LA PATRONA DEI VIGILI DEL FUOCO – Dipinto del loro stemma posto presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In una corona circolare è scritto su tinta aurea “ Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Dominante il colore giallo per indicare la gioia, la gloria, la soddisfazione del successo raggiunto da questi valorosi e benemeriti operatori che, tra i rischi anche pericolosi e tra ignote minacce, soccorrono i cittadini. Il pittore Salvatore Tricarico da Calvello (PZ)ha creato l’opera d’arte in un quadrato di cm 50×50 a sfondo rosso rovente come le fiamme torride. Ai quattro angoli i simboli delle fiamme che escono da un dimensionato circolo con iscritto RI.

 L’anima del dipinto è la splendida figura dell’ausiliatrice Barbara, nei significativi simboli dell’aureola per la santità, della torre per la sua reclusione, della piuma in mano per il suo martirio, del velo bianco sul capo per la sua verginità, del libro evangelico per la sua dedizione al Cristo. La veste azzurra offre il significativo colore del cielo e del mare che dice spiritualità, universalità, trascendenza, stabilità, con esito calmante, rasserenante nell’affrontare le difficoltà. L’immagine ha l’utile e bel messaggio della pace.

 Questo dipinto racconta nell’insieme la vita della patrona onorata da minatori, muratori, architetti di torri, fabbri, contadini, campanari, moribondi, becchini, macellai, cuochi, detenuti, artiglieri, moribondi: il suo coraggio e la sua perseveranza sono le migliori esperienze di altruismo.

 La più antica immagine dell’ausiliatrice Barbara è a Roma, databile al 705, nella chiesa di Santa Maria Antiqua. Anche i protestanti evangelici l’hanno dipinta nel secolo XVIII a Holzkirch nei pressi di Ulm. Nei paesi di lingua tedesca usano dire: “Barbara con la torre” tra 14 sante e santi ausiliatori. A lei i minatori accendono i ceri contro gli incidenti.

 Intorno alla figura di Barbara si sono sviluppate varie usanze popolare, in particolare alla data della sua festa annuale, il 4 dicembre, si usava disporre rametti di piante da frutta nei vasi affinché fiorissero a Natale.

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EDICOLE ANTICHE ROMANE CHIESETTE POI CRISTIANE A SERVIGLIANO (FM)

A Servigliano varie chiese rurali tra cui quella dedicata alla Madonna del Carmine

Le chiesette che si vedono disseminate nelle contrade rurali con varie di dedicazioni hanno origini antiche dall’epoca romana. Le famiglie dei soldati veterani che già dal tempo di Cesare e di Pompeo erano stati collocati a riposo, come fece Augusto, avevano ottenuto per remunerazione del servizio militare e per loro sostentamento vari terreni nel Piceno dove vennero ad abitare. Le residenze di costoro erano chiamate Ville e vicino alla Villa esisteva l’edicola, un piccolo edificio in cui venivano posate le anfore contenenti le ceneri dei defunti chiamati Dei Lari. Con la decadenza di Roma e con l’invasione del territorio occupato dalle popolazioni chiamate barbari, tali edicole andarono in disuso. Nel frattempo si era diffusa la spiritualità cristiana che usava l’inumazione dei defunti con celebrazioni che si facevano nelle loro nelle chiese. Nell’anno 386 un editto dell’imperatore occidentale Teodosio decretò da Milano che le edicole abbandonati dai pagani fossero destinate all’uso cristiano. L’arcivescovo Ambrogio di Milano lo scomunicò perché la fede cristiana mai fosse imposta con un comando. Di fatto moltissime famiglie anche degli immigrati barbari si erano convertite al cristianesimo e così le edicole rimasero come chiesette cristiane. A Servigliano, come altrove, nei ripiani delle contrade rurali dove si trovavano le ville romane sono rimaste queste chiesette. Senza farne un elenco, mentre alcune sono scomparse, ricordiamo nel versante del fiume Ete “Santa Lucia”, altra “Commenda” e più in collina la chiesetta Vecchiotti. Sull’altro versante del fiume Tenna “San Vincenzo”, altre San Nicola e anche “San Gualtiero”. In contrada “Paese vecchio” la chiesina “San Giuseppe” e verso la valle “San Nicola” inoltre la chiesetta al Cimitero. Nel territorio di Curetta la chiesetta “San Pietro” è diruta e in contrada Pozzuolo è pericolante la chiesa dedicata alla Madonna del Carmine o del Carmelo. Questa dedicazione è importante quando si considera che da Roma venne ad abitare a Serivigliano, presso il fossato Marà (Marana, vocabolo laziale), il giovane Gualtiero (poi venerato santo) che aveva sull’omero il segno caratteristico di una stella con coda, come è raffigurata sull’omero della Madonna del Carmelo, nell’antica tradizione. Si può pensare che il santo serviglianese abbia praticato questo culto rimasto poi nella religiosità popolare. L’esistenza delle chiese rurali officiate è registrata nelle visite pastorali dei vescovi Fermani, di cui esistono i registri, è documentata. Sin dal secolo XVII, esisteva una chiesa rurale in questa zona. È ben noto che le antiche costruzioni facilmente fossero rovinate dalle intemperie, pertanto venivano ricostruite quando erano donati nuovi lasciti per cui vi si celebravano le sante Messe festive. Con il regno dei Savoia questi lasciti finirono proprietà del demanio statale e rimasero abbandonate. La muratura attuale della Chiesa della Madonna del Carmine è riferibile a una ricostruzione fatta nel secolo XIX. Simili permanenze possono considerarsi un patrimonio della tradizione culturale.

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Blasi Vittorio missionario

da Belmonte (1941)a Bujumbura, Burundi (2015)

VITTORIO BLASI DA BELMONTE PICENO

IN AFRICA PRESSO LE ETNIE DEL BURUNDI

2023 Memoria di amici per il

50°del suo arrivo in Burundi

.-. Il sogno: “PER LORO e CON LORO  verso la PASQUA PERENNE”

Blasi Vittorio sacerdote in Burundi dal 1973 inviava al Parroco dei Belmonte Piceno una foto con burundesi:

“Foto ricordo con i primi amici. Per loro vorremmo cominciare un cammino nuovo pieno di speranza, pieno di vita. Con loro vorremmo cercare il cammino arduo della liberazione, cammino della Pasqua perenne.”

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TRA GLI ITALIANI BENEMERITI

Missionario tra la gioventù del Burundi

Dal 1973 ha realizzato efficaci opere

aiutato dal bene dei benefattori

e oggi intercede con la Madonna

presso il Padre celeste per tutti

i fratelli in Cristo con sguardo d’amore

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Padre Vittorio Blasi di forte tempra morale ha svolto con grande cuore un’intensa attività missionaria. Nato a Belmonte Piceno il 13-4-1941, dopo l’istruzione primaria, con un bravo maestro, in seguito si è formato al ministero sacerdotale. Ha realizzato per quarant’anni l’attività missionaria quando è passato alla casa celeste del Padre il 24-12-2015, lasciando il duraturo ricordo di persona giusta che sempre vuole aiutare le persone, in particolare l’infanzia e la gioventù. Padre Vittorio si è coinvolto per quarant’anni in Burundi (Africa) con grande dedizione apostolica. Le sue spoglie mortali riposano nella tomba del clero nella città più popolosa, Bujumbura.

   Scrivo alcuni ricordi, dato che sono suo compaesano belmontese e lo ricordo pieno di passione nel formarsi al suo ministero, e soprattutto nel volere la formazione della gioventù con animo generoso e misericordioso, pieno di fiducia nell’azione dello Spirito di Dio. Ha frizzato la gioia, frutto dell’umiltà. Il padre Giusto e la mamma Elisa Malvatani erano una famiglia di agricoltori con i figli Vincenzo, Mario, Anastasia e il nostro Vittorio, tutti di schietta socialità con conoscenti, amici e sacerdoti.

   Ha fruito la prima formazione cristiana a Belmonte Piceno dove fu battezzato e orientato nella vita cristiana dal parroco don Ruffino Brunelli e dal giovane vicario don Mauro Natali che lo hanno accompagnato nella fede, nella speranza e nella carità cristiana con le devozioni particolari verso la santa Croce del Salvatore immolato e risorto e verso la Madonna delle grazie: devozioni queste che egli ha diffuso poi nel suo apostolato in Burundi. Tredicenne è entrato nel Seminario arcivescovile di Fermo ove suo fratello Mario frequentava già l’ultimo anno di ginnasio. Da ragazzo ha incontrato alcuni missionari saveriani che hanno aperto gli orizzonti universali, cattolici alla sua attenzione, arricchendo di esperienze la sua indole amichevole e intraprendente. Ventenne presso all’Istituto dei Saveriani a Parma, si è voluto preparare alla missione per evangelizzare.

   Con animo generoso e disinteressato ha risposto alla chiamata divina, convinto che i figli di Dio hanno la fratellanza che li rende liberi e felici, si è voluto donare, con il sorriso accogliente, con le braccia e mani aperte e con gli occhi desiderosi d’incontro, ad accompagnare i catecumeni alla rigenerazione nella vita divina e alleviare le sofferenze dei fratelli in Cristo con il conforto del mistero della Croce e con l’opera della Mamma delle grazie, Maria.

   Pregava e si lasciava plasmare da Gesù, illuminato dallo Spirito Santo. Nelle estati tornava tra i Belmontesi, e organizzava il campi-scuola in montagna. Raccontano con gioia i ragazzi di allora, oggi ultrasessantenni, quelle estati con P. Vittorio per la grande simpatia con cui coinvolgeva, ispirando tanta fiducia a tutti loro che lo seguivano volentieri nelle iniziative da condividere. Nell’esperienza dei campi scuola estivi in montagna tra i ragazzi Belmonte, il gioco era l’attività di formazione che dava il messaggio di rendere buoni i rapporti interpersonali.

   Consacrato sacerdote è stato mandato come formatore spagnolo dei Saveriani a Madrid fino al 1973. In obbedienza è andato poi in Burundi e vi è stato per un quarantennio, lasciando le sue spoglie mortali restate nel sepolcro del clero di Bujumbura.

Apprezzato per la sua personalità empatica coltivava relazioni fondate sulla fraternità spirituale serena, gioviale, dialogica. Nell’obbedienza ai superiori, per amore di Gesù, a favore delle anime, ha sempre vissuto con entusiasmo la missione della santa Chiesa. In Burundi si vivevano i tempi micidiali della guerra, delle stragi di adulti, dell’abbandono dei ragazzi. Le azioni militari, le ruberie, la chiusura del credito, hanno coinvolto padre Vittorio e i fedeli nel sentire il dovere di aiutare i più bisognosi contro lo sfruttamento e gli stupri.

   Ha esplicato il dono particolare di incoraggiare le persone all’incontro, grazie anche alla sua indole estroversa. Il Presidente della Repubblica del Burundi nel 1986 fece scacciare più di 490 missionari e volontari stranieri da questo Paese. P. Vittorio si pose sotto l’obbedienza del vescovo di Gitega, monsignor Joachim Ruhuna, tra il clero diocesano, ed eseguiva le scelte pastorali per cui ha ricostruito una Croce sopra la principale collina locale ed ha fatto costruire gli edifici della chiesa parrocchiale e del santuario mariano. Il Vescovo e il clero decisero anche di provvedere a dare un ospizio ai bambini ridotti senza famiglia a causa dei numerosissimi crimini militari. Il 9 settembre 1996 monsignor Ruhuna è stato martirizzato nella sua patria.

   Padre Vittorio si è recato a Bujumbura sotto la guida del Presidente della conferenza episcopale del Burundi. Qui ha seguitato a istruire, educare e formare alle professioni i ragazzi rimasti abbandonati. Ascoltava le confessioni nel sacramento della Riconciliazione in una stanza a lato della chiesa di San Michele e aiutava in particolare le donne, purtroppo violentate, ridotte in maternità che hanno voluto evitare gli aborti. Con una adeguata offerta di una famiglia di Matelica (MC) ha fatto costruire la “Casa della gioia Santa Rita di Cascia” dove la religiosa Sandra Caniana ha cominciato e seguita ad accogliere i neonati abbandonati per dar loro ogni sostentamento. Il missionario assiduamente ha sempre provveduto alle necessità materiali e spirituali per l’infanzia e per la gioventù, favorendo il loro miglior futuro, con il sostegno di un’Associazione appositamente creata, come poi si dirà. Il clero del Burundi, apprezzando questa sua opera, ha partecipato con più di cento preti al funerale di Padre Vittorio Blasi, presieduto dall’Arcivescovo, nella vigilia di Natale del 2015.

L’APOSTOLATO

   Padre Vittorio si è dedicato alle necessità emergenti. Non si affidava alle parole dei raffinati teologi, quando le ideologie andavano eclissandosi. Evitava i modi autoreferenziali per far attuare le forme comunitarie partecipate di incontro e di dialogo in sintonia con i segni di spiritualità laicale a cui egli dava a condividere, tra l’altro, l’opzione di dedicarsi alle persone più deboli. Ha incoraggiato a valorizzare le risorse umane burundesi, senza lasciarsi bloccale dalle difficoltà o dalle imperfezioni individuali che accettava e fronteggiava per favorire un sempre maggiore impulso al cammino fatto insieme per la realizzazione del regno di Dio.

   Nel donare se stesso senza risparmiarsi, condivideva gioie e dolori con particolari sensibilità per i piccoli che accoglieva con comprensione. Provvedeva al necessario con atti affettuosi. Pregava con loro e per loro assicurando che Gesù ama i piccoli e mai li abbandona, ma li fa accompagnare da sua madre Maria in ogni situazione pur difficile che sia. Rendeva con il suo sostegno i loro animi sereni e li alimentava di fede cristiana.

   La sua energia comunicativa evangelizzante era radicata nella schietta umiltà che non era rassegnazione, ma attenzione ai bisogni e ai problemi che egli condivideva per offrire una parola di conforto e di incoraggiamento secondo il Vangelo. Non rimarcava gli altrui difetti, usando comprensione per le inevitabili imperfezioni e, per rimedio, affidava tutti alla assidua preghiera idonea a purificare i cuori e a facilitare la pratica generosa delle opere buone. Dava un senso di bellezza interiore al vivere cristianamente.

   Mostrando il volto umanitario della Chiesa, accoglieva le vite disperse e talora spezzate. Nel voler salvare i minorenni abbandonati e le creature concepite da non far abortire, faceva affidamento sulla divina misericordia con ferma fiducia che questa procurasse i rimedi indispensabili. Il suo pregare: “O Gesù, pensaci tu, provvedi”. Per risonanza, chi è stato accanto a lui ha orientato la propria vita in senso altruistico. Nelle situazioni critiche non si scoraggiava coerentemente con il Vangelo, dando valore alla fiducia nel divino Spirito che rinnova la faccia della terra.

   Si riconosceva ‘servo inutile’, dopo aver fatto quanto poteva perché si considerava ministro di Dio non per procurare qualsivoglia vantaggio a se stesso, ma per gli altri e con gli altri sentiva in sé la bellezza di condividere insieme le gioie e i sacrifici nella comunità ecclesiale e civile. Lasciava ai laici gli spazi della loro propria azione ecclesiale, secondo lo spirito del Vaticano secondo, coinvolgendosi nei gruppi di ascolto, in particolare con le famiglie e con i collaboratori che egli chiamava per nome familiarmente e che si rendevano corresponsabili.

   Per le attività di cooperazione caritativa da realizzare in Burundi usava scrivere lettere ai conoscenti ed amici europei e comunicava a questi benefattori le esigenze di necessità per i ragazzi, e chiedeva di fare le adozioni ‘spirituali’ degli orfani.

   Quando tornava, seppure per un breve periodo di ferie, si recava ad incontrare i benefattori e portava il sorriso dei suoi assistiti con viva speranza per il loro futuro. Nel guardare la realtà con il cuore fiducioso e con lo sguardo limpido ha evitato l’inerzia debole o sfiduciata.

   La saggezza pedagogica ha fatto progredire l’attualità nell’agire secondo Dio nella ricerca della verità come fermento umile adatto a migliorare l’attuale società.

   Si è sempre considerato a servizio della Chiesa a tempo pieno con la volontà di attuare il ministero sacerdotale insieme con i confratelli. Ogni giorno ha celebrato la santa Messa e restava a disposizione per il sacramento della penitenza a chi si presentasse.

   Diffondeva la piena fiducia nella potenza della grazia del Redentore che sprigiona la luce e la grazia del regno di Dio ad opera del suo martirio sulla Croce e della sua resurrezione. Con tale certezza di fede superava le difficoltà. Ù

   Le sue celebrazioni festive favorivano un’atmosfera di gioiosa partecipazione per la fiducia nell’Amore misericordioso elargito senza limiti dal Figlio di Dio incarnatosi.

IL FUTURO CREATO INSIEME NELLA CHIESA

   Padre Vittorio considerava il Burundi come il giardino di Dio da coltivare e condivideva la missione educativa ecclesiale di guidare all’unione con Dio attraverso la preghiera. Le vicende di attualità facevano vibrare gli animi di trepidazione, di angoscia, di incertezze, di squilibrio, mentre le forti crisi devastavano le ideologie, le politiche, le tecniche, l’ecologia, le religioni e soltanto la preghiera poteva dare una prospettiva di salvezza.

   Le guerriglie continue imponevano traumi e ricordi dolorosi ed esigevano un orientamento formativo da svolgere verso la pace, la tolleranza, il perdono tra i cittadini.

   La povertà, le diseguaglianze, la cronica carenza dei necessari servizi scatenavano la facile rabbia delle persone e le violenze anche da parte dei militari. Padre Vittorio pregava e faceva pregare per la pace e la voleva praticare e sostenere assieme con gli animi disponibili.

   Nei disagi terribili delle uccisioni il suo dialogo sempre è stato manifestato come appello rivolto a tutti per la riconciliazione civica nell’ascolto reciproco e nel condividere le necessità del vivere insieme in modo che le energie interagissero e si integrassero nella prospettiva comune dello sviluppo.

   Le condivisioni comunitarie erano ispirate dalla misericordia con cui la gente poteva creare un sostegno reciproco. Con il sorriso ha trasmesso il Vangelo della gioiosa generosità con cui ciascuno echeggia la presenza di Dio provvidente. Prospettava il futuro con fiducia mentre si trepidava nello svolgersi di un mutamento epocale indotto dal liberismo selvaggio, e dal socialismo impositivo.

   Padre Vittorio non si è spaventato né ha giudicato la Chiesa mal ridotta a causa dei mali sociali o dall’egoismo finanziario, sicuro che Gesù è portatore della vera pace per tutti. Il missionario ha sempre donato fiducia alla vitalità dei sacramenti ecclesiali, nonostante il diffondersi delle diffidenze e delle indifferenze indotte dal relativismo e dal modernismo.

   Non si è lasciato catturare dalle facili innovazioni pubblicizzate. Avvertiva le difficili sfide e non ha pensato mai che si potesse tornare indietro, piuttosto si confidasse nella presenza divina che mai fa mancare la sua grazia nella Chiesa per rinnovare il mondo con il Vangelo del risorto.

   La Croce del redentore sempre resta donatrice della salvezza ed egli giudicava importante portare a tutti Gesù immolato e risorto, e tutti si avvicinassero a lui, pur tra le povertà e le mortalità inevitabili. Il riscatto era possibile, come frutto della santa Croce. Sarebbe un triste errore pensare che il futuro debba dipendere esclusivamente dalle superpotenze del mondo occidentale e orientale. La Croce emana sempre nuova luce.

   Praticava e chiamava a praticare la fraternità per rompere i muri delle separatezze e per creare e far creare i ‘ponti’ di accoglienza tra la gioventù in modo da aprire il cuore e la mente di interlocutori che promuovano la buona formazione umana, civica e cristiana nella semplicità e nella schiettezza. Egli prospettava la ricerca dell’unione tra le persone con serenità mediante l’ascolto dei desideri, delle aspirazioni altrui, in modo da trasfondere nei cuori la speranza fiduciosa che sempre viene garantita dall’amicizia con Dio.

   Nessuno pensasse di far tutto da solo, piuttosto guardasse ai più derelitti, alle persone bisognose per assicurare un comune futuro con fiducia negli altri. Padre Vittorio formava collaboratori che vincessero le differenze e si immedesimassero con i piccoli con la tenerezza e con la misericordia di Gesù. Il Vangelo restasse per tutti il rimedio nell’opera della Chiesa che è madre, maestra, salvatrice e che guida tutti nel camminare insieme, dando lo spirito di fraternità al mondo. In sinergia con il clero del Burundi e con i benefattori Padre Vittorio ha usato attenzione a non lasciare abbandonato nessun sofferente incontrato, adoperandosi dovunque si potesse prestare sostegno e si è andato prodigando in modo instancabile e sorridente con lo stile amichevole ispirato sempre dalla pienezza di grazia effusa da Dio in ogni cuore umano.

Per il vero bene, il primo nutrimento necessario e indispensabile, quello spirituale, a contatto diretto con la fede vissuta della gente, orientata al culto dell’Eucaristia, alla devozione alla Madonna, alla venerazione della santa Croce, e raccomandava assiduamente di dover santificare sempre la domenica. La gente ascoltava e lo seguiva.

LA PACE VALORIZZATA AL MASSIMO

   In Africa tanti anni persi senza risolvere i conflitti armati, tante ostilità rinascenti, tanto sangue versato senza rimedio, tante speranze seppellite, tanti morti. Vittorio ha predicato sempre che la pace è donata dal Padre celeste che dona ancora il Figlio suo per la vita del mondo e su questo dono particolare insisteva in modo speciale nella festività del Natale annunciata dagli angeli con le parole di pace e di gioia per tutte le persone umane amate da Dio.

   Che potesse avere pieno valore la pace voluta da Dio e ogni persona si sentisse artigiano della pace con i fratelli vicini praticando il perdono delle offese, in riconciliazione pur nei casi di mancato rispetto agli altri. Occorreva disarmare anzitutto le menti, i cuori, la lingua, le mani per condividere un impegno dialogico. In pratica i comportamenti sbagliati da parte di altri concittadini erano inevitabili. Padre Vittorio, senza la pretesa che ci fossero persone prive di imperfezioni, incoraggiava i comportamenti ragionevoli che dovevano sostenersi con la grazia di Dio nell’incontro, accogliendo con gioia, a tale scopo, la sollecitudine a praticare il sacramento della riconciliazione nella confessione.

   Il missionario si lasciava avvicinare con facilità dagli altri con uno stile di rapporto gioviale, aperto, cordiale. L’amore ispirato da Cristo nel suo cuore sensibilizzava le persone nel condividere la riflessione sul bene e sul male. Insieme con l’arcivescovo monsignor Joaquim Ruhuna, con gli altri vescovi e con il clero si dedicava instancabilmente a pacificare gli animi, a fraternizzare il dialogo tra le genti delle diverse stirpi Hutu, Tutsi e Twa. Si faceva carico delle difficoltà delle persone per facilitare gli svantaggiati in modo che potessero rendere autonoma la loro sopravvivenza. Non voleva avere nulla per sé nelle pratiche di assistenza e di elemosine: praticava l’amore fraterno nell’amore divino, con puro altruismo.

   Spontaneamente le persone si recavano a parlargli presso la chiesa di San Michele ascoltandolo come uomo di Dio che comprendeva le loro esigenze di dignità umana. Chiaramente bramava diffondere lo spirito di pace, mosso dallo zelo apostolico di evangelizzazione e si metteva negli stati d’animo dei disagiati come guida spirituale, in modo da incoraggiare la gente ad evitare ogni opera che turbasse l’equilibrio e il bene del convivere sociale.

   Si coinvolgeva con le pubbliche istituzioni, come nell’eccidio dei teologi avvenuto nottetempo a Bujumbura ad opera di saccheggiatori armati. Si sentì coinvolto con grande intensità di emozioni di fronte a così grave eccidio e prontamente si è fatto aiutare dalle autorità competenti per far trasportare in Italia cinque seminaristi sopravvissuti che fece accogliere dal suo amico arcivescovo di Camerino, monsignor Angelo Fagiani, docente di teologia morale nell’istituto teologico di Fermo dove furono preparati per l’ordinazione sacerdotale, e furono incardinati nella diocesi di Fermo.

   Con cuore generoso in ogni iniziativa di pacificazione si è fatto prossimo a tutti, senza diffidenza, con coraggio nello smascherare le inimicizie e nel sensibilizzare il popolo a superare le amare sfide dell’odio. Nessuna persona fosse lontana da lui perché serenamente, senza pretese di persuadere, né tanto meno di forzare a fare quello che lui suggeriva, senza interesse suo privato, ma per il bene comune, incoraggiava ad apprezzare la diversità delle abitudini etniche, senza scontri.

  Padre Vittorio si è manifestato una di quelle persone dotate di particolare schiettezza di carattere, simpatia, condivisione, generosità nel non risparmiarsi con metodo misericordioso per il futuro di un popolo disastrato dalle guerre. Amava l’Africa e diffondeva la fiducia che le comunità cristiane fossero provvidenti nell’unire la fede cristiana alla vita africana con disponibilità collaborativa reciproca di fronte alle necessità comuni.

   Si intratteneva nelle carceri a Bujumbura per stabilire accordi di tolleranza, senza vendette tra Tutsi e Hutu, prima ancora che uscissero dal carcere. Non dimenticava i reati che erano stati commessi, ma apriva il futuro al ravvedimento e al proposito di non ricadere nel male. Riconciliati con Gesù Cristo i condannati chiedevano il perdono divino e fraterno e celebravano la Pasqua della risurrezione morale, nei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia condivisa. Padre Vittorio formulava gli accordi scritti e venivano firmati dai singoli carcerati impegnati.

CON L’INFANZIA E CON LA GIOVENTU’

   Padre Vittorio vedeva i bambini, gli orfani, gli adolescenti colpiti da gravi disagi, privazioni, povertà, calamità come cittadini del Burundi, non come individui privi di capacità. Voleva aiutare, curare, istruire i minorenni nella propria cultura di patria Burundese. Per i neonati salvati dall’aborto e consegnati dalle mamme violentate da militari e da saccheggiatori, egli ha creato la “Casa della gioia” affidata a Sandra Caniana e intitolata a Santa Rita da Cascia che è stata mamma premurosa per i suoi due figli e religiosa caritatevole. Per i ragazzi ha creato varie comunità, ognuna gestita da persone del Burundi, in accordo con le autorità locali, a Gitega e a Bujumbura.

   La loro formazione aveva come fino primario che diventassero persone di pace, e da adulti fossero in grado di far maturare la giustizia e la convivenza serena tra le diverse stirpi ed etnie. Considerava necessario che gli orfani e i bambini sostentati dai benefattori si formassero secondo la coscienza umana e cristiana come lievito per portare a realizzare una pienezza di pace in Burundi. Non un’ideologia ma lo spirito del Vangelo creava la vicinanza del missionario e dei burundesi con i ragazzi abbandonati o scartati.

   La casa dei piccoli non era sul modello europeo di orfanotrofio burocratico, era orientato allo spirito comunitario anche nella scolarizzazione e nella preparazione per la vita professionale futura con gli aggiornamenti e le prospettive di inserimento nel mondo dell’occupazione; in particolare manifestava lo spirito di pace tra le etnie twa, tutsi e hutu e dava una nuova dignità a ciascuna di queste componenti. Questo spirito di pace è stata la realtà concepita come un contrafforte di novità contro le pratiche antecedenti di scontri, di violazioni disumane, di brutalità, dell’odio che la guerra seguitava a seminare. La gioventù era novità di salvezza morale per la patria Burundi nella solidarietà risvegliata dallo spirito del Vangelo ad opera di persone misericordiose, disinteressate e amichevoli.

   Per assicurare la sussistenza nelle famiglie con i prodotti alimentari indispensabili, padre Vittorio sollecitava a tenere le sementi delle piante utili ogni anno per le nuove coltivazioni. Avveniva che talora le famiglie chiedessero al missionario di procurare loro le sementi perché le avevano consumate tutte in cucina, e lui cercava ogni modo per provvedere quanto necessario alla seminagione per la nuova coltivazione. La passione per condividere la vita della gente rendeva urgente la pratica economica che facilitasse la produzione agricola necessaria.

   Nella capitale del Burundi, a Gitega esiste dal 2003 la fondazione “Ruhuna Buon Pastore per l’infanzia abbandonata e l’educazione alla pace” promossa assieme con Padre Vittorio Blasi che sempre ha voluto assicurare la sopravvivenza dignitosa ai piccoli. Si dedicava ad ogni possibile iniziativa per procurare loro il sostentamento. Tutto ciò scaturiva dall’attenzione alle emergenze che esigevano di adoperarsi per aiutare i bisognosi. Nel contempo la formazione era idonea a rinnovare la società liberandola dalle violente cause che scatenavano le uccisioni e le stragi nelle famiglie.

   Procurava l’aiuto per la gioventù grazie alle generose offerte dei benefattori e in tal modo gli obiettivi di scolarizzazione e di preparazione professionale dei poveri si potevano realizzare. Si può pensare che siano avvenuti, addirittura, anche miracoli per riuscire a risollevare, come è avvenuto, la sorte di varie migliaia di bambine e bambini. La sorella Anastasia Letizia Blasi in collaborazione con i conoscenti ha promosso un’associazione per orfani del Burundi con padre Vittorio Blasi, con un atto notarile, creando anche un legame tra i benefattori per le possibili adozioni che consolidavano i sentimenti di bontà famigliare.

   Il primo asilo burundese dei neonati è stato quello di Sandra Caniana. Inoltre il missionario, in accordo con le autorità civili, creava in Burundi gli istituti scolastici. E da ciò è derivato un processo di crescita sociale e un nuovo orientamento per le iniziative utili ad incoraggiare le attività della gente. Si facilitavano incontri, consigli, progetti di miglioramento del Burundi. Ha orientato le collaborazioni con spirito fraterno e sono state sostenute e condivise con confidenza. Senza i benefattori le opere a favore dei piccoli non avrebbero e non potrebbero continuare.

   Nell’opera missionaria ha sparso con gioia i germi delle novità tra i ragazzi abbandonati che hanno avuto la prospettiva di un nuovo futuro e l’orientamento a poter superare i conflitti armati, che sono la causa delle disgrazie della nazione. Padre Vittorio ha promosso la bontà tra i piccoli con una formazione aperta alla convivenza serena e allo sviluppo. Egli quando condivideva il suo tempo tra i bambini era più elettrico nel cuore per l’affetto che espandeva. Non si fermava a far comprendere i valori della pace e i danni delle violenze e delle offese, infondeva soprattutto la fiducia che la potenza divina di Amore stava rinnovando per tutti la faccia della terra.

   E’ stato il missionario dotato di un particolare intuito nei tentativi che creano legami tra le vecchie e le nuove generazioni con spirito di misericordia. Così l’opera fraterna umanitaria promuoveva un futuro di dignità per tutti. Ha dato accoglienza abitativa ai bambini dispersi, affidandoli ad adulti e a giovani che vivevano insieme dove erano ospitati. La compagnia, l’aiuto e la sorveglianza di un uomo e di una donna del luogo erano provvidenziali per assicurare la serenità, il buon comportamento, la fraternità tra le etnie, con la fiducia in Dio, e con la salute protetta.

   Vedeva le tante cose necessarie ai piccoli per il nutrimento, per il vestiario, per il materiale scolastico, per i servizi di luce e di acqua e chiedeva l’apporto dei benefattori. Ha trovato ascolto. Un giorno a chi gli chiedeva come potesse rimediare senza mezzi, nelle urgenti necessità, padre Vittorio, rispose: “Dico a Gesù: Pensaci tu”, gettandosi nelle braccia divine. Viveva nella profonda fiducia alla Provvidenza. Tutto apparteneva alla generosità, destinato, senza dispersione, a vantaggio della gioventù e al futuro della società. I minorenni erano provveduti di istruzione, di protezione, di formazione spirituale.

   Questo missionario, con il metodo di san Giovanni Bosco, dal cuore generoso, ha potuto guidare la gioventù a costruire la propria vita con criteri morali. La Provvidenza gli ha procurato i cooperatori e i sostenitori per quanto necessario. Era il formatore e l’educatore capace di orientare i ragazzi e le ragazze ad esplorare le ragioni per vivere, per impegnarsi in una professione, per formare una famiglia, per affrontare i problemi della pace tra le inimicizie tra gruppi e per gestirsi nelle situazioni del mondo.

   Percorreva varie metodologie per procurare i mezzi necessari; anzitutto sostava davanti al Santissimo Sacramento dell’altare con viva fiducia nella misericordia divina invocata con la certezza che lo Spirito Santo si serve delle persone umane per fermentare lo spirito fraterno della comunità. Con le parole e con le lettere dirette al cuore dei benefattori manteneva relazioni forti. Con i piccoli condivideva la fede in Gesù che considerava come scudo impenetrabile a difesa dalle cattiverie. Era sicuro che gli assistiti crescevano per diventare persone adatte ad amministrare il futuro del loro paese nella pace e nella giustizia che lui insieme con la Chiesa sempre difendeva.

LA CARITA’ FIORE DELLE VIRTU’

   Con la sua attenzione per scorgere e incontrare chi avesse necessità, si è reso utile, senza darlo a vedere, con gratuità. In ogni caso era chiaro che le vie del Signore sono infinite. Egli pur con il sacrificio, trasmetteva la sua benedizione e lo spirito di generosità ad altri e incoraggiava a vivere le persone bisognose, ma prive dei beni per sopravvivere, sussidiava chi era impotente a provvedersi da solo, come i bambini.

   Possiamo accogliere le sue opere e il suo spirito ringraziando Dio per averci fatto incontrare questa persona. Per mezzo suo Dio comunica la sua amorevole misericordia. Molte persone sono state incoraggiate collaboratrici con offerte per l’associazione degli amici degli orfani del Burundi e di padre Vittorio Blasi.

   Padre Vittorio aiutava i bisognosi con l’ascolto, con l’accompagnamento, con il provvedere alle necessità sollecitando la collaborazione sussidiaria di altre persone. Una donna nubile che entrò in maternità, in seguito ad atti violenti altrui, mentre non era ben accolta in società, il missionario procurò l’aiuto indispensabile e la creatura salvata, neonata visse assistita da Sandra Caniana.

       Caro Padre Vittorio Blasi, nostro amico, grazie per i tuoi consigli, per la bontà e per la passione con cui ci hai illuminati nella pratica dell’Eucaristia, della Riconciliazione, della Carità, superando ogni scoraggiamento tra i difetti umani. Accompagnaci dal Cielo per giungere con te alla dimora eterna del Padre misericordioso.

Assoc.ne Amici degli orfani del Burundi e di P. Vittorio Blasi. \   Codice fiscale 90021610440

 Via Castellarso Tenna, n. 38 – 63838 BELMONTE PICENO FM  – Cell. 335 6371124 –

Conto corrente postale 13551635

VITTORIO BLASI DA BELMONTE PICENO

IN AFRICA PRESSO LE ETNIE DEL BURUNDI

2023 Memoria di amici per il

50°del suo arrivo in Burundi

.-. Il sogno: “PER LORO e CON LORO  verso la PASQUA PERENNE”

Blasi Vittorio sacerdote in Burundi dal 1973 inviava al Parroco dei Belmonte Piceno una foto con burundesi:

“Foto ricordo con i primi amici. Per loro vorremmo cominciare un cammino nuovo pieno di speranza, pieno di vita. Con loro vorremmo cercare il cammino arduo della liberazione, cammino della Pasqua perenne.”

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TRA GLI ITALIANI BENEMERITI

Missionario tra la gioventù del Burundi

Dal 1973 ha realizzato efficaci opere

aiutato dal bene dei benefattori

e oggi intercede con la Madonna

presso il Padre celeste per tutti

i fratelli in Cristo con sguardo d’amore

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Padre Vittorio Blasi di forte tempra morale ha svolto con grande cuore un’intensa attività missionaria. Nato a Belmonte Piceno il 13-4-1941, dopo l’istruzione primaria, con un bravo maestro, in seguito si è formato al ministero sacerdotale. Ha realizzato per quarant’anni l’attività missionaria quando è passato alla casa celeste del Padre il 24-12-2015, lasciando il duraturo ricordo di persona giusta che sempre vuole aiutare le persone, in particolare l’infanzia e la gioventù. Padre Vittorio si è coinvolto per quarant’anni in Burundi (Africa) con grande dedizione apostolica. Le sue spoglie mortali riposano nella tomba del clero nella città più popolosa, Bujumbura.

   Scrivo alcuni ricordi, dato che sono suo compaesano belmontese e lo ricordo pieno di passione nel formarsi al suo ministero, e soprattutto nel volere la formazione della gioventù con animo generoso e misericordioso, pieno di fiducia nell’azione dello Spirito di Dio. Ha frizzato la gioia, frutto dell’umiltà. Il padre Giusto e la mamma Elisa Malvatani erano una famiglia di agricoltori con i figli Vincenzo, Mario, Anastasia e il nostro Vittorio, tutti di schietta socialità con conoscenti, amici e sacerdoti.

   Ha fruito la prima formazione cristiana a Belmonte Piceno dove fu battezzato e orientato nella vita cristiana dal parroco don Ruffino Brunelli e dal giovane vicario don Mauro Natali che lo hanno accompagnato nella fede, nella speranza e nella carità cristiana con le devozioni particolari verso la santa Croce del Salvatore immolato e risorto e verso la Madonna delle grazie: devozioni queste che egli ha diffuso poi nel suo apostolato in Burundi. Tredicenne è entrato nel Seminario arcivescovile di Fermo ove suo fratello Mario frequentava già l’ultimo anno di ginnasio. Da ragazzo ha incontrato alcuni missionari saveriani che hanno aperto gli orizzonti universali, cattolici alla sua attenzione, arricchendo di esperienze la sua indole amichevole e intraprendente. Ventenne presso all’Istituto dei Saveriani a Parma, si è voluto preparare alla missione per evangelizzare.

   Con animo generoso e disinteressato ha risposto alla chiamata divina, convinto che i figli di Dio hanno la fratellanza che li rende liberi e felici, si è voluto donare, con il sorriso accogliente, con le braccia e mani aperte e con gli occhi desiderosi d’incontro, ad accompagnare i catecumeni alla rigenerazione nella vita divina e alleviare le sofferenze dei fratelli in Cristo con il conforto del mistero della Croce e con l’opera della Mamma delle grazie, Maria.

   Pregava e si lasciava plasmare da Gesù, illuminato dallo Spirito Santo. Nelle estati tornava tra i Belmontesi, e organizzava il campi-scuola in montagna. Raccontano con gioia i ragazzi di allora, oggi ultrasessantenni, quelle estati con P. Vittorio per la grande simpatia con cui coinvolgeva, ispirando tanta fiducia a tutti loro che lo seguivano volentieri nelle iniziative da condividere. Nell’esperienza dei campi scuola estivi in montagna tra i ragazzi Belmonte, il gioco era l’attività di formazione che dava il messaggio di rendere buoni i rapporti interpersonali.

   Consacrato sacerdote è stato mandato come formatore spagnolo dei Saveriani a Madrid fino al 1973. In obbedienza è andato poi in Burundi e vi è stato per un quarantennio, lasciando le sue spoglie mortali restate nel sepolcro del clero di Bujumbura.

Apprezzato per la sua personalità empatica coltivava relazioni fondate sulla fraternità spirituale serena, gioviale, dialogica. Nell’obbedienza ai superiori, per amore di Gesù, a favore delle anime, ha sempre vissuto con entusiasmo la missione della santa Chiesa. In Burundi si vivevano i tempi micidiali della guerra, delle stragi di adulti, dell’abbandono dei ragazzi. Le azioni militari, le ruberie, la chiusura del credito, hanno coinvolto padre Vittorio e i fedeli nel sentire il dovere di aiutare i più bisognosi contro lo sfruttamento e gli stupri.

   Ha esplicato il dono particolare di incoraggiare le persone all’incontro, grazie anche alla sua indole estroversa. Il Presidente della Repubblica del Burundi nel 1986 fece scacciare più di 490 missionari e volontari stranieri da questo Paese. P. Vittorio si pose sotto l’obbedienza del vescovo di Gitega, monsignor Joachim Ruhuna, tra il clero diocesano, ed eseguiva le scelte pastorali per cui ha ricostruito una Croce sopra la principale collina locale ed ha fatto costruire gli edifici della chiesa parrocchiale e del santuario mariano. Il Vescovo e il clero decisero anche di provvedere a dare un ospizio ai bambini ridotti senza famiglia a causa dei numerosissimi crimini militari. Il 9 settembre 1996 monsignor Ruhuna è stato martirizzato nella sua patria.

   Padre Vittorio si è recato a Bujumbura sotto la guida del Presidente della conferenza episcopale del Burundi. Qui ha seguitato a istruire, educare e formare alle professioni i ragazzi rimasti abbandonati. Ascoltava le confessioni nel sacramento della Riconciliazione in una stanza a lato della chiesa di San Michele e aiutava in particolare le donne, purtroppo violentate, ridotte in maternità che hanno voluto evitare gli aborti. Con una adeguata offerta di una famiglia di Matelica (MC) ha fatto costruire la “Casa della gioia Santa Rita di Cascia” dove la religiosa Sandra Caniana ha cominciato e seguita ad accogliere i neonati abbandonati per dar loro ogni sostentamento. Il missionario assiduamente ha sempre provveduto alle necessità materiali e spirituali per l’infanzia e per la gioventù, favorendo il loro miglior futuro, con il sostegno di un’Associazione appositamente creata, come poi si dirà. Il clero del Burundi, apprezzando questa sua opera, ha partecipato con più di cento preti al funerale di Padre Vittorio Blasi, presieduto dall’Arcivescovo, nella vigilia di Natale del 2015.

L’APOSTOLATO

   Padre Vittorio si è dedicato alle necessità emergenti. Non si affidava alle parole dei raffinati teologi, quando le ideologie andavano eclissandosi. Evitava i modi autoreferenziali per far attuare le forme comunitarie partecipate di incontro e di dialogo in sintonia con i segni di spiritualità laicale a cui egli dava a condividere, tra l’altro, l’opzione di dedicarsi alle persone più deboli. Ha incoraggiato a valorizzare le risorse umane burundesi, senza lasciarsi bloccale dalle difficoltà o dalle imperfezioni individuali che accettava e fronteggiava per favorire un sempre maggiore impulso al cammino fatto insieme per la realizzazione del regno di Dio.

   Nel donare se stesso senza risparmiarsi, condivideva gioie e dolori con particolari sensibilità per i piccoli che accoglieva con comprensione. Provvedeva al necessario con atti affettuosi. Pregava con loro e per loro assicurando che Gesù ama i piccoli e mai li abbandona, ma li fa accompagnare da sua madre Maria in ogni situazione pur difficile che sia. Rendeva con il suo sostegno i loro animi sereni e li alimentava di fede cristiana.

   La sua energia comunicativa evangelizzante era radicata nella schietta umiltà che non era rassegnazione, ma attenzione ai bisogni e ai problemi che egli condivideva per offrire una parola di conforto e di incoraggiamento secondo il Vangelo. Non rimarcava gli altrui difetti, usando comprensione per le inevitabili imperfezioni e, per rimedio, affidava tutti alla assidua preghiera idonea a purificare i cuori e a facilitare la pratica generosa delle opere buone. Dava un senso di bellezza interiore al vivere cristianamente.

   Mostrando il volto umanitario della Chiesa, accoglieva le vite disperse e talora spezzate. Nel voler salvare i minorenni abbandonati e le creature concepite da non far abortire, faceva affidamento sulla divina misericordia con ferma fiducia che questa procurasse i rimedi indispensabili. Il suo pregare: “O Gesù, pensaci tu, provvedi”. Per risonanza, chi è stato accanto a lui ha orientato la propria vita in senso altruistico. Nelle situazioni critiche non si scoraggiava coerentemente con il Vangelo, dando valore alla fiducia nel divino Spirito che rinnova la faccia della terra.

   Si riconosceva ‘servo inutile’, dopo aver fatto quanto poteva perché si considerava ministro di Dio non per procurare qualsivoglia vantaggio a se stesso, ma per gli altri e con gli altri sentiva in sé la bellezza di condividere insieme le gioie e i sacrifici nella comunità ecclesiale e civile. Lasciava ai laici gli spazi della loro propria azione ecclesiale, secondo lo spirito del Vaticano secondo, coinvolgendosi nei gruppi di ascolto, in particolare con le famiglie e con i collaboratori che egli chiamava per nome familiarmente e che si rendevano corresponsabili.

   Per le attività di cooperazione caritativa da realizzare in Burundi usava scrivere lettere ai conoscenti ed amici europei e comunicava a questi benefattori le esigenze di necessità per i ragazzi, e chiedeva di fare le adozioni ‘spirituali’ degli orfani.

   Quando tornava, seppure per un breve periodo di ferie, si recava ad incontrare i benefattori e portava il sorriso dei suoi assistiti con viva speranza per il loro futuro. Nel guardare la realtà con il cuore fiducioso e con lo sguardo limpido ha evitato l’inerzia debole o sfiduciata.

   La saggezza pedagogica ha fatto progredire l’attualità nell’agire secondo Dio nella ricerca della verità come fermento umile adatto a migliorare l’attuale società.

   Si è sempre considerato a servizio della Chiesa a tempo pieno con la volontà di attuare il ministero sacerdotale insieme con i confratelli. Ogni giorno ha celebrato la santa Messa e restava a disposizione per il sacramento della penitenza a chi si presentasse.

   Diffondeva la piena fiducia nella potenza della grazia del Redentore che sprigiona la luce e la grazia del regno di Dio ad opera del suo martirio sulla Croce e della sua resurrezione. Con tale certezza di fede superava le difficoltà. Ù

   Le sue celebrazioni festive favorivano un’atmosfera di gioiosa partecipazione per la fiducia nell’Amore misericordioso elargito senza limiti dal Figlio di Dio incarnatosi.

IL FUTURO CREATO INSIEME NELLA CHIESA

   Padre Vittorio considerava il Burundi come il giardino di Dio da coltivare e condivideva la missione educativa ecclesiale di guidare all’unione con Dio attraverso la preghiera. Le vicende di attualità facevano vibrare gli animi di trepidazione, di angoscia, di incertezze, di squilibrio, mentre le forti crisi devastavano le ideologie, le politiche, le tecniche, l’ecologia, le religioni e soltanto la preghiera poteva dare una prospettiva di salvezza.

   Le guerriglie continue imponevano traumi e ricordi dolorosi ed esigevano un orientamento formativo da svolgere verso la pace, la tolleranza, il perdono tra i cittadini.

   La povertà, le diseguaglianze, la cronica carenza dei necessari servizi scatenavano la facile rabbia delle persone e le violenze anche da parte dei militari. Padre Vittorio pregava e faceva pregare per la pace e la voleva praticare e sostenere assieme con gli animi disponibili.

   Nei disagi terribili delle uccisioni il suo dialogo sempre è stato manifestato come appello rivolto a tutti per la riconciliazione civica nell’ascolto reciproco e nel condividere le necessità del vivere insieme in modo che le energie interagissero e si integrassero nella prospettiva comune dello sviluppo.

   Le condivisioni comunitarie erano ispirate dalla misericordia con cui la gente poteva creare un sostegno reciproco. Con il sorriso ha trasmesso il Vangelo della gioiosa generosità con cui ciascuno echeggia la presenza di Dio provvidente. Prospettava il futuro con fiducia mentre si trepidava nello svolgersi di un mutamento epocale indotto dal liberismo selvaggio, e dal socialismo impositivo.

   Padre Vittorio non si è spaventato né ha giudicato la Chiesa mal ridotta a causa dei mali sociali o dall’egoismo finanziario, sicuro che Gesù è portatore della vera pace per tutti. Il missionario ha sempre donato fiducia alla vitalità dei sacramenti ecclesiali, nonostante il diffondersi delle diffidenze e delle indifferenze indotte dal relativismo e dal modernismo.

   Non si è lasciato catturare dalle facili innovazioni pubblicizzate. Avvertiva le difficili sfide e non ha pensato mai che si potesse tornare indietro, piuttosto si confidasse nella presenza divina che mai fa mancare la sua grazia nella Chiesa per rinnovare il mondo con il Vangelo del risorto.

   La Croce del redentore sempre resta donatrice della salvezza ed egli giudicava importante portare a tutti Gesù immolato e risorto, e tutti si avvicinassero a lui, pur tra le povertà e le mortalità inevitabili. Il riscatto era possibile, come frutto della santa Croce. Sarebbe un triste errore pensare che il futuro debba dipendere esclusivamente dalle superpotenze del mondo occidentale e orientale. La Croce emana sempre nuova luce.

   Praticava e chiamava a praticare la fraternità per rompere i muri delle separatezze e per creare e far creare i ‘ponti’ di accoglienza tra la gioventù in modo da aprire il cuore e la mente di interlocutori che promuovano la buona formazione umana, civica e cristiana nella semplicità e nella schiettezza. Egli prospettava la ricerca dell’unione tra le persone con serenità mediante l’ascolto dei desideri, delle aspirazioni altrui, in modo da trasfondere nei cuori la speranza fiduciosa che sempre viene garantita dall’amicizia con Dio.

   Nessuno pensasse di far tutto da solo, piuttosto guardasse ai più derelitti, alle persone bisognose per assicurare un comune futuro con fiducia negli altri. Padre Vittorio formava collaboratori che vincessero le differenze e si immedesimassero con i piccoli con la tenerezza e con la misericordia di Gesù. Il Vangelo restasse per tutti il rimedio nell’opera della Chiesa che è madre, maestra, salvatrice e che guida tutti nel camminare insieme, dando lo spirito di fraternità al mondo. In sinergia con il clero del Burundi e con i benefattori Padre Vittorio ha usato attenzione a non lasciare abbandonato nessun sofferente incontrato, adoperandosi dovunque si potesse prestare sostegno e si è andato prodigando in modo instancabile e sorridente con lo stile amichevole ispirato sempre dalla pienezza di grazia effusa da Dio in ogni cuore umano.

Per il vero bene, il primo nutrimento necessario e indispensabile, quello spirituale, a contatto diretto con la fede vissuta della gente, orientata al culto dell’Eucaristia, alla devozione alla Madonna, alla venerazione della santa Croce, e raccomandava assiduamente di dover santificare sempre la domenica. La gente ascoltava e lo seguiva.

LA PACE VALORIZZATA AL MASSIMO

   In Africa tanti anni persi senza risolvere i conflitti armati, tante ostilità rinascenti, tanto sangue versato senza rimedio, tante speranze seppellite, tanti morti. Vittorio ha predicato sempre che la pace è donata dal Padre celeste che dona ancora il Figlio suo per la vita del mondo e su questo dono particolare insisteva in modo speciale nella festività del Natale annunciata dagli angeli con le parole di pace e di gioia per tutte le persone umane amate da Dio.

   Che potesse avere pieno valore la pace voluta da Dio e ogni persona si sentisse artigiano della pace con i fratelli vicini praticando il perdono delle offese, in riconciliazione pur nei casi di mancato rispetto agli altri. Occorreva disarmare anzitutto le menti, i cuori, la lingua, le mani per condividere un impegno dialogico. In pratica i comportamenti sbagliati da parte di altri concittadini erano inevitabili. Padre Vittorio, senza la pretesa che ci fossero persone prive di imperfezioni, incoraggiava i comportamenti ragionevoli che dovevano sostenersi con la grazia di Dio nell’incontro, accogliendo con gioia, a tale scopo, la sollecitudine a praticare il sacramento della riconciliazione nella confessione.

   Il missionario si lasciava avvicinare con facilità dagli altri con uno stile di rapporto gioviale, aperto, cordiale. L’amore ispirato da Cristo nel suo cuore sensibilizzava le persone nel condividere la riflessione sul bene e sul male. Insieme con l’arcivescovo monsignor Joaquim Ruhuna, con gli altri vescovi e con il clero si dedicava instancabilmente a pacificare gli animi, a fraternizzare il dialogo tra le genti delle diverse stirpi Hutu, Tutsi e Twa. Si faceva carico delle difficoltà delle persone per facilitare gli svantaggiati in modo che potessero rendere autonoma la loro sopravvivenza. Non voleva avere nulla per sé nelle pratiche di assistenza e di elemosine: praticava l’amore fraterno nell’amore divino, con puro altruismo.

   Spontaneamente le persone si recavano a parlargli presso la chiesa di San Michele ascoltandolo come uomo di Dio che comprendeva le loro esigenze di dignità umana. Chiaramente bramava diffondere lo spirito di pace, mosso dallo zelo apostolico di evangelizzazione e si metteva negli stati d’animo dei disagiati come guida spirituale, in modo da incoraggiare la gente ad evitare ogni opera che turbasse l’equilibrio e il bene del convivere sociale.

   Si coinvolgeva con le pubbliche istituzioni, come nell’eccidio dei teologi avvenuto nottetempo a Bujumbura ad opera di saccheggiatori armati. Si sentì coinvolto con grande intensità di emozioni di fronte a così grave eccidio e prontamente si è fatto aiutare dalle autorità competenti per far trasportare in Italia cinque seminaristi sopravvissuti che fece accogliere dal suo amico arcivescovo di Camerino, monsignor Angelo Fagiani, docente di teologia morale nell’istituto teologico di Fermo dove furono preparati per l’ordinazione sacerdotale, e furono incardinati nella diocesi di Fermo.

   Con cuore generoso in ogni iniziativa di pacificazione si è fatto prossimo a tutti, senza diffidenza, con coraggio nello smascherare le inimicizie e nel sensibilizzare il popolo a superare le amare sfide dell’odio. Nessuna persona fosse lontana da lui perché serenamente, senza pretese di persuadere, né tanto meno di forzare a fare quello che lui suggeriva, senza interesse suo privato, ma per il bene comune, incoraggiava ad apprezzare la diversità delle abitudini etniche, senza scontri.

  Padre Vittorio si è manifestato una di quelle persone dotate di particolare schiettezza di carattere, simpatia, condivisione, generosità nel non risparmiarsi con metodo misericordioso per il futuro di un popolo disastrato dalle guerre. Amava l’Africa e diffondeva la fiducia che le comunità cristiane fossero provvidenti nell’unire la fede cristiana alla vita africana con disponibilità collaborativa reciproca di fronte alle necessità comuni.

   Si intratteneva nelle carceri a Bujumbura per stabilire accordi di tolleranza, senza vendette tra Tutsi e Hutu, prima ancora che uscissero dal carcere. Non dimenticava i reati che erano stati commessi, ma apriva il futuro al ravvedimento e al proposito di non ricadere nel male. Riconciliati con Gesù Cristo i condannati chiedevano il perdono divino e fraterno e celebravano la Pasqua della risurrezione morale, nei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia condivisa. Padre Vittorio formulava gli accordi scritti e venivano firmati dai singoli carcerati impegnati.

CON L’INFANZIA E CON LA GIOVENTU’

   Padre Vittorio vedeva i bambini, gli orfani, gli adolescenti colpiti da gravi disagi, privazioni, povertà, calamità come cittadini del Burundi, non come individui privi di capacità. Voleva aiutare, curare, istruire i minorenni nella propria cultura di patria Burundese. Per i neonati salvati dall’aborto e consegnati dalle mamme violentate da militari e da saccheggiatori, egli ha creato la “Casa della gioia” affidata a Sandra Caniana e intitolata a Santa Rita da Cascia che è stata mamma premurosa per i suoi due figli e religiosa caritatevole. Per i ragazzi ha creato varie comunità, ognuna gestita da persone del Burundi, in accordo con le autorità locali, a Gitega e a Bujumbura.

   La loro formazione aveva come fino primario che diventassero persone di pace, e da adulti fossero in grado di far maturare la giustizia e la convivenza serena tra le diverse stirpi ed etnie. Considerava necessario che gli orfani e i bambini sostentati dai benefattori si formassero secondo la coscienza umana e cristiana come lievito per portare a realizzare una pienezza di pace in Burundi. Non un’ideologia ma lo spirito del Vangelo creava la vicinanza del missionario e dei burundesi con i ragazzi abbandonati o scartati.

   La casa dei piccoli non era sul modello europeo di orfanotrofio burocratico, era orientato allo spirito comunitario anche nella scolarizzazione e nella preparazione per la vita professionale futura con gli aggiornamenti e le prospettive di inserimento nel mondo dell’occupazione; in particolare manifestava lo spirito di pace tra le etnie twa, tutsi e hutu e dava una nuova dignità a ciascuna di queste componenti. Questo spirito di pace è stata la realtà concepita come un contrafforte di novità contro le pratiche antecedenti di scontri, di violazioni disumane, di brutalità, dell’odio che la guerra seguitava a seminare. La gioventù era novità di salvezza morale per la patria Burundi nella solidarietà risvegliata dallo spirito del Vangelo ad opera di persone misericordiose, disinteressate e amichevoli.

   Per assicurare la sussistenza nelle famiglie con i prodotti alimentari indispensabili, padre Vittorio sollecitava a tenere le sementi delle piante utili ogni anno per le nuove coltivazioni. Avveniva che talora le famiglie chiedessero al missionario di procurare loro le sementi perché le avevano consumate tutte in cucina, e lui cercava ogni modo per provvedere quanto necessario alla seminagione per la nuova coltivazione. La passione per condividere la vita della gente rendeva urgente la pratica economica che facilitasse la produzione agricola necessaria.

   Nella capitale del Burundi, a Gitega esiste dal 2003 la fondazione “Ruhuna Buon Pastore per l’infanzia abbandonata e l’educazione alla pace” promossa assieme con Padre Vittorio Blasi che sempre ha voluto assicurare la sopravvivenza dignitosa ai piccoli. Si dedicava ad ogni possibile iniziativa per procurare loro il sostentamento. Tutto ciò scaturiva dall’attenzione alle emergenze che esigevano di adoperarsi per aiutare i bisognosi. Nel contempo la formazione era idonea a rinnovare la società liberandola dalle violente cause che scatenavano le uccisioni e le stragi nelle famiglie.

   Procurava l’aiuto per la gioventù grazie alle generose offerte dei benefattori e in tal modo gli obiettivi di scolarizzazione e di preparazione professionale dei poveri si potevano realizzare. Si può pensare che siano avvenuti, addirittura, anche miracoli per riuscire a risollevare, come è avvenuto, la sorte di varie migliaia di bambine e bambini. La sorella Anastasia Letizia Blasi in collaborazione con i conoscenti ha promosso un’associazione per orfani del Burundi con padre Vittorio Blasi, con un atto notarile, creando anche un legame tra i benefattori per le possibili adozioni che consolidavano i sentimenti di bontà famigliare.

   Il primo asilo burundese dei neonati è stato quello di Sandra Caniana. Inoltre il missionario, in accordo con le autorità civili, creava in Burundi gli istituti scolastici. E da ciò è derivato un processo di crescita sociale e un nuovo orientamento per le iniziative utili ad incoraggiare le attività della gente. Si facilitavano incontri, consigli, progetti di miglioramento del Burundi. Ha orientato le collaborazioni con spirito fraterno e sono state sostenute e condivise con confidenza. Senza i benefattori le opere a favore dei piccoli non avrebbero e non potrebbero continuare.

   Nell’opera missionaria ha sparso con gioia i germi delle novità tra i ragazzi abbandonati che hanno avuto la prospettiva di un nuovo futuro e l’orientamento a poter superare i conflitti armati, che sono la causa delle disgrazie della nazione. Padre Vittorio ha promosso la bontà tra i piccoli con una formazione aperta alla convivenza serena e allo sviluppo. Egli quando condivideva il suo tempo tra i bambini era più elettrico nel cuore per l’affetto che espandeva. Non si fermava a far comprendere i valori della pace e i danni delle violenze e delle offese, infondeva soprattutto la fiducia che la potenza divina di Amore stava rinnovando per tutti la faccia della terra.

   E’ stato il missionario dotato di un particolare intuito nei tentativi che creano legami tra le vecchie e le nuove generazioni con spirito di misericordia. Così l’opera fraterna umanitaria promuoveva un futuro di dignità per tutti. Ha dato accoglienza abitativa ai bambini dispersi, affidandoli ad adulti e a giovani che vivevano insieme dove erano ospitati. La compagnia, l’aiuto e la sorveglianza di un uomo e di una donna del luogo erano provvidenziali per assicurare la serenità, il buon comportamento, la fraternità tra le etnie, con la fiducia in Dio, e con la salute protetta.

   Vedeva le tante cose necessarie ai piccoli per il nutrimento, per il vestiario, per il materiale scolastico, per i servizi di luce e di acqua e chiedeva l’apporto dei benefattori. Ha trovato ascolto. Un giorno a chi gli chiedeva come potesse rimediare senza mezzi, nelle urgenti necessità, padre Vittorio, rispose: “Dico a Gesù: Pensaci tu”, gettandosi nelle braccia divine. Viveva nella profonda fiducia alla Provvidenza. Tutto apparteneva alla generosità, destinato, senza dispersione, a vantaggio della gioventù e al futuro della società. I minorenni erano provveduti di istruzione, di protezione, di formazione spirituale.

   Questo missionario, con il metodo di san Giovanni Bosco, dal cuore generoso, ha potuto guidare la gioventù a costruire la propria vita con criteri morali. La Provvidenza gli ha procurato i cooperatori e i sostenitori per quanto necessario. Era il formatore e l’educatore capace di orientare i ragazzi e le ragazze ad esplorare le ragioni per vivere, per impegnarsi in una professione, per formare una famiglia, per affrontare i problemi della pace tra le inimicizie tra gruppi e per gestirsi nelle situazioni del mondo.

   Percorreva varie metodologie per procurare i mezzi necessari; anzitutto sostava davanti al Santissimo Sacramento dell’altare con viva fiducia nella misericordia divina invocata con la certezza che lo Spirito Santo si serve delle persone umane per fermentare lo spirito fraterno della comunità. Con le parole e con le lettere dirette al cuore dei benefattori manteneva relazioni forti. Con i piccoli condivideva la fede in Gesù che considerava come scudo impenetrabile a difesa dalle cattiverie. Era sicuro che gli assistiti crescevano per diventare persone adatte ad amministrare il futuro del loro paese nella pace e nella giustizia che lui insieme con la Chiesa sempre difendeva.

LA CARITA’ FIORE DELLE VIRTU’

   Con la sua attenzione per scorgere e incontrare chi avesse necessità, si è reso utile, senza darlo a vedere, con gratuità. In ogni caso era chiaro che le vie del Signore sono infinite. Egli pur con il sacrificio, trasmetteva la sua benedizione e lo spirito di generosità ad altri e incoraggiava a vivere le persone bisognose, ma prive dei beni per sopravvivere, sussidiava chi era impotente a provvedersi da solo, come i bambini.

   Possiamo accogliere le sue opere e il suo spirito ringraziando Dio per averci fatto incontrare questa persona. Per mezzo suo Dio comunica la sua amorevole misericordia. Molte persone sono state incoraggiate collaboratrici con offerte per l’associazione degli amici degli orfani del Burundi e di padre Vittorio Blasi.

   Padre Vittorio aiutava i bisognosi con l’ascolto, con l’accompagnamento, con il provvedere alle necessità sollecitando la collaborazione sussidiaria di altre persone. Una donna nubile che entrò in maternità, in seguito ad atti violenti altrui, mentre non era ben accolta in società, il missionario procurò l’aiuto indispensabile e la creatura salvata, neonata visse assistita da Sandra Caniana.

       Caro Padre Vittorio Blasi, nostro amico, grazie per i tuoi consigli, per la bontà e per la passione con cui ci hai illuminati nella pratica dell’Eucaristia, della Riconciliazione, della Carità, superando ogni scoraggiamento tra i difetti umani. Accompagnaci dal Cielo per giungere con te alla dimora eterna del Padre misericordioso.

Assoc.ne Amici degli orfani del Burundi e di P. Vittorio Blasi. \   Codice fiscale 90021610440

 Via Castellarso Tenna, n. 38 – 63838 BELMONTE PICENO FM  – Cell. 335 6371124 –

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Statuti dei Fermani libro quarto rubriche 1-94. Digitazione Albino Vesprini belmontese.

Traduzione in lingua Italiana

<Libro quarto: dalle Rubriche 1-94>

 Invocato il nome della santa ed individuale Trinità felicemente inizia il libro quarto degli Statuti.

Libro 4 Rub.1

Per quali reati o delitti si possa far procedura nell’indagine giudiziaria.

   Vogliamo principalmente e decretiamo che da tutti i singoli Rettori e gli officiali presenti e futuri della Città di Fermo e del suo contado e distretto sia eseguito questo, cioè che non osino o presumano investigare o far procedura o intromettersi, insieme o separatamente, né in altro qualsiasi modo, su qualunque tutti e qualsiasi reati o delitti e che siano di qualsiasi specie o genere commessi in qualunque modo e forma, prima dell’anno del Signore 1379 e del giorno 24 del mese di agosto dello stesso anno, né per mezzo di una via o per un modo di accusa, né di denuncia e di investigazione, essi insieme o separatamente; piuttosto riguardo alle dette cose commesse prima dell’anzidetto anno e del detto giorno dell’anno, la facoltà di investigare, far procedura e punire sia a loro preclusa e interdetta completamente. Qualunque cosa, tuttavia, che sia stata fatta in modo diverso o in contrasto non abbia validità per la legge stessa per la disposizione di questo statuto e nondimeno chi trasgredisce o fa trasgredire in qualunque modo incorra nella pena di 1000 fiorini d’oro per il fatto stesso. Riguardo poi alle cose commesse dal detto anno e giorno, in seguito, e sulle cose che si commetteranno nel futuro decretiamo e ordiniamo che il Potestà e il suo Giudice dei reati, insieme o separatamente, abbiano l’ordinaria giurisdizione e il potere e la tutela di far procedura per mezzo di una via e un modo di investigazione sulla base del loro mero officio, anche senza che ci sia una precedente denuncia fatta per opera del Sindaco, riguardo e sopra tutti i singoli reati, i crimini e i delitti commessi nella Città di Fermo o nel suo contado e distretto, o anche fuori, tra i cittadini o tra gli abitanti del distretto di Fermo, <reati>commessi tra di loro al tempo del loro officio oppure entro un anno prossimo, riguardo e sopra i furti e le ruberie sempre e in ogni tempo, nonostante alcun statuto che dica il contrario, a meno che si siano stati fatte la procedura e l’investigazione in modo diverso o sia stata fatta la sentenza su tali cose. Si fa eccezione per i reati di parole di ingiurie ed inoltre di improperio e peri reati di percosse o di minacce a mano vuota, soltanto con il piede o con qualunque membro umano, senza intervento di alcun strumento né di oggetto purché tali percosse non siano state fatte nel collo o al di sopra del collo oppure da lì uscisse sangue, o fratture di un osso, di un nervo e di un membro, o della debilitazione duratura della funzionalità di un membro, e purché non segua la morte. Sono eccettuati anche i delitti tra i genitori e i loro figli o le figlie, la moglie, tra i consanguinei congiunti tra di loro come fratelli da uno o da entrambi i genitori, o congiunti vicendevolmente, come sorelle tra loro o fratelli tra loro, e congiunti fratelli con sorelle (come detto prima) o fra altri congiunti vicendevolmente che sono consanguinei o affini fino al terzo grado di consanguineità o affinità da calcolare secondo il diritto Canonico; o <reati> ad opera di un signore o una signora, o commessi da un patrono o da una patrona contro un servo, o una serva, un domestico o una domestica; <inoltra> a meno che il detto reato sia strato tale che ne consegue la frattura di un nervo, o di un membro, o la loro debilitazione permanente, o la cicatrice enorme sulla faccia e purché non seguisse la morte né avvenisse, o purché non sia stato un reato tale che da esso o per esso venisse imposta o potesse essere imposta una pena corporale o principalmente afflittiva del corpo, tuttavia non nel modo condizionale, per la forma di uno statuto di questo volume, o a meno che i reati non avvenissero o si commettessero contro qualche officiale del Comune di Fermo e del suo contado o distretto. Peraltro in tutti questi singoli casi è valido fare la procedura per mezzo di una investigazione ed è valido investigare sul delitto, nonostante ci siano congiunti o servi o famigli, a meno che ciò non sia provveduto espressamente in qualche statuto in questi casi o in qualcuno di essi. Si fa eccezione anche per tutti i singoli altri casi e per i reati sui quali per la forma di qualche statuto di questo volume risultasse negato il potere di fare indagine o di fare la procedura per mezzo di una ispezione o di un esame. I detti Rettori e i loro Giudici, insieme o separatamente, sempre e in qualsiasi tempo, abbiano validità e possano ispezionar attraverso la modalità dell’accusa o della denuncia <da parte> dell’ingiuriato o di chi ha subito principalmente l’ingiuria, su tutti i singoli reati, i crimini e i delitti indistintamente, commessi nel tempo del loro officio o entro l’anno che precede immediatamente, in realtà sui furti e sulle ruberie. Coloro che delinquono debbano in realtà essere condannati ed essere puniti, secondo la forma e la modalità o come permesso dagli statuti di questa Città. E queste stesse sentenze in realtà siano pronunciate per mezzo del Rettore principale, non per mezzo di un suo Giudice né di qualche officiale, a meno che ciò non si riscontri in quanto è stato permesso in modo eccezionale da qualche statuto di questo volume.

4 Rub.2

I Sindaci dei Castelli e delle Ville possano e debbano denunciare i reati.

     Ci rendiamo conto che sono stati presi i provvedimenti in bene e decretiamo che qualsivoglia Sindaco della Comunità di un Castello e di qualunque Villa della Città e del distretto di Fermo, ed anche il Sindaco del Castello di Porto S. Giorgio siano obbligati, possano e debbano riferire e denunciare agli infrascritti signori Podestà o Capitano, o alla loro Curia, e al Giudice dei reati, che cose successe, che siano state commesse nel Castello o nella Villa, o nel territorio del Castello o della Villa, o della comunità da cui egli è stato stabilito, entro 10 giorni da calcolarsi dal giorno in cui il reato o il delitto è stato commesso, sotto la pena di 10 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta da riscuotersi sul fatto. E la detta denuncia o reclamo sui delinquenti contenga e debba contenere quanti siano, e i reati, e contro chi sono stati commessi, con <la data del> tempo e con le altre formalità utili e consuete. Per l’esecuzione di ciò, qualsiasi Comunità di un Castello o di una Villa del contado e del distretto di Fermo, entro otto giorni dall’inizio dell’officio del Capitano o del Podestà sia obbligata a stabilire e ordinare e mandare alla Curia del Podestà e del Capitano, il suo Sindaco, pera eseguire le dette cose, con un sufficiente mandato e insieme con lui due Massari competenti, i quali siano di detta Comunità, e garantiscano pienamente e solennemente per l’anzidetto Sindaco, sotto pena 25 libre di denaro da riscuotersi sul fatto da qualsiasi Comunità negligente.

4 Rub.3

Il modo e la procedura da seguire nelle cause penali o miste.

