Anno 977 gennaio

Anno 977 gennaio

Enfiteusi e permute tra il vescovo Gaidulfo e il conte Mainardo

(Arch. Fermo Liber 1030 Ed. pp. 90-99)

            Nel nome di Dio. Piacque e si convenne tra noi Gaidulfo, vescovo della santa Chiesa Fermana, insieme con la volontà di consenso dei sacerdoti primari, che sono messi a capo nell’ufficio della nostra Chiesa Fermana e dall’altra parte il conte Mainardo figlio di Sifredo. Diamo a te, ai figli e ai nipoti tuoi, soltanto fino alla terza generazione in usufrutto le cose che di diritto appartengono alla nostra santa Chiesa Fermana, i possessi con le pertinenze e le soggiacienze, con completezza, cioè la ‘curte’ <= azienda fondiaria con agglomerato> del fondo Dassiano <Busseino>, inoltre la ‘curte’ del fondo Murule maggiore di Murule minore, inoltre ****, inoltre la ‘curte’ del fondo Anniano con la chiesa ivi esistente di san Bartolomeo, con i suoi romitori, con gli oratori e con i libri; inoltre i possessi di Cerole; inoltre nel fondo Cosse e a Granariolo e a Cerretana e Villa di Ramoni e **** nella Villa di Aspedo e Fageto Rotondo e a Sala Macine e a Caprafico e nella strada di Cammiano e a Castagna e nella strada di Busonico e a Tilla e a Castagna Grossa e a Colle Selvani e a Colle Alceresia e a Mura Villa e Fago Ranciata; inoltre nel fondo di Marte e nel fondo di Giuliano e a Nova e a Forca e nel campo di Viani e nel campo Mari, sino al fondo Rovetulo nelle predette ‘curti’ e luoghi o loro vocaboli, terre, vigne, frutteti, alberi, campi, selve, ripe, rive, acque, fossi, corsi e deflussi di acque con mole, il coltivato e il non coltivato e ogni cosa con completezza. Facciamo però eccezione nel luogo **** e la selva di Misura di Moggi duecento continui che noi demmo a te conte Mainardo predetto con atto di permuta e facciamo eccezione per la chiesa e pievania di sant’Angelo con i romitori, le loro dotazioni, libri, oratori, terre. E facciamo eccezione per la nostra ‘curte’ di **** e la ‘curte’ di Forca e i luoghi Casali. E demmo a te e alla predetta tua generazione i prestandari o libellari della città <nella> sopradetta ‘curte’ **** da parte della nostra santa chiesa <con> atto di prestaria o di libello ****con il censo che dovete dare tu e la tua sopradetta generazione. Quando poi questa sarà finita dovete ridare e rimettere nella meni e riconsegnare le proprietà alla nostra santa chiesa insieme con i prestandari e i livellari sopradetti. Così ora viene dato in usufrutto ogni possesso predetto nei luoghi e pertinenze nei casali predetti, terre, vigne, selve per la misura di tredicimila moggi di terreni non contigui. <Confini> da capo fino ai piedi (Alpi) della montagna; da piedi fino al rivo Scane che va a Tenna maggiore e la terra di Adelberto e di altri uomini, a confine con la terra del monastero Sabinense che i figli del fu Lupo Adelberto tengono per atto scritto; confinante verso l’Aso, da un lato il fiume Aso, dall’altro lato il fiume Tenna maggiore e le terre di singoli uomini.
Da parte della nostra chiesa vi concediamo tutto ciò secondo quanto ricevette da noi il nonno tuo Mainardo con carta scritta. Inoltre concediamo a te la ‘curte’ di Colle nel fondo Colle e a Pinte e a Colle Urgiale e Cerretana e a Valle e ad Agello e a Betoniano e a Manucelle e a Cerindonica e a Casale, ogni cosa di Mancellanti e di Casa Regori, cose che la Chiesa Fermana ha ricevuto con atto di permuta dall’abate Ulderico del monastero di Santa Croce. Facciamo eccezione delle proprietà date alla nostra chiesa <Fermana> con atto scritto da Manifredo figlio del defunto conte Radone insieme con il fratello suo Alderado di Alberto. Facciamo eccezione per le proprietà che Ildeperto, figlio del fu Ildeperto, ha dato con atto di permuta alla nostra chiesa. Inoltre facciamo eccezione per il beni concessi a Leone da parte nostra con atto di prestaria nel rivo Caprilli. Inoltre facciamo eccezione per quello che Giso del fu Attonino ricevette da noi con atto di permuta. Beni non concessi: case, casali, terre, vigne, frutteti, alberi, salceti, pascoli, campi, selve, acque, fossati, terre coltivate e non coltivate. Inoltre facciamo eccezione e non concediamo la pievania di san Donato con le sue dotazioni tra cui un terreno di quindici moggi; inoltre venti moggi non contigui