieci giorni dopo la loro nomina, facciano l’inventario dei beni stabili di tale chiesa in cui saranno stati eletti, e dei registri (libri), delle campane, dei paramenti e degli altri ornamenti e delle cose della detta chiesa, e di tutte le altre cose e dei beni e diritti di detta chiesa, affinché, nell’avvenire, non venga fatto un’alienazione di proprietà, neppure cosa alcuna illecita, né la dannosa negligenza più oltre danneggi queste stesse cose. E costoro siano obbligati anche a recuperare i beni ecclesiastici, a richiedere i lasciti e il pagamento di altri debiti, e altre cose da coloro che ingiustamente le possiedono, e ad accompagnare gli altri diritti ecclesiastici, facendo salvo tuttavia il diritto del Vescovo. E nel richiedere e riscuotere i detti lasciti, i singoli Notai di questa Città siano obbligati a notificare e far vedere ai detti Sindaci e ai Procuratori i singoli testamenti, i lasciti e i legati spettanti e pertinenti alle dette chiese. E se i proventi delle dette chiese non fossero sufficienti per i cappellani delle stesse chiese, i detti Sindaci e i Procuratori, mostrino, rendano e consegnino a questi stessi le cose recuperate per il sostentamento degli stessi, con la volontà della maggior parte dei Parrocchiani, e dopo aver calcolato il conto delle rendite delle dette chiese, volgano quanto avanza per l’utilità e per il comodo delle dette chiese. E questi Procuratori siano obbligati, entro i quindici giorni successivi, dopo ultimato il loro officio, a dare agli altri Procuratori che subentrano, un completo rendiconto dell’amministrazione delle dette chiese, sotto la pena di 50 libre di denari da prelevare a ciascun trasgressore ad opera del Podestà o del Capitano; né per questo sia conseguito alcun compenso; e decretiamo che questo sia eseguito nel distretto di Fermo. E se fosse riscontrato che qualche chiesa o monastero non abbia i Parrocchiani, sia fatta una disposizione per questi stessi, secondo il volere dei signori Priori e del Gonfaloniere di giustizia. Questi procuratori e i Sindaci qualora siano stati trovati colpevoli in qualcuna delle dette cose, sul fatto e senza processo, siano puniti ad arbitrio del Rettore, sino alla somma di 25 libre di denari, come pena, e restituiscano le altre cose. E fra i detti il Podestà e il Capitano e ciascuno degli stessi, abbia rispettivamente tutto il potere di investigare e di punire e di fare la procedura per mezzo di una indagine. Ed ogni parrocchiano, sia considerato e sia legittimo accusatore e denunciatore, a vantaggio della sua Chiesa.

.1. Rub.8 – I Palli da offrirsi alle seguenti chiese istituite nella Città di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che nei singoli anni venga dato un palio del valore di 100 soldi dall’erario del Comune di Fermo alle singole chiese istituite nella Città di Fermo, nelle quali stabilmente vengono celebrati i divini offici, nel giorno di festa di dette chiese: e sia dato anche nella festa di Santa Ada <?Anna> nella chiesa di San Savino. E ciò quando i signori Priori, e il Gonfaloniere di giustizia insieme con i Regolatori  ritenessero opportuno che questi palli si debbano dare alle dette chiese, oppure a certune di queste o a qualcuna di esse.

.1. Rub. 9 – Lo statuto della chiesa di San Salvatore.

   Il Podestà della Città di Fermo sia obbligato espressamente a recuperare, con tutti i modi adatti a tale scopo, la chiesa di Sant’Emidio posta al di là del fiume Tenna, che direttamente appartiene alla Chiesa di San Salvatore di Fermo, e a dare al Priore di detta chiesa l’aiuto, il consiglio e il sostegno per recuperare la stessa Chiesa, e i diritti sui beni della stessa, le pertinenze che servono a detta chiesa di San Salvatore. E il Podestà sia obbligato a fare la stessa cosa per le altre chiese di questa Città, allo scopo di recuperare i loro diritti.

.1. Rub.10 – I carcerati da offrire.