   Il modo e la procedura che sia praticata circa le cause penali o miste è questo, cioè che dopo che è stata presentata la denuncia da un semplice denunciatore, o l’accusa da un accusatore in un tribunale di fronte al Rettore o al suo Giudice dei reati, chi fa la denuncia faccia giuramento, così pure chi fa tale accusa, che egli nel denunciare oppure nell’accusare non procede per movente di calunnia; e inoltre che egli fa la denuncia in base alle cose a lui riferite e ascoltate, se si tratta di un semplice denunciatore; se è l’accusatore faccia giuramento anche che egli può dar prove dell’accusa e che fa l’accusa soltanto secondo verità e che l’accusa sarà portata avanti fino alla fine, secondo la forma dello statuto; e inoltre presenti i fideiussori o un fideiussore idoneo e approvato di fronte al Giudice sul proseguire e presentare le prove per l’accusa prodotta tramite lui, secondo la forma degli statuti e sul pagare la penalità contenuta nei presenti statuti qualora faccia il contrario. Dopo fatto questo, come già detto, il Rettore o Giudice dei reati nello stesso giorno mandi una copia di tale accusa oppure della denuncia chiusa e con il sigillo del Rettore o del Giudice al Cancelliere del Comune. Poi il detto Rettore o il Giudice dei reati faccia fare la citazione al tale accusato o denunciato, in modo personale, o nella casa della sua solita abitazione con la presenza di alcuni del suo vicinato o di familiari o di due altri testimoni per mezzo del pubblico Balivo del Comune di Fermo; un cittadino o un abitante della Città, entro la scadenza di due giorni; un abitante nel contado o nel distretto, di quattro giorni, si presenti di fronte a lui per scagionarsi dall’accusa o dalla denuncia prodotta contro di lui. E questa citazione sia emanata e avvenga con <atti> scritti con espressa la nota del reato contenuto in tale accusa e denuncia, all’accusato o al denunciato in modo personale o nella casa di sua abitazione alla presenza dei vicini, come <detto> sopra, per mezzo del detto Balivo sia rilasciata a lui stesso la cedola e la citazione nei reati non si possa fare in altro modo. E ciò quando si procede contro un Cittadino o un abitante della Città o del contado, o del distretto. Quanto, in realtà, si procede contro un forestiero che abita fuori dal distretto di Fermo, tuttavia nella Diocesi Fermana, in una causa penale, il Giudice o Rettore faccia la citazione con questa procedura cioè per mezzo di una sua lettera che contiene la nota del reato o del delitto, faccia la citazione a colui contro il quale si fa il processo, che entro cinque giorni o più, secondo come il Rettore o il Giudice deciderà, in considerazione della distanza del luogo, che si presenti di fronte a lui per giustificarsi e scagionarsi dalla denuncia o dall’accusa prodotta contro di lui. E questa lettera sia mandata per mezzo del pubblico Balivo del Comune di Fermo alla Terra, o al luogo della diocesi Fermana dove colui contro il quale si fa il processo abita o risiede, oppure da dove è oriundo. E sia presentata per mezzo dello stesso Balivo al Rettore, al Giudice o all’officiale di quel luogo o Terra, di cui è stato detto, affinché la citazione sia valida a pervenire per notifica a colui contro il quale si fa il processo. Qualora il Balivo riferirà al Giudice che egli non ha potuto presentare questa lettera a causa del pericolo del viaggio o per altro caso che gli impediva l’accesso, questa citazione valga fatta per mezzo di un editto alle porte del palazzo del Rettore o dell’officiale, con la nota del reato, come sopra. E in tutte le singole cose scritte sopra, ad opera del Rettore e del Giudice si dia fede alla relazione del detto Balivo riguardo alle cose a lui affidate. Qualora però si fa il processo, in una causa penale, contro un forestiero di fuori dalla diocesi Fermana, si faccia la citazione a colui contro il quale si fa il processo, per mezzo del Balivo del Comune di Fermo con atti scritti tramite una lettera che contiene la nota di uno reato su cui si fa il processo. La lettera va affissa alla porta del palazzo di residenza del Rettore o del Giudice che processa con la scadenza di cinque giorni o di più, secondo come sembrerà opportuno al Rettore o al Giudice. Entro tale termine, colui contro il quale si fa il processo, possa e valga presentarsi a giustificarsi e a scagionarsi. E lo stesso modo sia praticato, in tutto e per tutto, nel mandare la copia e nel citare quando si fa il processo soltanto per investigazione, meramente sulla base dell’ufficio. E qualora la citazione sia stato fatta in altro modo, la sentenza che ne provenisse non abbia validità. Sempre sia fatto salvo quello che è previsto nello statuto sotto la rubrica: “Non si renda invalida la sentenza per una mancanza delle formalità penale”. a cui, con questo <statuto>, non si deroghi affatto.

4 Rub. 4

Come si fa il processo contro chi si costituisce nelle cause penali.

   Colui che è stato denunciato, accusato e inquisito quando si costituisce di fronte al Rettore o al Giudice dopo la citazione fatta su d lui, sia obbligato a rispondere all’accusa, alla denuncia o all’investigazione, in modo preciso e limpido, senza un contenuto di alcuna obiezione, dopo aver interposto il suo giuramento, confessando o negando il fatto sul quale si fa la procedura in tutto o in parte, come a lui sembrerà giusto, tuttavia in modo chiaro e aperto. E si intenda che tutte le obiezioni che competono a lui siano capite e per lui siano in una procedura di una causa riservata, senza il ministero di alcun Giudice. Dopo fatta la risposta in tal modo, qualora il reato sul quale si fa la procedura sia tale che da questa sia da imporre o provenga una penalità semplicemente pecuniaria in modo esclusivo e chiaro, il tale denunciato, accusato, o inquisito sia rilasciato, piuttosto debba essere dato alle carceri, dopo che ha presentato un fideiussore o più fideiussori approvati dall’approvatore sul dover pagare la condanna che da ciò capitasse che si faccia.  Qualora, in realtà, il reato, sul quale si fa la procedura, sia tale che, a motivo di esso, si possa o si debba imporre una pena corporale o principalmente afflittiva del corpo, in nessun modo debba essere rilasciato, ma al contrario debba essere assicurato alle carceri, affinché, in caso di condanna, subisca su ciò il suo supplizio, a seguito dell’assoluzione, su cui non sia stato fatto l’appello. Quando, in realtà, la pena da imporre avvenisse afflittiva del corpo non in modo principale, ma in mancanza della penalità pecuniaria o sotto condizionale, allora, se il tale denunciato, accusato o inquisito avrà voluto fare un pagamento e abbia pagato al Banchiere del Comune di Fermo la somma di denaro di tassa in occasione del reato o del delitto, o da imporre per la forma degli statuti, sotto condizione di recuperarla nel caso in cui avvenga che egli sia poi assolto, e di tale pagamento abbia informato il Rettore o il Giudice per mezzo di un atto scritto di mano del Notaio del Banchiere e sottoscritto da questo stesso Banchiere, debba essere rilasciato subito dal Rettor o dal Giudice. E in contrasto contro questa forma o modalità nessun Rettore o Officiale possa o osi detenere nelle carceri o nel palazzo qualche accusato, denunciato o inquisito ad opera sua o di un altro, sotto la pena di 200 libre di denaro, per ciascuno e per qualsiasi volta. E dopo che la risposta è stata fatta dal denunciato, dall’accusato o dall’inquisito, come detto sopra, il Rettore o il Giudice dei reati assegni al reo <accusato> una scadenza di dieci giorni successivi per fare ricorso e opposizione con qualsiasi cosa che vuole opporre e può, per fare ogni sua difesa, e produrre tutti i diritti e dare le prove e avere dato prove per mezzo di testimoni di istrumenti scritti e di ogni altro genere di prova, quello che egli vuole e può. E la medesima scadenza sia assegnata e debba essere assegnata all’accusatore o al denunciatore, quando il denunciatore o l’accusatore sia presente nel giorno della detta risposta, o nel seguente, a lui di persona oppure nella casa di sua abitazione o nel luogo che abbia scelto per le citazioni che su di lui si dovranno fare. Dopo trascorsi questi dieci giorni, in realtà, il Rettore o il Giudice renda pubblico e apra tutta la procedura e stabilisca al reo e all’accusatore o al denunciatore, quando stia presente, la scadenza di cinque giorni successivi per prendere la copia di tutto il processo e per fare dichiarazioni contrarie e opporsi e controbattere qualunque cosa vuole e può, oppure una scadenza maggiore ad arbitrio dello stesso Giudice; ed entro questo termine, e non oltre, l’una e l’altra parte possano, con azione  valida, fare le opposizioni, dare le prove contro le persone dei testi e contro le cose che dicono e contro i documenti scritti prodotti e fare opposizione alla procedura che segue e abbia validità per opera di entrambe le parti, o per una delle due parti, e non in seguito. E il Rettore o il Giudice e il Notaio dei reati, dopo aver fatto tale cosa pubblica, faccia per le parti una copia di tutte le cose già dette, sotto penalità di 200 libre di denaro per ciascuna volta. E, in realtà, dopo trascorsi questi cinque giorni o più stabiliti sulle dette cose dal Giudice, il Rettore o il Giudice dei reati faccia pubblicamente eseguire un bando che chiunque ha da fare nella Curia dei reati, entro il terzo giorno successivo, venga a fare allegato dei suoi diritti, se ne ha alcuni. Dopo che così sono passate queste scadenze, il Rettore o il Giudice e il suo Vicario, quando il Rettore sia stato impedito da una malattia o da altra probabile causa, o non potesse essere presente nel Consiglio per profferire la sentenza, debba pronunciare e portare a termine la causa e la procedura, secondo la forma o il permesso dagli statuti, per mezzo di una sentenza penale. Tuttavia prima che questa sentenza sia pubblicata, il Rettore o il Giudice nel giorno precedente faccia fare un bando pubblicamente che chiunque ha da fare qualcosa nella Curia in occasione di qualche reato si presenti <costituisca> nel giorno seguente a quello del bando presso il Consiglio e ascolterà la sentenza. E questo bando abbia validità per l’autorità del presente statuto, per quanto la citazione perentoria fatta legittimamente sulle parti, per ascoltare la sentenza. Così, tuttavia, si proceda e in modo tale che sempre entro 40 giorni da calcolare per coloro che si costituiscono, dal giorno della <loro> giustificazione, invece per i contumaci da calcolare dal giorno della prima citazione, tutti i processi iniziati ad opera di questo Rettore o Giudice siano portati a termine completamente per mezzo della sentenza. In realtà egli debba portare completamente a termine i processi del suo predecessore entro due mesi dal giorno in cui ha iniziato il suo officio. E dopo scaduti gli anzidetti termini, qualora il Rettore o il suo Giudice, non abbia portato a termine questi processi, non abbia ulteriormente la giurisdizione di indagare su di essi, né di portarli a termine in qualche modo; ma al contrario questi processi non finiti siano portati a termine dal successore suo, entro un mese da computare dal giorno dell’ingresso al suo officio. In realtà, il Rettore e il Giudice dei reati che sia stato negligente in queste cose, assolutamente debbano essere condannati dal Giudice degli appelli o dai suoi Sindaci alle pene che potevano risultare da tali processi che hanno trascurato di ultimare; e nondimeno debbano del tutto essere condannati a 50 libre di denaro in più. Inoltre affinché nessuno sia trovato che è stato gravato in qualche modo dal tedio delle carceri, decretiamo che quando, precedenza, un’accusa, un denuncia o un’indagine legittima non è stata fatta, oppure è stata tramessa oltre il tempo, in contrasto a<quanto> permesso, come assegnato sopra, e giungesse oltre i 10 giorni da calcolare dal giorno in cui sia pervenuto alla forza <detentiva> o al potere del tale Rettore o del Giudice, entro tali giorni il Rettore o il Giudice possa fare la procedura per mezzo di una inquisizione, di un’accusa o di una denuncia, in occasione di qualche reato o delitto nessuno possa essere detenuto nella persona, nelle carceri o nel palazzo, su mandato di qualche Rettore o di un Officiale del Comune di Fermo o ad opera di questi stessi. E quando, entro il detto tempo, non è stata formulata né un’indagine, né un’accusa, neppure è stata prodotta una denuncia contro un tale che è sotto la sua forza, <il Rettore> non ardisca in nessun modo di tenere questo stesso in detenzione, sotto la penalità di 500 libre di denaro per chiunque fa il contrario, e per ciascuna volta, da prelevare nel tempo del suo sindacato; ma il tale detenuto debba compiutamente essere rilasciato alla propria libertà, sotto la detta penalità, dopo che ha dato i fideiussori, uno o più, idonei o approvati, o anche offerti a tale Rettore o al Giudice, e non ricevuti da parte di costui, riguardo al presentare il tale detenuto agli ordini del Rettore o del Giudice, sotto una certa penalità che non eccede libre 300 di denaro e che sia da pagare non più che una sola volta, dopo scaduto questo termine di 10 giorni. E facciamo uno statuto per rimediare alle calunnie e alle cautele degli officiali che qualora sia risultato e da parte dei testimoni o dagli instrumenti o da altra prove che colui che è stato rilasciato così in un solo giorno e poi nello stesso<giorno> o nel seguente sia stato trovato nella forza <detentiva> del detto Rettore o del Giudice o di uno di essi, non si intenda che fu rilasciato o restituito alla sua libertà costui che, mentre già precedentemente era detenuto, poi si trovasse rilasciato, nondimeno ridotto per la seconda volta, così, detenuto. Ma questo Rettore o il Giudice che agisce in contrario e non eviti in nessun mondo la detta pena e nondimeno il tale detenuto sia rilasciato del tutto, come sopra.

4 Rub.5

Come si debba fare la procedura contro un contumace nelle penali.

   Per il fatto che l’accusato, il denunciato e l’inquisito sia stato citato nel modo e nella forma trasmessi sopra, se non si sia costituito nella scadenza assegnata o prestabilita su un ordine del Rettore o del Giudice o per la citazione su di lui così fatta, da allora scaduto detto termine il Rettore o il Giudice faccia esiliare quel tale così citato e lo faccia mettere pubblicamente al bando da tutta la Città di Fermo e dal suo contado e dal distretto tramite il pubblico Banditore del Comune, con quella somma o penalità alla quale il accusato, il denunciato e l’inquisito dovesse essere condannato, oppure potesse esserlo; e a costui assegni nello stesso bando la scadenza di tre giorni successivi, o una <scadenza> maggiore a suo arbitrio, e il giorno del bando dato non sia conteggiato affatto entro questa scadenza. Dopo dato e fatto questo bando il Giudice o il Rettore faccia notificare questo bando, per iscritto, alla persona, tramite un Balivo del Comune al Cittadino, o a colui che abita nella Città, o ad un abitante nel distretto, nel contado, in modalità personale, o nella casa della sua solita abitazione; in realtà per le cose restanti presso la porta del palazzo del Rettore o del Giudice. Questa notifica così fatta sia pienamente sufficiente, e dal giorno di tale notifica inizi la scadenza del detto bando, senza che il giorno della notifica sia conteggiato affatto. Qualora entro questa scadenza il tale posto al bando o esiliato si sia costituito in giudizio, al cospetto del Rettore o del Giudice, con lui si faccia la procedura nel modo e nella forma assegnati nel titolo precedente. Se in realtà non si sia costituito e abbia trascurato di costituirsi nella scadenza del detto bando, da allora trascorso la detta scadenza, in nessun modo venga ascoltato dal Rettore o da Giudice, se non per un reato riguardo al quale si fa la procedura per confessare totalmente, a meno che al Giudice sia sembrato opportuno non ammettere costui stesso per negare. E colui che in nessun modo si sia costituito dinanzi al Rettore o al Giudice nella scadenza del bando, né in seguito, prima della sentenza, per l’autorità del presente statuto sia e venga considerato contumace, e sia ritenuto che abbia confessato, e sia convinto del reato sul quale si fa la procedura contro di lui, e dopo trascorso il detto termine del bando sia valido che sia condannato, senza aspettare ulteriormente. E in tutti i singoli casi del presente statuto da parte del Rettore e del Giudice ci si attenga al ragguaglio del Banditore e del Balivo circa le cose che a questi stessi sono state comandate.

4 Rub.6

Affinché nessuno, suo malgrado, sia costretto a fare un’accusa e non si debba ammettere un denunciatore segreto.

   Desideriamo di porre rimedio alle frodi dei privati e dei Giudici, e decretiamo che nessuno sia costretto fare un’accusa, suo malgrado. Inoltre chi fa un’accusa o una denuncia segretamente o privatamente non sia ammesso, ma senza dubbio palesemente e pubblicamente il suo nome debba apparire negli atti scritti, a meno in quanto sia riscontrato che sia previsto, in modo speciale, da qualche statuto di questo volume, sotto la pena di 100 libre di denaro che incombe sull’officiale trasgressore, per qualsiasi volta. E per la legge stessa, tuttavia, non abbiano valore quanto fatto contro ciò e qualsiasi cosa ne sia stato conseguita.

4 Rub.7

Nelle cause penali, i minorenni, i figli di famiglia abbiano una legittima persona, e il beneficio su questi stessi.

   In modo generale decretiamo che il minorenne di venticinque anni e i figli di famiglia, maggiori tuttavia di quattordici anni, anche senza il consenso del curatore o del padre possano stare in una procedura penale, ed abbiano una legittima persona nelle formalità parte attiva e passiva, quando venga discussa una causa penale, o per mezzo di un’accusa, o di una denuncia o di un’indagine. Aggiungiamo alle cose già dette che i delinquenti minori di quattordici anni, tuttavia maggiori di 10 <anni>, siano puniti e condannati a metà della pena, con la quale vengono puniti gli altri maggiori di quattordici anni. In realtà i delinquenti minori di 10 anni siano puniti ad arbitrio del Rettore, tuttavia purché non superi la metà della pena, considerata la condizione del reato e la persona del delinquente e la persona sulla quale è commesso il reato.

4 Rub.8

In quale modo e quando nelle cause penali il procuratore, il tutore o il curatore o il padre vengono ammessi a favore di un figlio.

   Con la presente legge decretiamo che nei reati o nelle cause penali nessun procuratore sia ammesso nelle formalità attiva e passiva, a posto di un altro quando per il reato, sul quale si fa la procedura, una pena corporale o afflittiva del corpo dovesse o potesse essere imposta, in via principale o sotto condizione o in mancanza;

 se non dopo che, per mezzo del principale, contro il quale si fa la procedura, la giustificazione o la risposta siano state fatte; e allora il procuratore con validità sia ammesso per gli atti restanti, fino alla sentenza inclusa. Nella funzione di procuratore o nella funzione difensore di un altro, invece, in tutti i singoli casi, quando in via principale è stata stabilita una penalità pecuniaria, benché sotto condizione, o in mancanza <la pena> sia corporale o afflittiva del corpo, sia lecito a chi vuole di comparire per confessare il reato e insieme con ciò per pagare la pena pecuniaria a nome di colui, a favore del quale così si costituisse. In realtà il padre per un solo figlio, o per più figli di qualsiasi sesso; il marito per la moglie; il tutore o il curatore per minorenni non adulti, per uno o per più, di qualsiasi sesso, possano essere ammessi soltanto per accusare e non per giustificare; e debbano, anche nei detti casi, ma dopo fatta la giustificazione ad opera del principale, possano essere ammessi per le restanti cose, come è stato detto sul procuratore. In realtà per un esiliato, o per uno sottoposto al bando, di qualsiasi condizione o sesso sia, nessuno sia ammesso, sotto qualunque nome, se non per presentare un instrumento di pace, nel caso in cui dalla pace il reo venga sollevato, secondo la forma dei presenti statuti, purché tuttavia colui che presenta tale instrumento a favore del detto esiliato, prima di tutto abbia pagato dodici denari per ogni libra di quella quantità o somma, la quale è da dimezzare o da diminuire, in vigore della pace sulla condanna. Nelle pene in realtà da imporsi, meramente, semplicemente pecuniarie, attivamente o passivamente, il procuratore o gli altri detti sopra, nella funzione di cui sopra, siano ammessi ad ogni singola cosa nelle cause penali, tranne che per l’esiliato, come è stato detto; invece per negare in nessun modo vengano ammessi, per la funzione di cui sopra.

4 Rub.9

L’abolizione da concedersi. 

   Inoltre con questa legge decretiamo che nessun Rettore, officiale o Giudice conceda ad alcuno l’annullamento di una qualsiasi accusa o di una denuncia di qualsiasi specie, neppure abbia validità che chieda ciò qualche accusatore, da se stesso o per mezzo di un altro, in nessun modo, sotto la pena di 100 libre di denaro per il Rettore o per il Giudice che la concede, e sotto la pena di 25 libre di denaro per colui che chiede <ciò> a nome di un altro. Invece non abbia validità quanto è stato fatto in modo diverso, per la legge stessa. Eccetto e salvo < il fatto> che l’abolizione possa essere chiesta con validità sull’accusa di disprezzo di un mandato, di disordine o di invasione di un possedimento o di una tenuta, e <ciò> esclusivamente fino alla sentenza, o a un solo giorno prima della lettura della sentenza, avendo pagati precedentemente 5 soldi al Comune da chi la chiede per qualsiasi accusato, e avendo fatta la garanzia del pagamento per mezzo di una bolla del Banchiere del Comune o del suo Notaio; e il Notaio dei reati debba registrare agli atti questa bolla, sotto la pena di 10 libre di denaro. E dopo fatto ciò, il Giudice pronunci che non si debba fare la procedura ulteriormente. E in tal modo tale processo sia concluso e si intenda che è stato concluso e il Rettore o il Giudice non possano ulteriormente fare la procedura su detto processo, altrimenti, per la legge stessa, quanto fatto in modo diverso non abbia validità. Aggiungendo correggiamo che, per la volontà del creditore e perché è stato soddisfatto, anche dopo notificata la sentenza o notificata la condanna, l’abolizione, non prima della sentenza, in qualsiasi momento, possa e valga che sia chiesta nelle cose consentite, come <detto> sopra, dopo che colui che richiede questa abolizione precedentemente ha pagato i 5 soldi al Banchiere del Comune per ogni condannato. Eccetto, tuttavia, che detta condanna non sia stata pagata precedentemente a questo Banchiere.

4 Rub.10

Le donne non siano costrette ad entrare nei Palazzi.

   Con la presente legge decretiamo che nessuna donna, di buona reputazione, venga costretta a entrare nel palazzo, da qualche Rettore o officiale, in qualche modo o per un gruppo richiesto, sotto la pena di 25 libre di denaro per il Rettore, per ognuno trasgressore. Sia fatto salvo e riservato che in tutte le cause penali, nelle quali potesse o dovesse essere imposta alla donna una pena corporale o afflittiva al corpo, in occasione di un’accusa, di un’inquisizione o di una denuncia precedente contro di lei, possa essere costretta, come un maschio, ed anche essere messa in carcere. Eccetto anche se sia stato condannata su qualche delitto; anche in questo caso, come un maschio, c’è validità che sia costretta e detenuta. In realtà negli altri casi, o atti, tanto civili quanto penali, sia sufficiente che la donna si costituisca dinanzi ad un Giudice o ad un officiale, in qualche Chiesa, per obbedire agli ordini di costui stesso.

4 Rub.11

I processi non iniziati da un Rettore <sono> da iniziarsi e ultimarsi da un altro.

   Noi desideriamo che i reati e i delitti siano puniti, e decretiamo che il Capitano e il Podestà e la loro Curia siano obbligati e debbano, entro 5 giorni dalla notifica fatta a loro, iniziare un processo riguardo e sopra un reato denunciato a loro. E se colui, a cui sia stato notificato prima, entro la predetta scadenza non abbia agito, un altro officiale, o la sua Curia, entro altri 5 giorni dopo la denuncia o la notifica fatta a lui, debba iniziare il processo su ciò e poi portarlo al termine, secondo come sarà stato per legge; purché, tuttavia, il reato sia tale che riguardo ad esso il tale Rettore, o il suo Giudice, abbia il potere di investigare propriamente per il suo officio. Dato che, in verità, talora succede che nasca una controversia fra i Rettori tra di loro e fra le parti in occasione di una prevenzione nel fare la procedura o nell’investigare sui delitti, decretiamo che si intenda e si debba intendere che colui che per primo abbia inviato la copia dell’accusa, della denuncia o dell’inquisizione sullo stesso reato al Cancelliere del Comune abbia la precedenza nel fare la procedura e nell’indagare sul reato. Su questa cosa ci si debba attenere alla semplice parola del detto Cancelliere, e la dichiarazione di costui ci si attenga e nient’altro sia richiesto ulteriormente.

4 Rub.12

Coloro che possano essere ammessi a testimoniare in penale e l’esame dei testimoni.

   Affinché la facoltà delle prove non sia angustiata, in alcun modo,  decretiamo che in tutte le singole cause penali, di qualsiasi modalità o genere siano, tanto le donne quanto gli uomini siano ammessi a esprimere la testimonianza, e siano ritenuti idonei purché, tuttavia, il testimone, uomo o donna, sia maggiore di quindici anni, e superiore ad ogni opposizione prima che esprima la testimonianza; e qualsivoglia testimone, di qualsiasi sesso, nella causa penale, giuri alla presenza della parte ammonita o citata legittimamente, e contro tale parte è stato portato o prodotto. E la dichiarazione e la testimonianza di qualsiasi testimonio in una causa penale per mezzo del Notaio dei reati siano scritte, per esteso, come viene testimoniato, non invece scrivendo in una modalità tale o simile, cioè “disse che erano cose vere” quelle contenute nell’accusa, nella denuncia, nell’indagine o nell’articolo; neanche scrivendo, “disse come un altro testimone”, o in modalità simile, sotto pena per il Notaio che scriva così, in contrasto alla proibizione di questo statuto, di 10 libre di denaro, per qualsiasi volta; e nondimeno, non sia prestata fede, in nessun modo a tali scritture fatte in tale modo. Circa la fedeltà e l’idoneità dei testimoni sia lasciato alla disposizione e alla considerazione o all’arbitrio del Giudice.

4 Rub.13

Le torture.

   Facciamo divieto a tutti i Rettori, ai Giudici e agli officiali di sottoporre o di far sottoporre qualcuno a qualche tortura, a meno che i legittimi indizi sul delitto precedono contro il torturando, secondo una disposizione del diritto Comune, sotto la pena di 500 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta.

4 Rub.14

Le sentenze penali da presentare in Consiglio e tramite chi possono essere presentate.

   Decretiamo che le sentenze condannatorie o assolutorie nelle cause penali nelle quali sia espresso il crimine o il delitto sul quale qualcuno sia condannato o assolto, possano e debbano essere pronunciate e promulgate, nelle solite modalità, anche nei giorni festivi in onore di Dio, nel Consiglio generale nel palazzo del Comune, e del popolo. E un bando sulle dette sentenze si debba far precedere, nel giorno che precede queste sentenze. E pertanto queste sentenze con validità debbano essere lette per mezzo di un Notaio dei reati, e abbiano il vigore e l’efficacia, come se siano stati lette dal Rettore principale o dal Giudice, purché dopo lette queste stesse, il Rettore principale, non il suo Vicario, con oracolo di viva voce, proclami che come è stato letto, così si sentenzia, così si ratifica o si conferma. Si fa salvo che quando il Rettore per infermità, o per un altro motivo, non potesse essere presente nel Consiglio per pronunciare le sentenze, siano pronunciate tramite il suo Vicario, come è stato detto sul Rettore.

4 Rub.15

In penale, quando e quali sentenze non possono essere pronunciate in Consiglio.

   I Rettori della Città di Fermo, in qualsiasi tempo del loro officio, possano portare qualsiasi sentenze penali; fatta eccezione, negli ultimi 10 giorni del proprio officio, minimamente pronuncino da se stessi le sentenze assolutorie sui crimini <penali> o sui delitti, e neanche le facciano pronunciare attraverso un altro, sotto penalità di 100 libre di denaro da prelevare a ogni trasgressore, per ciascuna volta. E tuttavia una sentenza assolutoria pubblicata così non abbia validità per la legge stessa e il negozio debba essere ultimato dagli stessi atti, nuovamente, per mezzo di una sentenza.

4 Rub.16

Il beneficio della confessione della pace.

   Consapevoli di convenire con la ragione, ordiniamo che, se qualcuno, contro il quale si fa la procedura su un crimine, nella sua prima risposta o discolpa, che ha fatto dinanzi al Giudice sul reato o sul delitto sul quale si fa la procedura contro di lui, spontaneamente, o candidamente o semplicemente abbia confessato il crimine o il delitto, per cui si fa la procedura contro di lui, la quarta parte nella pena originale pecuniaria stabilita per il reato, sia diminuita dalla condanna da farsi su lui stesso. In realtà, qualora abbia avuto anche la pace da colui, contro il quale è stato commesso il delitto, solo un giorno prima che la sentenza sia pubblicata, abbia porto una scrittura di tale pace dinanzi al Giudice, in forma pubblica, similmente un’altra quarta parte della detta pena originale sia diminuita. E qualora abbia avuto soltanto la pace, come è detto sopra, e abbia porto questa, nel modo anzidetto, una quarta parte soltanto di detta pena stabilita sia diminuita. E ciò in tutte le pene pecuniarie limitate o tassate. In realtà, nelle pene pecuniarie arbitrarie in tutto o in parte, i detti benefici o uno di questi due, avuto dal reo, e di cui abbia documentato, come detto sopra, soltanto dopo pubblicata la sentenza i benefici possano o debbano essere conservati, e per l’autorità di questo statuto si comprenda che sono conservati, e i detti benefici siano diminuiti dalla somma contenuta nella sentenza. E i detti benefici o qualcuno di essi non abbiano vigore nei casi nei quali ci si attenga alla relazione sul delitto di un officiale o di un servo del Rettore; in realtà mentre gli statuti di questo nostro volume che inibiscono i detti benefici, o qualcuno di essi, permarranno nel loro vigore, a questi in nessun modo si faccia deroga, né si desti un pregiudizio con questo statuto. Ed inoltre decretiamo che se la pena pecuniaria abbia annessa una pena corporale, o afflittiva del corpo, come condizione, la stessa condizione e la pena, siano aggiunte e abbiano luogo anche per quelli esposti precedentemente, o per quelle aventi gli anzidetti benefici della confessione e della pace.

4 Rub.17

In quali casi la pace sia operativa, oppure no.

   Decretiamo ed ordiniamo che in tutte le cause penali, nelle quali la pena del delitto, secondo la forma dello statuto del presente volume è semplicemente pecuniaria, e ha anche una condizione al modo di condizione annessa ad una pena corporale o afflittiva al corpo, il beneficio della pace giovi al reo <accusato> purché tuttavia, se ne abbia la constatazione di esso e sia prodotta, come sopra è dato nel titolo precedente, a meno che in qualche caso, non sia stato espressa altra cosa o il contrario con qualche statuto di questo volume. Per le pene puramente personali o afflittive del corpo, né la confessione né la pace siano utili, in nessun modo.

4 Rub.18

La pena da dimezzare per gli uomini dei Castelli, delle Ville del contado, e del d0istretto di Fermo.

   Vogliamo ed ordiniamo che le pene puramente e semplicemente pecuniaria e limitate anche determinate per mezzo degli statuti di questo volume, sia che siano pecuniarie, o, in carenza, condizionali e afflittive del corpo, pene che non sono arbitrarie, né in tutto né in parte, in una stessa sentenza o condanna e siano dimezzate dal Rettor per gli uomini del contado e del distretto di Fermo, se offendessero altro <cittadino> dello stesso contado o distretto nello stesso contado. In realtà le pene pecuniarie arbitrarie, in tutto o in parte, sia che, come condizione, abbiano sia che non abbiano annessa una pena corporale o afflittiva del corpo, per gli anzidetti uomini così colpevoli, o oltraggiosi, come è detto prima, siano dimezzate e si intendano dimezzate dopo la stessa sentenza o la condanna e non prima. Nelle pene, invece, stabilite per mezzo degli statuti di questa Città a motivo di danni dati, di parole ingiuriose, o diffamatorie, di bestemmie, o della maledizioni di Dio e dei santi, o di un vergognoso o inopportuno giuramento fatto e giurato per mezzo del nome di Dio, o dei Santi suoi, o in altro modo a disonore di Dio e dei Santi, o fatto o detto a disprezzo, qualsivoglia siano le pene stabilite, per detti uomini, il dimezzamento contenuto in questo statuto non abbia valore sulle pene stabilite per i delitti per i quali ci si attiene al resoconto dell’officiale, o di un servo del Rettore. Inoltre gli uomini di Porto San Giorgio siano trattati e siano puniti al modo come i Cittadini sui reati commessi da loro, in ogni cosa e per mezzo di ogni cosa, riguardo ai crimini. E questo statuto abbia valore nelle le cose passate, nelle presenti e nelle future. E questa pena così dimezzata sia capita e sia la pena originale per i delinquenti detti sopra e sia capita e valutata completamente come una pena originale.

4 Rub.19

Il raddoppio delle pene.

   Con questa legge decretiamo che le pene pecuniarie dei presenti statuti, o che siano puramente e semplicemente pecuniarie limitate e determinate, o siano pecuniarie arbitrarie, in tutto o in parte, o che siano pecuniarie principalmente e corporali in modo secondario, o che hanno annessa una pena corporale o afflittiva del corpo, siano raddoppiate e debbano essere raddoppiate, malgrado che non sia espresso dai Rettori, quando i reati o i delitti siano stati commessi nottetempo, cioè dopo il tramonto del sole e prima del sorgere del sole, o se sono stati commessi in presenza dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia della Città di Fermo o di qualcuno di questi stessi durante il loro officio. Vogliamo anche che oltre al detto raddoppio colui che percuote qualcuno in presenza dei signori Priori del popolo nel palazzo della loro residenza, sia obbligato e debba sul fatto pagare 50 ducati d’oro al Comune di Fermo e sia posto nelle carceri e in nessun modo sia liberato dalle dette carceri fino a ché effettivamente abbia pagato, e sia anche ad esempio per gli altri, se questo delinquente sia stato dell’amministrazione e dell’officio del Priorato, da subito per l’autorità della presente legge, sia privato per sempre di tutti gli offici e benefici del Comune di Fermo. E qualora tale delinquente entro la scadenza di un mese dal giorno quando è stato commesso tale reato, non avrà pagato la detta pena di 50 ducati d’oro, gli sia amputata la mano destra e le dette cose per mezzo del Podestà o del Capitano di questa Città e della Curia di questi stessi siano eseguite, e siano mandate in esecuzione sul fatto e sommariamente, tralasciando ogni solennità della legge, essendo constatato il reato commesso, come sopra. E nella stessa pena incorrono i signori Priori, se fra questi stessi uno dei due Priori anzidetti, nel modo detto sopra, percuotesse l’altro dei detti Priori, acciocché la dignità di un Magistrato non venga deturpata; quandanche in presenza di qualche Rettore o di un suo officiale della Città, che sia del tribunale; o se siano state cose commesse in qualche Chiesa o alla porta di qualche Chiesa, o nella Città o nel contado, purché tuttavia entro il corpo della chiesa o alla porta, come già detto; o se siano state commesse in qualcuno di questi giorni, cioè nel giorno primo delle calende di gennaio, nel primo dell’Epifania del Signore, di Sant’Antonio del mese di gennaio, Purificazione della Beata Maria del mese di febbraio, primo del giorno della Quaresima o in qualunque giorno di venerdì del mese di marzo; nel giorno dell’Annunciazione della Beata Maria Vergine, della domenica degli ulivi <o delle palme>, o in qualunque giorno della settimana santa, nel giorno della Pasqua di Resurrezione del Signore, o in qualche giorno dei tre seguenti dopo lo stesso giorno, nel giorno della Pentecoste, o in qualcuno dei due giorni seguenti dopo detto giorno, nel giorno dell’Ascensione del Signore, nel giorno primo delle calende di Maggio, nel giorno della Natività del beato Giovanni Battista, nel giorno di qualsiasi fiera, nel giorno dell’Assunzione della Beata Maria Vergine del mese di agosto o nella sua vigilia; nel giorno del beato Bartolomeo apostolo, nel giorno della Natività della Beata Maria del mese di settembre, nel giorno della festa di Tutti i Santi, nel giorno della beata Caterina, nel giorno della beata Lucia, nel giorno della Natività del Signore o nella sua vigilia; nel giorno del beato Stefano, nel giorno del beato Giovanni Evangelista. E quando <i reati> siano state commessi nell’ultimo mese del governo del Podestà o del Capitano o se siano stati commessi contro qualcuno presso la casa o nella casa della sua solita abitazione, o presso il magazzino o il negozio proprio, o affittato dell’ingiuriato, o in questo, o presso un terreno di suo possesso, o nel terreno di possesso proprio, o affittato, oppure vicino alla detta casa, al magazzino, o al possedimento per 5 piedi vicino ai piedi del Comune, eccettuando nei furti, e nella loro asportazione, dato che a motivo del luogo non siano raddoppiati; o quando <i reati> siano stati commessi nel Palazzo della residenza dei signori Priori o del Vessillifero di giustizia o nel Palazzo della residenza del signor Podestà o del signor Capitano, o del Giudice di giustizia, oppure qualora siano stati commessi in presenza di qualche officiale di qualsiasi Castello del Comune di Fermo, tuttavia nell’abitazione, o nel luogo della sua residenza per il suo officio, oppure qualora siano stati commessi nel Girofalco <o Girfalco>, o nella Piazza di San Martino in qualunque parte dell’estensione fin dove le catene delle strade terminano, o dove dall’angolo dell’abitazione del Giudice di giustizia in linea retta verso il Girone sino alle mura dello stesso Girone, e dove dalla casa di Jacopone di Vanne, o dall’angolo di questa stessa verso il Girone fino alle mura del Girone; anche sotto il portico della chiesa di San Martino, e in generale fin dove c’è questa stessa ampiezza, inclusivamente fino agli angoli delle vie, attraverso le quali si entra nell’ampiezza della detta piazza, e fino ai muri, o alle pareti che stanno tutto intorno, in qualunque via pubblica attraverso la quale si va al Girifalco, verso la piazza di San Martino in linea retta, o in qualunque via o strada maestra del Comune di Fermo, cioè dalla piazza di San Martino verso la porta di San Giuliano, o di San Marco, o di Santa Lucia in linea retta; o in qualcuna di queste porte, nella piazza di mezzo, dove sono le spezierie o dalla stessa piazza, in linea retta, fino alla porta di San Francesco, o nella stessa porta, o dalla porta di San Francesco fino a Porto di San Giorgio in linea retta attraverso la via del mare, o nella piazza di questo Porto, o in qualche porta di questo Porto, o nella strada di questo Porto, che inizia dalla chiesa di San Giorgio in questo Porto in linea retta, fino alla porta attraverso la quale si va presso il Castello di Torre di Palme o in riva al mare, fin dove si prolungano le mura di questo Porto verso il mare dentro al bastione <della baia> o nella via pubblica attraverso la quale si va dalla piazza di San Martino fino la chiesa di San Domenico in linea retta verso la casa degli eredi di Vanne di Guglielmo di Anselmo; o da questa casa nella via pubblica verso la porta di Santa Caterina in linea retta, o nella porta di Santa Caterina; o nel mercato di Belmonte. E nessuna pena possa essere raddoppiata, se non una sola volta, benché insieme concorrano due o più (condanne) dette prima. E affinché i Rettori, o gli officiali abbiano dubbi circa il raddoppio o siano vaganti nell’incertezza, il raddoppio sia fatto in questo modo, cioè che se una pena sia stato semplicemente pecuniaria, limitata, determinata, e anche certa, essi accumulino nella sentenza la pena semplice con l’aggiunta, o la duplicazione insieme. Se in realtà sia stato penalità pecuniaria arbitraria in tutto o in parte, allora prima indichino nella sentenza la pena semplice del reato, poi aggiungano anche altrettanto, indicando anche la somma di ragione di aggiunta o di raddoppio. E se la pena pecuniaria abbia annessa come condizione una <pena> corporale, o afflittiva del corpo, allora la stessa condizione sia e sia aggiunta nella pena raddoppiata, che sia stato o che venisse aggiunta, o che si dovesse assegnare nella pena semplice. Qualora invece per la forma di qualche statuto, su qualche reato commesso in qualcuno tra i detti luoghi, sia stato trovata come stabilita una pena certa e determinata, allora a ragione di tale luogo il detto raddoppio non sia fatto in alcun modo. In realtà le pene di ogni qualsiasi Cittadino, del contado o forestiero, che delinque negli stessi Castelli del contado, cioè nei palazzi di residenza degli officiali degli stessi Castelli, e dinanzi ai detti officiali, e nelle piazze, e nelle porte dei detti Castelli siano raddoppiate e debbano essere raddoppiate per mezzo di qualunque officiale o esaminatore dei detti reati.

4 Rub.20

Le multe e le loro modalità.

   Inoltre acciocché per la paura della pena sia data fiducia ai Rettori e agli officiali e questi stessi e chiunque di essi possano pienamente esercitare i loro offici, decretiamo che il Podestà e il Capitano e chiunque di essi abbia il potere di multare e di punire al di fuori di un ordine e sul fatto per una somma fino a 50 libre di denaro inclusivamente, infliggendo cioè la multa per il primo precetto fino a 10 libre di denaro, per il secondo fino a 25, per il terzo fino al 50. E se colui al quale i tre precetti siano stati fatti, con imposizioni delle multe, per la sua disobbedienza o per la contumacia, soffrisse che il parlamento e il Consiglio si riuniscano, neanche prima, tuttavia, sarà stato obbediente al detto Rettore, sul fatto possa essere punito ad arbitrio del Rettore da 50 fino a 100 libre di denaro. Tuttavia i Giudici, i detti Rettori e i loro militi abbiano la facoltà di multare per la metà di dette somme, cioè per il primo, secondo e terzo (precetto), praticando la forma detta sopra per la rata di queste somme. E per mezzo dei Rettori, dei Giudici e dei detti militi, possano emanare altri precetti con una multa e con l’intimazione della penalità, come sopra, contro chiunque, fino alle dette somme e insieme e una sola volta in una sola voce. In realtà i Notai di questi Rettori abbiano la facoltà di multare fino a 25 soldi di denaro, purché tuttavia soltanto contro una sola persona non possano intimare una multa, se non una sola volta in un solo giorno, ma certamente ci debba essere sempre un intervallo di un giorno fra un precetto e l’altro. Tuttavia gli altri officiali della Città, secondo il modo loro assegnato dagli statuti che trattano del loro servizio, abbiano il potere di multare. Sempre d’altra parte il motivo, negli scritti, sia aggiunto da tali Rettori, dai Giudici e dagli officiali quando impongono le multe o le pene; e non ci sia validità ad oltrepassare tale modo. Anzi qualora facessero in modo diverso si intenda ricondotto al modo già detto. E quello che sia stato fatto in contrasto con il detto modo non abbia validità per la legge stessa, ma il Rettore o l’officiale trasgressore incorra per la cosa stressa nella penalità di cento libre di denaro e sia tenuto all’interesse per la parte. In realtà nell’esercito o nella cavalcata, questi Rettori abbiano la facoltà di imporre e di infliggere sul fatto qualsiasi multa e pena a loro arbitrio, non soltanto con parole a viva voce, ma anche mediante una lettera, o mediante la persona del Balivo o di un nunzio, con imposizione di multe o di pene, tanto nelle cause civili quanto anche in quelle penali, i precetti e i detti comandi possano esser fatti da costoro secondo il modo e la forma detta sopra, purché colui, contro il quale questi precetti vengono fatti o sono emanati, non altrimenti venga astretto per le stesse cose se non sia stato trovato di persona o non sia stato afferrato. E sulle cose già dette ci si attenga al resoconto del detto nunzio o Balivo o dell’Araldo che fa l’annuncio; e colui che disprezza tali precetti valga che sia accusato da chiunque, nonostante alcuno statuto.

4 Rub.21

Il tempo per pagare le condanne.

   Indulgiamo per tutti i condannati principalmente a pene pecuniarie principalmente, o, in carenza, sotto condizione, e con la presente legge decretiamo che chiunque da condannato abbia pagato al Banchiere del Comune di Fermo la condanna fatta a lui, entro 10 giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, o prima della pubblicazione della sentenza, a costui stesso che ha pagato sia diminuita la quarta parte di tutta la pena originale sulla condanna fatta su di lui, e per l’autorità stessa  di questo statuto, senza il ministero di un Giudice, si comprenda che è assolto e libero. Aggiungiamo inoltre che i condannati a una pena pecuniaria, che hanno il perdono dall’offeso, e l’abbiano presentato nella scadenza e abbiano confessato il delitto, volendo pagare la pena entro il tempo, abbiano il pieno condono del raddoppio della pena, se per caso la pena sia stata doppia. Se qualcuno, in realtà, non abbia pagato effettivamente la condanna pecuniaria fatta su di lui entro i detti 10 giorni al detto Banchiere, oltre a tale condanna, sia obbligato pagare interamente anche una quarta parte della somma espressa nella condanna, sia che sia stato detto nella sentenza, sia che lo non sia, e nondimeno, non essendo stata pagata questa stessa, e per lui non abbia validità che la condanna sia cancellata. L’aggiunta o l’aumento di tale quarta parte non rivendichi di per sé un vigore, qualora alla condanna pecuniaria una pena corporale o afflittiva del corpo sia stato annessa. Tuttavia questo statuto non rivendichi per sé un vigore, se, per mezzo degli statuti di questo volume, sia stato trovato stabilito un maggiore o minore tempo per pagare le condanne o le pene.

4 Rub.22

Una sentenza penale non sia invalidata a motivo della carenza di una formula giuridica.

   Vogliamo ed ordiniamo che qualora su un crimine o su un delitto, per mezzo della confessione della parte, o per una legittima prova dei testimoni, o legittimamente altrimenti si faccia la constatazione sul crimine o sul delitto, quantunque una qualunque formula giuridica, nel processo, sia stata omessa, o sia stata trascurata, o l’ordine della legge o degli statuti del Comune di Fermo sia stato stravolto o non sia stato praticato, tuttavia non pertanto la sentenza sia nulla né da annullare, ma egualmente abbia validità e regga, come se l’ordine e la formula giuridica di ogni statuto e della legge siano stati praticati in pieno. Per qualche occasione, per le dette cose, quando si ha così la costatazione sul crimine, nessun Rettore, Sindaco o Giudice degli appelli possa dichiarare nulla, non valida, inefficace la sentenza pubblicata su tale crimine, né annullare, invalidare, rendere inefficace <questa>, né in qualche modo intraprendere qualche cosa contro questa stessa, sotto la penalità di 200 libre di denaro per il trasgressore; e nondimeno ciò che sia stato fatto contro ciò abbia validità per la legge stessa e neppure regga in alcun modo.

4 Rub.23

I beni dei condannati.

   Affinché nessuno sia oppresso per un reato di un altro né patisca danno alcuno, decretiamo ed ordiniamo che quando qualcuno sia stato condannato a morte, che per costui stesso sia stata fatta l’esecuzione, o no, i suoi beni in nessun modo si possano né si debbano confiscare, ma anzi, quelli provenienti da uno che non ha fatto un testamento, o per un diritto debbano essere conservati e siano riserbati per i successori debbano; fatta eccezione per i beni di chiunque sia stato condannato per tradimento o per ribellione, commessi contro la Città Fermana, o contro il suo Comune; e fatta eccezione per i condannati per eresia, per assassinio, per rapine stradali o per il vizio di sodomia; in tutti questi singoli casi i beni dei delinquenti debbano essere resi beni pubblici e confiscati <devoluti> al Comune di Fermo; e si capisca che sono stati confiscati anche se non sia stato espresso nella condanna; ma avendo riservato ai figli sempre la legittima, se non nel caso di detto tradimento o della ribellione. E dovunque si fa menzione dei beni di qualcuno resi pubblici, a meno che ivi apertamente si derogasse a questo statuto, per qualche motivo, si intenda e si faccia la stessa cosa. E va fatta eccezione per gli altri casi in modo speciale espressi negli statuti e in questo volume, circa il rendere i beni dei delinquenti, beni pubblici. Tali Statuti devono rimanere stabili nella loro validità.

4 Rub.24

Per coloro che bestemmiano e che maledicono Dio e i suoi santi e che giurano con malizia e in modi turpi, inopportunamente su di loro o mediante loro o contro le immagini o le figure loro fanno qualunque cosa.

   Allo scopo di reprimere i reati di coloro che presi da una istigazione diabolica presumono di profferire o fare bestemmie, parole o fatti a motivo dei quali abbiamo conosciuto che ne nascono pestilenze, terremoti, o fame nei territori, decretiamo con leggi più umane, che divine, e sanzioniamo con questa legge, che sarà per la validità perpetua, che se qualcuno abbia bestemmiato o abbia maledetto Dio, suo Figlio il Cristo o lo Spirito Santo, o la Beata Vergine Maria, o nominando uno o più dei loro i membri o delle parti di oscene, di uno o di un altro di loro stessi, o parlando con parole simili, in modo disonorante, sia punito con scudi 25 per qualsiasi volta. Inoltre se qualcuno abbia detto qualcosa per disprezzare Dio o qualcuno di questi santi o abbia profferito qualche simile parola turpe su di loro, o contro qualcuno di loro, similmente sia punito con la detta pena. Se, in realtà, una persona abbia bestemmiato o maledetto o imprecato qualche altro Santo o Santa di Dio con qualcuno dei detti modi o con simili, sia punita a 10 scudi. E in tutti i singoli i casi già scritti dal principio fino a qui, una persona che delinque, di qualsiasi sesso sia stata, qualora non abbia pagato la condanna fattagli o la pena impostagli secondo i detti modi, entro 10 giorni dopo pubblicata la condanna, o dopo la pena impostagli, sia posta alla catena o alla berlina per la prima volta, in realtà per altra volta sia tagliata effettivamente la lingua del tutto dalla sua bocca. Qualora, in realtà, qualcuno abbia fatto un giuramento per mezzo della testa, dei capelli, degli occhi, del naso, degli orecchi, delle mani, del petto, dei piedi, della corona, delle clavicole, delle ferite, del latte, del cuore, del fegato, del polmone, delle viscere, della milza e di cose simili a queste di Dio, o di Cristo, o della beata Maria Vergine, o dei Santi, o delle Sante di Dio, coloro che giurano fino alle membra dei Santi, siano puniti a scudi 5; ma quelli che giurano per mezzo delle membra di Dio, di Cristo o della Beata Vergine, siano puniti con scudi 10, per qualsiasi volta. E in tutti i singoli casi di tutto il presente statuto sia lasciato all’arbitrio del Rettore o del giudicante quel che possa e debba essere considerato simile a ciò. Se, in realtà, qualche persona abbia colpito, abbia inciso, abbia vituperato, o raschiato, o guastato, in tutto o in parte, una pittura, una figura o una immagine di Dio, del Cristo, della Beata Vergine, o di qualche Santo o Santa di Dio con un coltello, o con qualche genere di armi o con qualunque altro strumento di qualsiasi genere, oppure, in modo premeditato e con animo ostinato, abbia scagliato o messo pietre, legni, fango o alcune immondizie, contro di loro, o contro qualcuna di loro, oppure abbia percosso queste immagini, pitture o figure, o qualcuna di loro, o soltanto abbia colpito con le anzidette cose, o con qualcuna di esse, le immagini, le pitture, le figure anzidette o qualcuna di loro, anche soltanto con la mano o con un calcio nel volto di qualcuna delle pitture, delle immagini o delle figure dette prima, gli sia completamente amputata la mano destra oppure l’altra, soltanto una mano, fino a separarla da corpo, non entrambe, quella con cui le dette cose o qualcuna di esse siano state fatte. Il Podestà, il Capitano e il Giudice di giustizia e uno qualsiasi di questi, abbiano libero potere e autorità di fare indagini, di investigare e di punire sulle dette cose o su ciascuna di queste, tutti i singoli delinquenti di cui si fa menzione in questo statuto, con le pene descritte sopra, per ciascuna volta quando abbiano sono stati delinquenti, sul fatto, e senza alcun processo, subito appena sia stata fatta la constatazione di ciò. E riguardo alle dette cose tutte e singole e per ciascuna di queste anzidette, chiunque sia accolto e sia considerato come legittimo accusatore e denunciatore e sia tenuto segreto e abbia la metà della penalità pecuniaria e una metà del residuo di questa penalità sia del Comune e l’altro di chi fa l’esecuzione. Nei casi predetti meramente personali non abbia luogo alcun beneficio né di pace né di confessione. E nessuna persona che faccia un appello o una opposizione per nullità o un reclamo in qualunque maniera, sia ascoltata, in alcuno di questi casi, anzi, in qualsiasi occasione, il potere di fare appello, di reclamare, o di parlare di nullità sia completamente interdetta e negata per chiunque sia stato condannato, secondo la modalità e la disposizione del presente statuto, non fare appello, reclamare, o parlare di nullità, né da sé, né tramite altri a loro nome, né a nome di questo condannato.

4 Rub.25

Le pene per chi disturba i divini offici.

   Desideriamo che il divino officio sia celebrato con ogni pace e riverenza, e decretiamo che se qualcuno, in qualunque modo, abbia disturbato un divino officio, mentre è celebrato, o abbia procurato un ostacolo a coloro che celebrano in modo che non lo celebrino, e l’abbia fatto con consapevolezza, sia condannato e punito a 100 libre di denaro. E la stessa pena e lo stesso statuto siano capiti e siano a contrasto di coloro che disturbano le preghiere litaniche o coloro che le celebrano, o procurando un impedimento a loro o a qualcuno di loro, mentre sono celebrati; e la differenza di sesso non venga ammessa in nessun modo, nelle dette cose.

4 Rub.26

La pena per coloro che commettono un tradimento o una ribellione.

   Ognuno di qualunque sesso, che da qualche Castello, dai fortilizi, da una rocca, da una comunità o da una Villa del Comune di Fermo, abbia commesso o abbia fatto o abbia ordinato per fare o per commettere qualche defezione, ribellione o tradimento, o contro la Città Fermana, o contro il suo popolo, o contro il Comune, in qualunque modo abbia commesso, fatto, ordinato, o abbia trattato altra ribellione, defezione o rivelazione, venga trascinato alla coda di un asino attraverso la Città, poi sia appeso con una corda alle forche, in modo che muoia del tutto e anche sia punito, ad arbitrio del Rettore, con una pena più atroce, e tutti i suoi beni siano applicati al Comune. Se in realtà un Castello, una Villa abbia commesso, ordinato o fatto un tradimento, una ribellione o rivelazione contro questo Comune, gli svescioni, i ribelli o i traditori principali siano puniti con la pena detta sopra e il Castello o la Villa venga devastata e nello stesso posto, in futuro, non si possa costruire. E per queste cose e per qualsiasi di esse si possa essere accusati, indagati, e giudicati fino a quindici anni dopo che è stato commesso un tale reato, nonostante uno statuto che lo proibisca che non si possa, giudicare o punire sulle cose commesse prima di un certo tempo, e nonostante qualunque altro statuto o legge. Salvo sempre riservato che per le cose commesse prima dell’anno del Signore 1379 e il giorno 25 del mese di agosto del detto anno, anche se siano cose come quelle contenute in questo statuto, in nessun modo si possa far procedura né giudicare. E il presente statuto soltanto circa i reati commessi dopo detto anno e giorno e circa quelle verranno in futuro ad essere commesse per lo meno rivendichi per sé vigore. E se qualche persona per qualche occasione delle anzidette sia stata condannata o esiliata, mai abbia validità che ritorni o si riduca alla Città di Fermo.

4 Rub.27

Le pene per gli ambasciatori che eccedono gli ambiti del mandato.

   Diamo precetto che la forma e il modo del mandato e dell’ambasciata devono essere praticati da chiunque. Se ci sia stato qualcuno invece di tanto grande temerità che abbia ecceduto in un qualche modo, oltre gli ambiti dell’ambasciata o del mandato a lui imposti o affidati per mezzo dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia o del Concilio o del Comune della Città di Fermo, e quando sarà stato inviato ambasciatore fuori Città per mezzo di questi o in altra maniera a nome del Comune, venga sul fatto punito, in modo reale e personale, ad arbitrio del Rettore, anche senza processo e senza alcuna formula giuridica, dopo aver considerato la condizione della persona e la qualità del fatto, e per il resto, per il fatto stesso ,in perpetuo, sia privato degli uffici, privilegi ed onori del Comune di Fermo.

4 Rub.28

Le pena di chi fa una conventicola, una cospirazione, una sommossa o cose simili.

   Con questa legge, che sarà valida in perpetuo, affinché tutti, in qualunque condizione o stato stiano, in perpetuo, si astengano da cose tali che, in qualsivoglia modo, potessero danneggiare, turbare o essere di pregiudizio al presente Stato popolare, libero, pacifico, e tranquillo, facciamo precetto che nessun terrigeno o forestiero o  <abitante> del distretto o del contado che sia ragguardevole o sia nobile, in qualunque stato o condizione stia, osi o presuma, pubblicamente o di nascosto, dire, ordinare o fare, trattare, o fare che sia fatto fare o sia trattato, o consentire o partecipare a qualche conventicola, o a una cospirazione, o a una combriccola popolare, o a una congiura, o ad un  tumulto, o ad uno schiamazzo nella Città di Fermo, o tra il suo popolo di questa Città, o nel Comune o nel suo contado o nel distretto, né incitare o aizzare nella Città di Fermo o nel suo contado o nel distretto, allo schiamazzo, alla congiura, alla sommossa, o allo scuotimento dello Stato presente, pacifico, libero, popolare e tranquillo della Città o del detto contado di Fermo, né fare o porre barricate o sbarre in qualche parte della detta Città, di persona o tramite altri a proprio nome, o con comando direttamente o indirettamente, nel tempo dello schiamazzo, della contestazione o in altro tempo, in modo che i Priori del popolo o il Vessillifero della giustizia generale, o gli altri Confalonieri delle Contrade e i Capitani delle società di questa Città, in qualsivoglia modo, non possano e non siano in potere di andare e di tornare liberamente e senza ostacolo né impedimento attraverso la detta Città per l’aiuto, per la difesa e per la protezione dello Stato pacifico, popolare tranquillo e libero del Comune e del popolo della detta Città e dei detti signori Priori e del Vessillifero di giustizia. Inoltre che nessuno dal contado o dal distretto di Fermo o un abitante di questo stesso contado o del distretto, in qualsiasi stato o condizione stia, o anche da altro luogo, in tempo di schiamazzo o di rivolta, osi né presuma venire verso la Città o dentro la Città di Fermo con armi o senza, destinare, portare o mandare, direttamente o indirettamente ad una parte, o a persone particolari, o ad una persona particolare di questa Città, genti, armi o cavalli, o altre cose qualunque, che influiscono o che fanno brigare, o consentire tacitamente o espressamente per un servizio di qualcuno, per un giovamento o in altra maniera qualsiasi, o per qualcuno, o per chiunque, o per gli anzidetti, o per qualcuno di essi, in qualunque maniera, o motivo, o richiesto schieramento, se non con uno speciale permesso e per un mandato esplicito dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia di questa Città e del signor Podestà o del Capitano. Inoltre che nessuna persona, di qualunque stato o condizione sia, osi né presuma, pubblicamente o di nascosto, dire, ordinare, fare, consentire, trattare o procurare, in qualsiasi maniera o comunque, qualcosa per cui si possa derogare o arrecare in qualcosa un danno allo stato pacifico, libero, popolare, Comune e tranquillo di questa Città, né alla giurisdizione e ai suoi privilegi, o del contado e del distretto, né nelle cose già dette o in qualcuna di esse, dare o prestare aiuto, consiglio o sostegno o comunque di essere d’accordo a favore di uno di qualunque stato dignità o superiorità sia, neppure dargli consenso. Ma piuttosto se abbia saputo, abbia ascoltato, sentito o abbia capito qualcosa delle dette cose, immediatamente, celermente senza indugio, sia obbligato e debba dire, rivelare, divulgare, o manifestare quella cosa o quelle cose ai signori Priori del popolo e al Vessillifero di giustizia di questa Città e anche al Podestà e al Capitano, quelli che saranno incaricati nel tempo, e dire loro ed accusare coloro sulle cose dette o su qualcosa di queste dicono, ordinano, trattano, procurano o consentono; uno o più, chiunque siano stati, e nondimeno poter resistere e contraddire con tutte le possibilità, agli stessi che così dicono, ordinano, trattano, procurano o consento, come già detto, affinché qualcosa delle predette non venga eseguita né portata a termine. Se qualcuno invece di qualunque Stato o condizione si sia, abbia trasgredito o sia stato venuto o non abbia rispettato e non abbia adempiuto le dette cose o qualcuna di esse che sono contenute sopra nel presente statuto, sia punito, a libero volere del Podestà e del Capitano in maniera reale e personale, dopo aver valutato la condizione e la qualità del trasgressore e del fatto. In tutte queste e singole cose i detti Podestà e Capitano e ciascuno di questi abbia la pienissima giurisdizione, il potere e libero arbitrio di investigare a motivo del loro officio, di fare indagine e anche di far procedura in forza di una accusa o di una denuncia di chiunque; e di punire chi è trovato colpevole sulle cose dette o su qualcuna di esse, poi punirlo, a libero arbitrio, in maniera reale e personale, sul fatto, e senza formalità né obbligo di legge e di uno statuto, e omettendo ogni solennità. E con lo stesso libero arbitrio e la stessa maniera, si possa fare la procedura, e punire e condannare coloro che abbiano parlato male o in derisione o in altra maniera sconveniente del popolo, o della società del popolo, o dello stato popolare. E contro questi tutti i singoli, nel fare la procedura, nel condannare si capisca che tutte le singole dette cose siano ripetute e stabilite e abbiano luogo. E nelle dette cose o in qualcuna di queste non abbia affatto luogo nessun beneficio di pace, o di confessione né qualunque altro <beneficio> rivendichi per sé valore. Se qualcuno invece a causa delle cose dette o di qualcuna di esse, delle quali nel presente statuto si fa menzione, sia stato condannato alla privazione o alla perdita della persona o della vita non abbia vigore, in futuro, che egli ritorni in un modo qualunque alla Città di Fermo o nel suo contado o in essi, in nessun momento. Inoltre se qualcuno che abbia destato sospetti ai signori Priori o al Vessillifero di giustizia, o al Podestà, o al Capitano, che facesse qualcuna delle già dette cose, che attentasse, commettesse, o maneggiasse, palesemente o di nascosto, o in altra maniera, sullo stato popolare, libero e tranquillo di questa Città, sia stato ritenuto sospetto dai detti signori Priori e dal Vessillifero di giustizia o dal signor Capitano o dal Podestà o che facesse qualcosa o attentasse o commettesse o maneggiasse qualcosa a pregiudizio, a danno, o a disastro di questo stesso Stato o contro lo stesso Stato, in qualsivoglia e qualsiasi caso dei già detti, sul fatto e senza processo né scrittura, con libero arbitrio, il signor Podestà e Capitano e ciascuno di essi possa segregare, espellere dalla terra, e condannare al confino nella Marca, e fuori, per lo statuto che parla dello stabilire il confino o gli esili, o nonostante l’ostacolo di un altro statuto né, in alcun modo per una legge. E affinché gli officiali, non possano dichiarare, per un qualsiasi minimo reato, neppure usare quelle parole nel processo «Motivo per cui lo stato della Città si sarebbe potuto turbare, eccetera» decretiamo che quelle parole non possano essere usate in alcun processo, se non sia stato deliberato dal Podestà unitamente con il Capitano del popolo della Città di Fermo; e qualora il Capitano non sia stato <presente> in Città, allora, insieme con il Giudice di giustizia. E di questa cosa ci sia evidenza e debba essere evidente per mano del Notaio dei reati del già detto Podestà e per mano del Notaio del Capitano o del Giudice di giustizia. E se si facesse in maniera diversa, per la legge stessa, la sentenza da pubblicare su questo processo non abbia alcuna validità. E il Podestà e il Giudice che abbiano agito in contrasto alle dette cose incorrano nella penalità di 500 libre di denaro per ciascuno. E ad opera dei Sindaci si debba fare il sindacato, espressamente, sulle dette cose, nel tempo del suo sindacato.

4 Rub.29

Le pene per coloro che offendono i signori Priori del popolo, il Vessillifero della giustizia, il loro Notaio o il Cancelliere del Comune.

   Se qualche persona abbia offeso qualcuno tra i signori Priori del popolo o il Vessillifero della giustizia della Città di Fermo, si faccia la procedura in questo modo per le infrascritte offese, cioè qualora abbia proferito o abbia detto parole ingiuriose o minatorie, una o molte, per ciascuna volta venga punito con 50 libre. Se contro qualcuno di essi abbia fatto minacce con mano vuota, venga punito con 100 libre di denaro. Se con armi 200 libre. Se in realtà abbia percosso qualcuno tra i detti Signori con un bastone o con un altro strumento, senza sangue o anche a mano vuota con sangue o senza, la mano con la quale avrà percosso se sia stata una sola o entrambe le mani, se con ambedue abbia percosso, a costui stesso sia amputata o amputate totalmente, in modo tale che siano separate dal corpo. Se abbia percosso qualcuno degli anzidetti con armi di ferro, e da lì sia stato uscito sangue, venga punito alla morte, in modo che l’anima venga separata dal corpo. Se qualcuno invece abbia ucciso qualcuno fra gli anzidetti Priori o il Gonfaloniere durante il loro officio, venga punito con la <pena> capitale, in modo tale che esattamente muoia, e l’anima di lui venga separata dal corpo, e tutti i suoi beni siano resi pubblici, confiscati e annessi alla Camera del Comune di Fermo, affinché si passi come esempio, sia che la esecuzione sia fatta nella persona, sia che no. Se in realtà con alcuni dei detti modi offendesse il Notaio di questi signori Priori o il Cancelliere del Comune, sia punito con la pena doppia di quella con la quale verrebbe punito, se avesse offeso un altro Cittadino. Se qualcuno invece abbia ucciso il Cancelliere o il Notaio dei signori Priori durante il loro officio, sia punito con la <pena> capitale, in modo tale che esattamente muoia, e tutti i suoi beni siano resi pubblici, siano confiscati e siano annessi alla Camera del Comune di Fermo, sia che si faccia la esecuzione nella persona, sia che no. Inoltre se qualcuno abbia offeso qualcuno che sia stato Priore o Vessillifero di giustizia, entro i due mesi successivi dopo ultimato il suo officio, venga punito al doppio di quanto verrebbe punito se abbia oltraggiato un altro Cittadino. Inoltre chiunque abbia offeso qualcuno che sia stato Priore o Vessillifero di giustizia, entro un anno dopo deposto il loro officio di priorato o l’officio di vessillifero di giustizia, nell’occasione del detto loro officio, egualmente venga condannato e punito al doppio. Su queste cose il Podestà e il Capitano e ciascuno di loro abbiano il libero arbitrio di investigare e di punire sul fatto con le pene già dette, e senza altra formalità né processo o scrittura, tanto nel fare la procedura, quanto anche nel condannare.

4 Rub.30

Per stabilire il confino o la relegazione <come condanne>.

   Affinché non si faccia la procedura con leggerezza e sconsideratamente per le liti, decretiamo che il Capitano, il Podestà e ciascuno di questi abbiano il libero arbitrio di esiliare o di porre al confino o di mandare i litiganti davanti a qualcuno di questi stessi, o davanti a qualche loro officiale nel palazzo della residenza di qualcuno di loro, se tali litiganti a parole o a fatti abbiano avuto con sé alcune armi, purché tuttavia la relegazione sia soltanto entro la Provincia della Marca e non oltre, per quanto sia duraturo l’officio di colui che fa la relegazione o pone al confino o vi manda. In realtà per i reati commessi non in presenza ma in assenza degli anzidetti, ciascuno dei detti Rettori abbia valido potere di esiliare i delinquenti o di porli al confino o mandarli al confino o di inviarli soltanto nel contado di Fermo, e per un tempo non maggiore di venti giorni, fuorché per parole ingiuriose dette in assenza degli anzidetti, e per queste cose non è lecito esiliare o porre o mandare a confino, se non in quanto fosse garantito da qualche statuto espressamente. E gli anzidetti Rettori a loro arbitrio possano fare e stabilire le dette relegazioni o porre o mandare a confino, oltre le altre pene contenute negli statuti. La persona in realtà relegata nel detto modo e in generale qualunque altra persona sia mandata o posta a confino, per la forma o della permissione di qualche statuto di questo volume, sia obbligata totalmente ad accondiscendere e obbedire e di non trasgredire, in nulla al Rettore che fa la relazione o che manda a confino, né possa assentarsi dalla Città di Fermo, durante il tempo della sua relegazione, in alcuna maniera, senza una speciale ed esplicita licenza di colui che relega; altrimenti, qualora abbia fatto in modo difforme, sia considerato totalmente come un ribelle della Città di Fermo, e possa e debba essere condannato come ribelle.

4 Rub.31

La Pena di coloro che offendono i Rettori o gli officiali della Città e del contado e della loro famiglia.

   Gli eccessi e i reati di ingiurie o degli offensori contro il Podestà o il Capitano, o qualcuno tra i loro officiali, o verso qualche altro Rettore o officiale del foro del Comune di Fermo, o verso un suo officiale, durante l’officio di quel Rettore o del già detto officiale del foro, il quale ha ricevuto l’oltraggio o l’offesa, o nel sindacato di lui, o nel venire al suo officio alla Città di Fermo, sia durante il viaggio nell’allontanarsi da questa, venga punito, sul fatto e in modo reale e personale, a libero arbitrio del Rettore, dopo considerate la qualità del fatto e la condizione delle persone; in realtà le cose commesse contro il Podestà, o contro il suo officiale siano punite dal Capitano o dalla sua Curia; in realtà le cose commesse contro un altro officiale del foro del Comune, o contro un suo officiale, o famiglio, siano punite dal Podestà o dal Capitano con l’anzidetto arbitrio. Se qualcuno in realtà abbia offeso qualche Cittadino Fermano, o un Rettore del contado, o del distretto, o un officiale di qualche Castello del contado o del distretto di Fermo, o un suo Notaio, nel luogo ove esercitasse il suo officio, durante il suo officiò, o durante il suo viaggio andando verso detto Castello per il suo officio, o ritornando da lì dopo averlo finito, oppure durante il suo officio; inoltre se qualcuno abbia oltraggiato un domestico, o un servo del Podestà o del Capitano o di un altro Rettore, o un officiale del foro, in qualsivoglia dei detti casi di questo paragrafo venga punito col doppio di quanto sarebbe punito un Cittadino che offende un Cittadino, e in tale doppio sia compresa la <pena> semplice; decretiamo e dichiariamo che contro tali offensori debba essere ed intendersi doppio come pena semplice e non raddoppiata.

4 Rub.32

Per i guastatori delle carceri.

   Chi, mentre sta in carcere, devasta il carcere pubblico della Città di Fermo, sia punito con la pena capitale; inoltre chi dopo l’effrazione dello stesso carcere, fuoriesce, sul fatto stesso, sia punito con la stessa pena; e sia tagliata la testa dalle spalle a chi intraprende la fuga dalle pubbliche carceri della Città, in modo tale che muoia del tutto. Inoltre qualora qualcuno stando fuori dal carcere, o non carcerato, consapevolmente, abbia rotto con inganno il pubblico carcere della Città, o abbia dato in prestito, o abbia affittato, o prestato, o dato o portato uno o più ferri o altri strumenti, uno o molti, a chi devasta o per devastare le dette carceri, sia punito con la detta pena del taglio della testa, così che muoia, sia che ci sia un fuoruscito, o fuggiasco, sia che no. Se in verità qualche persona sia fuggita non dalle dette pubbliche carceri, ma dal palazzo di qualche Rettore della Città o del contado, ad arbitrio del Podestà o del Capitano venga punito con 10 fino a 50 libre di denaro.

4 Rub.33

La pena di coloro che si oppongono alle esecuzioni della Curia o che impediscono la stessa esecuzione.

   Se qualche persona di fatto si sia opposta ai servitori del Podestà o del Capitano o di un altro officiale della Città di Fermo o a qualche Balivo del Comune per una commissione di qualcuno di loro, o per un mandato trasmesso; o chi abbia procurato un impedimento, soltanto di fatto, a qualche Balivo, o ad un famiglio dei detti officiali affinché chi così è stato inviato non esegua la commissione o il mandato ingiunto o fatto, e anche chi abbia permesso che il tale così inviato prenda da sé o con un altro il pegno o i pegni e si peggiori in altro modo, venga punito sul fatto e senza alcun processo a 5 libre di denaro e su queste cose sia prestata fede e ci si attenga al resoconto di codesto inviato con un teste oculare. Ed in ciò il beneficio della confessione abbia validità e non <quello> della pace. Aggiungiamo alle dette cose che se qualcuno abbia fatto fuggire o evadere o abbia procurato un impedimento, per cui qualcuno fugga o evada dalle mani di qualche officiale o di un famiglio di qualche officiale della Città di Fermo, e per l’occasione di questo impedimento il detto prigioniero, o chi sta nelle mani o nella forza del detto officiale o di un famiglio sia fuggito o sia evaso, o che sia stato catturato nell’occasione di un reato, o a richiesta di qualche creditore di questo catturato, o per qualunque altra ragione, il detto esecutore dell’impedimento o chi fa fuggire, come sopra, sia punito come quella pena, e sia obbligato a quella somma di denaro alla quale il detto fuggitivo o evadente era obbligato, e ad un quarto in più della penalità pecuniaria o del debito, da assegnare al Comune di Fermo. Se in realtà nella occasione di un reato, sul quale si dovesse imporre una pena corporale o principalmente afflittiva del corpo, o sia stata imposta, colui che procura il detto impedimento o chi fa fuggire sia punito, come sopra, e per ciascuna volta, ad una pena di 1000 libre di denaro, sul fatto, e senza alcun processo.