di terra lavorativa ad Alfenano. Inoltre quei prestantari sopradetti che diamo hanno un atto di prestaria con obblighi e censi verso la nostra chiesa e questi li passiamo e te conte Mainardo fino alla terza generazione; finita la quale ogni usufrutto deve tornare e ricadere nella proprietà della nostra chiesa. Da parte della Chiesa <Fermana> vengono assegnati anche i servi, figli e nipoti del fu Rampulo, nella predetta ‘curte’ di Colle, con potere di tenerli nella ‘curte’. Queste superfici misurano 700 moggi non contigui a confine da capo fino al rivo Latu che scorre da Petra Arnaldi e fino a Colle che viene da Valle Fiorita e da Sigilli predetto, da capo Agello scende verso Calluco maggiore e scorre nel Tenna maggiore, inoltre il rivo Blubaria e la terra del monastero Sabinense e scende verso il Tenna maggiore da un lato fino a Carono, dall’altro lato fino a Tenna maggiore e quant’altro esiste nel sopradetto Colle Supsi, cioè casali o loro vacaboli, quanto concesso in usufrutto con le predette eccezioni. Inoltre concediamo a te conte Mainardo e ai figli tuoi le terre della nostra chiesa nel fondo Boceniano e nel fondo Fiano, vocabolo Cortiano moggi duecentoquaranta continui con frutti e piante. Confini da capo la terra tua; da piedi fino al rivo con la tua terra; dall’altro il rivo che è detto Tassenario, e la terra tua e di altri uomini e i luoghi predetti Buceniano e Ofiano. Concediamo a usufruire e far fruttare, mai vendere ne donare, ne alienare ma da riconsegnare, finita la terza generazione. con questo atto scritto di convenienza il vescovo riceve in proprietà da parte del conte a favore della chiesa <Fermana> centoventidue moggi di terra e vigna non contigui, a confine con le terre della chiesa, di singoli uomini, la strada, i fossati, e i limiti. inoltre riceve altri cento moggi di terreni contigui nel fondo Sparagario; a confine da piedi con il rivo Tassiano, da un lato la terra del predetto monastero Sabinense; dall’altro lato il rivo di Baranio e la terra della chiesa <Fermana>. Inoltre settantotto moggi di terreni contigui nel fondo Remeliano; a confine da piedi e da un lato con il rivo; dall’altro la terra dello stesso Mainardo. Inoltre quaranta moggi di terreni non contigui nel fondo Prosciano e a Casarico e Maccula, a confine con le terre della chiesa <Fermana> e le terre di Guli e di altri uomini. Inoltre duecentosessanta moggi di terreni contigui, a confine da capo e da piedi e da un lato con la terra dello stesso Mainardo e di altri uomini e dall’altro il fiume Aso. Per maggiore fermezza di questo atto il vescovo riceve la carta che queste terre concesse da Mainardo restano in proprietà con ogni diritto della chiesa <Fermana>. In questo atto di ‘convenienza’ la chiesa <Fermana> riceve duemila soldi in oro, argento e beni mobili. Inoltre la famiglia di Mainardo dovrà versare ogni anno, antro il mese di gennaio, fino alla terza generazione, il censo di cinque soldi di denaro monetato al vescovo nell’episcopio fermano o mettendolo sopra l’altare <alla presenza> del custode della nostra chiesa, da parte vostra o dei vostri inviati. Qualora per un anno, o due, o tre, o quattro non avrete pagato, nel quinto anno dovrete pagare tutte le annualità insieme e finita la terza vostra generazione, senza alcun inganno tutto questo tornerà alla chiesa. In casi di inadempienza degli impegni predetti da parte del vescovo Gaidulfo o successori oppure da parte del conte Mainardo e sua famiglia per qualsiasi motivo, <penalità> seimila soldi francesi (Franciscos) e questo atto di ‘convenienza’ permarrà stabile secondo gli editti dei Longobardi Di questa ‘convenienza’ sono scritti due atti dal notaio Lupuino nell’anno 977 dell’Incarnazione al tempo dell’impero di Ottone, suo decimo anno e al tempo dei principi Pandolfo nell’anno undicesimo e del figlio Pandolfo nell’anno quinto; nel mese di gennaio, indizione quinta; a Fermo. in questo atto di ‘convenienza’ firmai di mia mano Gaidulfo vescovo l’atto da noi fatto. Io Anso arcidiacono feci dichiarazione. Io Alvino diacono e primicerio firmai di mia mano. Io Pietro arciprete confermai Io Giovani presbitero diedi il consenso e firmai. Io Pietro presbitero e cardinale e difensore firmai.

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