  Al fine che i carcerati non siano tormentati nelle carceri, vogliamo che i signori Priori del popolo e il Gonfaloniere di giustizia della Città di Fermo, nella festa di Santa Maria del mese di agosto, mentre i divini offici vengono celebrati, quando questi stessi Signori andranno alla chiesa di Santa Maria, possano offrire due o tre tra i reclusi e i carcerati per i delitti e per le condanne ad essi inflitti, se costoro sono rimasti e stettero nelle carceri del Comune almeno per un mese; ma non a motivo di qualche debito civile verso una persona privata, e sempre che questi reclusi da offrire abbiano ottenuto dalla parte offesa la pace e il perdono dell’offesa fatta, in l’occasione di quell’offesa per la quale offesa erano stati condannati. E i detti signori Priori e il Gonfaloniere possano fare questa medesima cosa nella festa della Natività del Signore nostro Gesù Cristo e nella festa della Pasqua di Resurrezione. Negli altri tempi, poi, e nelle feste dello stesso Signore, in nessun modo facciano tali offerte né rilascino i detenuti senza un’esplicita licenza del Consiglio generale. E qualora in queste festività, nelle quali i detti carcerati e detenuti, possono essere offerti, ad opera dei detti Signori, vi fossero molti carcerati che fossero rimasti nelle dette carceri almeno durante detto tempo di un mese, e avessero ricevuto il perdono dalla parte offesa, come è stato detto sopra, allora siano rilasciati e offerti due o tre fra essi, secondo quanto ai detti Signori Priori e Gonfaloniere sarà sembrato opportuno, e secondo quanto questi stessi signori delibereranno o stabiliranno. E qualora tra di essi non vi sia accordo nello scegliere detti detenuti, allora che facciano la proposta e facciano fare la proposta nella Cernita che è stabilita in seguito, nel libro secondo di questo volume sotto la rubrica “Del modo di convocare i consigli”; e quello che sarà stato deliberato in detta Cernita, ciò si faccia, e offrano coloro che la detta Cernita delibererà; e qualora tale offerta venga fatta in un modo che sia diverso, l’offerta dei detti carcerati e dei detenuti non abbia validità per il diritto stesso. E i signori Priori e il Gonfaloniere che abbiano trasgredito sulle dette cose, senza praticare la detta formalità, incorrano nella pena di 100 fiorini d’oro per ciascuno e per qualsivoglia volta; e siano in obbligo per i danni e per gli interessi del Comune. E se la detta offerta dei detti carcerati sarà stata fatta con l’osservanza di dette formalità, allora le condanne, per le quali restavano in detto carcere, siano cancellate, e, inoltre, per questo motivo, i detti detenuti, così offerti, non possano essere vessati o infastiditi dal Comune né da persone speciali, ulteriormente, in nessun modo. Inoltre vogliamo che se qualcuno sia stato offerto, come è detto sopra, e successivamente avrà commesso un reato, e sarà stato condannato a causa di un delitto, non possa, per l’avvenire, essere offerto più in alcun tempo, ma sia obbligato sempre in carcere, se sarà stato possibile tenerlo, fino a quando non avrà scontato interamente la condanna, o la pena dovuta che abbia ricevuto secondo la condanna fatta per lui. E poiché in questi casi il più delle volte i poveri vengono oppressi, per effetto della presente legge sia cosa prudente che chiunque, in avvenire, allo stesso modo, facesse un’elargizione a una chiesa secondo la forma degli statuti, non paghi niente, né per il carcere, né per il bollettino del Cancelliere, né per alcuna cosa, in alcun modo ad un qualunque officiale o al Cancelliere, e nemmeno alla Comunità di Fermo. E gli emolumenti saranno di qualunque cancelleria. E ciò debba essere praticato in perpetuo da tutti. Rendiamo noto che tutte le singole le dette cose siano intese ed abbiano validità per i condannati per la persona.

Fine del libro primo. \\\

STATUTA FIRMANORUM tradotto dal latino da Albino Vesprini nota che le parentesi <…> indicano un’esplicazione aggiunta.