4 Rub.34

La pena per chi impedisce a qualcuno di fare testamento, o fare contratti o disporre altrimenti delle proprie cose.

   Coloro che, contro i comportamenti buoni, impediscono direttamente o di traverso ad una qualche persona di fare liberamente testamento, o in altra maniera disporre nell’ultima volontà dei suoi beni, o costringendo o in altra maniera non determinando a fare liberamente il testamento o di disporre, come già detto, sia punito e condannato a 200 libre di denaro. Per il fatto stesso perda ogni cosa o comodo di lei, che abbia, o potesse avere o gli spettasse sui beni o riguardo ai beni della tale persona ostacolata e in perpetuo ne sia privato di fatto, e in perpetuo. E con la stessa penalità sia punito chi abbia sedotto o abbia spinto un altro a fare ciò.

4 Rub.35

Le carceri private.

   Desideriamo che il nefandissimo crimine di incarcerare in privato sia punito con l’ultimo supplizio e decretiamo che se ci sia stata qualche persona di tanto grande temerità che per una sua presunta autorità, contro i buoni costumi, abbia carcerato privatamente una qualche persona e l’abbia deprivata della propria libertà, incarcerata o coatta nell’abitazione, o altrove e l’abbia tenuta priva della libertà per lo spazio di 24 ore, o abbia fatto fare o commettere alcunché di questi atti, o abbia agito una persona da sola o sia stata associata chi abbia fatto o commesso o abbia fatto fare o commettere tale cosa, a lei stessa sia amputato il capo dalle spalle, tanto che muoia, e i suoi beni siano resi pubblici e incametati e si intendano incorporati al Comune di Fermo, quand’anche nella sentenza non sia stato chiaramente espresso che deve essere fatta la confisca dei beni. Se qualcuno invece abbia imprigionato qualcun altro, come è stato detto sopra, e l’abbia tenuto nelle dette carceri e l’abbia privato della libertà per lo spazio di 23 ore, oppure meno, il tale che incarcera o che priva qualcuno della libertà venga punito e condannato per ciascuna ora con 25 libre di denaro.

4 Rub.36

Gli assassini e le loro pene e i mandanti che fanno percuotere per mezzo di sicari.

   Qualora una persona, nella Città di Fermo o nel suo contado o distretto, abbia fatto offendere una persona per mezzo di qualche assassino o con un modo di assassinio, con qualche genere di armi con effusione del sangue o senza, e dalla offesa non siano state inferte, fatte, né siano a seguire né la morte, né una cicatrice che rimanga in perpetuo sulla faccia, neanche una mutilazione, o una rescissione, o una debilitazione che sia duratura in perpetuo su qualche membro, o su un nervo, o su una funzione di un membro, né ci sarà, chi fa offendere così sia punito e condannato a libre 500. E qualora entro dieci giorni, da calcolare dalla emanazione della sentenza, non abbia pagato la condanna fattagli, sul fatto, gli siano rescisse interamente la lingua e insieme una mano tanto da separarle dal corpo. L’assassino che offende così sia condannato a 1000 libre di denaro e qualora non abbia pagato effettivamente questa somma entro cinque giorni da calcolare dalla emanazione della sentenza sia sospeso alla gola sulla forca, in modo tale che muoia del tutto. Se in realtà qualche assassino abbia percosso qualche persona o abbia offeso tanto che dalla percossa o dall’offesa sia seguita la morte o una cicatrice che rimarrà in perpetuo sulla faccia, o una rescissione, una mutilazione, o una debilitazione tale da restare duratura in qualche nervo o di un membro o nella funzione di un membro, siano state fatte o siano a seguire, in perpetuo, da ciò, questo stesso assassino che così percuote, o offende sia sospeso per la gola alla forca in modo che muoia del tutto e tutti i suoi beni siano resi pubblici. E in realtà chi abbia fatto o comandato di percuotere così o di offendere per mezzo del tale assassino, sia punito con la pena capitale in modo che muoia del tutto e tutti i suoi beni siano resi pubblici. Ma se qualcuno, su mandato e su committenza di qualche suo consanguineo fino al terzo grado incluso, da calcolare secondo il diritto Canonico, per la vendetta di una ingiuria inferta in qualsivoglia modo a tale mandante o al committente, abbia percosso o abbia offeso quel tale che precedentemente ha inferto ingiuria al tale mandante o al committente in vendetta d’ingiuria, non vogliamo che sia legato, né si punisca con questa pena di questo statuto, a meno che per mezzo di una corruzione di denaro o di altra cosa, abbia percosso o anche offeso per questa vendetta, ma tanto chi lo fa, quanto anche chi così offende siano puniti con pari pena, secondo le altre pene degli statuti. E non sia considerato assassino chi su mandato del tale consanguineo di cui si parla sopra, abbia offeso, come già detto, a meno che non abbia percosso o offeso per essere stato corrotto con denaro o con altra cosa oppure anche che abbia pattuito. E per il terrore e per sterminare gli assassini decretiamo che se qualcuno in qualche terra o luogo sia stato condannato come assassino ossia per assassinio, fuori dalla Città e dal distretto di Fermo, e su tale condanna esiste la costatazione per mezzo di un pubblico istrumento, se lui sia venuto nella Città o nel distretto di Fermo, e se qui viene scoperto,  debba essere condannato e punito nella persona e con <multa di> danaro con pari pena per l’assassinio commesso altrove, del quale si è avuta la constatazione, come già detto, dopo rinnovato il processo per mezzo del Rettore di Fermo o senza farlo, a libero arbitrio del Rettore. E per l’autorità del presente statuto, qualsivoglia forestiero <forense> fa o commette un assassinio o che in passato l’abbia commesso sia considerato e valutato come un vagabondo. Vogliamo anche che se un famoso assassino sia stato scoperto nella Città di Fermo, o anche nel contado e nel distretto o al Rettore consta che lui è un assassino o lo è stato, per mezzo di tre testimoni che testimoniano o depongono sulla pubblica voce e sulla fama riguardo a ciò, benché questo tale sia riscontrato come forestiero e benché nella Città di Fermo e nel suo distretto non abbia sbagliato al modo di un assassinio e neppure abbia commesso qui un assassinio, tuttavia sia punito nella persona e con <multa di> denaro ad arbitrio libero del Rettore. E qualora il Rettore abbia deciso di condannarlo a una pena inferiore alla morte,  del tutto lo scacci dalla Città di Fermo e dal distretto e lo condanni e sottoponga al bando perpetuo di denaro e di persona. Per assassino si intenda e si consideri, per l’autorità del presente statuto, chi, essendo stato corrotto o colluso con denaro o con altra cosa, o avendo pattuito, abbia offeso qualche persona, oppure l’abbia percossa per mandato altrui o di un altro committente a far fare, che interviene con la corruzione, o con patto di denaro, o altra qualsiasi cosa, o quando lui stesso, per un motivo e per la speranza di denaro o di altra cosa, lo abbia fatto da sé, di sua spontanea volontà; inoltre sia considerato e sia valutato e sia punito come l’assassino anzidetto, consapevolmente in tutto e per tutto, quando qualcuno sia stato un intermediario tra l’assassino e il mandante che fa commettere o fa fare l’assassinio, o sia intervenuto da depositario del denaro o di altra cosa, o chi sia intervenuto o ci sia stato messo in opera per di queste cose. Su tutte le cose contenute nel presente statuto si possa fare la procedura, fare indagine e punire su qualsiasi cosa che così sia stata commessa, come è contenuto nel presente statuto, al tempo dell’officio del Rettore che indaga o <al tempo> del predecessore, o antecedentemente entro 5 anni; e ciò sia praticato nelle cose future.

4 Rub.37

Coloro che intercettano, asportano, nascondono, sottraggono o invadono i beni mobili del Comune.

   Se qualcuno abbia asportato, afferrato, rapinato, sottratto, invaso, in qualsiasi modo, a danno del Comune, per autorità o per temerità propria, in passato, anche in futuro, i denari o altre cose pertinenti e spettanti o cose pervenute, o almeno che debbano pervenire a questo stesso Comune, o beni mobili pertinenti e spettanti o pervenuti o almeno che debbano pervenirgli, di qualsiasi genere, e in qualsiasi modo, oppure almeno abbia fatto, procurato o consigliato dolosamente, a danno del Comune, asportate, afferrare, rapinare, sottrarre, o invadere, sia obbligato alla restituzione effettiva di quanto così asportato, afferrato, rapinato, sottratto o invaso, oppure sia obbligato all’estimo di quello e sia punito al triplo in più, ad arbitrio libero del Rettore, anche sul fatto, senza alcun processo, né scrittura. E contro tutti e singoli coloro che in passato o in futuro abbiano sbagliato nelle dette cose o in qualcuna di esse, qualsivoglia Rettore della Città abbia arbitrio libero di investigare, di indagare e di fare la procedura e punire e condannare i colpevoli, come già detto, e abbia la quarta parte della penalità pecuniaria che avrà fatto pervenire effettivamente al Comune in occasione delle dette cose, o di qualcuna di esse. E questa quarta parte poi sia sottratta dai beni del tale condannato o punito e debba essere riscossa a favore del Comune. E il Rettore nell’occasione della condanna o della pena che avrà fatto o avrà stabilito contro qualcuno in occasione di qualcuna delle dette cose, non possa né debba essere sindacato né stare al sindacato, né esservi tenuto, se non solamente per furto e per baratteria (peculato). E nelle dette cose non abbia udienza alcuno che faccia appello, oppure faccia opposizione di nullità o che voglia opporsi. E qualsivoglia Rettore faccia fare il bando di questo statuto, una volta al mese, sotto penalità di 25 libre di denaro.

4 Rub.38

La pena per chi commette peculato o frode nel suo officio.

   Allo scopo che ognuno nel suo officio e nel suo servizio abbia le mani pulite con la presente legge decretiamo che se qualcuno che ha in qualche luogo dal Comune o per conto del Comune un officio pubblico o anche un’amministrazione pubblica nel suo officio, o nell’amministrazione o per riparo, o per considerazione del medesimo officio, o anche dell’amministrazione, abbia commesso, abbia fatto, o abbia esercitato o abbia fatto commettere, abbia fatto fare o abbia fatto esercitare qualche baratterie <peculato>, furto, estorsione, frode o un illecito guadagno o l’abbia comandato o vi abbia partecipato, oppure abbia ritenuto ciò fatto, accolto, o approvato, sul fatto venga punito con 200 libre di denaro, senza alcun processo né scrittura, e nondimeno <punito> anche alla restituzione di ciò che gliene sia stato pervenuto, o all’estimo di ciò e venga condannato e punito in più al decuplo per il Comune. E nondimeno qualsiasi cosa sia stata compiuta, fatta o avvenuta per riparo, con l’occasione o la considerazione, o con l’intervento di qualcuna delle dette cose, per la legge stessa, non abbia alcuna validità. Su tutte queste singole cose qualsivoglia Rettore della Città abbia libero arbitrio di investigare, di inquisire e di far procedura contro coloro che così delinquono, e di punire e di condannare con le pene già dette con lo stesso arbitrio. E per le sentenze così pubblicate o per le pene imposte per tale motivo non possa essere fatto appello, né fare opposizione di nullità contro le stesse. E il Rettore che così condanna o punisce per queste cose che abbia fatto o abbia stabilito, per la detta occasione, non possa essere sindacato, se non avesse fatto o anche avesse stabilito in tal modo ciò per mezzo di un furto o con baratteria <peculato>. E colui che così abbia condannato e punito abbia la quarta parte di quanto da ciò abbia fatto pervenire al Comune. E affinché non sorga il dubbio o si si discuta, o si faccia sulle dette cose che si debba intendere, come anzidetto, «in un officio pubblico» o anche «nell’amministrazione pubblica» o «dell’officio dello stesso», o anche «acquisizione; occasione considerazione» dell’officio o dell’amministrazione, in vigore dell’autorità perpetua di questo statuto, ciò che sia stato così affidato, o fatto, o comandato, partecipato, o accolto, ricevuto gradito, sia affidato all’arbitrio del Rettore.

Statuta 4.da 39.a.54.

4 Rub.39

La pena di coloro che commettono una ruberia, un furto di schiavi, o cose simili e portano al male una fantesca.

   Per mezzo di questa saluberrima legge decretiamo che se qualcuno nella Città o nei Castelli o fuori dalla Città e dai Castelli del Comune di Fermo, in qualche abitazione o percorso, o fuori dall’abitazione o fuori dal percorso nel distretto di Fermo, o anche in mare, o nella riva del mare abbia derubato qualche persona di 20 soldi o più di ciò o di una cosa o di cose di altrettanto valore per mezzo della violenza inferta a tale persona, o abbia preso o abbia catturato qualche persona con lo scopo di far riscattare costei o anche di rubare; sia sospeso alle forche con un laccio cosicché muoia, sia quando tale persona presa o catturata sia stata riscattata da sé stessa o per mezzo di un altro, sia anche che sia stata fatta una riscossione o no; e tutti i suoi beni siano resi pubblici <confiscati> al Comune. Con la medesima pena sia punito se qualcuno abbia fatto fare o comandato di fare o di commettere le dette cose o qualcuna di esse, o consapevolmente e dolosamente abbia partecipato a tali cose fatte o commesse; o abbia dato o prestato aiuto, consiglio e sostegno a chi commette o fa le dette cose o qualcuna delle dette cose; o per commettere o fare qualcuna delle dette cose. Inoltre se qualche ladro pubblico e famoso, o un rapinatore nella Città di Fermo o nel suo distretto, abbia fatto o commesso una ruberia, una rapina, un ladrocinio o un furto di una somma da estimo come scritti sopra, o maggiore, o di una cosa o di cose di tanto valore o di più, sia punito con la pena scritta sopra. E in qualsivoglia caso degli anzidetti, sia condannato alla restituzione della cosa o del denaro così sottraeti e al risarcimento del danno, se qualcosa sia provenuto da ciò. Nondimeno per la legge stessa sia privato di un diritto se gli competa qualcosa in tale cosa sottraeta. Inoltre se qualche persona fuori dal distretto di Fermo, abbia sedotto il figlio di un altro, o una figlia, sia che l’abbia posto o posta, sia che non l’abbia posto o posta nella potestà di un altro, commettendo un furto di schiavo, o no; purché tuttavia, in un modo o con un motivo disonesto e contro i buoni costumi abbia fatto e commesso così, e successivamente abbia condotto o abbia fatto condurre nella Città di Fermo o nel suo distretto il sedotto o la sedotta; o al contrario, se qualche persona così abbia sedotto così qualcuno o qualcuna nella Città di Fermo o nel suo distretto, come già detto, e successivamente abbia condotto o abbia fatta condurre il sedotto o la sedotta così fuori dalla Città o dal distretto di Fermo, in qualsivoglia dei detti casi sia punito con 500 libre di denaro. E se non abbia pagato la condanna a lui fatta o la pena a lui imposta entro dieci giorni da calcolare dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia amputata la testa, in modo che muoia. In realtà che sia da intendere e debba essere inteso nei detti modi o in uno di essi, per «sedurre», «avere sedotto», o «avere condotto», o «avere fatto condurre» sia affidato e sia posto e resti posto nel libero arbitrio del Rettore. Inoltre nei casi di questo statuto, o in qualcuno di questi stessi il beneficio della pace non trovi luogo, né il beneficio della confessione sia praticato. E qualsiasi Rettore della Città abbia valido potere di fare la procedura, di informarsi e di punire sulle cose anzidette, sul furto di schiavi, sulla seduzione, sul trasporto degli anzidetti e su cose simili a queste, come già detto, fatte o commesse al tempo del suo officio o antecedentemente, tre anni prima. E ciò abbia validità per le cose future. Se qualcuno in realtà abbia sottratto o in altra maniera abbia trattenuto, senza il permesso del patrono qualche serva o fantesca di qualche Cittadino e di un abitante di questa Città e del suo contado, per la legge stessa, incorra nella pena di 10 ducati d’oro e di tre tratti di corda da compiere sul fatto, senza alcun processo. E il Podestà, che ci sarà stato nel corso del tempo, sia obbligato a riscuotere la detta pena; se non l’abbia riscossa e non l’abbia fatta riscuotere, allora, sia collocata e conteggiata nel salario di questo Podestà.

4 Rub.40

La pena di chi sottrae un bene mobile.

   Ognuno, di qualunque sesso, che porta via con la violenza a qualche persona qualche bene mobile di valore di 100 soldi di denaro o meno di ciò, una o più cose, o denaro fino a 100 soldi di denaro inclusivamente o meno, purché tuttavia non abbia fatto o abbia commesso ciò con l’animo né con il proposito di rubare, sia punito con 25 libre di denaro. Se in realtà abbia portato via, come già detto, denaro, o una cosa, o cose di un valore sino a 100 soldi, o superiore, fino a 10 libre inclusivamente, sia punito con 50 libre di denaro. Se in realtà abbia portato via, come già detto, denaro, o una cosa, o cose di un valore superiore alle 10 libre, di qualunque somma o estimo sia punito con 100 libre di denaro. In qualsiasi dei casi anzidetti sia condannato alla restituzione della cosa o del denaro così portato via, e all’estimo del danno, quando qualcosa così ne sia derivato; e nondimeno, per legge, qualora qualcosa in tale bene portato via apparteneva a lui stesso, ne sia privato sul fatto stesso. In realtà quando <ciò> sia avvenuto senza scopo, né proposito di derubare o di trafugare, la pena del ladrocinio o del furto non trovi applicazione nei casi di questo statuto. In realtà le dette pene o una qualsiasi di esse non abbiano applicazione contro colui che abbia portato via da qualche cosa rinvenuta o trovata che arrecava danno nel suo possedimento o bene.

4 Rub.41

La pena di coloro che impongono una taglia o fanno riscattare per mezzo di una taglia, o cose simili e <pena> dei loro messaggeri.

   Desideriamo rendere sicuri tutti i singoli contro l’arroganza e la superbia di alcuni che procurano o anche osano vergognosamente di applicare ai propri usi e di rapire la ricchezza altrui, e con questa legge decretiamo che se qualcuno sotto minacce o con la pressione della paura, abbia preteso da qualche persona denari o qualche cosa, da sé stesso, o per mezzo di un altro, a mezzo di una lettera di costui, o abbia imposto in tal modo una taglia a qualche persona; o abbia fatto in qualche modo sì che qualche persona sia sottoposta a riscatto per una cosa o con denaro in maniera reale o personale; sia punito ad arbitrio del Rettore. E con la stessa pena sia punito colui che nelle dette cose, o in qualcuna di esse, sia stato un messaggero o un ambasciatore, o abbia portato la lettera su ciò, qualora con consapevolezza abbia fatto un qualcosa come ciò, o abbia offerto aiuto o favore nelle dette cose o in qualcuna di esse.

4 Rub.42

L’omicidio.

   La ragione non tollera che si usi umanità verso coloro che sono disumani. Pertanto decretiamo che se qualche persona deliberatamente e di proposito, o abbia ucciso un uomo, o l’abbia abbattuto, fatto morire o l’abbia eliminato con la spada, con il veleno, o con qualunque altro mezzo, o in qualunque altro modo, o abbia fatto sì o abbia comandato che così fosse ucciso, distrutto o fatto morire o l’abbia fatto eliminare, e l’eliminazione sia stata completata, seppure egli, al tempo della condanna, fosse presente nel potere militare di un Rettore, sia punito con la pena capitale, in modo che muoia; e in questo caso i suoi beni in realtà non siano resi pubblici. Qualora, in realtà, al tempo della condanna, egli non sia stato presente nel potere militare di un Rettore, allora, sia condannato con la pena capitale, in modo che muoia, se in un qualche tempo sarà pervenuto nel potere militare del Rettore o del Comune. E in questo caso tutti i suoi beni siano resi pubblici <confiscati> e nella stessa sentenza siano conosciuti come pubblici. Qualsivoglia donna che deliberatamente e di proposito abbia fatto o abbia partorito un aborto sia punita con un modo e una pena simili. E anche qualsivoglia persona che abbia fatto accadere o nascere un aborto, oppure l’abbia comandato, sia assolutamente punita allo stesso modo e con la stessa pena, come sopra. In realtà, qualsiasi persona abbia prestato aiuto, consiglio o sostegno per le dette cose, o per qualcuna di quelle che sono contenute sopra, sia condannata a 1000 libre di denaro. Se entro dieci giorni, da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, non abbia pagato questa condanna, sia punito con la pena capitale, in modo che muoia. Se qualcuno invece abbia ucciso un uomo <persona> o l’abbia distrutto, fatto morire, o l’abbia eliminato, non di proposito e senza deliberazione, ma per caso, tuttavia coinvolgendosi in una qualche colpa, sia punito con 500 libre di denaro. E per le cose contenute nel presente statuto qualsivoglia Rettore possa investigare ed anche fare la procedura, indagare e punire, se qualcuna di queste stesse cose sarà stata commessa al tempo dell’officio di costui, o entro i successivi cinque anni, e questo statuto abbia validità nelle cose future.

4 Rub.43

I delitti, gli avvelenamenti, i negromanti e le cose simili.

   Se qualche persona abbia esercitato l’arte della stregoneria, dell’avvelenamento o della negromanzia, oppure se abbia fatto o abbia esercitato qualcosa in qualche modo pertinente alle dette cose o l’abbia fatta fare o esercitare, o accadere, di qualunque sesso sia, poi sia bruciata da viva con le fiamme ed i suoi beni siano resi pubblici <confiscati>.

4 Rub.44

L’adulterio, lo stupro, l’incesto, il rapimento di vergini, o di consacrate a Dio, l’omosessualità, l’empietà, l’accoppiamento proibito e cose simili; i lenoni <mezzani>.

   Vogliamo allontanare tutti dai crimini per mezzo del terrore della pena, decretiamo che se qualcuno abbia rapito, o abbia portato fuori da un monastero una suora o una monaca, contro la sua volontà, oppure volente, con la decisione della unione carnale con lei stessa o abbia fatto l’unione carnale alla fine, oppure non l’abbia fatta, sia punito con la pena capitale, e ad arbitrio libero del Rettore con peggiore pena, fino a che sia completamente morto. Inoltre sia punito con la pena scritta sopra, quando qualcuno abbia fatto unione carnale con una suora o una monaca dentro al monastero. Qualora poi questa abbia tentato di commettere o fare qualcuna delle dette cose o qualcuna di queste e sia pervenuto a qualche atto effettivo, anche se non ha portato a termine l’atto criminoso, sia punito con 1000 libre di denaro e qualora non abbia pagato questa penalità o condanna entro dieci giorni da calcolare dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia tagliata spalle la testa, cosicché muoia. Se poi qualcuno con il motivo di violentare nella carne una reclusa e carcerata e chi vive da eremita, condiscendente o contro la sua volontà, o l’abbia rapita, o portata fuori dalla sua dimora, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia. Sia affidato all’arbitrio del Rettore il significato di cosa si intenda quando una è chiamata «reclusa e carcerata e «vivente da eremita». Nei casi già detti e in qualsivoglia di essi, quando qualcuno sia condannato principalmente alla morte, anche i suoi beni sono resi beni pubblici <confiscati>, qualora, al tempo della condanna, egli non sia pervenuto e fosse nel potere militare del Comune, e se l’esecuzione avvenisse sulla persona, allora e in tale caso, i suoi beni non sono resi pubblici. Inoltre se qualcuno abbia violentato nella carne una sua consanguinea che sta nel primo, secondo, terzo, o quarto grado, sia condannato alla pena capitale cosicché muoia. Qualora abbia fatto soltanto un tentativo con il motivo di unirsela nella carne sia condannato a 500 libre di denaro. E in tutti i singoli detti casi la donna consanguinea di colui che unisce nella carne, e lei abbia sopportato di essere così unita, sia punita alla medesima pena come colui che la unisce nella carne. Se in realtà, qualcuno abbia violentato nella carne, contro la di lei volontà, una parente ‘affine’ legata con il grado primo, secondo, terzo, o quarto, o una vergine, sia punito con la pena capitale, cosicché muoia. Se in realtà <si unisce> con lei volente, allora il maschio e la femmina siano puniti, a 500 libre di denaro per ciascuno. E qualora non abbia pagato questa pena entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, ad arbitrio del Potestà, gli sia tagliata dal braccio la mano destra oppure la sinistra, così che a chi non paga sia separata dal corpo. Se in realtà, abbia fatto il tentativo soltanto con l’intento di violentarla nella carne, sia punito a 200 libre di denaro. Qualora, in realtà, qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una sua parente ‘affine’ non vergine, che sta legata nel primo, secondo, terzo, o quarto grado, se contro la volontà di lei, sia punito con la pena capitale; se invece con lei volente, ciascuno di questi, tanto il maschio quanto la femmina, siano puniti a 200 libre di denaro; e se non abbia pagato questa pena entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato con flagelli nudo attraverso la Città di Fermo, si intende chi non paga; e qualora uno non abbia fatto l’unione carnale, ma qualora abbia tentato soltanto, con l’intento di violentarla, senza che sia avvenuta l’unione carnale, sia punito a 100 libre di denaro. E in tutti i singoli casi di questo statuto, il detto grado della consanguineità e dell’affinità debba essere calcolato e numerato soltanto secondo il diritto Canonico. Inoltre se una persona abbia fatto il coito carnale turpemente con qualche animale bruto, allora siano bruciati al fuoco, da vivo tanto colui che fa il coito, quanto l’animale vivo bruto. Inoltre se qualcuno abbia commesso il vizio di sodomia, in verità, colui che ha l’età maggiore di 18 anni, sia bruciato vivo al fuoco, cosicché muoia. Colui che subisce la sodomia con età maggiore di 14 anni sia punito a libre 200 di denaro. Inoltre se qualche Cristiano abbia fatto l’unione carnale con qualche Giudea o al contrario uno Giudeo l’abbia fatta con qualcuna Cristiana, egli sia bruciato vivo al fuoco, cosicché muoia: E quando lei sia stata passiva spontaneamente nell’essersi così unita nella carne, sia punita con la stessa pena con cui il maschio. Inoltre se qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una vergine contro il diritto, e contro i buoni costumi, sia condannato a 1000 libre di denaro e se entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza non abbia pagato questa penalità, gli sia tagliata la testa cosicché muoia. Qualora, in realtà, qualcuno abbia fatto il rapimento di qualche vergine o di qualche donna sposata di buona vita e di fama, con l’intento di farci l’unione carnale, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia, sia che abbia fatto con lei l’unione carnale, sia che no. Se qualcuno poi abbia fatto soltanto il tentativo violento con l’intento di unirsi nella carne con qualcuna vergine, sia punito a libre 200 di denaro. Inoltre se qualcuno si sia unito nella carne con una moglie altrui di buona vita e di fama con lei volente, sia condannato a libre 200 di denaro e se non abbia pagato questa condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato nudo con flagelli attraverso la Città di Fermo e nondimeno sia rimesso nel carcere e fino a quando non abbia pagato non sia affatto rilasciato. Qualora, in realtà, uno fa la violenza carnale fatta contro la volontà di lei, sia punito alla pena capitale. Il “fare un tentativo” poi va inteso come quando uno sia andato nell’abitazione di lei o sia entrato o sia voluto entrare nella possessione di lei o altrui, o l’abbia presa <addosso> sulla persona. E queste cose abbiano applicazione in qualsiasi caso di tentativo contenuto nel presente statuto; qualora, invece, non sia avvenuta l’unione carnale con lei, ma abbia fatto soltanto il tentativo con violenza, sia punito a 200 libre di denaro. Se qualcuno invece abbia fatto l’unione carnale, o l’abbia tentata, con la moglie altrui di vita e di fama non buone, né di buona fama, o abbia agito con colei volente, sia il maschio, sia la femmina siano puniti a libre 10 di denaro; in realtà, se contro la volontà di colei, questo <uomo> adultero sia punito a libre 25 di denaro. E al fine di aver prova che la tale donna sia o sia stata una donna di fama e di vita non buone e non oneste, sia sufficiente la prova della deposizione di quattro testimoni che riferiscono su ciò dalla pubblica voce e dalla fama. Inoltre se qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una vedova di vita e di fama buone e oneste, con lei volente sia punito a 200 libre; se al contrario, abbia agito contro la volontà di lei sia punito a libre 1000, e qualora non abbia pagato questa penalità di 1000 libre, entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia punito con la pena capitale. Se peraltro abbia fatto con la vedova soltanto un tentativo nell’intento dell’unione carnale con violenza sia punito a 200 libre di denaro. Se poi uno abbia rapito tale vedova con violenza, sia che abbia fatto l’unione carnale sia che no, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia. Se qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una domestica sua o altrui con un patto o senza un patto, non coniugata, neanche vergine, tuttavia di vita onesta, sia punito con 25 libre di denaro a favore del Comune; e sia condannato a dare a questa donna, con cui si è accoppiato così, 500 libre di denaro in modo che per mezzo di ciò sia in grado di farsi una dote. Se, in realtà, questa domestica sia vergine o coniugata sia punito a 50 libre a favore del Comune; e sia condannato a dare 100 libre a colei vergine per la sua dote. Inoltre se qualcuno abbia fatto il tentativo con l’intento di unirsi nella carne, in modo violento, con una sua o altrui domestica coniugata, oppure non coniugata, anche vergine, sia punito a libre 10 di denaro. Qualora lui abbuia fatto soltanto un tentativo di unirsi, sia punito a 5 libre di denaro. Inoltre al fine di frenare la libidine delle sposate e delle vedove, decretiamo che una donna sposata che spontaneamente in modo passivo si sia unita nella carne, sia condannata a 500 libre di denaro, e qualora non abbia pagato questa condanna entro venti giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia condannato alla pena capitale, cosicché muoia; e per il fatto stesso lei sia privata della sua dote e (questa) sia assegnata al marito. Invece una vedova che spontaneamente commette uno stupro sia punita a 200 libre di denaro. Tuttavia nel presente statuto generalmente decretiamo e facciamo statuto, cioè che nessun Rettore o Giudice della Città, che sarà stato in carica nel tempo, possa fare la procedura né l’investigazione sulle cose dette sopra nel presente statuto, se non soltanto per mezzo dell’accusa da parte di chi per tale cosa ha patito l’ingiuria, del marito, o anche del padre, del fratello carnale per entrambi o di un altro dei genitori o del patrono o del signore o zio della moglie così accoppiata nella carne. E se si facesse la procedura in altro modo che non sia per mezzo dell’accusa di qualcuno degli anzidetti, qualunque cosa succedesse non abbia validità per la legge stessa. Si fa eccezione per il vizio di sodomia e per l’accoppiamento carnale, o tentato con una monaca o con una religiosa carcerata o con una che vive da eremita; inoltre <eccezione> per il coito carnale di un Cristiano con una Giudea e di un Giudeo con una Cristiana. Si fa anche eccezione per il crimine dell’incesto fino al grado che è stato segnalato sopra. In questi casi il Potestà abbia l’arbitrio di fare l’inquisizione e di punire; tuttavia allorché una fama pubblica già precede; per avere la prova di questa fama sia sufficiente il numero di cinque testimoni degni di fede; e in questi casi eccettuati sia valido fare la procedura e indagare per mezzo dell’inquisizione. E in tutti i singoli casi del presente statuto, quando viene imposta una penalità pecuniaria, sia quando alla penalità pecuniaria sia stata annessa, in modo secondario una pena corporale, oppure in mancanza non sia stata annessa, il beneficio della confessione e della pace, queste insieme e separatamente siano praticati e tornino a vantaggio. <Non si pratichino>, tuttavia in altri casi. Chi commette però qualche lenocinio a una donna che non sia una pubblica prostituta, inoltre chi porta a seduzione qualche ragazza o ragazzo o donna con l’intento della libidine o del coito carnale, con modalità di lenocinio o anche di chi tenta di commettere un lenocinio sulla donna detta sopra, sulla ragazza o sul ragazzo, sia condannato e punito nella persona e nelle cose, ad arbitrio libero del Rettore. E riguardo a queste cose, il Rettore e il suo Giudice dei reati della Città di Fermo abbia arbitrio libero di fare indagine, di far la procedura per mezzo dell’inquisizione. E se qualcuno turpemente abbia sedotto qualche donna vergine o un’altra che non è pubblicamente prostituta né contro i buoni costumi con l’intento della propria o altrui libidine carnale e l’abbia condotta nella Città di Fermo o nel suo distretto, da qualche luogo fuori dal contado di Fermo, sia condannato alla stessa pena, sia che la tale sedotta sia stata prostituita, sia che no. E contro chi delinque si faccia inquisizione e sia fatta la procedura, come sopra, con lo stesso arbitrio libero. Aggiungiamo che allo scopo di dover reprimere gli atti turpi degli uomini, se qualcuno abbia baciato con violenza una vergine o altra donna di buona fama, qualora sia sotto il militare dominio del Comune di Fermo, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia completamente; se tuttavia chi ha baciato sia fuggito, suo padre per lui sia obbligato a pagare al Comune la parte legittima e in questo caso si possa fare la procedura anche per mezzo dell’inquisizione, dell’accusa e della denuncia.

4 Rub. 45

I furti e l’agricoltore o il bifolco con patto che commette furto al patrono.

   Desideriamo che l’abominevole vizio del furto sia punito totalmente e decretiamo con la presente legge che se qualche persona di qualunque sesso abbia commesso qualche furto nella Città di Fermo o nel suo distretto su una somma o un valore di 20 soldi di denaro o di meno, sia punita in ciascuna volta a libre 25; in realtà, al di sopra di ciò, se la somma o il valore della cosa rubata sia inclusiva di 100 soldi di denaro o di meno, sia punita, in ciascuna volta, a libre 50. E in qualsivoglia dei detti casi qualora non abbia fatto il pagamento della condanna fattagli entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato nudo attraverso la Città. Se, in realtà, la somma o il valore del furto o della cosa rubata sia stato oltre 100 soldi di denaro e non superi libre 20 di denaro, il ladro sia punito a libre 100 di denaro. E qualora non paghi la condanna fattagli entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato nudo attraverso la Città e gli sia tagliato l’orecchio destro sicché sia staccato dal corpo. In realtà chi commette un furto di somma o di estimo o di valore sopra 20 libre, qualunque sia la somma, sia fustigato nudo con flagelli e gli sia tagliato l’orecchio in modo che da separarlo totalmente dal corpo. E queste cose siano capite e abbiano luogo per il primo furto. Per il secondo furto, in realtà, fatto nell’intervallo di almeno un giorno dopo il primo, su qualunque somma, estimo o su una cosa, al ladro sia estratto un occhio dalla testa sicché sia separato dalla testa. Se qualcuno, in realtà, oltre i due furti, abbia commesso un terzo furto o molti, anche fuori dal territorio di Fermo, sia sospeso alla gola sulla forca, cosicché muoia; quando tuttavia abbia commesso o abbia fatto il terzo furto, o il quarto o più, nella Città di Fermo o nel suo distretto o abbia contrattato il fatto altrove nella Città di Fermo o nel suo distretto, purché tuttavia tutti i suoi furti, che egli stesso ha commesso, superino la somma di 20 libre di denaro e, qualora non le eccedano, sia punito ad arbitrio del Rettore, nonostante che abbia commesso molti furti. Tale arbitrio però non si estenda e non sia esteso fino alla morte del ladro, ma al di sotto. E inoltre il delinquente sia condannato, in qualsiasi caso del presente statuto, a restituire la cosa rubata o l’estimo di questa e in più il doppio dell’estimo di essa. Un minorenne tuttavia al di sotto 14 di anni e maggiore di 10 anni, capace di inganno, quando commette qualche furto possa essere condannato, per ciascuna volta, fino a 20 libre inclusivamente e alla restituzione della cosa rubata e non di più né in altro modo nella persona o nelle cose, considerando anche la qualità del reato e altresì la condizione della persona. E in tutti questi singoli casi in cui è stata stabilita principalmente una pena pecuniaria non ci sia a vantaggio il beneficio della pace, ma quello della confessione ci sia. Tuttavia nei furti personali in maniera principale non è valido assegnare né la pace né la confessione. I ladri però che programmano i furti fatti altrove, nella Città di Fermo, o nel suo distretto o con questi stessi vengono in questa Città o distretto, per il primo e secondo furto siano puniti alle pene dette sopra, con le condizioni già scritte: per il terzo furto siano puniti a morte come detto sopra; e nondimeno siano costretti a riconsegnare le cose rubate con il doppio del loro estimo. I ladri notturni poi o i ladri diurni pubblici e famosi o i rapinatori che commettono o hanno commesso nella Città di Fermo o nel suo distretto un furto o una rapina, cose commesse o anche programmate altrove che commettono in questa Città e nel distretto, siano puniti ad arbitrio libero del Capitano e del Podestà nella loro persona, fino anche ad includere la morte. Vogliamo tuttavia e facciamo statuto riguardo a questi che siano da considerare e valutare soltanto come ladri pubblici famosi o come rapinatori, come sopra, e debbano e possano essere condannati, soltanto coloro che per tre volte abbiano fatto furti, o anche tre rapine, cose che nel processo e nella sentenza debbono essere espresse completamente, essi debbano e possano essere condannati; e in altro modo non possano essere puniti o condannati come ladri pubblici e famosi e come rapinatori. Inoltre coloro che sono stati trovati con le cose rubate o rapinate o fuggono con cose rubate o rapinate possano essere catturati da chiunque e bastonati e qualora si difendessero con le armi o con pugnale possono essere uccisi impunemente. Se però qualcuno abbia trovato nella sua casa di abitazione una persona sospetta che verosimilmente in quella casa ci stia per un furto o sia entrato a motivo di altri atti illeciti o non onesti, sia legittimo a chi lo trova e alla sua famiglia catturare quello così trovato e portarlo alla Curia e anche percuoterlo, senza pena,  finanche fino ad includere la morte, purché tuttavia poi si abbia la fede che questo tale ucciso sia entrato per un motivo illecito, altrimenti chi lo percuote o lo uccide sia punito alle pene degli statuti del presente volume. Aggiungiamo al presente statuto anche questo, che se qualche persona abbia rubato molte cose tutte insieme e in una sola volta, senza intervallo di tempo, debba essere condannata solamente per un solo furto. Gli statuti sui danni dati restino validi nel loro vigore e ad essi non fa affatto deroga il presente statuto. Inoltre se qualche padrone abbia accusato il suo agricoltore o lavoratore che egli ha con patto, riguardo ad un furto la cui la somma o l’estimo non superano 40 soldi, si debba stare al giuramento di questo padrone, né sopra tale accusa siano richieste altre prove; e in questo caso con validità il tale che è stato accusato viene condannato per tale cosa o somma che viene dichiarata sottratta con furto e <in più> ad altrettanto. Inoltre se qualche agricoltore senza apposita autorizzazione del suo padrone abbia venduto qualche lavoro con i buoi, sia condannato per ciascuna volta a 100 denari e la metà di questa condanna sia per il padrone che fa l’accusa di ciò. E si intenda che lo stesso statuto vale e si pratica nella stessa maniera nel caso in cui uno ha fatto patto di non lavorare se non il terreno o la possessione del padrone o del signore che fa il patto. Aggiungiamo anche che i lavoratori o i coloni che, ad opera propria o per mezzo di altri, senza l’autorizzazione del padrone della possessione, portano fuori o estraggono il grano, l’orzo, la spelta, le fave e ogni altro genere di frumento <cereale> da questa possessione in cui sono raccolti, incorrono nella pena del furto per il quale non si possa fare la procedura se non riguardo all’accusa di questo padrone o del signore della possessione.

4 Rub.46

La pena di coloro che saccheggiano i beni di una eredità.

   Se qualche persona abbia saccheggiato una eredità giacente <con curatore> o abbia depredato alcune cose, ossia di questa stessa eredità, o abbia prestato aiuto al saccheggiatore per saccheggiare, o abbia consapevolmente fatto incetta delle cose saccheggiate, sia punito con 200 libre di denaro, e sia obbligato alla restituzione delle cose e dei beni saccheggiati oppure sia obbligato <a dare> il loro estimo. E oltre a ciò sia condannato al doppio di tale estimo a favore di chi è interessato. Né la pena, né la condanna del saccheggiatore giovino, in alcun modo, a vantaggio dell’incettatore, o del coadiutore dell’azione, ma senza dubbio, qualsivoglia di essi, che così abbia errato, come detto, sia punito e condannato.

4 Rub.47

Le cose falsificate.

   Affinché le falsitànon siano commesse impunemente né facilmente, con la presente legge decretiamo che se qualche persona abbia composto o abbia fatto comporre un falso documento o abbia commesso qualche falsità in qualche documento, o abbia fatto che si commettesse; sia che ciò sia stato fatto cancellando, o cambiando, o diminuendo, o aggiungendo, o in altra maniera a pregiudizio della verità e della parte; gli sia amputata una mano, in modo che gli sia separata dal corpo, e per sempre sia un infame. Se, in realtà, qualcuno con consapevolezza abbia fatto uso di un istrumento falso, sia condannato a 100 libre di denaro; e qualora entro dieci giorni dal giorno di pubblicazione della sentenza, non abbia pagato questa condanna, gli sia amputata una mano, in modo che sia separata dal corpo. Inoltre se qualcuno abbia falsificato gli atti di qualche officiale della Curia, o abbia commesso una falsità in essi, sia anche che abbia falsificato la sentenza di qualche Giudice o di un officiale della Città, o abbia commesso in essa una falsità, in qualsivoglia dei detti casi sia condannato a libre 200 di denaro; e qualora, entro dieci giorni dal giorno di pubblicazione della sentenza, non abbia pagato questa condanna, gli sia completamente recisa una mano sicché sia separata dal corpo. Se qualcuno in realtà abbia falsificato, in occasione della morte, un testamento, o i codicilli, o una donazione, o abbia commesso o fatto, o fatto sì che fosse fatta, o abbia fatto commettere, una falsità in essi o in qualcuno di essi, in qualunque maniera o con qualsiasi qualità ciò sia stato fatto o commesso, o diminuendo, o aumentando o cancellando, o cambiando, a pregiudizio altrui e contro la verità, gli sia amputata una mano sicché sia staccata dal corpo, e per il fatto stesso, in perpetuo sia un infame. Qualora poi qualcuno abbia prodotto con consapevolezza qualche istrumento falso, un testamento, i codicilli, una donazione nella circostanza della morte, o una qualsiasi altra ultima volontà, o atti giudiziari, o altra scrittura privata, o altra sentenza, o cose simili, e, in realtà, non abbia fatto uso delle cose anzidette né di alcuno delle dette, a motivo della sola produzione di qualcuno di questi stessi, senza uso, sia condannato a 100 libre di denaro e, qualora entro dieci giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza non abbia pagato ciò, gli sia amputata una mano, sicché sia staccata dal corpo. Inoltre se qualcuno abbia dettato consapevolmente o fraudolentemente, un qualche istrumento, un contratto, un testamento o altra ultima volontà, o un atto giudiziario, o una sentenza, o qualcosa di simile falso, sia condannato a 100 libre di denaro e se non le abbia pagato ciò entro dieci giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia completamente tagliata la lingua dalla sua bocca, e per il futuro, sia privato della sua arte <notarile>, per la legge stessa e sia infame in perpetuo, per lo stesso fatto. E in tutti i singoli casi sopra scritti nel presente statuto, colui che abbia fatto qualcuna delle già dette cose o le abbia fatte avvenire o commettere, come già detto, sia obbligato all’intero interesse per la persona che in qualche modo sia stata danneggiata da ciò e nondimeno costui debba essere mitriato <condannato> con la mitria <mitra> di disprezzo o di biasimo. Inoltre se qualche persona abbia portato o abbia presentato consapevolmente un falso testimonio in qualche causa civile, in un tribunale, o al di fuori, dinanzi a qualche Giudice ordinario, o delegato, ad un arbitro, o a un compositore, o dinanzi a qualche sostituto, o dinanzi a qualcuno di questi stessi, sia condannato a 100 libre di denaro e in perpetuo sia infame, e sia ‘mitriato’ come sopra, e nondimeno sia condannato all’intero interesse per la parte lesa. Se in realtà in una causa penale, dove avvenisse di doversi imporre o possa essere imposta una pena semplicemente pecuniaria, se il reato fosse vero, e qualche persona abbia portato o abbia presentato un falso testimonio, sia condannata a 100 libre di denaro e all’interesse per la parte lesa, e alla imposizione della mitra, come sopra, e nondimeno per il fatto stesso, in perpetuo, sia infame. Se in realtà qualche persona abbia portato o presentato un testimonio falso in una causa penale, in cui la pena, tutta sulla persona o in parte, in modo principale o condizionale, o in mancanza <di un modo>, arrivasse a dover essere imposta a colui contro il quale o a favore del quale il falso testimonio è o sia stato presentato, qualora il tale che presenta un falso testimonio per e sopra il reato già detto, sia condannato e sia punito con quella pena personale, con la quale sarebbe stato punito o condannato o dovrebbe essere punito e condannato colui, contro il quale il falso testimone è stato recato o presentato, qualora il reato o i reati siano veri; se, in realtà, qualcuno abbia presentato consapevolmente falsi testimoni soltanto e non ce ne sia stato l’uso nel processo, per ogni testimonio sia condannato esattamente a 50 libre di denaro; qualora, in realtà li abbia presentati in un processo e si sia fatto consapevolmente uso di essi, sia condannato a 100 libre di denaro per qualsivoglia testimonio, e nondimeno, per questa cosa sia obbligato del tutto a dare l’interesse alla parte lesa, e sia mitriato <condannato> come sopra. Inoltre se qualcuno abbia sedotto qualche testimonio o l’abbia ammaestrato per dire, fare o presentare un falso testimonio in una causa civile o penale, per ogni testimonio che così abbia sedotto o ammaestrato sia condannato esattamente a 25 libre di denaro. Inoltre se qualcuno a danno di un altro, o del fisco o di un privato, in modo diverso rispetto ai danni dati, per sé abbia modificato il nome, sia condannato a dieci libre di denaro e all’interesse per la parte lesa da ciò. Inoltre se qualcuno, con inganno e con consapevolezza, abbia diffamato qualche persona su qualche reato o su alcuni reati o delitti, con una scrittura, o senza, soltanto contro la verità, dovunque o dinanzi a chiunque lo abbia fatto, o abbia procurato che sia fatto, sia punito, senza remissione, alla pena del taglione, cioè a quella con cui dovrebbe essere punito il diffamato, se sia stato vero il crimine già detto. Inoltre se qualcuno abbia falsificato il sigillo del Comune, o il bollettino con la croce, in qualunque modo e in qualunque qualità, sia punito col fuoco e sia bruciato totalmente, cosicché muoia completamente, se sarà venuto in potere del Comune; e se non sarà venuto in potere del Comune, allora tutti i suoi beni siano ridotti pubblici del Comune di Fermo e siano confiscati e nondimeno sia condannato al fuoco, come sopra. Inoltre se qualcuno abbia falsificato o abbia commesso una falsità nel o con il detto sigillo o in qualsiasi modo con il sigillo o con il bollettino, o in qualunque altra maniera, sia punito con 500 libre di denaro; e qualora non abbia pagato questa condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia amputata la mano destra, cosicché sia separata dal corpo. Se qualcuno invece abbia falsificato o alterato il bollettino del Comune dell’officio del Regolatori di questo Comune, o in qualunque modo abbia commesso una frode o una falsità nel sigillo sia condannato a 200 libre di denaro. Inoltre se qualcuno abbia falsificato, alterato o in qualunque modo abbia commesso una falsità nel sigillo del signor Podestà, o del Giudice di giustizia o del Capitano del popolo di questa Città, sia condannato e punito a 100 libre di denaro. Inoltre se qualcuno in realtà abbia falsificato, alterato, o in qualunque modo abbia commesso una falsità in qualche sigillo o nel bollettino della Gabella, e degli officiali deputati all’officio della riscossione delle Gabelle, o di chiunque altro della Città di Fermo, sia condannato a 100 libre di denaro. E in tutti i singoli casi già detti, il colpevole sia condannato al doppio a favore di chi ha sofferto il danno. Inoltre se qualche persona abbia commesso, o abbia fatto commettere qualche falsità diversa da quelle già dette, anche tacendo, o in qualunque altro modo, o nella sua arte o nel suo servizio di qualunque qualità, sia punito a 50 libre di denaro, e nondimeno sia condannato al tornaconto a favore della parte <passiva>. E in tutti i singoli casi di questa rubrica o statuto, il beneficio della pace in nessun modo rivendichi per sé alcun valore. E qualsivoglia Rettore possa fare la procedura, investigare, indagare e punire sulle cose le cose qualmente sono contenute sopra nel presente statuto, se siano state commesse al tempo del suo officio o antecedentemente entro i cinque anni prossimi.

4 Rub.48

La pena di coloro che costringono al parto.

   Aneliamo a impedire la tanto grande malvagità e allontanare le perfidie di coloro, i quali o le quali non aborriscono di subornare un parto e decretiamo che chi suborna un parto o fa subornare qualche parto, con inganno, consapevolmente e con falsità, sia condannato a 1000 libre di denaro, e, per la legge stessa, sia totalmente privato o privata di ogni utile dell’eredità o dei beni di colei il cui parto sia stato preteso con falsità, senza aspettare nessun altro fatto.

4 Rub.49

La pena dei fabbricanti o spacciatori di moneta falsa.

   A tutti vietiamo di battere e fabbricare una moneta falsa o di farla battere e fabbricare. Se ci sia stato qualcuno dispregiatore temerario di questo statuto, sia bruciato con le fiamme cosicché completamente muoia; e la casa nella quale, con la consapevolezza del padrone, la falsa moneta sia stata coniata o fabbricata, per ciò stesso, si intenda confiscata a favore del Comune stesso. Se in verità qualche persona con consapevolezza abbia speso o fatto spendere, qualora sia stato speso sopra 20 soldi, sia condannata a 200 libre di denaro. Se in realtà abbia speso o abbia fatto spendere soldi 20 di denari e al di sotto di ciò con consapevolezza, sia punita con 50 libre di denaro. E si intenda che è chi ha speso con consapevolezza o ha fatto spendere tale moneta, colui che in precedenza si è adoperato per cercare o procurare di avere tale moneta, e successivamente abbia speso o abbia fatto spendere la stessa, come è stato detto sopra.

4 Rub.50

La pena di coloro che rivelano le cose di fedeltà o i segreti del Comune.

   Per mezzo di ogni cosa, aneliamo che la fedeltà e il silenzio per il nostro Comune siano praticati da tutti i singoli, decretiamo ed ordiniamo che se ci sia stato qualcuno di tanto grande temerità che abbia rivelato, manifestato o reso note a chiunque le cose di fedeltà, sotto silenzio o segrete del nostro Comune, imposte o affidate a lui, per mezzo del Consiglio, dei Priori del popolo, o del Vessillifero di giustizia, o di un altro, o di altri a nome del Comune, congiuntamente <con altri> o separatamente, in maniera reale e personale, a libero arbitrio del Rettore, anche sul fatto <stesso> e senza alcuna solennità, tuttavia, dopo considerata la qualità del fatto, sia punito con la pena della privazione dell’officio e del beneficio del Comune di Fermo, almeno per un decennio.

4 Rub.51

La pena di chi reca un insulto insieme con un gruppo o senza.

   Ordiniamo che siano puniti in tale maniera i reati e i crimini di coloro che fanno un oltraggio insieme con un gruppo di persone, cioè che se qualcuno insieme con quattro o più persone impiegate, abbia fatto un oltraggio contro qualcuno presso la dimora o dentro la dimora di sua abitazione, o presso un magazzino o una bottega propria o in gestione dell’oltraggiato, o ivi, o presso un suo possedimento o in un possedimento, o in una piazza del Comune; se con armi, il principale o l’associato siano puniti con 200 libre di denaro. In realtà chiunque si è associato, o chi in tal modo, stia con questo tale sia punito con 100 libre di denaro. Qualora in realtà senza armi, il detto principale sia punito con 100 libre. In realtà chiunque così si associa sia punito con 50 libre. Se in realtà tale oltraggio sia stato fatto contro qualcuno, altrove, anziché in qualcuno dei detti luoghi, se con armi, il principale sia punito con 100 libre e chiunque si associa in tal modo sia punito con 50 libre di denaro. Se in realtà senza armi, il principale sia punito con 25 libre di denaro; in realtà chiunque si associa sia punito con libre dodici. Se qualcuno invece, così oltraggiato sia stato colpito in questo oltraggio, con armi, o con arnesi di ferro, o non di ferro, con spargimento di sangue, nell’abitazione, o presso l’abitazione, o presso il possedimento o nel possedimento, presso il magazzino o presso il negozio proprio o in affitto, o ivi, o in una piazza del Comune, il principale sia punito con libre 500 di denari, e qualora non le abbia pagate entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, a lui sia completamente amputata la mano destra sicché sia separata dal corpo. In realtà chiunque che così si associa sia punito con libre 200 di denaro, e qualora non le abbia pagate entro 10 giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia completamente amputata la mano destra, cosicché sia separata dal corpo. Se in realtà in tale oltraggio, fatto in qualcuno dei detti luoghi, l’oltraggiato sia stato colpito e a causa della percossa una cicatrice perpetua nella faccia, o nel collo, o una menomazione duratura per sempre, o un taglio con una menomazione duratura in perpetuo di un membro, di un nervo o della funzione di un membro, siano state fatte, siano state conseguite, siano state tali da permanere, il principale sia punito con 800 libre di denaro. Chiunque in realtà così si associa sia punito con 400 libre di denari; e qualora non abbiano pagato la propria condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia al principale, come anche a colui che così si associa, sia amputata la mano destra, in modo che sia separata dal corpo. Quando in realtà sia morto colui così oltraggiato, si pratichi lo statuto sull’omicidio. Qualora invece il tale oltraggiato sia stato colpito senza sangue in alcuno dei detti luoghi, o presso qualcuno di questi, e senza cicatrice, e senza taglio o senza una menomazione, come detti prima, il principale certamente sia punito con 200 libre, e chiunque in realtà così si associa sia punito a 100 libre di denari. Se invece il tale sia stato oltraggiato insieme con l’anzidetto raggruppamento, altrove, anziché in qualcuno dei luoghi detti, e sia stato colpito con armi, o con strumenti di ferro, o non di ferro, e con sangue, e soltanto con la fuoruscita di sangue, e nessuna cicatrice nella faccia, né taglio nel collo tali che siano per rimanere in perpetuo, né una menomazione perpetua, anche senza sangue, né un taglio con menomazione perpetua di qualche membro, o di un nervo o della funzione di un membro siano state fatte, o siano seguite o sarebbero da seguire <in futuro> da tale percossa, il principale sia punito con 500 libre di denaro e in realtà chiunque così si associa sia condannato a 200 libre di denaro. E a chiunque degli anzidetti che non abbia pagato la propria condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia completamente amputata la mano destra in modo tale che sia separata dal corpo. Qualora in realtà dalla detta percossa sia uscito soltanto sangue, senza nessuna cicatrice, né taglio, né la detta menomazione siano state fatte, né seguite né sarebbero a seguire <in futuro> il principale sia punito con 200 libre di denaro e chiunque così si associa sia punito con 100 libre. Se in realtà la percossa, nel detto oltraggio sia stata senza sangue, il principale sia punito con 100 libre di denaro e chiunque così si associa sia punito con 50 libre. E in qualsivoglia dei detti casi di questo statuto quando l’oltraggio e la percossa siano intervenuti, solamente le soprascritte pene rivendichino per sé valore, e su tali percosse non si esiga in maniera diversa. Se qualcuno invece in qualcuno dei luoghi dichiarati sopra o in altro luogo, abbia fatto un oltraggio, come detto, insieme con un raggruppamento e nell’oltraggio sia intervenuta una minaccia con armi o senza, senza una percossa, il principale oltre alla pena dell’oltraggio, sia punito a 50 libre di denaro e chiunque, in realtà, che così si associa sia condannato a 25 libre di denaro; e in questo caso la pena dell’oltraggio non sia confusa con la pena della minaccia. E affinché non si faccia revoca per il dubbio su chi sia stato il principale nel raggruppamento, che si comprende nel presente statuto, e <dubbio> su chi si associa, sia capito come principale colui che viene dichiarato dall’oltraggiato; ma se da costui non venisse dichiarato, sia affidato all’arbitrio del Rettore. E tutte le singole le dette cose abbiano vigore, quando quattro o in più di essi siano stati insieme con un principale inclusivamente per commettere queste cose o qualcuna di queste. Se invece l’oltraggio sia stato fatto senza un gruppo, contro qualcuno, nella casa o presso la casa dell’abituale sua abitazione, o presso il magazzino, o presso il negozio suo proprio o in affitto, o ivi, o presso un possedimento, o nel proprio possedimento, o in affitto dello stesso oltraggiato; se con armi, colui che fa l’oltraggio sia punito a 20 libre di denaro, se senza armi, a 10 libre di denaro. Se in realtà l’oltraggio sia stato fatto in altro luogo, non in alcuno o alcuna tra i detti luoghi, se con armi, chi oltraggia sia punito a 10 libre di denaro; se senza armi sia punito con 5 libre di denaro. E la pena di tale oltraggio sia confusa con la percossa, qualora una percossa sia stata fatta; invece non sia confusa insieme con la sola pena della minaccia, qualora sia intervenuta la sola minaccia senza alcun intervento di qualche percossa. E a questo presente statuto aggiungiamo che quando l’oltraggio si debba interpretare come fatto in casa o presso la casa dell’abitazione, o presso il magazzino, o presso un negozio detto prima, o ivi, o presso un possedimento, o nell’anzidetto possedimento dell’oltraggiato, o altrove, in tutti i singoli casi di questo statuto sia affidato all’arbitrio del Rettore, e sopra ciò incarichiamo la sua coscienza.

4 Rub.52

La pena di coloro che minacciano con armi o senza.

   Decretiamo di punire le minacce in questa maniera: se qualcuno abbia fatto minacce contro qualcuno con armi di ferro, o con parti ferrate, oppure con altre armi, cioè con un rametto o con un bastone o con un altro arnese non leggero, per ciascuna volta sia punito a 25 libre di denaro. Se qualcuno invece abbia sguainato o alzato qualcuna tra le dette armi e non abbia minacciato, sia punito per ciascuna volta con 100 soldi. Quando abbia fatto minacce contro qualcuno con una canna, o con una cinghia di cuoio o con un altro strumento leggero, sia punito, per ciascuna volta, a 10 libre. Tuttavia che cosa si debba intendere per strumento leggero, o non leggero, sia affidato all’arbitrio del Rettore. Se in realtà, abbia minacciato con una mano vuota, in direzione del collo o al di sopra a questo, contro qualcuno o contro la persona di qualcuno, sia punito con 5 libre di denaro e se da lì al di sotto, sia punito con 40 soldi. E la pena per l’oltraggio in nessun modo sia confusa insieme con la pena del minacciare o dello sguainare <un’arma>, neppure al contrario, ma qualsivoglia pena rivendichi vigore di per sé stessa.

4 Rub.53

La pena di chi colpisce con armi o senza.

   Aneliamo che sia punita con il provvedimento di questo statuto la temerità di coloro che percuotono, e decretiamo che se qualcuno abbia colpito qualche persona sul collo, o sopra il collo, con armi, o con uno o più strumenti, con mezzi ferrati o di ferro con un ferro di tali armi, con versamento di sangue, sia punito a 200 libre di denari per ogni percossa. E se da tale percossa la frattura o la rottura di un osso o del cranio siano state effettuate, o siano seguite, o abbiano a seguire, sia punito con libre 400. E se da tale percossa un segno enorme o una cicatrice sulla faccia o evidente sulla gola siano stati effettuati o siano seguiti, o abbiano a seguire, tali da rimanere in perpetuo, sia punito con libre 400; e qualora non le abbia pagate, entro un mese dal giorno della pubblicazione della sentenza, la mano destra gli sia completamente amputata, cosicché sia separata dal corpo. Qualora in realtà abbia tagliato il naso, o una parte di esso, un orecchio, o una sua parte, un labbro, o una sua parte, in modo che li abbia separati dalla faccia, oppure abbia accecato un occhio, o l’abbia cavato fuori, sia punito a libre 500; e se non abbia pagato questa pena o condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia tagliato il naso, un orecchio o il suo labbro, come l’ebbe tagliato all’altro, e l’ebbe così separato; e così ebbe accecato o cavato l’occhio, similmente estratto, nella misura, più o meno, ad arbitrio del Rettore. Se in verità abbia colpito qualcuno al di sotto del collo con le dette armi, o con qualcuna di esse, con versamento di sangue, o senza, e se, a causa della percossa, una totale recisione o una debilitazione perpetua di un nervo, o di un osso o di un membro, o la funzione di un membro, siano stati effettuati o siano seguiti, o abbiano poi a seguire, sia punito con 400 libre; e se non abbia pagato questa pena entro un mese dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia amputato o tagliato un membro simile, o un osso, o la funzione di un membro, come l’ha tagliato o ha debilitato l’altro o l’ebbe debilitato, o altra cosa, ad arbitrio del Rettore. Se in realtà dalla percossa fatta con qualcuna delle dette armi al di sotto del collo sia uscito solamente il sangue e nessuna delle dette cose sia stata effettata, né avrà a seguire, sia condannato a 100 libre. Se in realtà da tale percossa, con qualcuna delle dette armi, non sia uscito sangue, e la percossa sul collo o sopra al collo sia stata fatta con lividura, sia condannato a 100 libre per ogni percossa; se senza lividura sia condannato a libre 50. Se, tuttavia, abbia colpito dal collo in giù con qualcuna delle dette armi, se senza sangue, se con lividura, sia condannato a 50 libre; se senza lividure, a libre 25 per ciascuna percossa. Inoltre se con un solo colpo o con unico colpo siano state fatte più percosse con qualcuna delle dette armi, quando sia dal collo in su, chi percuote sia punito per il totale delle percosse per quante qualcuno è trovato colpito. Se in realtà siano state percosse fatte dal collo in giù o seguite con sangue, a libre 100, e se fosse stata una sola percossa soltanto, sia punito e condannato la sola. Se in realtà abbia colpito o ferito qualcuno con sangue, con qualche strumento bipartito, tripartito o con più parti, come le forbici, il bidente, il pettine, il rastrello, o simili, quantunque abbia fatto molte ferite con un solo colpo con tale strumento, sia punito a libre 200. Se in realtà dalla percossa fatta con qualcuna delle dette armi o con i detti strumenti, uno o più denti siano stati caduti o siano stati rotti, colui che ha percorso sia punito con 50 libre di denaro per qualsivoglia dente. Se in verità qualcuno abbia reciso totalmente o in parte la lingua a qualcuno, sia punito con 200 libre. Se in realtà qualcuno abbia reso in qualche modo un uomo eunuco o castrato, in qualunque modo, tanto che sia reso completamente menomato a procreare, sia condannato con libre 1000 di denaro; e se entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza non le abbia pagate, gli sia tagliata la testa, cosicché muoia completamente. Se in realtà ad alcuno abbia inciso soltanto uno dei due testicoli o l’abbia tagliato, o l’abbia separato dal corpo, sia punito a 200 libre; e se non le abbia pagato entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, gli sia tagliata una mano, cosicché sia separata dal corpo. Se qualcuno invece con qualche vaso di terra, o con un altro strumento, o con un’asta, un bastone, un legno, una pietra, un legno, una roncola, una mazza piombata, e con cose simili a queste, o con qualcuna fra le armi aventi un ferro, anche non ferrate che sia stato tra una delle cose già dette, se abbia colpito sul collo o sopra il collo e dalla percossa sia uscito sangue, per ciascuna percossa sia punito a 100 libre. Se in realtà dalla percossa una cicatrice o un segno evidente sul collo o sulla faccia, o una menomazione perpetua di qualche nervo o di un membro o della funzione dei un membro, o la frattura di un osso o del cranio, o una rottura, con uno dei detti strumenti siano stati fatti, siano seguiti o avranno a seguire, sia punito con 200 libre. Se in verità abbia accecato un occhio o l’abbia cavato con la percossa fatta con qualcuno dei detti strumenti, sia condannato a 500 libre per ciascun occhio accecato o cavato; e se non abbia pagato questa condanna di 500 libre entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, gli sia cavato un suo occhio, o uno solo o ambedue, similmente come li ebbe cavati o accecati all’altro. Se in realtà per la percossa fatta con detto strumento sia caduto un dente dalla bocca di chi è stato percosso o sia stato rotto, sia punito e condannato a 50 libre per qualsiasi tale dente. Se in realtà abbia colpito soltanto dal collo in giù soltanto con sangue, con uno dei detti strumenti, o con simili, sia punito e condannato con 50 libre. Se invece abbia colpito con lividura, senza sangue, sul collo o sopra il collo, con uno dei detti strumenti, sia condannato a 100 libre; se senza lividura sia punito con 50 libre. Se in realtà abbia colpito dal collo in giù con lividura, oppure senza, con uno dei detti strumenti, sia punito con 25 libre di denaro. Se in realtà abbia colpito con una canna, una cinghia o con un altro strumento leggero simile a questi, dal collo in su, con sangue o con lividura soltanto, per ciascuna percossa sia punito con 40 libre; se senza sangue e senza lividura sia punito a 20 libre. E se in realtà da tale percossa con sangue, una cicatrice o uno segno evidente sul collo o sulla faccia o una menomazione perpetua di qualche nervo o di un membro, o la rottura di un osso o del cranio, o una frattura o abbia accecato un occhio o l’abbia cavato per la detta percossa, sia stata effettuata o sia seguita o sarà per poi seguire, sia punito in tutte le cose e per tutte le cose come se abbia colpito con un vaso di terra, come sopra. Se da tale percossa sia caduto un dente dalla bocca di chi è stato percosso, o sia stato rotto, sia punito con 20 libre di denaro per qualsiasi tale dente. Se in realtà abbia colpito dal collo in giù, con sangue, con tale leggero strumento più prossimo, o simile ad esso, sia punito con 20 libre di denaro. Se in realtà abbia colpito con lividura o in modo diverso senza sangue, sia punito con 10 libre di denaro. Se qualcuno in realtà abbia scagliato contro qualcuno una pietra o qualcuno dei detti strumenti, e non abbia colpito, sia punito per ognuno e per ciascuna volta a 5 libre di denaro. Se qualcuno in verità con un solo colpo con qualcuno dei detti strumenti abbia effettuato molte percosse, sia condannato secondo la distinzione fatta sopra per la stessa cosa su coloro che percuotono con armi di ferro sotto o sopra il collo. Se qualcuno invece con i denti abbia morso qualcuno con lividura o con sangue o con ambedue, sia punito con 50 libre di denaro, se senza lividura e senza sangue, sia punito con 25 libre. Se in realtà abbia morso con denti il labbro, il naso, o un dito, o un orecchio o una guancia o la gola, e abbia strappato o abbia fatto cadere la carne, sia condannato e punito con 100 libre. Inoltre se con tale morso abbia menomato un nervo, un membro o la funzione di un membro o l’abbia troncato in tutto o in parte, o abbia strappato la carne da qualche parte del corpo, che è descritta sopra, o l’abbia fatta cadere in terra, sia punito a 100 libre. E se talora si abbia avuto un dubbio, o sia introdotto un dubbio in qualche caso dei presenti o di altri statuti, di questo volume, su” forse che”, o su “quando” il segno o la cicatrice sia evidente, o sia enorme o sulla menomazione perpetua di un nervo, o di un membro, o della funzione di un membro o la frattura di un osso o di un dente, sia stata fatta la frattura, o sia seguita o avrà a seguire, sia affidato e ci si attenga al giudizio del Rettore, secondo il giudizio di due medici con giuramento. Se qualcuno invece con la mano vuota, con il braccio, con il gomito, con un calcio o con la testa, o con qualunque membro umano, o parte di un membro abbia colpito qualcuno al di sopra del collo, se da ciò sia uscito sangue, sia punito a 50 libre; se in realtà da ciò non sia uscito sangue, sia punito con 25 libre. Se in realtà abbia colpito al di sotto del collo così, se con sangue sia punito a 10 libre di denaro, se senza sangue a 100 soldi. Se in realtà da tale percossa sia stato accecato o cavato un occhio, o un osso sia stato debilitato in perpetuo, o sia stato spezzato, o un dente sia stato rotto, o sia stato sradicato, o sia stata fatta, sia seguita o avrà a seguire una menomazione perpetua di un nervo, di un membro, o la funzione di un membro, quel tale che così ha colpito sia condannato a 100 libre di denaro. E nel caso già detto, quando qualcuno con tale percossa abbia accecato un occhio o l’abbia cavato, se entro dieci giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza non abbia pagato la detta condanna, gli sia completamente amputata una mano, cosicché sia separata dal corpo. Se qualcuno invece ad un altro abbia carpito o tirato la barba, o una parte di questa, o l’abbia tirata, o abbia tirato i capelli dalla testa, o un orecchio, o gli orecchi ad un altro, se da ciò non sia uscito sangue, sia punito con 25 libre; in realtà se da ciò il sangue sia uscito sia punito con 50 libre. Se in realtà con ciò abbia troncato un orecchio dalla testa o l’abbia separato tutto o una sua parte, sia punito con 100 libre; e se non abbia pagato questa condanna entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, gli sia amputata una mano sicché sia separata dal corpo. Se in realtà abbia spinto qualcuno senza farlo cadere a terra sia punito con 5 libre; se in realtà abbia fatto cadere chi è stato spinto, se da ciò non sia uscito sangue, sia punito con libre 10; se in realtà per detta spinta, o in occasione di essa il sangue sia uscito, colui che ha dato la spinta sia punito con 25 libre. Se in realtà qualcuno abbia spinto qualcun altro o l’abbia fatto cadere, e da ciò, o in occasione di ciò, un occhio sia stato cavato, o accecato, o se sia stata fatta, sia seguita o avrà a seguire la frattura di un osso, o la menomazione perpetua di un nervo, o di un membro, o della funzione di un membro, colui che ha dato la spinta così, sia punito con 200 libre di denaro. Inoltre se qualcuno abbia trascinato qualcun altro per terra o l’abbia tirato, se da ciò non sia uscito sangue, sia punito con 25 libre di denaro; e se in realtà da ciò il sangue sia uscito, sia punito con 50 libre. Se in realtà da ciò sia stato fratturato un osso, o una menomazione perpetua di un nervo, di un membro o della funzione di un membro, sia stata fatta o sia seguita o avrà a seguire, sia punito con 200 libre. Inoltre se qualcuno abbia tolto ad un altro dal capo un cappuccio o altro copricapo di un uomo o di una donna, o l’abbia fatto cadere, o abbia stracciato qualche indumento sul dorso di un altro, sia punito con 10 libre, anche al risarcimento col doppio del danno. In realtà, i reati dei minori di sedici anni commessi in qualcuno tra i questi casi, o in simili, siano puniti con una pena minore ad arbitrio del buon Rettore, dopo aver considerato la qualità del reato e la condizione delle persone, secondo la differenziazione fatta nella rubrica “Che i minorenni e i figli della famiglia abbiano una legittima personalità”.

4. Rub.54

La pena di coloro che percuotono un contrattista altrui.

   Desideriamo che si abbia un criterio e un modo più mite verso coloro che percuotono un contrattista altrui, o un servo, e decretiamo che se qualcuno con la mano, con un calcio o con armi, o con un qualunque altro strumento ferrato o non ferrato abbia colpito qualche contrattista altrui o un servo o una serva, oppure contro di essi abbia fatto un oltraggio, o abbia fatto minacce, o abbia sguainato qualche altra arma, sia punito nei modi principale o condizionale con metà della pena pecuniaria con cui verrebbe punito se abbia offeso un altro non contrattista o servo altrui; questa pena detta dimezzata si intenda e sia una pena semplice e originaria per i delinquenti già detti. Se qualcuno in realtà abbia colpito qualche altrui contrattista o servo o serva, con armi o con qualche altro strumento o con qualunque cosa in qualunque modo nella faccia, o nella gola, e da questa percossa, una cicatrice, o un segno stragrande potranno rimanere in perpetuo, sia punito e condannato a 100 libre di denaro. E per intendere chi sia l’altrui contrattista o servo, sia sufficiente la testimonianza di quattro che danno prova sulla pubblica voce e sulla fama riguardo a ciò. In verità il padrone o il patrono che percuote o flagella un suo servo o un contrattista di qualunque sesso, in nessun modo sia obbligato a qualche pena, a meno che nel flagellare o nel percuotere egli si sia comportato spietatamente e severamente. Tuttavia debba essere inteso come cosa fatta spietatamente e severamente soltanto allorquando una cicatrice nella faccia, o nel collo, il totale taglio o la menomazione duratura in perpetuo di un nervo, di un membro o la funzione di un membro o di un osso siano stati fatti, o avranno a seguire in perpetuo o un occhio sia stato accecato o sia stato cavato, o la carne sia stata separata dal corpo. Chiaramente quando avviene per questa atrocità e questa severità, al di qua della morte, tale padrone o patrono sia punito a 25 libre di denaro.

Libro 4° fine rubrica 94

4 Rub.55

Il forestiero che offende un Cittadino.

   Desideriamo ostacolare i forestieri con la paura della pena, e decretiamo che se qualche forestiero, o chi non sia soggetto alla giurisdizione del Comune di Fermo, in qualsivoglia dignità, condizione o stato stia, il quale, nella Città o nel suo distretto, abbia offeso un Cittadino o un abitante del distretto, o sia stato promotore e autore di una rissa o di un oltraggio, ovvero <in un luogo> al di fuori del distretto di Fermo, abbia offeso o derubato nella persona uno stesso Cittadino o abitante del distretto, sia punito con il doppio di quella pena con la quale sarebbe punito un Cittadino che offenda un Cittadino. E ciò quando la pena è soltanto semplicemente pecuniaria e stabilita dalla forma di uno statuto di questo volume. In realtà se la pena del reato per un Cittadino contro un Cittadino sia anche puramente arbitraria, o corporale o afflittiva del corpo in modo principale o condizionale, allora tale forestiero, in modo reale e personale, insieme <con altri> o separatamente, sia punito ad arbitrio del Rettore, dopo valutate le condizioni delle persone e del fatto; mai, tuttavia, condanni ad una pena minore, tale forestiero, o uno non sottoposto <a Fermo>, come già detto, in confronto a chi fosse un Cittadino o uno sottoposto.

4 Rub.56

Le parole ingiuriose.

   Coloro che dicono o profferiscono una parola ingiuriosa contro qualcuno, anche se in un solo impeto, ne abbiano detto molte insieme, siano puniti con 40 soldi, per ciascuna volta. Se <le> abbiano dette dinanzi al Podestà o al Capitano o a qualcuno dei loro officiali nel Palazzo del Comune, o del popolo, siano puniti con 100 soldi. E nelle anzidette cose, senza dubbio, abbia per sé valore il beneficio della pace; e qualsivoglia Rettore, per tutte le singole dette cose, abbia potere di condannare e di punire, sul fatto, senza alcun processo né atto scritto.

4 Rub.57

La pena per coloro che ripetono gli improperi.

   Decretiamo che quando vengono pronunciate contro qualcuno parole ripetute di improperio per qualche atto o su una cosa del passato, o riguardanti colui contro il quale sono profferite, o chi abbia detto o profferito in qualche modo una cosa infamante o contro il decoro del padre, della madre, del fratello carnale, della moglie o di un altro consanguineo<dell’altro> fino al terzo grado incluso, da computarsi secondo il diritto Canonico, ci sia la punizione a 25 libre di denaro. Se qualcuno invece abbia esibito, con gli scritti o con la parola, una sua difesa ossia per conservare un suo diritto, scrivendo o facendo scrivere, o facendo un’opposizione, o in altra maniera, non sia obbligato affatto alla detta pena. In realtà, se qualcuno abbia detto che qualcuno è mentitore, per mezzo di queste parole, “tu dici menzogne”, o cose equipollenti, o abbia ripetuto a costui stesso improperi come, ad esempio: ‘cieco’, ‘zoppo’, ‘monco’, o cose simili o qualche difetto che gli sia soprastante, per concessione divina, o per opera di un altro, sia punito con 5 libre di denaro. E nei casi di questo statuto il beneficio della pace abbia vigore e giovi.

4 Rub.58

Coloro che, a propria difesa, offendono qualcuno, e la pena di chi rifiuta la giurisdizione del Comune.

   Decretiamo che è legittimo, senza pena, a ciascuno il difendersi, con moderazione per la sua tutela <di dignità> incolpata. Tuttavia, se qualcuno, a causa di qualche dignità, o di un privilegio, o di qualche ragione o motivo, si sia sottratto, o abbia voluto sottrarsi dalla giurisdizione del Podestà o del Capitano del Comune di Fermo, al fine di non essere punito per una offesa che egli abbia fatto contro qualcuno, o per un reato, ovvero affinché faccia accordi in modi civili , ossia non sia punito in maniera penale, secondo la forma e il modo o secondo le pene di questa Città, sia punito alla pena di 50 scuti e alla privazione degli offici o di qualunque dignità nella Città di Fermo e nel contado. E chiunque si sia associato, in qualche modo, a qualcuno che così si sia sottratto, o abbia voluto sottrarsi, per commettere un reato, ossia abbia prestato aiuto, consiglio o sostegno a lui per commettere ciò, sia obbligato come se egli stesso avesse commesso il reato. E questo statuto, in realtà, rivendichi valore per sé, se il convenuto principale in materia civile o penale a nome suo proprio abbia rifiutato la detta giurisdizione, e anche se l’abbia rifiutata a nome di altri, come procuratore, tutore, parte attiva, curatore o sindacatore, e in questo caso, quando abbia rifiutato a nome di un altro, lui stesso tutore, curatore, attore, procuratore o sindaco sia astretto al presente statuto. E nondimeno il tale signore a nome del quale le dette cose siano state fatte o dette, o sia stato rifiutato, possa essere leso nei beni e nelle cose, come sopra è stato detto.

4 Rub.59

La pena di coloro che infrangono la pace.

   Contro coloro che infrangono la pace decretiamo in maniera tale che se qualcuno abbia infranto o rotto la pace, o abbia percosso o abbia fatto percuotere, in qualche modo, anche senza percuotere né far percuotere, o in qualsivoglia altra maniera colui con il quale abbia fatto la pace, a motivo di tale percossa o dell’offesa fatta in qualunque modo, oltre alla pena sull’osservare la pace promessa, a causa della pace infranta sia punito con la pena contenuta nelle Costituzioni della Marca. E lo stesso statuto ci sia e sia riconosciuto qualora qualcuno abbia così offeso o abbia fatto offendere, percuotendo o facendo percuotere un qualche consanguineo di colui con il quale abbia fatto la pace, fino al terzo grado incluso, da computarsi secondo il diritto Canonico; solo quando abbia offeso o abbia fatto offendere nella detta maniera, soltanto infrangendo l’anzidetta pace, ma non per un nuovo motivo o per una offesa fatta a lui ad opera di quel tale.

4 Rub.60

Decreto del Consiglio sulle vendette trasversali, confermato dal Breve di Pio IV in data Roma 10 febbraio 1560.

   Allo scopo di reprimere e di ostacolare le intenzioni e gli animi dei perversi e degli empi, i quali mentre desiderano vendicarsi delle ingiurie, eccedono i limiti propri della vendetta dell’offensore con l’offesa a realtà trasversali, pertanto con questa saluberrima legge decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno, in futuro abbia fatto una qualche vendetta trasversale, cioè quando l’offesa sia stata soltanto verbale, il tale che così fa l’offesa incorra nella pena dell’esilio per un quinquennio; se invece l’oltraggio e l’offesa siano stati fatti sulla persona, seppure senza sangue, né frattura di un osso, sia esiliato per un settennio. Quando in realtà l’offesa sia stata con sangue o con la frattura di un osso, o con il troncamento di un membro, o con debilitazione o con un segno che rimane perpetuo, la pena per il tale che offende così sia l’esilio per un decennio, con la confisca di mezza parte di tutti i suoi beni e soltanto nel caso di troncamento di un membro e della debilitazione, la mano destra sia troncata e amputata in modo che sia separata dal corpo. E si intendano i detti esuli come fuori dalla Città e dalla giurisdizione Fermana. Se invece da qualcuna delle dette offese fatte di traverso sia seguita la morte di colui che così sia stato offeso, colui che offende, come ribelle e traditore del pacifico stato di questa Città, sia dipinto nella parete del palazzo Vecchio della Curia pubblicamente e palesemente, all’usanza per i traditori, e sia sottoposto al perpetuo esilio, con la confisca di tutti i suoi beni e la demolizione delle abitazioni. Abbiamo decretato che la grazia, il perdono o la clemenza non possano essere concessi da parte di chi ha il potere; e non rimanga, né abbia validità su tutte le singole pene dei detti casi quando fatta o conseguita, né giovi la pace <beneficio> in alcuno dei detti casi. Aggiungiamo e proclamiamo che le dette pene ed ognuna di esse si intendano imposte oltre a tutte le altre pene legali o statutarie, e queste pene anzidette abbiano vigore tanto per colui che faccia ciò, quanto per chi comanda che sia fatta una vendetta trasversale. Inoltre un’offesa proclamiamo fatta in modo trasversale, ogni qualvolta l’offeso o un altro congiunto per consanguineità o per affinità abbiano offeso non lo stesso offensore, ma un altro congiunto per consanguineità o per affinità. E a quel tale che offende in tal modo non giovi allegare un nuovo motivo, a meno che non abbia dato prove con chiarissime e legittime conferme che il motivo è effettivamente vero e non esiste per un sospetto. Inoltre la pena della demolizione delle abitazioni recuperi di per sé vigore anche contr coloro che commettano una vendetta trasversale sui figli della famiglia, come sopra, per la quantità che concorre alla <quota> legittima da assegnarsi nell’abitazione paterna, al fine di dover fare la demolizione. E similmente la comunione <di beni> non giovi.

4 Rub.61

Sul non offendere debbono essere dati i fideiussori.

   Al fine di rendere tutti protetti e sicuri decretiamo che se qualcuno dinanzi a qualche Rettore della Città abbia esposto di avere qualche sospettato che voglia offenderlo per precedenti minacce, per indizi o segni, per i quali verosimilmente qualcuno debba avere dubbi, tale Rettore, a richiesta o per sollecitazione di quel tale che ha sospetti, sia obbligato e debba costringere effettivamente, come sembrerà opportuno a lui, senza alcun processo, colui sul quale si ha timore o si ha il sospetto, e ad offrire allo stesso sospettoso o intimorito, idonei fideiussori o un idoneo fideiussore; e certamente anche per essere in guardia per quel tale che così è ritenuto sospetto e per promettere a nome suo proprio e dei suoi congiunti per consanguineità o per affinità fino al terzo grado da computarsi secondo il diritto Canonico, di non offendere il tale sospettoso, neppure i suoi congiunti per consanguineità o affinità fino al terzo grado da computarsi secondo il diritto Canonico, sotto una pena che il detto Rettore avrà stabilito a suo arbitrio da 100 libre fino a 1000. E questa pena sia pretesa effettivamente qualora ci sia stata una trasgressione da parte di chi dà garanzia o dai suoi fideiussori, senza processo alcuno, concorrendo anche i fideiussori quando il principale è trascurato. Tuttavia questi fideiussori abbiano il regresso verso la persona del tale principale e il tale principale sia costretto a salvaguardarli indenni nei loro beni per la loro indennità, sul fatto e senza alcun processo né scrittura, in modo reale e personale; e a domanda o a richiesta di costoro cioè di detti fideiussori. E qualsivoglia Rettore abbia il libero arbitrio di multare e di punire, anche di costringere nella persona, e di carcerare, e parimenti di inviare al confino ed esiliare colui che intimidisce o fosse sospettato fino a quando abbia dato garanzia o abbia dato sicurezza, come già detto, senza l’intervento di alcun processo né scrittura. Possa anche questo Rettore, se a lui sembrerà opportuno, costringere nel modo e nella forma già detti quel tale sospettoso o timoroso, al fine che stia in guardia e garantisca di non arrecare offese a colui che egli così per sé considera sospetto. D’altra parte disponiamo nel presente statuto che nessuno possa pretendere o chiedere tali fideiussori o un fideiussore, dei quali sopra si fa menzione, neppure possa deputarli, contro qualcuno che egli in precedenza abbia offeso, neanche dai consanguinei dell’offeso, né da alcuno degli affini, né possa considerare così sospettabili costoro già detti né alcuno di loro. Aggiungendo decretiamo anche ed ordiniamo che i signori Priori e i signori Regolatori abbiano la piena autorità, il potere e l’arbitrio di provvedere, comandare, come sopra, nel dare le dette fideiussioni e le cauzioni per non fare le offese fra le parti, fra le quali le risse e le inimicizie girano <tra consanguinei>, fino al terzo grado da computarsi  dal diritto Canonico, sotto le pene da imporsi ad opera dei detti signori Priori e Regolatori, anche di fare altre cose e costringere, relegare, esiliare, come sopra. Ed ancora i detti signori Priori e Regolatori debbano operare e interporsi per pacificare le dette parti, tuttavia non contro la volontà delle stesse parti, né prima del pagamento della penalità. E per l’osservanza della forma del presente statuto sulle multe da imporre, i precetti che saranno fatti dal Podestà o dal Capitano o dai detti signori Priori e Regolatori alle parti affinché si presentino, possano essere fatti anche con atti scritti, ed essere affissi nelle abitazioni di uno di qualche parte, non rintracciato, e siano di tanta validità quanta quando esibiti di persona, e coloro che non obbediscono siano condannati alla pena contenuta nel precetto. Ogni giorno debba essere fatto un precetto di tale modo, fino a che sia obbedito. Se qualcuno in realtà, tramite due testimoni idonei, con giuramento, sia confermato che permane fuori distretto, sia scusato.

4 Rub.62

La pena per chi dalla Città di Fermo o dai Castelli entra o esce non dalle porte, ma in altro modo.

   Se qualche persona sia entrata o uscita dalla Città di Fermo o da qualche suo Castello, anziché attraverso una pubblica porta del Comune, attraverso un altro luogo o con altra maniera, sia punito con 25 libre di denaro, per ciascuna volta.

4 Rub.63

La pena di che guasta o occupa le mura della Città o dei Castelli.

   Con questo statuto decretiamo che se qualche persona abbia rovinato o guastato o in qualche modo abbia rotto qualche muro della Città di Fermo o di qualche Castello, o abbia occupato qualche muro tale, con una presunta autorizzazione, o abbia costruito un altro muro nella vicinanze di esso e anche abbia collegato o abbia fabbricato, o abbia violato questo stesso in qualche maniera, rompendo o distruggendo o facendo cose simili, sia punito, per ciascuna volta, a 25 libre di denaro; e sia costretto a ricostruirlo tali allo stato antecedente a sue spese. Inoltre nessuna persona osi né presuma di fare un passaggio con animali o senza, attraverso le ripe della Città o di qualche Castello, o di scavare, tenere o anche occupare le dette ripe o qualcosa di esse, con una presunta autorizzazione, sotto la pena di 25 libre di denaro da riscuotere su qualsivoglia trasgressore e per ciascuna volta, sul fatto; e nondimeno sia costretto a ristabilire lo stato antecedente. E chiunque stia come legittimo accusatore e denunciatore delle dette cose e abbia la metà della detta pena pecuniaria.

4 Rub.64

Gli Incendiari e i distruttori dei molini e delle abitazioni e di opere simili.

   Affinché nessuno abbia vigore a vantarsi della propria malizia, decretiamo che se qualcuno abbia immesso il fuoco dolosamente, o lo abbia messo per motivo di bruciare qualche abitazione sita nella Città o nel distretto di Fermo, o abbia incendiato tale abitazione dolosamente; sia che tale abitazione sia sita dentro la Città, in un Castello, sia che in una Villa o altrove, purché qualcuno abbia abitato o sia stato solito abitare in essa, se tale colpevole sarà pervenuto al presidio del Comune, sia bruciato vivo con le fiamme, tanto che muoia; e il danno sia riparato con il doppio a favore di chi l’ha sofferto. Se invece non sarà pervenuto nel presidio del Comune, sia condannato alla medesima pena e alla riparazione del danno con il doppio, e in perpetuo sia in esilio nella detta condanna. E la stessa pena si intenda che è stata stabilita e ci sia contro colui che abbia immesso il fuoco dolosamente in qualche casolare con il motivo di incendiare o abbia incendiato, purché, tuttavia, qualcuno con la sua famiglia abbia abitato di continuo nel detto casolare o vi sia stato. Inoltre se qualcuno con il motivo di incendiare abbia immesso fuoco con inganno, ossia dato fuoco in qualche meta di grano o di altro cereale o in qualche abitazione, o casolare posti fuori dalla Città o da qualche Castello che non fossero luoghi abitati, né siano stati soliti abitarsi da qualcuno con la sua famiglia, oppure abbia devastato o rotto qualche mulino o qualche sua mola o macina, sia punito e sia condannato a 100 libre di denaro e alla riparazione con il doppio del danno a favore di chi l’ha sofferto. E se questa condanna non sia stata pagata entro 10 giorni dal giorno della pubblicazione della condanna, gli sia amputata la mano destra in modo che sia divisa dal corpo. Inoltre se qualcuno abbia devastato un’altrui abitazione o un casolare posti fuori dalla Città di Fermo, e non abitati da alcuna persona in alcun modo, sia condannato e punito con 25 libre di denaro, per ciascuna volta e riparare al doppio del danno, a favore di chi ha sofferto. E infine, in ogni caso di incendio qui non espresso, l’incendiario sempre sia obbligato a riparare con il doppio del danno a favore di chi l’ha sofferto, e ancora in più, questa pena, se quell’incendio sia stato fatto con astuzia e con malizia, sia stabilita dai Rettori della Città di Fermo, fino a 20 libre di denaro.

4 Rub.65

Gli Avvocati, i Procuratori, i Notai non siano accettati come fideiussori.

   Tutti i singoli officiali e i Rettori della Città di Fermo evitino totalmente di ammettere o di accettare per fideiussori o al posto dei fideiussori, coloro quelli che appartengono al collegio e sono registrati, gli Avvocati, e i Procuratori, i Notai delle banche <tesorerie> civili di Fermo. Se qualcuno invece fra i detti Avvocati, Procuratori o Notai di banche, contro la disposizione di tale modo, si trovi, almeno di fatto, accettato o ammesso tra i fideiussori in una causa civile o penale, o in un’altra occasione qualunque, per l’autorità di questo statuto, in nessun modo sia costretto né obbligato, e colui che l’accoglie in tal modo o chi lo accetta sia punito a libre 25 di denaro per ciascuno e per ciascuna volta. E tale fideiussione o promessa non possa essere avallata con un giuramento, al contrario questa stessa e qualsiasi cosa che consegua da ciò non abbia vigore per la legge stessa; e a questo statuto non si possa rinunciare espressamente, tacitamente, direttamente o indirettamente.

4 Rub.66

La pena di coloro che portano un’arma.

   Se qualcuno nella Città di Fermo, o nei suoi borghi, o nel Porto di San Giorgio abbia portato un’arma in contrasto al permesso dello statuto di questa Città, se ad opera di qualche officiale o dei loro cooperatori sarà stato rintracciato, sia punito in questo modo, cioè per un coltello che ferisce, o per una daga <spada corta> o per simili, con tre libre di denaro; per una spada, uno spontone <tipo asta>, uno stocco <tipo spada>, un falcione bergamasco <coltellaccio>, una lancia, un roncone o simili, per ognuno, e per ciascuna volta, con libre 5 di denaro; per una mazza ferrata, una roncola, o un bordone di legno ferrato o non ferrato, o per un bastone nocivo, con 40 soldi, per ciascuna cosa e per ciascuna volta. E sia affidata all’arbitrio del Rettore o del suo Vicario qualunque cosa debba essere considerata simile alle dette o ritenersi come simile, o considerarsi malefica. In verità per un altro coltello maggiore di un palmo, calcolato il manico, sia punito, per ciascuna volta, con 20 soldi. Se qualcuno invece sia stato rintracciato che porta le dette armi o qualcuna delle dette, di notte, dopo il tramonto del Sole e prima del sorgere del Sole, sia punito al doppio. Se invece sia stato rintracciato che porta una “gorzeria”, un “corinto”, una “bracciarola”, o altra arma da difesa sia punito con 20 soldi di denaro per qualsivoglia arma e per ciascuna volta. Se qualcuno invece, in qualche Castello del Comune di Fermo, sia stato rintracciato mentre porta qualcuna fra le armi di difesa ovvero di offesa descritte sopra, senza espressa licenza del Podestà o del Capitano della Città, sia punito con la metà di dette pene, attribuendo le singole pene alle singole persone. Inoltre nessun forestiero presuma di poter portare le armi offensive o difensive dentro la Città di Fermo o dentro il Porto di San Giorgio, e chi abbia trasgredito, per qualsivoglia delle dette armi offensive sia punito con 5 denari, e per ognuna delle armi difensive sia punito con soldi 20 di denaro e perda le armi e siano assegnate al Comune, e immediatamente dopo il ritrovamento siano consegnate ivi al Tesoriere; a meno che tale forestiero abbia dimostrato una giustificazione o una difesa legittima sulle dette cose; e lo stimare legittima o l’ammettere o il respingere sia affidato all’arbitrio del Rettore. E chiunque dà ospitalità ai forestieri, inoltre ogni custode delle porte della Città di Fermo e di Porto San Giorgio e degli altri Castelli siano obbligati a preavvertire ciascun forestiero allorquando sarà arrivato nel suo ospizio o presso le dette porte, che non porti un’arma attraverso la Città, il Porto o un altro Castello dove è tale ospizio, o dove egli fa la custodia; e qualora non abbia fatto ciò, sia costretto, sul fatto, a risarcirgli e a restituire con i propri beni, il danno nel quale tale forestiero sia incorso a motivo del portare tali armi. E il Podestà e il Capitano della Città con vincolo del giuramento, almeno una volta in qualsivoglia giorno, sia obbligato a inviare i suoi cooperatori per investigare, per fare controlli contro coloro che portano le armi già dette o qualcuna delle dette attraverso la Città. E dalla sola relazione dei cooperatori, sul fatto e senza processo alcuno, punisca e possa e abbia autorità di punire quelli trovati che le portano così, senza altra indagine né discussione. Se qualcuno invece (fatta eccezione per i Priori, o per il Vessillifero di giustizia di questa Città) di giorno o di notte abbia trasportato o portato qualcuna delle armi anzidette nel Consiglio, nel Parlamento o nella Congregazione o nel Palazzo del Comune, o del popolo, o della residenza degli stessi signori Priori o del signor Podestà o del Capitano, sia di giorno, sia di notte, sia punito sul fatto a libre 10 per ciascuna volta e perda le armi. E ciascuno sia ritenuto legittimo accusatore sulle dette cose e ci si attenga anche alla relazione dei cooperatori o dell’officiale. E in tutti i singoli casi di questo presente statuto, sia cosa propria dell’officiale nella sua elezione il rilasciare a suo arbitrio e il condurre qualcuno, così rintracciato, presso la Curia o di rilasciarlo ai fideiussori. E quello che i cooperatori di qualche officiale della Città, del Porto, o del contado va investigando o controllando attraverso la Città, il Porto o i Castelli contro coloro che portano così <le armi>, se qualcuno sia fuggito dal cospetto di tali cooperatori o non abbia permesso di essere controllato, egli abbia autorità di punire sul fatto al modo stesso come se gli fosse stato trovato un coltello atto a ferire, e si abbia fiducia e ci si attenga alla relazione su ciò, con giuramento, di due cooperatori di tale Rettore o dell’officiale. Inoltre se qualcuno abbia portato armi con sé davanti o dietro o a lato o vicino qualche bambino o ragazzo che porta un’arma, su richiesta di questo stesso, costui, a richiesta del quale le armi così erano portate sia punito, sul fatto, come se le portasse lui stesso. Inoltre nessuna persona, col pretesto di qualche dignità o di una familiarità o di un privilegio presuma di portare qualche arma, se non per il privilegio del Priorato o del Vessilliferato di giustizia. Se qualcuno invece abbia voluto scagionarsi dalla pena soltanto con qualche anzidetto pretesto, sia punito, sul fatto, con 25 denari: e in questo caso il padre per il figlio, il fratello per il fratello, siano obbligati e tale somma possa e valga riscuoterla da questi, se vivano in Comune o senza una divisione. Tuttavia ad ognuno nell’andare così fuori dalla Città, dal Porto, o da un castello, oppure nel tornare da uno di questi o nel venire alla Città, o al Porto o ad un Castello, e nel tornare da lì, sia lecito portare impunemente le armi muovendosi da qui per un percorso diretto, da una abitazione o da un ospizio verso una abitazione o un ospizio. E se qualcuno che sta andando, o venendo così o ritornando per un percorso diretto, sia stato rintracciato che porta palesemente un “galerio”, senza malignità, oppure che conduce un somaro, o che porta legna, erbe, paglia, fieno, olio, o cose simili, o porta una bevanda per i lavoratori, gli è lecito che abbia avuto armi con sé; tuttavia, se uno abbia fatto ciò senza malizia, non sia soggetto ad alcuna pena, e su ciò diamo incarico alla coscienza del Rettore. Inoltre ciascuno con esplicito permesso del Podestà o del Capitano, che risulti da una scrittura o da una ricevuta di questo Rettore, possa portare armi di difesa, dopo aver presentato un idoneo fideiussore, uno o più, sul non offendere con esse. Se invece con esse o con qualcuna di esse abbia colpito sulla faccia, o sulla testa con sangue, sia punito, per ciascuna volta, con 50 libre di denaro, oltre alle altre pene degli statuti. E i fideiussori siano obbligati a pagare questa somma, in modo reale e personale, anche se il principale non sia stato esaminato. Tuttavia il Podestà o il Capitano non concedano né abbiano potere di concedere a nessuno il permesso di portare armi di difesa insieme con i fideiussori o senza <questi>, eccettuati solamente i propri officiali o coadiutori. E nei casi di questo statuto, né il beneficio della pace, né quello della confessione rivendichi per sé vigore. Inoltre se qualcuno abbia portato qualsivoglia genere di armi di possibile offesa nel Girone di Fermo, sia punito, per ogni specie di armi, a 25 libre di denaro e per ciascuna volta. E chiunque possa accusare e denunciare coloro che portano le armi anzidette, in uno dei detti luoghi, ed abbia la metà della pena.

4 Rub.67

La pena di coloro che vanno in strada dopo il terzo suono della campana.

   A tutti vietiamo di camminare attraverso la Città, il Porto o qualche Castello della Città, senza una luce sufficiente, o con una torcia accessa o con un tizzone, dopo il terzo suono della campana, che si suona di sera per la custodia della Città, e prima del suono della campana che si suona al mattino per il giorno. Se qualcuno invece abbia agito in contrasto con questo o sia stato rintracciato da un officiale o dai coadiutori del Podestà, ad eccezione per quelli che siano stati trovati nel raggio di tre abitazioni vicino alla propria abitazione, sia punito, sul fatto con 10 soldi 10 di denari, per ciascuna volta. Tuttavia, gli studenti che vanno alle scuole, o i mugnai che vanno al mulino con somaro o quelli che tornano da lì, o i fornai o le fornaie, o i cursori, o quelli che vanno a portare olive a macinare per esercitare il proprio mestiere, non sono affatto obbligati dal siffatto statuto. Inoltre al presente statuto aggiungiamo che, per evitare la penalità, un solo lume sia sufficiente a più persone che vanno attraverso la Città, il Porto o un Castello. E per questo statuto né la pace né una confessione servano ad alcunché.

4 Rub.68

La pena di coloro che giocano ai dadi, o ad altro gioco proibito.

   Inoltre decretiamo che se qualcuno, nella Città o nel distretto di Fermo, abbia giocato segretamente, o di notte, a qualche gioco dei dadi o ai tasselli o a bastoncini, o con le carte da gioco, sia condannato a 10 libre di denaro. Se in realtà abbia giocato pubblicamente e di giorno sia punito con libre 5 di denaro, per ciascuna volta; se si gioca silenziosamente o palesemente a danaro sia condannato e punito a 50 libre di denaro, lo sia anche chi abita l’edificio, nel quale così sia stato fatto il gioco; e tuttavia “pubblicamente” sia riconosciuto se il luogo, nel quale così si gioca, in quei momenti non stia chiuso; inoltre colui che tiene le candele, o la luce per i giocatori, o chi presta denaro agli stessi, o chi concede gratis in altra maniera i dadi, o il taccuino , sia punito con la medesima pena, come il giocatore. Inoltre colui che così abbia prestato denaro al giocatore, perda il prestito, e i pegni, quando ne abbia presi alcuni per tal motivo sia obbligato a restituirli sul fatto. Gli istrumenti scritti o le obbligazioni e le garanzie in tale occasione, fatte o intraprese, per l’autorità di questo statuto non abbiano alcuna validità e i colpevoli di tal modo, sul fatto, possano e valga che siano puniti, senza processo alcuno, con le pene designate sopra. E sulle dette cose si presti fede, sul fatto, alla relazione di qualsivoglia coadiutore del Rettore, e il Rettore i cui coadiutori hanno scoperto tali delinquenti, abbia la quarta parte delle dette pene. E ognuno possa denunciare tali giocatori, e tale denunciatore abbia e debba avere la quarta parte di quello che sia pervenuto in Comune in occasione di tale denuncia e sia tenuto segreto colui al quale si presti fede, con un solo testimonio. Il Banchiere del Comune sia obbligato a dare la detta quarta parte a tale denunciatore senza altra attestazione di mano dei signori Priori o dei Regolatori, ma sia prestata fede soltanto alla semplice parola e alla dichiarazione del Podestà che dichiara allo stesso Tesoriere che tale denunciatore ha denunciato il detto giocatore o i detti i giocatori. Sia lecito invece a chiunque nell’esercito di giocare palesemente ai dadi, o nella cavalcata ai dadi e ai tasselli, o giocare ad azzardo, senza pena in qualunque modo e forma. Inoltre sia lecito ad ognuno nelle osterie e negli ospizi di giocare impunemente lo scotto, purché gli osti e gli albergatori già detti non tengano la abitazione, l’osteria o l’ospizio chiuso con una spranga o con catenacci o in qualsiasi altro modo. A nessuno in realtà sia lecito giocare a palla o un altro qualunque gioco presso o vicino alle Chiese, affinché i riti divini non siano impediti dai giochi, sotto pena di 10 soldi per ciascun trasgressore e per ciascuna volta.

4 Rub.69

La pena di chi nega la parentela, il notaio o cose simili.

   Desideriamo che tutti adducano la verità senza raggiro, e decretiamo che se qualcuno, in una causa civile o penale, abbia negato con qualunque parola che comporti la negazione, che qualcuno sia, o sia stato segretario, o defunto, o padre, o figlio, marito, o moglie, zio paterno, o zio materno o altro congiunto per affinità o per consanguineità, fino al terzo grado da computarsi secondo il diritto Canonico; se non abbia rinnegato tale negazione, nello stesso giorno o nel giorno seguente a quello in cui così abbia negato,  non l’abbia revocata né abbia confessato la negazione, quando poi tale cosa negata sia stata provata con quattro testimoni che su ciò offrono una testimonianza sulla voce pubblica e sulla fama, decretiamo anche che questa prova sulle dette cose è valida, quel tale che così nega o che così abbia negato, sia punito, sul fatto, senza alcun processo, a 10 libre.

4 Rub.70

La pena di chi richiede il pagamento di un debito già pagato, o più del debito.

   Vogliamo contrastare le frodi di coloro che in un processo abbiano chiesto un debito già pagato o in altro modo soddisfatto, anche senza una contestazione della lite, e decretiamo che se qualcuno abbia richiesto in tale modo un debito, come già detto, sia punito con 25 libre di denaro, sul fatto e senza alcun processo; e di questa pena la metà sia per il Comune e l’altra per colui al quale così viene chiesto, sia che costui abbia presentato una querela o un’accusa riguardo a ciò, sia che no. E con la stessa pena similmente sia chi richiede più del debito, e nondimeno decada da tutto. E al debitore siano raddoppiate le proroghe contro chi richiede prima della scadenza. Le emissioni tuttavia per coloro che richiedono su eredi o successori, universali o particolari, un debito già pagato, per l’anzidetta legge non abbiano luogo, a meno abbiano chiesto le emissioni, con consapevolezza, così, o dopo la protesta o dopo l’accertamento su tale pagamento, o sul pagamento emesso, come è detto sopra.

4 Rub.71

La pena di coloro che invadono o occupano un <bene> immobile o infastidiscono qualcuno nella sua proprietà.

   Sta nelle nostre intenzioni di reprimere con tutti i modi l’altrui protervia, per cui decretiamo che se qualcuno di propria autorità, con il contributo o con la comitiva di due, o di più abbia occupato o invaso la proprietà di un altro o un bene immobile con violenza, da se stesso o tramite un altro o tramite altri a suo nome, o abbia fatto fare qualcosa come questa nel nome anzidetto, o qualcosa tale sia stata fatta scacciando da tale bene o non permettendo che il possessore di tale bene o un altro a suo nome, di rioccupi o recuperi tale bene o la detta proprietà; il principale che fa ciò, o che lo fa fare, sia punito a 200 libre, per qualsiasi volta, e chiunque si associa a chi lo fa sia punito a 100 libre di denaro per ciascuna volta. Quando invece tale cosa sia stata fatta o commessa senza comitiva, chi lo commette o colui che lo fa commettere sia punito a libre 100 di denaro, e in qualsivoglia dei detti casi, egli perda, per il fatto stesso, e sia privato di ogni diritto che abbia su tale possesso o bene, o verso questo stesso, senza che sia aspettata una sentenza di tribunale. Se qualcuno invece abbia turbato o molestato, per la proprietà di cui si parla sopra, qualcuno in qualche altro modo rispetto ai già detti, con una comitiva, da sé o tramite un altro a suo nome, il principale sia punito con libre 100 di denaro e invece chiunque si associa alle dette cose sia punito con 50 libre di denaro. Se in realtà la comitiva non sia intervenuta, il principale che fa in questo modo o che lo fa fare sia punito con 50 libre. Gli operai invece e i salariati, che siano entrati senza alcuna intenzione di turbare o di danneggiare la proprietà di un altro, non siano obbligati affatto ad alcuna pena. Inoltre qualsivoglia Rettore della Città sia obbligato e debba con tutto il suo potere mantenere, e conservare anche difendere nei loro possedimenti gli abitanti distrettuali e i Cittadini della Città e coloro che ivi abitano e prestare ad essi aiuto e sostegno riguardo a ciò, e intraprendere contro chiunque coloro che, in qualunque dignità, privilegio o giurisdizione esistano, turbano o danneggiano questi stessi o i loro possedimenti o occupano o invadono i beni, come già detto, o vogliono fare qualcuna delle dette cose, e contro la violenza di chiunque. E nondimeno tale Rettore, dopo acquisita la fiducia, in modo sommario, semplice, tranquillo, senza chiasso, né parvenza processuale, sul fatto, reintegri chi è stato così depredato sul bene che possedeva al tempo della deprivazione e lo salvaguardi nel possedere il medesimo bene. E se qualcuno, con presunzione di autorità, abbia occupato in qualche modo, boschi, prati, pascoli o qualsiasi altre proprietà e beni del Comune, sia punito con 10 libre di denaro, e quello che ha occupato al Comune, lo reintegri nello stato precedente, insieme con il danno e con l’interesse. E qualora in qualcuno dei casi già detti sia intervenuto un accusatore, chi e stato vinto sia condannato alle spese legittime a favore del vincitore. Aggiungiamo ai casi anzidetti, ed anche dichiariamo che siano considerati invadere, perturbare e occupare tutti coloro che siano entrati in una proprietà altrui, nonostante che siano entrati con l’autorizzazione di qualche Giudice, e abbiano coltivato in qualche modo tale podere, o da esso abbiano raccolto o abbiano percepito qualche frutto, senza che abbiano fatto una citazione.

4 Rub.72

La pena di chi estrae o sposta i termini <a confine>.

   Decretiamo con il presente statuto che se qualcuno di propria autorità abbia cavato fuori o spostato uno o più termini <di confine> vicinale, all’insaputa o contro il volere del vicino o del padrone, sia condannato 25 denari, per ciascuna volta e per ciascun termine così estratto o spostato. Se tuttavia una lite sia stata originata fra alcuni su un termine o sui confini o per tale motivo, tale lite in modo sommario, sereno, senza chiasso, né parvenza processuale, entro 10 giorni dopo la querela fatta su ciò, debba essere conclusa dal Podestà, o dal suo Giudice o dal Giudice dei danni dati, come meglio a loro sarà sembrato essere opportuno, nonostante, in alcun modo, le festività solenni o introdotte in onore di Dio ovvero altre.

4 Rub.73

La pena di coloro che occupano una tenuta assegnata ad opera della Curia.

   Allo scopo che i decreti dei Rettori o dei Giudici non stiano in ludibrio, decretiamo che se qualcuno sia entrato nella tenuta di un suo bene o a lui spettante, che fu assegnato ad un altro ad opera di un Rettore o da qualche officiale del Comune di Fermo avente il potere sopra a ciò, sia punito sul fatto a soldi 40 per la sola entrata, se ne è stato consapevole, o gli sia stato notificato che tale tenuta era stata assegnata. Tuttavia colui che del quale tale bene sia stato <proprietà>, possa andare presso la Curia, entro otto giorni dopo tale assegnazione della tenuta, e chiedere e fare sì che tramite il Giudice questa stessa sia contrastata alla giusta quantità con un terzo in più. E qualora non abbia fatto ciò e così vi sia entrato, sia punito con la detta pena a meno che durante il tempo della sua difesa <giustificazione> dall’accusa fatta su ciò non abbia restituito effettivamente tale tenuta, cioè di fatto, non a parole. E in questo caso il Giudice, perché lasci tale tenuta ovvero la sgombri e non ne faccia uso, da se stesso, neppure tramite un altro, comandi la pena di 10 libre. Invece, tale tenuta possa essere trattenuta sino alla consegna del <pagamento> insoluto. L’accusa presentata sopra ciò, tuttavia, sempre possa essere revocata, secondo il modo e la forma tramandata sopra ciò nello statuto relativo sulla revoca da concedersi.

4 Rub.74

Coloro che offendono gli esiliati.

   Decretiamo in odio e in pena degli esiliati che se qualcuno abbia offeso, e se abbia anche ucciso, uno che è stato esiliato condannato a morte, in modo principale o sotto qualche condizione, non sia obbligato affatto ad alcuna pena. In realtà colui che offende un esiliato e un condannato nella persona, in modo principale o condizionale, tuttavia al di fuori dalla morte, tuttavia non sia impedito in altro modo dall’offesa, se la morte del tale esiliato non sia avvenuta. Qualora questa morte avvenga, chi colpisce tale esiliato sia punito con 500 libre di denaro. Tuttavia chi colpisce un esiliato e condannato non sia obbligato alla pena soltanto pecuniaria puramente e semplicemente, cioè fino a 50 libre di denaro o sopra a ciò, a meno che dall’offesa non siano effettuate, seguite o verranno a seguire una cicatrice che rimarrà per sempre sulla faccia, o un taglio totale o una frattura di qualche osso, o una menomazione perpetua di qualche nervo, o di un membro, o la funzione di un membro. Quando sono intervenuti questi casi o è intervenuto qualcuno di essi, il tale che offende sia punito a 100 libre di denaro. Qualora invece sia intervenuta la morte del tale esiliato, il tale che offende sia punito a 1000 libre e tuttavia, e se non le abbia pagate entro un mese dalla pubblicazione della sentenza, gli sia tagliata la testa dalle spalle in modo che muoia del tutto. Invece chi offende un esiliato e condannato <sia punito> a al di sotto e non oltre 50 libre, se però senza <causare> sangue, a 10 libre; qualora in realtà dall’offesa del tale esiliato e condannato il sangue sia uscito, sia punito a 25 libre di denaro. Qualora invece, la morte, o una amputazione o una frattura totale di qualche osso, o una menomazione perpetua di qualche nervo, o di un membro, o della funzione di un membro, o una cicatrice che rimarrà per sempre sulla faccia siano state effettuate, o seguite o che avessero a venire dall’offesa, sulla persona di tale esiliato e condannato, allora il tale che offende sia similmente punito e condannato, come se il tale offeso non fosse stato o non sarebbe stato da essere esiliato e neanche condannato.

4 Rub.75

Gli esiliati per le offese fatte contro i giurati del popolo.

   Vogliamo e decretiamo che quando qualcuno sia rimasto condannato e sia stato contumace in occasione di qualche offesa o di una percossa fatta contro qualcuno del collegio <dei giurati> del popolo, o contro qualcuno che per una ragione o un motivo sia stato nell’officio del collegio, o contro qualcuno facente o non facente parte del collegio, in occasione di una arringa fatta per mezzo di lui nel Consiglio generale del popolo, oppure in quello speciale, o in Credenza, o in qualche Cernita di uomini convocata per ordine del signori Priori e del Vessillifero, o contro qualche statutario del Comune, costui, per l’avvenire, non abbia potere di ritornare nella Città di Fermo o nel suo distretto, quand’anche abbia catturato qualche esiliato o condannato del Comune di Fermo, o anche benché sia stato presente in una forza <presidio> del Comune o di qualche Rettore; ma al contrario, sia esiliato dalla detta Città e dal suo distretto in perpetuo.

4 Rub.76

I forestieri che offendono i Cittadini debbono essere catturati.

   Affinché i forestieri non presumano di offendere i Cittadini né i Fermani del distretto, decretiamo che se qualche forestiero abbia offeso, con armi, qualche Cittadino o Fermano del distretto di Fermo, che sono presenti nel luogo di tale offesa o da dove il tale forestiero sia fuggito, se siano stati negligenti nel gridare o nell’inseguire tale forestiero, siano puniti con 25 libre di denaro, e il tale offensore forestiero immediatamente possa essere offeso dai Cittadino e da chiunque altro. Se invece tale forestiero abbia commesso un omicidio contro qualcuno degli anzidetti, quando che sia, anche con un intervallo <di tempo>, valga che sia impunemente offeso e ucciso. Se invece qualche Fermano, o abitante della Città o del distretto abbia ricettato qualcuno forestiero tale <esiliato>, o abbia prestato aiuto, consiglio o sostegno a questo stesso offensore, sia punito similmente a quella pena con cui il forestiero. E tale forestiero per sempre sia esiliato dalla Città di Fermo, né in modo alcuno valga che egli venga nella stessa Città o nel suo distretto, per l’occasione della sua cattura o anche della presentazione di un altro esiliato.

4 Rub.77

Coloro che si siano sottratti o si siano rifiutati a ragione di qualche privilegio.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno a causa di un privilegio clericale, o di una qualche dignità, o per altra ragione, abbia schivato la giurisdizione di Podestà, della sua Curia o di Capitano; o abbia rifiutata <il potere> da se stesso o per mezzo di un altro, o in qualche modo egli vi sia stato sottratto, qualora successivamente, in qualsiasi momento abbia dismesso l’abito clericale, o l’abbia ripudiato, o abbia preso moglie, sia punito da qualche Rettore sulle dette cose, e almeno per il reato da lui commesso, sia punito e condannato per mezzo di un’accusa, una denuncia o una inquisizione sul reato già commesso, secondo la forma degli statuti di Fermo, nonostante uno statuto che dispone che il Podestà o il Capitano non abbia potere di indagare e di punire per le cose commesse prima di un certo tempo. E il Podestà o il Capitano debba praticare questo statuto sotto la pena di 100 libre di denaro. E il detto Podestà, il Capitano o il Giudice di giustizia o un officiale di chiunque di questi stessi non possano proclamarsi non competente come Giudice sopra qualche processo civile o penale, a meno che le opposizioni (eccezioni) schivanti e provate non siano state opposte con atti scritti, sotto pena di 50 libre di denaro per ciascuna volta, quando abbia trasgredito, da riscuotergli nel tempo del suo sindacato e da assegnare al Comune di Fermo.

4 Rub.78

I malfattori che sono entrati nello stato religioso dopo un reato commesso.

   Non vogliamo che un’azione temeraria altrui rimanga impunita e decretiamo che se qualcuno abbia commesso qualche reato e poi sia entrato nell’esistenza religiosa e alla fine abbia apostatato; se non è stato ordinato con gli ordini sacri, possa e debba essere punito e condannato, per mezzo di un’accusa, una denuncia o un’indagine su tale reato, nonostante che già gli sia stata fatta l’assoluzione per quel reato, perché era entrato in religione, e anche nonostante uno statuto che proibisce di informarsi sulle cose commesse prima di un certo tempo.

4 Rub.79

I ricettatori di esiliati.

   Tutti coloro, di qualunque sesso, che hanno dato ricetto con consapevolezza a qualche esiliato e condannato del Comune di Fermo, anche se questo tale che è stato ricettato sia stato un congiunto in qualunque grado di consanguineità o di affinità con quelli che lo hanno ricettato, essi siano puniti nel modo infrascritto, cioè, se qualcuno abbia dato ricettacolo a qualche esiliato e condannato a motivo di un tradimento, o di una ribellione commessa contro il Comune di Fermo, o per il crimine di lesa maestà di questo Comune e del presente stato popolare, a costui sia tagliata la testa dalle spalle, in modo che muoia, e tutti i suoi beni siano resi pubblici <confiscati> e sia considerato ribelle perpetuo del Comune di Fermo. Se qualcuno in realtà abbia dato ricettacolo, con consapevolezza, ad un esiliato e condannato a morte in modo principale, o condizionale, per altro motivo, sia punito con 500 libre di denaro. Se qualcuno in realtà abbia dato ricettacolo ad un esiliato e condannato di persona o nella persona in modo principale, o condizionale, tuttavia al di fuori della morte, sia punito con 100 libre di denaro. Chiunque in realtà, con consapevolezza, abbia dato ricettacolo ad un esiliato e condannato in denaro soltanto, chi lo ricetta debba essere condannato al doppio di quanto a cui il ricettato era stato condannato, purché la detta pena da farsi su chi dà ricettacolo, non ecceda 100 libre di denaro. Un nobile di Fermo, abitante del contado, in realtà, che accoglie, con consapevolezza, un esiliato e anche condannato a morte, in modo principale, o condizionale, sia punito con la pena capitale, cosicché muoia. Se in realtà un tale nobile del comitato abbia dato ricettacolo, con consapevolezza, a qualche esiliato e condannato nella persona, in modo principale o condizionale, al di fuori della morte, o soltanto in denaro, sia punito a 1000 libre di denaro. E in qualsivoglia dei detti casi il tale nobile del contado che così ricetta <un esiliato condannato> per il fatto stesso sia privato in perpetuo di tutti i singoli diritti, e privilegi, immunità e di qualsiasi esenzione che ottenesse dal Comune di Fermo. Tuttavia qualsivoglia Comunità o Associazione generale del distretto di Fermo, che abbia dato permesso di stare o dimorare nel loro Castello, o dato ricettacolo, con consapevolezza, a qualche esiliato e condannato in occasione di una ribellione, o di un tradimento o per il crimine di lesa maestà del Comune di Fermo o del presente Stato popolare, sia punito con 1000 libre di denaro. Se in realtà la Comunità o l‘Associazione abbia ricettato, con consapevolezza, un esiliato e anche un condannato a morte in modo principale, o condizionale, per un altro motivo che non l’anzidetta, o, con consapevolezza, abbia permesso che questo stesso abitasse o dimorasse nel loro Castello, o nella Villa, sia condannata a 200 libre. Se in realtà, <la comunità> abbia dato ricettacolo o permesso di abitare, stare o dimorare, come è scritto sopra, tuttavia con consapevolezza, ad un esiliato e condannato, nella modalità personale, in forma principale o condizionale, o anche in modo pecuniario, al di fuori della morte, sia condannata a 50 libre di denaro. Inoltre qualsivoglia Comunità o Associazione del distretto di Fermo sia obbligata e debba adoperarsi per catturare e per far catturare, con ogni potere, tutti i singoli esiliati e condannati del Comune di Fermo che dimorano o vengono nei loro territori, e anche tutti i singoli delinquenti nei loro territori. Se, tuttavia, nelle dette cose esse siano state negligenti, siano punite con 50 libre, per ciascuna volta. Decretiamo ciò, tuttavia, in modo generale e con il presente statuto aggiungiamo che un esiliato e condannato, come viene notato sopra, si intenda che è stato ricettato con consapevolezza, da una singola persona o da una Comunità o da una Associazione, scritta sopra, e si intenda che è stata data consapevolmente con tolleranza la permanenza e la dimora al tale esiliato, dopo che il nome dell’esiliato e condannato sia stato notificato con lettera del Rettore della Citta a qualche Comunità o Associazione del Castello o della Villa, o quando il nome del detto esiliato o condannato sia stato scritto e posto pubblicamente e palesemente nella tabella pendente nella loggia di San Martino o in altro luogo a ciò deputato, o se il nome dell’esiliato e condannato sia stato letto pubblicamente nel Consiglio del Comune di Fermo. E intervenendo qualcuna di queste cose, l’ignoranza sulle dette cose non abbia validità da addurre, ma la conoscenza vera sulle dette cose sia presunta e considerata. Si intenda ricettare (dar ricettacolo) quando nel territorio della Città, del contado, o del distretto di Fermo, chi sia stato esiliato e condannato in tale modo sia stato ricevuto nell’abitazione o altrove, o associandosi a lui, siano stati dati cibo o bevanda o si abbia avuta con lui qualche correlazione.

4 Rub.80

La pena per coloro che prestano patrocinio, aiuto, consiglio e favore a qualcuno esiliato o condannato.

   Se qualcuno abbia prestato chiaramente nella forma principale un patrocinio a qualche esiliato e condannato del Comune di Fermo in occasione di qualche ribellione o di un tradimento o di un crimine di lesa maestà dello stesso Comune o del <suo> presente stato popolare, consapevolmente, con atti di procuratore o di avvocato, sia punito con la pena di 100 libre di denaro, per ciascuna volta, e da subito, per l’autorità del presente statuto, per tale esiliato e condannato, non sia reso in alcun modo un diritto in una causa civile o penale nell’azione attiva, neanche nella difesa in forma principale, o di conseguenze, ad opera di alcun Rettore né da un officiale del Comune di Fermo, sotto la penalità imminente di 100 fiorini d’oro per qualsivoglia trasgressore, Rettore o officiale , per ciascuna volta. In realtà non sia reso in alcun modo un diritto in una causa civile o penale ai condannati ed esiliati per reati diversi da quelli detti sopra, chiaramente nell’azione attiva, sotto pena di 25 libre di denaro per il trasgressore, Rettore o officiale, da imporsi per ciascuna volta. Se qualcuno invece abbia dato aiuto, consiglio o sostegno a qualche esiliato e condannato in occasione di una ribellione, di un tradimento, di <crimine di> lesa maestà del Comune o dello stato <suo> già detto, o facendogli comitiva, o prestando denari, o beni ad usura, o fornendo o offrendo a lui stesso cose commestibili o altre cose necessarie per il vitto, o in altra maniera senza dare ricettacolo, facendo in qualunque modo, sia punito con 300 libre di denaro. In realtà, chi presta aiuto, consiglio o sostegno ad esiliati e condannati per altri reati, non per quelli detti sopra, sia punito a 25 libre di denaro. Su queste cose, tuttavia, che sono contenute nel presente statuto, qualsivoglia Rettore abbia potere di fare una indagine e di punire con le dette pene con libero arbitrio. Invece per il provvedimento di questo presente statuto, non siano generati nessun pregiudizio e nessuna deroga allo statuto precedente, che dispone norme per i ricettatori degli esiliati, ma quello stesso <statuto> rimanga immutato e stabile nel suo vigore.

4 Rub.81

Beneficio dell’esiliato che presenta un altro esiliato.

   Con questa legge generale decretiamo che se qualcuno abbia catturato un esiliato e puramente e semplicemente condannato, per una qualche somma di denaro, che sta in contumacia fuor> dal Comune e dal distretto di Fermo, e l’abbia presentato effettivamente da se stesso o tramite un altro, alla forza <presidio> del Comune di Fermo o di qualche Rettore della Città, anche qualora il tale che ha catturato e ha presentato da sé, o tramite un altro, non sia uno condannato dal Comune di Fermo, ha il potere di ricevere, chiedere ed avere dalla pecunia e dai beni del Comune, 5 soldi per ogni libra della condanna di quel tale catturato e presentato. Tuttavia se l’esiliato e condannato, nel modo principale o condizionale, nella persona, o a morte, da un altro non esiliato e non condannato, sia stato catturato e presentato, come già detto, costui <catturatore> può percepire 100 libre di denaro dai beni di quel tale che è stato presentato, se si trovano, altrimenti ha il potere di percepirle, chiederle ed averle dai beni del Comune. Se qualcuno invece abbia catturato e abbia presentato, come già detto, qualche esiliato e condannato in occasione di una ribellione, di un tradimento o <di un crimine> di lesa maestà, o del presente stato popolare di questo Comune, quand’anche egli stesso sia stato esiliato e condannato in qualsiasi occasione, costui stesso sia considerato e sia assolto da questo esilio e dalla condanna, sia esente e libero e, per l’autorità di questo statuto, sia ristabilito nello stato precedente, e l’esilio e la condanna suoi siano considerati e siano cancellati, annullati e di nessuna efficacia. Se invece qualcuno abbia catturato e presentato, come detto sopra, un esiliato e condannato per altri reati anziché per gli anzidetti, e colui che lo cattura e così lo presenta fosse un esiliato e condannato ad una pena pari o minore di quel tale che è stato presentato, costui stesso che lo presenta sia liberamente esentato e assolto e sia ristabilito nello stato precedente, come sopra; e sia considerato e stia come se non sia stato esiliato e condannato. Ma quale pena si debba capire e considerare e avere come pari o minore fra le anzidette, sia affidato all’arbitrio del Rettore. E qualsivoglia Rettore e Giudice della Città, a domanda e richiesta di chi ha catturato e presentato, come sopra, sia obbligato e debba cancellare, annullare e invalidare la condanna e pronunciare, decidere e dichiarare che la condanna e l’esilio di tale presentatore secondo il modo scritto sopra sono annullati e invalidati; e debba far fare sopra a ciò un atto pubblico o una lettera opportuna. Aggiungiamo tuttavia, in generale, al presente statuto che in qualsiasi caso di esso chi ha catturato e presentato in forma principale sia soltanto un solo che goda e fruisca del frutto e del beneficio di questo statuto. E chi debba essere riconosciuto come principale nelle dette cose sia affidato all’arbitrio del Rettore. Tuttavia, per effetto di questa rubrica o statuto, non vogliamo in nessun modo pregiudicare né derogare ad un altro statuto che, in modo specifico, dà una disposizione in contrasto.

4 Rub.82

Gli Avvocati e i Procuratori che si accordano su una somma.

   Tutti i singoli Avvocati e Procuratori che fanno accordi su una somma della lite della causa o del bene che è discusso nel processo, siano puniti, sul fatto, a 25 libre di denaro, per ciascuna volta; e in tale lite o causa, in futuro, non siano ascoltati ulteriormente, e per il resto e siano infami per il fatto stesso, e per il resto, in futuro, non debbano esercitare l’officio della procura <procuratori> o dell’avvocatura e dal Giudice sia interdetto ad essi di esercitare e qualora esercitassero, per la legge stessa, ciò che abbiano fatto non abbia validità.

4 Rub.83

La pena degli accusatori che non hanno prove.

   E’ conveniente alla ragione che chi non abbia dato le prove sulla <sua> accusa subisca una pena. Decretiamo pertanto che se qualcuno abbia accusato chiunque di aver elaborato o costruito un istrumento falso e non abbia dato le prove, sia punito a 100 libre di denaro. Se in realtà abbia accusato su una elaborazione, o sull’uso di un documento falso, o su una testimonianza o una presentazione di una testimonianza falsa, e non abbia dato le prove, per ciascuna volta, sia punito a 50 libre di denaro. Se invece qualcuno abbia accusato chiunque di un omicidio, e non abbia dato le prove, sia punito a 200 libre. Se, in realtà, qualcuno abbia accusato chiunque di rapina o di un crimine di un carcere <sequestro> privato, o di un altro reato, per il quale, secondo la forma dei nostri statuti, potesse essere imposta o dovesse venire imposta una pena in tutto o in parte corporale, o principalmente afflittiva del corpo chiaramente in modo principale, non invece condizionale, e non abbia dato le prove, sia punito, per ciascuna volta, a 100 libre di denaro. Se, in realtà, abbia accusato chiunque di un reato, e la pena di questo fosse semplicemente pecuniaria o avesse annessa anche una pena corporale o afflittiva del corpo nella modalità condizionale, e non abbia dato le prove, sia punito a dodici denari per ciascuna libra di quella pecunia che il Rettore potesse o avrebbe potuto imporre all’accusato, quando il reato fosse stato vero e provato; purché tale pena di chi non dà prove non superi in alcun modo 100 libre di denaro. E gli anzidetti statuti e qualsivoglia di essi siano contemplati sull’accusatore che non sia stato un evidente calunniatore. Se invece sia stato un evidente calunniatore, sia obbligato in ogni modo alla pena del taglione. E non si intenda come evidente calunniatore solamente per il fatto che non abbia dato le prove. Tuttavia all’accusatore sia sufficiente per la sua giustificazione e per l’esenzione dalle dette pene, che abbia provato la sua accusa in modo semipieno. E in tutti i singoli casi sopra descritti, l’accusatore che non dà le prove, come già detto, possa essere punito e condannato alle dette pene, dall’officio del Rettore o del Giudice, o anche a richiesta della parte accusata, nella stessa istanza della detta accusa o anche subito dopo, anche con un intervallo. E sempre l’accusatore che così non dà le prove, sia condannato alle legittime spese a favore dell’accusato. Invece le dette pene non rivendichino di per sé un vigore, né alcuna di altre <pene>per le accuse di danni dati o per le invasioni, per le turbative o per le occupazioni delle tenute. In realtà i Sindaci dei Castelli o delle Ville del distretto di Fermo che denunciano reati secondo il loro officio, quandanche non abbiano prodotto prove, non siano obbligati ad alcuna pena, a meno che non siano stati in una evidente calunnia; e in questo caso, siano puniti secondo lo statuto, sopra, contro l’accusatore che fa una calunnia.

4 Rub.84

La pena di coloro che prestano aiuto, consiglio e favore per qualche reato o a chi commissiona qualche reato.

   Per il motivo di dover reprimere i delinquenti, decretiamo che nessuno osi né presuma, a parole o con opera o in qualsivoglia modo, prestare o offrire un aiuto, un consiglio o un favore per qualche reato o a chi commissiona qualche reato. Se qualcuno invece abbia fatto diversamente o in contrasto o si sia avvicinato, seppure la pena secondo la forma dei nostri statuti sia stata stabilita meramente e semplicemente pecuniaria, il tale che così trasgredisce o vi si avvicina debba essere condannato e punito a metà della pena con la quale il principale <delinquente> viene condannato o punito. Se in realtà il reato fu tale, la cui pena in modo principale o condizionale sia stata stabilita sulla persona, in tutto o in parte, o afflittiva del corpo in forma principale, o condizionale contro il delinquente principale, allora colui che abbia prestato aiuto, consiglio o favore al reato o a chi lo commissiona, ad arbitrio del Rettore, sia punito in modo reale o anche personale, tuttavia, non fino alla morte, e non peggio rispetto a colui a cui abbia prestato qualche tale aiuto, consiglio o sostegno. Mentre resteranno nella loro validità gli statuti di questo volume, i quali impongono una speciale pena per tale aiuto, consiglio o sostegno, in nessuna maniera, sia derogato ad essi tramite questo <statuto>.

4 Rub.85

Gli istigatori al duello, o alla guerra.

   Noi diamo ordine, proteggendo, che il bene e la pace si abbiano fra le singole persone e siano praticati; e se qualcuno nella Città o nel distretto di Fermo abbia provocato chiunque alla guerra, o da se stesso o tramite altri abbia invitato un altro al duello, sia punito con 50 scuti. E il Rettore abbia libero arbitrio di costringere a fare la pace e l’accordo, in modo reale e personale il tale che provoca, che invita o fa richiesta, e anche chi è stato provocato, chi è stato invitato e chi è stato richiesto. E se abbiano rifiutato, con libero arbitrio, possa ed abbia potere di multare o bandire o destinare al confine chi rifiuta.

4 Rub.86

L’esecuzione delle sentenze penali. 

   Noi valutiamo che la legge e la giustizia sarebbero poca cosa se non avvenga l’esecuzione di queste stesse; perciò decretiamo ed ordiniamo che qualsivoglia Rettore o officiale del Comune di Fermo sia obbligato ad eseguire e mettere in esecuzione tutte le singole sentenze e le condanne penali pubblicate da loro stessi, che siano state ripresentate o abbiano avuto dei fideiussori nel processo contro i principali <colpevoli> o contro i fideiussori o contro il principale o anche simultaneamente per entrambi, ad arbitrio della loro propria volontà, entro un mese dal giorno della pubblicazione della sentenza, sotto la pena di 200 libre di denaro per qualsiasi sentenza che non sia stata messa in esecuzione. E nondimeno la somma contenuta in essa sia computata nel suo salario. In realtà, metta in esecuzione le sentenze pubblicate contro i contumaci con le cose e i beni di costoro, con diligenza, per quanto gli sarà stato possibile, in questo modo, cioè che questi officiali o i Rettori che pubblicano tali sentenze facciano e facciano fare un’indagine o un’investigazione su tutti i singoli beni mobili e immobili e sui nomi dei debitori e sui crediti di tali esiliati o condannati in contumacia e su ciò ci sia risultanza negli atti della Curia. E qualora abbiano trovato alcuni beni o cose, o i crediti, o i nomi dei debitori, li faccino registrare per iscritto e li facciano assegnare al Sindaco del Comune di Fermo deputato agli affari, ed anche al Notaio del Registro del Comune, in modo che l’impossessamento e l’incorporazione di questi si possano fare a vantaggio del Comune, e nel frattempo si faccia il sequestro di tali beni registrati e siano affidati a persone idonee. E questo Sindaco sia obbligato a impossessarsi di tali beni e poi a prendere e tenere o vendere tali beni a vantaggio del Comune. E qualora sia stata commessa una negligenza sulle dette cose, il Rettore ed il milite associato che abbiano trascurato che tali condanne siano eseguite siano obbligati a computarle nel proprio salario. Tuttavia il Sindaco negligente in tali cose, ad arbitrio del Rettore, valga che sia multato e sia punito fino a 10 libre di denaro e non oltre. Tuttavia sulle sentenze che siano state ristabilite o no, pubblicate nell’ultimo mese del governo di un Rettore, le dette pene non siano in vigore su un milite o su un Rettore, ma il successore e il suo milite associato, qualora non abbiano dato l’esecuzione a queste stesse entro un mese da quando hanno iniziato il loro officio, come già detto, incorrano nelle dette pene e nelle somme contenute nelle dette sentenze ristabilite non date in esecuzione, siano computate nel loro salario e debbano effettivamente esservi computate.

4 Rub.87

Un genere con un altro genere, un numero singolare con uno plurale, e viceversa, si concepiscano in modo simile.

   Con l’intento di dover eliminare i dubbi e le liti, con la presente legge decretiamo che il genere maschile, prenda insieme e si colleghi con il femminile e il neutro e al contrario, ed inoltre il numero singolare prenda insieme e si colleghi con il plurale e al contrario e sia stabilito in un genere o un  numero, e sia riconosciuto e sia stabilito per l’altro nel medesimo modo. E ciò abbia vigore se la cosa, il caso, la disposizione, la materia o la cautela siano indifferenti, o così convenga o valga convenire nei detti generi e nei numeri all’uno come all’altro, o abbia vigore in tali cose. E ciò sia stato disposto e provveduto tanto nelle cause penali quando anche nelle cause civili o miste; salvi sempre gli statuti con i quali si trova che è stato provveduto l’opposto o il contrario.

4 Rub.88-

I possedimenti dei Cittadini e i beni stabili non si debbono alienare, né trasferire a coloro che non sottoposti <a Fermo> e non fare parentela con coloro che non sono sottoposti.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona, in qualunque stato e condizione stia, senza un esplicito permesso e volontà dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia di questa Città e del Consiglio speciale di questa Città, possa o debba in qualunque modo alienare o in qualunque modo trasferire alcuni beni immobili, i possedimenti, le abitazioni o i fortilizi, che sono siti nella Città di Fermo, o nel suo contado e nel distretto o al di fuori vicino ai confini del distretto di Fermo o del suo contado, o fuori, tuttavia vicino ai confini del distretto di Fermo e del suo contado, a qualche persona ecclesiastica o secolare non soggetti alla giurisdizione temporale o al dominio della detta Città o a qualcuno che non sostenga gli oneri della detta Città o del contado e che non sia un abitatore costante della detta Città o del contado. E se sia stato fatto in modo diverso l’alienazione o il contratto, per la legge stessa, siano nulli e di nessuna validità; e il detto bene così alienato o trasferito, per l’autorità della presente legge, senza alcun’altra sentenza, , per la legge stessa, sia riconosciuto e sia confiscato e assegnato al Comune di Fermo. E tal modo sia riconosciuto, se viene fatto con una ultima volontà, un testamento, i codicilli, una donazione a motivo della morte, o per qualsiasi altro motivo, o per un titolo di ultima volontà. Tuttavia, se chi aliena così o trasferisce nell’ultima volontà a coloro non sottoposti <a Fermo>, come è stato detto sopra, avesse consanguinei a lui congiunti fino al terzo grado incluso di consanguineità, da calcolarsi secondo il diritto canonico, e i detti congiunti fossero abitanti della Città o del contado di Fermo e sostenessero gli oneri del Comune di Fermo, allora e in tal caso, i detti consanguinei abbiano e debbano avere la successione di quei beni, così trasferiti con detto titolo, salva sempre la prerogativa del grado <terzo incluso>. Se in realtà i detti consanguinei non esistessero, allora i detti beni pervengano e debbano pervenire al detto Comune, e siano assegnati al detto Comune e siano confiscati. E per l’autorità della presente legge si abbiano e siano riconosciuti come beni pubblici e confiscati. Aggiungiamo inoltre che la stessa cosa sia riconosciuta e abbia vigore in mancanza di testamento per i beni mobili e stabili, così che coloro non sottoposti e anche questi stessi o gli autori degli stessi, se in nessun modo sostengono gli oneri del Comune di Fermo, siano stati oriundi dalla Città o dal contado di Fermo, in nessun modo né via possano né debbano avere la successione sui detti beni stabili o mobili che rimangono e esistono nella Città o nel contado di Fermo, né nel loro estimo, tanto senza testamento che con testamento o con qualsiasi altra ultima volontà. Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona in qualsiasi stato, grado, o dignità stia, osi o presuma, contrarre o far contrarre alcun matrimonio, gli sponsali sul presente o sul futuro, con qualche nobile o plebeo, o con qualsivoglia altra persona non sottoposta alla giurisdizione della detta Città, come è stato detto sopra, senza un esplicito permesso dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia e del Consiglio della detta Città. E qualora avvenga in modo diverso, per l’autorità della presente legge, sia riconosciuto che tutti i beni dotali o non dotali di tale persona che sposa o che si fidanza, per il fatto stesso, sono stati assegnati e confiscati a favore del Comune della detta Città; e colui con il quale avvenisse il contratto, incorra nella pena di 500 fiorini d’oro da assegnarsi al detto Comune. E con una pena simile di 500 fiorini, siano puniti i mediatori o gli altri consanguinei e amici, i quali in tali cose prestassero loro l’aiuto, il consiglio e il sostegno; sia punito con simile pena anche il Notaio che per le dette cose o per qualcuna delle anzidette abbia accolto il rogito o il contratto o se abbia redatto l’atto per le dette cose. Su tutte queste singole cose i Sindaci del Comune siano obbligati a dare la denuncia al signor Podestà e alla sua Curia, al modo come sono obbligati a denunciare gli altri reati. E il Podestà, che ci sarà nel tempo, per suo officio, e su denuncia di chiunque, sia obbligato a fare la procedura sulle dette cose, e a punire quelli scoperti colpevoli, omettendo ogni solennità della legge, dopo aver trovato la sola verità del fatto. Inoltre nessuna persona osi o presuma di contrarre a parole il fidanzamento, al presente o al futuro, con qualche donna, senza il permesso e il consenso del padre della donna, se ci sia il padre; se in realtà non c’è il padre, senza il consenso della madre di tale donna, e di due consanguinei prossimi della tale donna che si sposa, o almeno di due fra essi, sotto la pena per tale donna che tollera di essere condotta alle nozze o per chi contrae il fidanzamento, e per chiunque tratta e chi contrae con lei il matrimonio, o il detto fidanzamento, di 500 libre di denaro, sul fatto e senza alcun processo, che debbono essere riscosse dal Podestà della Città di Fermo sulla sua dote, e da assegnare, sul fatto, al Comune di Fermo.

4 Rub.89

La pena di chi uccide o bastona gli animali di qualcuno.

   Se qualcuno abbia ucciso un cavallo, un bue, un asino o un mulo di un altro, sia punito a 25 denari. Se in realtà non l’abbia ucciso, ma l’abbia in altro modo percosso, se con menomazione di qualche membro, sia punito a 10 libre di denaro; se l’abbia percosso senza menomazione, in qualunque modo, con perdita di sangue, sia punito a 40 soldi di denari, per ciascuna volta. Se in realtà qualcuno abbia ucciso un maiale, una capra, una pecora o altro simile animale piccolo, sia condannato alla terza parte delle dette pene; e nei singoli detti casi, sia obbligato al risarcimento del danno, con il doppio, al padrone di detto animale. Sia tuttavia lecito ad ogni padrone del podere e ai suoi familiari, ed anche ai lavoratori dei poderi e agli altri che hanno diritto ai frutti, di percuotere e uccidere impunemente gli animali, le oche e i polli di un altro, quando li abbiano trovati a recare un danno nelle vigne, negli orti, e nei canneti coltivati e lavorati, o anche tra i cereali. E nelle dette cose sia sufficiente la prova di un solo testimonio che testimonia che abbia visto quel tale uccisore mentre ha ucciso, e abbia riconosciuto l’arrecare danno nei detti luoghi o in qualcuno dei detti luoghi. E il beneficio della pace avuta da parte del padrone degli animali percossi o uccisi, in detti casi, rivendichi per sé vigore.

4 Rub.90

I reati non esaminati entro un mese nel contado.

   Allo scopo che reati non siano coperti e non rimangano impuniti, decretiamo ed ordiniamo che i reati non esaminati, entro un mese dal giorno in cui il reato è stato compiuto, ad opera degli officiali dei Castelli e degli altri luoghi del contado e del distretto di Fermo, che hanno la giurisdizione di investigare su di essi, possano e debbano essere esaminati e puniti ad opera del Podestà della Città di Fermo. Dopo trascorso detto mese, questi officiali dei Castelli e degli altri luoghi del contado e del distretto di Fermo, in nessun modo, in seguito, si intromettano su questi reati e in nessun modo per essi sia valido di investigare su questi stessi e di punire, sotto pena di 25 ducati d’oro per qualsivoglia degli stessi officiali trasgressori e per ciascuna volta, da prelevare sul fatto. E qualsiasi cosa sia stata tentata e esaminata dagli stessi officiali, dopo la scadenza di detto mese, non abbia validità e sia nulla per la legge stessa. E i Sindaci dei detti Castelli siano obbligati a riferire su questi reati al Giudice dei reati del Podestà di Fermo, al modo come sugli altri reati; nonostante qualsiasi cosa che si ponga in contrasto.

4 Rub.91

La pena in cui i disobbedienti ai signori Priori incorrono.