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SERVILIO e Servigliano un nome e il toponimo all’inizio del primo secolo avanti Cristo

SERVILIO e Servigliano delle provincia di Fermo

   Da Servilio proviene il toponimo “Praedium Servilianum” per la proprietà stabile di un romano Servilio che al tempo della Repubblica Romana visse nel territorio Piceno, e oggi permane il toponimo rimasto al comune della provincia di Fermo, Servigliano, lungo il corso del fiume Tenna a metà percorso dai monti Appennini al mare Adriatico.

   Il nome Servilio è registrato nei libri delle «Guerre Civili» scritte da Adriano da Alessandria (detto Alessandrino) scrittore greco che nei primi decenni del secondo secolo dopo Cristo venne a Roma dove viveva da cittadino romano al tempo dell’imperatore omonimo Adriano (117-138). Egli dà notizia del nobile SERVILIO che nel 663 anno di Roma era PROCONSOLE stabilito come governatore del territorio Piceno. Lo scrittore riferisce che quando erano insorti i popoli italici contro i Romani, il proconsole Servilio si recò in Ascoli presso i ribelli dai quali però venne ucciso. L’anno 663 di Roma, nell’attuale cronologia corrisponde all’anno 91 avanti Cristo se consideriamo Roma fondata nel 952 a. C.

   Il nome romano Servilio ricorre nelle iscrizioni delle lapidi trovate a un chilometro dall’attuale Servigliano a Piane di Falerone (antica Falerio), riferite al 30 a. C. da Theodor Mommsen nella sua monumentale raccolta di iscrizioni (vol. IX, pp. 517ss) indicanti persone di funzionari pubblici faleriensi. Potrebbero essere nomi delle famiglie discendenti dal Servilio proconsole da cui deriva il toponimo dell’attuale Servigliano.

Nota che Tito Livio nelle Periochae 75 dice Quinto Servilio «proconsole». Velleio Patercolo nelle Historiae Romane lib. II, 15 dice Servilio «pretore». Il riferimento è a Quinto Servilio soprannominato Cepione. Appiano dice che Servilio si recò in Ascoli dove fu ucciso e alcuni studiosi dicono che partì da Fermo che fu la sede militare di Pompeo.

Gente Servilia tra le più notevoli di Roma nelle cariche pubbliche. Il questore poi pretore Quinto Servilio Cipione, sposato con Livia figlia del console Marco Livio Druso, ebbe figli Servilia amante di Caio Giulio Cesare imperatore da cui ebbe Marco Giunio Bruto che uccise suo padre Cesare. Altro figlio di Livia Quinto Servilio iunior ad Ascoli Piceno. Livia divorziata ebbe figlio Marcio Porco Catone l’Uticense, che fu cugino di Servilia e di Quinto Servilio e cugino del Bruto cesaricida.

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Pittori Bonfini ATTRIBUZIONE: SERVIGLIANO DUE AFFRESCHI DELLA PRIMA META’ DEL SECOLO XVI

attribuibili

SAN GUALTIERO DI SERVIGLIANO HA DUE DIPINTI DELLA PRIMA META’ SECOLO XVI ATTRIBUIBILI AI PITTORI BONFINI DI PATRIGNENE (Montalto Marche AP)

A Servigliano (FM) c’è un dipinto datato 1620 che raffigura la Beata Vergine Maria con il divin Figlio onorati nella contemplazione da Sant’Agostino e da san Gualtiero nell’abside della omonima chiesa rurale in contrada San Gualtiero non lontano dalla pianura del fiume Tenna, a confine con Penna san Giovanni. Questa chiesa è terremotata e chiusa. Non se ne prevede il restauro.

Ma non è questa l’unica pala (quadro) d’altare per san Gualtiero esistente a Servigliano. Altro simile esiste nella chiesolina vicina all’antico convento dei frati agostiniani demaniato e venduto ad altri usi. Questa è stata restaurata da un privato.

Altri affreschi serviglianesi del secolo XIV e XV e posteri nella chiesa francescana di Santa Maria del Piano, nel centro urbano.