   Dato che i regni vengono meno, né alcuno Stato potrebbe permanere dopo che l’obbedienza è stata distolta, con questa legge per reprimere la contumacia e la malignità dei disobbedienti, sia garantito che quando dai magnifici signori Priori verbalmente o per iscritto, si ordina qualcosa, o tramite i commissari, i legati, e gli officiali loro o tramite gli officiali dei Castelli, a nome o da parte degli stessi signori Priori, coloro, ai quali sia stato dato un ordine, siano obbligati ad obbedire, subito, senza contraddire. E coloro che, in realtà, abbiano trasgredito, debbano pagare sul fatto 25 ducati d’oro al Comune di Fermo, e siano torturati per 10 volte posti sul cavalletto. E al fine che si possa riconoscere chi sia disobbediente, l’officiale che così dà l’ordine, sotto la pena di 10 ducati d’oro da prelevare a lui sul fatto, sia obbligato a mandare ai signori Priori, in una lista il numero e i nomi di quelli che in tal modo disobbediscono.

4 Rub.92

Gli albanesi che vengono alla Città di Fermo e al suo contado siano puniti per i reati commessi fuori dal distretto, come se abbiano prevaricato in Città e nel contado.

   Con la finalità che i reati siano impediti, poiché gli Albanesi sembrano più propensi a fare i reati, con questa giustissima legge sia garantito che, per l’avvenire, gli stessi Albanesi che compiono alcuni reati e siano venuti condannati fuori dal distretto di Fermo e che dimorano nella Città o nel contado, non siano tranquilli avendo prevaricato, ma siano catturati, e siano puniti secondo le loro condanne e per qualsiasi reati, non diversamente come se abbiano prevaricato nella Città o nel contado.

4 Rub.93

La pena di coloro che commettono frode sul proprio prezzo <estimo>.

   Se qualcuno con frode al Comune abbia fatto togliere dal proprio estimo i possedimenti siti nel distretto della Città di Fermo, e stimati nel registro degli estimi della Città di Fermo, e l’abbia fatto mettere falsamente nell’estimo di qualcuno, in realtà nonostante il dominio o il quasi dominio, o il possesso della cosa posta nel detto estimo di qualcuno, non passi a colui che lo pone <per sé>; ma l’abbia fatto allo scopo che chi lo pone abbia una somma maggiore di estimo affinché possa essere un consigliere o affinché sua moglie possa portare un vestito scarlatto <pregiato>, o per altro motivo; quando quel tale che abbia tolto il suo estimo sia scoperto che egli possiede il detto bene, e che ne raccoglie i frutti; quand’anche esso sia stato cancellato dal suo estimo, colui che lo pone con frode sia punito con 25 libre di denaro e possa essere accusato da chiunque.

4 Rub.94

Le pene non stabilite per mezzo di uno Statuto.

   Una pena per quei reati che non è stata stabilita per mezzo degli statuti di questa Città, debba essere decisa e determinata a somiglianza delle altre pene degli statuti di questa Città; e per farla o dichiararla debbano accordarsi il Giudice di giustizia insieme con il Rettore o con il Giudice di costui. E sia riconosciuta come pena simile e come deciso e determinato correttamente quella a cui abbiano dato il consenso unanime, e quella sia la pena per tale reato. Se invece per mezzo di questi stessi fosse sembrato di non potere, in modo unanime, fare la procedura di cose simili per cose simili, allora, al delinquente per il reato, sia stabilita una pena reale, o personale, che concordemente avranno dichiarato o tassato a loro giudizio e volontà.

FINE DEL LIBRO QUARTO

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Servigliano ha lo stemma municipale del Leone alato di San Marco come Venezia.

SERVIGLIANO Stemma esposto presso la porta del Palazzo municipale sotto le logge=== In campo azzurro leone alato regge il Vangelo iscritto «Pax tibi marce evangelista meus» “Pace a Te, o Marco, mio evangelista”. Arma con corona ducale e attorno epigrafe per il popolo e il governo di Servigliano, popolus et regimen Servigliani. San Marco, simbioleggiato dal leone è titolare della parrocchia dello stesso luogo. Le relazioni di commercio con i mercanti veneti per le fiere serviglianesi può aver facilitato l’adozione di tale stemma tipicamente veneziano.

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Santa Vittoria in Matenano monastero nel 1236 Concessione dell’abate farfense Oderisio per vestiario.

Pergamena dell’archivio della parrocchia di Santa vittoria in Matenano. Documento notarile dell’abate di Farfa, Oderisio

Nel nome di Dio. Amen. Anno del Signore 1236, indizione nona, giorno 5 ottobre, nel territorio di Santa vittoria, alla presenza del signor Filippo da Coservano; Costantino notaio del signor Oderisio abate; Nicola da Florentano; Todino da San Germano e Guerriero camerario del signor abate, ai tempi del Papa Gregorio papa nono e di Federico imperatore. Sembra opportuno che a tutti i religiosi è lecito vivere del bene comune e che non manchino loro le risorse, soprattutto ai monaci secondo la regola del Santissimo padre nostro Benedetto, si divida per i singoli come di necessità.  Noi pertanto, Oderisio, per divina misericordia, abate Farfense, con il consiglio dei fratelli nostri di Santa Vittoria, concediamo, confermiamo, corroboriamo al convento dello stesso monastero, cioè al signor Rainaldo priore; al confratello Attone da Orano; al confratello Deuguardo da Capistrello; al confratello Leonardo da Perticaria e al confratello Giovanni da Monte San Martino, per noi e per i nostri successori, a voi presenti e ai nostri successori in perpetuo la terra del defunto Udiato, sotto la via e sopra la via posta nel vico di Sant’Ippolito; la terra che fu un tempo di Morico di Cencio e di Carbone di Copparo, tutta la terra del Castellare e di Cauda Pennulla, tutta la terra come questo monastero ha davanti alla porta di Santa vittoria; tutta la terra che il detto monastero ha in Gaianello; tutta la terra che esso ha in Fiurano; le decime del frumento da Monte Falcone; le decime del frumento e dell’orzo da Santa Trinità; tutti gli affitti che lo stesso monastero deve ricevere; il dazio di tutti gli uomini da Moriana e il dazio di tutti gli uomini di Monte Falcone, cose spettanti a questo monastero; il fruttato di due molini posti nel fiume Aso e le decime del mosto e del vino che lo stresso monastero deve avere dal castello di Monte Falcone per vostri panni, in modo che il fruttato dalle dette cose non sia diviso se non inquanto vien dato soltanto per gli indumenti dei monaci del detto monastero di Santa Vittoria; e chiunque abbia voluto infrangere questa nostra costituzione da sé o per mezzo di altri, o chi abbia la presunzione di contrastarla, incrra nella perpetua pena della scomunica. Ed io Bartolomeo fui presente a tutte le dette cose come si legge sopra per ordine dell’abate Farfa signor Oderisio e ho pubblicato.

NOTA BENE. Esistevano quattro copie che altri notai hanno fatto di questo documento. Alcune sono state asportate e sono mancanti. In due di esse nonostante che i notai dichiarino di averle fatte in modo preciso, si leggono delle varianti nel modo di scrivere i nomi propri dei luoghi o toponimi. Inoltre nota che questa pergamena è edita da Colucci Giuseppe,  Antichità Picene volume XXIX, pagina 83, numero 39.

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STATUTI DEI FERMANI TRADOTTI DAL LIBRO 5° RUBRICE 69-150. Digitazione di Albino VESPRINI

Statuta Firmanorum edizione 1589 in latino

STATUTA.FIRMANORUM. LIBER 5

RUBRICHE da 69 alla FINE

5 Rub.69

Pena per coloro che esportano cibarie dalla Città e Distretto.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona osi né presuma di portare o far portare, grano, orzo, spelta, fave, ceci, carni vive o morte, fresche o salate, né alcun altro genere di cibarie, attraverso il mare o la terra, dalla Città o dal distretto di Fermo, con o senza un animale, allo scopo di esportarli dal distretto della Città di Fermo. E chi abbia trasgredito sia punito senza alcuna remissione a 100 libre di denaro, e nondimeno per il fatto stesso perda gli animali e le cibarie che abbia portato. Tre parti delle cose sequestrate, trovate o denunciate da qualcuno, se sarà provato, siano per il Comune e l’altra parte per il denunciatore o per lo scopritore o per chi sequestra, anche se lo scopritore sia stato un officiale del Comune. E chi porta, o fa portare in tale maniera, si intenda con lo scopo di esportare, anche quando sia stato trovato in cammino vicino o verso i termini o i confini del distretto di Fermo, purché non vada ad un mulino del distretto; e si intenda che ha l’intenzione di esportare chi andasse verso un mulino e superasse i confini del molino o chi non andasse per la giusta via verso un mulino. E si intenda che esporta, chi sia stato trovato condurre o portare qualche genere di cibarie entro i confini del distretto del contado di Fermo vicino agli stessi confini per un quarto miglio. È in ciascuno dei detti casi, il Podestà e il Capitano abbiano arbitrio di punire e condannare quelli trovati colpevoli, dopo aver esaminata la qualità del reato e delle persone, ad una pena minore o maggiore, sul fatto, in modo sommario, come a lui sembrerà convenire o piacerà. Salvo che se qualcuno portasse queste cibarie verso i Castelli del contado di Fermo dalla stessa Città o da un Castello ad un altro Castello per il motivo di suo proprio uso, con una ricevuta fatta dagli addetti alla ‘Grascia’ <vitto> del Comune di Fermo, non sia sottoposto minimamente ad una alcuna pena. Inoltre a nessuno sia lecito vendere il grano, l’orzo, o la spelta, né alcun altro genere di cibarie a qualche forestiero non sottomesso alla giurisdizione del Comune di Fermo, senza un esplicito permesso dei signori Priori della Città di Fermo, o anche dei ‘Grascieri’ di questa Città per il motivo di esportare fuori dal contado di Fermo o dal suo distretto, sotto pena di 100 libre di denaro, e <a penalità> maggiore o minore, ad arbitrio di questo Podestà o del Capitano che avesse conoscenza di queste cose. Aggiungendo diciamo che nessuno possa esportare dalla Città e dal contado e suo distretto, come sopra, né possa trasportare, condurre ad un altro mercato; o far portare formaggio, uova, polli, capretti, agnelli, maialini e tutti i volatili, e i legumi e tutti gli altri frutti commestibili per le persone umane, sotto le dette pene, come avessero esportato cibarie. Eccetto tuttavia che tutte queste cose possono essere esportate, senza penalità, per via mare, e alle fiere fuori distretto. Inoltre aggiungiamo che nessuno, di qualunque condizione sia, osi o presuma di poter esportare o di far esportare dalla Città, dal contado o dalle Terre riassegnate a questa Città, alcun genere di frumento o di altri cereali, allo scopo di portarli fuori dal territorio e dal controllo di forza della Città di Fermo, senza il permesso e il bollettino dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia e del Podestà e per mano di uno dei Cancellieri di questa Città, e dopo che precedentemente abbia avuto una delibera solenne della Cernita, sotto la pena espressa e dichiarata negli statuti della Città di Fermo, nonostante qualsiasi ordinamento e delibera che applichino una pena minore; e di tale pena la quarta parte sia e debba essere per il Rettore o per l’officiale che ha comminato la pena, un’altra quarta parte sia per il denunciatore o accusatore; le due restanti parti pervengano al Comune di Fermo. E a chiunque sia lecito di accusare o di denunciare i frodatori e costui sia tenuto segreto. A questo denunciatore o accusatore sia prestata fede, dopo esaminata la qualità e la condizione della persona del detto denunciatore o accusatore. Se in realtà l’officiale della Città, o del contado, o delle Terre riportate alla sottomissione trovasse qualcuno che froda un incapace, e che esporta, come detto sopra, in fragrante reato, abbia e guadagni mezza parte della detta pena. E se chi commette una frode non abbia pagato la pena entro 10 giorni dal giorno della confessione, o dopo sia stato comprovato, sia frustato nudo attraverso la Città Fermana e i luoghi pubblici della Città; e nondimeno sia obbligato a pagare la penalità e per la pena già detta sia stata messo nelle carceri. Se in realtà un inserviente di qualcuno sarà stato trovato a fare una frode al detto incapace, o sarà stato denunciato o comprovato, come sopra, se questo inserviente si sia potuto catturare, immediatamente, sia frustato come sopra, e il padrone sia obbligato a pagare la detta pena pecuniaria con denaro suo proprio. E nelle dette cose gli officiali possano fare la procedura contro costoro con metodo di investigazione d’ufficio, di una denuncia o accusa, e punire e condannare i colpevoli scoperti sul fatto, in modo sommario, semplice, e calmo, omettendo ogni formalità, e solennità dei processi, soltanto dopo aver trovato la verità del fatto. In realtà l’officiale che fa l’indagine per competenza di ufficio debba avere la quarta parte della pena che abbia fatto pervenire al Comune, e tre parti vengano al Comune. E nessuno dai Castelli del contado e dalle Terre riassegnate possa andare ai mulini per macinare il frumento o altro cereale, senza la bolla del detto officiale; e se abbia trasgredito deve perdere l’asino e la salma <carico>, o un altro animale sopra cui abbia trasportato; e oltre a ciò sia obbligato a pagare a titolo di pena 10 libre di denaro. L’officiale delle Terre, o dei Castelli, dopo il ritorno dal molino debba riprendere e riportare il detto bollettino e trattenerlo presso di sé. Inoltre a nessuno sia lecito portare alcun genere di cereali da un Castello ad un altro senza il bollettino dei signori Priori, come sopra, e scritto e sottoscritto come sopra, sotto la già detta pena degli statuti contro coloro che fanno esportazioni fuori dal territorio di Fermo. E in questo caso non sia richiesta una delibera della Cernita, come sopra; e l’officiale abbia la parte in tutti i casi già detti, come sopra. Se in verità fosse vacante l’officio del Podestà o del Capitano del popolo, sia sufficiente il bollettino di quell’officiale che sarà in Città, con una bolla dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia, come sopra. E queste cose rivendichino per sé valore per le cose passate, presenti e future e soprattutto per quelle compiute da sei mesi in qua. E i signori Priori e il Vessillifero di giustizia, quelli che lo sono ora, o <quelli> che lo saranno nel tempo, non possano trasgredire tali cose, né condonare in tutto o in parte le pene, né fare proposte nelle Cernita o nei Consigli affinché le dette pene siano condonate in tutto o in parte, né alcuno possa dare consiglio, né fare un’arringa, né il Cancelliere possa scrivere, sotto pena di 50 ducati d’oro per ogni trasgressore e per ciascuna volta. Inoltre vogliamo che i signori Priori, quelli che lo sono ora o <quelli> che lo saranno nel tempo, in ogni singolo anno debbano eleggere 10 Cittadini con pieno arbitrio; e questi eletti abbiano il potere, l’autorità, e il potere di far condurre grano o altre cibarie nella Città dai Castelli del contado, o da altri luoghi, come a loro sembrerà opportuno e piacerà stabilire nella vendita del frumento o dei cereali, e comandare ai Castelli affinché portino nella nostra Città e di fare tutte le cose, e di imporre pene come e secondo tutto il consiglio della Città Fermana. E gli officiali della Città siano obbligati a praticare gli ordini impartiti da questi stessi, e a riscuotere le pene, sotto la penalità di 100 libre di denaro da prelevare a questi nel tempo del sindacato, a ciascuno e per qualsiasi volta quando da essi o da qualcuno di essi sia stata fatta una trasgressione.

5 Rub.70

I pedaggi che non vanno riscossi.

   Inoltre nessun <Cittadino> privato, Castello, o Comunità del distretto di Fermo osi riscuotere qualche dogana, pedaggio o dazio da alcuni che transitano in qualunque luogo, e specialmente attraversando la riviera del mare, dal Tronto fino al Porto di San Giorgio; e se qualcuno abbia trasgredito, ad arbitrio del Capitano, venga punito come furfante e ladrone, a meno che non abbia avuto una commissione dal Comune di Fermo.

5 Rub.71

Nessuno da un Castello della riviera vada ad abitare altrove.

   Inoltre decretiamo che nessun che è abitante di Fermo, ora o in futuro, e verrà ad abitare nei Castelli della riviera, cioè al Porto di San Giorgio, o nel Castello di Torre di Palme, di Boccabianca, di Sant’Andrea di Grottammare e di San Benedetto, osi o presuma di andare ad abitare da una ad un altro castello; e se qualcuno abbia trasgredito, per qualsiasi volta sia punito a 25 libre di denaro; e tale Castello che accoglie tale uomo sia condannato a 50 libre di denaro: e nondimeno il tale sia costretto a tornare alla abitazione di prima; salvo che presso il detto Castello di San Benedetto sia lecito andare ad abitare a chi vuole, da qualsiasi luogo. E il Capitano abbia l’obbligo di notificare le dette cose ai detti Castelli, affinché osservino tutte le cose che contenute in questo capitolo. E chiunque sarà andato ad abitare presso il detto Castello di San Benedetto abbia la franchigia di non pagare il dazio fino a 10 anni e quelli saranno per venire siano considerati Cittadini <Fermani>.

5 Rub.72

Divieto del sale.

   Se qualcuno sia stato di tanta temerità che nella Città o nel contado di Fermo, senza il permesso del consiglio di questa Città, abbia recato, ovvero importato, o abbia fatto recare o importare da qualunque Terra, da qualunque luogo, da fuori del distretto di Fermo, una qualche quantità di sale, piccola, o modica, o grande, in qualunque modo, o, consapevolmente, abbia sia stato ricettore di quello così portato, o abbia fatto prendere dai ricettatori o abbia fatto comprare il sale o ne abbia fatto uso per sé, o per la sua famiglia, o lo abbia fatto usare, o per un qualche nome, modo, ragione, o aspetto, o causa l’abbia preso o ricevuto o l’abbia fatto prendere, o l’abbia fatto prendere , se non soltanto quello o da quello che viene venduto nella Città di Fermo o ad opera dello stesso Comune di questa Città, pubblicamente, o palesemente, di qualunque condizione sia tale temerario, sia punito con 50 libre di denaro o di più ad arbitrio del Rettore della Città di Fermo, in maniera reale e personale, sul fatto e senza alcun processo, per mezzo del Capitano o del Rettore, e il sale con gli animali e con le cose con cui il detto sale fosse recato in contrasto con il divieto del siffatto statuto, si intenda, per ciò stesso confiscato. E sulle dette cose si possa fare indagine e investigare ad opera di qualunque Rettore della Città di Fermo; e inoltre ognuno sia considerato come legittimo accusatore e denunciatore, e sia tenuto segreto sulle dette cose. E chi fosse trovato a importare il detto sale, possa essere preso da chiunque insieme con gli animali addetti al trasporto, e sia condotto al Rettore della Città di Fermo. E alle condanne fatte su tali cose non si possa porre appello, né querela, né ricorso o parlare, obiettare di nullità, né fare opposizione. E il Rettore, o qualche officiale fra costoro che abbiano fatto o sentenziato, in occasione delle dette cose, o di qualcuna fra esse, non possa in qualsiasi maniera essere sindacato sindacare, se non soltanto per un furto o un baratto commessi nelle dette cose, o in qualcuna di esse. E sulle condanne che avvenissero e sulle penalità che fossero pagate per le dette cose, o a occasione di esse, ogni denunciatore, relatore o scopritore abbia la quarta parte. I Rettori, in realtà, o gli officiali che abbiano scoperto anche personalmente le cose già dette, i trasgressori sulle dette cose o su qualcosa di esse, abbiano la quarta parte di quello che abbiano fatto giungere al Comune, e le restanti tre parti rimangano al Comune. Tanto gli scopritori, i relatori e i denunciatori, quanto pure i Rettori e gli officiali debbano avere questa quarta parte delle penalità <multe> che abbiano fatto pervenire in Comune, per i loro personali i ritrovamenti.

5 Rub.73

Vesti ed ornamenti delle donne.

   Come la vite che si allarga troppo in ogni parte deve essere confinata <potata> con il falcetto dell’esperto agricoltore, affinché si avanzi nel fruttare, così la vanità delle mogli, e il lusso, i quali non hanno moderazione nelle vesti, nell’oro e negli ornamenti, sono da reprimere con inviolabilissime leggi, in modo che le donne mantengano l’onorabilità e non riducano i mariti in miseria. Pertanto con questa perpetua legge facciamo una sanzione a che, in futuro, nessuna donna possa né debba esser vestito, né vestirsi con vesti di velluto, di broccato aureo o argenteo, né di seta; ma possano portare nelle maniche dei vestiti, soltanto, le due braccia al massimo tra i detti <vestiti> di velluto, broccato, o seta, ed altre due braccia in altri ornamenti, oltre alle maniche, e non oltre, sotto la pena di 10 ducati d’oro per qualsivoglia moglie e per ciascuna volta dalle doti delle mogli che li portano <nelle vesti>. E sul fatto, i mariti delle stesse possano essere costretti e vincolati a pagare questa pena. E gli officiali scopritori e gli esecutori con successo, abbiano una quarta parte delle dette penalità, e abbiano una quarta parte gli accusatori i quali debbono essere tenuti segreti; in queste accuse anche gli officiali esecutori abbiano una quarta parte, e in realtà il residuo di questa penalità sia del Comune di Fermo.

5 Rub.74

Donativi.

   Dato il fatto che interessa alla Repubbliche avere Cittadini e abitanti facoltosi, decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona della Città di Fermo o del contado osi, o presuma ad opera sua, o tramite altri con una schiera cercata, donare o far donare borse di seta, o di qualsiasi altro genere, o donare il denaro, o la cintura d’oro, o d’argento, il <tessuto> filato, le perle, o alcune altre cose, o qualche offerta di alcune cose, eccettuati i frutti, o i pomi <mele, pere> degli alberi, neppure ornamenti di qualsivoglia altro genere alla moglie sposata o a suo marito, o a qualcuno che li riceve a nome direttamente di questi stessi, o a nome di chiunque altro, o indirettamente o per qualche altra schiera richiesta per quel giorno nel quale il marito porta la moglie a abitazione sua, o qualcuno alla abitazione della moglie; o in un altro giorno nel quale le dette cose venissero fatte da costoro che ricevono i detti onori o qualcuno di questi stessi, o prima o dopo l’occasione già detta, sotto la pena di 5 libre di denaro, e ogni trasgressore debba essere condannato a questa pena, sia colui che fa il dono sia colui che lo riceve. E il Podestà e ogni altro officiale del Comune di Fermo, cioè chi per primo sia arrivato alla procedura per inquisire, sia obbligato e debba fare indagini contro i delinquenti, per <dovere> d’officio di questi stessi o di chiunque degli stessi, sia per una denuncia, e in seguito a denunce di qualunque informatore, e punire, e condannare quelli scoperti colpevoli, ed eseguire con successo le pene contro di questi. E il trasgressore nelle dette cose possa essere accusato e denunciato da chiunque e l’accusatore o il denunciatore abbia la quarta parte della penalità. E immediatamente, quando questa pena sia stata inflitta, i predetti officiali, o uno di questi stessi sia obbligato ad esigere questa pena sul fatto, senza chiasso, né parvenza di sentenza, neppure condanna alcuna, senza che nessun trasgressore e delinquente nelle dette cose goda del beneficio della pace

5 Rub.75

Il modo e il comportamento da praticare per le condoglianze dei morti.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna moglie debba uscire fuori da una abitazione, o stare o sostare avanti o vicino ad una abitazione, nella quale sia stato un corpo umano morto, o dalla quale il detto corpo debba essere portato via per la sepoltura, o nella quale in qualunque modo si faccia il lutto, non esclamando, o facendo qualche segno di tristezza battendo le mani, o tenendo la testa scoperta a causa del lutto; né alcuna moglie debba vestirsi di panni vedovili, o di vesti fuori dalla detta abitazione, né comparire altrove fuori da questa abitazione, al cospetto delle genti in tempo di lutto; ma per opera di donne debba vestirsi dentro la detta abitazione, e non da uomini, sotto la pena di 5 libre di denaro per ciascuna e per qualsiasi volta. E nessuna moglie, per il motivo di fare lutto, debba entrare dietro al cadavere nella Chiesa ove sarà da seppellire il corpo, oppure per tale motivo <andare> in altro luogo, o per altro motivo di lutto, sotto la detta pena. E dopo che il corpo sia stato portato a seppellire, o quando sia capitato che qualcuno muoia fuori Città, e sia sepolto, dopo fatti il lutto o la tristezza, nell’abitazione, nessuna donna presuma di tornare poi all’abitazione del lutto, per il motivo di compiangere quel corpo con l’occasione della tristezza, fatta eccezione per le mogli appartenenti a un grado di consanguineità o di affinità fino al terzo grado da calcolarsi secondo il diritto canonico; fatta eccezione anche per le donne vicine e prossime all’intorno per cinque abitazioni circa. E, in realtà, se qualcuna poi abbia fatto il contrario in qualcuna di quanto detto sopra o in seguito, venga punita con 100 soldi di denari, e al pagamento di tale pena possa essere costretto il marito per la moglie. E il marito, o il suo erede possa prelevarlo dalla dote di sua moglie nel tempo del matrimonio sciolto o dalla dote da restituire; e nondimeno se la donna sia uscita fuori dall’abitazione, o sia ritornata nella abitazione in contrasto alla forma di questo statuto, venga punita a 5 libre di denaro per qualsiasi volta. Fatto salvo e riservato che non siano punite con penalità quando qualche Religioso o Religiosa in qualche Monastero della Città morisse, le donne possono accedere a questo Monastero a motivo del lutto: purché nell’andare, nel sostare e nel tornare procedano con decoro e in silenzio e con un mantello. E nessun uomo, a motivo del fare lutto, entri nella detta casa, nel tempo del lutto, nella quale lo si facesse, sotto la detta pena. Fatto salvo che otto uomini, al massimo, possano entrare allora nella detta abitazione per portare a seppellire il corpo o per portare il corpo fuori da tale abitazione. Sopra queste cose il Podestà e il Giudice anzidetti abbiano potere di indagare e di fare la procedura e di punire; e siano obbligati a indagare con omettere ogni solennità e ordine della legge, sotto la penalità di 25 libre di denaro da pagarsi con il loro salario. Inoltre che nessun uomo o donna in occasione di un lutto o di qualche tristezza possa né debba vestirsi di nero, o di un altro colore, o con una veste che indichi tristezza, neppure lacerare i vestiti in qualche parte, né portare vesti lacerate o scucite, sotto la pena di 5 libre di denaro per ciascuno. Fatto salvo, secondo la consuetudine osservata fino a questo momento, che la moglie per il marito, il figlio o la figlia per il padre, il fratello per la sorella carnale e viceversa e il nipote carnale di qualunque sesso, e gli zii paterni, gli zii egli zii materni per i nipoti, possano portare panni e vesti di qualsiasi qualità anche indicanti tristezza, lacerate o scucite. E questa moglie, fino ad un anno da computarsi dalla morte di suo marito, possa portare una veste lacerata. In realtà le altre persone e gli anzidetti consanguinei eccettuati, come detto sopra, fino ad un mese soltanto non oltre, e dopo trascorse le dette scadenze possano portare tali vesti intessute e cucite fino ad un anno soltanto. Né qualcuno o qualcuna possa, né debba mandare alcun dono, né farlo mandare presso la abitazione dalla quale sia stato portato fuori un cadavere, o nella quale il lutto o la tristezza siano stati del giorno della morte, della tristezza ossia di lutto, e nei tre giorni seguenti, sotto la detta pena. Si fa eccezione per i consanguinei fino al terzo grado, da computarsi secondo il diritto Canonico, e per i vicini fino a tre abitazioni dall’una e dall’altra parte della abitazione. Inoltre decretiamo ed ordiniamo che con eccezioni per i corpi delle persone miserabili e dei poveri, che in beni non abbiano 100 libre, o quelli che a causa della povertà non possano fare la cassa e eccettuati gli uomini delle Fraternite che sono soliti flagellarsi, i quali possano essere sepolti con un sacco secondo la loro consuetudine, ed eccettuati i corpi dei Soldati, i quali possano essere sepolti a piacere di loro volontà, e non siano obbligati in alcunché dal presente statuto, ma siano considerati eccettuati totalmente; tutti gli altri corpi dei morti, tanto maschili quanto femminili, di qualunque condizione siano, debbano essere seppelliti e portati a seppellire con questo ordine, cioè in una cassa chiusa e coperta. E infine, nel fare l’accompagnamento del corpo alla Chiesa nella quale debbono essere sepolti, possano essere portati, soltanto otto ceri accesi e non di più. E possano accedere tutti i Frati di quel luogo dove il corpo sia da dover seppellire, con sei Frati di qualsiasi altro ordine, e non oltre, con tutti i Chierici della sua Parrocchia; se, in realtà di tale Chiesa e di un’altra Cappella; purché non possano esser presenti più di otto chierici laici. Se in realtà dovessero essere sepolti in qualche Chiesa Parrocchiale, o laicale, allora possano accedere tutti i Chierici di tale Chiesa, o di un’altra cappella: purché non possano essere presenti più di otto chierici laici, calcolati i chierici della sua Parrocchia. E possano anche accedere sei frati di ogni altro ordine di questa Città. E chi somministra o offre le candele ai questi chierici e ai frati che accompagnano il detto corpo, sia obbligato e debba porre nelle mani di questi stessi le candele accese. Invece i bambini piccoli <morti> entro un anno siano portati tra le braccia avvolti con pannolini di stoffa ricamata o di seta, o con altri panni a piacimento di volontà. Gli altri bambini morti in età maggiore di un anno fino a quattro, morti siano portati a seppellire sopra uno pavese <scudo> scoperto a piacimento; in pratica, da quattro anni in su siano portati in una cassa nel modo e forma già detti. Vogliamo anche e decretiamo che come offerta o oblazione dei chierici e dei frati, non si possano darsi più di quattro candele per ciascun Cappellano, Priore, Guardiano o Lettore di qualche Monastero, o della Chiesa secolare, e a qualche altro chierico non presbitero non più di una candela, e siano date accese come già detto. E ancora vogliamo e decretiamo che nessun uomo fuori dalla abitazione dalla quale viene portato via detto corpo del morto, nel giorno e nel tempo quando questo corpo viene portato a seppellire e nel giorno a questo precedente e nel successivo non debba parlare ad alta voce, né vociferare in qualunque modo, né fare il lamento funebre, o la tristezza del morto, né debba battere le mani o la faccia, o tirarsi i capelli in segno di tristezza, né stando avanti a detta abitazione né nell’andare alla Chiesa, o nel tornare dalla Chiesa, nella quale deve essere sepolto il detto corpo, ma possa <farlo> con voce sommessa e tacita a piacimento di volontà. E chi abbia agito in contrasto con le cose già dette, o contro qualcuna di queste, venga punito con 5 libre di denaro, sul fatto, senza processo. E l’erede o gli eredi del defunto, o chiunque altro che abbia fatto portare a seppellire detto corpo in contrasto con la detta forma di statuto, venga punito con 5 libre di denaro, per ciascuna volta. Coloro, tuttavia, che portano qualche corpo non in una cassa o ‘pavese’, in altra cosa in contrasto con la detta forma <statutaria>, sul fatto, senza alcun processo, venga punito con 50 soldi di denari, in qualsiasi volta e per ciascuno di questi stessi. Aggiungiamo che nelle esequie o negli offici rituali dei morti le campane in nessun modo fatte suonare a tristezza, e neanche nel mese di agosto, quando viene fatta la fiera, in un funerale di morti, affinché non venga indotto qualche sospetto di peste nei forestieri che vengono alla fiera.

Rub.76

I banchetti e le disposizioni da praticare in questi <funerali>.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia condotto la moglie ad un banchetto di nozze, o nel tempo in cui abbia fatto il banchetto per le nozze, non possa e non debba avere oltre 20 persone a mangiare nello stesso banchetto per l’una e l’altra parte, del marito e della moglie, eccettuati gli inservienti che stanno per il servizio e i domestici del marito stesso che abitano nella sua abitazione; e eccettuati i maschi e le femmine minori di quattordici anni e le donne non invitate. Vogliamo inoltre che entro un mese da calcolarsi dal giorno delle nozze contratte o del banchetto per le nozze, nessuno fra i consanguinei del marito faccia un banchetto, nel quale abbia <presenti> più di otto persone; fatta eccezione per i domestici e per i minori e per le persone nominate sopra, i quali possano senza pena essere presenti in tale banchetto. Vogliamo inoltre che chiunque abbia portato qualcuna ad essere sposata <matrimonio> o l’abbia mandata dal marito e in seguito abbia voluto ricondurre la stessa e suo marito presso la propria abitazione per pranzare, come per usanza, debba fare il banchetto a proprie spese. E il marito, o un altro che la riconduce a posto di quel tale, non debba fare alcun regalo né debba mandarlo in alcun modo. E in questo banchetto non possano banchettare se non la moglie e il marito e i consanguinei del marito e della moglie, i quali per l’una e l’altra parte siano in dieci e non di più, fatta eccezione per i domestici, i servitori e minori detti sopra. E chi abbia trasgredito nelle dette cose o in qualcuna di esse, sul fatto, senza alcun condono, né processo, sia punito a 5 libre di denaro per qualsiasi volta. In realtà negli altri banchetti, in qualunque modo venissero fatti, non possano essere invitati né possano essere presenti più di dodici persone per mangiare, fatta eccezione per i servitori e per le altre persone sopra eccettuati, che, senza pena, possono essere presenti ai banchetti di questa natura, e chi abbia trasgredito venga punito con la pena di 100 soldi di denari, per ciascuna volta, sul fatto, senza alcuna diminuzione e senza alcun processo, da riscuotersi dai delinquenti. Inoltre ogni Podestà della Città  di Fermo, chi lo è e chi lo sarà nel tempo, sia obbligato e debba, con il vincolo del giuramento, all’inizio del suo governo, e ogni mese, durante il suo officio, far pubblicizzare con bando nei luoghi pubblici e consueti, tutti gli statuti anzidetti sugli ornamenti delle donne, sul lutto per i morti, e in particolare sui banchetti, come sono scritti sopra sui singoli capitoli, sotto la penalità di 100 libre di denaro, da prelevare dal suo salario ad opera del Banchiere del Comune, nel tempo del suo sindacato, affinché questi stessi statuti giungano ai singoli e ne abbiano l’avvertimento.

5 Rub.77

A nessuno che non abbia avuto il permesso e la presenza e l’autorizzazione dell’officiale ossia del signor Capitano e dei vicini, sia lecito fare a una nuova opera, o fabbricare, o farla fare, o far fabbricare lungo la via pubblica o vicinale.

   Inoltre decretiamo che a nessuno sia consentito di fare una qualche nuova opera <costruzione>, o di fabbricare, o di farla fare, o di far fabbricare vicino a una qualche via pubblica, o vicinale, o in qualche altro luogo pubblico della detta Città, senza la presenza e l’autorità del signor Capitano ossia di un suo officiale, o del Giudice di giustizia, e di tre vicini prossimi. E chi abbia trasgredito, sia punito con 10 libre di denaro, per qualsiasi volta quando abbia trasgredito nelle dette cose. E nondimeno se abbia preso o occupato qualcosa della via pubblica, o vicinale, e il signor Capitano faccia riportare quanto costruito allo stato precedente e lo faccia demolire. E ciò abbia luogo entro la Città soltanto. Decretiamo anche che le dette cose abbiano vigore nei Castelli di questa Città i quali ricevono un officiale dal Comune di Fermo; purché tuttavia sia sufficiente avere la presenza di un officiale dello stesso Castello e di tre o due Massari dello stesso Castello incaricati del governo di questo stesso; anche i Sindaci di detto Castello e l’autorità di questi stessi. Invece negli altri Castelli che non hanno gli officiali dal detto Comune vogliamo che le dette cose debbano essere praticate, purché vi sia la presenza di un Sindaco e di quattro Massari di detto Castello. E se l’autorità di questi sia intervenuta il tale che costruisce l’opera nuova valga ad essere scusato dalla penalità di tal modo.

5 Rub.78

Nessuno possa vendere uve, o altri prodotti non maturi.

   Inoltre decretiamo e diamo ordine che nessuno possa vendere uva, pomi <mele, pere> ovvero alcuni frutti non maturi senza l’espressa licenza del signor Capitano o del Giudice di giustizia della Città di Fermo, e chi abbia trasgredito sia condannato a 20 soldi di denari. E chiunque possa accusare il tale trasgressore ed abbia la metà della pena, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore, e il nome di costui sia tenuto segreto.

5 Rub.79

Nessuno deve fare grance nella prima e nella seconda senaita.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuno osi o presuma di avere una qualche grangia, o in luogo nel quale o nella quale abbia alcune pecore all’intorno della Città nelle prime e nelle seconde senaite <confini>. E chi abbia trasgredito sia obbligato a rimuovere da lì tale grangia, e venga punito con 25 libre di denaro. Fatto salvo che se abbia fatto dentro i detti confini tale grangia o l’abbia fatta fare in base alla volontà, al consenso e alla delibera dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia e dei signori Regolatori di questa Città, non sia obbligato affatto alla detta penalità, né alla rimozione.

5 Rub.80

Nessuno abbia se non una sola grancia <pascolo> per ogni contrada ossia borgo.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno possa o debba avere, entro le senaite <delimitazioni> della Città di Fermo, se non una sola grangia <pascolo> soltanto per contrada o borgo; e se qualcuno abbia trasgredito, sia condannato dal signor Capitano o dal suo Giudice, a 50 libre di denaro. E nessuno, in alcun modo, con lo scopo di vendita, di sottomissione, di obbligazione, o per altra forma richiesta, direttamente o indirettamente, possa fare o avere più di una sola grangia, come sopra è stato detto, sotto la detta penalità, e sia obbligato a rimuovere la grangia fatta in contrasto con le dette cose.

5 Rub.81

Nessun bifolco possa portare alcuna arma.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno bifolco, custode di animali o pastore di animali possa, né abbia facoltà, fuori della Città Fermana, quando transita con gli animali e li custodisce, portare alcuna arma di offesa, se non soltanto un solo bastone, o uno stimolo <frusta> con una ‘arella’ <molestia> piana. E se qualcuno abbia trasgredito, ovvero sia stato scoperto, sia punito, per qualsiasi volta, con 10 libre di denaro dal Capitano o da un suo officiale. E per tutte le singole anzidette si presti fede e ci si attenga alla relazione dell’officiale del signor Capitano o del suo aiutante; e nondimeno possa essere accusato da chiunque; fatto salvo che sia lecito portare un falcione per fare la potatura, oppure una falce per mietere un cereale e il fieno, e una falce con l’asta o una roncola. E le dette cose si intendano e abbiano vigore in tempo di pace. In realtà, in tempo di guerra si possano portare liberamente anche armi per offendere. E quando ci fosse il dubbio se sia tempo di pace o di guerra sia affidato alla dichiarazione del Capitano del popolo o del Giudice di giustizia.

5 Rub.82

Nessuno possa tenere se non quattro buoi da stalla.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuno possa o debba tenere o avere nelle dette grance o altrove più di quattro <animali> tra vacche e buoi da stalla, o giovenchi da stalla, e chi abbia trasgredito, chi li abbia avuti o li abbia tenuti, venga punito e condannato dal Capitano del popolo della Città di Fermo o da un suo officiale a 10 libre di denaro per ciascuno, e per qualsiasi volta e gli animali sopra il detto numero siano fatti diventare per il Comune di Fermo. Fatto salvo che il presente statuto non sia di pregiudizio alle grance, o ai padroni delle grance che hanno le grance nella pianura del <fiume> Tenna dai Castelli di Grottazzolina, Magliano e dalla pianura dello stesso fiume, e oltre detto fiume e nella pianura fino al mare e nella pianura dell’Ete e oltre l’Ete in modo simile, nonostante alcun statuto che dica il contrario.

5 Rub.83

Le vie e le strade sono da pulire e tener pulite ovunque nella Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che ogni persona della Città di Fermo o abitatore o abitatrice di questa Città debba pulire e scopare bene e tener sgombrate da immondizie le vie e le strade in questa Città; cioè ogni persona davanti alla sua propria abitazione, o affittata per abitazione o in qualunque altro modo, così che chi abita e tiene la abitazione sia obbligato a ciò per tutte le immondizie, cioè la terra, i legnami, la rena, la cenere, il letame o qualche altra immondizia, sotto la pena di 5 soldi. E il signor Capitano, il Giudice o un officiale sia obbligato e debba far annunciare le dette cose attraverso la Città, quattro volte al mese, nel giorno di venerdì a sera per il giorno di sabato. Si fa  eccezione se qualcuno della Città facesse qualche opera in laterizio o in legno nella sua abitazione, e nell’occasione di tale lavoro abbia avanti alla sua abitazione pietre, legname, calce o rena, il signor Capitano, il Giudice o un officiale possa, per colui che ha le dette cose davanti alla abitazione sua, nell’occasione di detta opera, stabilire ed ordinare una scadenza adeguata, che al signor Capitano, al Giudice o all’officiale sembrerà che convenga; entro la quale, quel tale che vuole edificare debba, sia obbligato e possa fare la detta opera, e togliere tutte queste stesse cose e sgomberare e togliere dalle dette strade e vie davanti la detta abitazione, sotto la detta pena di 5 soldi di denaro per qualsiasi volta quando abbia trasgredito, se non levasse le dette cose. E nondimeno questo officiale sia obbligato e debba, quattro volte in ogni mese, mandare uno dei suoi Notai a controllare le mura della Città, soprattutto dalla parte anteriore e per vedere che i canaletti di tali mura non siano otturati; e anche per controllare che in prossimità di queste mura non sia gettata qualche immondizia o letame, o altra cosa che possa causare un ostacolo o un danno a queste mura; e se sia stato gettato, lo faccia togliere, e condanni colui che l’ha gettato alla detta pena. E inoltre controlli ed indaghi attraverso la Città se ci sono alcuni che abbiano agito contro le dette cose, o contro qualcuna di queste anzidette, descritte nel presente statuto; e sia prestata fede al rapporto di detto Notaio e dell’aiutante che andasse con tale Notaio, senza alcun’altra prova, dopo aver fatto prima una notificazione sulle dette cose, nei soliti luoghi di detta Città, per mezzo dei banditori del Comune, e questa notificazione debba essere scritta; e il detto Capitano, o il Giudice sia obbligato e lo debba fare e far fare, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 100 soldi di denari, quattro volte per ogni mese, come è stato detto sopra.

5 Rub.84

Penalità per chi produce immondizie nelle vie pubbliche.

   Inoltre decretiamo e con la presente legge sanzioniamo che nessuno getti attraverso qualche finestra o balcone, dall’alto, in qualunque modo, le acque né alcune altre immondizie sulle vie e sui luoghi pubblici, non pelli, né teste o corna di alcuni animali, o sporcizie, o in qualsiasi altro modo, sotto la pena di 20 soldi di denari per ciascuno e per qualsiasi volta quando sia stato trasgredito nelle dette cose. E nessuno, sotto la detta pena, getti qualche animale morto entro le mura della Città o in alcun luogo dove coloro che passano lungo la via debbano soffrire il fetore. E a nessuno sia lecito avere qualche finestra sopra le vie pubbliche, sopra le transenne o in altri luoghi attraverso i quali vengano gettate acqua, sozzura ossia qualche immondizia in detti luoghi o in qualcuno di essi, sotto la pena di 100 soldi di denari. E chiunque possa fare l’accusa per le dette cose scritte sopra o sotto, ed abbia e debba avere la metà della condanna, e ci si attenga e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore con un solo testimonio. E nessuno, con alcuni ostacoli a danno dei confinanti, debba impedire un portico o un androne vicinale o un ingresso, e neanche possa fare <dislivello> un piede delle scale, o un passaggio secondo la forma degli statuti sotto la pena di 10 soldi di denari. E nessuno che reca sangue, in detti luoghi, osi gettare il sangue, sotto la detta pena, ma soltanto in una fossa che deve avere nel locale di lavoro o nella sua abitazione. E non sia lecito avere qualche passaggio o latrina o usarla, dalla quale una schifezza esca e scorra in qualche pozzo, o cisterna o fossa, dalla quale provenga fetore in <luogo> pubblico o per i vicini, sotto penalità di 10 libre di denaro. E ciascuno sia obbligato ad avere, avanti abitazione e a tenere la via piana in modo che l’acqua in modo diretto possa scorrere attraverso la stessa via, né egli alzi la via, né la elevi talmente che <l’acqua> scorra nella parte più bassa <della via> o entri nella abitazione di qualche vicino, o produca fastidio; né <alcuno> presuma di avere letame presso tali vie, né gettarlo o farlo gettare sicché a causa di ciò qualche immondizia arrivi nelle vie pubbliche o nelle piazze, sotto la pena di 10 soldi di denari, per tutte le volte quando da qualcuno sia stato trasgredito.

5 Rub.85

Per chi getta qualche bestia morta presso le mura.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno della Città di Fermo, né abitatrice, o abitante della stessa Città, osi o presuma gettare o far gettare qualche animale morto presso le mura del Comune, ossia nelle fosse e nelle carbonaie del Comune di Fermo, <nello spazio> di 50 canne, secondo la canna del Comune. E chi abbia trasgredito venga punito, per qualsiasi volta, con 10 libre di denaro.

5 Rub.86

Nessuno compri frutta altrove, se non nella piazza.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessun venditore ambulante o venditrice ambulante o qualche altro che vende al minuto, con qualunque nome sia stato considerato, possa o debba in alcun modo, né con ingegno, comprare o fare acquistare in altri luoghi piuttosto che nella piazza o nelle piazze pubbliche del Comune di Fermo, alcuni frutti, germogli, fichi, pere, mele, prugne, ciliegie, noci o altri frutti, nonché verdure, inoltre conigli <lepri>, e neanche qualche altro animale domestico vendibile, o non domestico, vivo o morto, inoltre una gru, una pernice, le quaglie, i tordi, le anatre, o i colombi, neppure possa comprare i detti frutti o le verdure se non da una persona conosciuta o dal padrone o dal lavoratore del podere, così che si sappia chiaramente da chi egli abbia fatto l’acquisto. E non possa acquistare i detti frutti, le verdure, gli animali e i volatili prima del suono della campana dell’ora nona. E chi abbia trasgredito venga punito, per qualsiasi volta, a 100 soldi di denari. E chi vende le dette cose o qualcuna di esse <trasgredendo>venga punito con la metà della detta pena, e possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna e il nome dell’accusatore sia tenuto segreto. Nondimeno il Giudice o l’officiale già detto, che lo sarà nel tempo, sia obbligato e possa, per suo officio, investigare sulle cose già dette e condannare i colpevoli alle pene già dette. E similmente nessuno di questi stessi venditori ambulanti possa né debba andare, né sostare presso le porte della Città Fermana, o al di fuori per mezzo miglio con la Città di Fermo, per acquistare le dette cose predette o qualcuna di esse, sotto la pena già detta. E l’officiale che scopre quelli che agiscono in contrasto con le cose già dette, o contro qualcosa delle dette, possa condannare ed abbia la quarta parte dell’intera condanna.

5 Rub.87

Nessuno possa tenere alcuna ‘gravara’ <neve che si scioglie>.

   Inoltre decretiamo che nessuna persona osi o presuma di poter prendere la ‘gravara’ <neve che si scioglie> che scorre o defluisce attraverso le vie e le strade pubbliche della Città di Fermo e attraverso questa Città, con lo scopo di condurlo o immetterlo nella sua abitazione o ad altro luogo della Città, e affinché da lì qualcuno o qualcuna possa ricevere qualche danno o iattura, e chi abbia trasgredito sia punito qualsiasi volta con 100 soldi di denari. E chiunque possa accusare e denunciare chi delinque e il tale accusatore o denunciatore abbia la metà della condanna; e se qualcuno abbia sostenuto qualche danno da ciò con l’immissione di detta ‘gravara’, colui che ha immesso questa stesso ‘gravara’, sia obbligato e debba risarcire il detto danno a chi l’ha sofferto.

5 Rub.88

Nessuno getti dall’alto cose sudice ossia immondizia.

   Inoltre Decretiamo ed ordiniamo che a nessuno sia lecito gettare o far gettare acqua o altra sporcizia dall’alto, attraverso un balcone, una finestra, una transenna (di apertura), o da altro luogo dall’alto, o dall’abitazione dove abbia abitato o dimorato, sulle strade o sulle vie del Comune, o sui portici vicinali. E se questa acqua ossia qualche sporcizia abbia toccato qualcuno sia condannato con 100 soldi di denari per qualsiasi volta. Se in realtà non l’abbia toccato, sia condannato a 20 soldi di denari. E la metà di questa pena sia del Comune e l’altra dell’accusatore; e possa essere accusato e denunciato da chiunque, e <costui> sia tenuto segreto. E a nessuno sia lecito di avere in qualche parte della sua abitazione uno scarico dall’alto, a due canne del Comune di Fermo, o meno, vicino alla porta di qualcuno; e chi abbia trasgredito sia punito con 100 soldi di denari. Né ad alcuno sia lecito avere uno scarico più alto di un piede da terra, facendo salvo che con grucce <sostegni> purché non superi l’altezza del tetto di un suo vicino, né che l’acqua scorra attraverso il tetto.

5 Rub.89

Il Capitano o il Giudice debbono costringere i carrettieri, i vetturali e i mulattieri.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Giudice dei danni dati, o il suo officiale possa obbligare i carrettieri e altri mulattieri e vetturini, nei giorni festivi, tuttavia non nei giorni di domenica né nelle principali festività della Beata Maria sempre Vergine, a portare la rena presso la strada o attraverso la strada del mare, e possa imporre le pene e riscuoterle sul fatto, come gli sembrerà opportuno, e nelle cose dette essi o uno di loro abbia piena facoltà e potere fino alla somma di 10 soldi di denari, per qualsiasi volta, o meno, dopo aver considerato la qualità delle persone e del fatto.

5 Rub.90

Il Giudice abbia libero potere di indagare e di fare la procedura contro tutti coloro che avessero asportato le pietre dalla via che sta presso la strada di San Francesco.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano, o il Giudice o l’attuale officiale o chi lo sarà nel tempo, abbiano la facoltà di investigare e di fare la procedura contro tutti quelli che avessero preso o prendessero le pietre della strada che va al mare, accanto alla strada di San Francesco o da questa strada e da altrove le cose del Comune, come ad esempio: legna, calce, pietre o altre cose preparate per l’utilità dei ponti, delle fontane o delle vie del Comune, e condannare questi stessi fino alla somma di 10 libre di denaro, e meno, dopo aver valutata la qualità del reato e abbia la facoltà e la giurisdizione per riscuotere. Inoltre il Giudice con due officiali da nominarsi dai signori Priori possa imporre una parte che egli abbia voluto della muratura e della costruzione della detta via ai vicini, che hanno le abitazioni lungo la stessa via e la strada, a piacimento di volontà, e <possa> esigere queste stesse, imporre pene e fare multe, secondo come al detto Giudice sembrerà opportuno, nonostante alcuni statuti e delibere. E il Giudice attuale, e chi lo sarà nel tempo, la detta strada <possa> far fare da chiunque che la detta strada sia costruita e riadattata, come a lui sembrerà essere utile al meglio, e fare una conduttura in questa strada per la salvaguardia della detta strada, con le entrate del suo Banchiere, per tre parti delle spese e per la quarta parte a spese dei vicini adiacenti. Per opera di questo Giudice o dei suoi officiali debbano essere dichiarati coloro che sono questi che sono adiacenti. Questa conduttura inizi ai piedi <in basso> del borgo della fontana ‘Solamen’ <ristoro> e sia proseguita in quel luogo o in quella parte dove sarà stato dichiarato e ordinato dal detto Giudice e dai detti officiali, come già detto. E il signor Giudice abbia l’obbligo e debba investigare diligentemente, ogni mese, su queste cose, con il vincolo del giuramento e sotto la penalità di 10 libre di denaro dal suo salario.

5 Rub.91

La giurisdizione del Giudice circa i ponti, le fonti, le vie e la parte del Giudice che egli avrà riscossa.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano abbia la piena giurisdizione, facoltà e potere sui ponti, sulle fontane e sulle vie da fare costruire, riparare e da conservare. Ed affinché le dette cose siano realizzate più speditamente, e si abbiano i denari per le opere opportune, decretiamo che il detto signor Capitano o il Giudice su <somme di> condanne o riscossioni al tempo dei predecessori dei debitori per il Comune, abbia per ogni libra, secondo il modo e la forma poste nel libro secondo alla rubrica “La parte da darsi agli officiali per le vecchie condanne” e sulle riscossioni che metterà in esecuzione e che farà pervenire in Comune, affinché la costruzione sia riparata e altre opere necessarie per il Comune siano realizzate e siano messe in esecuzione.

5 Rub.92

Nessuno getti letame o immondizia nella via del mare o dentro le mura.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuno osi o presuma di gettare o far gettare qualche sudiciume o immondizia, né farli gettare sulla via ossia sulla strada del mare, o nei pressi delle mura della Città di Fermo, dalla parte interna o esterna lungo una canna <distante>. Chi abbia trasgredito nelle dette cose, o in qualcuna di esse, venga punito con 100 soldi di denari e il detto sudiciume giacente in tali luoghi o in qualcuno di questi, possa essere portato <via> o preso da lì, senza pericolo, da chiunque.

5 Rub.93

Nessuno debba caricare di spese qualche lavoratore.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona osi o presuma di dare o di far dare alcune spese o alimenti per mangiare o per bere a qualche lavoratore, o cottimista, o portatore di sporte, i quali fossero tenuti a cottimo e fossero condotti a lavorare o a fare qualche opera. E similmente nessun lavoratore, o cottimista o portatore di sporte, possa né debba chiedere né ricevere le spese o gli alimenti, sotto la pena di 20 soldi per ciascuno e per ciascuna volta. E chi dà e conferisce queste spese o gli alimenti, sia obbligato alla medesima pena. Facendo salvo che sia lecito ad ciascheduno, al tempo delle messi <mietitura>, di dare le spese ai lavoratori, quando siano stati a trebbiare i cereali; e gli stessi lavoratori del grano possano, senza pena, ricevere le spese e gli alimenti per il giorno. E su queste cose il signor Capitano o il Giudice e il loro officiale o chiunque di questi stessi sia obbligato, possa e debba indagare, esaminare, punire e condannare i trasgressori alla detta pena, e nondimeno possa essere accusato da chicchessia, e si presti fede al giuramento dell’accusatore con il parlato di un testimonio. E ciò non abbia vigore per i muratori, i manovali o i carpentieri del legno. Il detto Giudice ed il signor Capitano siano obbligati a praticare e far praticare tutte queste cose, sotto la pena di 10 libre <prelevata> dalla propria paga e con il vincolo del giuramento.

5 Rub.94

Le strade o i portici vicinali da selciare.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Giudice delle vie e dei danni dati del Comune di Fermo, colui che lo è ora, o chi lo sarà nel tempo, in questa Città, sia obbligato e debba, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 25 libre di denaro, a richiesta di qualunque richiedente, cioè tra i vicini, far costruire e fabbricare con pietre adatte ciò che sia stato richiesto, i portici o le vie vicinali poste nella Città di Fermo a spese dei vicini o adiacenti a detto portico o alla via, secondo la qualità delle abitazioni e secondo la condizione dei padroni delle stesse abitazioni, di tale fatta e maniera, e in tale maniera che siano idonee per camminarvi; e a fare queste cose entro un mese dopo che a loro sia stato chiesto, purché la maggior parte dei vicini sia d’accordo.

5 Rub.95

Le vie, ponti e le fontane da riattare e da riparare.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano, o il Giudice, o l’officiale delle vie e dei danni dati, chi c’è ora, e ci sarà nel tempo, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 25 libre di denaro, da pagare col suo salario, abbia l’obbligo e debba, a richiesta di qualunque richiedente o denunciante,

 di risistemare e far risistemare tutte le singole vie, tanto pubbliche, quanto vicinali, o le strade, i ponti, e le fontane, per l’uso comune di coloro che sono interessati e ai quali le dette vie, le strade, i ponti, e le fontane; e faccia riparare tutte le stesse singole strade e vie, dentro la Città e fuori, i ponti, e le fontane ad opera dei vicini e degli adiacenti e di coloro che vanno e che ritornano, e di tutti coloro i quali le tengono e quelli che, secondo la forma degli statuti, debbono risistemare queste stesse vie e gli stessi ponti e le fontane, e quelli a richiesta di qualunque richiedente sono soliti. E il detto signor Capitano o il Giudice abbiano l’obbligo di controllare o di far controllare tutte queste cose da qualcuno dei loro Notai e officiali, a richiesta di qualunque richiedente, o secondo il volere della maggior parte dei vicini e adiacenti alle dette vie, ai ponti e alle fontane. E costoro debbano essere convocati e richiesti, a domanda di un richiedente, personalmente o presso la abitazione della solita abitazione degli stessi, e in questa convocazione debbano essere contenuti i nomi e i cognomi di coloro che vengono convocati e in quale maniera i tali vengono convocati per il fatto della tale via, del ponte o della fontana e che questi stessi debbano, entro una certa scadenza stabilita dal Giudice, comparire legalmente dinanzi ai detti signor Capitano o al Giudice; e se non siano comparsi tutti, coloro che si vengono e che compariscono possano dare ordini e deliberare quello che a loro sarà piaciuto sulle dette vie, sui ponti e sulle fontane e per il rafforzamento, per la riparazione, per il vantaggio e per utilità delle dette strade, dei ponti e delle fontane; e sia praticato l’ordine anzidetto per tale via da dove sistemare o da dover mettere a nuovo; e ciò che sia stato deliberato dalla maggior parte degli stessi che si sono presentati, vicini o adiacenti o altri che debbono per interesse, abbia validità e sia stabilito per l’autorità del presente statuto. E il signor Capitano o il Giudice sia obbligato di mandare ad esecuzione la delibera anzidetta, fatta dalla stessa maggior parte. E i detti signor Capitano o il Giudice, o uno di loro due, sotto la detta pena, siano obbligati a forzare e costringere in modo reale e personale, con ogni modo e via, come ad essi, o ad uno di essi due, sembrerà opportuno, dopo tale imposizione e deliberazione fatta dai detti intervenuti, o dalla maggior parte degli intervenuti, nonostante l’assenza dei non intervenuti, a dare e far conoscer agli officiali comandati sopra le dette cose , per gli oneri e le spese delle dette vie, dei ponti e delle fontane, o della riduzione o del mutamento di questi stessi e per tutte le cose necessarie alle cose dette, (costringere) tutti i singoli vicini confinanti, e coloro che vanno e tornano attraverso questa stessa via, attraverso il ponte e per la stessa fontana, presso i loro possedimenti, inoltre tutti coloro che dovessero essere presenti, ai quali compete quanto da fare o da pagare per gli oneri e nelle spese delle dette vie, dei ponti e delle fontane, che dovessero essere riparati e murati di nuovo e essere messi secondo la delibera dei detti intervenuti o della maggior parte di questi stessi. E per tali cose, i detti signor Capitano o il Giudice o uno di loro due siano tenuti e debbano dare e prestare ascolto, consiglio, aiuto e sostegno. E se sia capitato di mettere una via nuova, un ponte, una fontana o siano creati, sia ordinati, sia risistemati, i detti signor Capitano o Giudice, sotto la detta pena, dopo che è stata fatta la detta delibera dalla maggior parte dei predetti vicini confinanti, e di coloro che vanno e vengono nella stessa via, sul ponte, o presso la fontana, come già detto sopra, di fronte al signor Capitano e il Giudice, già detti, siano obbligati e debbano sollecitare e costringere, tanto l’acquirente a comprare, quanto il venditore a vendere, in modo reale e personale, entro 10 giorni dopo la delibera fatta dagli anzidetti; tanto sul territorio lungo il quale si innovasse la costruzione e si realizzasse una via nuova , quanto sulla via vecchia. E se il venditore o l’acquirente si sia rifiutato di fare le dette cose, nel non voler vendere o acquistare, entro la detta scadenza di 10 giorni, il venditore o chi deve vendere, perda questa che deve essere venduta, la stessa cosa da vendere pervenga al Comune. E l’acquirente che abbia comperare e abbia dovuto comperare, sia obbligato a pagare al Banchiere del Comune che riceve il prezzo della detta cosa secondo la valutazione fatta di questa stessa cosa, presso l’officio degli anzidetti signori Capitano e del Giudice incaricati per le predette cose a favore del Comune di Fermo. Nondimeno questi acquirenti o venditori, di mala voglia, siano costretti dal detto Capitano o dal Giudice o da uno di questi, a fare la detta vendita e l’acquisto, secondo ciò che sia stato deliberato, come è compreso sopra. E tutte le singole dette cose in questo presente statuto abbiano vigore e vengano intese nella Città di Fermo, e nel suo territorio e nel distretto. E i detti Capitano e Giudice siano obbligati e debbano praticare e fare praticare e mettere in esecuzione <ciò>, sotto la pena dichiarata sopra e con il vincolo del giuramento.

5 Rub.96

Per coloro che abbiano occupato, e tengono occupata qualche via del Comune, oppure una <strada> vicinale, un ponte o una fontana o il terreno di questi stessi.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice o l’officiale dei danni dati, chi lo è ora, e chi lo sarà nel tempo, con il vincolo del giuramento, sotto la pena di 25 libre di denaro dalla sua paga, a richiesta di qualunque richiedente o denunciante od anche per suo officio, se abbia trovato qualcuno che occupi,  o abbia o tenga occupata qualche via del Comune, o una vicinale, una fontana, un ponte, o il terreno di una fontana, di un ponte, o di un via del Comune o di una via vicinale, sia obbligato e debba investigare o fare una indagine contro questi stessi tutti i singoli occupanti e detentori di tali vie, ponti, fontane e di un terreno delle vie, di un ponte e di una fontana, anzidetti, e punire e condannare, con le pene previste nel presente statuto, costoro che li detengono e le tenessero occupate le dette cose, e nondimeno far riconsegnare le cose occupate al Comune e riportarle allo stato precedente. E venga fatta una indagine ad opera del detto Capitano o del Giudice, e i più anziani o altri di detta contrada, ove sia stata fatta l’occupazione o l’invasione, siano esaminati e siano riaccolti. Il signor Capitano o il Giudice siano obbligati e debbano fare questa investigazione senza chiasso, né parvenza di sentenza, trascurando ogni solennità della legge, e in modo sommario e con calma, sia ricercata la verità per mezzo di sei uomini o di più, o di meno, di detta contrada o di altrove dove le predette cose siano state commesse, quando gli stessi o uno di essi lo considereranno conveniente, purché però il denunciatore non venga preso come testimonio sopra tali cose, e sia ritenuto come un denunciatore privato, che il signor Capitano o il Giudice o il suo officiale in nessun modo debba rivelare o far conoscere per giuramento, sotto la detta pena. E se il detto Capitano o Giudice abbiano trovato, tramite la propria indagine, che qualcuno occupasse o tenesse occupata qualcosa dei anzidetti vie, terreni, ponti, e fontane o dei terreni di questi stessi, tramite due o tre testimoni, facciano immediatamente restituire al Comune queste cose occupate e riportarle allo stato precedente; e nondimeno condannino quel tale che occupasse e tenesse occupate le anzidette cose. E condannino i colpevoli per queste cose a 10 libre di denaro, dopo aver rimosso  un ricorso, un cavillo o un pretesto.

5 Rub.97

Pena per chi faccia immondizia nel piazzale di San Salvatore.

   Decretiamo ed inoltre ordiniamo che nessuno faccia immondizia né qualche sudiciume nel piazzale di San Salvatore; e in realtà il trasgressore venga punito, per qualsiasi volta, con 20 soldi di denari, e possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della pena e lui sia tenuto segreto.

5 Rub.98

Non debbono scorrere la “biblia” (liquami).

   Decretiamo ed anche ordiniamo che nessuno che “sportanario” (porta bisacce) né alcun’altra persona della Città di Fermo, o abitante di detta Città osi o presuma di gettare o di far gettare la “biblia” (liquami) in qualche via pubblica o vicinale dentro la Città dalle calende di maggio fino alle calende di novembre. E il trasgressore sia punito, per qualsiasi volta, a 100 soldi di denari e possa essere accusato da chiunque; e l’accusatore abbia la metà della condanna, e l’altra metà sia del Comune di Fermo. E il signor Capitano o il Giudice, chi ci sarà nel tempo, faccia fare bando pubblico per l’anzidetto statuto nella Città di Fermo, nei luoghi consueti, all’inizio del suo governo; e indaghi ogni settimana del detto mese di maggio, e faccia investigazione sulle anzidette cose, e i trasgressori siano condannati e puniti, alla detta pena, per ciascuno e per qualsiasi volta, rimuovendo ogni opposizione o occasione. E a chiunque di questa Città sia lecito di gettare liquami avanti la sua abitazione fino alle calende di maggio, purché non l’accetti dal balcone, o dalle finestre o dalla ‘trasanna’, o da qualche altra parte in alto oltre due piedi, secondo il piede <misura> del Comune; e chi trasgredisse soggiaccia alle dette pene. Inoltre che sia consentito a qualsiasi “sportanario” della Città di Fermo di creare un cunicolo in qualche parte della Città di Fermo, in una via pubblica a sue spese, per portare, sotto terra, la “biblia” fuori dalla Città. E il detto signor Capitano, o il Giudice possano e debbano esaminare ed indagare sulle dette cose.

5 Rub.99

Non scavare nei pressi del confine di qualcuno, o di un fossato o di una via.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno scavi a un piede (misura) dal confine di qualcuno, o di un fossato, o di una via; e se vuole fare un fossato piccolo o grande, sia obbligato a lasciare tanto <spazio> del suo terreno per quanto è ampio, profondo e largo lo stesso fossato, sotto la penalità di 40 soldi di denari per chi abbia trasgredito le cose predette. Ed entro 10 giorni dopo pubblicata la sentenza, sia obbligato e debba farlo riportare allo stato precedente e anche di riempirlo.

5 Rub.100

Nessuno possa scavare la terra sulle strade del Comune.

   Con la presente legge decretiamo che nessuno, di qualunque condizione o stato sia, osi o presuma di scavare la terra nelle vie del Comune dentro o fuori le porte della Città, né scassarla in alcun modo, sotto la pena di 100 soldi da riscuotere sul fatto da ogni trasgressore e per qualsiasi volta, e senza alcun processo. E chiunque possa accusare, e sia mantenuto segreto, ed abbia la quarta parte della detta pena. E similmente l’officiale abbia la quarta parte della detta pena per la scoperta e per l’esecuzione.

5 Rub.101

Le questioni dei confini si debbono decidere rapidamente.

   Decretiamo ed ordiniamo che se tra alcuni, della Città o del distretto di Fermo, vi sia qualche controversia per determinare i confini e per porre i termini <segnali>, si proceda con questo ordine: il signor Capitano o il Giudice dei danni dati, chi lo è ora e chi lo sarà nel tempo, con il vincolo del giuramento, e sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario, sia obbligato e debba andare nel luogo della lite, e constatare se ci sono i termini antichi, allora ponga fine a tale lite, e decida secondo la posizione di questi termini antichi. Se invece non abbia trovato i termini, allora faccia ricorso alla coscienza e alla testimonianza dei padroni del tempo antico dell’uno e dell’altro podere, tra i quali i termini vanno posti; e secondo la coscienza e la testimonianza dei padroni del tempo antico dei detti poderi e dei vicini sia obbligato a decidere in tal modo. Se invece non si sia potuta avere la detta testimonianza, allora secondo gli instrumenti degli acquisti dell’uno e dell’altro, o di uno solo di questi due, quando qualche parte non avesse l’istrumento egli decida in modo valido la detta controversia, se può ultimarla comodamente.  Se in realtà qualcuna delle parti volesse e dichiarasse che decidesse che deve essere fatta questa controversia dei confini o dei termini, e che detta controversia debba decidersi con la collocazione di una siepi o di un fossato da farsi fra lui stesso e il suo vicino, allora se i detti confini sono da porsi sono e i termini sono da farsi fra l’una e l’altra parte delle vigne dell’uno e dell’altro, allora lo stesso Giudice faccia mettere o porre una siepe per i confini o una fratta a spese comuni, come allo stesso Giudice sembrerà conveniente. Se invece ci sia trovati a trattare dei confini e dei termini da fare tra un terreno aperto e qualche terra con vigna di alcuni, allora il Giudice immetta e faccia fare un fossato largo un piede e mezzo; e questo fossato debba immettere nel terreno aperto, a spese comuni dell’uno e dell’altro, cioè del terreno e della vigna. E questa lite e la vertenza e la questione per mezzo di questo fossato siano ultimate, e sia immessa una linea dritta attraverso quella parte, o raddrizzando sul terreno, come allo stesso Giudice sembrerà conveniente. E se per i confini ci sia una questione fra alcuni poderi aperti, lo stesso Giudice definisca questa stessa questione o con la collocazione dei termini o con il fare un fossato, in comune, nel terreno dell’uno e dell’atro; a spese comuni degli stessi vicini e di coloro che fanno la lite. E l’anzidetto Giudice stabilito dei danni dati sia obbligato e debba far praticare l’anzidetto statuto, sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario. E in queste cose si faccia la procedura in modo sommario, e calmo, senza chiasso e senza parvenza di processo.

5 Rub.102

La pena per coloro che hanno una fornace entro le mura della Città di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona osi o presuma di avere o di tenere qualche fornace di laterizi all’interno delle mura della Città di Fermo, ma lontano cinque canne dalle mura e dalle abitazioni della Città di Fermo, sotto pena di 10 libre di denaro e <il trasgressore> possa essere accusato e denunciato da chiunque, e l’accusatore o il denunciatore abbia la metà della condanna; e nondimeno <il trasgressore> sia obbligato a togliere la fornace; fatta eccezione per coloro che fanno vasi vetrificati e dipinti o non dipinti, o vetrificati, o no, i quali possano impunemente avere tale fornace, nonostante che qualche altro statuto dica il contrario.

5 Rub.103

Le gronde <scoli>

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che gli scoli, dai quali sulle strade pubbliche discendano liquami o immondizie, siano tolti; e dovunque in Città venissero trovati alcuni scoli, attraverso i quali le cose putride scorrono da terra, siano murati e siano chiusi almeno per quattro piedi in altezza, lasciando tuttavia ai piedi dello scolo un solo foro adeguato, attraverso il quale le acque e le sporcizie anzidette escano e scorrano. E questo foro deve stare in ogni tempo chiuso, eccetto nel tempo della pioggia. E il Giudice deve praticare e fare praticare tutte le cose anzidette, e qualsiasi volta che abbia trovato un trasgressore, punisca con 10 soldi di denari. E la riscossione di detta pena sia fatta tramite il Giudice contro tutti coloro che hanno le abitazioni press il detto scolo dal capo <in alto> ai piedi <a terra>, così che detta somma di 10 soldi sia riscossa fra tutti e non da uno solo. E se sia capitato che da qualcuno di questi scoli, un grave danno giungesse ai vicini e possa essere modificato in qualche parte, vogliamo che il detto scolo, su richiesta dei vicini, debba essere murato a spese dei vicini, insieme con quello di cui è lo scolo. E nessuno possa avere una latrina <privato> vicino ad una via pubblica per quattro passi, che scorra nelle stesse vie, sotto la pena di 40 soldi di denari. E chiunque possa accusare e denunciare chi trasgredisce nelle dette cose, ed abbia la metà della condanna.

5 Rub.104

La pena per la pigiatura di uve non mature.

   Decretiamo che nessuno, in qualunque condizione si trovi, osi o presuma di pigiare l’uva agresta, o l’uva non matura prima delle calende di settembre, fuori dalla Città di Fermo; il trasgressore sia punito in realtà con 10 libre di denaro per qualsiasi volta. Fatto salvo che sia lecito a chiunque, che ha una vigna propria, di portare o di far portare impunemente due grappoli di uva agresta e tre grappoli di uve mature; e questo si intenda prima di tale tempo della vendemmia. In realtà nel tempo della vendemmia sia praticato lo statuto e l’usanza osservata fino a questo momento. Se qualcuno in verità abbia portato via o abbia fatto portare uva, o quella agresta, prima del tempo delle vendemmie contro o al di fuori della detta forma <di statuto> paghi per ogni grappolo di uva o di uva agresta soldi 5 di denaro.

5 Rub.105

I maiali non possono essere tenuti nella Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno osi o presuma di tenere nella Città di Fermo più due maiali, i quali inoltre in nessun modo possano, né debbono andare per le strade e per le piazze di detta Città, ma i padroni o i patroni di questi stessi siano obbligati e debbano tenere i detti maiali nelle abitazioni, sotto la pena di 10 soldi per ogni maiale e per qualsiasi volta quando si sia trasgredito, e questa pena sia riscossa sul fatto al patrono dei maiali senza alcuna diminuzione. L’officiale di questa pena, che abbia scoperto questi maiali in contrasto a tale forma <di statuto>, abbia e debba avere la quarta parte di ciò che abbia fatto pervenire al Comune.

5 Rub.106

Pene per coloro che lavano presso le fonti.

   Se qualcuno abbia fatto immondizia o sporcizie nelle fonti, o nei pozzi e nelle cisterne del Comune, oppure in essi o in qualcuno di questi stessi abbia lavato o gettato panni, cuoiame o qualche altra cosa sporca, oppure nei pressi di dette fontane nello spazio di due canne, in verità se nei pressi della fontana Fallera o della sua sorgente, nello spazio di 10 canne, secondo la canna del Comune, abbia lavato i panni anzidetti, o abbia fatto qualche altra sporcizia, o immondizie, sia condannato e punito per qualsiasi volta, sul fatto, e per ogni trasgressore a 20 soldi di denari. E l’officiale che scovasse il trasgressore, se abbia fatto la riscossione con successo, guadagni la quarta parte.

5 Rub.107

Coloro che possano andare in un Monastero di monache, impunemente.

   Vogliamo che i Sindaci, i fattori, i lavoratori e altri chiamati dalle monache per qualche cosa onesta e necessaria per loro o per il loro monastero, tutti i già detti allora, e soltanto in tale caso, possano accedere ed andare in tutti i monasteri delle Monache, riguardo alla pena per i secolari <laici> impunemente.

5 Rub.108

Le pecore che sono ammesse nei pascoli della Città di Fermo.

   Con la presente legge decretiamo e dichiariamo che in seguito le pecore da portare ai pascoli nel territorio della Città Fermana non superino e non possano superare il numero di cinquemila pecore, e di esse i padroni o i padroni, di qualunque grado e dignità siano, senza che si abbia avuto alcun riguardo, siano obbligati al pagamento dei pascoli secondo la forma degli ordinamenti. In realtà, i pecorari che conducono le pecore a questi pascoli siano obbligati, per tutto il mese di ottobre, di stare con le dette pecore sulle pianure di Girola, di Tenna, di San Tommaso, dell’Ete, allo scopo che non entrino nei poderi olivati, eccetto se i patroni dei poderi volessero che i detti pecorai conducano e trattengano le dette pecore nei loro poderi. Qualora però per caso con dette pecore provocassero un danno nei poderi degli altri, siano obbligati al pagamento della pena e al risarcimento del danno. E trascorso questo mese di ottobre i questi pecorai, con le dette pecore, possano venire in tutto il territorio, anche lungo i terreni olivati. Questo sempre resti chiarito che se con dette pecore o con altri animali dessero danno nei poderi presso le mandrie o gli stazzi delle dette pecore, per mezzo miglio, quei pecorai che stanno in tale maniera con le mandrie di tal modo <greggi> di pecore, entro l’anzidetto spazio, siano obbligati a risarcire il danno ai patroni di detti poderi, anche se questo danno non potesse essere provato per mezzi di testimoni, purché sia conosciuto che il danno sia stato provocato con le pecore o con altri animali di detti pecorai. E in ognuno degli anzidetti casi, e per quelli che sono detti nel seguito, si possa procedere anche per mezzo di accertamenti degli officiali dei danni dati o mediante accuse o denunce da farsi dai padroni dei poderi che hanno sofferto il danno, e per il pagamento della pena e per il risarcimento del danno, i pecorai e i patroni delle pecore e degli anzidetti animali siano obbligati per conto degli aiutanti o dei custodi di queste pecore e degli animali E al loro arrivo, <siano obbligati> a presentare due fideiussori per il pagamento della pena e del risarcimento di danni da causarsi per caso da costoro e dalle loro pecore e da altri animali. E questa pena si intenda che è e che sia di cinque soldi per ogni pecora, e per ogni altra bestia secondo la forma degli statuti; eccetto che se i detti pecorai entrassero nei poderi olivati, e ai piedi di detti ulivi non ci fosse <nessun> frutto, né a terra sotto gli stessi olivi, non siano obbligati alla pena; e allo stesso modo siano preservati se con le dette pecore entrassero nei poderi di quel territorio, dove possano comodamente pascolare e negli stessi non ci siano quattro o sei piedi <fusti> di ulivi. Inoltre i pecorai, i patroni e i custodi delle pecore o degli altri loro animali non possano in alcun modo portare armi vietate attraverso la Città e attraverso il suo territorio sotto la pena di due ducati d’oro, di giorno, e in realtà quattro ducati d’oro, di notte, da riscuotersi sul fatto.

5 Rub.109

Il compenso da prendere per gli animali condotti nel ricovero <stalla>.

   Con questo decreto, allo scopo che certi tavernieri e albergatori non possano riscuotere < <per pretesa> oltre ogni misura ed in un modo ingiusto, per gli animali condotti alla stalla, è stato stabilito che questi stessi osti o albergatori debbano accogliere gli animali nelle loro taverne o ospizi <stalle>, che venissero condotti e siano stati consegnati e dare loro da mangiare, e nutrirli; ma in cambio di un congruo compenso e di un pagamento, fra giorno e notte, possano chiedere o avere nient’altro se non un solo bolognino per ciascuna bestia grande, e per ogni bestia piccola un solo soldo fino a 10 animali piccoli; ma se gli animali piccoli siano stati in più di10, per ognuno di essi, oltre quel numero, sei denari, sotto la pena di 20 soldi che debbono essere pagati per qualsiasi volta  dal trasgressore, né possa essere avere condono.

5 Rub.110

I lebbrosi sono da mandarsi fuori dalla Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Podestà e il Capitano faccia pubblicamente fare il bando che nessun lebbroso o lebbrosa osi o presuma di stare, abitare, o sostare nella Città di Fermo, o nelle vicinanze di questa Città per 100 canne. E se questo lebbroso o lebbrosa sia stato scoperto\a o fosse trovato\a che sta in questa Città, o nei pressi di questa Città, come detto sopra, il detto Podestà o il Capitano sia obbligato a mandarlo fuori da questa Città e dal confine, sotto pena per il Podestà o per il Capitano e per qualsia altro officiale di 50 libre di denaro se non abbia praticato le dette cose.

5 Rub.111

Le abitazioni da abbattersi a causa di un incendio.

   Se in qualche parte della Città si accendesse un fuoco <incendio>, o sorgesse in qualche abitazione – che Dio lo tenga lontano! – e per questa causa qualche altra fosse stata distrutta e devastata, e sia dagli uomini o dagli officiali della Città di Fermo, affinché detto fuoco non si allarghi alle altre abitazioni vicine, il Podestà, che ci sarà stato nel tempo, sia obbligato e debba far ricostruire, con i beni del Comune, la stessa abitazione distrutta o le abitazioni distrutte in questa occasione, entro un mese dopo che le predette cose si siano verificate. E il Podestà e il Capitano all’inizio del proprio ufficio elegga e faccia eleggere, per qualsiasi contrada, 50 uomini, dei quali uno sia il loro capo. Questi uomini giurino, sopra i santi Vangeli di Dio, all’inizio del governo del Podestà e del Capitano, di soccorrere, e di andare con gli attrezzi, ove detto fuoco si fosse acceso, e dare aiuto, affinché detto fuoco non avanzi. E se qualcuno contrastasse o si opponesse affinché non venisse abbattuta detta abitazione in quei momenti, venga punito con 50 libre di denaro. E se il Podestà e il Capitano non facessero riparare il danno fatto in queste abitazioni devastate, come è stato detto, venga punito e perda dal suo salario 50 libre di denaro. E se qualcuno prendesse furtivamente qualcosa, nel tempo dell’incendio, dai beni delle dette abitazioni, o nel vicinato, costui o costoro possano essere puniti ad arbitrio del Podestà.

5 Rub.112

Le abitazioni da non abbattersi.

   Affinché la Città non sia deformata, decretiamo ed ordiniamo che nella Città o nei borghi della Città di Fermo, o nei Castelli o nelle Ville della Città, nessuna abitazione possa essere distrutta né debba essere devastata in occasione di qualche reato o delitto; ma per le abitazioni dei delinquenti, se la abitazione deve essere confiscata per legge, siano dipinti gli stemmi del Comune di Fermo sopra le porte dell’abitazione entro 10 giorni dopo la confisca e la condanna da fare. Il Podestà e il Capitano pratichi le dette cose e le faccia praticare sotto la penalità del già detto giuramento. A nessuno inoltre sia consentito, per qualche ragione, lamare a terra o distruggere alcuna abitazione esistente nella Città di Fermo, senza il permesso dei signori Priori del popolo, del Vessillifero di giustizia, dei Regolatori e del Gonfaloniere delle contrade, sotto la pena di 50 libre di denaro, da assegnarsi al Comune di Fermo e della ricostruzione della abitazione.

5 Rub.113

Le terre da coltivare nella Città e nel distretto di Fermo.

   Il Podestà della Città  di Fermo, chi vi sarà nel tempo, abbia l’obbligo e debba, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 100 libre, all’inizio del suo officio, far fare il bando nei luoghi pubblici di questa Città, che qualsiasi abitante della Città  di Fermo, sia Cittadino che forestiero, sia obbligato e debba, ogni anno, coltivare o far coltivare da sé, o per mezzo di un altro, nel territorio di questa Città e nel suo distretto, sul suo o sul terreno di un altro, quattro modioli di terreno o di vigna, in modo tale che da ciò abbia la possibilità di ricavare e di raccogliere cereali o vino per lo scopo affinché in questa Città prosperi una abbondanza di cibarie, sotto pena di 10 libre di denaro per qualsiasi trasgressore, per ogni anno. E contro i delinquenti di tale modo, i detti Podestà e suoi officiali abbiano l’obbligo di investigare e di fare la procedura in seguito alla delazione e alla denuncia di chiunque; e per loro officio, una volta al mese, e debbano punire e condannare, sotto la detta pena, coloro che sono stati scoperti colpevoli. E da chiunque possa essere fatta l’accusa e la denuncia, ed abbia la quarta parte della pena. Da questi escludiamo le donne, i fanciulli, gli anziani maggiori di sessanta anni, e le altre persone gravate da malattia o impedite da un’altra giusta causa.

5 Rub.114

I servitori e contrattisti che si allontanano dai padroni prima del tempo garantito.

   Se qualche contrattista, aiutante o inserviente di qualcuno si allontanasse dalla abitazione del suo padrone e dal suo servizio a colui a cui promise di fare servizio, abbia l’obbligo per ogni giorno, nel quale non abbia prestato servizio, se sia stato un uomo, di dare al padrone o al detto patrono 10 soldi di denari. Qualora, in realtà, sia stata una donna, abbia l’obbligo di dare e pagare 5 soldi. E sia lecito a qualsiasi patrono o al padrone di catturare il servo o la serva o un discepolo che si è allontanato da tale servizio prima della fine del tempo promesso, o ricondurre costui o costei alla abitazione, senza pena; e spogliare lo stesso o la stessa e prendere le cose che ha con sé, e se nel catturarlo e ricondurlo bastonasse in qualsiasi modo costui o costei, senza giungere alla morte, <il padrone> non sia obbligato in alcun modo ad una penalità. E il Podestà e i suoi officiali abbiano l’obbligo, a richiesta del patrono di far catturare il servo o la serva che ha abbandonato il servizio, o che voglia allontanarsene o di far incarcerare, come sarà piaciuto al patrono. E il contratto fatto o l’obbligazione fatta al patrono o al padrone dal servo o dalla serva, con il patrono o padrone sul prestare servizio e sullo stare con lui o con lei, abbia valore e rimanga stabile e sia messo in esecuzione; nonostante sia fatta qualche eccezione per la minore età, o per qualche altra eccezione. E qualora sia capitato che un servo o serva percuotesse il padrone o il patrono o i suoi domestici, sia punito e sia condannato nel doppio di quanto i Cittadini venissero puniti, quando si bastonassero fra loro; e questo doppio sia intenda semplicemente per questo caso.

5 Rub.115

Le cassette e altri strumenti di misura del Comune.

   Ordiniamo che il signor Podestà e il Capitano e ciascuno di essi facciano tenere tutte le cassette precise e uguali e le loro misure e capacità, con le quali vengono misurati i cereali; e anche tutte le cassette con le quali il sale viene venduto e misurato; e le “canne” e le “braccia” con le quali viene misurato il panno di lana e di lino; e i barili con i quali il vino viene portato, secondo la misura del Comune. Queste misure del Comune su tutte le anzidette cose, devono essere collocate nella Loggia di San Martino, o altrove, ove sembrerà opportuno ai Priori del popolo. E secondo queste misure del Comune le altre debbano essere uguagliate e misurate; e dopo aver fatta questa comparazione di uguaglianza, queste misure si debbano bollare, e contrassegnare con il bollo del Comune ordinato dai detti signori Priori o dal signor Capitano del popolo o dal Podestà. Se qualcuno in realtà sia scoperto dagli officiali del Comune, o da altri, che non tiene bollate dette misure e con esse vendesse qualcosa, sia punito e condannato, per ciascuna volta, con 100 soldi di denari. E nessuna persona, in qualunque condizione si trovi, osi o presuma, nella Città o nel contado, vendere o acquistare una qualche quantità di vino a misura di barili, se i barili non siano giusti e veri secondo la misura del Comune di Fermo, e bollati con il bollo anzidetto. E nessun costruttore di barili osi o presuma di vendere alcuni barili adatti per il vino, se questi barili non siano stati da lui stesso aggiustati alla detta misura e bollati con il suo bollo. Se qualcuno, poi, in qualcuna fra le dette cose abbia trasgredito, venga punito con la pena di 20 soldi <di denari> per qualsiasi volta e per qualsiasi barile. E nessuno osi tenere barili non giusti e non bollati, come è stato detto, né usare questi stessi non giusti. E chi sia stato trovato tenerli o usarli sia punito con l’anzidetta pena dagli officiali del signor Podestà o del Giudice di giustizia. E ogni officiale, tanto del Podestà quanto del Giudice di giustizia, abbia l’obbligo di indagare e investigare, e punire quelli trovati colpevoli e condannarli, sul fatto, con modalità semplice, alle anzidette pene.

5 Rub.116

Le stadere e gli altri strumenti di misura.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che le “buzole” <cassette per misurare> per il grano di Porto di San Giorgio siano eguali alle “buzole” del Comune di Fermo. Il Podestà abbia cura con apporre il bollo il sigillo o in qualunque altro modo che gli sia stato possibile affinché le stadere e tutte le altre misure e i pesi, i marchi e le libre siano eguali e giusti, nel genere di ciascuna cosa. E se abbia trovato o abbia fatto trovare qualcuna delle dette misure o dei pesi, con la quale pubblicamente si fa commercio, essere falsa o non giusta, il Podestà sia obbligato prelevare a colui che la detiene 10 libre di denaro senza alcuna remissione; e tutti i marchi, e ciascuno di questi stessi siano e debbano essere di dodici once per libra; e abbiano in sé dodici once per ciascuna libra secondo la forma del marco di Lucca. E questa libra non sia minore di dodici once di Lucca. E tutti i marchi con i quali nella Città di Fermo qualcosa viene pesato, siano secondo il modo dei marchi di Lucca, e secondo questi stessi marchi si faccia nel dare e nel prendere. E ciò sia fatto ad opera Consoli dei mercati della Città di Fermo. Vogliamo che una stadera debba essere fatta e stare bene e forbita nella camera del Comune di Fermo; e che debba essere fatta un’altra a somiglianza di quella stessa; e chiunque ha questa stadera ogni settimana debba pulirla. E dal Consiglio generale di questa Città venga eletto un solo uomo per ogni contrada per la “scarfina” <controllo>. E questi eletti debbano fare indagine, vedere e investigare se le misure siano state buone e uguali, e bollate e adeguate. Essi abbiano per la bollatura di ogni stadera soltanto 10 denari. E coloro che abbiano trovato qualcuno che ha una misura falsata o un marco, o altro peso facciano la denuncia al Podestà, e il Podestà sia obbligato a prelevargli la condanna anzidetta. E la cassa debba essere larga sulla bocca quanto è nel fondo, diversamente sia considerata come falsa. E nessuno prenda il dazio per il posteggio da qualcuno che viene o che torna dalla Città di Fermo con qualcuno o con alcuni, e chi abbia trasgredito venga punito con 100 soldi di denari per il Comune; e ciò rimanga tutto nella provvidenza del Consiglio generale.

5 Rub.117

Gli strumenti di misura <sono> da farsi uguali nei Castelli e nelle Ville del Comune di Fermo e il modo di misurare i frutti.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nel Castello di sant’Angelo in Pontano e in qualsiasi altro Castello e Villa della Città di Fermo ci siano e siano fatti <gli strumenti di> misure eguali alle misure del Comune di Fermo, cioè lo strumento della misura dei barili da vino, gli strumenti delle misure dei “metri” per misurare l’olio, le “buzette” <cassette> e le ‘quarte’ per vendere il grano e altre sostanze. E altre misure e i pesi, tutti secondo le misure ed i pesi della Città di Fermo. E nessuno possa vendere o acquistare con altro strumento di misura, se non secondo la misura di questo Comune, facendo le stesse misure eguali; e se qualcuno abbia trasgredito, venga punito per qualsiasi volta a 20 soldi di denari. E il Rettore, che nel tempo lo sarà stato in detto Castello di Sant’Angelo, e negli altri Castelli, abbia l’obbligo di mandare in esecuzione le dette cose con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 10 libre di denaro dal suo salario. E su ciò chiunque possa accusare ed abbia la metà della pena; e la stessa cosa sia praticata negli altri Castelli e nelle Ville della Città di Fermo. Quando invece vengono misurate le noci, i fichi e altri frutti o pomi, tanto nella Città quanto nei Castelli e nelle dette Ville, vogliamo che siano misurate in questo modo, cioè che il venditore con un sacco o un altro vaso <contenitore> metta nella “buzetta” <cassetta>, e l’acquirente non metta la mano in essa, pena 40 soldi di denari per qualsiasi volta.

5 Rub.118

Non abbandonare l’incastellamento da qualche castello del Comune di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che qualunque castellano sia andato via da qualche Castello del Comune di Fermo, e da lì si sia allontanato con l’intenzione di abbandonare l’incastellamento, e sia andato ad abitare in qualche altra Terra, fuori dal distretto e dal contado di Fermo, venga punito dal Rettore in modo reale e personale a suo arbitrio. E si intenda abbandonare un incastellamento quando dopo l’interrogazione su di lui, non fosse ritornato, entro un mese, ad abitare con la sua famiglia nel Castello da cui sia allontanato. Se poi qualche castellano sia andato via da qualche Castello del Comune di Fermo, ove era solito abitare, e sia andato ad abitare in qualche altro Castello del contado di Fermo, sia obbligato a portarsi indietro e ritornare, entro un mese dopo l’ammonizione fatta su di lui presso il Castello dal quale sia andato via, sotto la pena di 50 libre di denaro. E i Sindaci di detti Castelli abbiano l’obbligo di interessarsi, sotto la detta pena, se qualcuno abbia trasgredito.

5 Rub.119

Sia lecito a coloro che hanno Mulini di prendere l’acqua alla sorgente dal terreno altrui, dove l’acqua viene raccolta per detto molino.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che qualunque Cittadino Fermano avesse un qualche mulino o mulini nel distretto, o nel territorio dei Fermani e <quando> la sorgente dell’acqua dove viene raccolta l’acqua per comodo e per utilità del detto molino, o dei detti mulini, o <quando> un fossato o i fossati di detti mulini fossero devastati dallo straripamento o dalla violenza del fiume o di un’altra qualunque circostanza o caso, colui o coloro dei quali siano stati i mulini o il molino, possano impunemente fare il prelievo dal terreno di colui o di coloro che possiedono <terre> vicino alla sorgente della detta acqua, e vicino ai fossati di tali mulini per il comodo e l’utilità di tali mulini; avendo fatto prima l’estimo e il pagamento del prezzo di questo terreno da chi sia stato il possessore di tale molino o dei mulini a favore di colui di cui il detto terreno sia stato oppure a favore di un altro per conto di costui; e questo estimo deve essere fatto per opera di due “buoni uomini” che debbono essere posti dalle parti, cioè uno per ciascuna parte; e qualora questi non fossero d’accordo sul prezzo, ne sia eletto un terzo dai signori Priori del popolo e dal Gonfaloniere di giustizia della Città di Fermo. Aggiungiamo che nessuno debba distruggere né in qualunque modo devastare le chiuse, i vallati, o i fossati dei mulini esistenti nel territorio di Fermo e nel suo contado col motivo di pescare o per altra occasione, tanto da causare un impedimento per questi mulini o per qualcuno di questi stessi, sotto la pena di 25 libre di denaro. E poiché, per lo più, le cose predette si fanno di notte, il malfattore non facilmente può essere rintracciato, vogliamo che, riguardo alla detta devastazione, sia prestata fede al giuramento del proprietario dei mulini o del mugnaio, o di un altro denunciatore o accusatore con un testimonio che abbia visto e sia prova completa nelle dette cose. E così il trasgressore sia obbligato a risarcire il danno col doppio a favore di chi lo ha sofferto.

5 Rub.120

I mugnai.

   Tutti i Mugnai dei mulini, specialmente delle acque dei fiumi Tenna, Ete, Aso prendano per la molitura un solo coppo soltanto da sedici coppi; tuttavia i signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia, che vi saranno nel tempo, abbiano l’arbitrio di poter aumentare e diminuire questa molitura secondo il variare delle stagioni. Essi abbiano l’obbligo di pesare o di far pesare i cereali e far riportare la farina bollata senza indugio, a volontà di colui di cui sia stato il grano, o di un suo inviato. E se padrone o il suo inviato non sia stato presente, nondimeno il mugnaio sia obbligato a pesare i cereali o la farina, e riportarla all’abitazione per lui. E se la farina pesata sia stata trovata meno del solito o del modo dovuto, o con questa ci sia qualcosa di chicco di grano, o essa sia crocchiante, o macinata male, o scambiata, i detti mugnai siano obbligati a riparare e a risarcire. E sia lecito a chi ha sofferto il danno subito, trattenere dalle cose del mugnaio, o del suo inviato, che abbia riportato la farina, fino a quando il danno non sia stato risarcito e riparato. E se colui che ha sofferto il danno abbia voluto lasciar fare, e non abbia voluto il risarcimento del danno dal mugnaio, nondimeno il Podestà possa, a suo arbitrio, punir costui fino alla somma di 10 libre di denaro, e sia prestata fede a chi ha sofferto il danno e alla sua semplice parola con l’anzidetto giuramento, ed anche al giuramento di un familiare di colui del quale sia stato l’anzidetto grano. E affinché ogni inconveniente che può esser suscitato nelle dette cose sia eliminato, l’officiale della pesa o del dazio, che è l’incaricato di pesare, sia obbligato a non pesare e a non bollare alcuna farina che il mugnaio abbia voluto riportare all’abitazione di colui, del quale fosse la farina; a meno che il mugnaio, subito dopo la pesatura abbia caricato o abbia messo questa farina sul dorso sopra l’animale con lo scopo di portarla alla abitazione di colui di cui fosse, e allora la bolli e il detto Notaio è obbligato a bollarla, sotto pena di 100 soldi di denari per qualsiasi volta, quando questo Notaio abbia trasgredito, cioè quando la bollasse e non venisse riportata senza indugio e prontamente, come è stato detto. E nessuno mugnaio possa tenere nel molino alcun addetto ‘accattafarina’ se non colui che il padrone del molino abbia voluto e qualora il mugnaio ne abbia un altro, sia punito con 10 soldi di denari. E il Podestà all’inizio del suo governo sia obbligato a far presentare davanti a sé o ai suoi officiali, i mugnai e gli addetti per la farina e ad essi e a ciascuno di essi faccia che sia giurato e sia promesso e per mezzo di un solenne contratto, e per mezzo di fideiussori ricevere da costoro che praticheranno tutte le singole cose contenute in questo capitolo e di non rubare né di consentire ad alcuno di rubare, né commettere qualche frode nella farina o nei cereali nel suo officio del mulino. E qualsiasi mugnaio abbia l’obbligo di tenere bollati un coppo e mezzo coppo, e di questi coppi la “buzula” <cassetta> del Comune sia della capacità di sedici coppi, e tra queste “buzule”, ciascuna “buzula” sia della capacità di quattro quarte; e soltanto su tali cassette e sui coppi i mugnai siano obbligati a prelevare la molitura e non con altre cose, sotto la pena di 40 soldi di denari per qualsiasi volta; e sia prestata fede al giuramento di colui di cui siano stati i cereali o del suo inviato. E il Podestà abbia l’obbligo, ogni mese, di fare che quei coppi dei mulini siano verificati, misurati e investigati se siano stati giusti ed eguali, e bollati, come è stato detto; e qualora ne abbia trovato qualcuno falso e non bollato, punisca per ogni coppo così trovato, o non giusto, con 25 libre di denaro sul fatto, e su queste cose possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna. Se in realtà lo abbia trovato non bollato, ma giusto, lo punisca a 10 libre di denaro. Se in realtà l’abbia trovato bollato e falso, sia punito con 25 libre di denaro, sul fatto, per qualsiasi volta; e chiunque per questo possa fare l’accusa, e fare la denuncia ed abbia la metà della condanna e prelevare altrettanto, sul fatto, a chi fa il bollo. E i mugnai abbiano l’obbligo di portare i cereali al mulino e di non mettere alcun ‘farinello’, se non quel tanto che il padrone del mulino abbia voluto, sotto la pena di 100 soldi di denari. E i padroni dei mulini abbiano l’obbligo di giurare, praticare e di far praticare dai loro mugnai tutte le singole cose dette sopra; e se abbiano trasgredito, di denunciarli al Podestà e alla sua Curia, il quale sul fatto li punisca quelli con le dette pene. Inoltre nessuna persona che ha un mulino in qualche “catasta” (raccolta d’acque) di mulini, né alcun altro, dopo che i canali sono stati posti e allocati in accordo comune e per volontà di coloro che avessero i mulini nella stessa “catasta” dell’acqua, possa abbassare né debba modificare, indebolire o ostruire in qualche modo, qualche canale, o una “composta” (terricciato) per cui l’acqua scorrente da tale “catasta” per tali molini o questi mulini o le loro ‘mole’ possano essere ostacolate in qualche maniera. E chi abbia trasgredito, sia punito sul fatto con 25 libre di denaro, per qualsiasi volta e risarcisca il danneggiato con il doppio del danno. E se i mulini o la “catasta” delle acque dei mulini o il terricciato, o la chiusa o qualcuna di queste siano stati devastati, talmente che ci fosse bisogno di fare riparazioni, se qualcuno tra i consoci abbia voluto fare la riparazione, possa liberamente fare la riparazione a sue spese; purché, tuttavia, gli altri consoci in seguito siano obbligati e, prima che i molini ricominciano a macinare, debbano risarcire queste spese per la rata parte, a colui che abbia fatto la riparazione o abbia fatta fare la riparazione, tali spese, dando fiducia per le spese a colui che abbia fatto queste spese, con il suo giuramento, e ciò debba essere fatto in modo sommario, semplice, e calmo, senza chiasso, né parvenza di sentenza, dopo aver conosciuta esclusivamente la verità. E il Giudice dinanzi al quale sia stata proposta una lagnanza sulle dette cose, possa e debba sul fatto costringere tali consoci alla restituzione delle dette cose, nel modo anzidetto, e ai danni, all’interesse e alle spese che per questa cosa abbia sostenuto colui che abbia fatto tali spese e in particolar modo se il denaro che ha speso per la detta riparazione l’abbia preso ad usura, nondimeno egli debba essere risarcito dai detti soci; e il detto Giudice entro un mese faccia restituire a sé, con esito, la somma propria e i danni. E chi fra i detti consoci, per la parte nelle anzidette spese a lui spettante, si rifiutasse e non lo volesse restituire o non l’abbia restituito, come è stato detto, la parte di quel suo mulino, o della “catasta” dell’acqua dei mulini sia applicata a colui che fabbrica o restaura e fa tali spese per l’intero si addossata colui che la fa. Inoltre questi mugnai, per ogni cereale che abbiano macinato, siano obbligato a prendere la detta molitura. Inoltre qualsiasi mulino o la “catasta” dell’acqua dei mulini abbia un suo difensore delle “taglie” (quote) quanto è per consuetudine da quella parte, dove venga arrecato meno danno, che non impedisca agli altri mulini che stanno sopra e per quelli sotto, quando venga fatto qualcosa per una riparazione, o per i “cessorio” (fuoruscita) di tale “catasta” d’acqua dei molini, dove macinino di meno. In realtà i proprietari dei mulini che non hanno le dette cose, siano puniti con 100 soldi di denari, per ciascuno. Inoltre ogni corso <d’acqua> dei mulini debba tenere e avere un Capitano per le riparazioni da farsi sui mulini e sui corsi d’acqua dei mulini, e i padroni dei mulini debbano eleggere costui entro il primo mese di governo del Podestà. E il Podestà costringa questi stessi a fare la detta elezione, e questi proprietari dei mulini siano obbligati e debbano obbedire in tutte le cose e per mezzo di tutte le cose a questo Capitano per il comodo e per l’utilità e per la riparazione o la risistemazione di questi mulini e dei corsi d’acqua, e per le altre cose necessarie di questi stessi mulini. E colui che sia stato il Capitano degli anzidetti possa imporre una condanna fra gli stessi nell’occasione dell’officio dei mulini, fino a 5 soldi di denari per qualsiasi volta, e ciò ogni qualvolta a lui sembrerà opportuno; e il Podestà, a richiesta di questo Capitano, sia obbligato a riscuotere sul fatto tale condanna. Inoltre in ogni “catasta” dell’acqua dei mulini ci deve essere un solo custode, che debba custodire i mulini di tale “catasta” e costui debba essere eletto da coloro stessi dei quali sia stata la “catasta”. Inoltre se qualcuno mandasse i detti cereali al mulino con il suo somaro, i Mugnai non possano ricevere se non soltanto un solo coppo raso per ogni salma di grano, o di un altro cereale, sotto la pena di 40 soldi di denari per qualsiasi volta quando egli abbia trasgredito, e sia obbligato a restituire il cereale che ha preso in più, e sia prestata fede al giuramento di colui che sia andato con detta salma di cereali. Inoltre nessun Mugnaio o qualsiasi altro osi spezzare o rompere o far spezzare qualche chiusa dei mulini o del fossato di qualche mulino, sotto la pena e con la pena posta sopra sul <precedente> prossimo capitolo. Inoltre i mugnai possano e debbano prendere la molitura da colui a cui la biada appartiene, o dal suo inviato a misura rasa con la rasura fatta con un legno o con un ferro, prima che il cereale venisse pesato, sotto la pena di 100 soldi di denari, e sia obbligato a rendere la farina di quel cereale nel peso, entro tre giorni, da calcolarsi includendo il giorno in cui è stata accolto il cereale, sotto la pena di 40 soldi di denari Inoltre nessun mugnaio osi restare presso il “bussolo” del Comune dove i cereali sono venduti o acquistati, fino all’ora nona, sotto la pena già detta. Inoltre ogni Mugnaio sia obbligato a portare, ogni sera, all’abitazione del padrone del mulino, la molitura di quel giorno e della notte precedente, senza alcuna frode, sotto la detta pena. Inoltre tutti i Mugnai siano obbligati fare e provvedere che i mulini macinino di continuo, di giorno e di notte, pena 100 soldi di denari qualora, per colpa loro siano stati fermi, e siano obbligati a risarcire ed emendare il danno che i padroni dei mulini abbiano sostenuto e su ciò ci si attenga al giuramento dei padroni dei molini. Inoltre i Mugnai, ogni anno, siano obbligati e debbano fare qualche Capitano nel motivo di fare un cero nella festa di Santa Maria del mese di agosto; e siano obbligati a fare questo cero ogni anno, e allora il detto Capitano comandato a ciò perduri per quel mese soltanto, e non di più, sotto la pena di 100 soldi di denari per qualsiasi volta e per ognuno. E su qualunque dei già detti capitoli chiunque possa far un’accusa ed abbia la metà della condanna; e tutte le singole cose qui sopra scritte si intendano ed abbiano vigore per tutti i Mugnai della Città, e del distretto e per tutti i mulini della Città e del distretto.

5 Rub.121

I beccai ed i macellai.

   Decretiamo ed ordiniamo che per nessun Beccario <Macellaio> o Macellatore della Città di Fermo, qualche animale o qualche bestia, che debba essere venduta, resti o la faccia restare in qualche macelleria, per lo stato o per il vento o per qualche altra astuzia, sotto la pena di 100 soldi di denari da riscuotere dal trasgressore, sul fatto. E nessun Macellaio getti o faccia gettare il sangue, il marciume o qualche altra cosa immonda in qualche luogo, nelle piazze o nelle altre vie pubbliche o in luoghi ove possano rendere un cattivo odore a coloro che vi soggiornano e a coloro che dimorano negli alloggi, né dinanzi a detti alloggi o magazzini, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E nessuno bruci o faccia bruciare una animale porcino nella piazza del Comune né avanti agli alloggi della piazza, ma soltanto entro i detti loro alloggi, sotto la pena di 20 soldi da riscuotersi sul fatto. E nessun Macellaio acquisti carni morticine o malate né qualche bestia malata a motivo di rivenderla, neppure le rivenda a qualcuno, in alcun modo, sotto la pena di 10 libre di denaro per ciascuno e per qualsiasi volta da riscuotersi sul fatto. E nessun Macellaio venda un <dato> genere di carni al posto di altre carni: cioè carni malate per sane, quelle di scrofa per carni di maiale, di pecora per carni di castrato, di castroni per carni di capra, e così sulle simili, sotto la pena di 100 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E tutti i Macellai abbiano l’obbligo di scuoiare le carni di scrofa quando le tenessero per vendere in modo che si possano distinguere dalle carni di maiale, sotto pena di 20 soldi di denari, da riscuotersi sul fatto. Ma non debbano scuoiare le carni di maiale, se non quelle che colui che vuole acquistarle abbia chiesto di scuoiarle, eccetto per i maialini castrati per scuoiare i quali non abbiano l’obbligo. Inoltre questi Macellai siano obbligati a dare e vendere ad un giusto e buon prezzo le carni che abbiano venduto, sotto la pena di 10 soldi di denari per qualsiasi oncia di carni che abbiano dato in meno e su ciò sia data fede alla relazione dell’officiale, se egli stesso lo abbia scoperto, o anche al giuramento dell’acquirente. Inoltre questi Macellai abbiano l’obbligo nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre di vendere carni fresche, propriamente di quel giorno, nel quale abbiano macellato gli animali, ma da quel giorno in avanti; e dopo quel giorno, in cui le abbia macellate, non possano, neppure debbano vendere quelle carni, nei detti mesi, sotto pena di 20 soldi di denari, per qualsiasi volta, e per ognuno, da riscuotersi sul fatto. Negli altri mesi, in verità, possano e debbano vendere queste carni, e in quel giorno nel quale abbiano macellato e nel seguente, tuttavia non possano venderle né macellare nei giorni o nelle festività principali, sotto la pena di 20 soldi di denari. E siano eletti due uomini ad opera dei signori Priori del Popolo e del Vessillifero di giustizia, l’ufficio dei quali duri soltanto due mesi ed abbiano dal Comune, per loro salario, 20 soldi di denari per ciascuno; e l’officio di costoro sia tale, cioè che questi stessi abbiano l’obbligo di valutare tutte le carni. E affinché il modo di vendere venga posto meglio nelle loro valutazioni debbano far conoscere al signor Podestà e al signor Capitano o ai loro officiali e ai detti signori Priori e al Gonfaloniere, e secondo ciò che sia stato deliberato, così questi Macellai abbiano l’obbligo di vendere. Inoltre gli officiali di qualsiasi Rettore siano obbligati a tenere un paio di bilance e l’arnese ‘marco’, e il Tesoriere del Comune sia obbligato a consegnare ad essi queste e questo e a pesare e a controlla i pesi delle carni che fanno questi macellai, a richiesta di qualunque richiedente, ed anche secondo il proprio officio, se siano state pesate giustamente o no; e se abbiano scoperto qualcuno fra essi che non pratichi l’ordine e il detto modo, lo puniscano e condannino sul fatto alle dette pene. E se questi officiali siano stati negligenti nelle dette cose, o abbiano commesso una frode, debbano essere condannati a 10 libre di denaro durante il tempo del sindacato. E nessun Macellaio possa né debba vendere il pesce fresco, ma solamente i pescatori, né questi Macellai possano o debbano stare insieme con questi pescatori a vendere pesci né vicino ad essi né istruirli, sotto la pena di 10 libre di denaro. E nessun Macellaio mentre vende le carni osi pesare insieme con queste carni, né dare a peso la testa, o i piedi, o le unghie (di porco), né i visceri di alcun animale. E qualora qualcuno volesse le cose separate per sé, e non messe insieme con le altre, siano obbligati a darle al modo delle altre carni, ma ad un prezzo minore, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E nessuno Macellatore possa né debba salare le carni di maiale, fino all’ottava di san Martino, e chi abbia trasgredito sia punito sul fatto, a 20 soldi di denari e perda le carni. E a nessun Macellaio sia lecito porre qualche asse o banco oltre il consueto banco, avanti alla bottega ove lo stesso macellaio stesse stabilmente, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. Inoltre a nessuno sia lecito stare a vendere o macellare carni al di fuori del banco della bottega, ma per <fare> questo sia obbligato a rimanere entro i detti ‘banchi’ del locale, sotto la pena di 20 soldi di denari per ognuno di loro da riscuotersi sul fatto. Inoltre ogni Macellaio che abbia arrostito una piccola scrofa per una porchetta, e questa avesse fatto qualche “feta” (filiazione) questo Macellaio sia punito e chiunque altro che facesse ciò e <la> vendesse per porchetta, con <pena> 40 soldi di denari. E nessun Macellatore debba tenere le carni avvolte nelle pelli dopo che siano state scuoiate, sotto la pena di 40 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E se qualcuno fra i Macellai abbia trasgredito in qualcuno di questi capitoli paghi le pene già dette, e nondimeno perda le carni; e ciò non sia intenso per i capretti o per gli agnelli. Inoltre a nessun Macellaio sia lecito fare o vendere carni nelle vigilie delle festività della Beata Maria Vergine o nelle vigilie degli Apostoli e delle Quattro “Tempora” <stagioni>; e chi abbia trasgredito paghi una pena di 100 soldi da riscuotersi sul fatto. E possa essere accusato e denunciato da chiunque e l’accusatore o il denunciatore abbia la metà della condanna. E ciascuno di questi Rettori sia obbligato a investigare e a punire sul fatto i colpevoli scoperti. Inoltre i Macellai siano obbligati a vendere tutte le carni, eccetto i capretti, a libra ed a peso secondo il modo detto, cioè i signori Priori del popolo, e il Vessillifero di giustizia, il Podestà e il Capitano, che vi saranno stati nel tempo, o quelli che sono interessati in modo particolare, siano obbligati e debbano in proprio nome, una volta nei singoli mesi, verificare la condizione delle carni, facendo acquistare sulle singole carni, o sugli animali, e facendo esami e indagini su tutte quelle che vengono usate nel tempo, in ogni modo col quale potranno con più sicurezza e debbano sapere e vedere tramite la detta esperienza, per quanti denari una libbra di quelle carni può essere data, e secondo le condizioni che abbiano trovato. E affinché questi Macellai possano dalla loro arte comodamente guadagnare, abbiano reddito, fissino il costo, come a loro sembrerà che convenga; e decidano su ciò, al più ogni singoli due mesi, per quanto prezzo debbano dare le libre di qualsiasi tipo di carni: purché una libbra sempre debba essere dodici once almeno; e secondo tale valutazione di estimo, la rendita e il comando, i macellai siano obbligati a vendere le carni, sotto la pena di 20 soldi di denari per ciascuno, e per qualsiasi volta da riscuotersi sul fatto. I signori Priori e il Vessillifero di giustizia siano obbligati di dare il prezzo valutato e il provento, entro i 10 giorni iniziali del loro officio, sotto la pena di 10 libre di denaro per ciascuno da riscuotersi nel tempo del loro sindacato. E nessun Macellaio osi vendere alcune carni senza la valutazione, l’estimo e tale provento ad essi data, sotto pena di 100 soldi di denari, per qualsiasi volta, da riscuotersi sul fatto. Il Notaio del Podestà e del Giudice dei danni dati debba investigare, indagare, e punire come sopra per queste cose; e questi Macellai possano essere accusati da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.122

I pesci da vendere.

   I Cittadini Fermani o i distrettuali, e anche forestieri possano portare pesci freschi alla Città di Fermo con motivo di venderli, tuttavia in modo tale che tutti i pesci, subito dopo che li abbiano posti sul banco, nello stesso tempo li tengano nel banco per vendere pubblicamente, non però dentro la porta della bottega, ma al di fuori, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto, e se abbia trasgredito sul fatto perda anche i pesci. E chiunque prenderà pesci nel mare o nei fiumi per vendere, dal Tronto fino al Potenza, sia obbligato a portarli alla Città di Fermo, e venderli nella piazza di San Martino e praticare le anzidette cose, conformemente alla detta pena. E a chiunque, tanto Cittadino quanto forestiero sia lecito di portare pesci a vendere nella Città di Fermo; purché debbano vendere tali pesci secondo la forma di questo capitolo. Tuttavia qualora essi non potessero vendere secondo la loro volontà, siano impegnati a venderli come possono in modo tale che siano venduti completamente in questa Città, dopo che li abbiano portato in questa Città, sotto la già detta pena. E nessuno acquisti o possa acquistare i pesci, se non per il cibo suo e della sua famiglia presso il Porto di San Giorgio, non altrove lungo la riva entro gli anzidetti confini, ma tuttavia coloro che abbiano voluto debbano fare l’acquisto soltanto nella Città di Fermo, sotto la pena di 100 soldi di denari, da riscuotersi sul fatto dal venditore e dall’acquirente e per ognuno degli stessi che abbia trasgredito da sé o per mezzo di altri. Tuttavia chiunque possa vendere o acquistare pesci cotti o salati, non in realtà altri <pesci>pesce d’altro modo, sotto la già detta pena. E tutti i pesci freschi e da qualsiasi parte piano provenienti nella Città di Fermo o al Porto di San Giorgio, o siano stati consegnati dai pescatori o da altri, debbano essere venduti al minuto dagli stessi portatori soltanto e non da altri. E a nessuno Fermano, o ad altri possano essere venduti questi pesci, né una loro parte con il motivo di portarli fuori Città per vendere al minuto al altri. Facendo salvo ciò che sia lecito e sia stato lecito agli abitanti del contado (o comitativi) e del distretto (o distrettuali) di acquistare a motivo di vendere ad altri comitativi, al minuto, per uso, per cibo e per necessità loro o della loro famiglia. E chiunque abbia portato pesci cotti o pesci congelati alla Città di Fermo o al Porto, soltanto colui che li porta, non un altro, possa e debba venderli, al minuto. E questo venditore sia obbligato, mentre si trovasse a vendere i detti pesci nella piazza, ad avere davanti a sé una bella Tovaglia e di non toccare con le sue mani, né fare alcuna sporcizia, né esercitare qualche turpe opera, nel momento che abbia venduto pesce congelato, sotto la pena di 20 soldi di denari. E non sia consentito ad alcun forestiero il vendere questi pesci, all’ingrosso, per portarli fuori dalla Città, sotto la pena di 100 soldi di denari, da riscuotersi sul fatto dall’acquirente e dal venditore e da chiunque di essi, e per chiunque in solido, e per il fatto stesso perda e debba perdere gli stessi pesci che pervengano al Comune di Fermo. Inoltre a nessuno sia lecito vendere pesci freschi nella Città di Fermo, se non a quelli che li abbiano presi con la propria barca; e chi abbia trasgredito sia punito sul fatto a 40 soldi di denari, per qualsiasi volta. Inoltre qualsivoglia abitante del Porto di San Giorgio nella abitazione propria o affittata, debba avere un solo posto di vendita sulla riva, o uno fra due vicini e una rete per pescare; e nel tempo quando il mare sarà stato calmo, abbia l’obbligo di pescare, e portare in Città il pesce che abbia preso per vendere, sotto la detta pena. E tutti e i singoli pescatori del Tronto fino Potenza siano obbligati e debbano portare alla Città di Fermo tutti i pesci che abbiano preso per vendere, così tuttavia che sia lecito a qualsiasi pescatore trattenere questi pesci per suo cibo, se abbia voluto. E sia anche lecito fare la vendita a tutti gli uomini di quel Castello da dove il pescatore proviene, se il Castello sia stato dentro le dette senaite <confini>, e portare i restanti pesci alla Città di Fermo, senza alcun intervallo <di tempo> e senza alcun altra consegna dei pesci, quanto, come è stato detto sopra; né osi portare o mandare questi pesci altrove che <non> alla Città  di Fermo, sotto la pena di 10 libre di denaro, per ciascuno e per qualsiasi volta, da riscuotere sul fatto; e i pesci siano perduti, per il fatto stesso, e arrivino al Comune. Sia anche lecito a chiunque ricevere impunemente i detti pesci che un altro portasse o prelevare da costui. Inoltre ogni forestiero che viene qualche volta al Porto di San Giorgio con le reti, e con barche per pescare, sia obbligato e debba scaricare in detto Porto tutti i pesci che prenderà, e senza alcun intervallo trasportare questi pesci alla Città di Fermo, e non portarli in un altro luogo; e se abbia trasgredito, perda per il fatto stesso pesci e barca, e siano assegnati al Comune di Fermo. Inoltre l’albergatore o chi accoglie qualche forestiero che viene per pescare al detto Porto abbia l’obbligo e debba dichiarare a lui e dirlo, affinché pratichi le cose già dette; altrimenti se non lo abbia detto, lui sia obbligato e debba risarcirgli ogni danno, che soffrisse da ciò. E la stessa cosa diciamo per il Capitano del Porto, che a costui debba dar informazione. E gli storioni e i pesci grandi o grossi oltre 20 libre, si rimarranno nelle piazze dall’ora terza in avanti, si vendano al minuto, a libra, secondo l’estimo di due uomini buoni e legali fra quelli che ci saranno per le entrate dei Macellai. Inoltre chiunque pesca i pesci dal Castello di San Benedetto fino al Porto di S. Giorgio ed anche per tutto il distretto di Fermo, debba portarli alla Città di Fermo, e venderli in questa Città, sotto la pena di 10 libre di denaro da riscuotersi sul fatto da ciascuno e per qualsiasi volta; tuttavia possa trattenere per sé o per uso della sua famiglia e venderli agli uomini dei detti Castelli per loro o per uso delle loro famiglie. E quelli di San Benedetto, di Grotta(mmare), di Marano, di Boccabianca possano vendere i pesci per tutto il giorno, quando essi stessi li abbiano presi e portano soltanto e non di più, sotto pena 10 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta, da riscuotersi sul fatto. Inoltre chiunque che porta pesci freschi per vendere, debba venderli nella piazza di mezzo, o di San Martino o di San Bartolomeo o di San Zenone; purché non li vendano nei borghi dei Macellai. Inoltre nessuno, che sia stato un Macellaio, possa né debba vendere, o comperare con il motivo di rivendere alcuni pesci freschi nella Città, e nel distretto di Fermo, né osi sostare presso o vicino ad una panca dove vengono venduti pesci da qualche pescatore durante il tempo in cui vengono venduti pesci in tre panche, o in altrettanto spazio; né avere qualche barca o una rete per pescare, né pescare con essi, eccetto il tempo di Quaresima, ed eccetto se abbia voluto tutta la barca, comperandola per pescare al di qua del Tronto e sino sopra il Potenza e con essa pescare dovunque e prendere pesci, e comperare da chiunque e portarli alla Città di Fermo, e venderli in questa Città, nel modo e nella forma già detti e non in altro luogo. E se qualcuno dei già detti abbia trasgredito, in qualcuno dei detti casi, venga punito con 10 libre di denaro qualsiasi volta e per ognuno, e possa essere accusato da chiunque e l’accusatore abbia la metà della condanna. E quelli che sono o saranno i controllori dei Macellai, siano e si intendano come controllori dei pesci e dei venditori di pesci. E questi controllori facciano indagini sollecitamente se venga fatta la trasgressione ad opera di qualcuno, e quando abbiano scoperto qualcuno che delinque, subito lo debbano denunciare al signor Podestà o al Capitano. Si usi la piena fiducia alla denuncia di costoro o di qualcuno, senza alcun’altra prova. E il Podestà o il Capitano debbano condannare alle pene già dette i trasgressori; e i detti controllori debbano avere la metà della condanna. E se qualcuno di questi stessi abbia commesso frodi nel detto loro officio, siano condannati dal signor Podestà e dal signor Capitano a 10 libre di denaro. Va aggiunto che i pesci freschi debbano essere venduti prima dell’ora nona nel periodo estivo. Nel tempo invernale, in realtà, possano essere venduti durante tutto quel giorno. In realtà dall’ora anzidetta in avanti, l’officiale sia obbligato a “burlare” e far cadere questi pesci lungo la piazza, e a chiunque sia lecito prenderli e portarseli. E sia affidato all’arbitrio del Rettore dire quando sia considerato tempo estivo e invernale. In realtà possano e debbano essere venduti questi pesci secondo la decisione, la disposizione, e la volontà del Podestà, del Capitano e degli estimatori, dei quali si parlerà in seguito, quando costoro siano stati eletti, o di altri, che essi stessi o qualcuno di questi stessi abbia voluto incaricare, sia per il prezzo quanto per il peso. E se qualcuno abbia trasgredito, per ognuno e per qualsiasi volta, venga punito a 10 libre di denaro. E i signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia abbiano l’obbligo e debbano eleggere due estimatori per fare l’estimo dei detti pesci durante il tempo del loro governo, quando vengono eletti i Consoli dei mercanti, e l’ufficio di questi estimatori duri per due mesi, e siano eletti ad opera delle contrade in modo successivo, e colui che per una volta sia stato in questo officio, non possa stare in questo stesso fino ad un anno, sotto pena per i detti signori Priori e per il Gonfaloniere, qualora abbiano trasgredito, di 10 libre di denaro per ciascuno. E questi estimatori siano i controllori sul controllare le carni sopra i macellai. E chiunque sia stato Podestà o Vicario nei Castelli di Grottammare, di Torre di Palme, di Marano, di San Benedetto e di Boccabianca, abbiano l’obbligo di far venire alla Città di Fermo, per la vendita, tutti i pesci che vengono pescati dagli uomini e dai pescatori di questi Castelli o di altri luoghi: purché tuttavia sia lecito ad essi trattenere la quarta parte degli stessi pesci, se l’abbiano voluto, negli stessi Castelli per il loro vitto. E ciò sia inteso per i detti Castelli, a meno che dal Consiglio di Fermo venissero presi provvedimenti in modo diverso.

5 Rub.123

I fornai.

   I Fornai per il loro compenso per il ‘fornatico’ (compenso di produzione nel forno) possano prendere per ogni centinaio quattro pani dalla quantità di pane che abbiano cotto, non tra i più grandi né tra i più piccoli ma tra i mezzani Le “Tortaie” <per le torte>, in realtà, possano prendere un solo pane per ogni centinaio. E secondo questa razione, costoro, Fornaie o Fornai o Tortaie ricevano in proporzione; e se questi stessi, o qualcuno di essi abbiano trasgredito, siano puniti, sul fatto, a 20 soldi di denari per ciascuno e per qualsiasi volta. Tuttavia i signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia possano secondo il variare dei tempi (stagioni) e secondo il valore delle cose, deliberare, ordinare e stabilire che costoro Fornai o Tortaie possano prendere una maggiore o una minore quantità di pane, come a loro parrà e piacerà. E se il pane, per negligenza o per difetto del Fornaio fosse perduto, o non fosse cotto bene, in tutto, o in parte, i Fornai siano obbligati a restituire e risarcire; e in queste cose sia prestata fede alla semplice parola del padrone o della padrona di cui il pane sia stato, o del loro inserviente, senza alcun giuramento. E il Podestà o il Capitano siano obbligati di far giurare tutti i Fornai e con un solenne contratto promettere, e da ciascuno di loro, dagli uomini e dalle donne, ricevere idonei fideiussori o garanzie sul praticare tutte le singole cose contenute in questo capitolo, e sullo svolgere l’officio dell’attività del forno in buona fede e senza frode, secondo la forma del capitolo anzidetto e sotto la pena contenuta nel presente capitolo. Inoltre qualsiasi padrone del forno sia obbligato a avere un camino nel suo forno, o nella bocca del forno, da dove esca il fumo fino al culmine (tetto) dell’abitazione, in modo tale che i vicini da quel fumo non possano avere alcun danno, né ricevere un pericolo, sotto la pena di 100 soldi di denari. Inoltre questi Fornai siano obbligati a cuocere il pane a ciascuno che lo manda o lo porta al suo forno, a richiesta di chi lo manda o lo porta, se egli a loro abbia detto prima l’ora opportuna, con tutta la sua legna, e senza ricevere nient’altro per la cottura di questo pane, se non soltanto l’anzidetto <compenso> ‘fornatico’; e se chiedesse qualche altra cosa in questa occasione, o abbia rifiutato di effettuare la cottura, venga, sul fatto, punito con 100 soldi di denari, e circa le anzidette cose sia prestata fede a colui del quale sia stato il pane o colui che abbia portato il pane a forno. E qualsiasi Fornaio abbia una fossa nell’abitazione, nella quale ha il forno, per mettere in essa i carboni accesi o la brace dal fuoco, sotto la detta pena, e in essa debba radunarla, in modo tale che non possa arrecarsi alcun danno quando vi sarà stato il vento, che possa portare il fuoco a un ceppo. E ciascuna Tortaia, o Fornaia o chiunque altra che abbia portato il pane al forno, sia obbligata a riportarlo e riconsegnare, dopo che sia stato cotto, all’abitazione di colui stesso del quale sia stato il pane, interamente quanto sia stato, senza diminuzione alcuna, sotto la pena di 20 soldi di denari, per ciascuno e per qualsiasi volta. E chiunque ha un forno nella Città, sia obbligato e debba, dopo portato via il pane, chiudere con ferreo chiavistello questo forno, soprattutto di notte, sotto la detta pena. E nessuna donna osi filare nella abitazione ove ci fosse un forno, né portare dentro tale abitazione una “rocca”, né tenercela, sotto la pena di 5 soldi di denari per ogni trasgreditrice e per qualsiasi volta. E il trasgressore su ciascuno dei detti capitoli possa essere accusato da chiunque e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.124

I panificatori e i venditori di pane.

   Nessuna persona venditrice di pane, o panificatrice permetta ad alcuno di toccare il pane sul paniere o nel cesto o in altro luogo nel quale tiene il pane da vendere, né lei stessa tocchi, se non con le mani lavate, ma abbia e sempre debba avere sopra il pane una tovaglia bianca e una bacchetta piccola e sottile, della lunghezza di un piede, o circa, con cui coloro che vogliono acquistare il pane, possano toccare e capovolgere per vederlo; e se il tale che vede il pane, abbia voluto su

 detto pane, la venditrice, o la panificatrice gli dia il detto pane, cioè quello che abbia toccato con la bacchetta chi lo vuole; e dopo che questo pane sia stato preso in mano o nel grembiule, o altrove dall’acquirente, non possa essere ricollocato nel detto cesto. Inoltre nessuna panificatrice o venditrice osi tenere qualche maiale in piazza, e se abbia trasgredito in queste cose, venga punito, sul fatto, a 20 soldi di denari, per ciascuno e per qualsiasi volta. Inoltre a nessuno dei già detti sia lecito acquistare cose commestibili prima dell’ora nona per rivenderle, sotto la pena di 20 soldi di denari. Inoltre a nessuno dei già detti, neanche ad altri sia lecito, mentre stesse a vendere il pane o le verdure, tenere una “rocca” o una conocchia, né filare mentre stesse per queste cose; né permettere ad alcuna che fila di stare con sé mentre vendesse le dette cose, né gli permetta di toccare queste stesse cose, sotto la pena già detta. E nessuna di queste stesse, né alcun’altra donna, possa portare una conocchia lungo la piazza del Comune o nelle piazze, sotto la pena già detta di 20 soldi. Inoltre queste panificatrici e altri qualsiasi venditori del pane siano obbligati a vendere il pane secondo i proventi e l’ordinamento da farsi dai Regolatori del Comune, sotto la pena di due soldi di denari per ciascun pane, se non sia stato del peso ordinato; e debba perdere i pani, e, tramite l’officiale, debba esser dato ai carcerati o ai catturati. I Regolatori d’altra parte nel fare tale provento e l’ordinamento abbiano sempre considerazione del valore del grano secondo il corso del tempo. Inoltre nessuna panificatrice, concedente, macellaio o chiunque altro che o stesse o abitasse, o facesse sosta nei locali o nelle abitazioni, dall’androne che un tempo fu del signor Matteo Ugolini fino alla Torre che fu un tempo di Nicoluccio Ruggeri, osi acquistare volatili, lepri o altri <animali> selvatici, né tenere a vendere le loro carni né venderle, sotto la pena di 20 soldi di denari per ciascuno, e il trasgressore possa essere accusato e denunciato da chiunque e l’accusatore o il denunciatore abbia la metà della condanna, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore o del denunciatore.

5 Rub.125

I commestibili che non debbono essere acquistati entro i confini <della Città>.

   Inoltre vogliamo che a nessuno sia consentito comperare o far comperare cose commestibili con il motivo di rivenderle fuori dalla Città o dalle sue mura, entro questi confini, cioè da Grottazzolina e Poggio Rainaldo dentro verso la Città di Fermo, e da Torre di palme dentro. E chi abbia trasgredito sia punito per il fatto stesso con 20 soldi di denari. E a nessuno sia consentito comprare o far comperare per suo conto o tramite un altro, con il motivo di rivendere polli, uova, formaggio, o alcune cose commestibili, in qualche luogo entro i detti confini, e fuori dalla Città, sotto la detta pena. Sia possibile, in realtà, dentro la Città, dopo l’ora nona, e non in altro modo, con la detta pena, da riscuotersi, sul fatto, per qualsiasi volta e per ogni trasgressore. E in ogni contrada venga eletto dai signori Priori e dal Gonfaloniere di giustizia, che ci saranno nel tempo, un solo uomo che sia il custode delle dette cose e denuncerà i trasgressori, e sia prestata fede al giuramento di ciascuno di questi stessi, ed abbia la metà della condanna. E nessuno possa mettere il “cottimo” sui frutti prima dell’ora nona, sotto la detta pena, da riscuotersi sul fatto. E il Podestà abbia l’obbligo di investigare sulle già dette cose, e di punisca i colpevoli scoperti con le già dette pene.

5 Rub.126

Il modo e la forma da offrirsi agli ospiti.

   Inoltre decretiamo che il Capitano o il Podestà insieme con i signori Priori e con il Vessillifero di giustizia della Città di Fermo siano obbligati ad eleggere due uomini buoni e legali con età maggiore di 40 anni della Città di Fermo che debbano presiedere acciocché gli strumenti di misura degli ospiti che vendono biade al minuto, cioè le cose da offrire ai cavalli, siano bollati con il bollo del Comune, e acciocché coloro che intervengano a dare ad essi il modo e la forma <regola> per vendere le cose da offrire, e secondo la misura e la forma che da costoro sono date e comandate da questi, così sia messe in esecuzione. E il Podestà il Capitano facciano eseguire qualunque cosa che sia stato comandata da costoro, sotto la pena di 25 libre di denaro da trattenere dalla loro paga. E se qualche ospite sia stato scoperto trasgredire la forma e il modo comandati o prevaricare, sia con 100 soldi di denari per ciascuna volta. E se quei due eletti siano stati negligenti nell’esercitare il loro ufficio, ciascuno di essi sia punito con 100 soldi di denari. Ed abbiano e debbono avere per loro salario 20 soldi di denaro per ciascuno e il loro officio duri per sei mesi.

5 Rub.127

Nessuna persona prenda come ‘tenuta’ un possedimento del Comune.

   Inoltre decretiamo che nessuna persona, in qualsiasi condizione e stato stia, osi o presuma, in alcun modo o diritto, a causa di qualche debito, prendere o accettare, in ‘tenuta’ o possesso, d’autorità propria, né comperare i beni del Comune di Fermo: e cioè i prati, le altre cose, le fornaci, le <fosse> ‘carbonarie’, le fontane e il terreno delle fontane, gli stagni o altri beni stabili, o Castelli del Comune di Fermo. E chiunque nei tempi passati, avesse asportato <qualcuno> tra questi beni in ‘tenuta, abbia l’obbligo di riassegnare e di rilasciarli ai signori Priori del popolo, e al Gonfaloniere a favore del Comune di Fermo, entro 10 giorni dopo la requisizione; e il trasgressore sia condannato con 50 libre di denaro, e la ‘tenuta’ presa su tali beni sia per il fatto stesso nulla e stia senza alcuna validità; tuttavia facendo riserva per il tale, per suo diritto proprio per il tale che ha accettato la ‘tenuta’, se gli compete qualcosa contro quelli. E il Podestà e il Capitano siano obbligati, all’inizio del loro ufficio, di fare il bando <pubblicizzare> che le dette cose siano inviolabilmente praticate.

5 Rub.128

Aiuto da farsi per coloro che vogliono fare una cisterna.

   Colui che fa o che fa fare qualche cisterna entro le mura della Città, per la quale venissero spese 25 libre di denaro, o più, colui che la fa debba avere dal Comune libre 10 di denari come aiuto. E se qualcuno facesse una cisterna in questa Città, per la quale venissero spese 15 libre di denaro, per lui dal Comune si faccia il contributo della terza parte. E a nessuno debba essere fatto il pagamento, se prima la cisterna non sia stata completata; ma dopo che questa è completata, il Podestà sia obbligato a fargli il pagamento della detta somma, sotto la pena di 100 libre di denaro. E chiunque abbia fatto una cisterna in modo particolare, non sia obbligato a concedere un contributo per le cisterne delle contrade o per quelle che debbono farsi dal Comune. Se qualcuno, abbia ricevuto, in passato, o in futuro riceverà denaro per una cisterna che non abbia completato, debba essere condannato a 10 libre di denaro, e sia obbligato a restituire col doppio il denaro ricevuto per tale motivo. E il Podestà e il Giudice di giustizia facciano indagini sulle dette cose e possano sul fatto richiedere ai trasgressori quello stesso denaro così ricevuto e prenderlo per il Comune.

5 Rub.129

Il vino e il mosto da portare in Città, e la sicurezza per coloro che vengono in questa Città per comperare tale vino e mosto.

   Inoltre decretiamo che sia lecito a tutti gli uomini dei Castelli e delle Ville del distretto di Fermo portare o far portare il loro mosto o il vino, che abbiano ottenuto dai loro frutti, alla Città di Fermo e al Porto di San Giorgio, nei singoli anni, nonostante qualche statuto del Comune di Fermo che parli al contrario. Noi vogliamo che questo statuto, da questo momento sia di nessuna importanza, né efficacia, né validità. Inoltre decretiamo ed ordiniamo che tutti chiunque abbiano voluto venire nella Città di Fermo per acquistare e per portare il vino o il mosto fuori dalla Città di Fermo, vengano liberamente e tranquillamente e si trattengano in questa, nonostante alcune rappresaglie <rivalse> concesse o da concedersi; e il Podestà e il Capitano siano obbligati a fare un bando <pubblicizzare> ciò nel giorno di mercato e in tempo opportuno.

5 Rub.130

La calce, le pietre, la sabbia, i mattoni, i coppi e i fornaciai.

   Decretiamo che i Fornaciai abbiano l’obbligo di vendere la calce con quella misura con la quale viene misurato il grano; e qualora si sia fatta una trasgressione, siano puniti a 20 soldi di denari, per ciascuno e per qualsiasi volta. E debbano fare i mattoni o le pietre squadrate e i coppi con la misura antica di lunghezza, di larghezza e di grandezza; e detta misura debba essere fatta e rinnovata, e tale misura sia posta nella competenza dei “massari” del Comune; questa sia una misura guarnita di ferro in modo tale che chi l’abbia voluto possa da questa prendere il modello. Tale rinnovamento debba essere fatto dall’officiale, cioè uno per contrada, da eleggersi dalla “scarfina” (controllo) nel Consiglio quando vengono eletti gli altri officiali. E questi officiali così eletti riguardo alle cose contenute nel presente capitolo possano e debbano denunciare tutti i trasgressori al Podestà e ai suoi officiali. E chiunque abbia fatto o abbia fatto fare una fornace di mattoni o di laterizi sia obbligato e debba fare o far fare due migliaia di coppi, pena 40 soldi di denari. E chiunque abbia falsificato tale calce, o i coppi, o i ‘cantoni’ <laterizi squadrati>, in qualunque modo, sia punito a 100 soldi di denari e risarcisca il danno a chi lo soffre; e per tale danno ci si attenga al giuramento del capomastro, che abbia murato questi ‘cantoni’, o che abbia disposto questi coppi; e su queste cose, si faccia una disamina in modo sommario, senza chiasso, né parvenza di sentenza e in modo calmo. Inoltre nessuno debba portare ‘cantoni’ o coppi oltre il Tenna o oltre l’Ete, se non con il permesso del Podestà, del Capitano o del Consiglio, e se non per i Castelli del Comune di Fermo per edificare in questi Castelli, sotto la pena di 40 soldi di denari per chi avrà trasgredito. Aggiungiamo inoltre che nessuna persona della Città o del contado di Fermo ivi abitante, possa esportare e vendere calce a coloro che non sono sottomessi <alla Città> oppure fuori dal distretto di questa Città, sotto la pena di 10 libre di denaro, per ogni salma, e per qualsiasi volta, da riscuotere, sul fatto, da chiunque vende e da chiunque esporta. Chi in realtà abbia fatto i ‘cantoni’ per sé, e per un suo edificio, e non con motivo di vendere, non sia obbligato a fare o far fare i coppi e due migliaia di coppi, come è stato detto sopra. Inoltre chi vende la ‘rena’ siano obbligato a dare un moggio <misura> da dodici ‘buzoli’ <cassette>, e qualsiasi volta misurare in modo che per opera dell’acquirente non si possa condonare. E chi abbia trasgredito, sia punito con 10 soldi per ogni moggio e risarcisca il danno a chi l’ha sofferto il danno, e su tale cosa ci si attenga al giuramento di colui che ha subito il danno, fino a 5 soldi di denari. E per tutte le cose dette sopra, e per qualunque di queste, il trasgressore possa essere accusato da chiunque e denunciato; e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.131

I commercianti mettano in mostra un panno al di fuori delle abitazioni o delle botteghe.

   Inoltre decretiamo che i commercianti e qualsiasi commerciante dei panni, a richiesta di coloro che vogliono vedere i panni per acquistare, siano obbligati di mostrare tali panni, alla luce e al di fuori dei magazzini, sotto la pena di 20 soldi di denari per qualsiasi volta quando abbiano trasgredito. Inoltre questi mercanti siano obbligati a mandare tali panni da vendere all’abitazione di chiunque vuole vedere questi panni, sotto la detta pena. Inoltre qualsiasi panno che venisse misurato, di lana o di “zambellotto”, di “fagia” o “sindone” o di velluto, debba essere misurato, in maniera che non venga preso un panno <sdoppiato>, ma qualsiasi commerciante sia obbligato a porre il panno doppio, se lo è, e così viene nella “pezza” doppiato nel banco; e porre un “braccetto” (misura) sopra detto panno, per un palmo sotto i ‘lenzi’ del panno, senza alcuna estensione del panno, e fare il segno alla fine del detto “braccetto”, sotto la pena di 100 soldi di denari a colui che abbia trasgredito, per qualsiasi volta; e possa essere accusato e denunciato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.132

I fornai non riscaldino il forno con nocchie <di olive>.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che i Fornai o le Fornaie non cuociano né debbano cuocere il pane, né che riscaldino il forno con le nocchie delle olive, se non con la licenza dei signori Priori del popolo e del Gonfaloniere, e i detti signori Priori possano concedere questa licenza in tempo di necessità; e chi abbia trasgredito cuocendo in altro modo, o scaldando o facendo fuoco, paghi, sul fatto, per ciascuna volta e per ciascuno, 100 denari. E a tutti sia lecito denunciare i trasgressori, e sia prestata fede al denunciatore o all’accusatore con un solo testimonio che ha visto; e il denunciatore o accusatore abbia la metà della condanna. Inoltre decretiamo che le Fornaie e le Tortaie siano obbligate a dare la “vicenna” <turno?> e prendere il pane da chiunque vuole cuocere o far cuocere il pane. E la Tortaia o le Tortaie siano obbligate a consegnare il pane a numero <calcolo>, quando venisse portato al forno a cuocere; e riportarlo cotto con quel numero all’abitazione di colui del quale <esso> sia stato per il “fornatico” ordinato. E se non abbia praticato queste cose, sul fatto, venga punito e per qualsiasi volta con 20 soldi di denari e possa essere accusato o denunciato da chiunque e ci si attenga alla parola di un solo testimonio con il giuramento, e l’accusatore e il denunciatore abbiano la parte come detto sopra.

5 Rub.133

I tavernieri

   Inoltre decretiamo e ordiniamo che gli osti e chiunque vende il vino al minuto e alla spina siano obbligati e debbano vendere il vino puro per essi bollato nella botte dai dazieri, senza immissione di altro vino o di acqua, sotto la pena di 100 soldi di denari per ogni trasgressore e per qualsiasi volta. Inoltre questi venditori debbano avere vino alla spina ed avere e tenere il “petitto” (misuratore), il mezzo “petitto”, la “terzarola” e la “fulgeta” con i bolli e giusti, “appodimati” o confrontati con le misure del Comune. Se qualcuno in realtà sia stato trovato avere questi vasi o qualcuno di essi non giusto, quand’anche siano stati bollati con il bollo prescritto, per ogni vaso non giusto sia punito con 20 soldi di denari. Se poi abbia avuti e abbia tenuti giusti questi vasi o qualcuno di essi, ma non siano stati bollati con il bollo prescritto, paghi la pena di 10 soldi di denari. In realtà, se non sino bollati e non siano giusti, paghi per qualsiasi vaso soldi 40 di denari, per qualsiasi volta. Se poi qualcuno di costoro sia stato scoperto nel fare il “collaretto” <sul collo>, o non abbia dato il vaso pieno, per qualsiasi “collaretto” paghi la pena di 5 soldi di denari. Inoltre siano obbligati a tenere i vasi rovesciati nei loro banconi, e quando qualcuno volesse il vino, portino la misura del vino presso la botte, né debbano tenere il vino in qualche vaso sul bancone, ma a coloro che vogliano acquistare, lo diano dal vino della botte, sotto la pena di 10 soldi di denari per ognuno trasgressore e per qualsiasi volta.

5 Rub.134

Il lino non va battuto entro la Città

   A nessuno sia lecito, senza la licenza dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia(!) o del Capitano del popolo di questa Città, di battere il lino entro le mura della Città di Fermo, sotto pena di 40 soldi di denari per qualsiasi trasgressore, per qualsiasi volta. E a chiunque sia lecito accusare e denunciare, e il denunciatore e l’accusatore abbia la metà della condanna e nelle dette cose si presti fede alla relazione dell’officiale.

5 Rub.135

I Giudei non entrino nei Palazzi, non vedano cose vietate, e camminino con il segno.