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Il cardinale Gustavo D’Hohenlohe nel 1876 scrive al card. Filippo De Angelis arcivescovo di Fermo

          E/mo Padrone mio ed Amico Veneratissimo

     L’Eminenza Vostra mi ha fatto un vero favore con la gent.ma Sua del 19 p. p., e se mi furono di consolazione le amorose accoglienze per parte del S<anto> Padre e dei Colleghi nostri, molto più mi commossero le amichevoli parole della Eminenza Vostra; gradisca adunque le mie più vive azioni di grazie e insieme alla assicurazione che giornalmente pregherò nella S. Messa per V. E., e che spero, che lieto, sano e robusto vedrà non solo il 50.mo anniversario del glorioso Suo Episcopato, ma molti e molti anni ancora, per il bene della Chiesa e per la consolazione dei Suoi amici ed ammiratori, tra i quali mi glorio di nominarmi.

     V.E. ha indovinato, che preferisco questo soggiorno di Tivoli ad altro, e specialmente il carnevale l’ho passato tutto qui, ma per la solita congregazione del Concilio conviene andare domani a Roma, e così potrò anche assistere alla passeggiata di S. S.

     Godo assai di vedere l’Accademia Ecclesiastica sotto la Presidenza del car/mo Mons. Agnelli, speriamo che presto sarà anche Vescovo come i predecessori. Voglia gradire le espressioni di profondo rispetto e venerazione sinceramente baciandole um/te le mani ho l’onore di ripetermi di Vostra Eminenza

      Villa d’Este, 2 Marzo, 76

                                                umil/mo e devot/mo servo ed amico

                                                 Gustavo Card. D’Hohenlohe        

\\\ < Documento dell’archivio privato Felice Catalini a Loreto riguardante il Cardinale arcivescovo di Fermo, trascritto per la tesi di Laurea da ILLUMINATI Romolo nel 1968>

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Il cardinale Filippo De Angelis arrestato e deportato da arcivescovo di Fermo a Torino nel 1860 non esercitava alcun potere di governo politico amministrativo

<Lettera al giornale L’ARMONIA n. 167 del 18 luglio 1861 di Torino a difesa del Card. De Angelis>\

                                                                 Roma, 10 luglio 1861

                                    Ill.mo Sig. Direttore,

     Ho letto con penosa sensazione nella Gazzetta del Popolo che si stampa costà, N°173, delli 14 giugno p. p., una lettera firmata – I Venti di Fermo – (sic), indirizzata all’E.mo sig. Cardinale De-Angelis, la quale piucché ad aggravare i fatti relativi ad epoca infaustissima, tende a far prevalere l’odiosa opinione che l’Eminenza Sua avesse mano nelle cose di governo, e specialmente nelle politiche misure del 24 giugno 1859, onde farlo misero segno dei sarcasmi e dell’ira dei tristi, forse per attenuare l’iniqua ingiustizia e il sacrilegio di vederlo da lunghi mesi sostenuto prigione in Torino.

     Poiché aveva io l’onore di reggere qual Delegato Pontificio la Provincia fermana, così posso dinanzi a Dio e agli uomini a testimonio che tutte e singole le disposizioni prese in quei frangenti per salvare, come salvai, il capoluogo del movimento sovversivo, tutte procedettero dalla autorità governativa senz’alcuna partecipazione di questo reverendo e degnissimo porporato. Se non che per decorosa cortesia ed alla persola di Lui, e dirò anche per tener conto della commozione dei buoni in quei disgraziati momenti, mi vidi obbligato ad avvisare poche ore avanti l’attuazione degli arresti l’E.mo Arcivescovo a scanso di impressioni allarmanti, e vedendo milizie in giro o clamori sospetti durante la notte. Ecco tutto ciò che seppe il Sig. Cardinale De Angelis delle cose di Fermo del 24 giugno 1859.

      Denudata da questo lato la vergognosa calunnia, non sarà men facile di credere menzognero il rimanente della lettera rapporto agli arrestati che posso assicurare in numero di “sei” essere da Fermo partiti in comode vetture coperte alla volta di Roma, dove subito formali contestazioni,, da loro stessi di poi notificate nei pubblici fogli, come altri “sei” detenuti in Fermo ebbero tutti questi a scelta – o un regolare processo, o l’esilio.- Prudentemente acconciatisi al secondo, furono tosto e spontaneamente somministrati ad alcuni degli ultimi sussidi pecuniari, perché non avevano mezzi del proprio da sostenere le spese giunti che fossero alla prescelta destinazione.

     Io la prego, signor direttore, di voler accogliere nel suo egregio giornale la presente significazione di animo, che riguardando un fatto personale non può essere impugnata dai tristi, né posta in dubbio dagli onesti. In questa occasione sarebbe stato colpa il tacere; obbedendo alla mia coscienza, ho soddisfatto me stesso, ed ho reso non meno un tributo alla verità, che se in molti casi può essere un bisogno, era in questo certamente un dovere.

                                                     Mi creda con ogni stima ed ossequio

                                                                                  Suo Devotissimo Servitore

                                                  N<icola> Marchese Morici

    

   

  

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Henry MANNING arcivescovo di Westiminster nel 1872 scrive al Card. arcivescovo di Fermo Filippo de Angelis per le glorie del Concilio Vaticano I

                            Eminenza Reverendissima e Carissima

     La lettere di Vostra Eminenza Rev/ma mi diede una vera gioia e fece rammentarmi della casa dei Lazzaristi a Torino, e del nostro incunabulo all’Accademia Ecclesiastica in Roma. Non posso dire quante volte ho ripetuto in memoria i giorni e le ore della nostra ansiosa e gloriosa lotta nel Concilio Vaticano; tutto ciò che è accaduto dopo, in Francia, in Germania, in Italia mi fa ringraziare ogni giorno il Nostro Signore e lo Spirito Santo dell’assistenza infallibile che ha promulgato alla Chiesa Universale ed al mondo ribellante, le prerogative sovrannaturali del Vicario di Gesù Cristo.

   Spero che la salute di Vostra Eminenza Rev/ma vigorosamente si conservi, e che il suo fedelissimo Segretario stia bene, e sia al lato del suo coraggiosissimo Padrone.

     Con ogni prontezza comunicherò ai Vescovi d’Inghilterra il foglio di Vostra Eminenza; ma siamo poveri in mezzo, non solamente delle ricchezze d’Inghilterra, ma delle desolazioni spirituali di nostri poverissimi fedeli.

     In questo momento faccio ogni stento per fabbricare tre chiese in Londra, dove il sito costa un prezzo così enorme che appena possiamo ottenerlo. Non meno non posso privarmi di qualche minima parte nell’impresa di Vostra Eminenza Rev/ma,  e scriverò al Rettore del Collegio Inglese in Roma di offrire a Vostra Eminenza Rev/ma il mio obolo umilissimo.

      La Divina Provvidenza, che così visibilmente protegge il Santo Padre, ci fa sperare la fine di questi mali, e spero che Vostra Eminenza Rev/ma avrà la consolazione di vedere il ritorno del popolo di Dio a Gerusalemme.

                  Baciando con vero affetto la Sacra Porpora

                  Mi rassegno di  Vostra Eminenza Reverendissima

              Londra il 4 Luglio 1872

                                 Umil/mo e Dev/mo    Enrico C. Arciv. di Westminster

<Cardinal Henry Manning>

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Il card. arciv. di Fermo arrestato e deportato in Ancona a nome della Repubblica Romana 11 marzo 1849

        Documento dell’arresto e della deportazione del Cardinale arcivescovo Filippo De Angelis da Fermo ad Ancona, senza esibizione di documenti. Trascritto per la tesi di laurea da ILLUMINATI ROMOLO dall’Archivio Storico Arcivescovile di Fermo pos. 82 «Card. De Angelis e la Repubblica Romana» (Verbale)

***

                                                      Fermo, 11 marzo 1849, ore nove pom.