   Vogliamo e con questa legge decretiamo allo scopo che sia tolta ogni materia di simonia, che nessun Giudeo possa o debba entrare nei Palazzi dei Rettori della Città di Fermo: cioè del Podestà, o nel palazzo del Capitano della Città di Fermo, nei quali essi, o qualcuno di questi stessi, facesse residenza. Se qualche Giudeo, in realtà, abbia trasgredito, sia punito, sul fatto, a libre 25 di denari. E il Podestà o il Capitano che permette ad un Giudeo o ai Giudei di entrare, siano puniti con libre 100 di denari. Tuttavia sia lecito a Giudeo o ai Giudei entrare nel Dazio e nell’udienza del dazio e nel palazzo del Podestà o del Capitano, senza pena, quando questi Rettori o qualcuno di essi sostassero presso il banco della legge per rendere giustizia; purché, sotto la detta pena, nella ora detta, né prima né dopo, questi Giudei salgano le scale o entrino in alcune stanze o nella stalla. Inoltre non vogliamo che i detti Giudei, nel giorno del Venerdì Santo, per tutto il giorno, ed anche nel giorno del Sabato Santo, fino ai vespri, quando sono suonate le campane, e nel giorno della festa del Santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo, fino ai vespri, hanno potere di uscire validamente dalle abitazioni ed andare per le vie e le piazze, non tenere aperte le porte delle abitazioni, o stare alle finestre delle abitazioni, sotto pena di 40 soldi per ognuno e per qualsiasi volta, da prelevarsi, sul fatto, a costoro o ad chiunque di essi che abbia trasgredito. Aggiungiamo inoltre che questi Ebrei siano obbligati e debbano portare il simbolo O evidente sul lato destro, e visibile avanti la mammella, e i maschi sulle proprie teste, anche un berretto dipinto di colore croceo (zafferano) o giallo; e le donne poi veli dello stesso colore e in modo simile lungo la Città il nostro contado, sotto la pena per ciascun trasgressore di 25 libre di denaro, da riscuotersi dagli officiali, sul fatto e senza alcuna condanna, e coloro che <li> scoprono abbiano la quarta parte della detta pena, ed ognuno li possa accusare. Si intenda, tuttavia, che la scoperta sia vera, se comprovata da due testimoni o di un solo aiutante dell’officiale che fa la scoperta e da un altro testimonio Cittadino o abitante del nostro contado. Ma gli Ebrei di passaggio o in cammino in campagna o anche forestieri, possano andare, sostare e tornare, per tre giorni, lungo la nostra Città e lungo il contado, senza i detti segni, impunemente. Inoltre vogliamo che gli Ebrei, in nessun modo, possano stare, abitare, fare sosta amichevolmente, né possano tenere nelle proprie abitazioni botteghe o nei magazzeni, e neanche in quelle affittate, situate sulla strada maestra o aventi i loro muri contigui alla detta strada, e con l’ingresso o l’uscita in qualche modo sulla strada. E se qualcuno nelle dette cose o in qualcuna di esse abbia trasgredito, per il fatto stesso, incorra nella pena di 25 libre di denaro da riscuotersi in Comune, senza alcun processo né scrittura, sul fatto. E da chiunque possano essere accusati, e gli officiali abbiano l’obbligo di fare l’esecuzione, sotto la detta pena, qualora siano stati negligenti. Tuttavia possano stare impunemente ed esercitare l’arte degli stessi nei magazzini sulla strada dalla chiesa di San Bartolomeo al di qua verso la piazza San Martino. Inoltre vogliamo che a nessun Ebreo sia consentito vendere ai Cristiani, carni “asciatata” <con aggiunti?>, né vinacce pigiate da un Ebreo, né ad alcun Cristiano sia lecito acquistare qualcosa da essi, sotto la pena di 100 soldi di denari per ogni trasgressore e per qualsiasi volta, da riscuotersi sul fatto, e l’officiale che fa l’esecuzione abbia la quarta parte di tale pena.

5 Rub.136

Determinazione delle penalità per la costruzione di muri della Città di Fermo.

   Tutti i notai della Città e contado di Fermo e gli altri restanti Notai che redigono qualche contratto nella Città o nel detto contado, siano obbligati e debbano, quando redigono in ogni contratto le penalità, si tratti nel dare e nella consegna e nel conteggio di denaro, o sopra a ciò che è stato fatto e sopra qualcosa da farsi, debbano mettere per iscritto per tale penalità che la metà è a favore del Comune della Città di Fermo, e per la costruzione delle mura di questa Città, sotto la  pena per il Notaio trasgressore di 20 soldi di denari, da prelevare da lui, sul fatto. Se anche non abbia fatto ciò, nondimeno per l’autorità di questo statuto, sia parimenti, come se il Notaio avesse messo per iscritto una la metà per detto Comune e la detta costruzione. E il Sindaco del Comune che sarà addetto alle cause, debba riscuotere una metà di tali pene a vantaggio del Comune e per la detta costruzione, e l’altra metà per la parte che pratica il contratto. E gli officiali del Comune siano obbligati e debbano, sotto la pena di 100 libre di denaro, e a richiesta del detto Sindaco del Comune, costringere in modo reale e in modo personale la parte che non rispetta il contratto e quella che che incorre nella pena a pagare questa pena sul fatto senza chiasso, né parvenza di sentenza, soltanto dopo aver conosciuta la verità, senza un processo, né una solennità o una sostanzialità di atti da tribunale.

5 Rub.137

Cittadini che rifiutano di pagare le tasse dei possedimenti che hanno nel contado.

   Tutti e i singoli i Cittadini che rifiutano di pagare le tasse dei poderi con estimo nei Castelli del nostro contado o nei loro territori, quelle imposte o quelle da imporre dal Comune di Fermo, ad opera del Podestà e degli altri officiali, che ci stanno ora e ci saranno nel tempo, a richiesta di coltivatori di tali Castelli, siano obbligati e debbano in modo reale e in modo personale costringere quelli renitenti a pagare le loro rate fino alla completa soddisfazione di dette tasse; eccettuati i Cittadini che avessero sentenze che esplicitamente dichiarino che questi stessi non sono obbligati al già detto pagamento.

5 Rub.138

Non fare <plaghe> secche nel fiume Tenna.

   Nessuno di qualunque grado e condizione osi o presuma di fare secche nel fiume Tenna, o nel fiume Ete sotto la pena di 25 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta. E gli officiali del Podestà e del Capitano possano e debbano investigare su coloro che fanno tali secche <di fiume> e punire i colpevoli scoperti ed abbiano la quarta parte della pena che abbiano fatto pervenire in Comune. Ciò tuttavia sia inteso fino a passo di Sant’Elpidio a Mare, e andando da questo passo verso il mare, a tutti sia lecito fare secche nel detto fiume Tenna, impunemente.

5 Rub.139

I torrioni del Comune non siano dati in locazione.

   I torrioni del Comune in nessun modo siano dati a locazione, né siano affittati alcuno, ma, ad opera del Comune, rimangano e siano sempre vuoti e in ordine. Inoltre nessuno possa né debba fare lavori, creare ostacoli, né occupare  <spazi> nelle vicinanze delle mura del Comune, ma dette mura sempre siano libere e in ordine, sotto la pena di 25 libre di denari.

5 Rub.140

Non acquistare anzitempo i frutti.

   Fu deliberato, ordinato e decretato per i frutti acquistati e da acquistare anzitempo, a un prezzo o a patto stabilito, in questo modo cioè che nessuna persona della detta Città di Fermo e del suo contado e abitante in questi, e dimorante in essi, o se fosse forestiero, di qualsiasi condizione, dignità e stato si trovi e voglia essere, che non possa né debba né in alcun modo a lui sia lecito, in questa Città, nel contado, nelle fortezze, e nel distretto, comperare e far comperare dagli uomini o dalle persone di questa Città e del contado, neppure dai suoi abitanti, né da qualsiasi altra persona, alcun genere di frutti anzitempo ad un prezzo e a un patto stabile e “stucco” <forfettario fisso>, sotto la pena di 10 ducati per il Notaio che ne fa il rogito per queste cose, da riscuotersi sul fatto dai già detti. E questa pena di 10 ducati sia intesa per ogni miliare di olio acquistato prima del tempo a patto fisso e “stucco”, per qualsiasi volta, e per la quantità di olio e di frutti qui scritti, com’è stato detto, per ogni salma di grano, o di cereali, e per ogni salma di vino, per ogni rubbio di lino, per ogni salma di noci, per ogni salma di fichi, e per ogni salma di seme di lino, sotto la pena di 40 soldi di denari per qualsiasi acquirente, venditore e per il Notaio che abbia fatto rogito delle dette cose, da riscuotersi e pagarsi, sul fatto. Ma sia lecito e possa comperare e far comperare  <frutti> anzitempo con i prezzi, con cui tali frutti avranno valore nei tempi adatti, cioè secondo la valutazione da farsi da parte degli estimatori da eleggersi dalla Cernita, cioè per il grano, per l’orzo, per il farro grande, e per ogni genere di cereali, durante tutto il mese di agosto, per il seme e per ogni rubbo di lino per tutto il mese di ottobre, e per le noci e per fichi per tutto il mese di novembre, e per l’oliva per tutto il mese di gennaio, e per l’olio per tutto il mese di marzo, prossimi futuri. E chiunque possa, con un solo testimonio, essere accusatore e guadagni la quarta parte di dette pene e sia tenuto segreto. Ed anche qualsiasi officiale della Città di Fermo e del suo contado, il quale per un suo ritrovamento e per una accusa a lui ad opera di un accusatore esiga e farà riscuotere, e farà pervenire in Comune le già dette pene, guadagni e debba avere la quarta parte di queste pene. Inoltre gli acquirenti dei detti frutti e delle dette cose acquistate anzitempo, nel caso in cui nella Città e nel contado i frutti già detti generalmente non si raccogliessero né si reperissero in nessun luogo, siano tenuti soltanto dai venditori che possano riprendere i soldi pagati per i frutti o per le cose già dette, e in nessun modo possano rivalutare i detti frutti. E similmente i venditori di detti frutti siano obbligati, e in tal modo possano essere costretti e debbano pagare e rendere i detti denari a questi acquirenti. Inoltre che i venditori di detti frutti non possano né debbano dare questi frutti ad un altro, o ad altri uomini e persone, se non a colui o a coloro ai quali abbiano venduto per il prezzo o per i prezzi con i quali saranno stimati nei detti tempi, sotto le già dette pene da riscuotersi sul fatto dai detti venditori per qualsiasi volta, quando abbiano trasgredito. Inoltre qualsiasi Notaio che facesse rogito di acquisto anzitempo dei detti frutti a patto fisso e “stucco”, incorra sul fatto nella pena di 10 ducati da riscuotersi e da pagare per qualsiasi volta. E similmente nessuno Notaio possa né debba far rogito di alcun contratto di un deposito di olio, o di altri frutti, sotto la detta pena di 10 ducati, salvo che per i prezzi da rendere adeguati e da valutare, ad opera degli estimatori nei tempi scritti sopra. E se detto Notaio sui i detti contratti di deposito avesse il dubbio che fossero fittizi, illeciti o usurai, abbia l’obbligo e debba dare giuramento alle parti contraenti, per dover dir ed avere la verità. Ed anche le parti, cioè l’acquirente o il venditore di detti frutti siano obbligati di prestare il giuramento e dire la verità, sotto la pena di 10 ducati, tanto il Notaio quanto l’acquirente o il venditore già detti, se abbiano trasgredito; e infine questi contratti siano nulli per il fatto stesso, e non abbiano alcuna esecuzione, neppure meritino guadagno, ma siano ritenuti come nulli e non fatti. E il Podestà di questa Città  di Fermo e i suoi officiali, abbiano l’obbligo e debbano riscuotere e far riscuotere le pene già dette da ogni trasgressore in qualunque parte e in qualche capitolo, come sopra, ed abbiano e guadagnino la quarta parte di tali pene che abbiano fatto pervenire al Comune, o per mezzo di un’accusa di altri, o per un’indagine o sua scoperta, sempre facendo la procedura ed eseguendo sul fatto, e tralasciando ogni solennità della legge, senza alcun processo, dopo aver trovata soltanto la verità del fatto. E se nelle dette cose o in qualcuna di esse, il detto Podestà o i suoi officiali fossero negligenti, per il fatto stesso, incorrano nella pena di 50 libre di denaro per ognuno di questi stessi che trascurassero o fossero negligenti, da riscuotersi sul fatto e da prelevare dal salario loro.

5 Rub.141

I carri che non possono entrare in Città.

   I carrettieri insieme con i carri o chiunque altro insieme con i carri, o con i cocchi, per l’avvenire, non possono entrare per le porte della Città, né traportare qualcosa insieme con loro, entro la Città con i detti carri, senza il permesso della Cernita, sotto pena di 25 libre di denaro per ciascuno e per qualsiasi volta.

5 Rub.142

Le donne svergognate sono da scacciare dalla contrada, e possono fare l’arte delle meretrici in un luogo.

   Decretiamo ed ordiniamo che per conservare le oneste abitudini e la pudicizia, i signori Priori e i Regolatori abbiano la piena autorità e il potere di provvedere e di comandare al Potestà e agli officiali, tutte le volte che, in qualche contrada della Città o del contado abitassero donne svergognate, e i vicini di quelle presentassero una querela su di esse, per la disonesta vita, affinché le dette donne siano cacciate da detta contrada e siano allontanate e vadano ad abitare in luoghi adeguati. Ma le meretrici possano avere la dimora ed abitare nelle abitazioni che sono all’entrata o nei vicoli a cominciare dal magazzino degli eredi di Ludovico di Giovanni del Papa e dal magazzino del signor Giovanni di Francesco degli Assalti nella piazza, attraverso l’entrata fra i detti magazzini si va fino alla abitazione di Ludovico di Matteo Cicchi; purché nella via per la quale si va fra le abitazioni e l’ospizio degli eredi di Assalti e il forno e la abitazione degli eredi di Pierangelo non escano e non tengono la porta aperta, né che in detta via, in qualche modo, stiano sedute e similmente che non restino nella via per la quale si va alla chiesa di San Domenico fra gli ospizi. E se abbiano trasgredito incappino nella pena di 10 libre di denaro per ciascuna e per qualsiasi volta.

5 Rub.143

La pena per coloro che vanno fuori distretto a pagamento.

   Nessuno della Città e del contado e abitante in essi vada al lavoro o a pagamento fuori dalla Città e dal contado sotto la pena di 20 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta. E a chiunque sia lecito accusare, e sia tenuto segreto, e guadagni la metà della detta pena, da riscuotersi sul fatto, e a questa legge non siano sottoposti coloro che andassero fuori dalla Provincia per guadagnare con i lavori o con i prezzi.

Rub.144

La pena per coloro che vanno a macinare fuori dal distretto.

   Coloro che risiedono e coloro che abitano nel nostro contado non possano né debbano andare a macinare fuori dal distretto e dal contado di Fermo; e i trasgressori perdano l’animale <a trasporto> e la salma <peso del carico>; e che li scopre abbia la metà della detta pena, e chiunque possa accusare ed abbia la quarta parte di tale pena e l’accusatore sia tenuto segreto. Per l’autorità della presente legge a ciascuno sia negata la possibilità di andare fuori dal distretto per macinare.

5 Rub.145

Gli alimentari siano venduti al colmo.

   I signori Priori, quelli che ci saranno nel tempo, abbiano l’autorità, insieme con i Regolatori, di sorvegliare affinché i comitativi una sola volta in ogni settimana mandino la farina, l’orzo e le cibarie in piazza e vendano al colmo ogni genere di cereali, di farina, e di legumi; sotto la pena di 20 soldi per ogni misura e per qualsiasi volta; facendo eccezione per il frumento o grano, che vendano a misura rasa. E qualsiasi officiale della Città e del contado abbia l’autorità e la giurisdizione di indagare, di investigare e di fare la procedura sul fatto contro tutti i trasgressori sulle già dette cose, in qualsiasi luogo, per l’esecuzione della pena già detta, e costui guadagni la quarta parte della anzidetta pena predetta di quanto avrà fatto pervenire al Comune per loro officio.

5 Rub.146

Il Cittadino e l’abitante nel contado, che fosse un lenone possa essere catturato come manigoldo.

   Nessuno della Città e del contado sia un lenone, né possa tenere le meretrici in questa Città e nel suo contado; e chi le tenesse sia catturato e possa essere catturato come un manigoldo, a disonore e a vituperio dello stesso trasgressore.

5 Rub.147

La vendita di legumi e di altre erbe.

   Coloro che vendono i legumi e le altre erbe, con cui sia possibile fare manipoli, non superino il prezzo di due denari per ogni manipolo. Ed egualmente si intenda per il cece fresco, e non possano vendere ad arbitrio, sotto la pena di 20 soldi per qualsiasi volta quando i venditori ambulanti abbiano trasgredito.

5 Rub.148

La sistemazione delle strade della Città.

   Allo scopo che le strade della Città abbiano la manutenzione e non siano danneggiate, decretiamo ed ordiniamo che sia incaricato un solo Cittadino per ogni contrada che abbia l’autorità ed il potere di ispezionare e far riparare queste strade, dove sono danneggiate, a spese e con opere da parte dei patroni delle abitazioni, i quali siano costretti a pagare queste spese per la maestranza, e ad opera del Comune siano mandati e dati i laterizi o i mattoni necessari. E l’officiale straordinario abbia la diligenza di far togliere la sporcizia, e il letame, e altre immondizie da tali strade per suo officio, secondo la forma dei nostri statuti che parlano di tale materia.

5 Rub.149

I legnami non siano esportati per mare.

   A vantaggio dell’abbondanza che si deve avere nella Città e nel contado di Fermo, decretiamo ed ordiniamo che i legnami non siano esportati, in alcun modo, per mare, sotto la pena di 10 ducati d’oro per qualsiasi nave piena di legnami, o per ogni imbarcatura con la quale si fanno le esportazioni, e sul fatto sia riscossa la pena; e, in pari modo, coloro che vendono tali legnami da esportare, anche gli aiutanti incorrano in questa stessa pena.

5 Rub.150

Il prezzo e la misura dei cerchi.

   Con questa legge decretiamo che, per il futuro, i cerchi o i cerchi di legno siano venduti nel modo e nella forma di seguito scritti, cioè la lunghezza e le misure di 10 piedi siano venduti a coppia per otto bolognini; poi  di seguito scendendo gradualmente fino all’ultimo grado la coppia dei cerchi della misura di sette piedi abbia la valutazione di sei bolognini; di cinque piedi quattro bolognini; e una coppia di cerchi di minore misura tre bolognini. E se siano stati di una maggiore lunghezza e di misura di 10 piedi, la coppia sia venduta proporzionalmente, facendo riferimento ai prezzi anzidetti, e non siano venduti a di più, sotto la pena di un ducato per tutte le volte quando, da qualunque venditore sia stata fatta una trasgressione e per qualsiasi volta.

Fine del libro Quinto degli Statuta Firmanirum

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IN MEMORIA DI BENEDETTO XVI SERVO DELLA CHIESA DI DIO

IL SALMO 39 DICHIARA PERIPEZIE E FEDE FERMA.\

 Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
 Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.
 Beato l’uomo che spera nel Signore
e non si mette dalla parte dei superbi,
né si volge a chi segue la menzogna.
 Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio,
quali disegni in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare.
Se li voglio annunziare e proclamare
sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
 Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Sul rotolo del libro di me è scritto,
 che io faccia il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore».
 Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
 Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore,
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho nascosto la tua grazia
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia,
la tua fedeltà e la tua grazia
mi proteggano sempre,
 poiché mi circondano mali senza numero,
le mie colpe mi opprimono
e non posso più vedere.
Sono più dei capelli del mio capo,
il mio cuore viene meno.
 Degnati, Signore, di liberarmi;
accorri, Signore, in mio aiuto.
 Vergogna e confusione
per quanti cercano di togliermi la vita.
Retrocedano coperti d’infamia
quelli che godono della mia sventura.
 Siano presi da tremore e da vergogna
quelli che mi scherniscono.
 Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano,
dicano sempre: «Il Signore è grande»
quelli che bramano la tua salvezza.
 Io sono povero e infelice;
di me ha cura il Signore.
Tu, mio aiuto e mia liberazione,
mio Dio, non tardare.

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Statuti dei Fermani tradotti in italiano libro 5° rubriche 1-68. Digitazione Albino Vesprini

STATUTA FIRMANORUM

Invocato il nome della SANTA ED INDIVIDUA TRINITA’

Il Libro quinto degli Statuti del Comune di Fermo inizia felicemente

 Libro 5 Rub.1

L’officio e la giurisdizione del signor Capitano.

   Il Capitano del popolo della Città di Fermo e del suo distretto e del contado sia tenuto e debba esigere, mantenere e difendere, anche governare, per quanto possibile, le giurisdizioni del Comune e del popolo di questa Città e accrescere lo stato prospero e tranquillo eccelso del presente e libero popolare stato della Città di Fermo; così pure le Società delle arti del popolo, e i Priori, i Confalonieri, i Capitani, i Consoli dei mercanti, e la giurisdizione loro, e lo stato prospero e tranquillo di queste arti e del popolo; praticare integralmente e fare praticare, senza alcuna diminuzione, gli statuti fatti, e ordinati, stabiliti, e deliberati e anche da farsi per queste Società e per il popolo ad opera di essi stessi. Per tutto quanto sia e potesse essere contro questo popolo e contro il Comune e inoltre contro gli statuti di questo volume e contro gli altri comunque pubblicati o da pubblicarsi per l’onore e per lo stato prospero, pacifico e tranquillo di questa Città, del popolo e della società delle arti di questa stessa Città, <il Capitano> non possa fare, né in alcun modo faccia fare, né consenta a chi voglia fare, né permetta di cambiare gli statuti, le proposte, gli ordinamenti e le delibere, ma, secondo il possibile, si sforzi per praticare, mantenere, custodire, difendere, governare, far crescere, e aumentare sempre, questi statuti e questo Comune e le Società e le arti e questo popolo e il buono e pacifico stato prospero e tranquillo di questi stessi; e proibisca che avvenga, e punisca e respinga quanto fatto o inferto in vilipendio, ogni turbativa a pregiudizio, a pericolo o aggravio dei signori Priori del popolo e delle arti e delle Società del popolo, o di qualcuno di questo popolo, secondo la forma dei contenuti dello statuto, anche qualora gli statuti non lo esprimessero, secondo la forma del diritto comune, con ogni modo, via, norma e forma come meglio possibile. E lo stesso signor Capitano e il suo giudice e il vicario e chiunque di questi sia Giudice negli appelli civili e penali, giudiziari ed extra giudiziari e in tutte qualsiasi le querele e i ripristini all’originario, e le revisioni o le domande di revisioni all’arbitrato di un buon uomo, da interporre di fronte a questi stessi o ad uno di questi, o ritornato a costoro o a costui, o capiti che di fronte a uno, o ad un altro di costoro che si faccia un appello o un reclamo o che si interponga la revisione all’arbitrato di un buon uomo, oppure capiti di fronte a un Giudice, o ad un arbitro, o ad un conciliatore che introduce il gravame che venga fatto un appello o sia chiesta il ripristino all’originario o la revisione all’arbitrato di un buon uomo. Inoltre <il Capitano> stia come Giudice ordinario ed abbia la giurisdizione ordinaria riguardo a tutte le cose, sulle quali e riguardo alle quali, in base alla forma degli statuti di questo volume, ha il potere di investigare. E questo Capitano, ad opera del Podestà, e dei suoi officiali e di altri qualsiasi officiali, pratichi e faccia praticare soprattutto gli statuti di questo volume e le altre delibere e gli ordinamenti tutti del Comune e del popolo di questa Città, quelli fatti o <quelli> da farsi a vantaggio del popolo e delle Società di questo popolo; e non faccia nulla né intervenga in contrasto a queste stesse cose o contro qualcuna di esse, e qualora abbia scoperto altre cose fatte contro questi statuti e contro gli ordinamenti o le delibere fatte a vantaggio di questo popolo e delle società non le eseguirà né le farà fare, né permetta che siano in alcun modo praticate, ma egli piuttosto farà in modo che siano considerate e fatte considerare totalmente come cose non fatte. E questo signor Capitano stia e debba stare, insieme con i Sindacatori del Comune di Fermo, a richiedere e ad esigere il rendiconto sulle cose dell’officio del Podestà e dei suoi officiali e di tutti gli altri officiali del Comune di Fermo, e sull’amministrazione dell’officio di questi stessi per tutte le cose che abbiano compiuto o abbiano dato commissione di compiere o abbiano amministrato o abbiano fatto al di là o al di fuori o contro con la forma degli statuti e degli ordinamenti del Comune e di questo popolo. Il Capitano faccia e sia obbligato a fare ciò sotto pena di 100 libre di denari <da prelevare> dal suo salario. E questo Capitano faccia eleggere questi sindacatori ad opera dei signori Priori e del Gonfaloniere di giustizia. E questo Capitano debba richiedere il braccio <aiuto> dei signori Priori e del Podestà a vantaggio del mantenimento, della difesa, dello sviluppo per lo stato pacifico e tranquillo della Città di Fermo, per il governo delle società del popolo e delle arti e per l’esercizio di tutte le singole cose spettanti al suo officio e per praticare al meglio la sua giurisdizione. E questi signori Priori e il Podestà, siano obbligati a concedere e dare aiuto, consiglio e favorire questo signor Capitano, secondo quanto la materia richiederà, secondo l’occorrenza delle cose fatte e come esigerà la qualità del fare, al fine che egli possa esercitare il suo officio nel modo migliore. Inoltre, questo signor Capitano sia obbligato e debba condannare il Podestà e il milite, i Giudici, i notai e i famigli o gli sbirri suoi, con tutte le pene ed i bandi <d’esilio> contenuti nei capitoli del Comune di Fermo, qualora ci siano state trasgressioni contro questi <capitoli> o contro alcuni di questi, o abbiano fatto ciò gli stessi, oppure qualcuno di essi, nel modo e nel senso di un reato secondo la forma di uno statuto del Comune di Fermo. Faccia questo, sia per il suo officio, sia anche a richiesta di un qualsiasi Cittadino o di un abitante di Fermo, o del distretto, che faccia la denuncia o l’accusa, 3gli faccia la procedura sommaria, semplice, e con calma, senza alcun comando, senza strepito, senza immagine di processo, secondo la forma degli statuti che trattano del punire i reati. E il Podestà sia obbligato a riscuotere queste condanne a favore del Comune e debba fare queste cose nel tempo del sindacato di questo Podestà. In realtà il Capitano durante il tempo dell’officio del Podestà non possa far procedura né fare condanne contro costui, né contro i suoi officiali, né contro i famigli per alcun crimine o reato, a meno che non avvenga per tradimento, o per malizia contro il presente stato del popolo, sotto penalità di 100 libre di denaro <da prelevare> dal suo salario, per ciascuna delle cose contenute in ciascuno degli anzidetti capitoli. E questo signor Capitano sia obbligato a far praticare e compiere tutte queste cose che sono contenute in ciascuno dei capitoli che tratta del suo officio, sotto la pena e le pene contenute in questi capitoli. Inoltre il signor Capitano debba far pervenire nella camera <cassa> del Comune di Fermo ogni moneta recuperata a opera sua o ad opera dei Regolatori del Comune o di un’altra qualunque persona e non faccia dare come compenso nessuna somma. E al fine che non ci siano turbamento, né alcuna rivalità fra i detti Rettori, riguardo all’inquisire sui reati, sopra i quali questo Capitano ha la stessa giurisdizione che ha anche il Podestà, vogliamo che nel caso in cui entrambi i Rettori facessero la procedura, colui che giunge per primo tramite il solo mandare la copia alla Camera abbia autorità a portare a termine il suo processo. In realtà il Rettore giunto primo, dopo avuta la certezza, debba pronunciare che riguardo a un processo avviato ad opera della sua Curia non si debbano far procedure <da altri>, sotto penalità di 200 libre da prelevarsi al contravventore, sul fatto, per ciascuna volta. E ciascun Rettore, Podestà o Capitano debbano portare a termine i loro processi entro i termini che sono stabiliti e assegnati dagli statuti del Comune di Fermo che trattano di quella materia, sotto la penalità contenuta in questi statuti. E <il Capitano> sia obbligato, precisamente entro i primi quattro mesi del suo governo, a fare indagine o farla fare, esigere, ultimare e assegnare tutti i prati, i pascoli, le selve e i boschi del Comune che siano stati posseduti fino a tale momento da qualsiasi persona o <da chi> li possedesse o li tenesse per il proprio uso, oppure li tenesse ad uso per il Comune, nonostante una vendita o una concessione o una qualche tenuta, né sotto qualche pretesto di queste stesse cose, e nonostante le accettazioni, o le consegne in restituzioni oppure in concessioni di questi prati, pascoli, selve, e boschi, fatte a chiunque. Egli faccia questa inquisizione e questa requisizione ad opera sua propria e in base al suo officio, oppure su denuncia e su istanza di chiunque chieda che la si faccia, insieme con due uomini che siano eletti per ciascuna contrada dallo stesso signor Capitano, dei signori Priori e dal Gonfaloniere, <scegliendo> uomini buoni e fedeli che non siano quelli già detti, che hanno il possesso e la tenuta, e neanche tra i loro consanguinei o affini o senza neanche uomini, a talento di volontà. E qualora abbia scoperto qualcuno che abbia già occupato o stia occupando queste cose, applichi la punizione contenuta nello statuto che riguarda chi occupa i possedimenti del Comune. E il Capitano sia obbligato a fare l’indagine su costoro. Inoltre questo Capitano sia obbligato e debba indagare e fare inquisizione contro tutti e singoli coloro della Città di Fermo e del suo distretto, che avessero dato, a qualsiasi titolo, avessero alienato le terre, i possedimenti posti nella Città di Fermo e nel suo distretto, a qualcuno o ad alcuni i quali non siano sottomessi alla giurisdizione della Città di Fermo e non corrispondessero dazi né tasse a questo Comune. E tutti quelli che questo signor Capitano avrà scoperto che hanno commesso reati su tali cose, li punisca e condanni secondo la forma dello statuto del Comune di Fermo. E questo signor Capitano inoltre sia obbligato e debba fare investigazione contro tutti i singoli Cittadini e gli abitanti del distretto i quali abbiano lasciato le proprie abitazioni ed abbiano traslocato per abitare altrove, in luoghi non soggetti al Comune di Fermo. Egli procuri in ogni modo che costoro ritornino entro un determinato tempo che egli dovrà assegnare loro affinché ritornino, insieme con tutta la loro famiglia, alle proprie abitazioni che abbiano abbandonato. Qualora essi non siano tornati, condanni costoro e ciascuno di loro alle pene da imporre a suo arbitrio, ed riscuota queste condanne a favore del Comune. E si intenda che a questo Capitano siano concessi e attribuiti i poteri e ogni giurisdizione per tutti i singoli casi nei quali, per effetto di qualche statuto o delibera, si riscontra che i poteri gli sono attribuiti o concessi.

5 Rub. 2

– Sulla stessa giurisdizione del signor Capitano.

   Inoltre il signor Capitano sia obbligato a investigare e fare inquisizione e praticare l’articolo scritto sul giorno di domenica e delle festività da rispettare. Inoltre il detto Capitano sia obbligato ad indagare e a fare le procedure, per suo officio, a seguito della denuncia e dell’accusa fatta da chiunque, e, su quanto detto, questa possa essere fatta da ognuno; e tale denunciatore sia tenuto segreto; e <il Capitano agisca> contro tutti i singoli che, pubblicamente o di nascosto, in qualche modo o per caso, osassero o presumessero di dire male, o denigrare, e disonorare, e a vergogna ed insulto contro gli offici del signor Podestà, dei signori Priori del popolo, e del Vessillifero di giustizia, del Collegio, o delle Società del popolo o <a scapito> di qualcuno di costoro della Città di Fermo, e punisca i trasgressori con 100 soldi di denari fino a 25 libre di denaro, a suo arbitrio. E il detto signor Capitano faccia pubblicamente annunciare con bando le dette cose attraverso la città all’inizio del suo governo, allo scopo che diventino note chiaramente a tutti. Inoltre il detto signor Capitano, con sollecitudine, si applichi ad investigare sui Beccai <macellai> che non si adoperano per le carni e che delinquono, in contrasto con la forma degli statuti, nella loro arte e nelle cose a cui sono obbligati, eccetera.

5 Rub.3

– Sulla stessa giurisdizione del signor Capitano contro le signore che portano ornamenti vietati.

   Inoltre il detto signor Capitano sia obbligato investigare, fare inquisizione e far fare indagine contro le donne e le signore che portano ornamenti in contrasto alla forma degli statuti e punirle e condannarle secondo la forma degli statuti che scrivono sugli ornamenti delle donne durante il lutto per i morti.

5 Rub.4

Sulla stessa giurisdizione del signor Capitano.

   Inoltre <il Capitano> sia obbligato e debba in ogni mese investigare contro quelli i quali abbiano caricato o scaricato olio o altre mercanzie in qualche luogo della riva del mare o vicino al mare dal fiume Tronto e da Tronto <castello> fino al fiume Potenza, in cui non si pagasse il dazio del Comune di Fermo o che non sia <luogo> sottoposto integralmente alla giurisdizione di questo Comune; cosicché in questi stessi <luoghi>, dal Comune di Fermo potessero imporsi la tassa o gli estimi o i fumanti <tasse focatico>, al modo come negli altri luoghi sottoposti a detta Città. e qualora egli abbia scoperto uno che delinque in tal modo, lo debba punire in modo reale e personale, a suo arbitrio, secondo il modo del reato; purché le anzidette cose non abbiano validità in quei luoghi che siano del distretto di Fermo, e legittimamente il Comune di Fermo <vi> può applicare le tasse.

5 Rub.5

Il signor Capitano sia obbligato a gestire l’officio daziario.

   Inoltre il detto signor Capitano sia obbligato e debba esercitare con precisione l’officio dei dazi da sé stesso, e tramite un suo Giudice, se lo abbia avuto, secondo i capitoli e gli statuti che scrivono sui dazi. E nessun altro Giudice venga eletto ad esercitare questo officio daziario, tuttavia <si faccia> sì che nulla del denaro di detti dazi possa, né debba in alcun modo giungere nelle mani di questo Capitano o dei suoi officiali, in alcun modo, ma nelle mani del Banchiere del Comune. E il Capitano e gli officiali che nelle dette cose abbiano commesso una qualche frode siano puniti con 100 libre di denaro, per ciascuno e per qualsiasi volta.

5 Rub.6

Il Capitano possa indagare tutti i reati.

   Parimenti il detto signor Capitano sia obbligato, possa e debba esaminare tutti i singoli reati, che il Podestà possa ed abbia autorità di conoscere; dopo che il Capitano abbia iniziato ad esaminare questi reati, e ciò si intenda che per mezzo della trasmissione della copia alla Camera, il Capitano abbia iniziato ad indagare, e il Podestà e il suo Giudice, in nessun modo, possano né debbano intrometter(vi)si, neppure abbiano la facoltà di indagare, né di farne alcun processo; e se abbiano fatto qualcosa, in questo caso, è nulla e di nessuna validità, per la legge stessa. Il detto signor Capitano possa, e sia anche obbligato e debba esaminare, ed anche portare a conclusione con la sua sentenza e definire con il consiglio del suo Giudice e dell’assessore, se l’abbia avuto, tutti i singoli reati. E debba finire e ultimare tutti i processi penali iniziati dal Podestà e dalla sua Curia e non finiti né ultimati entro la scadenza prevista negli statuti; e con lo stesso processo infliggere la condanna con le pene contenute nello statuto per quel tale reato, oppure debba assolvere, secondo come meglio si faccia per legge e venga praticata la giustizia. E questo Capitano debba indagare, completare, ultimare ed esaminare tutte le cose che competono al suo officio; e il Capitano per un officiale, qualora abbia agito contro gli statuti e la forma di questi, sia obbligato in solido. E allo scopo che si conosca la verità, qualora i reati intrapresi dal Podestà e dalla sua Curia, che siano individuati, o non lo siano, entro il detto tempo previsto nello statuto; e qualora detto tempo per procedere sia trascorso, o no, il Podestà, il Giudice e il suo Notaio siano obbligati e debbano nei singoli mesi, almeno a fine mese, mostrare gli atti a questo Capitano. E, viceversa, questo Podestà e la sua Curia sui processi di detto Capitano facciano in simile modo; e il signor Capitano e la sua Curia siano obbligati a mostrare a costui i loro processi da concludere con gli stessi modo e forma.

5 Rub.7

Il Capitano sia obbligato a riscuotere le condanne.

   Inoltre questo Capitano e la sua Curia per tutte le condanne da lui stesso fatte e tuttavia nuovamente inquisite, siano obbligati a fare la riscossione entro 20 giorni, dopo che queste sono state rifatte e notificate e effettivamente debba mandarle ad esecuzione e farle assegnare in Comune, nelle mani del Banchiere del Comune di Fermo, a favore dello stesso Comune che le riceve, sotto pena di 100 libre di denaro, e nondimeno ciò sia conteggiato nel suo salario, e tramite i suoi officiali successori debbano essere riscosse entro 20 giorni dopo l’inizio del proprio officio. Egli possa anche eseguire o mandare ad esecuzione tutte le singole sentenze penali e le condanne penali emanate da qualunque Rettore, in modo reale e personale, come è contenuto nella sentenza, sul fatto, senza alcun processo. Sia obbligato a eseguire e a mandare in esecuzione anche le sentenze non nuovamente inquisite, o notificate in contumacia come e nel modo contenuto nello statuto dei reati sotto la rubrica su “Esecuzione delle sentenze; eccetera”.

5 Rub.8

Il Capitano faccia indagine contro coloro che offendono il Podestà e i suoi Officiali.

   Inoltre questo signor Capitano abbia la giurisdizione di indagare e fare la procedura in tutti i singoli reati, ingiurie, offese fatti e commessi contro la persona del Podestà e dei suoi officiali e servitori, e condannare i delinquenti alle pene contenute nell’articolo che è scritto sugli stessi reati.

5 Rub.9

Il Capitano sia obbligato ad indagare su coloro che esportano vettovaglie.

   Inoltre <il Capitano> abbia giurisdizione e sia Giudice competente e ordinario in tutti i casi specificati sopra in qualunque capitolo di tale contenuto degli statuti ed abbia la potestà di punire, di fare la procedura, ed esigere, come indicato in questi articoli. E sia inteso che è Giudice ordinario, e si intenda che egli ha la giurisdizione ordinaria, nonostante alcuni statuti e nonostante ogni legge civile o canonica, che si esprima in contrasto.

5 Rub.10

Condanne all’esilio da imporre per mezzo del signor Capitano.

   Il Capitano e i suoi officiali nell’imporre l’esilio abbiano quella giurisdizione che hanno il Podestà e i suoi officiali, contenuta nell’articolo sulla giurisdizione del Podestà e degli officiali circa l’esilio da imporre. Nell’esercito, in realtà, o nella cavalcata, nel parlamento Generale, nella controversia o nella rissa sia il Capitano che il Podestà possano imporre una pena a loro arbitrio, dopo aver valutate la persona e la natura del fatto.

5 Rub.11

 – I Balivi (delle imposte) del signor Capitano.

   Il detto signor Capitano abbia e debba avere per esercitare il suo ufficio cinque Balivi ad intraprendere la ‘scarfina’ <controlli>. E questi Balivi debbano di continuo stare con il Capitano e obbediscono a lui e ai suoi officiali e rivolgono la loro attenzione a tutte quelle cose che comprendano essere di competenza dell’officio loro. E ognuno degli stessi Balivi abbia il proprio salario da stabilirsi per qualunque mese dai signori Regolatori come salario e mercede dagli averi del Comune. E debbano avere e presentare e portare continuamente sul capo in evidenza le fasce con sopra una croce bianca, come sta nel vessillo del Comune, allo scopo che siano riconosciuti dagli altri. E questi Balivi siano sottoposti alle pene, alle condanne e alle leggi a cui sono soggetti gli altri Balivi del Podestà, e ad opera dello stesso Capitano possano e debbano essere puniti e condannati a queste pene secondo la forma degli statuti del Comune di Fermo che sono scritti contro e a favore di essi.

5 Rub.12

In quali casi nella causa penali sia lecito fare appello, ed in quali non lo è.

   Ordiniamo che prima del tempo della sentenza definitiva in qualche causa penale non sia lecito fare l’appello, e qualora sia stato fatto un appello, non sia ammesso dal Giudice degli appelli, sotto pena per il Giudice d’appello, che faccia il contrario, di 100 libre di denaro, e nondimeno si consideri come se l’appello non sia stato fatto. E il Giudice “da cui” <= su cui non è consentito fare appello = appello non lecito>, nonostante qualche appello o qualche divieto nella causa, proceda fino alla sentenza definitiva inclusa, e in questa sentenza definitiva tutti i diritti e le difese del caso siano e si intenda che sono completamente riservate <ad incarico >, anche senza l’intervento del Giudice, per l’autorità della presente legge. In verità, contro la sentenza definitiva personale, in tutto od in parte, si possa e si abbia validità a fare appello nel giorno della notifica della sentenza o nel giorno seguente. Possa essere fatta la presentazione di ciò davanti al Giudice “da cui” <non anticipare>, o davanti al Giudice “a cui” <arriva l’appello>, e tale presentazione, per legge, abbia validità. Questo Giudice “a cui” <arriva l’appello> sia obbligato e debba decidere e concludere tale appello, così presentato, entro otto giorni da calcolarsi dalla presentazione; e se non lo abbia concluso entro questo tempo, la prima sentenza rimanga stabile; e questa sia eseguita a talento di volontà. E il Giudice “da cui” <non anticipare> o il Sindaco del Comune addetto alle cause, dopo ricevuta la lettera inibitoria, siano obbligati e debbano assegnare e presentare gli atti e tutto il processo avanti al Giudice “al quale” <arriva l’appello>, sotto pena di 100 fiorini d’oro per il Giudice “da cui” <non anticipare>, se costui sia stato e sia restato negligente nelle dette cose. Essi debbano mandare i loro Giudici alla difesa e per la difesa ossia per difendere il suo processo e la sentenza. Questo scadenza di otto giorni non scorra se il Giudice sia rimasto fermo o sia stato negligente presentando gli atti o le cose attivate nella causa su cui sia stato fatto l’appello; si faccia eccezione per i casi già detti, sui quali non sia lecito appellarsi, e su questi di seguito si farà menzione: cioè sul tradimento della Città o di qualche Castello, o sullo sconvolgimento dello stato presente, sui latrocini, sul lenocinio, sul rapimento di vergini, di monache, o di <recluse eremite> ‘carcerate’, oppure su percosse fatte nella persona di qualcuno dei signori Priori o del Vessillifero di giustizia, durante il loro officio; e neanche sia lecito fare appello contro le sentenze pronunciate sui danni dati in modo personale o insieme con animali. Ma, in realtà, sia lecito entro 5 giorni in continuità da calcolarsi dal giorno della notifica della sentenza, fare appello per una sentenza definitiva in casi puramente pecuniari, o <in parte> anche pecuniari, ma, nel fallimento, personali in tutto o in parte; e l’appello abbia validità sia se presentato davanti al Giudice “da cui” <non anticipare>, sia davanti al Giudice ”al quale” <arriva l’appello>. Il Giudice “al quale” debba ultimare questo appello entro 10 giorni in continuità dopo presentato l’appello. Il giudice “da cui” nell’appello fatto, debba mostrare gli atti e fare le altre cose come sopra è stato detto. E se il Giudice dell’appello non abbia concluso l’appello entro i detti 10 giorni in continuità, la prima sentenza rimanga stabile; e il Giudice “da cui” la metta in esecuzione a talento di volontà, a meno che si sia rifiutato o non abbia presentato gli atti e tutto il processo; nel quale caso i tempi per concludere l’appello non decorrano. I <rei> contumaci tuttavia, nelle cause penali, siano privati del beneficio dell’appello. E in tutti i casi detti sopra, il Giudice “da cui” <non anticipare> sia obbligato e debba fare la copia della sua sentenza, quando ne sia stato richiesto, immediatamente in quel giorno, diversamente i tempi <di scadenza> non decorrano fino a che egli non abbia fatto copia delle dette cose e, per il fatto stesso, egli incorra nella pena di 500 libre di denaro. E in tutti i singoli casi, nei quali viene fatto appello nelle cause penali, tutti i tempi <di scadenze>, tanto per interporre l’appello, quanto per proseguire, anche per concluderlo, si intendano e siano in continuità; e anche le feste introdotte in onore di Dio non siano d’impedimento e non né abbiano vigore per impedirlo.

5 Rub.13

 Gli appelli delle cause civili.

   Ordiniamo che non sia lecito che si interponga un appello in alcun modo, prima del tempo della sentenza definitiva in una causa civile, quando si spera che la sentenza definitiva sarà pronunciata; ma tutti i ‘pesi’ <obblighi>, i diritti e le difese di parte siano riservati <ad incaricati> per la sentenza definitiva, e siano e si intenda che siano riservati, per effetto dell’autorità della presente legge, senza che intervenga un Giudice e essi tutti stiano riservati e debbano stare riservate per l’appello da interporre contro la sentenza definitiva e vengano ad essere esaminati e portati a termine ad opera del Giudice per l’appello. Contro una sentenza definitiva di un Giudice, in realtà, si può fare appello, anche reclamare a viva voce o per iscritto, anche scrivere di nullità, ossia si inserisca in uno stesso solo appello, in forma principale oppure in modo incidentale, o non, entro i 5 giorni in continuità, da calcolare dal giorno di pubblicazione della sentenza. E il Giudice dell’appello abbia ad ultimare questo appello o la causa di nullità, entro 30 giorni continuativi che vengano calcolati dal giorno in cui vengono interposti l’appello o la causa di nullità, sotto penalità di 500 libre di denaro. Contro una sentenza di arbitri conciliatori si possa fare appello o esporne la nullità, in forma principale oppure incidentale, entro 5 giorni in continuità da calcolare dal giorno del ‘lodo’ <arbitrale> o della sentenza. E il Giudice porti a termine questa causa di appello o di nullità entro 20 giorni, dal giorno in cui è interposto l’appello o chiesta la nullità, sotto la detta penalità. Inoltre contro una sentenza degli arbitri, o dei compositori amichevoli, o contro i loro atti di arbitrati di conciliazioni o di composizioni o di ‘lodi’ si possa fare appello e scrivere di nullità o di revisione all’originario, anche alla revisione arbitrale di un buon uomo, entro i 5 giorni in continuità dal giorno della pubblicazione dell’atto dell’arbitro o del lodo o della composizione. E questo Giudice sia obbligato e debba portare a termine questa causa di appello e di nullità o di revisione arbitrale di un buono uomo, entro 20 giorni in continuità, dal giorno in cui si sono interposti l’appello o la chiesta la nullità o la revisione di un buono uomo come arbitro, sotto la detta pena. E in tutti i casi di questo statuto le scadenze date al Giudice nel portare a termine le cause di appello, di nullità, di revisione arbitrale di un buon uomo, di far ripristino all’originario, siano e si comprenda che sono in continuità, facendo eccezioni per le ferie per <raccogliere> le messi, per le vendemmie o per eventi improvvisi, per tutti gli altri giorni di ferie <non lavorativi> previsti da uno statuto sulle ferie da eccettuare e questi tempi siano tutti di ferie tolte di mezzo. Per volontà delle parti si possano fare proroghe tra la durata di questi tempi e anche il tempo intermedio prorogato per volontà delle parti non venga calcolato <per le scadenze>. In qualunque dei casi anzidetti, il Giudice che esamina queste cause sia obbligato sempre a condannare alle spese chi soccombe a vantaggio del vincitore. E in qualunque degli anzidetti casi, qualora il Giudice di appello non porti a termine entro questi tempi stabiliti per dover terminare una causa, rimanga sempre valida la prima sentenza definitiva, o interlocutoria e la parte intenda che ha approvato quanto fatto dal primo Giudice. In realtà le cause di ripristino dell’originario, qualunque siano, debbano essere poste e discusse di fronte al Capitano o al Giudice di giustizia del Comune di Fermo e costoro debbano esaminare queste cause poste e portarle a termine entro 20 giorni in continuità dal giorno della richiesta o del ripristino dell’originario. E in tutte le cause di appello si faccia la procedura in forma semplice, sommaria, calma, senza rumore, né parvenza di processo, sotto la penalità già detta. E prima che avvenga la sentenza definitiva non si possa né debba fare una qualche richiesta di ripristino dell’originario, ma si comprenda che questa è riservata alla stessa sentenza definitiva, e al <poter> fare appello contro questa definitiva. In realtà contro chi interpone un secondo decreto o contro un qualsivoglia precetto, o contro una sentenza interlocutoria che abbia il vigore di una <sentenza> definitiva, e questa definisca la faccenda in forma principale, e non interposta a una causa e non si spera che sia portata una sentenza definitiva sulla causa principale, dopo questa, oltre questa, si possa fare l’appello nella medesima istanza e si possa scrivere di nullità, entro cinque giorni in continuità, dal giorno dell’interposizione o della presentazione del precetto o della sentenza. E questa stessa causa di appello e di nullità debba essere portata a termine entro venti giorni in continuità dal giorno dell’interposizione, dell’appello, o della nullità. Inoltre vogliamo che quando entro i termini stabiliti per agire contro tali sentenze o contro qualcuna di esse, si sia interposto l’appello, il reclamo, il discorso di nullità, sia stato chiesto il ripristino dell’originario o la revisione di un buon uomo come arbitro, come già detto sopra, la parte che così fa l’appello, e che scrive di nullità o che chiede la revisione arbitrale di un buon uomo, o che chiede il ripristino dell’originario, entro i cinque giorni in continuità, immediatamente successivi dopo l’appello o dopo le dette richieste, o una già detta, che fanno seguito immediatamente a questa causa da proseguire e faccia sì che sia citata la parte avversa per dover fare la prosecuzione in detta causa. E qualora entro i detti cinque giorni, non abbia fatto ciò, il Giudice “a quo” <non anticipare> possa e debba far la procedura nella causa come se non ci sia stato un appello, né una richiesta, né alcunché sia stato contrastato in questa causa. Aggiungiamo che dopo trascorsi i tempi già detti per fare l’appello, per fare la prosecuzione, e per giungere a termine, come detto sopra, qualora la sentenza, ad opera del Giudice, non sia stata ritrattata oppure confermata e la causa sia andata deserta, non si possa ulteriormente dire alcunché, né lamentare, né opporre appello, nel modo di nullità, né di ripristino dell’originario, né revisione arbitrale di un buon uomo, in contrasto alla detta sentenza e al pronunciamento fatto dal primo Giudice. Ma la sentenza pubblicata dal Giudice “a quo” <non anticipare> rimanga stabile e abbia stabilità con ogni pienezza di vigore e venga messa in esecuzione, secondo la forma stabilita nel terzo libro delle cause civili nella rubrica sull’esecuzione delle sentenze delle cause civili. Aggiungiamo anche che non si possa fare appello, né reclamare, né scrivere in nessun modo di nullità, né stare all’udienza, né in nessun’altra maniera si ammetta contro quanto è stato scritto o debba essere scritto nel bastardello <minute> sugli istrumenti di garanzia e sulle sentenze, che siano passate in giudicato, secondo la forma degli statuti ad istanza della parte principale o del cessionario, o degli eredi stessi, o dei loro procuratori, agenti, tutori o curatori. Ma per l’autorità della presente legge, sia cancellata completamente ogni facoltà di appello, di reclamo o di scrivere di nullità, e sia preclusa la via intorno allo scrivere, come detto. Similmente avvenga riguardo alle esecuzioni delle gabelle, e delle frodi su queste, e dei dazi loro e di altri debiti del Comune, a meno che questi debitori non si dessero prove in contrario.

5 Rub.14

Nulla sia innovato quando l’appello è pendente.

   Ordiniamo che, quando in qualche caso consentito dalla forma dei nostri statuti, l’appello sia stato fatto, o si sia parlato di nullità o si sia fatta richiesta di ripristino dell’originario o si sia reclamato, il Giudice “da cui” <contestato> non faccia alcun danno, né novità, per qualche aspetto richiesto che si esprime tanto contro l’appellante o reclamante, o contro chi scrive di nullità, o contro chi chiede il ripristino dell’originario come pure contro i loro beni o i fideiussori,  sotto pena di 500 libre di denaro da prelevare sul fatto a lui, ciascuna volta quando abbia  trasgredito. E ciò si intenda quando abbia avuto contezza ossia sia stato informato che è avvenuto un appello, o un reclamo, o sia stato parlato di nullità o che sia stato chiesto il ripristino dell’originario per mezzo di un <procedimento> inibitorio, o in un altro modo qualunque; e su questo espressamente sia fatto il sindacato. E nondimeno, il Giudice dell’appello possa e debba revocare e riportare allo stato di prima le cose contrastate e innovate. Incorra, come sopra, in questa stessa pena anche la parte che innova.

5 Rub.15

La condanna del Giudice che non permetta di fare appello.

   Ordiniamo che nessun Rettore o un altro officiale crei ostacoli a qualcuno che vuole fare appello né proibisca a costui di fare appello, ma consenta ad ognuno che vuole fare appello, liberamente, nei casi permessi da uno statuto, sotto la pena di 500 libre di denaro, da prelevarglisi sul fatto. E si intenda che impedire o non permettere di fare appello, avviene qualora abbia trattenuto uno avendolo costretto, o abbia inferto un’altra cosa violenta contro la possibilità almeno di fare appello.

5 Rub.16

Tutti gli statuti che trattano le cause di appello si intendano per i primi e secondi appelli.

   Vogliamo che tutti gli statuti che trattano di appelli e di cause di appello e tutte le realtà espresse da questi esistano, e vogliamo che esistano per le prime e le seconde cause di appello, ed abbiano vigore, tanto per le scadenze, e per le proroghe date per fare appello, quanto per le proroghe date per proseguire e ultimare, e in tutte le altre cause comprese in questi statuti, e, come già è stato espresso, siano da rapportare ai primi e ai secondi appelli.

5 Rub.17

Gli statuti che si riferiscono al Capitano abbiano vigore per il Giudice di giustizia e viceversa.

   Parimenti decretiamo che se nella Città di Fermo non vi fosse il Capitano del popolo o detto ufficio del Capitano fosse vacante in questa Città e il Giudice di giustizia stesse in questa Città, tutti gli statuti che trattano del Capitano del popolo abbiano vigore per il Giudice di giustizia. E il Giudice di giustizia abbia giurisdizione, potestà e potere, come quelle del Capitano ha e che potesse avere dagli statuti di questo volume. E viceversa, se in qualche statuto si menzionasse il Giudice di giustizia, e nella Città di Fermo questo Giudice non ci stesse, ma ci stesse il Capitano del popolo, si intenda che tali statuti, che trattano del Giudice di giustizia, in tutto e per mezzo di tutto, stiano nella persona del Capitano e siano parimenti come scrivessero del Capitano, e dal Capitano uniformemente debbano essere praticati ed adempiuti. Inoltre vogliamo che il Capitano del popolo e il suo Giudice o il Collaterale, ed anche il Giudice di giustizia già detto, ciascuno di questi, possano aver cognizione delle cause di appello, di nullità, del ripristino dell’originario, della revisione a giudizio di un onesto uomo, e sui dazi e sui danni dati e possono fare procedura contro le Signore che portano ornamenti in contrasto con la forma del presente statuto, o sul lutto dei morti, e su coloro che esagerano l’abitudine nei banchetti, e sul divieto del sale e delle vettovaglie e su tutte le altre cose, che venissero accordate a loro o a qualcuno di loro dalla forma dei nostri statuti. Inoltre questo signor Capitano, o il suo Vicario, il Giudice di giustizia e ciascuno di questi stessi sia Giudice competente ed abbia la giurisdizione ordinaria di sindacare i Signori Priori del popolo, e il Vessillifero di giustizia, i Regolatori, i Banchieri e gli altri officiali del Comune, anche i Vicari, ossia i Potestà dei Castelli del contado. E siano obbligati a condannare costoro, secondo la forma dei nostri statuti, se nel loro officio commettessero una frode, un inganno e una malignità, o facessero, o trascurassero qualcosa in contrasto con la forma dei nostri statuti. E quando abbiano trascurato di fare le dette cose, questo signor Capitano incorra nella penalità di 200 libre di denaro per ciascuna volta e lui stesso, durante il tempo del sindacato, ad opera dei loro sindacatori debba essere sindacato sulle dette cose. In realtà, egli in nessun modo si intrometta e non abbia giurisdizione nelle cause civili ordinarie o sommarie, e qualora abbia fatto diversamente, le cose trattate non abbiano validità, a meno che non sia stato per via di appello, di nullità, di ripristino dell’originario, e di revisione con l’arbitrato di un onesto uomo, come è stato detto sopra.

       I DANNI DATRI HANNO INIZIO

5 Rub.18

La giurisdizione e il potere del Giudice dei danni dati, delle vie, dei ponti e delle fontane.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano del popolo, che ci sarà nel tempo, o il Giudice di giustizia della Città di Fermo siano e si intendano essere Giudice competente e officiale dei danni dati, dei ponti, delle fontane ed abbia la piena giurisdizione sopra tutti i singoli statuti contenuti nel Quinto libro degli statuti, di procedere, per via di inquisizione, di denuncia o di accusa, come a lui sembrerà opportuno, e di condannare i delinquenti alle pene contenute negli statuti; in un modo che non ecceda le pene contenute negli statuti. Tuttavia vogliamo che non indaghi su un campo con stoppia, su un campo lavorato a maggese o sodo, né possa far procedura per via di una inquisizione, né in altri casi inseriti negli statuti dei danni dati, nei quali l’inquisizione è vietata in modo speciale, ma <indaghi> soltanto per via di un’accusa, a meno che il danno sia stato dato ad alberi o ai frutti degli alberi ivi esistenti, e in questo caso possa fare la procedura per via di accusa, di denuncia o di inquisizione, come a lui sembrerà opportuno, come è stato detto sopra. E le sentenze di costui abbiano validità e restino stabili, nonostante che nel fare la procedura sia stata trascurata qualche solennità, purché non ecceda le pene inserite nello statuto dei danni dati, e purché riguardo al reato, il danno arrecato sia stato constatato dalla confessione, o dai testimoni, o da altre prove, come viene concesso dalla forma degli statuti. Salvo sempre ciò che è stato detto sopra, intorno ad un campo di stoppia o campo sodo, cioè che non possa indagare, se non riguardo agli alberi o altro, purché non si intenda il danneggiare il podere con il tagliare gli alberi, o con la raccolta dei frutti fatta da qualcuno; e in questo caso da chi ha fatto il taglio non sia acquisito alcun diritto sul podere. E nessun altro abbia la giurisdizione di indagare in alcun modo sui danni dati, contenuti nel presente libro degli statuti, se non quando il fare la procedura e l’indagare l’azione, siano stati omessi da parte dell’officiale dei danni dati, entro un mese da calcolarsi dal giorno in cui è stato commesso il crimine; dopo trascorsa tale scadenza, il Podestà e il suoi officiali possano procedere e punire secondo la forma degli statuti.  Aggiungiamo anche al presente statuto che il Giudice di giustizia e <il giudice> dei dazi del Comune di Fermo ed anche il Capitano del popolo, quando il Capitano fosse presente nella Città di Fermo, ciascuno di questi stessi abbia ogni sorta di giurisdizione di fare la  procedura, di indagare e di punire ogni reato, crimine, o qualunque eccesso, che siano stati commessi o che venissero commessi in futuro su qualche membro di qualsiasi officio pertinente a questo stesso e anche all’officio dei dazi, o in occasione di dazi e sulle cose che si commettessero in frode per qualunque motivo con dolo o senza, anche quando si facesse qualcosa contro la verità, oppure fosse stato fatto al tempo del proprio officio, punendo e condannando a pene pecuniarie, punendo e condannando in denaro e propriamente secondo la forma degli statuti della Città di Fermo, imponendo e condannando, non in altro modo. Inoltre aggiungiamo che gli officiali dei danni dati della Città di Fermo non possano per il proprio specifico officio indagare se non sia stato per movente di una denuncia o di una accusa del proprietario contro coloro che arrechino danni con animali nei prati, dalle calende di novembre fino alle calende di marzo. In realtà nelle altre stagioni possa investigare, punire e condannare secondo la forma dei nostri statuti per un’accusa, una denuncia o anche per il proprio vero e specifico officio.

5 Rub.19

Coloro che alla prima citazione non siano venuti <presenti>.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque sia stato denunciato, accusato, segnalato o inquisito nella Curia o dalla Curia del signor Capitano o del Giudice di giustizia per queste cose che riguardano la loro giurisdizione sopra i danni dati, debba essere citato una volta soltanto in modo personale o presso la casa di abitazione. E se costui entro la scadenza della citazione non si sia presentato, sia ritenuto come <reo> confesso per queste cose per cui si fanno le procedure contro di lui, e sia condannato secondo la forma degli statuti che trattano questa stessa materia. E se si facesse la procedura in altro modo, senza che sia praticata la forma anzidetta dal detto officiale, il processo non abbia validità in alcun modo, neppure la sentenza.

5 Rub.20

Il signor Capitano mandi i suoi Notai a rintracciare coloro che arrecano un danno.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano sia obbligato a mandare gli officiali attraverso la Città, i villaggi <contrade> del Comune di Fermo, dentro e fuori, di giorno e di notte, al fine che rintraccino coloro che arrecano e procurano un danno in contrasto alla forma dei detti statuti. E l’officiale sia obbligato a mandare i suoi famigli <aiutanti> e ad andare alle porte della Città di Fermo per vedere e verificare se ci sono alcuni che portano uve o alcuni frutti, o legna, o rami di oliva, allo scopo che possa scoprire se portano cose dai loro poderi, oppure no. E quando abbiano scoperto qualche delinquente nelle dette cose o in qualcuna di esse, condanni i tali colpevoli con le pene comprese in questo volume degli statuti, secondo la forma degli statuti che trattano della materia. E le dette cose non siano rapportate, né abbiano vigore nei Castelli del distretto di Fermo, i quali hanno il Podestà e il Vicario o un altro officiale che li governa, assegnato loro dal Comune di Fermo, sotto penalità per il signor Capitano, se abbia trasgredito nelle dette cose, di 25 libre di denaro da prelevarsi al tempo del suo sindacato. Se egli, insieme con un testimonio o almeno con un Balivo, abbia detto di aver scoperto qualcuno o di aver visto uno procurare un danno, si creda alla relazione del Notaio, o dell’officiale, o dell’aiutante di questo Capitano o del Giudice di giustizia.

5 Rub.21

Un officiale non riceva alcunché da alcuna persona.

   Decretiamo ed ordiniamo che l’officiale già detto eserciti il suo officio soltanto da sé e non tramite alcun sostituto. Neppure riceva da sé qualche regalo, né tramite altri da alcuna persona ecclesiastica o secolare <laica>, sotto la penalità di 50 libre di denaro per ciascuna volta che abbia trasgredito su ciò. E lo stesso signor Capitano abbia quattro Balivi dai Balivi del Comune di Fermo.

5 Rub.22

 – Il Capitano faccia e faccia fare il bando di non arrecare un danno di persona o con animali.

   Inoltre decretiamo che il signor Capitano già detto faccia e faccia pubblicizzare, all’inizio del suo officio, che nessuna persona produca un danno di persona o con animali, di giorno o di notte, in contrasto alla forma dei detti statuti.

5 Rub.23

Concedere l’abolizione <revoca della denuncia>.

   Decretiamo ed ordiniamo che tutte le volte o in qualsiasi modo, nei danni dati con i passaggi o in altro modo si procedesse in vigore degli statuti dei danni dati, descritti nel presente volume degli statuti, o con la modalità dell’accusa, o della denuncia, o della indagine, possa essere chiesta l’abolizione <revoca> dall’accusatore, da denunciatore o da chi ha ricevuto qualche danno, fino alla lettura della sentenza compresa, e non successivamente; purché venga chiesta e possa essere chiesta tramite un cittadino o un abitante della Città, entro sei giorni, e tramite uno del contando o tramite un abitante del contado entro 10 giorni, da calcolare dal giorno della difesa per chi si è presentato, per il contumace <calcolando> dal giorno del bando. Chi chiede l’abolizione già detta paghi al Banchiere del Comune 5 denari, altrimenti colui che chiede questa revoca non sia ascoltato. E il Capitano sia obbligato ad ammettere questa revoca, dopo praticata la detta forma; e quando questo Capitano non l’abbia fatto, sia condannato con 25 libre di denaro per ciascuna volta quando abbia trasgredito, e su ciò debba essere condannato dai Sindacatori durante il tempo del suo sindacato. E questa revoca in nessun modo sia ammessa in opposizione contro coloro che prendono o riconducono animali scoperti a fare un danno; Né sia ammessa nel caso che non sia stata fatta la presentazione degli animali da parte di chi li ha catturati e riportati <citati> al Giudice, o all’officiale competente entro il tempo di scadenza stabilita dallo statuto sotto la rubrica “A chiunque <per danno> sia consentito di propria autorità prendere gli animali- eccetera -”. Vogliamo inoltre che per i ritrovamenti fatti dall’officiale del signor Capitano o del Giudice di giustizia, se abbiano scoperto alcuni che arrecano danni con animali o senza, <l’abolizione> non sia ammessa e non venga accolta in alcun modo; ma sia totalmente interdetta la facoltà a chi la chiede. E se fosse ammessa o si accogliesse, il riceverla non abbia validità, e l’officiale che l’accoglie o l’ammette sia punito con la già detta pena. E per l’accoglimento di detta abolizione, nel caso in cui si possa accogliere, l’officiale non possa né debba ricevere qualcosa a titolo di mercede da alcuna delle parti, sotto la penalità già detta da trattenersi dal loro salario nel tempo del loro sindacato. Aggiungiamo che quando un patrono dei poderi, o chi ha subito il danno, conducesse l’officiale a scoprire e vedere le persone o gli animali che arrecano un danno, allora il patrono e colui che ha subito il danno possano revocare il ritrovamento per abolizione <della denuncia>, dopo che sono stati pagati 5 soldi al Banchiere del Comune. E l’officiale condotto per l’occasione del detto ritrovamento, quando la pena superasse la somma di 4 libre di denaro e sotto ciò, abbia per il suo lavoro quattro denari soltanto; e per <pena> sopra la detta somma, <abbia> dodici denari per qualsiasi libra di denaro con cui chi arreca il danno, o il patrono degli animali scoperti a dare il danno come sopra, venisse a dover essere condannato.

5 Rub.24

I danni fatti alle cascine (casette).

   Se qualcuno abbia fracassato una casetta, un’abitazione o un atterrato, chiusi con la porta e con serramenti, esistente fuori dalle mura della Città o di un Castello, per la sola effrazione venga punito, in ciascuna volta, con fiorini 25. Se, in realtà, dopo la detta effrazione, sia entrato in essa e abbia provocato un danno prendendo colombi o polli esistenti in essa o uccidendo, o dando un altro qualsiasi danno, venga punito con 50 fiorini. Se poi qualcuno non abbia fracassato la casetta, l’abitazione o l’atterrato già detti alla porta e ai serramenti, ma abbia aperto la porta senza rottura della porta, né della casetta, per la sola apertura venga punito con 20 fiorini. Qualora, in realtà, dopo l’apertura, sia entrato, soltanto per questo entrare sia punito, altre alla penalità di aprire, con soldi 20. Se, in realtà, abbia dato un danno in quella, venga punito come sopra è stato detto per la rovina di una casetta; e sempre faccia emenda per il danno arrecato con il doppio del danno fatto subire <inferto> in tutti gli anzidetti casi.

5 Rub.25

Su coloro che debbono essere ammessi ad accusare.

   Decretiamo ed ordiniamo che nei processi fatti o da farsi nella Curia del Capitano o del Giudice di giustizia sopra i danni dati, sia per l’accusare quanto per il difendere o per scagionare dall’accusa dei danni dati, contenuti in questo volume, venga ammesso il figlio della famiglia <minorenne> e sia considerato come persona legittima, nonostante non abbia avuto il consenso del padre. E chiunque con età maggiore di 10 anni possa essere presente in detto giudizio, nonostante che non sia intervenuta l’autorità del tutore o del curatore; ed anche qualsiasi altro familiare, o lavoratore, colono, suo figlio di costui, e servo, e qualsiasi altro familiare; e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore, se abbia detto che egli vide, senza alcun’altra prova, secondo la distinzione dei detti statuti, fino a quella somma <nello statuto>. Ma a nessuno sia consentito, se non una volta soltanto in un mese, accusare nel modo principale con giuramento, sotto la pena di due ducati d’oro per qualsivoglia trasgressore e per l’officiale che accoglie <l’accusa>; e tuttavia quanto venga fatto in modo diverso sia nullo per il diritto stesso. E se qualcuno abbia fatto una accusa o denuncia calunniosa o falsa, venga punito ad arbitrio di questo Rettore, fino alla somma di 100 soldi di denaro. Se in realtà l’accusatore non abbia visto colui che ha fatto il danno e abbia voluto accusare persone incerte <non identificate>, sia ammesso a fare l’accusa e la denuncia di persone incerte in questo modo: cioè che egli accusa e denuncia le persone, tutte quelle che i tali testimoni della cosa detta, abbiano detto e abbiano dato testimonianza che essi stessi hanno visto anche se abbiano detto di se stessi ed abbiano dato testimonianza; e con la testimonianza di costoro, i delinquenti debbano essere condannati, quando le prove ci siano state, secondo la forma degli statuti, senza fare alcun processo. L’officiale già detto possa e sia obbligato, per suo officio, ad investigare anche a richiesta di chiunque dicesse che un danno venne dato ed è stato dato, qualora abbia voluto giurare che egli non conosce coloro che hanno fatto il danno sul quale chiede che si faccia un’indagine. Decretiamo che in un’accusa o una denuncia generale, chi accusa o chi denuncia non possa produrre più di sei testimoni dal contado e otto dalla Città, e diversamente, al di fuori di questa forma, il Capitano o la sua Curia, anche qualsiasi altro officiale non debbano accogliere alcuna accusa né denuncia generale <generica>, sotto la penalità di 25 libre di denaro.

5 Rub.26

I danni fatti personalmente.