     Presentatosi, nel mentre che l’E/mo R/mo Cardinale Filippo De Angelis Arcivescovo e Principe di Fermo trattenevasi in compagnia dei Sig.ri Marchese Nicola Morici, Conte Francesco Falconi, Conte Raffaele Bonafede, Francesco Morroni, avv. Domenico Pucci, avv. Giuseppe Ottaviani, e D. Odoardo Agnelli, Udit. Gen. del lodato E/mo Arivescovo; presentatosi si disse il Tenente dei Carabinieri Comandante la Tenenza isolata di questa Città, Camillo Braccucci in compagnia del Sig. Capitano Aiutante Maggiore Civico Camillo Silvestri, del Maresciallo dei Carabinieri suddetti Guglielmo Gramacci, del Quartier-Mastro de’ Carabinieri Colliva Cesare, e dei Carabinieri Comuni Paolo Palombi, Cacciurri Nazzareno, Pasvecchi Sante, Cannella Camillo, Curti Luigi, Carletti Francesco, ha intimato a nome della Repubblica Romana la partenza al sullodato E/mo Arcivescovo per Ancona comminando misure più rigorose qualora si fosse ricusato bonariamente.

     Immediatamente Sua Em/za, alla presenza tanto dei suddetti militi quanto delli suddetti Signori, ha protestato nelle più solenni forme contro tale violenza Sacrilega rammentando le Censure Ecclesiastiche comminate dai Sagri Canoni contro i violatori dell’immunità non solo personale dei Cardinali di Santa Chiesa, ma benanche locale per l’abitazione di loro dimora.

       A nulla Tutto ciò è valso e ripetendosi gli ordini ricevuti dal Ministero e le misure dispiacenti, cui si sarebbe ricorso, si è insistito per la sollecita immediata partenza. Si è richiesta dall’E.mo Arcivescovo la comunicazione degli ordini suddetti del Ministero; ed ancor questo si è negato. Si è inoltre prescritto che l’E.mo non dovesse recare con sé che il puro necessario per la vita in oggetti di vestiario, nulla di denaro, assicurando che avrebbe pensato la Repubblica; e si è aggiunto che nulla dovesse estrarsi dal palazzo arcivescovile.

     Sua Em.za R.ma ha dichiarato che subiva una violenza, che ad essa non poteva resistere, che come Arcivescovo e Cardinale di Chiesa se ne gloriava, e che si stimava ben fortunato di soffrire pel Ministero a sé commesso, e rinnovate tutte le proteste sì di fatto che di diritto, ha dichiarato di essere pronto a partire, solo chiedendo che fosse permesso di abboccarsi col suo Vicario G.le D. Bartolomeo Arcid. Cordella onde comunicare ad esso le istruzioni e facoltà per ciò che riguarda il Ministero Episcopale. Non si è permesso che il detto Mons. Cordella accedesse in questo palazzo Arcivescovile, dicendosi proibito l’ingresso e la sortita a chicchessia, e solo permessa l’entrata al Cancelliere Gen.le Arciv. Antonio Piersantelli per redigere il presente verbale.

     Infine Sua Em.za R.ma ha dichiarato di comunicare tutte le facoltà necessarie ed opportune al pred. Suo Uditore Odoardo Agnelli ilo quale ha incaricato di comunicare al Pro-Vicario G.le Mons. Cordella, e quindi di mano in mano fino all’ultimo chierico della Diocesi.

      Quali cose stabilite, è andato a prendere poco cibo e firmato il presente verbale assieme a tutti i nominativi all’ora decima pom. si è posto nel legno di Vettura condotto dal Vetturino Antonio Giardini di questa Città, tirato da due Cavalli, portando in compagnia Gio. Batt.a Ciampanelli Suo Cameriere, convenuto che l’indomani debba raggiungerlo in Ancona il Sua Caudatario D. Pellegrino Tofoni in unione del Familiare Stefano Carelli.

     In fede ecc.

Filippo, Card. Arcivescovo

Nicola Morici

Francesco Falconi

Domenico Pucci

Raffaele Bonafede

Giuseppe Ottaviani

Francesco Morroni

Odoardo Agnelli

          Antonio Piersantelli Cancelliere Generale Arcivescovile

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AFORISMI SAPIENZIALI raccolti da Vesprini Albino in ordine alfabetico d’autore anno 2021

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Dipinto di Salvatore Tricarico: Santa Caterina da Siena patrona celeste delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa italiana oltre che compatrona dell’Italia e dell’Europa

Nel presentare il limpido dipinto di Salvatore Tricarico do un cenno sulla personalità della patrona, santa Caterina da Siena che è modello umano di magnanimità, di disinteresse fraterno.

  L’assistenza è oggi un’attività richiesta e indispensabile per i malati e per i bisognosi in tutti i settori della vita sociale. Il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana ha questa Santa patrona celeste che si è distinta nella meravigliosa opera di assistenza e di beneficenza a favore dei deboli, dei poveri e degli ammalati. Nel 1939 il papa Pio XII ha proclamato santa Caterina da Siena «Patrona dell’Italia» insieme con San Francesco d’Assisi, e nel 1947, «Patrona delle Crocerossine». Giovanni Paolo II nel 1999 l’ha dichiarata «Compatrona dell’Europa» insieme con Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), e a santa Brigida di Svezia. Questa presenza celestiale sta a dirci che non viviamo né soli, né abbandonati, ma protetti da persone che sono modelli nell’amore divino e fraterno che accoglie il valore di ogni persona, pur debilitata, ma che non va emarginata.

  S. Caterina splende nella vita per sapienza, purezza, coraggio ed è festeggiata ogni anno il 29 aprile.  Il suo esempio risveglia le coscienze all’altruismo.

Le più alte autorità civili e militari, celebrano la festa liturgica di Santa Caterina da Siena, insieme con queste Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana portatrici di umana vicinanza generosa verso i bisognosi che, con la loro opera e il loro sguardo benevolo, esprimono sincero impegno nel difficile compito di curare l’umanità sofferente.

L’iconografia di santa Caterina è molteplice nelle forme, in sintesi esprime la sua purezza, il suo coraggio e la sua dedizione interiore che non è fatta di parole, ma di pensieri, di sentimenti, di volontà, come nel dipinto del Tricarico si nota dallo sguardo intimizzato.

 La vediamo dipinta con la veste regolare dell’ordine religioso Domenicano di cui lei era partecipe e questo bianco segno dominante nel dipinto è eletto per far intuire ed apprezzare una donna dotata di forte volontà e dedita in modo umile e disinteressato al bene del prossimo. Il bianco vivido della veste si associa al pensoso nero del mantello. La santa è presentata in meditazione con la mente rivolta al divino Crocifisso che sorregge su una mano vicino al suo cuore, come a significare il centro ideale del dipinto nel meditare sulla risurrezione quando il corpo diviene immortale, glorioso e splendido, simboleggiato dai brillanti gigli che lo coprono. Con l’altra mano la santa sorregge il cuscino che accoglie i simboli delle Infermiere Volontarie Crocerossine di cui è patrona. Il colore del cuscino rosso esprime emblematicamente il martirio del volontariato coraggioso e sopra c’è il bianco del telo ricamato a giorno a significare il bene fulgente che si compie.

 Il dipinto esprime inoltre, nella varietà azzurrina del cielo, le condizioni dell’animo umano sempre mosso da gioie e da preoccupazioni. Sul solido terreno poggiano i piedi della Santa. Le opere umane rendono fiorente e fruttifera questa terra. Attorno, nell’accogliente paesaggio delle valli dolomiti, si vedono fiori e frutti sui filari che scendono a valle insieme con le pure acque sempre utili. Il colore che tende al verde infonde speranza.

È significativa l’aureola elaborata in oro, attorno al volto della Santa, per indicare che è la persona che vive la dimensione celestiale della vita immortale nella beatitudine del Padre nostro che è nei cieli. Il ritmo armonioso e pacato di questa immagine infonde in chi la guarda uno stato d’animo di serena contemplazione.

Il dipinto reca la firma dell’autore.

Olio su tela di lino, cm. 61 x 126 onorerà la Croce Rossa Italiana

 (Prof. Carlo Tomassini)

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