   Parimenti decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno sia entrato in un orto altrui recintato, per il solo ingresso venga condannato, per ciascuna volta, a 40 soldi di denaro. Se poi, dopo esservi entrato, egli abbia arrecato un danno nell’orto recintato, sia condannato, per ciascuna volta, a cento soldi di denaro in tutto per il danno e per l’accesso. Se poi <è entrato> in un orto non recintato venga condannato, per il solo ingresso, alla metà della pena detta sopra per l’orto recintato. Se, in realtà, dopo fatto l’ingresso abbia fatto un danno, per ciascuna volta, venga condannato a 40 soldi di denaro: e, dopo il danno fatto, non venga punito per l’ingresso. Se qualcuno poi sia entrato nelle vigne coltivate o lavorate da altri, dalle calende di marzo fino alle calende di novembre, sia condannato per il solo ingresso ad un ducato d’oro; in realtà, in altri periodi sia condannato a cinque soldi di denaro, per ciascuna volta. Se poi, dopo questo ingresso, abbia arrecato danno cogliendo uve acerbe o mature, oltre alla pena per questo ingresso, venga condannato 10 soldi di denari per ogni grappolo d’uva o di uva acerba. Se poi, in altra maniera, abbia dato un danno prendendo olive, legno, o travetti, o canne, viti, o procurando un danno in altro modo in dette vigne, oltre alla pena per l’ingresso, sia condannato a 20 soldi di denari per ciascuna volta. Se poi qualcuno sia entrato nella vigna di un altro, non coltivata né lavorata, o abbia ivi fatto un danno dopo l’ingresso, sia punito alla quarta parte di quella pena con cui sarebbe punito nelle vigne coltivate o lavorate. Se qualcuno abbia arrecato un danno in un canneto raccogliendo foglie o strappando le fronde “fatte” <mature>, venga condannato a 40 soldi di denaro per ciascuna volta. Se in verità abbia fatto un danno spezzando le cime delle canne, incorra nella pena di cinque bolognini per ciascuna cima e si possa fare la procedura anche contro coloro che sono stati scoperti mentre asportavano le anzidette cime, nel camminare, o nell’abitazione, o che le tenevano altrove, o che le trasportavano. E coloro che risolutamente negano al padrone o all’officiale di contare le cime scoperte e di segnalarle per la pena, possono essere puniti, ad arbitrio del padrone o dell’officiale, per il numero che essi stessi abbiano voluto o abbiano deciso nell’atto arbitrale. Se, in realtà, abbia spezzato le canne e le abbia portate via, sia punito, per ogni canna, alla stessa già detta pena. Tuttavia se qualcuno sia entrato nell’altrui podere, coltivato a qualche genere di cereali, di lino, di agrumi, o di legumi, dalle calende di aprile fino a quando il cereale o il legume, o il lino, o l’agrume ci stesse o rimanesse nei detti poderi, o in qualcuno di questi stessi, <prodotto> non tagliato o non estirpato, sia condannato per il solo ingresso con cinque soldi. Se poi abbia fatto un danno, dopo tale ingresso, oltre ai detti cinque soldi, sia condannato a 40 soldi per ciascuna volta. Eccetto che se qualcuno abbia dato un danno mietendo nel campo, o procurando in altro modo un danno, sia condannato a 40 soldi per ciascuna volta. Se poi qualcuno, nei prati altrui custoditi, o nei foraggi segnalati di qualcuno, abbia fatto un danno di persona, mietendo l’erba o il fieno, dalle calende di aprile fino alle calende di luglio, sia condannato per ciascuna volta a 20 soldi. Se qualcuno poi, abbia fatto danno sugli alberi del moro (gelso) cogliendo foglie da questi alberi, sia condannato per ciascuna volta a 40 soldi di denari. Se poi <qualcuno> abbi fatto un danno negli olmi, cogliendo le fronde, incorra nella pena di 10 soldi di denaro, per ciascuna volta, per ciascuno, e per ogni albero. Se qualcuno invece abbia fatto un danno nei frutti degli alberi domestici <privati>, o nei frutti degli ulivi, sia condannato a 100 soldi di denaro, per ciascuna volta. In realtà, negli altri frutti non commestibili per gli uomini o non domestici, se qualcuno abbia fatto un danno, sia condannato a 10 soldi, per ciascuna volta. E nei detti singoli capitoli, coloro che arrecano un danno, siano obbligati a risarcire col doppio del danno inflitto.

5 Rub.27

La pena per chi coglie le olive degli altri.

   Se qualcuno abbia venduto, scambiato o in qualsiasi modo rubato o macinato o abbia fatto macinare o in qualche maniera abbia portato via o abbia ritenuto anche una minima quantità di olive, colui che non abbia i poderi propri o coltivati con ulivi, se non abbia dimostrato da dove e da chi abbia avuto o abbia fatto l’acquisto, incorra nella pena di 10 scuti per ciascuna volta e per qualsiasi quantità, da assegnare per una metà al Comune di Fermo; per l’altra metà all’accusatore, e egualmente all’esecutore. Se poi le anzidette cose siano state commesse nei Castelli e nei luoghi su cui si hanno notizie circa i reati e fruiscono delle loro pene, allora al Comune di Fermo sia assegnata la quarta parte della pena, una quarta parte al luogo anzidetto che è a conoscenza, ciò che rimane, poi, di detta pena sia assegnato come <detto> sopra. E si possa fare la procedura, in queste cose già dette, per via dell’accusa, della scoperta, dell’inquisizione, anche senza che una mala fama preceda, e l’accusatore sia tenuto segreto, e a costui sia prestata fede con giuramento e insieme con un testimonio degno di fede. E nella stessa pena incorrano gli acquirenti e i ricettatori, contro i quali si possa fare la procedura come sopra; se non abbiano dichiarato di aver fatto l’acquisto da un proprietario o da uno che ha ulivi, e a questa legge soggiacciano anche le terze persone, dalle cui mani le dette cose siano state commesse. E nella medesima pena incorrano coloro che hanno ulivi se siano stati scoperti a coglierle nei poderi di altri o ci siano state le prove che le hanno colte. E la stessa pena per le olive, negli stessi modo e forma, come sopra, abbia vigore per le melarance; e se non abbiano pagato questa pena per i casi già detti, entro un mese, allora siano puniti con la pena del furto. Parimenti non sia consentito ad alcuno raccogliere olive, come si dice popolarmente «per lo raccogliticcio» <al suolo> senza il permesso del padrone del podere, sotto la pena di cinque fiorini, e per questo permesso ci si attinga al giuramento del padrone.

5 Rub.28

I danni procurati con animali.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia immesso un cavallo, un bue, un somaro, una puledra, un mulo, un porco, una capra o una cavalla o <animali> a questi simili in una vigna coltivata o lavorata piena di uve e non vendemmiata, in un orto, in un canneto coltivato o lavorato, oppure, con essi o con qualcuno di questi, abbia apportato un danno, dalle calende di marzo fino alle calende di novembre, qualora <sia> nelle vigne già dette, negli orti o nei canneti lavorati o coltivati, il custode degli animali paghi per il danno, per ciascuna volta, e per ognuno dei detti animali 40 soldi di denaro. Se, in realtà, nei campi seminati egli paghi il danno con 20 di denari per ciascuna volta e per qualsivoglia animale; se su alberi che portano frutti commestibili per gli uomini che stanno <altrove> anziché nei detti luoghi, in ogni tempo, egli paghi 5 soldi di denaro. Se, in realtà, il danno sia stato arrecato nei giardini coltivati e lavorati delle melarance con animali grandi, in ogni tempo, il custode o il padrone degli animali paghi la pena di 20 soldi di denaro per qualsivoglia animale e per ciascuna volta. In realtà, con gli animali piccoli, 10 soldi di denaro, per singolo animale e per ciascuna volta. Dalle calende di novembre fino alle calende di marzo e in qualunque altro tempo, se sia stata fatta la vendemmia nelle vigne coltivate, negli orti o nei canneti coltivati, per il danno, per ciascuna volta e per qualsivoglia animale, egli paghi al Comune 20 soldi di denari; in realtà, nei campi seminati, soldi 5 di denaro. E in ognuno dei casi anzidetti si risarcisca il danno, con il doppio, a colui che l’ha sofferto. In realtà, se sia stato arrecato un danno con le pecore o con una pecora, nelle vigne o negli orti coltivati, dalle calende di maggio fino alle calende di novembre, il custode degli animali paghi e sia condannato, per ogni pecora, e per ciascuna volta, a soldi 5 di denaro, e in un canneto o per un cereale o per fieno, 2 soldi di denaro. Se, in realtà, dalle calende di novembre fino alle calende di marzo in detti luoghi paghi per il danno per qualsivoglia animale e per ciascuna volta, 12 denari. Se, in realtà, in un campo per il fieno, 6 denari. Se, in realtà, in altri luoghi anziché nei luoghi già detti, in ogni tempo e per qualsivoglia animale, per ciascuna volta <paghi> 6 denari e risarcisca chi ha sofferto il danno, con il doppio. Se, in realtà, con questi animali piccoli o con qualcuno di essi abbia arrecato un danno nei prati custoditi, nelle selve o tra piante non domestiche, paghi 12 denari per qualsivoglia animale, e per ciascuna volta. Se, poi, gli animali grandi abbiano portato un danno dalle calende di maggio fino le calende di ottobre, cioè una cavalla in un prato non tagliato o non falciato o per il fieno custodito, paghi per il danno, al Comune 20 soldi di denaro. <Con> altri animali grandi, nei detti tempi, 10 soldi di denaro. In realtà negli altri tempi ed anche nel detto tempo, se il prato sia stato falciato o ‘fienato’, 12 denari, e per prato si intenda che sia nel tempo <come> quando sia delimitato ogni campo. A nessuno sia consentito delimitare <recingere> un terreno se non fino a sei modioli soltanto, e questo terreno sia e debba essere idoneo per produrre fieno, né in altro modo sia consentito segnare i limiti. E gli officiali in nessun modo, nelle cose già dette, abbiano il potere di fare la procedura in altra maniera; e ciò che avessero fatto oltre le dette cose, sia nullo, dichiarando espressamente che sia inteso che il terreno sia proprietà di colui dal quale è stato delimitato. Se, in realtà, l’immissione dei detti animali, oppure il danno arrecato siano stati fatti astutamente, di giorno, oppure di notte, paghi il doppio delle dette pene. E il danno e l’immissione degli animali, si intendano come arrecati astutamente quando il custode sia stato scoperto a custodire i detti animali nei detti luoghi. E in tali danni dati con animali, o senza, sia prestata fede e ci si attenga al giuramento del padrone del podere o del lavoratore, o dei famigliari o di un famigliare e di chiunque di questi stessi, se abbiano visto arrecare il danno, fino alla somma di 20 soldi. E se abbia avuto un testimonio, gli sia prestata fede con il giuramento, fino alla somma di 40 soldi di denaro, per tutte le bestie che il testimonio abbia dichiarato e abbia attestato che egli ha visto. In realtà, <per una somma> sopra a ciò con due testimoni, sia punito con le pene riferite sopra. E in ogni caso, qualora qualcuno sia condannato sul danno arrecato, debba essere condannato nello stesso processo e con la condanna al risarcimento del danno, al doppio, a favore di chi ha sofferto il danno, e per l’estimo di questo danno ci si attenga e sia prestata fede al giuramento del padrone del podere, fino alla somma di 20 soldi di denaro. < Per una somma> superiore a ciò, in realtà, ci si attenga e sia prestata fede alla parola di due vicini giurati più prossimi e ubicati fino a dieci poderi a lato del podere nel quale il danno arrecato sia stato procurato e scelti da colui che ha sofferto il danno; purché nei singoli casi detti sopra ci si attenga alla parola del padrone, con un solo testimonio oculare, sul danno arrecatogli di notte; e in questo caso sia considerato come prova piena e legittima. Inoltre il Notaio dei danni dati sia obbligato e debba, col vincolo del giuramento, sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario, investigare diligentemente nel tempo dell’indagine da farsi sul custode degli stessi animali nei casi sopra indicati. Decretiamo anche che siano considerati vigne e canneti coltivati come lavorati anche se nel tre anni immediatamente precedenti, ma non di più, non siano stati lavorati. Se in realtà siano restati incolti per un tempo maggiore e non lavorati non siano considerati coltivate le vigne e coltivati e lavorati i canneti.

5 Rub.29

La pena per chi taglia un olivo e altri alberi.

   Se qualcuno contro o fuori dal volere del padrone di un podere abbia tagliato qualche ulivo alla base, o lo abbia estirpato completamente o nella maggior parte, o abbia tagliato un ramo o i rami di qualche base di ulivo, o abbia rovinato i rami sia condannato con scuti 10. Se, in realtà, abbia tagliato qualche parte alla base di qualche ulivo, come si dice, “facendo tacchie” <pezzi>, non in tutto o nella maggior parte, sia condannato a 20 libre di denaro e debba risarcire col doppio il danno arrecato a colui che ha sofferto il danno. Se entro un mese, da computarsi dal giorno della notifica della sentenza, non abbia pagato queste condanne, debba essere frustato nella Città di Fermo, nudo e con le carni scoperte; e nondimeno risarcisca il danno col doppio a chi ha sofferto il danno. Se in realtà <abbia tagliato> una qualche pianta che sostiene una vite o preparata per sostenere una vite, o qualche altro pianta domestica che produce frutti commestibili per gli uomini, o una pianta di gelso dalla radice o al basso del fusto, sia condannato a 5 scuti per ciascuna volta. Se, in realtà, abbia tagliato i rami, o abbia estirpato piante di alberi, paghi la metà della già detta pena di 5 scuti; la metà di queste condanne sia per il Comune e l’altra per chi ha sofferto il danno, e sia sufficiente la prova di un solo testimonio oculare in tutti i casi già detti. Se in realtà <abbia tagliato> piante selvatiche che non recano frutti commestibili per gli uomini, per qualsivoglia pianta così tagliata dalla base del fusto o al piede, sia condannato a 2 scuti per ciascuna volta. E se la pianta così tagliata sia stato grande e adatta per edifici, sia punito a scuti 5. Se in realtà <siano tagliate> piante piccole o rami secchi, per ogni pianta o ramo secco o piccolo, o novello, per ognuna di esse così tagliate sia condannato a uno scuto per ciascuna e per ogni volta. E questo non abbia vigore per spini, ‘vetiche’ <vincoli>, ginestre, e simili a questi, per i quali il danno arrecato sia punito con un fiorino per ogni salma. Se in verità abbia spezzato una fratta o una siepe, per la sola effrazione, sia condannato a due libre. In realtà, se abbia tagliato una fratta o una siepe oppure in altro modo l’abbia devastata, per ogni “passo” <misura> sia condannato a un fiorino. Se in realtà in questa siepe ci siano state piante di qualche specie delle piante già dette, e le abbia tagliate, nella detta siepe o a confine, il delinquente sia punito a somiglianza alle già dette pene. E in tutti casi già detti se i danni già detti siano stati fatti di notte, il delinquente sia punito al doppio delle dette pene. E se qualcuno abbia portato via da qualche catasta, o da qualche mucchio o da qualche altro cumulo di legnami o di viti giacenti nel podere di qualcuno, incorra nella pena di uno scudo per ogni salma <misura>. Se in realtà abbia preso meno di una salma, la metà di detta pena. Se poi da qualche canneto abbia portato via fasci di canne, o abbia portato via foglie ‘fatte’ <appassite>, paghi per il bando 40 soldi di denaro per ciascuna volta e per ogni fascio di canne, o bracciata di canne in qualunque modo risulterà o sarà manifestato per mezzo di una prova piena o semi piena; e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore fino alla somma di 20 soldi, senza alcun’altra prova, se abbia detto che lui stesso abbia visto. E il danno, nei già detti capitoli, sia risarcito con il doppio a chi ha sofferto il danno; e l’officiale possa e debba investigare d’officio sopra le già dette cose, fuorché per gli spini, le ginestre, le “vetiche”, le sanguinelle, o le spuntature o rametti minuti selvatici o per cose simili a questi, per i quali non possa fare procedura sul ritrovamento; ma sopra queste cose sia totalmente negato all’officiale dei danni dati il potere e la giurisdizione di procedere e di investigare per mezzo di un ritrovamento.

5 Rub.30

Pena per chi taglia le viti.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia tagliato qualche vite, se dal fusto o dalla radice, paghi una condanna di 10 libre di denaro, per qualsivoglia vite. Se, in realtà abbia tagliato un ‘capo’ <tralcio> della detta vite, paghi per penalità 100 soldi di denari per qualsivoglia vite. Se, in altro qualunque modo, abbia tagliato una vite, senza il permesso del padrone della vigna, purché permanga il tralcio già detto, paghi la pena con 5 denari per qualsivoglia ramo di detta vite. Riguardo al permesso dato, ci si attenga al giuramento da parte del padrone della vigna. E le anzidette pene non siano rapportate alle viti, o ai rami di queste viti, tagliati, esistenti in quei poderi, o nelle vigne non lavorate per il tempo dei tre anni, immediatamente precedenti al tempo del taglio delle viti, o dei detti rami. Ma se qualcuno abbia tagliato una vite dal fusto o dalla base di questa vite in questo podere o nella vigna non lavorata per il detto periodo di tre anni, qualora questa vite sia stata potata entro il detto periodo, paghi la pena di 100 soldi di denaro. Se, in realtà, non abbia tagliato la detta vite nel fusto o alla base, ma in altro qualunque modo, paghi la pena di 10 soldi di denaro. Se, in realtà, non vi sia stata fatta la potatura entro il detto periodo, paghi per qualsivoglia base di detta vite la pena di 5 soldi di denaro. E se qualcuno sia stato condannato per qualcuno dei detti motivi a 25 libre di denaro o sopra a ciò e non abbia pagato la detta condanna entro la scadenza, per quella condanna, da assegnarsi ad arbitrio del signor Capitano o dell’officiale dei danni dati, debba essere frustato sulle carni nude attraverso la Città. E se qualcuno abbia tagliato qualche pergolato entro le mura della Città o dei Castelli di Fermo, paghi la pena di 25 scuti, anche più, o meno, ad arbitrio del signor Capitano secondo la qualità del danno; e in qualsiasi dei detti casi, risarcisca col doppio che è stato danneggiato. E per l’estimo del danno, in <uno> qualsiasi dei detti casi, sia prestata fede e ci si attenga al giuramento del padrone del podere fino alla somma di 100 soldi. In realtà sopra a questa <somma> ci si attenga alla parola di due uomini confinanti al podere dove il danno è stato fatto, fino a 10 poderi <vicini>, su selezione di chi ha sofferto il danno. Aggiungiamo a questo statuto: che l’esecuzione di detta pena corporale non possa essere fatta da alcun officiale del Comune di Fermo, qualora il condannato abbia voluto pagare la sua condanna entro un mese dopo che egli sia venuto sotto il potere militare del Comune di Fermo

5 Rub.31

Come debba essere risarcito il danno fatto di giorno e di notte e ad opera di chi, di uno o di molti.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualche danno sia stato fatto di giorno o di notte in un podere di qualcuno e non si sapesse per opera di chi, di uno o di molti, il danno fosse arrecato, se detto podere sia stato vicino a qualche Villa o a qualche Castello, che stesse lontano mezzo miglio dal detto podere, ad opera degli uomini di detta Villa o del Castello più vicino al detto podere, dopo che chi ha arrecato o coloro che hanno arrecato il danno non fu possibile che fossero indagati, fossero scoperti, né fossero rintracciati, questo danno arrecato venga risarcito a colui al quale questo podere sia appartenuto; e sia prestata fede sul danno arrecato al giuramento di chi ha sofferto il danno, fino alla somma di 20 soldi di denaro. In realtà, qualora sia sopra a questa somma, venga praticata la forma degli statuti relativi sul dover risarcire i danni dati. In realtà, se il danno arrecato sia stato nel podere di qualcuno, in qualche contrada o in un vicinato, altrove, non nei detti luoghi, quelli che stanno vicini nell’anzidetto modo, o coloro che hanno i possedimenti più vicini, cioè in dieci possedimenti tutto all’intorno al podere nel quale il danno fosse arrecato, siano obbligati e debbano emendare tale danno a colui che ha sofferto il danno, in un modo simile a quello detto sopra. E a ciò similmente siano obbligati i Fornaciai, i Mugnai, i Coltivatori di granaglie, i Bifolchi, che abbiano dimorato, o siano stati, che abbiano abitato a mezzo miglio presso il podere nel quale sia stato arrecato il danno. E ci si attenga e sia prestata fede al giuramento di colui che ha sofferto il danno riguardo ai detti vicini dimoranti o agli altri detti sopra. L’officiale già detto sia obbligato e debba praticare tutte le dette cose, con vincolo del giuramento, e sotto penalità di 10 libre di denaro da pagarsi dal suo salario.

5 Rub.32

Coloro che sono stati scoperti dal Capitano o dai suoi Officiali e dagli aiutanti con frutti o con legna in Città, o in qualche via, e che non abbiano un podere o un lavoriero proprio.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualche persona ad opera del signor Capitano o del Giudice di giustizia o di un officiale o degli officiali di costoro e di chiunque di questi stessi, sia stata scoperta con frutti o con legna per terra, sulla via o sulla strada, e la stessa persona nella stessa contrada ove sia stata scoperta, non avesse alcun podere proprio né un lavoriero, oppure se lo avesse ed in esso non ci fossero frutti trovati per se stessa, o legna, il signor Capitano, o i suoi officiali, che ci saranno stati nel tempo, contro la persona scoperta con le dette cose, possano e debbano investigare, fare la procedura, punire e condannare alle pene dette sopra, senza alcun’altra prova. Si faccia salva quando tale persona scoperta desse prova che portasse o prendesse i detti frutti o la legna col permesso del padrone del podere e di questo si faccia costatazione e si debba costatare e debba risultare mediante un pubblico instrumento o un giuramento del padrone del podere almeno con un testimonio, il quale dichiari a parole che abbia dato e abbia concesso tale permesso prima del danno arrecato scoperto, allora la persona scoperta non sia minimamente tenuta alla detta pena. Possa inoltre tale persona che porta i detti frutti essere accusata e denunciata da chiunque e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore fino alla somma di 10 soldi di denaro. Aggiungiamo che se qualcuno sia stato scoperto a portare legna di ulivi, e di alberi che producono frutti commestibili per gli uomini e di olmi con viti e queste viti grosse, se non avrà informato che egli le ha tagliate nel proprio podere, o con un provato permesso del padrone, come sopra, sia obbligato a pagare un ducato d’oro per uno qualsiasi e per ciascuna volta. E possa anche essere accusato da chiunque e l’indagine sia fatta alla porta e dovunque dagli officiali dei danni dati.

5 Rub.33

La pena per chi ha tracciato un sentiero.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia fatto, sopra un podere altrui, una strada maliziosamente senza animali o una scorciatoia, venga punito con 20 soldi di denari per ciascuna volta; e se abbia procurato danni, venga punito con le pene indicate sopra, e <indicate> sotto nello statuto sui danni dati, in seguito; se <avvenisse> con animali sia punito con 20 soldi di denaro, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore; cioè al padrone del podere, oppure <che> la sua famiglia abbia detto di aver visto. E il fare maliziosamente una strada o una scorciatoia si intenda quando la via <di percorso> comune fosse in buono stato e percorribile per farci camminare gli uomini e gli animali e non in altro modo. E per tutte le dette cose il detto signor Capitano e i suoi officiali non possano fare la procedura contro qualcuno o contro alcuni, se non a richiesta del padrone del podere.

5 Rub.34

La pena per chi ha fatto un varco <passaggio> sulla proprietà altrui.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia fatto un varco attraverso un podere o un beneficio <in godimento> di qualcuno, qualora il varco sia stato fatto personalmente, sia punito con 20 soldi di denaro e su ciò sia prestata fede al padrone del podere. E se l’accusatore abbia potuto dare prova per mezzo di un solo testimonio sul varco fatto, sia punito con 40 soldi di denari. Se in realtà abbia fatto un varco <tragitto> con gli animali, con qualsiasi animale grande, oltre la pena anzidetta, sia condannato a 5 soldi di denari. E se qualcuno vi sia andato a cavallo, paghi soltanto la pena per una sola persona, qualora abbia potuto dare la prova di ciò con due testimoni. E se non abbia potuto dar prova con due testimoni che abbia fatto il detto tragitto con l’animale, con il giuramento dell’accusatore o del denunciatore, sia condannato a 20 soldi di denaro. E se abbia avuto un solo testimonio, come è stato detto sopra, fino a 40 soldi di denari. E sia inteso l’aver fatto il tragitto allo scopo di accorciare il suo cammino, purché l’anzidetto statuto non rivendichi per sé vigore nei luoghi ove non ci siano strade delimitate, ma vadano al modo <consueto>, secondo come nei tempi passati è stato consuetudine, come l’andare nel pianoro di Monte Secco <a Fermo>, o in altri luoghi, è stato consueto. Se, in realtà, questo tragitto sia stato fatto attraverso un campo di stoppia, paghi la metà di dette pene. Qualora stia attraverso qualche podere sodo, paghi la quarta parte delle dette pene. E sulle anzidette cose l’officiale non possa d’officio fare la procedura, se non a richiesta e per volontà del padrone del podere. E ciò, soltanto sul tragitto dei cacciatori, non abbia valore, ma se <essi> abbiano arrecato un danno siano puniti come è contenuto nello statuto sui danni dati, purché tuttavia i detti cacciatori nei mesi di maggio, giugno e luglio non possano passare e fare caccia attraverso i poderi con cereali. E questo statuto sul varco non rivendichi vigore contro i forestieri.

5 Rub.35

Nessun Notaio possa sedersi al banco <sedile in tribunale> del signor Capitano o del Giudice.

   Allo scopo di evitare ogni sospetto decretiamo ed ordiniamo che nessun Notaio Cittadino, né alcun altro oltre all’officiale dell’anzidetto signor Capitano, o del Giudice di giustizia possano stare né rimanere presso il banco del signor Capitano o del Giudice o dell’officiale di costoro, in alcun modo, né ingegno. Né lo stesso signor Capitano, il Giudice o l’officiale possano tenere al proprio banco alcun altro Notaio, né farcelo sedere per scrivere alcuni atti d’officio di questo Giudice o dell’officiale. Né lo stesso signor Capitano, o il Giudice o l’officiale, secondo la forma degli statuti, possano affidare il proprio officio, tanto per i danni dati, quanto per le vie, per i ponti e per le fontane, ad alcun Cittadino Fermano, sotto la pena e a scopo di pena, 50 libre di denaro dalla sua paga. Salvo che sia lecito a ciascuno, per proprio volere, condurre al banco del detto signor Capitano, del Giudice o dell’officiale un Notaio qualunque abbia voluto per esercitare e scrivere copie e atti di pertinenza propria.

5 Rub.36

Il Capitano oppure il Giudice di giustizia debbano produrre le sentenze.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice di giustizia siano obbligati e debbano, due volte in ogni mese, fare le condanne per tutte le singole trasgressioni, le inosservanze, le colpe, i delitti, e i danni dati, sul quale o sui quali risultasse qualche condanna. E di queste subito siano fatte due copie, una delle quali debba stare presso di lui, e l’altra presso il Banchiere del Comune, in quel giorno nel quale vengono lette le condanne, e queste stesse condanne rimangano presso il detto Banchiere. E lo stesso Capitano, il Giudice o l’officiale siano obbligati e debbano, sotto vincolo di giuramento, riscuotere o far riscuotere e far pagare con efficacia queste condanne e le sentenze delle condanne, sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario; cioè le condanne che potranno essere riscosse legittimamente, comodamente; e debbano far dare, far pagare e far pervenire al Banchiere del Comune di Fermo, che sarà all’officio della Tesoreria, il denaro riscosso e da riscuotere per le stesse condanne. Questo Banchiere e il suo Notaio siano obbligati e debbano restare per il tempo congruo nel Palazzo del signor Capitano per ricevere il denaro e per pagare e per esercitare il loro ufficio e non altrove, come è d’obbligo per il Banchiere del Comune e per il suo Notaio. E il detto Capitano o il Giudice di giustizia siano obbligati a fare prima le condanne poi le assoluzioni; e quando le condanne vengono cancellate, essi debbano tramite il Notaio del Banchiere di detto officiale, far cancellare e far scrivere in margine coloro che pagano le condanne, e un ordinamento simile sia praticato nelle cose già dette, come viene praticato e deve essere praticato dal Banchiere Generale del Comune di Fermo sotto la penalità di 10 libre di denaro per ciascuno e per ciascuna volta.

5 Rub.37

Il beneficio della confessione e della pace.

   Decretiamo e ordiniamo che chiunque sia stato accusato, denunciato, o inquisito di fronte al signor Capitano, al Giudice di giustizia o a un officiale loro o ad uno qualsiasi di loro, in occasione di un danno arrecato per l’ingresso e il tragitto con bestie o senza, e nella prima giustificazione <difesa> o nella risposta che abbia fatto di fronte a questi stessi o a qualcuno di questi, spontaneamente, sinceramente e semplicemente abbia confessato le cose contenute nell’accusa, nella denuncia, o nella detta indagine, nella condanna da farsi su ciò stesso, una quarta parte della pena originale per il detto danno arrecato, di persona, o con animali, sia diminuita. Qualora, in realtà, antecedentemente alla lettura della sentenza <condanna> egli abbia avuto la pace da chi ha sofferto il danno ed abbia presentato questo istrumento di pace, nella forma pubblica, di fronte a questi stessi, allora un’altra quarta delle pene sia diminuita e debba diminuirsi. Vogliamo tuttavia e dichiariamo espressamente che questo beneficio della pace non abbia vigore, neppure sia dato nei casi già detti di danni dati, se non soltanto nella decisione su piante private e su quelle che producono frutti commestibili per gli uomini <persone>, e anche nella devastazione di casette e sui danni dati in tali casette dopo devastate. In realtà questo beneficio della pace non sia affatto esteso sugli altri danni dati <arrecati> in qualsiasi modo. E, in realtà, il beneficio per il pagamento concesso entro una certa scadenza ai condannati per tali danni dati, non sia affatto esteso.

5 Rub.38

La pena per un incendiario.

   Dato il fatto che molti enormi danni a causa della immissione del fuoco in qualche campo con la stoppia, o in una fratta spessissimo avvengono o sono avvenuti nei tempi passati, decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona della Città di Fermo e del suo contado e del distretto, o di altro luogo, o in alcun tempo, senza il permesso del signor Capitano del popolo o del suo Giudice di giustizia, che vi fossero nel tempo, osi né presuma immettere un fuoco in qualche campo con la stoppia, o in una fratta, o in un terreno incolto, o in una macchia, o nei mannelli, o in qualunque altro sito, modo o forma, sotto la penalità e la condanna con 25 libre di denaro per ciascuno e per ciascuna volta; e nondimeno sia obbligato a riparare il danno con il doppio <del danno>  a favore di chi lo ha sofferto. E colui che abbia avuto il permesso del signor Capitano o dal suo Giudice o dal Giudice di giustizia, non sia obbligato affatto a pagare la pena al Comune al minimo, ma vogliamo che sia obbligato soltanto a risarcire il danno a favore di chi ha sofferto il danno; purché chi chiede il permesso al signor Capitano o al suo Giudice o al Giudice di giustizia in primo luogo e prima di ogni cosa, sia obbligato e debba dare e garantire idonei fideiussori di non arrecare danno ad alcuno con il detto fuoco, di fronte ai detti signori Capitano o Giudice, e se abbia arrecato un danno, sia obbligato a risarcire nel modo già detto.

5 Rub.39

La pena per chi arreca danno alle melarance.

   Decretiamo che coloro che entrano senza permesso dei padroni, nei frutteti custoditi di melarance, incorrano per il solo ingresso, nella pena di un “aurum” oltre alla pena per il danno arrecato; fatta eccezione tuttavia <all’ingresso> per i frutteti che sono contigui al mare con un percorso, talmente angusto che, con le onde mosse del mare, non si possa camminare attraverso la spiaggia, o per necessità, in altra maniera, a causa dei passi stretti, o in altra maniera non si possa transitare, purché non sia stato arrecato ivi un danno. Inoltre decretiamo e ordiniamo che se qualcuno abbia tagliato la base del fusto o un ramo di qualche pianta di melarance, di limone o del pomo di Adamo, o di limoncella, ognuno venga condannato e per ciascuna volta a 10 scuti. Se in realtà non abbia tagliato, ma abbia spezzato, o prodotto un troncone, ciascuno venga condannato a due scuti, per ciascuna volta e per ogni ramo o troncone. Se, in realtà, qualcuno abbia arrecato un danno in altra maniera, cioè cogliendo i frutti da questi alberi, o da qualcuno di questi, eccetto il limone, venga condannato a soldi 5 di denaro per ogni melarancia, fino a 10 melarance; e da qui, oltre 10, sia punito, per ogni melarancia, per ciascuna volta, con tre soldi di denaro; e per ogni limone con soldi 10. E nelle dette cose, la pace e la confessione siano gestite. E in qualsivoglia dei detti casi, sia obbligato e sia condannato nello stesso processo a risarcire il danno con il doppio a favore di chi ha sofferto il danno; e debba essere fatto l’estimo da due dei più prossimi vicini. E se in qualsiasi dei detti casi, fatta eccezione per l’accesso, il condannato non abbia pagato al Comune entro un mese, dopo che sia pervenuto nel potere militare del Comune di Fermo, debba essere frustato nudo attraverso la città; e per le già dette cose, di notte, le pene siano raddoppiate, per qualsivoglia delle anzidette. E per tutte le dette cose il Podestà della Città di Fermo e i suoi Giudici, e il Giudice dei danni dati, e ogni altro officiale della Città e del contado di Fermo, o di un Castello, ove tali cose avvenissero, possano e debbano investigare e condannare i delinquenti alle pene già dette, con il vincolo del giuramento e <per costoro> sotto la penalità di 25 libre di denaro da trattenere dal loro salario; tuttavia cosicché coloro che hanno questi pomi o i detti frutti siano obbligati e debbano lasciarli portare o fare che siano lasciati portare alla Città di Fermo, cioè la terza parte degli stessi frutti e dei detti pomi, e presentarli dinanzi all’officiale delle gabelle <dazi> della Città, dichiarando e affermando il numero e la quantità degli stessi pomi e dei frutti che concorrono alla terza parte, e farli scrivere all’officiale delle gabelle della riva del mare; e coloro che abbiano trasgredito, per ciascuna volta, quando siano stati richiesti e non abbiano portato <ciò>, siano condannati a 10 libre di denaro per ciascuna volta. Coloro che in realtà arrecassero un danno sui frutti dei limoni, siano puniti e condannati a 10 soldi di denaro per ogni limone e per ciascuna volta e al risarcimento al doppio del danno. Aggiungiamo che i cacciatori e gli uccellatori non possano né abbiano potere di colpire o arrecare danno pregiudizievolmente alle basi <dei fusti>, né ai rami dei detti alberi, con qualche genere di bastoni o di canne, o di pietre, con cui possa essere arrecato un danno ai giardini e agli alberi, sotto la pena di 20 bolognini per ciascuno e per ciascuna volta e per qualsiasi pianta. Se in verità in detti giardini il danno sia stato fatto con animali, il padrone degli animali incorra nella pena di un fiorino per qualsivoglia animale e per ciascuna volta. E gli animali scoperti possano impunemente essere uccisi, come negli orti, nelle vigne, nei canneti, in un campo di cereali, e oltre alle pene per gli animali, sia punito anche il custode con 25 libre di denaro, se li abbia introdotti intenzionalmente, e di notte, queste pene siano raddoppiate. Se qualcuno in realtà abbia rovinato la siepe o la fratta del giardino, incorra nella pena di dodici libre <di denaro>.

5 Rub.40

La pena per chi si cambia il nome.

   Se qualcuno che sia stato accusato, denunciato, inquisito, o in altra maniera interrogato dal signor Capitano, dal Giudice di giustizia o dal suo officiale, o chi è stato interrogato sul proprio nome dinanzi a qualcuno di questi stessi, e abbia mutato per sé il suo proprio nome, o <il nome> del padre, per questa cosa soltanto, sul fatto, senza alcun processo, sia condannato a 100 soldi di denaro e in queste cose abbia efficacia il beneficio della confessione.

5 Rub.41

A ciascuno sia lecito di propria autorità catturare gli animali scoperti a far danno nella sua proprietà, e abbia la quarta parte.

   Decretiamo ed ordiniamo che sia lecito e sia stato lecito a chiunque, tanto al padrone o alla sua famiglia, quanto ai lavoratori di catturare di sua propria autorità un animale o gli animali che egli abbia scoperto mentre procurano un danno nei suoi poderi da lui coltivati, purché nella circostanza della cattura abbia la presenza di un testimone, il quale dia la testimonianza che l’animale è stato scoperto nel fare così un danno, e che era e stava nel podere o nella coltivazione di colui che l’ha catturato; purché in quel giorno, in cui l’abbia preso, o nel successivo lo porti e lo conduca e lo presenti davanti all’officiale dei danni dati; altrimenti se non lo presentasse nel detto giorno o nel seguente, dinanzi a questo Giudice, per il fatto stesso, per la sola cattura e ritenzione, incorra nella pena di 25 libre di denaro, nella quale il Giudice dei danni dati, il Podestà, il Capitano o un loro officiale siano obbligati a condannare il tale che così ha catturato o tenuta e che non si è presentato nel detto modo. A nessuno sia consentito resistere contro colui che cattura e che conduce presso la Curia gli animali anzidetti in qualsiasi modo, sotto la pena già detta di 25 libre di denaro. E chiunque abbia catturato, durante un danno a lui dato, un qualche animale, di notte o di giorno, senza dover fare alcuna offesa, e abbia presentato questo stesso e l’abbia posto sotto il potere di detto Giudice o dell’officiale, abbia la quarta parte della tale condanna; e questo Giudice e l’officiale siano obbligati di far questa esecuzione, con vincolo del giuramento.

5 Rub.42

Un danno arrecato con i buoi, e con altri animali, il cui malfattore non è reperibile.

   Parimenti decretiamo ed ordiniamo che se qualche danno sia da essere stato arrecato in un podere di qualcuno, con buoi o con altri animali, eccetto gli ovini, cioè sui cereali, su una vigna o un canneto e in cumuli <di covoni>, o in un orto o sul fieno custodito o delimitato <intorno> e non venissero rintracciati coloro che fanno il danno con i buoi o con gli animali già detti, i bifolchi o i custodi dei buoi e degli animali già detti, che vi stanno al tempo del danno arrecato, o che lavorano in detta contrada, ove il danno fosse stato arrecato, in vicinanza di mezzo miglio dal luogo ove il danno fosse stato arrecato, siano obbligati a risarcire il danno a colui che lo ha sofferto, e siano condannati, tra tutti, a 20 soldi di denaro a favore del Comune di Fermo. E il detto statuto non abbia vigore per un cereale e per fieno dalle calende di agosto fino alle calende di aprile. E si presumano e riconoscano essere <responsabili> quei bifolchi, o custodi del tempo del danno arrecato nella contrada ove questo danno è stato arrecato, dove sono stati soliti, o staranno a fare qualche residenza, o a lavorare; a meno che non abbiano dato prova che nel tempo del detto danno arrecato, essi siano stati altrove, oltre mezzo miglio. E affinché, in modo chiaro, sia manifesto chi sono i bifolchi, all’inizio dell’officio del Capitano, e entro 5 giorni, dopo il bando <avviso> da farsi tramite la presenza del signor Giudice di giustizia, siano obbligati a farsi iscrivere dal Notaio di questo signor Capitano, il quale scriva i loro nomi, e le contrade ove dimorano, e il numero dei buoi, sotto penalità di 50 soldi di denaro per ognuno degli stessi e per ciascuna volta, oltre al risarcimento del danno.

5 Rub.43

Il padrone non possa essere costretto a pagare una condanna fatta su un servo o su un bifolco.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signore o il patrono non possa essere obbligato dall’officiale dei danni dati, né da un altro in alcun tempo, a pagare qualche condanna <già> fatta, o che avvenisse in futuro su qualche suo servo, bifolco o inserviente, se non fino alla corrispondente somma del salario o dello stipendio per questo servo, bifolco o inserviente. E <per stabilire> se debba o no, e quanta somma; ci si attenga e si dia fede al giuramento del signore o del patrono. E questo statuto sia l’ultimo e derogatorio di tutti gli altri che si esprimono in contrasto.

5 Rub.44

La quota parte da dare all’accusatore o al denunciatore.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che l’accusatore o il denunciatore, sempre, ed in ogni caso, abbia e debba avere la mezza porzione della condanna, che si facesse dall’officiale nell’occasione dell’accusa o della denuncia fatta da lui, e la parte restante pervenga al Comune. E il Banchiere del Comune sia obbligato a pagare questa mezza parte allo stesso signor Capitano, al Giudice, o all’officiale dei danni dati, senza alcuna bolla <ricevuta>, dopo aver visto la sola condanna.

5 Rub.45

Il Capitano, il Giudice dei danni dati e i loro officiali siano obbligati a dare al richiedente una copia dell’accusa, della denuncia o dell’indagine.

   Decretiamo ed ordiniamo che riguardo a tutti i processi da farsi dal signor Capitano, o dal Giudice o dai suoi officiali sui danni dati, ciascuno di essi sia obbligato e debba consegnare una copia dell’accusa, della denuncia, o dell’indagine all’accusato, al denunciato o all’inquisito richiedente, oppure al suo procuratore nominato dall’accusato, dal denunciato o dall’inquisito dopo l’intervento a giustificazione <difesa in tribunale>, sotto la pena di 25 libre di denaro per ognuno e per ciascuna volta, purché tale accusato, denunciato o inquisito, o il suo procuratore o qualsiasi altro per lui non possa opporre qualche contestazione, senza l’intervento di un Giudice, prima della sua giustificazione <difesa> o prima della lite contestata, ma tutte le opposizioni siano riservate nella stessa giustificazione, per il fatto stesso. E ciò che è stato detto riguardo ai processi dei danni dati, egualmente venga inteso per i processi delle vie, e delle strade, dei ponti e delle fontane di questa Città.

5 Rub.46

I citati che non si presentano nel tempo stabilito.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno sia stato citato da un Balivo del Comune, personalmente, o nell’abitazione, un giorno per l’altro <successivo>, e non si sia presentato nella scadenza fissata nella citazione, possa essere multato dal Giudice o dai suoi officiali e essere gravato a mettere danari nel Coppo <cassaforte>, come sarà sembrato conveniente agli stessi officiali o a qualcuno di essi, fino alla somma di 5 soldi, e meno dopo valutata la qualità della persona e dell’affare.

5 Rub.47

Le pene da imporre dal signor Capitano e dai suoi Giudici e dagli Officiali dei danni dati.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il suo Giudice o l’officiale sui danni dati, chi lo è ora e nel tempo <ci sarà in futuro>, sulle vie, i ponti, e le fontane, per esercitare il suo officio, possa e debba imporre una pena per il primo precetto di 10 soldi di denaro o meno; per il secondo 20 soldi di denaro, o meno; per il terzo 40 soldi di denaro o meno; purché ciascuno qualunque di questi precetti sia fatto e debba essere fatto con un intervallo di almeno un giorno, e possa condannare in tal modo colui che disprezza l’avvertimento o il spregiatore; e riscuotere le stesse penalità pagate dai detti o dagli stessi spregiatori o da chi disprezza i precetti e farle pervenire in Comune. E contro questi spregiatori possa fare la procedura con una indagine o in altro modo come a questo Capitano o al Giudice sembrerà conveniente; e i suoi Notai possano precettare, comandare, o imporre le penalità alla metà di dette pene, per dover esercitare la loro giurisdizione, in assenza del signor Capitano o del Giudice, nel modo e nella forma detti sopra. Queste metà di tali pene possano essere riscosse liberamente, riscuotendole, con efficacia, su questi sprezzatori dei comandi dei detti Notai, o di un altro degli stessi, a favore del Comune di Fermo.

5 Rub.48

I condannati della Curia del signor Capitano o del Giudice che sono da catturare.

   Inoltre decretiamo che sia lecito a chiunque di catturare e costringere un condannato o i condannati della Curia del signor Capitano o del Giudice dei danni dati, o dei suoi officiali e presentarli ai detti signor Capitano o al Giudice o ai suoi officiali. E chiunque abbia presentato tale condannato o i condannati, come è stato detto, abbia tre soldi per ogni libra della condanna di questo condannato, e ciò venisse riscosso e pervenisse in Comune. E il Banchiere del Comune sia obbligato a pagare ciò, nel modo già detto, <dandolo> a chi presenta o abbia presentato a chiunque dei detti signori Capitano o Giudice, un multato o i multati o i condannati. E se il detto signor Capitano, o il Giudice non abbiano fatto questa esecuzione, siano obbligati a pagare quella somma con il proprio salario.

5 Rub.49

Coloro che di notte l’Officiale o i collaboratori del Giudice dei danni datiscovano a recar danno.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno sia stato scovato, di notte, dagli officiali o dagli aiutanti del Giudice, a recare danno, personalmente o con animali, in qualche altrui podere o in una cosa altrui, e abbia portato armi, si possa e si debba fare su lui la procedura per i detti danni scoperti, dal detto signor Giudice o dal Capitano contro quello stesso e lo debbano condannare al doppio della tale pena contenuta nello statuto posto nella Rubrica di cui sopra: “Nessuno bifolco possa portare un’arma” e la pena originale e principale per questo caso questo sia raddoppiata. E sul ritrovamento delle armi ci si attenga e venga prestata fede alla relazione dell’officiale o dell’aiutante, o di uno di <questi> stessi, senza alcun’altra prova.

5 Rub.50

Nessuno porti legna, viti, canne, grosse o piccole,con animali, o senza, ed i danni arrecati in recinzioni incustodite.

   Inoltre decretiamo che nessuno della Città di Fermo o del suo distretto o di altro luogo, osi o presuma di portare o di far portare alcuni legnami, le viti, le canne grosse o minute, in testa, o sulle spalle, con animali o senza, da altrove, anziché dai suoi poderi, e il trasgressore venga punito, per ciascuna volta con 10 soldi di denaro. E a nessuno inoltre sia lecito portare le canne, i pali o i rami secchi anche dai propri poderi senza il bollettino del Cancelliere con il sigillo del Comune, sotto la pena di un ‘aurum’ (aureo), per ognuno e per ciascuna volta; e chiunque possa fare l’accusa e guadagni la quarta parte. E il Giudice o l’officiale dei danni dati sia obbligato e debba investigare e fare scoperte su costoro e condannare i colpevoli; e nondimeno i trasgressori possano essere accusati e denunciati da chiunque. Inoltre decretiamo che chiunque abbia arrecato un danno con i buoi o con le capre nelle recinzioni incustodite, paghi e sia condannato, per ogni bue, a 5 soldi di denaro, ed anche altrettanto per qualsivoglia capra, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore se abbia detto e abbia giurato che il detto danno sia stato arrecato.

5 Rub.51

Il Capitano debba inviare uno dei suoi Notai nei Villaggi, nei borghi, e nei paesi e nelle contrade di Fermo per indagare su coloro che arrecano danni.

   Per lo scopo che i danni non passino o rimangano impuniti, decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice o l’officiale, chi ci sarà nel tempo, sia obbligato e debba, col vincolo del giuramento, e con la penalità di 25 libre di denaro dalla sua paga, per ciascuna volta quando abbia trascurato di praticare le dette cose ed inviare, di continuo di giorno e di notte, uno dei suoi Notai e lo stesso Notaio <abbia trascurato> di andare insieme con gli aiutanti di questi stessi, o di uno degli stessi, verso i quartieri, i paesi e le contrade, all’esterno della Città di Fermo, per ricercare, e investigare o rintracciare coloro che portano danni, personalmente o con animali, nei poderi e nei luoghi altrui, con proibizione dalla forma degli statuti contenuti nel presente volume; e per punire quelli scoperti colpevoli alle pene degli statuti inseriti nel presente volume degli statuti; purché tuttavia il detto officiale non possa condurre via con sé qualche custode delle porte che sta alla custodia delle porte, sotto la pena di 25 libre di denaro per ciascuna volta.

5 Rub.52

Le pene da raddoppiarsi per danni arrecati di notte.

   Affinché i danni arrecati di notte non rimangano impuniti, e poiché per la maggior parte essi vengono fatti occultamente, decretiamo ed ordiniamo che le pene debbano essere raddoppiate per tutti i singoli danni arrecati nottetempo e di notte, personalmente o con animali, e il signor Capitano o il Giudice o il suo officiale siano obbligati e debbano, in questi danni dati, imporre e riscuotere, in ogni tempo, una pena doppia, con efficacia, in modo tale che i danni clandestini non rimangano impuniti.

5 Rub.53

Il signor Capitano o il Giudice dei danni dati non possa costringere alcuno a pagare, prima che su di lui sia fatta la condanna.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice dei danni dati non possa né debba costringere qualcuno a pagare o a depositare una certa somma di denaro con pretesto di un qualche processo che venisse fatto dai detti signor Capitano o Giudice, in qualche modo o con l’immaginazione di una qualche pena <pecuniaria> da assegnarsi al Comune di Fermo, se non dopo che sia stata pubblicata una sentenza di condanna da questi stessi o da qualcuno di essi; salvo nei casi nei quali in mancanza del pagamento di una pena pecuniaria, venisse imposta una pena corporale.

5 Rub.54

La pena per i forestieri che arrecano un danno in un possesso dei Cittadini e degli abitanti nel contado della Città di Fermo

   Dato che è cosa decorosa e conforme alla ragione che qualsiasi cosa di diritto uno abbia stabilito nei confronti di un altro, egli stesso fruisca dello medesimo diritto, e spesso capita che le Terre circostanti, che non sono nel contado di Fermo, in modo esagerato puniscono e condannano i Cittadini e gli abitanti del contado quando con i loro animali procurano un danno nei poderi delle dette Terre esistenti fuori del contado, come detto, decretiamo ed ordiniamo che chiunque non <sia> Cittadino <di Fermo>, né del contado, quando di persona o con animali arreca un danno nei poderi dei Cittadini o degli abitanti del contado o nei poderi del Comune <di Fermo>, nella Città Fermana e ad opera del signor Capitano o del Giudice di giustizia e <del Giudice> dei danni dati, sostenga quella pena e sia condannato con la stessa pena che sosterrebbero i Cittadini o i comitativi che arrecano un danno di persona o con animali nei possedimenti delle Terre o dei Castelli esistenti nelle Terre fuori dal contado o nei luoghi nei quali venisse fatta la punizione per le dette cose. E affinché l’officiale dei danni dati sia reso più attento per scoprire le dette cose, vogliamo che questo officiale per le cose anzidette, contenute in questo statuto, dopo che sono state scoperte da lui, abbia la metà della parte di quella pena <pecuniaria> che lo stesso officiale, con successo, abbia fatto pervenire e riscuotere in Comune.

5 Rub.55

Le condanne non siano estinte fino a quando non è stato risarcito il padrone che ha sofferto il danno.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che l’officiale dei danni dati o il Banchiere del Comune di Fermo non possa e non debba cancellare o estinguere nessuna sentenza né alcuna condanna, se prima, il danno non sia stato risarcito al padrone che lo ha sofferto, da chi è stato condannato, sotto penalità per l’officiale o per il Banchiere di 10 libre di denaro qualora abbia trasgredito nelle dette cose.

5 Rub.56

Entro quanto tempo è possibile fare la procedura sui danni dati.

   Decretiamo ed ordiniamo che non si possa fare la procedura, in alcun modo, sui danni arrecati di persona o con animali, in qualunque dei possessi, per un’accusa, una denuncia o un’indagine, dopo trascorso un anno dal giorno in cui il danno è stato commesso. E il processo fatto in tal modo, per lo stesso diritto sia nullo per l’autorità del presente statuto.

5 Rub.57

Non si possaprendere alcunché per la cancellazione di sentenze.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessun Notaio, che lo è ora, o che lo sarà stato nel tempo, nell’officio dei danni dati o nell’officio della cancellazione delle condanne, possa mai né debba prendere alcuna somma di denaro per la cancellazione di qualche condanna, da colui la cui condanna o la sentenza viene cancellata, né da alcun altro per conto di lui, ma sia soddisfatto della sua paga; e qualora abbia  fatto in maniera diversa, venga punito nel tempo del suo sindacato o del suo rendiconto a 10 libre di denaro per ciascuno e per ciascuna volta. E gli anzidetti Notai non possano né debbano cancellare alcune condanne dei danni dati, se prima non sia stato risarcito il danno, a favore di chi l’ha sofferto, sotto la pena già detta.

5 Rub.58

Il signor Capitano, o il Giudice di giustizia non possano sottoporre alcuno alla tortura in occasione di danni arrecati.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano, il Giudice di giustizia o qualsiasi altro officiale dei danni dati non possa né debba sottoporre qualcuno alla tortura, in occasione di qualche danno arrecato, né a qualsiasi altro genere di tormenti, senza che sia spinto da un motivo legittimo; né possa detenere qualcuno a causa di una cosa testimoniata sul danno arrecato, o per un altro motivo, se non per un solo giorno, se la condanna o la pena ascendesse alla somma di 100 soldi di denari o meno. E se la condanna o la penalità ascendesse sopra ad una somma di 100 denari, fino a 25 libre di denaro, allora lo possa detenere per due giorni. E se scendesse sopra detta somma di 25 libre di denaro, possa detenere a suo arbitrio, più o meno, dopo aver considerato la qualità del reato e la condizione dei testimoni. E se abbia fatto in maniera diversa, venga punito a 25 libre di denaro. Inoltre <il giudice> non possa incatenare alcuno, né porlo alle catene in occasione di un danno arrecato, o per altro motivo, ma soltanto punire alle pene contenute in questo statuto, sotto la già detta pena; a meno che sia per più gravi danni dati, di giorno o di notte, e per la falsità dei testimoni. E in questi casi gli sia consentito incatenare o porre alle catene come a lui sembrerà convenire. E per qualsiasi più gravi danni, sia affidato all’arbitrio del detto Capitano e del Giudice.

5 Rub.59

La <quota> parte da dare all’Officiale dei danni dati.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che il Capitano o il Giudice di giustizia e dei danni dati abbia e debba avere, da tutti i singoli ritrovamenti fatti tramite da loro stessi o da ciascuno di loro, o da ciascuno degli stessi officiali, la quarta parte di quella pena che abbiano fatto pervenire in Comune. Questo statuto non rivendichi per sé vigore nei confronti degli officiali dei Castelli del contado di Fermo; e vogliamo che questi officiali per i reperimenti fatti da loro, in nessun modo possano avere alcunché né la quarta parte. Inoltre aggiungendo vogliamo che lo statuto che concede all’officiale dei danni dati una parte sui reperimenti fatti da lui, sia inteso che abbia valore quando l’officiale scoprisse coloro che fanno danni con animali, o senza, oppure fanno un tragitto o una scorciatoia in flagrante danno, in maniera diversa questo statuto non rivendichi per sé alcun vigore. L’officiale del Comune di Fermo che può investigare sugli ornamenti delle signore, abbia la quarta parte di quella pena che abbia fatto pervenire in Comune a causa degli ornamenti, e di quelle <donne> che portano ornamenti o vestiti in contrasto con la forma dei nostri statuti, se abbia scoperto in fragranza di reato le donne che li portano, altrimenti no. Abbia tuttavia questo officiale la quarta parte di quello che abbia fatto pervenire in Comune, se abbia scoperto qualcuno mentre agiva in contrasto con la forma dei nostri statuti che trattano del lutto per i morti, o dei banchetti, o dei doni, tanto se li abbia scoperti in flagrante reato, quanto se no, purché per suo dovere e non per una denuncia o per un’accusa di qualcuno, il quale abbia scoperto chi delinque e chi non pratica i detti statuti.

5 Rub.60

Sui danni dati non possa farsi grazia.

   Poiché di giorno in giorno avvengono arrecati innumerevoli danni, e con la speranza di ottenere la grazia nella Cernita crescono ogni giorno; pertanto, con l’autorità della presente legge, decretiamo che i signori Priori, che ci saranno stati nel tempo, in nessun modo possano, né debbano accettare le suppliche dei danni dati, neppure fare le proposte nelle Cernite e nei Consigli, né farle leggere dal Cancelliere, o da chiunque altro, sotto la pena di 25 libre di denaro a questi signori Priori, per qualsivoglia di questi stessi; e similmente al Cancelliere se così accettasse le dette suppliche, e le leggesse nelle Cernite o nei Consigli.

5 Rub.61

I custodi delle porte siano obbligati di andare insieme con l’officiale dei danni dati.

   I custodi delle porte vadano e siano obbligati ad andare, di giorno o di notte, ad accompagnare gli officiali dei danni dati, allo scopo che i reperimenti non siano ostacolati, viziati né imbrogliati, e i signori Priori ed i Regolatori li possano condurre con loro, con una paga di 50 bolognini, per ogni mese e per ogni guardiano e custode di porte, e abbiano quei registri di minute ove facciano scrivere i reperimenti dei detti danni dati.

5 Rub.62

Pene per chi piglia i colombi nelle colombaie.

   Decretiamo che nessuno presuma di tentare, o preparare o inserire qualche azione astuta, un artificio, o un’ingegnosità con cui possa pigliare qualche colombo dalla colombaia; in realtà, il trasgressore venga punito con 25 scuti per ciascuna volta. Se in realtà con questo agire astuto, con un artificio, o con ingegnosità abbia preso i colombi, uno o più, incorra nella penalità di 40 scuti. Se, in realtà, qualcuno abbia preso qualche colombo o le colombe, con la balestra, con l’arco, con l’archibugio, o in qualunque altro modo, venga punito con la medesima pena per ogni colombo e per ciascuna volta. Se contro detti piccioni abbia mirato nel tirare con una balestra, un arco, una cerbottana, con l’archibugio o con le mani o con qualsiasi altro modo, in qualsiasi luogo, anche se non abbia colpito, incorra nella stessa penalità, per ciascuna volta. E negli anzidetti casi a chiunque sia lecito accusare con un testimonio, e l’accusatore sia tenuto segreto, e costui guadagni la quarta parte della penalità; e similmente l’officiale che fa l’esecuzione abbia la quarta parte di questa penalità; il <denaro> residuo poi pervenga in Comune, di fatto, senza alcun indugio. Sia lecito, tuttavia, a tutti i singoli di catturare i colombi selvatici o farli catturare nelle strade e nelle selve della Città di Fermo e anche del contado, e ivi preparare o far preparare e adattare le strategie, gli artifici, o le ingegnosità, dopo aver ottenuta precedentemente il permesso dai signori Priori del popolo e dal Gonfaloniere di giustizia di questa Città riguardo agli strumenti e al mangime da usare nelle dette strade e nelle selve della Città e dei Castelli del contado, che non hanno i Vicari o il Podestà; nelle strade e nelle selve dei Castelli del contado che hanno i Podestà o i Rettori, dopo avuto ed ottenuto il permesso da questi Podestà e Vicari o da qualcuno di essi. E i trasgressori, che non hanno ottenuto questo permesso, debbano essere puniti con le pene anzidette. E affinché si abbia una abbondanza e una fecondità di piccioni nella Città di Fermo, vogliamo che tutti e singoli coloro che fanno o che fanno fare qualche colombaia adatta a tenere i colombi, nel territorio della Città di Fermo fuori dalla Porta di detta Città, abbia e debba avere dal Comune di Fermo 25 libre di denaro dal denaro di questo Comune.

5 Rub.63

La pena per coloro che pigliano o uccidono i pesci in una fontana o in una pescheria

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia prosciugato in tutto o in parte una fontana o una qualche piscina dove ci saranno pesci e in queste abbia gettato alcune cose nocive ai pesci con lo scopo di ucciderli o di prenderli, incorra nella pena di 100 scuti e di tre tratti di fune. Se, in realtà, in esse abbia immesso o gettato reti, o le nasse o gli ami o qualsiasi altro arnese o artificio con i quali potessero prendere i pesci, incorra nella pena di 50 scuti. E queste pene, sul fatto e senza alcun processo, siano riscosse, e siano assegnate al Comune di Fermo. E nondimeno lo stesso malfattore, già detto, sia obbligato al doppio <della penalità> a favore del padrone di detta fontana o della piscina sul danno arrecato in tale fontana, nella piscina ed ai pesci. E riguardo a tutte le dette cose, e per ciascuna delle dette, chiunque si tenga e sia considerato e sia legittimo accusatore e denunciatore, e sia tenuto segreto, e guadagni la quarta parte della pena, e l’altra quarta parte sia e debba essere dell’officiale che ne fa l’esecuzione; e si presti fede alla parola dell’accusatore con la parola di un testimonio con il giuramento.

5 Rub.64

La pena per chi cattura o devasta uno sciame di api.

   Decretiamo e vogliamo che se qualcuno catturasse uno sciame di api, che stesse chiuso in qualche cavità o in un albero, o lo devastasse, o da quello estraesse miele, contro la volontà del padrone della cavità o dell’albero, incorra nella pena di 100 libre di denaro, e nondimeno sia obbligato a risarcire al doppio il danno a colui che ha sofferto il danno nelle dette cose. E qualora non abbia pagato la pena entro 10 giorni, dal giorno in cui sia stato condannato, sia frustato nei luoghi pubblici e consueti della Città, come un furfante e un ladrone. E a costui giovi in ciò soltanto il beneficio della confessione e della pace.

5 Rub.65

Nei casi in cui sia ammesso un accusatore, nei medesimi sia ammesso un denunciatore.

   Decretiamo ed ordiniamo che in qualsivoglia caso nel quale viene ammesso un accusatore per accusare dinanzi al Giudice dei danni dati, sia ammesso un denunciatore a denunciare, in qualsiasi modo faccia una denuncia; e quel guadagno che l’accusatore consegue per qualche accusa, il denunciatore lo ottenga per qualunque denuncia fatta; nonostante alcuni statuti o ordinamenti che parlino al contrario. E il presente statuto sia rigoroso e costituisca una deroga.

5 Rub.66

I Sindaci dei Castelli e delle Ville della Città di Fermo, ai quali compete, debbano prendere la copia di tutti i detti statuti contenuti nel presente volume.

   Decretiamo ed ordiniamo che tutti i Sindaci dei Castelli e delle Ville del distretto di Fermo, ai quali compete, siano obbligati e debbano prendere e far prendere la copia dei detti statuti, contenuti nel presente volume, e degli ordinamenti dei danni dati e farli leggere nei loro Castelli e nelle Ville, cioè nel Parlamento pubblico; allo scopo che nessuno procuri o faccia procurare un danno personalmente o con animali nelle terre di altri, o nei possessi, con il pretesto di qualche ignoranza di questi <statuti>. I Sindaci siano obbligati e debbano ricevere tale copia dei detti statuti, entro un solo mese prossimo successivo, da calcolarsi dal giorno della pubblicazione dei presenti, sotto penalità di 100 soldi di denaro per ciascun Sindaco, e per ciascuna volta, quando abbiano trasgredito nelle dette cose.

              INCOMINCIANO LE COSE STRAORDINARIE

5 Rub.67

I giorni festivi da celebrarsi nella Città e nel distretto di Fermo.

   A lode e riverenza dell’onnipotente Dio e della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi, affinché con le loro intercessione il Comune di Fermo sia governato in un buono, prospero e felice stato popolare, decretiamo che nessun cittadino né un abitante di Fermo, o del suo distretto, faccia qualche attività servile o un lavoriero in queste festività: cioè della Natività del Signore nostro Gesù Cristo, di santo Stefano protomartire, di San Giovanni Evangelista, dell’Epifania del Signore, del giorno del Venerdì Santo, nel giorno della Pasqua di Resurrezione con i due giorni successivi, nel giorno della festa del Santissimo Corpo del Signore Gesù Cristo, nel giorno dell’Ascensione del Signore, in tutte le festività della beata Maria Vergine, sotto il cui nome glorioso proclamato la Città Fermana sia governata, nelle feste di tutti i beati Apostoli, del beato Lorenzo martire, del beato Savino, il cui corpo riposa in questa Città, della santa Croce, del beato Giovanni Battista, di san Michele Arcangelo, del beato Nicola, del beato Francesco, del beato Domenico confessore, del beato Agostino, del beato Martino, di san Zenone, di san Gregorio Papa, di san Vigo <?Vito>, della beata Caterina vergine, in tutti i giorni delle Domeniche: in questi giorni di Domenica inoltre nessuno Notaio possa fare un contratto né alcuna scrittura pertinente all’officio notarile, sotto la pena di 100 soldi da riscuotersi sul fatto a ogni trasgressore e per ciascuna volta, tanto al Notaio, quanto ai contraenti. E nondimeno i detti contratti e le scritture siano inefficaci o di nessuna validità. Sia fatto salvo per i testamenti, per i matrimoni, per le riappacificazioni, le fideiussioni sul non fare offese, per i codicilli, o per qualsiasi altra ultima volontà: ai Notai sia lecito su queste cose fare il rogito e il redigere senza pena tali scritture. E a chiunque sia lecito di accusare i Notai, e coloro che fanno i contratti non praticando le dette cose, e l’accusatore sia tenuto segreto e abbia la terza parte della penalità. In modo speciale ci si astenga da ogni attività servile, siano custoditi e siano venerati i giorni di S. Lucia vergine, della festività della basilica del Santo Salvatore. Nel giorno secondo di giugno nel quale fu estirpato il crudelissimo tiranno e dragone Rinaldo da Monteverde insieme con i suoi figli e i seguaci, e nello stesso giorno le botteghe non siano aperte in alcun modo, né per un pensiero se i signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia della Città riterranno opportuno che detto giorno sia solennizzato. E sopra queste cose, e riguardo a tutte le dette cose, il Notaio del signor Capitano, o del Giudice di giustizia, in tutti i giorni di domenica debbano investigare <andando> per le piazze e le porte di Fermo e se abbiano scoperto qualche delinquente o che in altro modo ne abbiano conoscenza, puniscano o condannino a 10 soldi di denari sul fatto stesso, e si presti fede alla relazione dello stesso Notaio quando abbia riferito di aver scoperto qualcuno e che abbia trasgredito sulle dette cose. Si fa salvo che sia consentito a ciascuno che vuole portare frutti, erbe, paglie, o tirar fuori le granaglie dalle fosse con gli uomini e con gli animali i cereali, e per il motivo di mangiare e di bere acqua, e <sia lecito> di portare la farina dai mulini: sia lecito a chiunque. E sia salvo che capitasse qualche necessità a qualcuno, e volesse diminuire il proprio sangue. E si fa salvo che per la furia del tempo, della pioggia, o della piena del fiume, sia lecito a chi abbia qualche cereale nell’aia, o il lino nel fiume, o la paglia nel campo, o qualcosa di simile a causa di detta furia o dei danni della pioggia, o a motivo di evitare la piena <d’acqua> che tracima; e chi abbia trasgredito venga punito, come è stato detto e inoltre sia condannato per ciascuna volta. E il signor Capitano, o il Giudice di giustizia siano obbligati e debbano farlo scrivere questo statuto ed ogni sua parte nelle lettere da scrivere, e da spedire da parte loro in tutti i Castelli e nelle Ville del distretto di Fermo, all’inizio del loro governo affinché pratichino questo capitolo scrupolosamente e lo facciano praticare inviolabilmente. E qualora questo signor Capitano o il Giudice di giustizia siano stati negligenti, perdano dal loro salario 50 libre di denaro. E parimenti i Magazzinieri o i Negozianti nei detti giorni possano impunemente vendere e dare a coloro che lo vogliono il pepe e tutte le cose commestibili; ed inoltre a tutti sia lecito portare agli uomini l’olio e altri frutti commestibili per gli uomini, portandoli con i loro animali con il basto, o a salme e vendere impunemente le dette cose nelle piazze o in altri luoghi della Città. Tuttavia nessun piccolo rivenditore possa acquistare i detti frutti o l’olio, né farli acquistare da qualcuno con lo scopo di rivenderli, per qualche atteggiamento, sotto la pena di 20 soldi per ognuno e per ciascuna volta, da riscuotere sul fatto ad opera dell’officiale, il quale sia venuto a conoscere la verità per sua scoperta o per altra denuncia o per un’accusa. I barbieri possano agire e ve(n)dere nelle <loro> botteghe, a causa della necessità di diminuire il sangue <salasso> o per cose simili di tale natura per gli ammalati, soltanto all’interno della porta della bottega; purché queste eccezioni non abbiano validità né rivendichino per sé luogo nei giorni di domenica, nei giorni della Natività del Signore, della Pasqua di resurrezione, e di Pentecoste, o nei giorni festivi della beata Maria Vergine, ma siano preservati da ogni lavoro o affare e siano di venerazione. E nessuno possa, nei giorni di domenica, o in quelli pasquali, e nella festività della beata Maria Vergine, mettere la sella o il basto ad un somaro né traportare qualche ‘salma’ <peso> con animali, a meno che non sia per portare il corredo di una moglie, che andasse dal marito, sotto la pena di 20 soldi di denaro, contro ogni trasgressore, senza alcuna remissione, per ciascuna volta e per ogni trasgressore tanto Cittadino, quanto forestiero. Vogliamo inoltre che se qualcuna delle dette festività capitasse nel giorno di sabato nel quale verrà fatto il mercato di questa Città, allora si possano tenere le botteghe aperte e questi botteganti e tutte qualsiasi le persone possano vendere impunemente ogni qualsiasi cosa, purché in dette botteghe non venga fatto alcun lavoro manuale, se non la sola vendita delle cose e il loro acquisto, come è consuetudine nei giorni di mercato. Aggiungiamo che, oltre alle dette cose, sia lecito a tutti coloro che vogliono andare per qualche indulgenza e poi ritornare indietro possano impunemente condurre le bestie con il basto e con le loro ‘salme’ <carichi>. E sia lecito ai tintori dei panni di lana, quando avessero il vasetto preparato per tingere e i panni nei tiratoi per essere tirati e per toglierli dai detti tiratoi. Sia lecito, infine, fare tutte quelle cose che non facendole producessero qualche danno alla loro attività lavorativa. E similmente sia lecito a coloro che vogliono fuggire a causa della peste, di andare impunemente, e condurre gli animali con il basto e con le some; e similmente ai mulattieri o agli altri forestieri che vengono da luoghi distanti per 40 miglia dalla Città di Fermo, anche per quelli che vengono per le fiere, e <sia lecito> a coloro che fanno lavori, e ai loro servitori di mettere i basti per trasportare il vitto, cioè pane e vino e cose simili per i propri coloni e per gli agricoltori, e <sia lecito> fare impunemente tutte le cose necessarie a vantaggio degli infermi e dei malati, senza che ci sia alcuna cosa in contrasto. E i signori Priori non possano in alcun modo concedere il permesso a nessuno per le e sulle cose proibite sopra.

5 Rub.68

Franchigia <incolumità> per coloro che vengono in piazza, ossia al mercato.

   Non valga che alcuno, sia Cittadino sia abitante del contado o forestiero, che viene in piazza, ossia al mercato nella Città di Fermo, possa essere preso o detenuto, in alcun modo, per debiti civili né per pagamenti dei cavalli, né per debiti civili delle loro Comunità.

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Dipinto del Patrono degli Infermieri, dei Malati, degli Ospedali, san CAMILLO DE LELLIS, posto nello Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, opera del pittore Salvatore Tricarico

DESCRIZIONE

TRICARICO Salvatore dipinge il celeste protettore dell’assistenza sanitaria nell’esercito, San Camillo,  olio su tela cm 72×125. Esposto nello Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze all’interno della Cappella dove sono esposte le reliquie di San Camillo.

 Un nuovo dipinto del pittore Salvatore Tricarico nativo da Calvello (Potenza) onora il soccorso ai militari feriti nelle gravi vicende dell’esercito. Camillo de Lellis fu dedito alle armi, come anche Salvatore Tricarico pittore ne scrive la storia: “Camillo, appena l’età glielo permise, si diede al mestiere delle armi, già esercitato da suo padre e per lui fu dannoso quando si appassionò sempre più al gioco, e in esso arrischiò grosse somme, tanto che si trovò ridotto in breve alla povertà più estrema. Abbandonò allora il mestiere delle armi e per sostentarsi si mise a fare il manovale in un convento di Cappuccini. Il guardiano, vedendolo di buona indole, gli fece una paterna ammonizione, che Camillo ascoltò con umiltà e quindi promise di riparare il passato. Dopo un periodo di tempo di riflessione e di preghiera, chiese di essere ammesso tra i figli di San Francesco e poté vestire l’abito dei Cappuccini. Nel dipinto si nota alla cintola raffigurato il rosario con la medaglia dei Francescani.”

  Il santo è in uno scenario di guerra, mentre sta in preghiera, davanti alla tomba del militare caduto. L’infermiere dell’esercito che giace sotto la croce fa elevare il pensiero al Cristo che ha redento il mondo con la sua Croce.

 In primo piano il pittore ha presentato il terreno su cui i poggiano i piedi nudi del celeste protettore del personale sanitario, un suolo scuro e petroso come sono le vicende umane nelle guerre. Camminiamo in un mondo che manca di pace e qui vediamo la personalità di San Camillo assorta a meditare sulle situazioni di difficoltà e di sofferenza. La sua mano destra poggia sul petto e indica quanta sensibilità di benevolenza e di dedizione ha in cuore per generosamente soccorrere i bisognosi di cure.

 In alto il cielo azzurro è in parte cinereo, ma ci sono anche le nuvole radiose che illuminano lo sfondo alpestre delle giogaie montane bianche innevate e nell’orografia dei versanti alpestri ci sono segni della vegetazione tipica delle gole dei declivi di questi contrafforti per cui l’insieme infonde un’attesa fiduciosa di pace. Il santo in tunica nera ha in mezzo al petto la croce rossa come l’ha anche sulla spalla destra nel mantello. Il volto di colore bruno e la fronte pensosa manifestano il desiderio di voler salvaguardare gli altri e di soccorrerli con impegno. Egli regge con una mano l’elmo emblematico nei simboli della croce rossa di ogni infermiere militare, elmo posato sopra il libro del Vangelo e delle preghiere è chiaro riferimento per elevare l’animo verso il Cielo.                          (13.06.22) Prof. Carlo Tomassini

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